§ 6.1.122 - L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:30/12/2002
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali 1.
Art. 2.  Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2003 e 2004.
Art. 3.  Modificazioni dell’articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all’istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica.
Art. 4.  Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA).
Art. 5.  Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Provincia.
Art. 6.  Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 7.  Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.
Art. 8.  Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali.
Art. 9.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l’anno 2002.
Art. 10.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale.
Art. 11.  Disposizioni per l’inquadramento del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.
Art. 12.  Modificazioni dell’articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo all’integrazione di pensioni a carico del bilancio provinciale.
Art. 13.  Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale.
Art. 14.  Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 15.  Modificazione dell'articolo 10 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale).
Art. 16.  Proroga di termini in materia di distribuzione e di vendita di gas.
Art. 17.  Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico.
Art. 18.  Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4. (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento).
Art. 19.  Disposizioni in materia di piccole e medie imprese.
Art. 20.  Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
Art. 21.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35. (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).
Art. 22.  Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di [...]
Art. 23.  Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. (Norme in materia di finanza locale).
Art. 24.  Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, relativo alla finanza locale.
Art. 25.  Disposizioni per la riassegnazione di somme ai comuni ai sensi dell’articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria dei piani e dei programmi di [...]
Art. 26.  Altre disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 27.  Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 28.  Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, relativo agli interventi di ripristino a seguito di eventi alluvionali.
Art. 29.  Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 [...]
Art. 30.  Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26. (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 31.  Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 32.  Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16. (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 33.  Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18. (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova [...]
Art. 34.  Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).
Art. 35.  Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48. (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 36.  Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).
Art. 37.  Sostituzione dell’articolo 91 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle grandinate eccezionali.
Art. 38.  Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.
Art. 39.  Entrata in vigore.


§ 6.1.122 - L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 31 dicembre 2002, n. 54 – suppl. n. 3).

 

Capo I

Disposizioni in materia di tributi provinciali e di partecipazioni della Provincia

 

Art. 1. Modificazioni delle leggi provinciali 20 marzo 2000, n. 3, 22 marzo 2001, n. 3 e 7 luglio 1997, n. 10, in materia di tributi provinciali 1.

     Il comma 5 dell'articolo 11 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l’articolo 11 delle legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, in materia di imposte e tributi provinciali, è abrogato.

     4. Il comma 23 dell'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, articolo come modificato dall'articolo 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di tributo speciale per il deposito in discarica e per le altre forme di smaltimento dei rifiuti solidi, è abrogato.

     5. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2003 e 2004.

     1. L’aliquota dell’IRAP come stabilita dall’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, si applica anche per i periodi di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 e del 1° gennaio 2004.

     2. Per i periodi d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 e del 1° gennaio 2004, l’aliquota dell’IRAP prevista dall’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) è ridotta di un punto percentuale rispetto alla misura prevista per i medesimi periodi d’imposta dalla vigente normativa statale.

     3. L’aliquota dell’IRAP come stabilita dall’articolo 13, comma 1, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, si applica anche per i periodi di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003 e del 1° gennaio 2004.

     4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.

 

     Art. 3. Modificazioni dell’articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all’istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica.

     1. Nell’articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, come modificato dall’articolo 46 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) la lettera a) del comma 8 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis);

     d) nel comma 19, le parole: "nonché dai commi 18 e 20 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omisis);

     e) nei commi 17, 26 e 27 le parole: "entrate e credito" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     f) nei commi 19, 21 e 22 le parole: "competente in materia di entrate e credito" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 18 dell'articolo 38 della legge provinciale n. 10 del 1997 è abrogato.

     3. La sostituzione dell’articolo 38, comma 8, lettera a), operata dal comma 1, lettera c), di quest'articolo, si applica alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore di questo comma. La medesima sostituzione si applica inoltre, se più favorevole, alle violazioni commesse antecedentemente non ancora contestate alla data di entrata in vigore di questa legge.

     4. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA).

     1. Fino all’adozione da parte della Provincia di una specifica disciplina in materia, non si applica in provincia di Trento l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili (IRESA), istituita dall’articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

 

     Art. 5. Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Provincia. [1]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare, a sottoscrivere e ad alienare azioni o quote di società di capitali partecipate dalla Provincia, a condizione che l’acquisto o la sottoscrizione o l’alienazione delle azioni o quote non comporti per la Provincia:

     a) l’acquisizione o la perdita della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società;

     b) l’acquisizione o la perdita dell’esercizio di almeno un quinto dei voti, o di un decimo dei voti nel caso di società quotata in borsa, nell’assemblea ordinaria della società [2].

     1 bis. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società. [3]

     2. Ove non ricorrano le condizioni previste dal comma 1, l’autorizzazione alla Giunta provinciale per l’acquisto, per la sottoscrizione e per l’alienazione di azioni o di quote societarie partecipate dalla Provincia è regolata da apposite disposizioni di legge provinciale. L’autorizzazione con legge provinciale non è richiesta qualora le azioni possedute dalla Provincia vengano alienate o conferite a società nelle quali la Provincia medesima detiene almeno la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria nonché qualora la Provincia acquisti dalle predette società azioni o quote di società da esse possedute; nei soli casi di alienazione o conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. [4]

     2 bis. Le operazioni previste ai commi 1 e 2 realizzate mediante il conferimento di crediti, di beni mobili o immobili sono contabilizzate nelle partite di giro del bilancio della Provincia. [5]

     3. La Giunta provinciale deve dare notizia al Consiglio provinciale delle operazioni compiute ai sensi del comma 1 entro e non oltre quindici giorni dalla definizione dell'operazione, indicandone tutti gli elementi utili e necessari per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del Consiglio provinciale.

     4. Ai fini del comma 1, con l’allegata tabella B sull’unità previsionale di base 54.5.285, è autorizzata la spesa di 400.000,00 euro a carico del bilancio per l’anno 2003. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.]

 

     Art. 6. Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell’articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall’articolo 16 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, al comma 1 bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "a tutti i componenti della commissione che esercitano la professione di avvocato sono corrisposti i compensi stabiliti ai sensi dell’articolo 57 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore)."

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

Capo II

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 7. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa.

     1. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, la dotazione complessiva del personale assunto con contratto a tempo indeterminato è fissata come segue:

     a) comparto del personale delle autonomie locali: personale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg (Regolamento concernente la definizione dei comparti di contrattazione ai sensi dell’articolo 54 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7), relativo all’area della dirigenza e all’area del personale dipendente: 3.955 unità equivalenti alla data del 1° gennaio 2003, 3.925 alla data del 31 dicembre 2003 e 3.895 alla data del 31 dicembre 2004;

     b) comparto del personale della scuola: personale di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), d) ed e), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-14/Leg del 1999, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.165 unità equivalenti alla data del 1° gennaio 2003, 2.165 alla data del 31 dicembre 2003 e 2.165 alla data del 31 dicembre 2004;

     c) comparto del personale della scuola: personale di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 15-14/Leg del 1999, relativo al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico per gli anni scolastici 2002/2003, 2003/2004 e successivi fino a modifica.

     2. I posti a tempo pieno di cui al comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Sono comunque fatte salve le assunzioni di personale disabile ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di 30 unità.

     3. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato, che siano in scadenza nel corso del 2003, sono prorogati di un anno, fermo restando quanto previsto dall’articolo 25 bis, comma 2, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell’infanzia della provincia autonoma di Trento).

     4. Ai sensi dell’articolo 63 della legge provinciale n. 7 del 1997, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2003, 2004 e 2005 per tutto il personale provinciale in servizio, escluso il personale insegnante della scuola a carattere statale, è fissata, tenendo conto anche della determinazione degli oneri per la contrattazione, in 257.362.428,07 euro per l’anno 2003, in 257.943.089,40 euro per l’anno 2004 e in 257.943.089,40 euro per l’anno 2005.

     5. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2002, la spesa da prevedere sui bilanci degli esercizi 2003, 2004 e 2005 relativamente al personale insegnante della scuola a carattere statale, tenendo conto anche della determinazione degli oneri per la contrattazione, è fissata in 295.161.110,67 euro per l'anno 2003, 299.019.043,71 euro per l'anno 2004 e 299.019.043,71 euro per l'anno 2005.

 

     Art. 8. Adeguamento delle autorizzazioni di spesa per la contrattazione collettiva del comparto autonomie locali.

     1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l’onere previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali, è rideterminato in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato e allo scorporo delle risorse relative al personale di cui al comma 3, in 3.284.532,28 euro per l’anno 2002 e in 5.025.827,46 euro per gli anni 2003 e 2004.

     2. L’onere previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, derivante dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell’allegato "Variazioni compensative" al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004" è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore nonché in rapporto alle risorse previste dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 11 del 2001, di 271.800,00 euro per l'anno 2003 e 406.800,00 euro per gli anni 2004 e 2005.

     3. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere previsto dall’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n.11, relativo al rinnovo contrattuale del personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore, è determinato in 247.000,00 euro per l’anno 2002 e in 969.000,00 euro per gli anni 2003 e 2004.

     4. Per i fini di cui ai commi 1 e 3, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:

     a) 728.000,00 euro per l’anno 2003;

     b) 728.000,00 euro per l’anno 2004;

     c) 728.000,00 euro per l’anno 2005.

     5. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 81.1.110:

     a) 271.800,00 euro per l’anno 2003;

     b) 406.800,00 euro per l’anno 2004;

     c) 406.800,00 euro per l’anno 2005.

 

          Art. 9. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del personale della scuola in relazione al tasso di inflazione programmato per l’anno 2002.

     1. In relazione all’inquadramento nei ruoli provinciali del personale assistente educatore dei comprensori disposto dall’articolo 43 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, l’onere previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n.11, è aumentato di 389.000,00 euro per l'anno 2003 e di 335.000,00 euro per gli anni 2004 e 2005.

     2. In relazione ai medesimi fini l’onere previsto dall’articolo 2, comma 5, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n.11, è ridotto di 389.000,00 euro per l'anno 2003 e di 335.000,00 euro per gli anni 2004 e 2005.

     3. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:

     a) 389.000,00 euro per l’anno 2003;

     b) 335.000,00 euro per l’anno 2004;

     c) 335.000,00 euro per l’anno 2005.

     4. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata la seguente riduzione sull’unità previsionale di base 81.1.110:

     a) 389.000,00 euro per l’anno 2003;

     b) 335.000,00 euro per l’anno 2004;

     c) 335.000,00 euro per l’anno 2005.

     5. In relazione a quanto previsto dall’articolo 2, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento) e per i fini di cui all’articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l’onere previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, relativo al rinnovo contrattuale del personale insegnante delle scuole a carattere statale, è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, di 251.000,00 euro per l’anno 2003.

     6. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge provinciale n. 7 del 1997, l’onere previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, derivante dalla contrattazione del personale di cui all’articolo 3, comma 1, numero 2, lettere b), d) ed e) del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 ottobre 1999, n. 15-14/Leg, è incrementato, in relazione alla variazione del tasso di inflazione programmato, di 68.000,00 euro per l’anno 2003.

     7. Per i fini di cui al comma 5, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti maggiori spese sull’unità previsionale di base 10.6.130:

     a) 251.000,00 euro per l’anno 2003;

     b) 251.000,00 euro per l’anno 2004;

     c) 251.000,00 euro per l’anno 2005.

     8. Per i fini di cui al comma 6, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 7.1.120:

     a) 68.000,00 euro per l’anno 2003;

     b) 68.000,00 euro per l’anno 2004;

     c) 68.000,00 euro per l’anno 2005.

 

     Art. 10. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione del comparto del servizio sanitario provinciale.

     1. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità) e dall’articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l’onere previsto dall’articolo 4, comma 1, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è incrementato di 1.834.000,00 euro per l’anno 2003.

     2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, sono autorizzate le seguenti spese sull’unità previsionale di base 24.1.110:

     a) 1.834.000,00 euro per l’anno 2003;

     b) 1.834.000,00 euro per l’anno 2004;

     c) 1.834.000,00 euro per l’anno 2005.

 

     Art. 11. Disposizioni per l’inquadramento del personale trasferito dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

     1. Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Regione che alla data di entrata in vigore di questa legge presti servizio in posizione di comando presso la Provincia per lo svolgimento delle funzioni ad essa attribuite in materia di elezioni degli organi provinciali dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano) può essere inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale previo consenso del dipendente e accordo fra le amministrazioni interessate.

     2. Il personale di cui al comma 1 incaricato dalla Giunta regionale, al momento del trasferimento alla Provincia, della direzione di ufficio a seguito d'idoneità conseguita tramite concorso interno o analogamente incaricato negli altri modi previsti dalla legge per almeno tre anni maturati prima della medesima data, è inquadrato nel ruolo provinciale con la qualifica di direttore ed è preposto a strutture ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Per il medesimo personale, ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli previsti dall'articolo 21, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997, si prescinde dal requisito di iscrizione triennale all'albo dei direttori di cui all'articolo 30 della stessa legge provinciale. Ai fini della valutazione dei titoli nell'ambito dei medesimi concorsi, gli incarichi di direzione di ufficio conferiti presso la Regione nei modi previsti da questo comma ed espletati successivamente alla data del 30 aprile 1997, sono equiparati al servizio espletato nella qualifica di direttore.

     3. Ai fini dell'inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 giugno 2000, n. 10-28/Leg (Regolamento per l'attuazione della mobilità inter-enti e per la messa in disponibilità del personale in esubero) e i contratti collettivi applicabili. Fermo restando quanto previsto da questo articolo e salvo diversa specifica disposizione successivamente stabilita in sede di contrattazione collettiva, al personale di cui al comma 2, inquadrato nella qualifica di direttore, compete il trattamento economico previsto dal relativo contratto collettivo provinciale, ivi compresa la retribuzione individuale di anzianità maturata nell'ente di provenienza. Qualora il trattamento economico fondamentale riconosciuto in sede provinciale, computato su base annua e comprensivo della tredicesima mensilità nonché della retribuzione di posizione, sia inferiore al trattamento economico fondamentale di carattere fisso e continuativo computato secondo i medesimi criteri, compresa l'indennità di direzione ancorché non pensionabile nonché di funzione amministrativa, già in godimento presso l'ente di appartenenza, la relativa differenza, ripartita su tredici mensilità, è conservata attraverso corresponsione di assegno personale mensile riassorbibile con i futuri miglioramenti del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella D.

 

     Art. 12. Modificazioni dell’articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo all’integrazione di pensioni a carico del bilancio provinciale.

     1. Nell'articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, al comma 2, dopo le parole: "ai capi ufficio" sono inserite le seguenti:

     (Omissis).

     2. Il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dal comma 1 di questo articolo, si interpretano nel senso che essi si applicano anche relativamente al personale cessato dal servizio in ogni tempo per il quale sia stata riconosciuta la pensionabilità a carico dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) delle speciali indennità previste nei commi 1 e 2 dell'articolo 48.

 

Capo III

Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio

 

     Art. 13. Concorso per dirigente scolastico delle scuole a carattere statale.

     1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), in ordine alla dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Provincia, anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio), indice un corso-concorso per la copertura del 50 per cento dei posti di dirigente scolastico, come individuati in termini complessivi secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il predetto corso-concorso è riservato a docenti iscritti nei ruoli previsti dall’articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in possesso di laurea, ai quali siano stati affidati tre incarichi annuali di preside presso istituzioni scolastiche provinciali e che abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un periodo di servizio effettivo di almeno sette anni.

     2. Il corso-concorso si articola in un concorso di ammissione, in una selezione per titoli, in un corso di formazione e in un esame finale. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il personale interessato è graduato tenendo conto dell'esito del concorso di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianità di servizio maturata quale preside incaricato.

     Il corso di formazione, di durata non inferiore a 240 ore, comprende periodi di tirocinio e può prevedere esperienze presso enti e istituzioni.

     3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce l’articolazione del corso di formazione, i suoi contenuti, durata e modalità di svolgimento, e individua i soggetti abilitati all’effettuazione del corso. Con la medesima deliberazione sono definiti i programmi di esame e, anche in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 novembre 1998, n. 40-112/Leg (Regolamento per l’accesso alla qualifica di dirigente e di direttore), i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici e la durata della procedura concorsuale.

     4. Dopo l'esame finale sono dichiarati vincitori coloro che l'hanno superato, in numero non superiore ai posti messi a concorso. Ai vincitori del corso-concorso sono conferiti gli incarichi ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 1, della legge provinciale n. 29 del 1990 nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al comma 1, nell’ordine della graduatoria definitiva. La graduatoria conserva validità fino all’approvazione della graduatoria risultante da un eventuale successivo concorso non riservato, e comunque non oltre il triennio dall’approvazione. Il vincitore che rifiuti l'incarico conferito è depennato dalla graduatoria. In attesa del conferimento dell’incarico i vincitori continuano a svolgere l'attività docente. Essi possono essere temporaneamente utilizzati per la sostituzione dei dirigenti assenti per almeno tre mesi.

 

     Art. 14. Modificazione dell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9. (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [6]

     [1. Nell'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come da ultimo modificato dall'articolo 55 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, è autorizzato sull'unità previsionale di base 60.3.220 un limite d'impegno di 1.086.000,00 euro dal 2003 al 2012 e un limite d'impegno di 1.000.000,00 euro dal 2004 al 2013.]

 

Capo IV

Disposizioni in materia di volontariato sociale

 

     Art. 15. Modificazione dell'articolo 10 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale). [7]

     [1. Nell'articolo 10 bis della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, come inserito dall’articolo 89 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C.]

 

Capo V

Disposizioni in materia di gas

 

     Art. 16. Proroga di termini in materia di distribuzione e di vendita di gas. [8]

     1. In attesa di una disciplina organica provinciale della materia, i termini previsti dall'articolo 15, comma 1, e dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante "Norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144) sono prorogati di un anno.

     Nel frattempo resta comunque fermo quanto disposto in materia di separazione e di trasparenza della contabilità dalla direttiva 22 giugno 1998, n. 98/30 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale).

 

Capo VI

Disposizioni in materia di fiere e di commercio

 

     Art. 17. Modificazione dell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle partecipazioni azionarie nel settore fieristico.

     1. Nell'articolo 38 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, come modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Ai fini di quest'articolo, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull’unità previsionale di base 54.5.223 l’ulteriore spesa di 1.000.000,00 euro a carico del bilancio per l’anno 2003 e la spesa di 5.000.000,00 euro a carico del bilancio per l’anno 2004.

 

     Art. 18. Modificazione dell'articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4. (Disciplina dell’attività commerciale in provincia di Trento).

     1. Nell’articolo 28 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di piccole e medie imprese.

     1. In relazione al trasferimento alla Provincia delle funzioni in materia di incentivi alle imprese disposto dall’articolo 1 del decreto legislativo 11 giugno 2002, n. 139 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di incentivi alle imprese), a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest'articolo non è più applicabile in provincia di Trento l’articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

     2. Nel rispetto dei limiti stabiliti dall'Unione europea in materia di aiuti di Stato, i contributi relativi alle domande presentate allo Stato con riferimento alle disposizioni citate dal comma 1 e non ancora definite alla data di cui al medesimo comma sono esaminate e definite sulla base dei criteri e delle modalità previsti dalla normativa statale.

     3. La Provincia provvede alle finalità previste dalle disposizioni statali che non sono più applicabili ai sensi del comma 1 nell’ambito delle discipline provinciali di settore.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di idrotermalismo e di provvidenze

per gli impianti a fune e per le piste da sci

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di interventi a favore dello sviluppo del settore idrotermale. Modificazione dell'articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

     1. Le agevolazioni per le iniziative di cui all’articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali), da effettuare nelle zone dichiarate svantaggiate ai sensi della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), possono essere concesse anche con riguardo ad iniziative realizzate nel corso degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002.

     2. Il comma 1 si applica anche con riferimento alle domande già presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e non ancora definite alla medesima data e a quelle che sono presentate entro il 30 giugno 2003.

     3. Il comma 3 dell’articolo 48 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, è abrogato.

     4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 21. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35. (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci).

     1. Nell’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35, come da ultimo modificato dall’articolo 26 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, la lettera n) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 7 della legge provinciale n. 35 del 1988, come modificato dall’articolo 86 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

     Art. 22. Modificazione dell'articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque, e altre disposizioni in materia.

     1. Nell’articolo 62 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 10 le parole: "al 31 dicembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 44, commi 2 e 3, della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 in materia di sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque pubbliche, la sospensione dei procedimenti disciplinata dal medesimo articolo non si applica inoltre alle grandi derivazioni ad uso idroelettrico connesse agli impianti considerati dall’articolo 1 bis, comma 5, secondo periodo, e commi da 6 a 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia).

     3. Alla scadenza del termine stabilito dal comma 1, i procedimenti sospesi ai sensi di quest'articolo e delle disposizioni da esso richiamate sono conclusi nel rispetto delle indicazioni derivanti dalla revisione, eventualmente intervenuta, del piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 23. Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36. (Norme in materia di finanza locale).

     1. Nell’articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall’articolo 32 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 3 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall’articolo 63 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, il primo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

     3. Nell’articolo 12 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall’articolo 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     4. Nell’articolo 14 della legge provinciale n. 36 del 1993, come modificato dall’articolo 58 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     5. Nell’articolo 30 della legge provinciale n. 36 del 1993, come da ultimo modificato dall’articolo 29 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C.

 

     Art. 24. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, relativo alla finanza locale. [9]

     [1. Nell’articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 25. Disposizioni per la riassegnazione di somme ai comuni ai sensi dell’articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla verifica straordinaria dei piani e dei programmi di investimento.

     1. La riassegnazione ai comuni delle somme ai sensi dell’articolo 64, commi 2 e 3 ter, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, può essere disposta a valere sulle somme già impegnate per l’attuazione delle opere oggetto di riprogrammazione.

     2. Nei casi di cui al comma 1, l’articolo 71, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) si applica a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello della riassegnazione.

     3. La Giunta provinciale definisce le modalità di applicazione di quest'articolo nonché i criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al comma 1.

 

     Art. 26. Altre disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Per gli anni 2003 e 2004 la quota percentuale delle entrate di cui all’articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993 è fissata nell’aliquota del 22,1 per cento. Con la legge finanziaria relativa al bilancio di previsione per l’esercizio 2005 la quota percentuale è ridefinita secondo le modalità previste dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale n. 36 del 1993.

     2. I trasferimenti spettanti ai comuni sono determinati negli importi risultanti dalla allegata tabella A. La tabella A riporta inoltre, alla lettera i), i trasferimenti disposti per le leggi di cui all’articolo 14, comma 1, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Per gli anni 2003 e 2004 le risorse spettanti ai comuni sono incrementate delle risorse previste dal fondo provinciale per la montagna di cui all’articolo 3 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

     3. Per i fini di quest'articolo sono autorizzate le spese riportate nell’allegata tabella B.

 

Capo X

Disposizioni in materia di protezione civile, di calamità e di servizi antincendi

 

     Art. 27. Modificazioni della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. Nell'articolo 10 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 4, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 14 bis della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale n. 2 del 1992, è inserito il seguente:

     (Omissis).

     4. I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 10 della legge provinciale n. 2 del 1992, come aggiunti dal comma 1, si applicano anche alle attività di volontariato prestate nel corso del 2002. Il regolamento previsto dai commi 3 bis e 3 ter del citato articolo 10 può prevedere che le disposizioni da esso recate possano applicarsi, in quanto più favorevoli, a tutti i rapporti non ancora esauriti alla data della sua entrata in vigore.

     5. L’articolo 22 bis della legge provinciale n. 2 del 1992, come inserito dal comma 3, si applica anche alle calamità pubbliche verificatesi nel 2002.

     6. Nell'articolo 39 quater della legge provinciale n. 2 del 1992, come inserito dall’articolo 68 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) in fine è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     7. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 6 si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella C. Per i fini di cui al comma 2, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull’unità previsionale di base 72.2.210 la spesa di 25.000,00 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.

 

     Art. 28. Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, relativo agli interventi di ripristino a seguito di eventi alluvionali.

     1. Nell'articolo 7 della legge provinciale 5 febbraio 2001, n. 1, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 16 agosto 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) nella rubrica le parole: "a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) al comma 1 le parole: "a seguito degli eventi alluvionali del mese di novembre 2000" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Per il finanziamento degli interventi di emergenza e di ripristino relativi alle calamità pubbliche verificatesi a partire dal mese di novembre 2002, con l'allegata tabella B, è autorizzata sull'unità previsionale di base 72.2.215 l'ulteriore spesa di 25.000.000,00 euro per l'anno 2003 e di 5.000.000,00 euro per l'anno 2004.

 

     Art. 29. Modificazioni dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 (Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza).

     1. Nell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, come modificato dall’articolo 25 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 02 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) al comma 2 le parole: ", fino all'importo annuo di lire 500 milioni. Il predetto limite è elevato a 1 miliardo per le spese conseguenti a emergenze verificatesi sul territorio italiano" sono soppresse.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 30. Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26. (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. Nell'articolo 16 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come da ultimo modificato dall’articolo 69 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

Capo XI

Disposizioni in materia di contratti e di trasporti

 

     Art. 31. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. Nell’articolo 20 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, il comma 9 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 43 della legge provinciale n. 23 del 1990, come modificato dall’articolo 35 della legge provinciale 15 novembre 2001, n. 9, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     3. Il comma 3 ter dell’articolo 43 della legge provinciale n. 23 del 1990, come inserito dal comma 2, si applica anche con riferimento ai beni già realizzati o acquistati dagli enti funzionali prima della data di entrata in vigore di questa legge.

     4. La Provincia è autorizzata a non richiedere all’Azienda provinciale per i servizi sanitari il rimborso dei canoni di locazione sostenuti dalla Provincia fino alla data di entrata in vigore di questa legge relativi a immobili utilizzati anche dall’azienda.

     5. Il comma 9 dell’articolo 20 della legge provinciale n. 23 del 1990, come sostituito dal comma 1, si applica anche alle commissioni costituite nell’anno 2002. La Giunta provinciale è conseguentemente autorizzata a rideterminare i compensi spettanti ai componenti di tali commissioni, anche con riferimento al lavoro già svolto.

     6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede secondo le modalità indicate nell’allegata tabella D. Le minori entrate di cui al comma 4 sono compensate con le minori spese per il servizio sanitario provinciale.

 

     Art. 32. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16. (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).

     1. Nell'articolo 26 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, al comma 2 le parole: "individuati nel piano provinciale dei trasporti" sono soppresse.

     2. Nell'articolo 46 della legge provinciale n. 16 del 1993, come da ultimo modificato dall'articolo 66 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, al comma 1 le parole: "e in ogni caso non oltre la data di aggiudicazione relativa alle gare per l'affidamento dei servizi pubblici di trasporto" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di organismi di garanzia

 

     Art. 33. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18. (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia). [10]

     1. Nell'articolo 128 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 40 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 bis le parole: "degli articoli 124 e 125" sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

     (Omissis);

     c) dopo l'articolo 128 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Le minori entrate di cui alla lettera c) del comma 1 sono compensate con le minori spese per trasferimenti per fondi rischi.

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 34. Modificazioni dell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2. (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale).

     1. Nell'articolo 42 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come da ultimo modificato dalla tabella A del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 settembre 2000, n. 24-42/Leg, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al quarto comma la parola: "esclusivamente" è soppressa;

     b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Per i fini di cui al comma 1, con l'allegata tabella B, è autorizzato sull’unità previsionale di base 60.3.220 un limite d’impegno di 1.160.000,00 euro dal 2003 al 2012.

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste e di sviluppo della montagna

 

     Art. 35. Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48. (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [11]

     [1. Nell’articolo 12 bis della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come da ultimo modificato dall'articolo 61 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, al comma 6 le parole:

     "lire 4.000" e "lire 8.000" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 18 della legge provinciale n. 48 del 1978, come da ultimo modificato dall’articolo 11 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.]

 

     Art. 36. Modificazioni dell'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura).

     1. Nell'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17, come modificato dall'articolo 93 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. Nell’articolo 7 della legge provinciale n. 17 del 1998, al comma 4 le parole: "abbiano sede ed" sono soppresse.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di quest'articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 37. Sostituzione dell’articolo 91 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, in materia di interventi straordinari per fronteggiare i danni arrecati dalle grandinate eccezionali. [12]

 

Capo XV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 38. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità di base indicate nella tabella B sono autorizzate, per ciascuna unità di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.

     2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall’applicazione di questa legge si provvede secondo le modalità previste nelle tabelle C e D.

 

     Art. 39. Entrata in vigore.

     1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

     (Omissis). [13]

    


[1] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[2] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[3] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[4] Comma già modificato dall’art. 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 24 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[5] Comma inserito dall’art. 18 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 e così modificato dall’art. 24 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[6] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.P. 14 febbraio 2007, n. 5, con la limitazione di ivi prevista.

[8] Per un’intepretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 5 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[9] Articolo abrogato dall’art. 25 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8.

[10] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[13] Tabella A abrogata dall’ar. 13 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.