Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 16/08/1983 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. Tariffe relative alle attività dell'ufficio del medico provinciale. |
Art. 6. Disposizioni relative al recupero di spedalità. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine». |
Art. 14. Provvidenze per il patrimonio alpinistico. |
Art. 15. |
Art. 16. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo nel settore dell'edilizia agevolata. |
Art. 17. |
Art. 18. Canoni per licenze e concessioni su strade provinciali. |
Art. 19. Differimento del termina relativo all'anticipazione a favore della s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento - Malè.» |
Art. 20. Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale. |
Art. 21. Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori. |
Art. 22. Programmi comprensoriali: riapertura dei termini. |
Art. 23. |
Art. 24. Ulteriori interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino. |
Art. 25. Concessione di un contributo al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma. |
Art. 26. Modalità di assunzione di impegni di spesa. |
Art. 27. |
§ 6.1.11 - L.P. 16 agosto 1983, n. 26.
Disposizioni finanziarie concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese relative a leggi provinciali, nuovi interventi e modificazioni di disposizioni relative ad interventi previsti da leggi provinciali, assunti per la formazione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1983 e bilancio pluriennale 1983-1985.
(B.U. 23 agosto 1983, n. 43 - straord.).
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alla legge provinciali indicate nell'annesso allegato n. 1 sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nell'annesso allegato n. 2, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1 983 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.
Art. 5. Tariffe relative alle attività dell'ufficio del medico provinciale. [3]
Art. 6. Disposizioni relative al recupero di spedalità. [4]
Art. 10. Disposizioni per gli interventi immobiliari da destinare alle attività produttive. [8]
Art. 13. Autorizzazione alla sottoscrizione di azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine».
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine» fino alla concorrenza dell'importo di lire 220 milioni.
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 220 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983.
Art. 14. Provvidenze per il patrimonio alpinistico. [11]
Art. 16. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo nel settore dell'edilizia agevolata.
1. Per il 1983, il periodo di presentazione delle domande di contributo per il settore dell'edilizia agevolata, fissato dalla
Art. 18. Canoni per licenze e concessioni su strade provinciali.
1. I canoni per le licenze e le concessioni rilasciate a termini dell'articolo 47 della
2. La misura dei canoni dovuti per le licenze e concessioni in essere è adeguata all'importo minimo di cui al precedente comma, a decorrere dalla prima annualità successiva al 10 gennaio 1984.
3. Per lavori relativi a licenze e concessioni di cui al primo comma, i comuni non sono tenuti a prestare cauzione.
Art. 19. Differimento del termina relativo all'anticipazione a favore della s.p.a. «Ferrovia elettrica Trento - Malè.»
1. Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della
Art. 20. Disposizioni finanziarie per la formazione degli strumenti della programmazione comprensoriale. [14]
Art. 21. Fondo per l'acquisto di attrezzature ed arredi di ufficio dei comprensori. [15]
[1. Per consentire ai comprensori di far fronte alle spese relative all'acquisto di attrezzature ed arredi d'ufficio è istituito un apposito fondo a carico del bilancio della Provincia.
2. Al riparto del fondo provvede la Giunta provinciale in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun comprensorio. Per l'assegnazione e l'erogazione delle somme ripartite si applicano le disposizioni previste dagli articoli 62 e 63 del D.P.G.P. 9 novembre 1981, n. 20-60/Legisl. con riguardo ai fabbisogni trimestrali di cassa.
3. Per i fini di cui al precedente articolo è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 300 milioni a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1983 al 1985.]
Art. 22. Programmi comprensoriali: riapertura dei termini.
1. I comprensori le cui azioni programmatiche adottate ai sensi dell'articolo 100 della
Art. 24. Ulteriori interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino.
1. Ai fini della ripartizione del fondo di cui all'articolo 3 della
2. Per i fini di cui al comma precedente ed in relazione alle disposizioni previste dall'articolo 5 della
Art. 25. Concessione di un contributo al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma.
1. La Provincia autonoma di Trento concede al Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) con sede in Roma un contributo annuale per potersi avvalere dei suoi servizi. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta provinciale a sostegno dell'organizzazione e delle attività che il centro svolge nel comune interesse delle regioni e delle province autonome.
2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 21 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1983. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.
Art. 26. Modalità di assunzione di impegni di spesa.
1. Per l'effettuazione degli interventi disposti con la
2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per gli interventi disposti con la
ALLEGATO 1
(Omissis)
ALLEGATO 2
(Omissis)
[1] Modifica l'art. 19 della
[2] Modifica gli artt. 15 e 16 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[7] Modifica gli artt. 19 e 35 bis della
[8] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[9] Sostituisce l'art. 7 della
[10] Modifica l'art. 7 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 36 della
[12] Articolo abrogato dall’art. 32 della
[13] Modifica l'art. 99 della
[14] Articolo già sostituito dall'art. 12 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[16] Modifica l'art. 4 della
[17] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.