Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 13/11/1998 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione di un ufficio per i rapporti con l'Unione europea. |
Art. 2. Norme per il personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea e per quello assegnato presso la Rappresentanza permanente dell'Italia. |
Art. 2 bis. Tirocini formativi. |
Art. 2 ter. Disposizioni particolari per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea |
Art. 3. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 4. Variazione di bilancio. |
§ 2.1.147 - L.P. 13 novembre 1998, n. 16.
Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles.
(B.U. 24 novembre 1998, n. 49 - suppl. n. 2).
Art. 1. Istituzione di un ufficio per i rapporti con l'Unione europea.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a istituire con le modalità di cui all'articolo 65 della
1 bis. L'ufficio può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando direttamente con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali; a tal fine possono essere istituiti uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise. I rapporti di collaborazione tra gli enti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale in materia. [1]
Art. 2. Norme per il personale dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea e per quello assegnato presso la Rappresentanza permanente dell'Italia.
1. La nomina a capo dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea può essere conferita dalla Giunta provinciale anche a persone estranee all'amministrazione, di riconosciuta esperienza e competenza, in possesso del diploma di laurea e dei requisiti generali prescritti per l'ammissione all'impiego presso la Provincia, fatta eccezione per il limite di età, escludendo in ogni caso il personale già appartenente ai ruoli dell'amministrazione provinciale collocato a riposo o dimessosi dal servizio da meno di cinque anni. Tale persona è assunta mediante contratto per la durata non superiore a cinque anni, rinnovabile alla scadenza. Alla persona nominata ai sensi del presente comma è corrisposto il trattamento economico previsto per il personale inquadrato nella qualifica di direttore e le altre competenze previste per il personale cui è conferito l'incarico di direttore di ufficio.
2. La contrattazione collettiva per il personale provinciale stabilisce lo specifico trattamento economico di residenza da corrispondere al personale assegnato all'ufficio di Bruxelles.
3. In sede di prima applicazione e fino all'entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, la Giunta provinciale è autorizzata ad assumere a carico del bilancio provinciale le spese di viaggio, per l'alloggio e per il soggiorno del predetto personale, secondo criteri, limiti di spesa e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, oltre alla corresponsione di una speciale indennità pari all'indennità oraria di missione per i viaggi all'estero ridotta del 40 per cento.
4. Il personale provinciale designato in qualità di esperto presso la rappresentanza permanente dell'Italia dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nonché quello inviato in qualità di esperto presso gli organi dell'Unione europea è messo a disposizione dei predetti organismi. La Provincia corrisponde al medesimo personale con oneri a carico del proprio bilancio, per il periodo di effettiva assegnazione ai predetti organismi, il trattamento economico in godimento, con esclusione del trattamento di missione. Al medesimo personale spettano altresì per il predetto periodo gli emolumenti disciplinati ed erogati a carico dell'Unione europea, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dipendenti provinciali qualora il dipendente sia richiamato per esigenze di servizio dal dirigente di servizio [2].
Art. 2 bis. Tirocini formativi. [3]
1. Per promuovere la partecipazione del Trentino al processo di integrazione europea e per garantire ai soggetti interessati idonee opportunità di contatto con le istituzioni comunitarie, presso l'ufficio possono essere promossi tirocini formativi e di orientamento ai sensi della
Art. 2 ter. Disposizioni particolari per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea [4]
1. Nel caso d'istituzione di un ufficio con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, nell'ambito della gestione delle attività comuni la Provincia può assumere e pagare spese per conto dei predetti soggetti, secondo le modalità relative anche alla ripartizione degli oneri previste dall'accordo stipulato tra gli enti interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis. Analogamente, la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati dai predetti soggetti per la gestione di attività condivise.
2. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche nei casi previsti dal comma 1, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Giunta provinciale.
3. Per il pagamento delle spese previste da questo articolo la Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato secondo quanto disposto dall'articolo 66 della
Art. 3. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, in relazione alle spese per il funzionamento della sede, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali.
2. Per il triennio 1999-2001 alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella A.
Art. 4. Variazione di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della
TABELLA A
Copertura degli oneri (art. 3, comma 2)
(Omissis)
[1] Comma aggiunto dall’art. 12 della
[2] Comma così modificato dall'art. 16 della
[3] Articolo inserito dall’art. 5 della
[4] Articolo inserito dall’art. 12 della