§ 6.1.48 - L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:03/02/1995
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 2.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
Art. 3.  Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento».
Art. 4.  Direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti.
Art. 5.  Integrazione degli atti di regolamentazione delle concessioni di servizi pubblici o di interesse provinciale.
Art. 6.  Disposizioni per l'utilizzazione di finanziamenti statali.
Art. 7.  Disposizioni in materia di canoni di concessione.
Art. 8.  Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative.
Art. 9.  Modifica alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, concernente «Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento».
Art. 10.  Modifica alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro».
Art. 11.  Modifica alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento».
Art. 12.  Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente «Norme in materia di servizi antincendi».
Art. 13.  Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, riguardante l'istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
Art. 14.  Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive».
Art. 15.  Abrogazione della legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1.
Art. 16.  Partecipazione al consorzio di cui alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, concernente «Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento».
Art. 17.  Modifica all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, riguardante disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici.
Art. 18.  Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, riguardante l'apertura di credito a favore del Mediocredito.
Art. 19.  Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, recante disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto [...]
Art. 20.  Abrogazioni di norme concernenti l'affidamento di studi e ricerche nonché l'effettuazione di attività informative e divulgative e delle relative disposizioni finanziarie.
Art. 21.  Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».
Art. 22.  Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa» e norma transitoria.
Art. 23.  Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, concernente «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative».
Art. 25.  Modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, riguardante disposizioni sugli interventi per l'emergenza.
Art. 26.  Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni del Piemonte.
Art. 27.  Disposizioni in materia di manutenzione delle strade comunali.
Art. 28.  Disposizioni in materia di canoni di depurazione.
Art. 29.  Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali.
Art. 30.  Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti».
Art. 31.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale».
Art. 32.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 33.  Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente «Nuove norme per lo sviluppo della montagna».
Art. 34.  Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali.
Art. 35.  Modifiche alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale».
Art. 36.  Modifica alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica».
Art. 37.  Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, riguardante disposizioni per la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini.
Art. 38.  Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento».
Art. 39.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura» ed alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, concernente «Provvedimenti per [...]
Art. 40.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura».
Art. 41.  Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».
Art. 42.  Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92.
Art. 43.  Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente «Ordinamento della formazione professionale».
Art. 44.  Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 45.  Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, riguardante «Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale».
Art. 46.  Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, riguardante l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.
Art. 47.  Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 48.  Disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio provinciale.
Art. 49.  Conferma di disposizioni in materia di trattamento economico del personale.
Art. 50.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 51.  Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».
Art. 52.  Soppressione dei gettoni di presenza e di altri compensi per i componenti e segretari di commissioni e comitati della Provincia.
Art. 53.  Disposizioni in materia di servizi di mensa per il personale provinciale.
Art. 54.  Disposizioni in materia di indennità premio di servizio.
Art. 55.  Abrogazione dell'articolo 32 dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, riguardante l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.
Art. 56.  Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».
Art. 57.  Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale.
Art. 58.  Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21, concernente «Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione [...]
Art. 59.  Interpretazione autentica dell'articolo 40 e modifica degli articoli 40 e 67 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente il nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di [...]
Art. 60.  Modifica dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, riguardante le disposizioni transitorie per l'esame delle domande di agevolazione nei settori economici.
Art. 61.  Disposizioni relative ad obblighi delle imprese artigiane.
Art. 62.  Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse».
Art. 63.  Copertura degli oneri.
Art. 64.  Entrata in vigore.


§ 6.1.48 - L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1995 e pluriennale 1995-1997 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 14 febbraio 1995, n. 7 - S.O. n. 1).

 

     Art. 1. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 6, 16, 26, 31, 32 e 42 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa - tabella B - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1995, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla medesima tabella A annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale. [1]

     [1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 16 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, è riferito pure al triennio 1995-1997.

     2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1997 nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1995-1997, e con l'osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino all'entrata in vigore della legge provinciale concernente l'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e comunque non oltre il 31 dicembre 1995.]

 

     Art. 3. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, concernente «Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento».

     1. Dopo l'articolo 26 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Direttive per la formazione dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1995 degli enti dipendenti. [2]

[     1. Al fine di assicurare il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa corrente e di qualificazione della spesa in conto capitale da parte degli enti dipendenti, la Giunta provinciale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposite direttive agli enti dipendenti medesimi per la formazione dei bilanci di previsione, ovvero qualora già deliberati, per il loro eventuale adeguamento a tali direttive, in coerenza con gli obiettivi previsti dagli strumenti di programmazione finanziaria della Provincia.

     2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare la determinazione delle piante organiche del personale dipendente e delle dotazioni di personale, le spese correnti e di investimento, il grado di copertura del costo dei servizi e le modalità di coinvolgimento dei privati nella gestione dei servizi.

     3. Gli enti dipendenti, entro trenta giorni dalla comunicazione delle direttive di cui al comma 1, adottano i bilanci di previsione in conformità alle direttive medesime ovvero, qualora i bilanci siano già stati adottati, li adeguano alle direttive e li trasmettono alla Giunta provinciale unitamente alla relazione del consiglio di amministrazione e alla relazione del collegio sindacale o dei revisori dei conti attestante anche la conformità del bilancio con le direttive. I bilanci di previsione e l'atto con il quale l'ente medesimo delibera in ordine all'eventuale adeguamento dei bilanci già approvati sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta provinciale, ancorché la medesima non sia prevista dai rispettivi ordinamenti.

     4. La Giunta provinciale, in caso di difformità dalle direttive, rinvia i bilanci di cui al comma 3 all'ente interessato per il loro riesame.

     5. Gli enti interessati dalle disposizioni del presente articolo sono individuati dalla Giunta provinciale con il provvedimento di emanazione delle direttive di cui al comma 1.]

 

     Art. 5. Integrazione degli atti di regolamentazione delle concessioni di servizi pubblici o di interesse provinciale.

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale promuove l'integrazione degli atti di regolamentazione delle concessioni di servizi pubblici o di interesse provinciale, comunque denominati, al fine di prevedere l'obbligo dei concessionari di osservare anche le direttive emanate dalla Giunta provinciale relative agli indirizzi programmatici che informano l'azione di governo della Provincia.

 

     Art. 6. Disposizioni per l'utilizzazione di finanziamenti statali.

     1. I finanziamenti statali assegnati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono utilizzati, secondo le normative provinciali vigenti, nell'ambito del corrispondente settore.

     2. Qualora i parametri di riparto dei finanziamenti di cui al comma 1 si riferiscano a strumenti di programmazione statale, concordati con la Provincia, che prevedano criteri e modalità di utilizzazione dei predetti finanziamenti diversi da quelli contemplati dalle normative provinciali di settore, la Giunta provinciale stabilisce le modalità di impiego dei finanziamenti statali, anche mediante trasferimento degli stessi ad altri soggetti pubblici o privati, in conformità con le norme e le indicazioni previste dai medesimi strumenti di programmazione statale.

     2 bis. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di approvazione dei piani o dei progetti per l'attuazione di interventi finanziati dallo Stato può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità delle iniziative previste e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini di cui al presente articolo [3].

     3. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi finanziati dallo Stato ai sensi del comma 2.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di canoni di concessione.

     1. La misura dei canoni, dei proventi, dei diritti e degli indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni del demanio o del patrimonio della Provincia, può essere periodicamente adeguata sulla base del provvedimento di cui al comma 2 fino alla misura massima stabilita sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi.

     2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento, da adottare entro il 31 ottobre con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, provvede a stabilire i criteri per la rideterminazione della misura dei canoni, dei proventi, dei diritti e degli indennizzi nei limiti di cui al comma 1, ivi compresa la misura minima dei canoni non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio. Con il medesimo provvedimento la Giunta provinciale può istituire sovracanoni per particolari categorie di utilizzo dei beni demaniali e patrimoniali stabilendone i criteri di determinazione nei limiti dei corrispondenti sovracanoni disposti sulla base della legislazione statale.

     3. Nel caso in cui le maggiorazioni dei canoni operate ai sensi dei commi 1 e 2 siano considerate eccessive, gli interessati possono chiedere, entro tre mesi dalla richiesta del canone maggiorato, la risoluzione del rapporto, restituendo contestualmente il bene.

     4. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 [4].

     4 bis. [Con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le disposizioni sui canoni stabilite dal presente articolo si applicano anche alle utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Antecedentemente alla predetta data, resta fermo l'obbligo del pagamento del canone di concessione nella misura stabilita dalle norme statali per le utenze di grandi derivazioni a scopo idroelettrico] [5].

     5. Per l'anno 1995 il termine di cui al comma 2 è fissato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per le concessioni rilasciate a decorrere dal 1° gennaio 1995, prima dell'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 2, non si procede alla rideterminazione del canone per l'anno 1995 a condizione che il maggior importo dovuto a seguito della rideterminazione sia inferiore a lire 100.000.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative. [6]

     [1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 gli importi delle tasse provinciali sulle concessioni non governative di cui all'articolo 29 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono aumentati del 50 per cento.

     2. L'aumento di cui al comma 1 si applica alle tasse di rilascio, di rinnovo, per il visto, per la vidimazione e a quelle annuali relative ad atti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1995, ovvero relative ad atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale a decorrere dal 1° gennaio 1996. Gli importi delle tasse vanno arrotondati alle mille lire superiori.

     3. Per le autorizzazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto del presidente della Giunta provinciale 13 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. come sostituito da ultimo dall'articolo 2 del decreto del presidente della Giunta provinciale 26 novembre 1993, n. 23- 102/Leg., con effetto dalla data di cui al comma 1, la tassa annuale di cui alla voce n. 42 della tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, è dovuta nell'ammontare stabilito dalla relativa tariffa, come adeguato ai sensi del comma 1, indipendentemente dal numero delle autorizzazioni in essere.]

 

     Art. 9. Modifica alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, concernente «Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento».

     1. Il secondo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Modifica alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro».

     1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modifica alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21, concernente «Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento».

     1. Il secondo comma dell'articolo 21 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, concernente «Norme in materia di servizi antincendi».

     1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 13. Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, riguardante l'istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     1. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 34 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente «Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive».

     1. Dopo l'articolo 4 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (capitolo 23100).

 

     Art. 15. Abrogazione della legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1.

     1. La legge provinciale 7 gennaio 1992, n. 1, concernente «Interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima» è abrogata.

 

     Art. 16. Partecipazione al consorzio di cui alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, concernente «Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento».

     1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29, l'importo della partecipazione della Provincia è fissato per il triennio 1995-1997 in lire 150.000.000.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 21951, con la tabella A di cui all'articolo 1 della presente legge, la spesa di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997.

 

     Art. 17. Modifica all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, riguardante disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici.

     1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con i limiti di impegno già autorizzati per i fini di cui all'articolo 16 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (cap. 11265).

 

     Art. 18. Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, riguardante l'apertura di credito a favore del Mediocredito.

     1. Dopo il comma 10 bis dell'articolo 17 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, come introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, è aggiunto il seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 19. Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, recante disposizioni per la rinegoziazione delle condizioni di onerosità dei finanziamenti assistiti da agevolazioni in conto interessi.

     1. Al numero 2 della lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, le parole: «, fino ad un massimo di un punto percentuale» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Abrogazioni di norme concernenti l'affidamento di studi e ricerche nonché l'effettuazione di attività informative e divulgative e delle relative disposizioni finanziarie. [7]

     [1. L'articolo 20 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13, concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato» è abrogato.

     2. L'articolo 35 nonies, come introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, e l'articolo 84 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione» sono abrogati.

     3. Per l'organizzazione della conferenza triennale di cui all'articolo 12 quater della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse», come aggiunto dall'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, si utilizzano i fondi già costituiti in bilancio per i fini di cui all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19.

     4. Gli articoli 36 bis, 36 ter e 36 quater della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse», come aggiunti rispettivamente dagli articoli 22, 23 e 24 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, sono abrogati.

     5. Sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti già autorizzati per il finanziamento delle spese previste dagli articoli richiamati dai commi 1, 2 e 4.

     6. Nelle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui agli articoli di legge richiamati dai commi 1, 2 e 4 il riferimento agli articoli abrogati deve intendersi soppresso.]

 

     Art. 21. Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».

     1. Il comma 2 dell'articolo 44 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5 dell'articolo 58 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 4 dell'articolo 70 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, all'articolo 58, comma 5, e all'articolo 70, comma 4, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come rispettivamente sostituiti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, trovano prima applicazione in relazione alle domande presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa» e norma transitoria.

     1. Dopo il comma 8 bis dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, introdotto dall'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. Alle disposizioni del comma 8 ter dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, come introdotto dal comma 1, sono adeguati eventuali provvedimenti di revoca già adottati e per i quali non sia intervenuto il rilascio dell'alloggio alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 23. Modifiche alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».

     1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano prima applicazione in relazione alle procedure di esproprio o asservimento iniziate, con il deposito degli atti di cui all'articolo 4 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ovvero in relazione alle procedure espropriative abbreviate, di cui all'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6, qualora sia l'accettazione dell'indennità che l'emissione del relativo titolo di pagamento siano intervenuti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. Modifica alla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20, concernente «Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative».

     1. Dopo il primo comma dell'articolo unico della legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 25. Modifiche all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, riguardante disposizioni sugli interventi per l'emergenza.

     1. Prima del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 sono inseriti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 è soppresso.

     3. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14 è inserito il seguente comma:

     (Omissis)

     5. Le disposizioni dell'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, come modificate dal presente articolo, si applicano anche per fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994.

 

     Art. 26. Interventi straordinari di solidarietà a favore delle popolazioni del Piemonte.

     1. Ai fini di solidarietà con le popolazioni del Piemonte colpite dagli eventi alluvionali verificatisi nella prima decade del mese di novembre 1994 la Giunta provinciale concede alla Regione Piemonte un contributo di lire 300.000.000 da erogare ad avvenuta esecutività del provvedimento di concessione.

     2. Per i fini di cui al presente articolo si utilizza una quota di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1995 dell'autorizzazione di spesa prevista nella tabella A di cui all'articolo 1 con riferimento al capitolo 84166.

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di manutenzione delle strade comunali.

     1. Salvo quanto previsto al comma 2, con decorrenza 1° gennaio 1995 la legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, come da ultimo modificata dall'articolo 23 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, cessa di avere applicazione nel territorio della Provincia di Trento.

     2. Per l'esecuzione degli interventi approvati e finanziati antecedentemente al 1° gennaio 1995 ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 23 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, nonché per l'assunzione degli eventuali oneri per l'approvazione di perizie suppletive e di variante relative ai medesimi interventi, si continuano ad applicare le disposizioni della legge regionale richiamata nel comma 1.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di canoni di depurazione. [8]

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12 della legge provinciale 20 dicembre 1985, n. 20, in materia di canone o di diritto per la depurazione delle acque di rifiuto, in attesa dell'adeguamento della normativa provinciale alla disciplina statale concernente il servizio idrico integrato, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, la Giunta provinciale può elevare le tariffe di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, per il servizio relativo alla depurazione delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili gestito dalla Provincia per adeguarle ai maggiori costi di esercizio e di investimento, al fine di migliorare il controllo e la depurazione degli scarichi e la tutela dei corpi idrici ricettori. Per l'anno 1995 la deliberazione può essere adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     1 bis. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità ed i criteri per l'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 [9].

     2. Al fine di razionalizzare i criteri di ripartizione dei costi di gestione la Giunta provinciale può disporre l'installazione di misuratori di portata che consentano di determinare l'effettivo conferimento di liquami da parte dei singoli comuni.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e agli articoli 43 e 55 del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti di cui alla delibera della Giunta provinciale 9 settembre 1988, n. 10050 (cap. 52111).

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali. [10]

 

     Art. 30. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti».

     1. Alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

     a) all'articolo 11 le parole «lavori pubblici di competenza della Provincia,» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     b) al comma 4 dell'articolo 30 le parole «dall'assessore competente per materia» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     c) il comma 1 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 2 dell'articolo 33 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis);

     e) al comma 7 dell'articolo 34 alle parole «per volontà dell'aggiudicatario» sono aggiunte le parole:

     (Omissis);

     f) al comma 2 dell'articolo 43 le parole «I capitolati d'appalto di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     g) al comma 1 dell'articolo 46 le parole «ed ottemperati gli obblighi di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55» sono sostituite dalle parole:

     (Omissis);

     h) al comma 3 dell'articolo 55 la lettera c) è soppressa;

     i) dopo il comma 7 dell'articolo 55 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale».

     1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     2. Al comma 6 dell'articolo 4 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, le parole: «lettera b)» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

     4. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, è abrogato.

     5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     6. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     7. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     8. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, le parole: «di cui agli articoli 5, 6, 17 e 19» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     9. Al comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come sostituito dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, l'ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 32. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, concernente «Norme in materia di finanza locale», la quota percentuale del bilancio provinciale da assumere a riferimento per la determinazione dei trasferimenti provinciali a favore dei comuni da ripartire sui fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della medesima legge provinciale è fissata per l'esercizio 1995 nel 11,96 per cento.

     2. Per l'anno 1995 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è stabilito nell'importo di lire 120.459.000.000.

     3. Per l'anno 1995 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'articolo 31 della presente legge, è stabilito nell'importo di lire 20.080.000.000.

     4. Per l'anno 1995 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato dall'articolo 31 della presente legge, è determinato in lire 75.500.000.000. Per l'anno 1995 una quota del fondo pari a lire 3.000.000.000 è utilizzata per i fini di cui al comma 4 ter del medesimo articolo 17.

     5. Per l'anno 1995 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, è determinato nell'importo complessivo di lire 36.400.000.000.

     6. Per i fini di cui all'articolo 31, comma 3 della presente legge e ai commi 2 e 3 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11230, con la tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 16.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

     7. Per i fini di cui al comma 4 del presente articolo è autorizzata al capitolo 11240, con la tabella A di cui all'articolo 1, l'ulteriore spesa di lire 11.150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995.

     8. Per i fini di cui al comma 5 del presente articolo è autorizzato al capitolo 11261, con la tabella A di cui all'articolo 1, il limite d'impegno di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2004.

     9. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 6 e 7 è autorizzata per ciascuno degli anni 1996 e 1997, con la tabella A di cui all'articolo 1, la seguente spesa:

     a) al capitolo 11230 lire 259.000.000.000;

     b) al capitolo 11240 lire 70.500.000.000.

 

     Art. 33. Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, concernente «Nuove norme per lo sviluppo della montagna».

     1. Per l'anno 1995 i comprensori provvedono all'utilizzo dei fondi loro spettanti, ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della medesima legge provinciale.

 

     Art. 34. Indennità di carica per gli amministratori comprensoriali. [11]

     1. Per il triennio 1995-97 l'indennità di carica spettante al presidente ed agli assessori comprensoriali, prevista dall'articolo 15 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, non può superare il 20 per cento dell'importo massimo attribuibile al sindaco e rispettivamente agli assessori di un comune con popolazione corrispondente a quella residente nel territorio del comprensorio.

     2. Per il triennio 1995-97 nel caso in cui l'amministratore comprensoriale ricopra altre cariche presso enti pubblici, l'ammontare dell'indennità prevista dall'articolo 15, primo comma, della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10, è rideterminato in modo che la somma delle indennità percepite per le cariche pubbliche ricoperte non superi il 60 per cento dell'importo massimo attribuibile al sindaco e rispettivamente agli assessori di un comune con popolazione corrispondente a quella residente nel territorio del comprensorio. La rideterminazione è operata in modo da assicurare un importo dell'indennità di carica di amministratore comprensoriale comunque non inferiore al 15 per cento dell'importo massimo attribuibile.

 

     Art. 35. Modifiche alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, concernente «Finanziamento del servizio sanitario provinciale».

     1. Alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come modificata da ultimo dalla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 5, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

     a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) l'articolo 3 è abrogato;

     d) al primo comma dell'articolo 10 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis);

     e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Modifica alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica».

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 è inserito il seguente:

     (Omissis).

     2. L'iscrizione nei ruoli nominativi provinciali disposta ai sensi del comma 1 ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui alla legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni (capp. 32113 - 32114).

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, riguardante disposizioni per la fornitura di prodotti galenici magistrali e di vaccini.

     1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 sono aggiunti i seguenti periodi:

     (Omissis).

     2. Al maggior onere conseguente alla minore entrata derivante dal presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 24 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 (cap. 32102).

 

     Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente «Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento». [12]

     [1. Alla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, come modificata con la legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) l'articolo 18 è sostituto dal seguente:

     (Omissis);

     c) il comma 1 dell'articolo 38 è sostituto dal seguente:

     (Omissis);

     d) al comma 3 dell'articolo 38 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).]

 

     Art. 39. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura» ed alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, concernente «Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina» in materia di aiuti per il primo insediamento.

     1. [13].

     2. [14].

     3. La lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, come sostituita dall'articolo 17 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, è soppressa.

     4. [15].

 

     Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, concernente «Interventi organici in materia di agricoltura».

     1. Il primo comma dell'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come sostituiti da ultimo dall'articolo 114 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, sono ulteriormente sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981 n. 17 (cap. 41907).

 

     Art. 41. Modifiche alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, concernente «Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario».

     1. All'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 115 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     2. All'articolo 2 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, come da ultimo modificato dall'articolo 116 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, dopo il numero 6) del comma 1 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte e i limiti di impegno già autorizzati per i fini di cui all'articolo 1, primo e terzo comma della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (cap. 41553 - 41555).

 

     Art. 42. Disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92.

     1. Al fine di consentire l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92 del 30 giugno 1992, che prevede l'istituzione di un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, la Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, fissa i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dal predetto regolamento.

     2. Per la concessione e liquidazione delle agevolazioni di cui al comma 1 si osservano le disposizioni, in quanto applicabili, di cui agli articoli 12 e 16 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 41164, con la tabella A di cui all'articolo 1 della presente legge, la spesa di lire 50.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1995, 1996 e 1997.

 

     Art. 43. Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente «Ordinamento della formazione professionale». [16]

     [1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 44. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.

     1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1995, la Giunta provinciale, fatte comunque salve le assunzioni dei vincitori dei concorsi indetti entro la data di entrata in vigore della presente legge nonché degli idonei dei concorsi e delle selezioni riservati di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e all'articolo 2 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 [17], può procedere all'assunzione di ulteriore personale di ruolo nel limite massimo del 50 per cento delle unità di personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 1995.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli enti dipendenti dalla Provincia secondo le modalità stabilite con le direttive della Giunta provinciale previste dall'articolo 4, comma 1.

 

     Art. 45. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C della legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, riguardante «Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale».

     1. Ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come da ultimo modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i posti d'organico relativi al quinto livello funzionale sono diminuiti di 100 unità;

     b) i posti d'organico relativo al quarto livello ed al sesto sono aumentati rispettivamente di 60 e 40 unità.

 

     Art. 46. Modifiche all'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, riguardante l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

     1. Al comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     (Omissis)

     2. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. Il comma 9 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4. Il comma 11 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     5. Il comma 12 dell'articolo 37 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è abrogato.

 

     Art. 47. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

     1. Al sesto comma dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

     2. L'undicesimo comma dell'articolo 188 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 48. Disposizioni in materia di integrazioni di pensione a carico del bilancio provinciale.

     1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con l'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e all'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, come modificato con l'articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43, continuano ad essere applicate fino alla data di assoggettamento a contributo e valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza da parte dell'INPDAP dell'indennità di funzione istituita con l'articolo 1 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17 [18].

     2. Le disposizioni di cui al comma 1, qualora ricorrano le circostanze previste dal medesimo comma, si applicano anche alla speciale indennità corrisposta ai capi ufficio, ai dirigenti e all'indennità attribuita ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative ai sensi, rispettivamente, del primo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 23 novembre 1983, n. 41 e del comma 9 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15 [19].

     3. In dipendenza di quanto disposto ai commi 1 e 2, la Provincia provvede al recupero delle somme lorde attribuite a titolo di integrazione di pensione ed al recupero dei contributi previdenziali a carico dei dipendenti dovuti all'INPDAP sulla predetta indennità di funzione, con decorrenza dalla data di valutazione ai fini del trattamento di quiescenza di cui ai commi 1 e 2.

     4. Ai recuperi di cui al comma 3 si provvederà secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale mediante trattenuta fino a concorrenza delle eventuali maggiori somme da erogare a titolo di indennità premio di servizio ai sensi dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 per quanto concerne il recupero dei contributi, e mediante ritenuta da disporre sul trattamento provvisorio o definitivo di pensione erogato dalla Direzione provinciale del Tesoro, ivi incluse le somme arretrate, per quanto riguarda il recupero dell'integrazione di pensione.

     5. In ogni caso le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con l'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e all'articolo 8 della legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, come modificato con l'articolo 9 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43, nonché le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 21 della legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2, come sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, cessano di essere applicate nei confronti dei sostituti dei dirigenti e dei capi ufficio relativamente alle cessazioni dal servizio intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

     6. Nel caso in cui l'applicazione dei commi 1 e 2 comporti un beneficio sul trattamento di pensione a carico dell'INPDAP di misura inferiore rispetto al trattamento pensionistico integrativo corrisposto dalla Provincia, al personale interessato è conservato il predetto trattamento in misura pari alla differenza fra il trattamento di pensione integrativo e il medesimo beneficio, come determinato alla data della cessazione dal servizio, purché tale differenza sia superiore al 2 per cento della speciale indennità di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23, come modificato con l'articolo 48 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

     7. La determinazione della quota dell'indennità premio di servizio a carico del bilancio provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, è effettuata escludendo le indennità di cui ai commi 1 e 2 dal computo degli emolumenti soggetti a contribuzione di cui al medesimo comma 1, nonché dalle retribuzioni prese a riferimento per il calcolo dell'indennità premio di servizio INPDAP. Restano ferme le disposizioni relative alla valutazione delle indennità di cui ai commi 1 e 2 per la determinazione dell'indennità premio di servizio dovuta dall'INPDAP ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 [20].

     8. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato con l'articolo 22 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 49. Conferma di disposizioni in materia di trattamento economico del personale.

     1. Per l'anno 1995 continuano ad applicarsi per la Provincia e per gli enti funzionali, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)».

 

     Art. 50. Soppressione di organi collegiali.

     1. Al fine di contribuire allo snellimento delle procedure ed al contenimento delle spese correnti sono soppressi gli organi collegiali elencati nell'allegata tabella B.

     2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, le attribuzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte direttamente dai servizi provinciali competenti per materia anche attraverso conferenze di servizi.

     3. [21].

     4. Le attribuzioni della Commissione cambio alloggi di cui all'articolo 32, comma 7, della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, sono svolte direttamente dall'Istituto trentino per l'edilizia abitativa (ITEA).

     5. La legge provinciale 8 novembre 1993, n. 32, concernente: «Istituzione e ordinamento della commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali» è abrogata.

 

     Art. 51. Modifiche alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, concernente «Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente».

     1. L'articolo 13 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 52. Soppressione dei gettoni di presenza e di altri compensi per i componenti e segretari di commissioni e comitati della Provincia. [22]

     [1. Al personale della Provincia e degli enti dipendenti, nonché ai membri della Giunta provinciale non compete il gettone individuale di presenza per ogni giornata di partecipazione alle riunioni di commissioni, di consigli e di comitati della Provincia comunque denominati, previsto dall'articolo 1 della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, come da ultimo modificato con l'articolo 1 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27 [23].

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai componenti esterni alla Provincia designati in rappresentanza delle organizzazioni di categoria o professionali o di associazioni di carattere sindacale, nonché di ogni altro soggetto pubblico e privato [24].

     3. Ai dipendenti provinciali nominati in qualità di segretario delle commissioni per l'espletamento di concorsi previste dall'articolo 2 della legge provinciale 20 gennaio 1956, n. 4, non compete il compenso previsto dal comma 3, dell'articolo 3 della legge provinciale 1 settembre 1986, n. 27, come modificato da ultimo con il comma 2, dell'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

     4. Ai dipendenti provinciali o delle unità sanitarie locali nominati in qualità di segretario delle commissioni per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 1 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 19 e dall'articolo 57 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 non compete il compenso previsto dalle citate leggi provinciali.

     5. Fermo restando quanto disposto per i rispettivi organi statutari, gli enti dipendenti dalla Provincia adeguano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 [25].

     6. Sono fatti salvi gli impegni già assunti ovvero i compensi spettanti per l'attività svolta dai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di servizi di mensa per il personale provinciale.

     1. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 sono inseriti i seguenti:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al comma 4 bis dell'articolo 51 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come introdotto dal presente articolo, si applicano assicurando comunque al personale un trattamento non inferiore a quello goduto all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 54. Disposizioni in materia di indennità premio di servizio.

     1. Per il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero inquadrato successivamente a tale data per effetto di disposizioni di legge, l'indennità premio di servizio determinata con i criteri di cui all'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 è corrisposta con riferimento esclusivamente ai periodi di servizio prestati presso la Provincia.

     2. Al comma 10 dell'articolo 197 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 57 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 le parole: «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 55. Abrogazione dell'articolo 32 dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, riguardante l'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

     1. L'articolo 32 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, con il quale si disponeva l'abrogazione del settimo comma della scheda n. 34 - servizio lavori pubblici degli enti locali - dell'allegato C alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, è abrogato. Pertanto sono riattribuite al servizio lavori pubblici degli enti locali le funzioni concernenti l'espletamento della fase di appalto dei lavori di competenza dei servizi edilizia pubblica, viabilità, opere igienico-sanitarie e prevenzione calamità pubbliche.

 

     Art. 56. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento».

     1. Alla scheda n. 33 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa alle attribuzioni del servizio prevenzione calamità pubbliche, come sostituita dall'articolo 40 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, è aggiunto infine il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Alla scheda n. 34 dell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come modificata da ultimo dall'articolo 55 della presente legge, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche:

     a) al primo comma le parole «e delle calamità naturali» sono soppresse;

     b) al sesto comma le parole «e delle calamità naturali» sono soppresse.

     3. All'articolo 27 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 17 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 57. Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad istituire fondi speciali di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate presso il Consorzio di garanzia collettiva fra le imprese commerciali e turistiche della Provincia di Trento (Terfidi), presso la Cooperativa provinciale garanzia fidi (Cooperfidi) e presso la Cooperativa artigiana di garanzia della Provincia di Trento, al fine di rendere più tempestivo il godimento da parte dei lavoratori aventi diritto dipendenti da aziende rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni straordinaria degli interventi di integrazione salariale, nonché del trattamento di integrazione salariale previsto per i contratti di solidarietà disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

     2. Per la gestione dei fondi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, terzo comma, 4, 5, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8 e 9 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1994, n. 3.

     3. Si applicano inoltre ai fondi di cui al comma 1 le disposizioni relative al fondo a destinazione speciale di cui al titolo III della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come modificata dall'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4.

     4. La legge provinciale 16 aprile 1985, n. 5, concernente «Estensione ai lavoratori delle aziende appaltatrici dei servizi di mensa o ristorazione dei benefici previsti dalla legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34, e successive modificazioni e integrazioni», è abrogata.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34. Per i medesimi fini la Giunta provinciale utilizza altresì le somme riversate al bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 128, comma 1 bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come introdotto dall'articolo 36 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, secondo le modalità e con le procedure previste nel medesimo comma.

 

     Art. 58. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21, concernente «Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica».

     1. Il capo I della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21, come da ultimo modificato dal capo VIII della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, è abrogato.

     2. Sono fatti salvi gli impegni già assunti sugli stanziamenti e sui limiti di impegno già autorizzati per il finanziamento delle spese previste al capo I della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 21, per i quali continuano ad applicarsi le norme previste dal medesimo capo.

 

     Art. 59. Interpretazione autentica dell'articolo 40 e modifica degli articoli 40 e 67 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente il nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci.

     1. [Per adesione alle scuole di sci di maestri di sci nel numero minimo, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, si intende quella effettuata in qualità di soci o di associati] [26].

     2. [Per maestri di sci costituenti l'organico minimo, di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, si intendono quelli che aderiscono alla scuola di sci in qualità di soci o di associati] [27].

     3. [Per corpo insegnante, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, si intende quello costituito dai maestri di sci che aderiscono alla scuola di sci in qualità di soci o di associati] [28].

     4. [La lettera f) del comma 1 dell'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, sostituita dalla seguente:

     (Omissis)] [29].

     5. Il comma 3 dell'articolo 67 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 60. Modifica dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, riguardante le disposizioni transitorie per l'esame delle domande di agevolazione nei settori economici. [30]

     1. Dopo il comma 7 dell'articolo 132 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 61. Disposizioni relative ad obblighi delle imprese artigiane. [31]

 

     Art. 62. Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, concernente «Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse». [32]

     [1. All'articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48, come sostituito dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1992, n. 16, dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 24 della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Cap. 55620).]

 

     Art. 63. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella C.

 

     Art. 64. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 maggio 2004, n. 4, fatto salvo quanto previsto dal comma 11, art. 7, della stessa L.P. 4/2004.

[3] Comma inserito dall'art. 7 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Comma sostituito dall'art. 26 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così modificato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 61 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[7] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dal 1 gennaio 2000.

[9] Comma inserito dall'art. 21 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[10] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[11] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[14] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[15] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[16] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[17] Comma così modificato dall'art. 12 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[18] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 12 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[19] Comma sostituito dall'art. 13 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8 e così modificato dall’art. 12 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15. Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 12 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[20] Per l'interpretazione del presente comma, vedi l'art. 13 della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[21] Comma abrogato dall'art. 14 della L.P. 22 marzo 2001, n. 4.

[22] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[23] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[24] Comma così modificato dall'art. 6 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[25] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[26] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83.

[27] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83.

[28] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83.

[29] Comma abrogato dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83.

[30] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[32] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.