§ 5.2.14 - L.P. 1 settembre 1980, n. 30.
Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:01/09/1980
Numero:30


Sommario
Art. 1.  Funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 2.  Coordinamento delle funzioni assistenziali.
Art. 3.  Funzioni in materia sanitaria.
Art. 4.  Funzioni in materia di assistenza scolastica.
Art. 5.  Funzioni in materia di addestramento e formazione professionale.
Art. 6.  Inquadramento di personale.
Art. 7.  Trasferimento di beni.
Art. 8.  Enti a struttura associativa.
Art. 9.  Contributi a favore degli enti a struttura associativa.
Art. 10.  Aperture di credito per il pagamento di spese relative all'assistenza e beneficenza pubblica.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie relative all'esercizio di funzioni in materia sanitaria.
Art. 12.  Autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica.


§ 5.2.14 - L.P. 1 settembre 1980, n. 30.

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale.

(B.U. 9 settembre 1980, n. 46).

 

Art. 1. Funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

     1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 6 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, la Provincia autonoma di Trento assume, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e fino al riordino delle funzioni in materia socio- assistenziale e alla organizzazione delle relative attività a livello territoriale, l'esercizio delle funzioni già svolte nel proprio territorio in materia di assistenza e beneficenza pubblica degli enti sottoelencati:

     1) Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani (ENAOLI);

     2) Opera nazionale invalidi di guerra (ONIG);

     3) Ente nazionale per la protezione morale del fanciullo (ENPMF);

     4) Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto;

     5) Unione italiana ciechi (UIC);

     6) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL);

     7) Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (ANMIC);

     8) Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG);

     9) Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS);

     10) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

     11) Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG);

     12) Associazione nazionale famiglie dei caduti e dei dispersi di guerra (ANFCDG);

     13) Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

 

     Art. 2. Coordinamento delle funzioni assistenziali.

     1. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni già svolte in materia assistenziale dagli enti di cui al precedente articolo 1 e di armonizzarle con quelle già esercitate dalla Provincia, uniformando i relativi criteri e modalità di intervento, saranno emanate apposite disposizioni con deliberazione della Giunta provinciale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, sentito il parere della competente commissione legislativa.

     2. In attesa del riordino delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica e dell'accorpamento delle relative attività gestionali nell'ambito delle competenze delle unità sanitarie locali, le disposizioni di cui al precedente comma saranno ispirate all'obiettivo di prevenire e rimuovere gli ostacoli di natura personale, familiare e sociale che si frappongono ad un'esistenza libera e dignitosa dei cittadini, mediante un complesso di servizi sociali orientati a mantenerli possibilmente nell'ambiente familiare e sociale e comunque tendenti al recupero e al reinserimento degli utenti nel normale ambiente di vita, nonché attraverso prestazioni economiche da corrispondere a coloro che versino le temporanee difficoltà economiche.

     3. In relazione a tali principi, le disposizioni dovranno concernere in particolare la descrizione delle forme di assistenza e, per ciascuna di esse, la determinazione delle misure delle prestazioni ed i criteri e modalità di intervento. Le misure, i criteri ed i livelli ai quali rapportare le prestazioni economiche verranno stabilite tenuto conto del reddito documentato e del nucleo familiare.

 

     Art. 3. Funzioni in materia sanitaria. [1]

 

     Art. 4. Funzioni in materia di assistenza scolastica. [2]

     [1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 3 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 687, a decorrere del primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le funzioni già svolte nel territorio della provincia autonoma di Trento dagli enti indicati nel precedente articolo 1, ricadenti nella competenza della Provincia stessa in materia di assistenza scolastica, ad eccezione di quelle di cui all'articolo seguente, vengono esercitate dai comprensori nell'ambito delle funzioni ad essi delegate con legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30, e successive modificazioni.

     2. (Omissis) [3].]

 

     Art. 5. Funzioni in materia di addestramento e formazione professionale.

     1. In relazione a quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del D.P.R. 1 novembre 1973, n. 689, a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le funzioni già svolte nel territorio della provincia autonoma di Trento dagli enti indicati nel precedente articolo 1, ricadenti nella competenza della Provincia stessa in materia di  addestramento e formazione professionale, vengono esercitate dalla Provincia medesima nell'ambito degli interventi di cui alla legge provinciale 4 luglio 1959, n. 9. Vengono altresì esercitate dalla Provincia nell'ambito di tali interventi le funzioni già svolte dagli enti predetti in materia di assistenza scolastica riferentisi al settore

dell'addestramento e formazione professionale.

 

     Art. 6. Inquadramento di personale.

     1. In attesa che con apposita legge venga più compiutamente definito l'assetto strutturale della Provincia, ai quadri formanti l'allegato I della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni, è aggiunto il quadro P 6 ruolo speciale ed esaurimento, costituente l'allegato A della presente legge.

     2. Il personale dipendente dagli enti di cui al precedente articolo 1, trasferito alla Provincia autonoma di Trento, è inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento quadro P 6, nella carriera o nei livelli funzionali-retributivi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, sulla base delle corrispondenze fissate nella tabella di equiparazione costituente l'allegato B della presente legge.

     3. Al personale inquadrato nella qualifica di direttore di divisione è riconosciuta nella stessa l'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza. Qualora il trattamento economico spettante per la nuova qualifica risulti inferiore a quello in godimento, la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con gli aumenti di carattere generale, e con quelli dovuti per progressione in carriera o di classe.

     4. Il personale inquadrato nei livelli funzionali-retributivi conserva la qualifica rivestita presso l'ente di provenienza.

     5. Al personale di cui al precedente comma è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello di inquadramento per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali al 2,50 per cento, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento economico complessivo in godimento presso l'ente di provenienza, esclusa l'indennità integrativa speciale.

     6. Se più favorevole, verrà attribuito lo stipendio del livello di inquadramento, di importo pari o immediatamente superiore a quello della posizione economica individuale determinata secondo il seguente procedimento:

     a) si calcola il trattamento economico derivante da un virtuale inquadramento nelle carriere e parametri previsti nel preesistente ordinamento provinciale, sulla base dell'anzianità di servizio maturata o comunque riconosciuta nella qualifica di provenienza e qualifiche equipollenti, da effettuarsi secondo i seguenti criteri:

     - nella carriera direttiva i collaboratori coordinatori, i collaboratori tecnici coordinatori, i collaboratori e i collaboratori tecnici, con l'attribuzione del parametro 387, 307, 257, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 11 e 6 mesi, 4 e 6 mesi e inferiore a 4 e 6 mesi; per i collaboratori coordinatori ed i collaboratori tecnici coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica, rispettivamente, di collaboratore e di collaboratore tecnico;

     - nella carriera di concetto gli assistenti coordinatori, gli assistenti tecnici coordinatori, gli assistenti e gli assistenti tecnici e qualifiche equipollenti con l'attribuzione del parametro 370, 302, 260, 227 e 188, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2; per gli assistenti coordinatori e gli assistenti tecnici coordinatori si considera anche l'anzianità maturata nella qualifica, rispettivamente, di assistente e assistente tecnico e qualifiche equipollenti;

     - nella carriera esecutiva gli archivisti dattilografi, gli operatori tecnici e qualifiche equipollenti, con l'attribuzione del parametro 245, 218, 188, 168e 143, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 19, 12, 9, 2 e inferiore a 2;

     - nella carriera ausiliaria gli agenti tecnici, con l'attribuzione del parametro 188, 175, 145 e 135, se in possesso di un'anzianità, rispettivamente, di anni 14, 10, 2 e inferiore a 2;

     - l'anzianità eccedente è valutata ai fini del calcolo degli aumenti biennali;

     - nel caso di prestazione di servizio ad orario ridotto l'anzianità maturata viene proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario di servizio previsto presso l'ente di provenienza;

     b) al trattamento economico determinato ai sensi della precedente lettera a), viene aggiunto l'acconto sui futuri miglioramenti previsto dalla legge provinciale 23 aprile 1979, n. 1, nonché la somma di cui alla lettera d), settimo comma, dell'articolo 2 della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13, calcolata quale differenza fra il valore iniziale del livello di inquadramento e importo dello stipendio iniziale tabellare della carriera corrispondente a quella conseguente all'inquadramento di cui alla precedente lettera a);

     in ogni caso tale somma non potrà essere inferiore o superiore rispettivamente al limite minimo o massimo previsto dalla medesima lettera d).

     7. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

     8. L'inquadramento del personale contemplato dal presente articolo ha luogo con la stessa decorrenza prevista per il trasferimento.

     9. Qualora in applicazione del D.P.R. 16 ottobre 1979, n. 509, siano attribuite le relative qualifiche di coordinamento al personale in possesso della qualifica di assistente e di assistente tecnico, saranno aumentati nel ruolo di cui al primo comma del presente articolo i posti per il settimo livello in relazione alle unità di personale cui saranno attribuite le qualifiche stesse. Conseguentemente in eguale misura si intenderanno diminuiti i posti previsti per il sesto livello.

 

     Art. 7. Trasferimento di beni.

     1. I beni mobili ed immobili degli enti indicati all'articolo 1, già adibiti all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 della presente legge, saranno trasferiti al patrimonio della Provincia ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia concernenti le materie ivi contemplate, salvo quanto previsto dal successivo articolo 8.

 

     Art. 8. Enti a struttura associativa.

     1. Relativamente agli enti indicati ai numeri da 5) a 12) dell'articolo 1 resta fermo quanto disposto dall'articolo 15 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, e dai decreti del Presidente della Repubblica emanati in applicazione del medesimo articolo, in ordine all'assunzione della personalità giuridica di diritto privato, alla conservazione di compiti ed al mantenimento della titolarità dei beni necessari allo svolgimento delle attività associative, nonché di quelli derivanti da atti di liberalità o contributi degli associati.

     2. I dipendenti degli enti di cui al presente articolo trasferiti alla Provincia ai sensi dell'articolo 6, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

 

     Art. 9. Contributi a favore degli enti a struttura associativa.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per sostenere l'attività di promozione sociale a tutela degli associati svolta dagli enti di cui al precedente articolo 8 che statutariamente e concretamente dimostreranno di perseguire fini socialmente e moralmente rilevanti, rimanendo escluso qualsiasi intervento contributivo per attività relative alle funzioni assunte dalla Provincia o da altri enti pubblici a norma della presente legge.

     2. Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente gli enti interessati dovranno presentare apposita domanda all'assessorato provinciale competente in materia di assistenza e beneficienza pubblica, corredata:

     a) da una relazione sull'attività svolta in precedenza;

     b) dal programma di attività stabilito per l'anno in corso;

     c) dal preventivo di spesa annuale;

     d) dal conto consuntivo per l'esercizio finanziario precedente.

 

     Art. 10. Aperture di credito per il pagamento di spese relative all'assistenza e beneficenza pubblica.

     1. Per il pagamento delle spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge, nonché delle spese relative ad interventi assistenziali della Provincia per l'erogazione di servizi o di prestazioni economiche a favore di singoli beneficiari secondo le disposizioni recate dalle leggi in vigore in materia di assistenza e beneficenza pubblica, possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari delegati a termini degli articoli 62 e seguenti della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie relative all'esercizio di funzioni in materia sanitaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'esercizio di funzioni in materia sanitaria secondo le disposizioni recate dall'articolo 3 della presente legge, gravano sul fondo sanitario provinciale quali spese previste dall'articolo 3 della legge provinciale 13 agosto 1979, n. 5, e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Autorizzazione di spesa per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

     1. Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica assunto dalla Provincia ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, nonchè per i fini di cui all'articolo 9 della legge medesima, è autorizzato lo stanziamento di lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 13. - 14.

     (Omissis) [4].

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis) [5]

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[3] Modifica l'art. 8 della L.P. 10 agosto 1978, n. 3.

[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.

[5] Integrano gli allegati alla L.P. 23 agosto 1963, n. 8.