Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 30/12/2002 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali 1. |
Art. 2. Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2003 e 2004. |
Art. 3. Modificazioni dell’articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all’istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica. |
Art. 4. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA). |
Art. 5. Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Provincia. |
Art. 6. Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 7. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa. |
Art. 8. Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali. |
Art. 9. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l’anno 2002. |
Art. 10. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale. |
Art. 11. Disposizioni per l’inquadramento del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. |
Art. 12. Modificazioni dell’articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo all’integrazione di pensioni a carico del bilancio provinciale. |
Art. 13. Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale. |
Art. 14. Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). |
Art. 15. Modificazione dell'articolo 10 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale). |
Art. 16. Proroga di termini in materia di distribuzione e di vendita di gas. |
Art. 17. Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico. |
Art. 18. Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4. (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento). |
Art. 19. Disposizioni in materia di piccole e medie imprese. |
Art. 20. Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1. |
Art. 21. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35. (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci). |
Art. 22. Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di [...] |
Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. (Norme in materia di finanza locale). |
Art. 24. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, relativo alla finanza locale. |
Art. 25. Disposizioni per la riassegnazione di somme ai comuni ai sensi dell’articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria dei piani e dei programmi di [...] |
Art. 26. Altre disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 27. Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). |
Art. 28. Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, relativo agli interventi di ripristino a seguito di eventi alluvionali. |
Art. 29. Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 [...] |
Art. 30. Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26. (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 31. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 32. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16. (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). |
Art. 33. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18. (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova [...] |
Art. 34. Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale). |
Art. 35. Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48. (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). |
Art. 36. Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura). |
Art. 37. Sostituzione dell’articolo 91 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle grandinate eccezionali. |
Art. 38. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri. |
Art. 39. Entrata in vigore. |
§ 6.1.122 - L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 31 dicembre 2002, n. 54 – suppl. n. 3).
Capo I
Disposizioni in materia di tributi provinciali e di partecipazioni della Provincia
Art. 1. Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali 1.
Il comma 5 dell'articolo 11 della
(Omissis).
2. Dopo l’articolo 11 delle
(Omissis).
3. Il comma 3 dell’articolo 6 della
4. Il comma 23 dell'articolo 38 della
5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.
Art. 2. Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2003 e 2004.
1. L’aliquota dell’IRAP come stabilita dall’articolo 4, comma 1, della
2. Per i periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 e del 1° gennaio 2004, l’aliquota dell’IRAP prevista dall’articolo 45, comma 1, del
3. L’aliquota dell’IRAP come stabilita dall’articolo 13, comma 1, della
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.
Art. 3. Modificazioni dell’articolo 38 della
1. Nell’articolo 38 della
a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
d) nel comma 19, le parole: "nonché dai commi 18 e 20 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:
(Omisis);
e) nei commi 17, 26 e 27 le parole: "entrate e credito" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
f) nei commi 19, 21 e 22 le parole: "competente in materia di entrate e credito" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
2. Il comma 18 dell'articolo 38 della
3. La sostituzione dell’articolo 38, comma 8, lettera a), operata dal comma 1, lettera c), di quest'articolo, si applica alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore di questo comma. La medesima sostituzione si applica inoltre, se più favorevole, alle violazioni commesse antecedentemente non ancora contestate alla data di entrata in vigore di questa legge.
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.
Art. 4. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA).
1. Fino all’adozione da parte della Provincia di una specifica disciplina in materia, non si applica in provincia di Trento l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), istituita dall’articolo 90 della
Art. 5. Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Provincia. [1]
[1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali partecipate dalla Provincia, a condizione che l’acquisto o la sottoscrizione o l’alienazione delle azioni o quote non comporti per la Provincia:
a) l’acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;
b) l’acquisizione o la perdita dell’esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell’assemblea ordinaria della società [2].
1 bis. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società. [3]
2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, l’autorizzazione alla Giunta provinciale per l’acquisto, per la sottoscrizione e per l’alienazione di azioni o di quote societarie partecipate dalla Provincia è regolata da apposite disposizioni di legge provinciale. L’autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute; nei soli casi di alienazione o conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 della
2 bis. Le operazioni previste ai commi 1 e 2 realizzate mediante il conferimento di crediti, di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia. [5]
3. La Giunta provinciale deve dare notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1 entro e non oltre quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicandone tutti gli elementi utili e necessari per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del Consiglio provinciale.
4. Ai fini del comma 1, con l’allegata tabella B sull’unità previsionale di base 54.5.285, è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro a carico del bilancio per l’anno 2003. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.]
Art. 6. Modificazione dell'articolo 92 della
1. Nell’articolo 92 della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.
Capo II
Disposizioni in materia di personale
Art. 7. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
1. Ai sensi dell’articolo 63 della
a) comparto del personale delle autonomie locali: personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’articolo 54 della
b) comparto del personale della scuola: personale di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), d) ed e), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-14/Leg del 1999, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.165 unità equivalenti alla data del 1° gennaio 2003, 2.165 alla data del 31 dicembre 2003 e 2.165 alla data del 31 dicembre 2004;
c) comparto del personale della scuola: personale di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-14/Leg del 1999, relativo al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e successivi fino a modifica.
2. I posti a tempo pieno di cui al comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Sono comunque fatte salve le assunzioni di personale disabile ai sensi della
3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato, che siano in scadenza nel corso del 2003, sono prorogati di un anno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 bis, comma 2, della
4. Ai sensi dell’articolo 63 della
5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della
Art. 8. Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali.
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della
2. L’onere previsto dall’articolo 2, comma 5, della
3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:
a) 728.000,00 euro per l’anno 2003;
b) 728.000,00 euro per l’anno 2004;
c) 728.000,00 euro per l’anno 2005.
5. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 81.1.110:
a) 271.800,00 euro per l’anno 2003;
b) 406.800,00 euro per l’anno 2004;
c) 406.800,00 euro per l’anno 2005.
Art. 9. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l’anno 2002.
1. In relazione all’inquadramento nei ruoli provinciali del personale assistente educatore dei comprensori disposto dall’articolo 43 della
2. In relazione ai medesimi fini l’onere previsto dall’articolo 2, comma 5, della
3. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:
a) 389.000,00 euro per l’anno 2003;
b) 335.000,00 euro per l’anno 2004;
c) 335.000,00 euro per l’anno 2005.
4. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata la seguente riduzione sull’unità previsionale di base 81.1.110:
a) 389.000,00 euro per l’anno 2003;
b) 335.000,00 euro per l’anno 2004;
c) 335.000,00 euro per l’anno 2005.
5. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 4, 5 e 6, del
6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della
7. Per i fini di cui al comma 5, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 10.6.130:
a) 251.000,00 euro per l’anno 2003;
b) 251.000,00 euro per l’anno 2004;
c) 251.000,00 euro per l’anno 2005.
8. Per i fini di cui al comma 6, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:
a) 68.000,00 euro per l’anno 2003;
b) 68.000,00 euro per l’anno 2004;
c) 68.000,00 euro per l’anno 2005.
Art. 10. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale.
1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, terzo comma, del
2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 24.1.110:
a) 1.834.000,00 euro per l’anno 2003;
b) 1.834.000,00 euro per l’anno 2004;
c) 1.834.000,00 euro per l’anno 2005.
Art. 11. Disposizioni per l’inquadramento del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Regione che alla data di entrata in vigore di questa legge presti servizio in posizione di comando presso la Provincia per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite in materia di elezioni degli organi provinciali dalla
2. Il personale di cui al comma 1 incaricato dalla Giunta regionale, al momento del trasferimento alla Provincia, della direzione di ufficio a seguito d'idoneità conseguita tramite concorso interno o analogamente incaricato negli altri modi previsti dalla legge per almeno tre anni maturati prima della medesima data, è inquadrato nel ruolo provinciale con la qualifica di direttore ed è preposto a strutture ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
3. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg (Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero) e i contratti collettivi applicabili. Fermo restando quanto previsto da questo articolo e salvo diversa specifica disposizione successivamente stabilita in sede di contrattazione collettiva, al personale di cui al comma 2, inquadrato nella qualifica di direttore, compete il trattamento economico previsto dal relativo contratto collettivo provinciale, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità maturata nell'ente di provenienza. Qualora il trattamento economico fondamentale riconosciuto in sede provinciale, computato su base annua e comprensivo della tredicesima mensilità nonché della retribuzione di posizione, sia inferiore al trattamento economico fondamentale di carattere fisso e continuativo computato secondo i medesimi criteri, compresa l'indennità di direzione ancorché non pensionabile nonché di funzione amministrativa, già in godimento presso l'ente di appartenenza, la relativa differenza, ripartita su tredici mensilità, è conservata attraverso corresponsione di assegno personale mensile riassorbibile con i futuri miglioramenti del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.
Art. 12. Modificazioni dell’articolo 48 della
1. Nell'articolo 48 della
(Omissis).
2. Il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 48 della
Capo III
Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio
Art. 13. Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale.
1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), in ordine alla dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della
2. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione, in una selezione per titoli, in un corso di formazione e in un esame finale. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il personale interessato è graduato tenendo conto dell'esito del concorso di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.
Il corso di formazione, di durata non inferiore a 240 ore, comprende periodi di tirocinio e può prevedere esperienze presso enti e istituzioni.
3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce l’articolazione del corso di formazione, i suoi contenuti, durata e modalità di svolgimento, e individua i soggetti abilitati all’effettuazione del corso. Con la medesima deliberazione sono definiti i programmi di esame e, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e di direttore), i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e la durata della procedura concorsuale.
4. Dopo l'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso. Ai vincitori del corso-concorso sono conferiti gli incarichi ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, della
Art. 14. Modificazione dell'articolo 25 della
[1. Nell'articolo 25 della
(Omissis).
2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, è autorizzato sull'unità previsionale di base 60.3.220 un limite d'impegno di 1.086.000,00 euro dal 2003 al 2012 e un limite d'impegno di 1.000.000,00 euro dal 2004 al 2013.]
Capo IV
Disposizioni in materia di volontariato sociale
Art. 15. Modificazione dell'articolo 10 bis della
[1. Nell'articolo 10 bis della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C.]
Capo V
Disposizioni in materia di gas
Art. 16. Proroga di termini in materia di distribuzione e di vendita di gas. [8]
1. In attesa di una disciplina organica provinciale della materia, i termini previsti dall'articolo 15, comma 1, e dall'articolo 21, comma 4, del
Nel frattempo resta comunque fermo quanto disposto in materia di separazione e di trasparenza della contabilità dalla
Capo VI
Disposizioni in materia di fiere e di commercio
Art. 17. Modificazione dell'articolo 38 della
1. Nell'articolo 38 della
(Omissis).
2. Ai fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull’unità previsionale di base 54.5.223 l’ulteriore spesa di 1.000.000,00 euro a carico del bilancio per l’anno 2003 e la spesa di 5.000.000,00 euro a carico del bilancio per l’anno 2004.
Art. 18. Modificazione dell'articolo 28 della
1. Nell’articolo 28 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 19. Disposizioni in materia di piccole e medie imprese.
1. In relazione al trasferimento alla Provincia delle funzioni in materia di incentivi alle imprese disposto dall’articolo 1 del
2. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato, i contributi relativi alle domande presentate allo Stato con riferimento alle disposizioni citate dal comma 1 e non ancora definite alla data di cui al medesimo comma sono esaminate e definite sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla normativa statale.
3. La Provincia provvede alle finalità previste dalle disposizioni statali che non sono più applicabili ai sensi del comma 1 nell’ambito delle discipline provinciali di settore.
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Capo VII
Disposizioni in materia di idrotermalismo e di provvidenze
per gli impianti a fune e per le piste da sci
Art. 20. Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'articolo 48 della
1. Le agevolazioni per le iniziative di cui all’articolo 10 della
2. Il comma 1 si applica anche con riferimento alle domande già presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite alla medesima data e a quelle che sono presentate entro il 30 giugno 2003.
3. Il comma 3 dell’articolo 48 della
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 21. Modificazioni della
1. Nell’articolo 2 della
(Omissis).
2. Nell’articolo 7 della
(Omissis).
Capo VIII
Disposizioni in materia di acque pubbliche
Art. 22. Modificazione dell'articolo 62 della
1. Nell’articolo 62 della
(Omissis).
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 44, commi 2 e 3, della
3. Alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i procedimenti sospesi ai sensi di quest'articolo e delle disposizioni da esso richiamate sono conclusi nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla revisione, eventualmente intervenuta, del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale.
Capo IX
Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 23. Modificazioni della
1. Nell’articolo 2 della
(Omissis).
2. Nell’articolo 3 della
(Omissis).
3. Nell’articolo 12 della
(Omissis).
4. Nell’articolo 14 della
(Omissis).
5. Nell’articolo 30 della
(Omissis).
6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C.
Art. 24. Modificazione dell'articolo 1 della
[1. Nell’articolo 1 della
(Omissis).
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]
Art. 25. Disposizioni per la riassegnazione di somme ai comuni ai sensi dell’articolo 64 della
1. La riassegnazione ai comuni delle somme ai sensi dell’articolo 64, commi 2 e 3 ter, della
2. Nei casi di cui al comma 1, l’articolo 71, secondo comma, della
3. La Giunta provinciale definisce le modalità di applicazione di quest'articolo nonché i criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al comma 1.
Art. 26. Altre disposizioni in materia di finanza locale.
1. Per gli anni 2003 e 2004 la quota percentuale delle entrate di cui all’articolo 2, comma 2, della
2. I trasferimenti spettanti ai comuni sono determinati negli importi risultanti dalla allegata tabella A. La tabella A riporta inoltre, alla lettera i), i trasferimenti disposti per le leggi di cui all’articolo 14, comma 1, della
3. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell’allegata tabella B.
Capo X
Disposizioni in materia di protezione civile, di calamità e di servizi antincendi
Art. 27. Modificazioni della
1. Nell'articolo 10 della
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 14 bis della
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 22 della
(Omissis).
4. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 10 della
5. L’articolo 22 bis della
6. Nell'articolo 39 quater della
a) le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) in fine è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
7. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 6 si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull’unità previsionale di base 72.2.210 la spesa di 25.000,00 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
Art. 28. Modificazioni dell'articolo 7 della
1. Nell'articolo 7 della
a) nella rubrica le parole: "a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) al comma 1 le parole: "a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
2. Per il finanziamento degli interventi di emergenza e di ripristino relativi alle calamità pubbliche verificatesi a partire dal mese di novembre 2002, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull'unità previsionale di base 72.2.215 l'ulteriore spesa di 25.000.000,00 euro per l'anno 2003 e di 5.000.000,00 euro per l'anno 2004.
Art. 29. Modificazioni dell'articolo 8 della
1. Nell'articolo 8 della
a) il comma 02 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) al comma 2 le parole: ", fino all'importo annuo di lire 500 milioni. Il predetto limite è elevato a 1 miliardo per le spese conseguenti a emergenze verificatesi sul territorio italiano" sono soppresse.
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 30. Modificazione dell'articolo 16 della
1. Nell'articolo 16 della
(Omissis).
Capo XI
Disposizioni in materia di contratti e di trasporti
Art. 31. Modificazioni della
1. Nell’articolo 20 della
(Omissis).
2. Nell’articolo 43 della
(Omissis).
3. Il comma 3 ter dell’articolo 43 della
4. La Provincia è autorizzata a non richiedere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari il rimborso dei canoni di locazione sostenuti dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge relativi a immobili utilizzati anche dall’azienda.
5. Il comma 9 dell’articolo 20 della
6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D. Le minori entrate di cui al comma 4 sono compensate con le minori spese per il servizio sanitario provinciale.
Art. 32. Modificazioni della
1. Nell'articolo 26 della
2. Nell'articolo 46 della
(Omissis).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Capo XII
Disposizioni in materia di organismi di garanzia
Art. 33. Modificazioni della
1. Nell'articolo 128 della
a) al comma 1 bis le parole: "degli articoli 124 e 125" sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis);
b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
(Omissis);
c) dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:
(Omissis).
2. Le minori entrate di cui alla lettera c) del comma 1 sono compensate con le minori spese per trasferimenti per fondi rischi.
Capo XIII
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 34. Modificazioni dell'articolo 42 della
1. Nell'articolo 42 della
a) al quarto comma la parola: "esclusivamente" è soppressa;
b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
(Omissis).
2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, è autorizzato sull’unità previsionale di base 60.3.220 un limite d’impegno di 1.160.000,00 euro dal 2003 al 2012.
Capo XIV
Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di sviluppo della montagna
Art. 35. Modificazioni della
[1. Nell’articolo 12 bis della
"lire 4.000" e "lire 8.000" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
(Omissis).
2. Nell’articolo 18 della
(Omissis).
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]
Art. 36. Modificazioni dell'articolo 7 della
1. Nell'articolo 7 della
(Omissis).
2. Nell’articolo 7 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 37. Sostituzione dell’articolo 91 della
Capo XV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 38. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle C e D.
Art. 39. Entrata in vigore.
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(Omissis). [13]
[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della
[2] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 18 della
[3] Comma inserito dall’art. 24 della
[4] Comma già modificato dall’art. 18 della
[5] Comma inserito dall’art. 18 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della
[8] Per un’intepretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 5 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 25 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[12] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[13] Tabella A abrogata dall’ar. 13 della