§ 6.1.37 - L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:01/02/1993
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.
Art. 2.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 3.  Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.
Art. 4.  Disposizioni per il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dei servizi pubblici.
Art. 5.  Comitato per il rapporto pubblico-privato.
Art. 6.  Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.
Art. 7.  Comitato per le politiche equitative.
Art. 8.  Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori.
Art. 9.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 10.  Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi.
Art. 11.  Trasferimenti di personale ai comuni.
Art. 12.  Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale provinciale.
Art. 13.  Disposizione in materia di piani di assunzioni degli enti dipendenti dalla Provincia.
Art. 14.  Misure in materia di pubblico impiego.
Art. 15.  Misure volte al contenimento del ricorso all'assunzione di personale scolastico supplente.
Art. 16.  Disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici.
Art. 17.  Verifica straordinaria dei piani e programmi di investimento.
Art. 18.  Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale".
Art. 19.  Modificazione alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, concernente: "Istituzione dell'ufficio statistica della Provincia autonoma di Trento".
Art. 20.  Costituzione di una società per la realizzazione di strutture immobiliari.
Art. 21.  Messa a disposizione di immobili.
Art. 22.  Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, concernente "Interventi a favore dell'edilizia scolastica".
Art. 23.  Disposizioni in materia di utilizzo degli edifici scolastici.
Art. 24.  Disposizioni per le attività culturali e ricreative.
Art. 25.  Disposizioni in materia socio-assistenziale.
Art. 26.  Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa.
Art. 27.  Disposizioni in materia di agricoltura di montagna.
Art. 28.  Disposizioni in materia di industria.
Art. 29.  Disposizioni in materia di centri commerciali all'ingrosso.
Art. 30.  Disposizioni in materia di commercio.
Art. 31.  Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.
Art. 32.  Disposizioni finanziarie per gli interventi in materia di edilizia abitativa.
Art. 33.  Concorso finanziario per l'attuazione dei programmi di viabilità.
Art. 34.  Finanziamenti alla Atesina SPA.
Art. 35.  Contributo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani.
Art. 36.  Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, concernente "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile".
Art. 37.  Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi.
Art. 38.  Partecipazioni.
Art. 39.  Copertura degli oneri.
Art. 40.  Entrata in vigore.


§ 6.1.37 - L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 4 febbraio 1993, n. 6).

 

Art. 1. Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale.

     1. In relazione al secondo comma dell'articolo 8 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25, il programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992, approvato con legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7, è riferito pure al triennio 1993-1995.

     2. I progetti operativi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 30 luglio 1984, n. 2, possono riferirsi ad interventi da effettuare anche nell'anno 1995, nei limiti delle somme stanziate nel bilancio pluriennale 1993-1995, e con l'osservanza delle prescrizioni del programma approvato con la citata legge provinciale 12 marzo 1990, n. 7.

 

     Art. 2. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - nonchè i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1993 e successivi, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Revoche o riduzioni di spesa autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa o di stanziamento o di limiti d'impegno, relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella e cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1993 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 4. Disposizioni per il coinvolgimento di soggetti privati nella gestione dei servizi pubblici. [1]

     1. La Provincia promuove forme di gestione delle attività materiali e dei servizi gestiti direttamente ovvero dagli enti di cui al comma 2 in grado di consentire, attraverso il coinvolgimento di soggetti privati, miglioramenti dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni o della qualità dei servizi offerti.

     2. Per i fini di cui al comma 1 la Provincia, i comprensori e gli enti dipendenti dalla Provincia effettuano una ricognizione delle attività espletate e dei servizi offerti, individuando, anche con riferimento a singole fasi dei processi di produzione, le attività e i servizi per i quali sussistono le condizioni di cui al medesimo comma. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge gli enti inviano alla Giunta provinciale una relazione sui risultati della ricognizione con indicazione delle proposte relative alle attività e ai servizi da gestire in forma diversa da quella diretta.

     3. La relazione deve individuare per ciascuna attività e servizio che si propone di gestire in forma diversa da quella diretta:

     a) le modalità di coinvolgimento dei soggetti privati;

     b) i benefici in termini di efficienza, di economicità e di qualità derivanti dal predetto coinvolgimento;

     c) gli interventi di riorganizzazione dell'ente eventualmente necessari a seguito delle nuove forme di gestione;

     d) i tempi per l'attivazione delle nuove forme di gestione, da definire anche in maniera graduale in relazione all'attuazione degli interventi di riorganizzazione di cui alla lettera c).

     4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati gli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2, nonché i criteri e le modalità per l'effettuazione della ricognizione. In caso di mancata trasmissione della relazione di cui al medesimo comma la Giunta provinciale può disporre la sospensione dell'erogazione di trasferimenti provinciali.

     5. Il comitato di cui all'articolo 5 elabora un rapporto sugli esiti delle valutazioni in ordine alle ricognizioni e proposte effettuate ai sensi del presente articolo. Il rapporto è inviato alla competente commissione consiliare che esprime un parere entro trenta giorni dal ricevimento.

     6. La Giunta provinciale provvede a comunicare agli enti interessati gli esiti delle valutazioni sulle relazioni presentate. In coerenza con gli esiti delle valutazioni gli enti possono predisporre, nei termini e secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale, progetti di sperimentazione di forme di gestione con il coinvolgimento dei soggetti privati. La Giunta nell'ambito delle provincia e, autorizzazioni di spesa previste dalle singole leggi di settore, può assegnare specifici finanziamenti per l'attuazione dei predetti progetti, da determinarsi tenuto conto dei risparmi di spesa conseguenti all'introduzione delle nuove forme di gestione.

     7. Dei risultati conseguiti a seguito delle azioni programmate nelle relazioni presentate, nonché degli esiti delle valutazioni e dei progetti di sperimentazione di cui al comma 6, dovrà essere tenuto conto nella determinazione annuale dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale da assegnare agli enti, secondo le indicazioni previste dalle leggi in vigore.

     8. Per il conseguimento delle finalità del presente articolo, gli enti istituiti o disciplinati con legge provinciale, previa autorizzazione della Giunta provinciale, possono partecipare a società per azioni, anche a prevalente capitale privato, per la gestione di servizi ed attività che rientrano nelle finalità dei medesimi enti, nonché per la realizzazione delle opere eventualmente necessarie allo svolgimento dei medesimi servizi ed attività.

 

     Art. 5. Comitato per il rapporto pubblico-privato. [2]

     [1. Per i fini di cui all'articolo 4 è istituito un comitato con il compito di:

     a) fornire consulenza e assistenza tecnica alla Giunta provinciale in ordine alle tematiche del rapporto tra soggetti pubblici e privati;

     b) formulare proposte per la concreta attuazione di forme di collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di servizi di interesse generale;

     c) valutare le proposte di cui al comma 2 dell'articolo 4 e predisporre il rapporto di cui al comma 5 del medesimo articolo.

     2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

     a) cinque funzionari della Provincia;

     b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti settori economici: commercio, turismo, industria, artigianato e cooperazione, designati dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     c) tre rappresentanti delle organizzazioni si cali dei lavoratori, designati da quelle più rappresentative a livello provinciale;

     d) tre rappresentanti degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 4.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Provincia.

     4. Possono essere nominati nel comitato anche non più di tre esperti in materia di diritto commerciale, economia aziendale, scienze delle finanze o economia politica, scelti fra persone esterne alla Provincia.

     5. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare, di volta in volta, funzionari della Provincia e di altri enti pubblici nonché rappresentanti di enti, istituti ed associazioni operanti in provincia.

     6. Alla nomina del comitato provvede la Giunta provinciale, che fissa inoltre la durata dell'incarico e le modalità di funzionamento. Il comitato può essere articolato in sottocomitati ai fini dell'esame e della valutazione delle proposte di cui al comma 2 dell'articolo 4. La Giunta provinciale provvede altresì alla nomina del presidente del comitato scegliendolo tra i componenti di cui alla lettera a) del comma 2.

     7. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia].

 

     Art. 6. Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi.

     1. Nei casi in cui e singole leggi provinciali subordinano l'effettuazione di interventi ovvero commisurano le tariffe dei servizi o i concorsi degli utenti alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti, detta valutazione è effettuata, anche in deroga alle predette leggi, facendo riferimento al reddito e ad elementi significativi del patrimonio.

     2. La Giunta provinciale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del comitato di cui all'articolo 7 e sentita la competente commissione consiliare stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la valutazione del reddito e degli elementi patrimoniali nel rispetto dei seguenti principi generali:

     a) la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti deve avvenire con criteri omogenei per tutte le leggi di settore;

     b) le condizioni economiche sono valutate con riferimento al nucleo familiare, secondo la composizione da individuare con la deliberazione di cui al presente comma.

     3. La deliberazione di cui al comma 2 può prevedere che la valutazione della condizione economica avvenga nei diversi settori di intervento mediante l'impiego, anche con criteri di gradualità, di modelli che combinino gli elementi di reddito e patrimoniali individuati con la medesima deliberazione.

     4. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la presentazione da parte dei soggetti richiedenti delle dichiarazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi di valutazione delle condizioni economiche, nonché le modalità per l'aggiornamento delle dichiarazioni qualora intervengano modificazioni negli elementi considerati per la valutazione. Le predette dichiarazioni sono utilizzate con riferimento a tutte le istanze presentate alla Provincia per l'ottenimento di benefici la cui attribuzione sia subordinata alla valutazione di condizioni economiche o reddituali dei soggetti richiedenti.

     4 bis. La Provincia può assumere a proprio totale o parziale carico, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione, gli oneri per la valutazione della condizione economico-patrimoniale nei confronti di beneficiari di interventi di competenza di soggetti pubblici del territorio provinciale o di interventi di altri soggetti disciplinati dalle leggi provinciali [3].

     5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, anche nel caso in cui le relative funzioni siano delegate, alle leggi provinciali che vi fanno espresso riferimento nonché agli interventi previsti dalle seguenti leggi:

     a) articolo 14 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio";

     b) articolo 7, quarto comma, lettera b) e settimo comma, numeri 1) e 2), della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 20 maggio 1980, n. 12 e da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;

     c) articolo 8, secondo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, concernente "Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori", come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 23 giugno 1986, n. 15;

     d) articoli 24, comma 1, lettera c), e 25, anche in relazione al disposto degli articoli 4 e 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento";

     e) articolo 2 della legge provinciale 1 settembre 1980, n. 30, concernente "Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale".

     e bis) articolo 5, comma 6, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento), come modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 15 novembre 1988, n. 34 e dall'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

     e ter) articolo 10 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria), come modificato dall'articolo 96 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

     e quater) legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21;

     e quinquies) legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 [4].

     e sexies) articolo 2, comma 1, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore) [5].

 

     Art. 7. Comitato per le politiche equitative.

     1. Per i fini di cui all'articolo 6 è istituito un comitato con il compito di:

     a) definire la proposta dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 6;

     b) redigere annualmente un rapporto sugli effetti derivanti dall'applicazione dei criteri e modalità di cui all'articolo 6 nei diversi settori di intervento;

     c) proporre modifiche ed integrazioni ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 6;

     d) fornire pareri, a richiesta della Giunta provinciale, con riferimento alle problematiche di cui all'articolo 6, su proposte di leggi nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta.

     2. Il comitato di cui al comma 1 è composto da:

     a) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, designati da quelle più rappresentative a livello provinciale;

     b) un rappresentante degli imprenditori designato d'intesa dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale;

     c) due rappresentanti designati rispettivamente uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM);

     d) tre esperti individuati dalla Giunta provinciale tra professionisti o docenti universitari rispettivamente nelle materie sociologiche, giuridiche, economiche, informatiche e statistiche;

     e) un rappresentante designato dall'Ordine dei dottori commercialisti;

     f) due dirigenti della Provincia.

     3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Provincia.

     4. Alla nomina del comitato provvede la Giunta provinciale, che fissa inoltre la durata dell'incarico e le modalità di funzionamento. La Giunta provinciale provvede altresì alla nomina del presidente del comitato scegliendolo tra i dirigenti di cui alla lettera f), del comma 2.

     5. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

 

     Art. 8. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale dei comprensori.

     1. Per il triennio 1993-1995 i comprensori non possono effettuare nuove assunzioni di personale. [6]

     2. Per motivate esigenze di garanzia del normale funzionamento degli enti o in relazione all'avvio di funzioni delegate, la Giunta provinciale può autorizzare eventuali assunzioni in deroga al divieto del comma 1 a condizione che sia garantita la copertura finanziaria della relativa spesa. [7]

     3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle assunzioni di personale in sostituzione di dipendenti temporaneamente assenti. [8]

     4. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)" le parole "anche ai comprensori e" sono soppresse.

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In attesa della nuova legge in materia di finanza locale, le norme previste al titolo 1 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come da ultimo modificato con la legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, sono prorogate anche per l'anno 1993 e comunque non oltre l'entrata in vigore della nuova legge in materia di finanza locale.

     2. I riferimenti temporali fissati dall'articolo 1, comma 3, dell'articolo 5, comma 2, dall'articolo 6, comma 3, dall'articolo 7, comma 2, dall'articolo 9, comma 2 e dall'articolo 17 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 sono conseguentemente prorogati per il medesimo periodo indicato al comma 1.

     3. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 e agli obiettivi stabiliti per la finanza pubblica provinciale per l'anno 1993, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per il medesimo esercizio a valere sui fondi sottospecificati previsti dagli articoli 6, 7 e 9 della predetta legge provinciale è determinata nel modo seguente:

     a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali: lire 23.878.000.000 ripartito nel modo seguente:

     1) lire 6.568.000.000 per la custodia forestale;

     2) lire 1.560.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;

     3) lire 8.800.000.000 per gli asili nido;

     4) lire 3.100.000.000 per le biblioteche;

     5) lire 2.000.000.000 per le attività culturali;

     6) lire 1.850.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;

     b) fondo perequativo: lire 113.128.000.000;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori: lire 63.800.000.000.

     4. In relazione agli effetti derivanti ai comuni dalla nuova legislazione nazionale in materia di autonomia impositiva, la Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale e sentite le rappresentanze a livello provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), può limitare il riparto del fondo ordinario ad una quota del medesimo, determinata in misura idonea ad assicurare, tenuto conto del complesso delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa corrente dei comuni, ivi inclusi i gettiti dei nuovi tributi, una quantificazione della finanza comunale armonizzata con l'andamento della finanza pubblica provinciale per il 1993.

     5. Il riparto di cui al comma 4 è effettuato in proporzione ai trasferimenti corrisposti per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, tenuto pure conto degli incrementi netti di gettito derivanti dall'applicazione della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale".

     6. In attesa della determinazione delle assegnazioni a valere sui fondi previsti agli articoli 5, 6, 7 e 9 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 ed in relazione alle disposizioni di cui al comma 4, la Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, determina i criteri per la quantificazione iniziale nei bilanci comunali dei trasferimenti in materia di finanza locale per il 1993.

     7. La Giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascun comune acconti per l'anno 1993 determinati in rapporto alle somme assegnare per l'esercizio 1 992, in misura non superiore rispettivamente al 90 per cento per i fondi di cui agli articoli 6, 7 e 9 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 e al 60 per cento per il fondo di cui all'articolo 5 della medesima legge.

     8. Per la corresponsione delle somme relative ai fondi per trasferimenti correnti è autorizzata la spesa di lire 289.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

     9. Per i fini di cui al comma 3, lettera c) del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 63.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 10. Delega ai comuni in materia di pubblici esercizi. [9]

     [1. L'emanazione dei provvedimenti autorizzatori e degli atti ad essi connessi relativi alla materia dei pubblici esercizi di competenza della Provincia è delegata al sindaco competente per territorio. Tale delega deve essere esercitata in conformità con le direttive impartite dal Presidente della Giunta provinciale.

     2. Copia dei provvedimenti adottati dal sindaco è trasmessa, anche ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1973, n. 686, al Presidente della Giunta provinciale e, ai fini di cui al quarto comma dell'articolo 3 dello stesso decreto, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, al questore.

     3. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'attività dei pubblici esercizi sono svolte anche dalle amministrazioni comunali tramite personale dipendente all'uopo incaricato.

     4. Contro i provvedimenti adottati dal sindaco è ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Presidente della Giunta provinciale. Il ricorso si intende respinto qualora, entro il termine di novanta giorni, la decisione del Presidente della Giunta provinciale non sia comunicata al proponente.

     5. Il Presidente della Giunta provinciale, per esigenze di pubblica sicurezza, può disporre la revoca dei provvedimenti adottati dal sindaco.

     6. La delega di cui al presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1993.]

 

     Art. 11. Trasferimenti di personale ai comuni. [10]

     1. Dopo l'articolo 14 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 12. Misure volte al contenimento delle assunzioni di personale provinciale.

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1993, la Giunta provinciale non può deliberare nuove assunzioni in ruolo se non per motivate esigenze di garanzia di funzionamento dell'ente.

     2. Sono fatte salve le assunzioni relative:

     a) alla copertura di posti per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato indetto pubblico concorso;

     b) al fabbisogno come determinato ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato con l'articolo 70 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

     c) alla copertura dei posti di insegnamento vacanti di cui all'articolo 171 quater, comma 2, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come introdotto dall'art. 49 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5;

     d) ai limiti del fabbisogno determinato a norma dell'articolo 6 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6.

 

     Art. 13. Disposizione in materia di piani di assunzioni degli enti dipendenti dalla Provincia.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1993, gli enti dipendenti dalla Provincia non possono deliberare nuovi piani di assunzioni, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2.

     2. Le ulteriori assunzioni dirette a coprire i posti resisi vacanti all'interno dell'ente per cessazioni dal servizio verificatesi nel biennio 19921993 sono autorizzate dalla Giunta provinciale qualora sussistano motivate esigenze e previa specificazione delle risorse finanziarie per la copertura dei relativi oneri.

     3. Per motivate esigenze di funzionamento dell'ente, la Giunta provinciale può altresì autorizzare il medesimo ad effettuare nuove assunzioni purché siano specificate le risorse finanziarie per la copertura dei relativi oneri.

     4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone di cui alla legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17.

 

     Art. 14. Misure in materia di pubblico impiego.

     1. Per l'anno 1993 al personale provinciale, a cui si applicano gli accordi previsti dalla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, come modificata dalla legge provinciale 22 agosto 1991, n. 17, è corrisposta una somma forfettaria di lire 20.000 mensili per tredici mensilità.

     2. Per l'anno 1993 per il personale provinciale non trovano applicazione le norme che comunque comportano incrementi retributivi in conseguenza di automatismi stipendiali.

     3. Per l'anno 1993 le indennità di missione e di trasferimento e limiti di rimborso spese potranno subire variazioni nei limiti del tasso programmato di inflazione e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti funzionali della Provincia.

 

     Art. 15. Misure volte al contenimento del ricorso all'assunzione di personale scolastico supplente. [11]

     1. Nelle scuole dell'infanzia con due o più sezioni non si dà luogo alla sostituzione degli insegnanti assenti dal servizio per i primi due giorni di assenza. E' fatta comunque salva la possibilità, per il coordinatore pedagogico, di derogare motivatamente a tale divieto ove possa risultare compromessa l'organizzazione funzionale didattica della singola scuola.

     2. Il quarto comma dell'articolo 78 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 è sostituito dal seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di mutui per il finanziamento di investimenti pubblici. [12]

     1. Al fine di assicurare ai comuni, ai loro consorzi, agli altri enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica la provvista delle risorse creditizie necessarie, in particolare, per il finanziamento degli investimenti ammessi ai piani ed ai programmi previsti dalle leggi provinciali di settore, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito per la concessione di mutui ai predetti soggetti. Le medesime disposizioni si applicano anche alle società controllate per una quota di capitale superiore al 50 per cento da società a prevalente partecipazione pubblica per la provvista delle risorse creditizie necessarie per il finanziamento degli interventi ammessi nei piani e nei programmi previsti dalle leggi provinciali di settore [13].

     2. La Giunta provinciale con propri provvedimenti ripartisce tra i soggetti di cui al comma 1 i "plafond" di mutui concedibili, determinando per ciascuno di essi il relativo ammontare, e fissa i termini per l'utilizzo degli stessi. Nel riparto viene comunque garantito a ciascun comune un ammontare di mutui non inferiore a quello previsto per i comuni del territorio nazionale da parte della Cassa depositi e prestiti.

     3. Ai fini del riparto di cui al comma 2 la Giunta provinciale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce i termini e le modalità per la presentazione da parte dei soggetti interessati delle domande concernenti i fabbisogni di mutui da contrarre, i relativi periodi di riferimento, la quota delle risorse creditizie complessivamente disponibili da riservare a successive integrazioni dei "plafond" assegnati a ciascun ente in relazione a particolari fabbisogni, i criteri per l'utilizzazione da parte di ciascun soggetto del "plafond" ripartito tenuto conto del diverso grado di convenienza delle fonti creditizie disponibili, nonché i criteri per la determinazione del tasso a carico dell'ente mutuatario nel caso di cui al comma 7.

     4. Per i mutui accordati da soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti la Provincia assume a proprio carico l'onere derivante dalla differenza tra gli importi delle rate di ammortamento calcolate al tasso applicato dall'istituto mutuante e quelle calcolate al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti, ovvero al tasso determinato ai sensi del comma 7, nonché l'onere, calcolato con le medesime modalità, derivante dagli interessi di preammortamento per la durata massima di un anno.

     5. La convenzione con la Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1 stabilisce in particolare, nei limiti del "plafond" riservato agli enti locali della provincia, le modalità e le condizioni per la concessione dei mutui ai comuni e loro consorzi individuati ai sensi del comma 2.

     6. Le convenzioni con soggetti diversi dalla Cassa depositi e prestiti stabiliscono:

     a) l'impegno per l'istituto mutuante di concedere mutui, entro i limiti pattuiti, ai soggetti individuati con le deliberazioni di cui al comma 2, con vincolo di destinazione agli interventi previsti dagli atti di autorizzazione alla concessione dei mutui adottati dalla Provincia;

     b) la durata dei mutui;

     c) i criteri per la determinazione dei tassi da applicare;

     d) l'obbligo di addebitare al mutuatario il solo importo delle rate calcolate al tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti ovvero al tasso determinato ai sensi del comma 7;

     e) le modalità di rendicontazione alla Provincia delle erogazioni dei mutui effettuati;

     f) le modalità di pagamento da parte della Provincia delle somme di cui al comma 4.

     7. Per i mutui con provvista della Banca europea degli investimenti il tasso a carico dell'ente mutuatario può essere ridotto, secondo i criteri fissati con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 3, in rapporto alla minore onerosità della provvista rispetto ai tassi di mercato, fino alla misura del tasso applicato dalla Banca europea per ogni singola operazione. Per i mutui stipulati a tasso fisso il tasso a carico del mutuatario è comunque, se più favorevole, quello applicato dalla Banca europea degli investimenti.

 

     Art. 17. Verifica straordinaria dei piani e programmi di investimento.

     1. Al fine di informare la programmazione degli investimenti a criteri di indispensabilità e di concreta realizzabilità delle opere, nonché allo scopo di adeguare le previsioni di spesa ai costi effettivi di realizzazione, la Giunta provinciale procede ad una verifica straordinaria dei piani e programmi pluriennali di intervento in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi ad investimenti pubblici della Provincia, dei comuni, loro consorzi ed altri enti pubblici.

     2. La verifica relativa alle opere di competenza dei comuni, dei loro consorzi e degli enti pubblici è effettuata sulla base delle proposte presentate dai medesimi nei termini, secondo le modalità e i criteri, anche di compatibilità finanziaria, stabiliti dalla Giunta provinciale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze a livello provinciale dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM).

     3. Le proposte di cui al comma 9 possono prevedere anche la sostituzione di interventi già programmati o l'aggiunzione di nuovi interventi aventi caratteristiche di urgenza, indifferibilità ed indispensabilità per gli obiettivi programmatici dei soggetti interessati.

     4. A seguito della verifica, la Giunta provinciale aggiorna, in deroga alle procedure previste dalle leggi provinciali richiamate al comma 6, i piani e programmi pluriennali, con effetto - ove necessario - per il loro residuo periodo di validità e provvede ad adottare i piani e i programmi annuali previsti dalla legislazione provinciale di settore relativi all'anno 1993.

     5. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 4 continua l'attuazione dei piani e programmi in vigore.

     6. I piani e programmi interessati alla verifica straordinaria del presente articolo sono quelli previsti dalle leggi provinciali di seguito indicate:

     a) legge provinciale 28 agosto 1977, n. 19, concernente "Disciplina degli interventi della Provincia in relazione a pubbliche calamità";

     b) legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, concernente "Criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia";

     c) legge provinciale 31 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale";

     d) legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21, concernente "Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali";

     e) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, concernente "Interventi a favore dell'edilizia scolastica";

     f) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, concernente "Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino";

     g) legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, concernente "Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive";

     h) legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, concernente "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale".

     7. In relazione alle disposizioni del presente articolo è sospesa per l'anno 1993 l'approvazione di nuovi piani e programmi pluriennali previsti dalle leggi di cui al comma 6.

 

     Art. 18. Modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, concernente "Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale". [14]

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. (Omissis).

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal presente articolo, si applicano ai lavori per i quali non si è provveduto all'approvazione, anche solo in linea tecnica, del relativo progetto esecutivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Il previo accertamento della necessità dei lavori e delle cause che li hanno determinati da parte della commissione di collaudo di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come introdotto dal presente articolo, è richiesto per le perizie di variante e suppletive relative a progetti per i quali non si è provveduto all'approvazione, anche solo in linea tecnica, alla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Mantengono validità le perizie di variante e suppletive antecedenti all'entrata in vigore della presente legge ed eccedenti i limiti di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, purché approvate dall'organo competente all'approvazione del progetto al quale le perizie stesse si riferiscono e non eccedenti, per gli appalti soggetti alle direttive CEE, il limite del 50 per cento dell'importo dell'appalto principale.

 

     Art. 19. Modificazione alla legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6, concernente: "Istituzione dell'ufficio statistica della Provincia autonoma di Trento".

     (Omissis).

 

     Art. 20. Costituzione di una società per la realizzazione di strutture immobiliari.

     1. Per consentire alla Provincia autonoma di Trento di acquisire la disponibilità di immobili e strutture da destinare a propri uffici ovvero allo svolgimento di funzioni e di servizi pubblici di interesse provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione e a partecipare ad una società per azioni avente lo scopo di acquisire, progettare, realizzare e gestire patrimoni immobiliari nel territorio provinciale mediante la valorizzazione e l'utilizzo di aree ed immobili delle Ferrovie dello Stato o di società dalle stesse partecipate.

     2. La predetta partecipazione è subordinata alla verifica preventiva della rispondenza dello statuto alle finalità di cui al comma 1 e alla condizione che lo statuto preveda un'adeguata rappresentanza della Provincia negli organi sociali e assicuri alla Provincia priorità in ordine all'utilizzo degli immobili e delle strutture realizzate dalla società. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della società in ogni occorrenza legale richiesta per la regolare costituzione.

     3. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 21. Messa a disposizione di immobili.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere gratuitamente a disposizione dei propri enti funzionali immobili da destinare alle loro attività istituzionali.

 

     Art. 22. Modificazioni ed integrazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29, concernente "Interventi a favore dell'edilizia scolastica". [15]

     (Omissis).

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di utilizzo degli edifici scolastici. [16]

 

     Art. 24. Disposizioni per le attività culturali e ricreative.

     1. Alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, concernente «Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino» come da ultimo modificata dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. L'articolo 3 della legge provinciale 21 maggio 1979, n. 3, concernente "Disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Trento in materia di attività ricreative" è abrogato.

 

     Art. 25. Disposizioni in materia socio-assistenziale. [17]

     1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, concernente "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento" sono aggiunte le seguenti parole:

     (Omissis).

     2. Limitatamente agli anni 1993 e 1994, in relazione alla gradualità dell'avvio dell'esercizio delle funzioni in materia socio-assistenziale da parte dei comuni e dei comprensori ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, possono essere disposte variazioni compensative, ai sensi del quarto comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, tra i capitoli di spesa corrente relativi ad interventi socio-assistenziali individuati con apposito elenco, approvato con la legge di bilancio.

 

     Art. 26. Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di previdenza integrativa. [18]

     [1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, concernente "Interventi in materia di previdenza integrativa", l'esercizio diretto da parte della Provincia delle funzioni delegate è disciplinato dal presente articolo.

     2. L'esame delle domande presentate alla Provincia, l'accertamento del diritto alla prestazione, nonché la determinazione dell'entità dei contributi volontari e delle prestazioni spettanti sono effettuati da un'apposita commissione, costituita presso il servizio lavoro, nominata dalla Giunta provinciale e composta da:

     a) il dirigente generale del dipartimento competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;

     b) il dirigente del servizio lavoro, con funzioni di vicepresidente;

     c) tre funzionari della Provincia inquadrati in un livello funzionale- retributivo non inferiore al settimo.

     3. Funge da segretario un dipendente della Provincia, assegnato al servizio lavoro.

     4. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di almeno tre componenti, tra i quali almeno il presidente o il vicepresidente. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

     5. Ai componenti ed al segretario della commissione sono corrisposti i compensi previsti dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.

     6. Per l'erogazione delle prestazioni approvate dalla commissione di cui al comma 2, la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria della Provincia aperture di credito a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, modificato da ultimo dall'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     7. Per i fini previsti dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4, la Giunta stabilisce modalità e termini per la trasmissione al servizio lavoro da parte del funzionario delegato di cui al comma 6 della documentazione dei pagamenti disposti ai sensi del presente articolo.

     8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 6, si provvede con le assegnazioni della Regione di cui all'articolo 4, comma 3, della legge regionale 24 maggio 1992, n. 4.

     9. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 dopo il comma 6 del n. 21 - servizio lavoro - è aggiunto il seguente comma: (Omissis).]

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di agricoltura di montagna. [19]

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di industria.

     1. All'articolo 19 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, come da ultimo modificato con legge provinciale 12 ottobre 1992, n. 19, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di centri commerciali all'ingrosso.

     1. All'articolo 19 della legge provinciale 17 maggio 1991 n. 8, concernente "Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio", sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di commercio.

     1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di commercio" è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia.

     1. Al primo comma dell'articolo 5 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, concernente "Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia", come modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 e dall'articolo 12 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Relativamente alle domande presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge a valere sugli esercizi finanziari 1991 e 1992, la Giunta provinciale è autorizzata a modificare i termini delle proroghe già concesse ai sensi delle disposizioni richiamate al comma 1 o a concedere nuove proroghe secondo quanto disposto dal medesimo comma, purché gli interessati presentino motivata richiesta alla Provincia entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 32. Disposizioni finanziarie per gli interventi in materia di edilizia abitativa.

     1. A carico delle autorizzazioni di spesa, di stanziamenti e di limite d'impegno, disposte per i fini di cui alle leggi provinciali 6 giugno 1983, n. 16 e 25 novembre 1988, n. 46, gravano anche le spese per i corrispondenti interventi previsti dalla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

 

     Art. 33. Concorso finanziario per l'attuazione dei programmi di viabilità.

     1. Al fine di migliorare i raccordi esistenti tra la viabilità di interesse provinciale e quella di competenza statale, la Provincia è autorizzata a concorrere alla realizzazione di opere relative alla viabilità di grande comunicazione mediante la concessione all'Autostrada del Brennero S.p.A. di concorsi finanziari in misura non superiore al 30 per cento della spesa ammissibile, da determinare in relazione al costo delle opere risultante dai progetti approvati. A tale scopo la Provincia stipula apposita convenzione con l'Autostrada del Brennero S.p.A., con la quale saranno individuate in particolare le opere da realizzare sul territorio provinciale, i tempi di realizzazione, nonché le modalità ed i tempi per l'erogazione dei concorsi finanziari della Provincia.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000.000.000, da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995 (capitolo 52983).

 

     Art. 34. Finanziamenti alla Atesina SPA.

     1. Per i fini di cui all'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla società Atesina S.p.A. di Trento l'ulteriore somma di lire 5.O00.000.000. Alla predetta somma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 35. Contributo per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti urbani. [20]

 

     Art. 36. Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2, concernente "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile".

     (Omissis).

 

     Art. 37. Disposizioni in materia di prevenzione degli incendi boschivi.

     1. All'articolo 7 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30, come da ultimo sostituito con l'articolo 13 della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

     (Omissis).

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzato a carico dell'esercizio 1993 lo stanziamento di lire 300.000.000. Per gli esercizi successivi è disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio.

 

     Art. 38. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della S.p.A. "Tecnofin trentina - Centro tecnico finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento", fino alla concorrenza dell'importo di lire 20.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della S.p.A. "Centrali ortofrutticole trentine", fino alla concorrenza dell'importo di lire 350.000.000.

     3. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le spese di lire 7.000.000.000 per i fini di cui al comma 1, di lire 350.000.000 per i fini di cui al comma 2.

     4. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1994 la spesa di lire 13.000.000.000 per i fini di cui al comma 1.

 

     Art. 39. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo complessivo di lire 646.678.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 2, 5, comma 7, 7, comma 5, 9, commi 8 e 9, 14, 16, 20, 26, comma 5, 33, 34, 37 e 38 a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte, per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 3, per l'importo complessivo di lire 153.644.000.000;

     b) dai fondi disponibili sull'avanzo di amministrazione presunto 1992 per l'importo di lire 150.000.000.000;

     c) da una quota delle maggiori entrate iscritte in bilancio a titolo di devoluzione di tributi erariali, ai sensi del titolo VI del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 per il restante importo di lire 343.034.000.000.

     2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire

1.342.734.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al

comma 1, per gli anni 1994 e 1995, si provvede con una quota, di pari

importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle entrate previste

nel bilancio pluriennale della Provincia.

     3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 224.199.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte:

     a) con le minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 3, per l'importo complessivo di lire 13.135.000.000;

     b) con la quota, pari a lire 32.710.000.000, non ancora utilizzata per la copertura di oneri a carico del medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 17, comma 4, della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19;

     c) per la restante quota di lire 178.354.000.000 con la cessazione di una quota di pari importo degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa, di complessive lire 1.053.538.000.000, contenute nella tabella A, di cui all'articolo 2, a carico dell'esercizio finanziario 1995 e che non si estendono a carico dell'esercizio finanziario successivo.

     4. Agli ulteriori oneri, valutati nell'importo di lire 62.699.000.000 per l'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1997, si fa fronte con la cessazione di una quota di pari importo degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di complessive lire 161.500.000.000, contenute nella tabella A, di cui all'articolo 2, a carico dell'esercizio finanziario 1996 e che non si estendono a carico dell'esercizio finanziario successivo.

 

     Art. 40. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. L'art. 70 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7 ha disposto l'abrogazione dell'art. 4 - commi 1, 2, 3 della presente legge, fermo restando quanto disposto dall'art. 69 della stessa L.P. 7/1997.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3] Comma aggiunto dall'art. 62 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Lettere 3 bis/3 quinquies aggiunte dall'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.P.25 luglio 2002, n. 9.

[6] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[7] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[8] Comma abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[9] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.P. 14 luglio 2000, n. 9, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 29 della stessa L.P. 9/2000.

[10] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[13] Comma così integrato dall'art. 17 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[14] L'art. 18 è abrogato dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'art. 64 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26, secondo quanto disposto dall'art. 65 della stessa L.P. 26/93 cit.

[15] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[17] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4 e abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Articolo abrogato dall'art. 36 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 36 della L.P. 23/1993.

[19] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[20] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.