Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 03/02/1995 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. |
Art. 2. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale. |
Art. 3. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 4. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti. |
Art. 5. Integrazione degli atti di regolamentazione delle concessioni di servizi pubblici o di interesse provinciale. |
Art. 6. Disposizioni per l'utilizzazione di finanziamenti statali. |
Art. 7. Disposizioni in materia di canoni di concessione. |
Art. 8. Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative. |
Art. 9. Modifica alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, concernente «Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento». |
Art. 10. Modifica alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro». |
Art. 11. Modifica alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente «Norme in materia di servizi antincendi». |
Art. 13. Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, riguardante l'istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa. |
Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive». |
Art. 15. Abrogazione della legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1. |
Art. 16. Partecipazione al consorzio di cui alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, concernente «Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento». |
Art. 17. Modifica all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, riguardante disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici. |
Art. 18. Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, riguardante l'apertura di credito a favore del Mediocredito. |
Art. 19. Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, recante disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto [...] |
Art. 20. Abrogazioni di norme concernenti l'affidamento di studi e ricerche nonché l'effettuazione di attività informative e divulgative e delle relative disposizioni finanziarie. |
Art. 21. Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa». |
Art. 22. Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa» e norma transitoria. |
Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità». |
Art. 24. Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, concernente «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative». |
Art. 25. Modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, riguardante disposizioni sugli interventi per l'emergenza. |
Art. 26. Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni del Piemonte. |
Art. 27. Disposizioni in materia di manutenzione delle strade comunali. |
Art. 28. Disposizioni in materia di canoni di depurazione. |
Art. 29. Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali. |
Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti». |
Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale». |
Art. 32. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 33. Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente «Nuove norme per lo sviluppo della montagna». |
Art. 34. Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali. |
Art. 35. Modifiche alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale». |
Art. 36. Modifica alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica». |
Art. 37. Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, riguardante disposizioni per la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini. |
Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento». |
Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura» ed alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, concernente «Provvedimenti per [...] |
Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura». |
Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario». |
Art. 42. Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92. |
Art. 43. Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente «Ordinamento della formazione professionale». |
Art. 44. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. |
Art. 45. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, riguardante «Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale». |
Art. 46. Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, riguardante l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali. |
Art. 47. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 48. Disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio provinciale. |
Art. 49. Conferma di disposizioni in materia di trattamento economico del personale. |
Art. 50. Soppressione di organi collegiali. |
Art. 51. Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente». |
Art. 52. Soppressione dei gettoni di presenza e di altri compensi per i componenti e segretari di commissioni e comitati della Provincia. |
Art. 53. Disposizioni in materia di servizi di mensa per il personale provinciale. |
Art. 54. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio. |
Art. 55. Abrogazione dell'articolo 32 dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, riguardante l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. |
Art. 56. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento». |
Art. 57. Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale. |
Art. 58. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21, concernente «Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione [...] |
Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 40 e modifica degli articoli 40 e 67 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente il nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di [...] |
Art. 60. Modifica dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, riguardante le disposizioni transitorie per l'esame delle domande di agevolazione nei settori economici. |
Art. 61. Disposizioni relative ad obblighi delle imprese artigiane. |
Art. 62. Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse». |
Art. 63. Copertura degli oneri. |
Art. 64. Entrata in vigore. |
§ 6.1.48 - L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 14 febbraio 1995, n. 7 - S.O. n. 1).
Art. 1. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, 16, 26, 31, 32 e 42 della presente legge.
2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla medesima tabella A annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.
Art. 2. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale. [1]
[1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della
2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino all'entrata in vigore della legge provinciale concernente l'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.]
Art. 3. Modifica alla
1. Dopo l'articolo 26 della
(Omissis).
Art. 4. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti. [2]
[ 1. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa corrente e di qualificazione della spesa in conto capitale da parte degli enti dipendenti, la Giunta provinciale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive agli enti dipendenti medesimi per la formazione dei bilanci di previsione, ovvero qualora già deliberati, per il loro eventuale adeguamento a tali direttive, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare la determinazione delle piante organiche del personale dipendente e delle dotazioni di personale, le spese correnti e di investimento, il grado di copertura del costo dei servizi e le modalità di coinvolgimento dei privati nella gestione dei servizi.
3. Gli enti dipendenti, entro trenta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al comma 1, adottano i bilanci di previsione in conformità alle direttive medesime ovvero, qualora i bilanci siano già stati adottati, li adeguano alle direttive e li trasmettono alla Giunta provinciale unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione e alla relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti attestante anche la conformità del bilancio con le direttive. I bilanci di previsione e l'atto con il quale l'ente medesimo delibera in ordine all'eventuale adeguamento dei bilanci già approvati sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, ancorché la medesima non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.
4. La Giunta provinciale, in caso di difformità dalle direttive, rinvia i bilanci di cui al comma 3 all'ente interessato per il loro riesame.
5. Gli enti interessati dalle disposizioni del presente articolo sono individuati dalla Giunta provinciale con il provvedimento di emanazione delle direttive di cui al comma 1.]
Art. 5. Integrazione degli atti di regolamentazione delle concessioni di servizi pubblici o di interesse provinciale.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale promuove l'integrazione degli atti di regolamentazione delle concessioni di servizi pubblici o di interesse provinciale, comunque denominati, al fine di prevedere l'obbligo dei concessionari di osservare anche le direttive emanate dalla Giunta provinciale relative agli indirizzi programmatici che informano l'azione di governo della Provincia.
Art. 6. Disposizioni per l'utilizzazione di finanziamenti statali.
1. I finanziamenti statali assegnati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
2. Qualora i parametri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1 si riferiscano a strumenti di programmazione statale, concordati con la Provincia, che prevedano criteri e modalità di utilizzazione dei predetti finanziamenti diversi da quelli contemplati dalle normative provinciali di settore, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di impiego dei finanziamenti statali, anche mediante trasferimento degli stessi ad altri soggetti pubblici o privati, in conformità con le norme e le indicazioni previste dai medesimi strumenti di programmazione statale.
2 bis. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di approvazione dei piani o dei progetti per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità delle iniziative previste e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini di cui al presente articolo [3].
3. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi finanziati dallo Stato ai sensi del comma 2.
Art. 7. Disposizioni in materia di canoni di concessione.
1. La misura dei canoni, dei proventi, dei diritti e degli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio o del patrimonio della Provincia, può essere periodicamente adeguata sulla base del provvedimento di cui al comma 2 fino alla misura massima stabilita sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi.
2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, provvede a stabilire i criteri per la rideterminazione della misura dei canoni, dei proventi, dei diritti e degli indennizzi nei limiti di cui al comma 1, ivi compresa la misura minima dei canoni non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può istituire sovracanoni per particolari categorie di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali stabilendone i criteri di determinazione nei limiti dei corrispondenti sovracanoni disposti sulla base della legislazione statale.
3. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi dei commi 1 e 2 siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro tre mesi dalla richiesta del canone maggiorato, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.
4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della
4 bis. [Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le disposizioni sui canoni stabilite dal presente articolo si applicano anche alle utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Antecedentemente alla predetta data, resta fermo l'obbligo del pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalle norme statali per le utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico] [5].
5. Per l'anno 1995 il termine di cui al comma 2 è fissato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le concessioni rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 1995, prima dell'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2, non si procede alla rideterminazione del canone per l'anno 1995 a condizione che il maggior importo dovuto a seguito della rideterminazione sia inferiore a lire 100.000.
Art. 8. Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative. [6]
[1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 gli importi delle tasse provinciali sulle concessioni non governative di cui all'articolo 29 della
2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione e a quelle annuali relative ad atti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1995, ovvero relative ad atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale a decorrere dal 1° gennaio 1996. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.
3. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del regolamento di esecuzione della
Art. 9. Modifica alla
1. Il secondo comma dell'articolo 23 della
(Omissis).
Art. 10. Modifica alla
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della
(Omissis).
Art. 11. Modifica alla
1. Il secondo comma dell'articolo 21 della
(Omissis).
Art. 12. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della
(Omissis).
2. Il comma 6 dell'articolo 10 della
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 12 della
(Omissis).
Art. 13. Modifica all'articolo 34 della
1. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 34 della
(Omissis).
Art. 14. Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 4 della
(Omissis).
2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della
(Omissis).
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 4 della
Art. 15. Abrogazione della
1. La
Art. 16. Partecipazione al consorzio di cui alla
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 21951, con la tabella A di cui all'articolo 1 della presente legge, la spesa di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997.
Art. 17. Modifica all'articolo 16 della
1. Al comma 1 dell'articolo 16 della
(Omissis).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con i limiti di impegno già autorizzati per i fini di cui all'articolo 16 della
Art. 18. Modifica all'articolo 17 della
1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 17 della
(Omissis)
Art. 19. Modifica all'articolo 3 della
1. Al numero 2 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 20. Abrogazioni di norme concernenti l'affidamento di studi e ricerche nonché l'effettuazione di attività informative e divulgative e delle relative disposizioni finanziarie. [7]
[1. L'articolo 20 della
2. L'articolo 35 nonies, come introdotto dall'articolo 1 della
3. Per l'organizzazione della conferenza triennale di cui all'articolo 12 quater della
4. Gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater della
5. Sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti già autorizzati per il finanziamento delle spese previste dagli articoli richiamati dai commi 1, 2 e 4.
6. Nelle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli di legge richiamati dai commi 1, 2 e 4 il riferimento agli articoli abrogati deve intendersi soppresso.]
Art. 21. Modifiche alla
1. Il comma 2 dell'articolo 44 della
(Omissis).
2. Il comma 5 dell'articolo 58 della
(Omissis).
3. Il comma 4 dell'articolo 70 della
(Omissis).
4. Le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, all'articolo 58, comma 5, e all'articolo 70, comma 4, della
Art. 22. Modifica alla
1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 27 della
(Omissis).
2. Alle disposizioni del comma 8 ter dell'articolo 27 della
Art. 23. Modifiche alla
1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 14 della
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano prima applicazione in relazione alle procedure di esproprio o asservimento iniziate, con il deposito degli atti di cui all'articolo 4 della
Art. 24. Modifica alla
1. Dopo il primo comma dell'articolo unico della
(Omissis).
Art. 25. Modifiche all'articolo 8 della
1. Prima del comma 1 dell'articolo 8 della
(Omissis).
2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della
3. Il comma 2 dell'articolo 8 della
(Omissis).
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
(Omissis)
5. Le disposizioni dell'articolo 8 della
Art. 26. Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni del Piemonte.
1. Ai fini di solidarietà con le popolazioni del Piemonte colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 la Giunta provinciale concede alla Regione Piemonte un contributo di lire 300.000.000 da erogare ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.
2. Per i fini di cui al presente articolo si utilizza una quota di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all'articolo 1 con riferimento al capitolo 84166.
Art. 27. Disposizioni in materia di manutenzione delle strade comunali.
1. Salvo quanto previsto al comma 2, con decorrenza 1° gennaio 1995 la
2. Per l'esecuzione degli interventi approvati e finanziati antecedentemente al 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 28. Disposizioni in materia di canoni di depurazione. [8]
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della
1 bis. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 [9].
2. Al fine di razionalizzare i criteri di ripartizione dei costi di gestione la Giunta provinciale può disporre l'installazione di misuratori di portata che consentano di determinare l'effettivo conferimento di liquami da parte dei singoli comuni.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 3 della
Art. 29. Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali. [10]
Art. 30. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 11 le parole «lavori pubblici di competenza della Provincia,» sono sostituite dalle parole:
(Omissis);
b) al comma 4 dell'articolo 30 le parole «dall'assessore competente per materia» sono sostituite dalle parole:
(Omissis);
c) il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 2 dell'articolo 33 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis);
e) al comma 7 dell'articolo 34 alle parole «per volontà dell'aggiudicatario» sono aggiunte le parole:
(Omissis);
f) al comma 2 dell'articolo 43 le parole «I capitolati d'appalto di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole:
(Omissis);
g) al comma 1 dell'articolo 46 le parole «ed ottemperati gli obblighi di cui alla
(Omissis);
h) al comma 3 dell'articolo 55 la lettera c) è soppressa;
i) dopo il comma 7 dell'articolo 55 è aggiunto il seguente:
(Omissis).
Art. 31. Modifiche alla
1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della
(Omissis).
2. Al comma 6 dell'articolo 4 della
(Omissis).
3. Il comma 1 dell'articolo 5 della
(Omissis)
4. Il comma 2 dell'articolo 5 della
5. Il comma 3 dell'articolo 5 della
(Omissis).
6. Dopo l'articolo 6 della
(Omissis).
7. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della
(Omissis).
8. Al comma 1 dell'articolo 30 della
(Omissis).
9. Al comma 3 dell'articolo 30 della
Art. 32. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della
2. Per l'anno 1995 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della
3. Per l'anno 1995 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della
4. Per l'anno 1995 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della
5. Per l'anno 1995 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della
6. Per i fini di cui all'articolo 31, comma 3 della presente legge e ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11230, con la tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 16.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.
7. Per i fini di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 11.150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.
8. Per i fini di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzato al capitolo 11261, con la tabella A di cui all'articolo 1, il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2004.
9. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 6 e 7 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996 e 1997, con la tabella A di cui all'articolo 1, la seguente spesa:
a) al capitolo 11230 lire 259.000.000.000;
b) al capitolo 11240 lire 70.500.000.000.
Art. 33. Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della
1. Per l'anno 1995 i comprensori provvedono all'utilizzo dei fondi loro spettanti, ai sensi dell'articolo 16 della
Art. 34. Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali. [11]
1. Per il triennio 1995-97 l'indennità di carica spettante al presidente ed agli assessori comprensoriali, prevista dall'articolo 15 della
2. Per il triennio 1995-97 nel caso in cui l'amministratore comprensoriale ricopra altre cariche presso enti pubblici, l'ammontare dell'indennità prevista dall'articolo 15, primo comma, della
Art. 35. Modifiche alla
1. Alla
a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
c) l'articolo 3 è abrogato;
d) al primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis);
e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
(Omissis).
Art. 36. Modifica alla
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della
(Omissis).
2. L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali disposta ai sensi del comma 1 ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla
Art. 37. Modifica all'articolo 24 della
1. Al comma 1 dell'articolo 24 della
(Omissis).
2. Al maggior onere conseguente alla minore entrata derivante dal presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 24 della
Art. 38. Modifiche alla
[1. Alla
a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:
(Omissis);
b) l'articolo 18 è sostituto dal seguente:
(Omissis);
c) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituto dal seguente:
(Omissis);
d) al comma 3 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).]
Art. 39. Modifiche alla
1. [13].
2. [14].
3. La lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della
4. [15].
Art. 40. Modifiche alla
1. Il primo comma dell'articolo 48 della
(Omissis).
2. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 48 della
(Omissis).
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 48 della
Art. 41. Modifiche alla
1. All'articolo 1 della
(Omissis).
2. All'articolo 2 della
(Omissis).
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte e i limiti di impegno già autorizzati per i fini di cui all'articolo 1, primo e terzo comma della
Art. 42. Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92.
1. Al fine di consentire l'attuazione del
2. Per la concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, di cui agli articoli 12 e 16 della
3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 41164, con la tabella A di cui all'articolo 1 della presente legge, la spesa di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997.
Art. 43. Modifica alla
[1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della
(Omissis).]
Art. 44. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1995, la Giunta provinciale, fatte comunque salve le assunzioni dei vincitori dei concorsi indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché degli idonei dei concorsi e delle selezioni riservati di cui agli articoli 10 e 11 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Provincia secondo le modalità stabilite con le direttive della Giunta provinciale previste dall'articolo 4, comma 1.
Art. 45. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C della
1. Ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla
a) i posti d'organico relativi al quinto livello funzionale sono diminuiti di 100 unità;
b) i posti d'organico relativo al quarto livello ed al sesto sono aumentati rispettivamente di 60 e 40 unità.
Art. 46. Modifiche all'articolo 37 della
1. Al comma 1 dell'articolo 37 della
(Omissis)
2. Il comma 2 dell'articolo 37 della
(Omissis).
3. Il comma 9 dell'articolo 37 della
(Omissis).
4. Il comma 11 dell'articolo 37 della
(Omissis).
5. Il comma 12 dell'articolo 37 della
Art. 47. Modifiche alla
1. Al sesto comma dell'articolo 32 della
(Omissis).
2. L'undicesimo comma dell'articolo 188 della
(Omissis).
Art. 48. Disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio provinciale.
1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1, qualora ricorrano le circostanze previste dal medesimo comma, si applicano anche alla speciale indennità corrisposta ai capi ufficio, ai dirigenti e all'indennità attribuita ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative ai sensi, rispettivamente, del primo comma dell'articolo 6 della
3. In dipendenza di quanto disposto ai commi 1 e 2, la Provincia provvede al recupero delle somme lorde attribuite a titolo di integrazione di pensione ed al recupero dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dovuti all'INPDAP sulla predetta indennità di funzione, con decorrenza dalla data di valutazione ai fini del trattamento di quiescenza di cui ai commi 1 e 2.
4. Ai recuperi di cui al comma 3 si provvederà secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale mediante trattenuta fino a concorrenza delle eventuali maggiori somme da erogare a titolo di indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 197 della
5. In ogni caso le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
6. Nel caso in cui l'applicazione dei commi 1 e 2 comporti un beneficio sul trattamento di pensione a carico dell'INPDAP di misura inferiore rispetto al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dalla Provincia, al personale interessato è conservato il predetto trattamento in misura pari alla differenza fra il trattamento di pensione integrativo e il medesimo beneficio, come determinato alla data della cessazione dal servizio, purché tale differenza sia superiore al 2 per cento della speciale indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della
7. La determinazione della quota dell'indennità premio di servizio a carico del bilancio provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 197 della
8. Al comma 4 dell'articolo 32 della
(Omissis).
Art. 49. Conferma di disposizioni in materia di trattamento economico del personale.
1. Per l'anno 1995 continuano ad applicarsi per la Provincia e per gli enti funzionali, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della
Art. 50. Soppressione di organi collegiali.
1. Al fine di contribuire allo snellimento delle procedure ed al contenimento delle spese correnti sono soppressi gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella B.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le attribuzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte direttamente dai servizi provinciali competenti per materia anche attraverso conferenze di servizi.
3. [21].
4. Le attribuzioni della Commissione cambio alloggi di cui all'articolo 32, comma 7, della
5. La
Art. 51. Modifiche alla
1. L'articolo 13 della
(Omissis).
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della
(Omissis).
Art. 52. Soppressione dei gettoni di presenza e di altri compensi per i componenti e segretari di commissioni e comitati della Provincia. [22]
[1. Al personale della Provincia e degli enti dipendenti, nonché ai membri della Giunta provinciale non compete il gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni di commissioni, di consigli e di comitati della Provincia comunque denominati, previsto dall'articolo 1 della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle organizzazioni di categoria o professionali o di associazioni di carattere sindacale, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato [24].
3. Ai dipendenti provinciali nominati in qualità di segretario delle commissioni per l'espletamento di concorsi previste dall'articolo 2 della
4. Ai dipendenti provinciali o delle unità sanitarie locali nominati in qualità di segretario delle commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 1 della
5. Fermo restando quanto disposto per i rispettivi organi statutari, gli enti dipendenti dalla Provincia adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 [25].
6. Sono fatti salvi gli impegni già assunti ovvero i compensi spettanti per l'attività svolta dai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.]
Art. 53. Disposizioni in materia di servizi di mensa per il personale provinciale.
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della
(Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 51 della
Art. 54. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio.
1. Per il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero inquadrato successivamente a tale data per effetto di disposizioni di legge, l'indennità premio di servizio determinata con i criteri di cui all'articolo 197 della
2. Al comma 10 dell'articolo 197 della
(Omissis).
Art. 55. Abrogazione dell'articolo 32 dalla
1. L'articolo 32 della
Art. 56. Modifiche alla
1. Alla scheda n. 33 dell'allegato C della
(Omissis).
2. Alla scheda n. 34 dell'allegato C della
a) al primo comma le parole «e delle calamità naturali» sono soppresse;
b) al sesto comma le parole «e delle calamità naturali» sono soppresse.
3. All'articolo 27 della
(Omissis).
Art. 57. Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire fondi speciali di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate presso il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della Provincia di Trento (Terfidi), presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) e presso la Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Trento, al fine di rendere più tempestivo il godimento da parte dei lavoratori aventi diritto dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria degli interventi di integrazione salariale, nonché del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà disciplinati dall'articolo 1 del
2. Per la gestione dei fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, terzo comma, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8 e 9 della
3. Si applicano inoltre ai fondi di cui al comma 1 le disposizioni relative al fondo a destinazione speciale di cui al titolo III della
4. La
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 3 della
Art. 58. Modifica alla
1. Il capo I della
2. Sono fatti salvi gli impegni già assunti sugli stanziamenti e sui limiti di impegno già autorizzati per il finanziamento delle spese previste al capo I della
Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 40 e modifica degli articoli 40 e 67 della
1. [Per adesione alle scuole di sci di maestri di sci nel numero minimo, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della
2. [Per maestri di sci costituenti l'organico minimo, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della
3. [Per corpo insegnante, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 40 della
4. [La lettera f) del comma 1 dell'articolo 40 della
(Omissis)] [29].
5. Il comma 3 dell'articolo 67 della
(Omissis).
Art. 60. Modifica dell'articolo 132 della
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 132 della
(Omissis).
Art. 61. Disposizioni relative ad obblighi delle imprese artigiane. [31]
Art. 62. Modifica alla
[1. All'articolo 24 della
(Omissis).
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 24 della
Art. 63. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella C.
Art. 64. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] Comma inserito dall'art. 7 della
[4] Comma sostituito dall'art. 26 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 26 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[9] Comma inserito dall'art. 21 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[13] Comma abrogato dall’art. 62 della
[14] Comma abrogato dall’art. 62 della
[15] Comma abrogato dall’art. 62 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[17] Comma così modificato dall'art. 12 della
[18] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 12 della
[19] Comma sostituito dall'art. 13 della
[20] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 13 della
[21] Comma abrogato dall'art. 14 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[23] Comma così modificato dall'art. 6 della
[24] Comma così modificato dall'art. 6 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[26] Comma abrogato dall’art. 15 della
[27] Comma abrogato dall’art. 15 della
[28] Comma abrogato dall’art. 15 della
[29] Comma abrogato dall’art. 15 della
[30] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 115 della