Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 29/12/2005 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali |
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto della scuola |
Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del servizio sanitario provinciale |
Art. 4. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa |
Art. 5. Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali |
Art. 6. Disposizioni per il contenimento delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto del servizio sanitario provinciale e modificazione dell'articolo 18 della legge [...] |
Art. 7. Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti |
Art. 8. Modificazione della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 (Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale) |
Art. 9. Riduzione degli oneri generali relativi al funzionamento degli organi della Provincia e degli enti collegati. Modificazioni della legge provinciale 20 marzo 1976, n. 13 (Determinazione delle [...] |
Art. 10. Misure per il contenimento delle spese di organizzazione della Provincia |
Art. 11. Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese |
Art. 12. Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1998, n. 16 (Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles) |
Art. 13. Modificazione dell'articolo 3 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo ad assegni integrativi erogati a carico del bilancio provinciale |
Art. 14. Modificazione dell'articolo 92 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, relativa al contenimento dei rimborsi per spese legali |
Art. 15. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per l'anno 2006 |
Art. 16. Assegnazione delle risorse ai comuni e modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale) |
Art. 17. Modificazione dell'articolo 64 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alle opere dei comuni oggetto di verifica straordinaria |
Art. 18. Modificazione dell'articolo 20 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla contabilità degli enti locali |
Art. 19. Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento |
Art. 20. Partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della costruzione del tunnel ferroviario del Brennero |
Art. 21. Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare |
Art. 22. Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, relativo alla prestazione di garanzie fidejussorie |
Art. 23. Modificazioni dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativo alla società "Patrimonio del Trentino s.p.a." |
Art. 24. Modificazioni dell'articolo 5 della legge provinciale 30 dicembre 2002, n. 15, e dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, in materia di società partecipate |
Art. 25. Partecipazione della Provincia a una fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale. Abrogazione dell'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio [...] |
Art. 26. Modificazione dell'articolo 1 della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento") |
Art. 27. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2006, 2007 e 2008 |
Art. 28. Canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e modificazione dell'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse [...] |
Art. 29. Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...] |
Art. 30. Modificazione dell'articolo 17 della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali) |
Art. 31. Fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica |
Art. 32. Tributo provinciale sul turismo |
Art. 33. Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche |
Art. 34. Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico |
Art. 35. Sostituzione dell'articolo 26 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), e modificazione di [...] |
Art. 36. Disposizioni in materia di contabilità |
Art. 37. Modificazioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) |
Art. 38. Modificazioni della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate) |
Art. 39. Modificazioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti [...] |
Art. 40. Modificazioni della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento), e dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, [...] |
Art. 41. Disposizioni in materia di assegnazioni ai consorzi di garanzia collettiva fidi |
Art. 42. Modificazione della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento) |
Art. 43. Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati) |
Art. 44. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...] |
Art. 45. Modificazioni della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente) |
Art. 46. Modificazioni della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento) |
Art. 47. Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) |
Art. 48. Modificazione dell'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, [...] |
Art. 49. Modificazione dell'articolo 33 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) |
Art. 50. Modificazioni della legge provinciale 30 agosto 1993, n. 22 (Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali [...] |
Art. 51. Modificazione dell'articolo 31 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate) |
Art. 52. Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 [...] |
Art. 53. Modificazioni della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive) |
Art. 54. Modificazioni dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento) |
Art. 55. Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare |
Art. 56. Modificazione dell'articolo 43 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, per la razionalizzazione della spesa relativa all'ospedale S. Chiara di Trento |
Art. 57. Modificazione dell'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) |
Art. 58. Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata |
Art. 59. Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani |
Art. 60. Disposizioni per il finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate |
Art. 61. Abrogazione di disposizioni superate |
Art. 62. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri |
Art. 63. Entrata in vigore |
§ 6.1.148 - L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)
(B.U. 3 gennaio 2006, n. 1 - Suppl. n. 4).
Capo I
Disposizioni in materia di personale e di spese di funzionamento
Art. 1. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto delle autonomie locali
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della
2. L'onere relativo al personale del comparto autonomie locali con qualifica di direttore è determinato in 354.000 euro per l'anno 2006 e in 616.000 euro per l'anno 2007.
3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto del personale delle autonomie locali è determinato in 277.000 euro per l'anno 2006 e in 482.000 euro per l'anno 2007.
4. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 gli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati nella lettera c) dell'allegato in materia di variazioni compensative al "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008" sono determinati in 1.138.040 euro per l'anno 2006 e in 1.979.200 euro per l'anno 2007.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2006 sono abrogati l'articolo 197 bis della
6. Per i fini dei commi 1, 2 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unità previsionale di base 15.20.120:
a) 4.394.000 euro per l'anno 2006;
b) 7.642.000 euro per l'anno 2007;
c) 7.642.000 euro per l'anno 2008.
7. Per i fini del comma 4 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti spese sull'unità previsionale di base 90.10.190:
a) 1.138.040 euro per l'anno 2006;
b) 1.979.200 euro per l'anno 2007;
c) 1.979.200 euro per l'anno 2008.
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto della scuola
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, del
2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, della
3. L'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale del comparto della scuola è determinato in 220.000 euro per l'anno 2006 e in 382.000 euro per l'anno 2007.
4. Per i fini dei commi 1 e 3 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 25.90.130:
a) 7.326.000 euro per l'anno 2006;
b) 12.741.000 euro per l'anno 2007;
c) 12.741.000 euro per l'anno 2008.
5. Per i fini del comma 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 15.20.120:
a) 2.177.000 euro per l'anno 2006;
b) 3.786.000 euro per l'anno 2007;
c) 3.786.000 euro per l'anno 2008.
Art. 3. Determinazione degli oneri per la contrattazione per il biennio 2006-2007 del comparto del servizio sanitario provinciale
1. Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del
2. La determinazione dell'onere relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale nonché per la dirigenza medica e veterinaria del comparto del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 54, commi 4 e 6, della
3. Per i fini dei commi 1 e 2 sono autorizzate, con la tabella F, le seguenti maggiori spese sull'unità previsionale di base 44.5.110:
a) 8.039.000 euro per l'anno 2006;
b) 13.980.869,57 euro per l'anno 2007;
c) 13.980.869,57 euro per l'anno 2008.
Art. 4. Fissazione della dotazione complessiva del personale provinciale e del relativo limite di spesa
1. Ai sensi dell'articolo 63 della
a) per il comparto delle autonomie locali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale delle aree della dirigenza, dei direttori e del restante personale dipendente: per l'anno 2006 e per gli anni seguenti 4.115 unità equivalenti;
b) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 2), lettere b), c) e d), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, relativo al personale non insegnante delle scuole a carattere statale, al personale insegnante della formazione professionale e della scuola per l'infanzia, al personale coordinatore pedagogico e al personale assistente educatore: 2.300 unità equivalenti alla data del 1° settembre 2007 e per gli anni seguenti. La cifra prevista (2.300 unità) dovrà essere aumentata in relazione al trasferimento di personale da altri comparti [1];
c) per il comparto della scuola di cui all'articolo 3, comma 1, numero 1) e numero 2), lettera a), del decreto del Presidente della Provincia n. 44-7/Leg del 2003, riferiti rispettivamente al personale dirigente scolastico e al personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale: 6.775 posti, di cui 96 per il personale con qualifica di dirigente scolastico, per gli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e per gli anni successivi.
2. I posti a tempo pieno del personale individuato dal comma 1 sono utilizzabili per la trasformazione in rapporti di lavoro a tempo parziale secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. I posti di personale insegnante previsti dal comma 1, lettere b) e c), sono fra loro fungibili nei limiti di trenta unità.
3. Ai sensi dell'articolo 63 della
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della
5. Nell'ambito della spesa complessiva fissata dal comma 3 la Giunta provinciale quantifica la quota da destinare alle forme di progressione economica disciplinate dalla contrattazione collettiva provinciale.
6. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale con rapporto a tempo indeterminato in scadenza nel 2006 sono prorogati per un anno o comunque fino al 31 agosto 2007; la proroga si applica anche alle graduatorie i cui termini sono già stati prorogati dall'articolo 7, comma 3, della
Art. 5. Disposizioni per il blocco delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto delle autonomie locali
1. Anche ai fini del rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno, per l'anno 2006 la Provincia non procede ad assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato del comparto delle autonomie locali per la copertura di posti resi liberi a seguito della cessazione dal servizio per pensionamento.
2. La Giunta provinciale impartisce direttive agli enti funzionali per l'applicazione di questo articolo.
Art. 6. Disposizioni per il contenimento delle assunzioni e per la riduzione della spesa relativa al personale del comparto del servizio sanitario provinciale e modificazione dell'articolo 18 della
1. Nel rispetto dei limiti contenuti nel patto di stabilità interno e per la riduzione della spesa per il personale del comparto del servizio sanitario provinciale, per l'anno 2006 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti fissati con deliberazione della Giunta provinciale, fatte salve le assunzioni di personale infermieristico e, nel caso di nuove funzioni e unità operative, del personale medico e sanitario necessario.
2. I termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato del comparto del servizio sanitario provinciale, in scadenza nell'anno 2005 e di quelle in scadenza nell'anno 2006, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006, ad eccezione delle graduatorie relative ai profili professionali per i quali siano già stati banditi nuovi concorsi alla data di entrata in vigore di questa legge. Le graduatorie già scadute nell'anno 2005 possono essere comunque utilizzate fino al 31 dicembre 2006 purché non sia stato già indetto e pubblicato il concorso o la selezione per il profilo professionale e la tipologia di assunzione oggetto delle graduatorie medesime.
3. [Al comma 5 bis dell'articolo 18 della
Art. 7. Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti
1. La spesa per il personale della Provincia messo a disposizione, secondo quanto disposto dalla vigente legislazione, di enti pubblici previsti da leggi provinciali e di soggetti privati partecipati o finanziati dalla Provincia, è assunta a carico:
a) degli enti pubblici e dei soggetti privati controllati, fatto salvo quanto diversamente disposto con deliberazione della Giunta provinciale, che può prevedere l'addebito anche parziale della spesa a proprio carico;
b) dei soggetti che svolgono attività di promozione turistica previsti dal capo III della
2. In ogni caso la Provincia può assumere a proprio carico, anche in via anticipata, la spesa per il personale messo a disposizione degli enti e dei soggetti indicati dal comma 1; con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità per il recupero, anche in misura forfettaria, della spesa anticipata.
3. In caso di motivate esigenze la Provincia può disporre l'assegnazione temporanea di personale proprio a soggetti privati da essa controllati; in tal caso si applica l'articolo 23 bis, comma 7, del
4. I commi 1 e 2 si applicano anche per le spese di personale e per le altre spese di funzionamento sostenute direttamente dalla Provincia per la prestazione di attività a favore di enti pubblici previsti da leggi provinciali e di soggetti privati partecipati dalla Provincia.
5. Questo articolo ha effetto dal 1° gennaio 2006. La Provincia non procede al recupero delle spese sostenute anteriormente al 1° gennaio 2006 dagli enti e dai soggetti previsti da questo articolo.
6. Le anticipazioni previste dal comma 2 sono iscritte tra le partite di giro del bilancio.
Art. 8. Modificazione della
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis
1. Per garantire il coordinato, efficiente e razionale sviluppo dei sistemi informativi elettronici dell'amministrazione provinciale allo scopo di fornire servizi integrati in rete in modo trasparente e unitario e di ottimizzare le risorse disponibili, la Giunta provinciale, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, definisce indirizzi generali e, nel rispetto dell'ordinamento degli altri enti, specifiche direttive per:
a) assicurare la continuità, l'interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi elettronici;
b) individuare, supportare e coordinare lo sviluppo dei sistemi informativi elettronici della Provincia, dei suoi enti funzionali, degli altri soggetti da essa partecipati e di altri enti pubblici;
c) valorizzare il patrimonio informatico, con particolare riguardo alla salvaguardia, al riuso e alle evoluzioni realizzate o comprese nei piani previsti dall'articolo 2, comma 1;
d) definire standard e regole per l'utilizzo condiviso delle informazioni elettroniche e per la loro valorizzazione;
e) promuovere l'infrastrutturazione digitale del territorio e la costituzione di centri tecnologici di servizio territoriali;
f) sostenere e promuovere i progetti di e-government, in particolare per la partecipazione attiva dei cittadini alla pubblica amministrazione.
2. Al fine di contenere i costi e razionalizzare i sistemi informativi della Provincia e degli enti aderenti al sistema informativo elettronico provinciale sono considerati prioritari gli investimenti che rispettino le modalità e i criteri definiti ai sensi del comma 1 e in ogni caso quelli realizzati o previsti nei piani di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Per favorire il coordinamento, lo sviluppo unitario dei sistemi informativi sul territorio provinciale e la razionalizzazione della spesa sono definite apposite intese tra la Provincia e il Consiglio delle autonomie locali, in particolare per la realizzazione di quanto stabilito dall'articolo 19 (Disposizioni per lo sviluppo della larga banda) della
Art. 9. Riduzione degli oneri generali relativi al funzionamento degli organi della Provincia e degli enti collegati. Modificazioni della
1. Le indennità percepite dai componenti della Giunta provinciale a carico del bilancio provinciale ai sensi dell'articolo 1 della
2. È ridotto del 10 per cento l'importo delle indennità, dei gettoni di presenza e di ogni altro emolumento comunque denominato corrisposto a soggetti esterni e interni componenti di organi collegiali della Provincia.
3. Le riduzioni previste dai commi 1 e 2 si applicano agli importi corrisposti alla data del 30 settembre 2005 e decorrono dal 1° gennaio 2006.
4. La Giunta provinciale impartisce direttive all'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale per disporre:
a) la soppressione dell'indennità di missione o di trasferta prevista a favore del personale dipendente dai contratti collettivi provinciali di tutti i comparti di contrattazione; le conseguenti minori spese costituiscono economie di spesa;
b) la modifica, in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa di personale previste dal patto di stabilità interno, delle disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi che destinano economie di spesa conseguite nella gestione del personale all'incremento delle retribuzioni.
5. Sono soppresse le indennità di missione o di trasferta comunque denominate previste dalla vigente legislazione provinciale a favore di soggetti esterni componenti di organi collegiali della Provincia. La Giunta provinciale impartisce apposite direttive agli enti pubblici della Provincia per la soppressione delle predette indennità già spettanti a favore dei componenti esterni di organi collegiali istituiti presso i medesimi enti.
6. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi la diaria, l'indennità di trasferta, inclusa quella attribuita ai non residenti, e ogni altro emolumento avente la medesima natura, previsto a favore dei componenti della Giunta provinciale, ad esclusione di quelle per i viaggi all'estero ai sensi della
7. L'articolo 2 della
"Art. 2
1. Ai membri della Giunta provinciale che, per ragioni d'ufficio, si recano fuori sede, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto, alloggio nonché delle altre spese direttamente connesse con la missione effettivamente sostenute. Per i soli viaggi all'estero il rimborso delle spese può essere sostituito, su richiesta dell'interessato, con un'indennità forfettaria stabilita dalla Giunta provinciale.
2. Si applicano altresì le disposizioni provinciali in materia di anticipazione delle spese di missione valevoli per i dipendenti provinciali."
8. Conseguentemente dal 1° gennaio 2006 l'articolo 5 bis della
Art. 10. Misure per il contenimento delle spese di organizzazione della Provincia
1. Al fine di ridurre la spesa tendenziale di funzionamento della Provincia, la Giunta provinciale fissa criteri e modalità per realizzare interventi di razionalizzazione delle strutture provinciali e in particolare per definire un'articolazione organizzativa:
a) delle strutture periferiche dei servizi provinciali fondata su unità organizzative polifunzionali per ambiti territoriali sovracomunali;
b) delle strutture provinciali che, nel triennio 2006-2008, comporti la riduzione a sessanta del numero dei servizi provinciali esistenti alla data del 1° gennaio 2006.
2. Fino al 31 dicembre 2008, in deroga alla
3. Gli incarichi di sostituzione del dirigente conferiti dalla Giunta provinciale possono avere durata fino alla soppressione, all'accorpamento o alla modifica dei servizi previsti dal comma 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.
Art. 11. Ulteriori disposizioni per la riduzione e per la razionalizzazione delle spese
1. Al fine di favorire il controllo, il contenimento e la razionalizzazione delle spese di natura discrezionale di seguito elencate, l'autorizzazione in bilancio di tali spese è disposta nell'ambito di uno o più fondi generali o comunque prevalentemente destinati alla copertura di tali spese:
a) studi o incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, fatta eccezione per quelli affidati alle università, a enti di ricerca e a organismi equiparati;
b) pubblicità e pubbliche relazioni;
c) convegni, mostre e manifestazioni;
d) pubblicazioni;
e) altre spese di natura discrezionale assimilabili a quelle indicate nelle lettere da a) a d).
2. La Giunta provinciale individua le spese di cui al comma 1 che sono soggette alla disciplina di questo articolo ed emana direttive per il contenimento e per la razionalizzazione delle spese medesime, fissando le modalità per la loro programmazione in modo tale da prevederne l'imputazione esclusivamente ai fondi autorizzati ai sensi del comma 1, nonché i criteri di gestione, informati a requisiti di essenzialità e di sobrietà.
3. La Giunta provinciale individua le disposizioni delle leggi provinciali di settore e i capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio la cui applicazione cessa a decorrere dall'esercizio 2006. Con regolamento sono indicate le disposizioni legislative, o parte di esse, abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, in relazione a quanto disposto da questo articolo.
4. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere disposti, relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico nonché agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, prelievi di somme dai capitoli di bilancio relativi alle spese di natura discrezionale di cui al comma 1, previste dalle leggi provinciali di settore di cui al comma 3, e a favore dei fondi di cui al comma 1 i cui stanziamenti si rivelino insufficienti.
5. Per i fini del comma 1 è autorizzata, con la tabella F, la spesa di 1.559.364 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 90.10.170 e la spesa di 2.761.483 euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 90.10.270.
Art. 12. Modificazioni della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della
"1 bis. L'ufficio può svolgere l'attività di collegamento con l'Unione europea collaborando direttamente con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea anche nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali; a tal fine possono essere istituiti uffici comuni per consentire la gestione coordinata di attività condivise. I rapporti di collaborazione tra gli enti interessati sono regolati con accordi stipulati nel rispetto della normativa statale in materia."
2. Dopo l'articolo 2 bis della
"Art. 2 ter. Disposizioni particolari per il funzionamento dell'ufficio per i rapporti con l'Unione europea
1. Nel caso d'istituzione di un ufficio con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis, nell'ambito della gestione delle attività comuni la Provincia può assumere e pagare spese per conto dei predetti soggetti, secondo le modalità relative anche alla ripartizione degli oneri previste dall'accordo stipulato tra gli enti interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 1 bis. Analogamente, la Provincia può sostenere spese sulla base di contratti stipulati dai predetti soggetti per la gestione di attività condivise.
2. Per assicurare il funzionamento e la gestione delle attività svolte dall'ufficio per i rapporti con l'Unione europea, anche nei casi previsti dal comma 1, il responsabile dell'ufficio può stipulare contratti e ordinarne il pagamento. I contratti di lavoro di diritto privato per l'assunzione del personale addetto alla segreteria e alla custodia della sede di Bruxelles sono stipulati dal responsabile dell'ufficio, previa autorizzazione della Giunta provinciale.
3. Per il pagamento delle spese previste da questo articolo la Giunta provinciale può istituire un servizio di cassa ed economato secondo quanto disposto dall'articolo 66 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di questo articolo si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per i servizi generali della Provincia.
Art. 13. Modificazione dell'articolo 3 della
1. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della
"g bis) articolo 28, terzo comma, della
g ter) articolo 139, ottavo comma, della
2. In relazione alla modificazione disposta dal comma 1 il riferimento all'anno 2005 contenuto nell'articolo 3, commi 1 e 2, della
Art. 14. Modificazione dell'articolo 92 della
1. Il comma 2 dell'articolo 92 della
"2. Il rimborso delle spese legali è limitato a quelle sostenute per un solo difensore e per non più di due consulenti tecnici."
2. La modificazione disposta dal comma 1 si applica ai procedimenti e ai giudizi instaurati dopo la data di entrata in vigore di questa legge.
Capo II
Disposizioni in materia di finanza pubblica
Art. 15. Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per l'anno 2006
1. Gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale assicurando complessivamente per l'anno 2006 un contenimento dell'andamento tendenziale, a livello aggregato, della spesa corrente dei comuni e delle loro forme associative nonché dei comprensori, rispetto a quella risultante dai relativi bilanci per l'esercizio finanziario 2004, nella misura prevista dall'accordo di cui al comma 2. L'accordo è definito con riferimento alla quota dell'obiettivo finanziario stabilito a livello nazionale per gli enti locali, di competenza degli enti appartenenti al territorio provinciale. A tal fine si osservano, per l'anno 2006, le disposizioni di questo articolo.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa gli enti locali adottano le misure, anche di carattere strutturale, necessarie a garantire il contenimento della spesa per il personale in misura pari complessivamente a una diminuzione dell'1 per cento della corrispondente spesa riferita all'anno 2004. Con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono definite le modalità di attuazione dell'obiettivo di contenimento della spesa e, in particolare:
a) il divieto di assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura dei posti resi liberi a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento; fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento delle spese, l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale disciplina le modalità di attuazione del divieto di assunzione anche mediante misure compensative e tenendo conto delle specifiche situazioni organizzative che caratterizzano gli enti di minori dimensioni e delle politiche di settore attivate a livello provinciale;
b) le misure per l'effettivo coordinamento della provvista di credito degli enti locali, assicurando il contenimento dei costi relativi dell'indebitamento;
c) le misure volte al contenimento delle spese correnti diverse da quelle per il personale, con particolare riferimento all'acquisto di beni e di servizi e ai contratti d'opera intellettuale;
d) le iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio degli enti locali.
3. L'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale stabilisce inoltre i criteri generali per l'attuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno assegnati agli enti locali e per la verifica sistematica dei risultati conseguiti, ferme restando le misurazioni dell'andamento generale delle entrate e delle spese del comparto degli enti locali attraverso le misurazioni dei saldi finanziari.
4. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della
Art. 16. Assegnazione delle risorse ai comuni e modificazioni della
1. Per l'anno 2006 l'ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
2. L'articolo 2 della
"Art. 2. Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia
1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.
2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2005, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato.
3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:
a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;
b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;
c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2."
3. L'articolo 3 della
"Art. 3. Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale
1. In sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno."
4. Nel comma 1 dell'articolo 11 della
Art. 17. Modificazione dell'articolo 64 della
1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 64 della
Art. 18. Modificazione dell'articolo 20 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della
"1 bis. La Provincia promuove un progetto per la sperimentazione di un sistema omogeneo di contabilità degli enti locali per consentire la graduale normalizzazione dei sistemi contabili, anche con riferimento ai loro enti collegati, e per agevolare il monitoraggio dell'andamento della finanza locale. Il progetto prevede l'elaborazione di un unico sistema contabile dimensionato alle peculiarità degli enti locali, anche per favorire una maggiore trasparenza e significatività dei bilanci."
Art. 19. Razionalizzazione dei rapporti finanziari tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento
1. I rapporti tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento possono essere organicamente regolati nell'ambito di un unico accordo di programma, che sostituisce le convenzioni e gli atti amministrativi eventualmente posti in essere sulla base delle seguenti disposizioni:
a) articolo 3 della
b) articolo 10 della
c) articolo 9 della
d) articolo 7, comma 2 bis, come inserito dall'articolo 39, comma 1, di questa legge, e articolo 23 della
e) [articolo 12 bis della
f) articolo 20 bis, come inserito dall'articolo 42 di questa legge, della
2. L'accordo di programma, inoltre, può riguardare i rapporti e le iniziative di comune interesse tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
2 bis. In relazione alle funzioni svolte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento, l’accordo di programma individua i corsi di formazione professionale previsti dagli strumenti di programmazione della Provincia da affidare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento relativi agli operatori del commercio e del turismo e rivolti al conseguimento dei titoli per l’iscrizione in appositi albi o elenchi nonché per l’abilitazione all’esercizio delle professioni. [6]
3. Le direttive per la formazione dei bilanci della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura previste dall'articolo 7, comma 10, della
4. L'accordo di programma ha una durata corrispondente a quella della legislatura e prevede interventi e attività la cui attuazione abbia comunque inizio entro la data di scadenza della legislatura. Agli eventuali aggiornamenti dell'accordo si provvede con riferimento alla sua durata residua.
5. L'accordo di programma definisce in particolare:
a) gli obiettivi da realizzare;
b) gli interventi, le attività e gli altri strumenti di attuazione, precisandone i contenuti, i soggetti che partecipano alla loro attuazione, i tempi, le priorità e le modalità di rendicontazione;
c) il quadro delle risorse occorrenti per ciascuna tipologia d'intervento e di attività, distinguendo le spese a carico della Provincia, quelle a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e quelle a carico di altri soggetti pubblici e privati che eventualmente partecipano all'accordo;
d) le modalità per la definizione dei programmi annuali di attività con i quali sono individuati interventi e iniziative da attuare nei singoli esercizi;
e) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei finanziamenti della Provincia.
6. Gli interventi e le attività il cui onere è posto a carico della Provincia devono essere compatibili con le risorse previste nel bilancio pluriennale della Provincia.
7. Per l'attuazione dell'accordo di programma, in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 5, lettera d), la Giunta provinciale assegna annualmente alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura i finanziamenti a carico del bilancio provinciale, individuando gli interventi e le attività da realizzare e le modalità di erogazione dei finanziamenti.
8. Ai fini dell'erogazione dei fondi è istituita un'apposita contabilità speciale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis, della
9. Dopo la scadenza dell'accordo di programma e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare a quest'ultima acconti per le attività e per gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 8 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.
Art. 20. Partecipazione della Provincia al capitale della società incaricata della progettazione e della costruzione del tunnel ferroviario del Brennero
1. Per garantire il coinvolgimento della Provincia nei soggetti incaricati della costruzione o della costruzione e gestione del tunnel ferroviario di base del Brennero, la Giunta provinciale è autorizzata a partecipare direttamente o indirettamente - attraverso altri soggetti - nei limiti degli stanziamenti autorizzati dal bilancio provinciale, al capitale delle società costituite per la progettazione, per la costruzione ed eventualmente per la gestione del tunnel ferroviario del Brennero [7].
2. Per i fini del comma 1 è autorizzata per l'anno 2006, con la tabella F, la spesa di 6.500.000 euro sull'unità previsionale di base 61.45.240.
Art. 21. Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare
1. Per razionalizzare e contenere la spesa relativa alle agevolazioni provinciali riguardanti l'acquisto, la realizzazione e la ristrutturazione di beni immobili previste in favore di enti e soggetti, sia pubblici che privati, la Giunta provinciale può modificare le deliberazioni attuative delle leggi provinciali concernenti tali agevolazioni disponendo la riduzione dell'agevolazione in misura proporzionale al valore degli eventuali beni immobili, di proprietà dei soggetti richiedenti, già utilizzati per lo svolgimento dell'attività da esercitare nell'immobile oggetto di finanziamento. La riduzione può essere disposta anche se l'immobile già utilizzato per le predette finalità è stato ceduto dal richiedente nei due anni antecedenti la richiesta di agevolazione.
2. La modificazione delle deliberazioni attuative può riguardare, in particolare, la disciplina della determinazione delle spese ammesse a finanziamento, delle percentuali di contribuzione, delle condizioni per la concessione dell'agevolazione e degli obblighi dei soggetti destinatari dell'agevolazione.
3. La determinazione del valore del bene immobile, per i fini del comma 1, è effettuata sulla base di un'apposita perizia di stima predisposta dai competenti servizi provinciali.
4. In alternativa alla riduzione del contributo il soggetto che ha presentato la domanda può chiedere alla Provincia di cedere ad essa, o a una società da essa controllata e indicata, i beni immobili di cui al comma 3. La Provincia, se giudica l'immobile d'interesse anche ai fini della sua valorizzazione, può accogliere la richiesta, previa determinazione del valore del bene ai sensi del comma 3.
5. Questo articolo non si applica per le agevolazioni disposte dalle leggi provinciali in materia d'incentivazione dell'economia e per quelle disposte in favore delle persone fisiche.
6. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di applicazione di questo articolo.
Art. 22. Modificazioni dell'articolo 10 della
1. All'articolo 10 della
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3 bis. Fra le partite di giro del bilancio provinciale sono disposti gli stanziamenti necessari per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie fidejussorie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché degli oneri effettivi conseguenti all'esercizio infruttuoso delle azioni di regresso per le fidejussioni di cui al comma 3 bis, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini dell'articolo 21 (Garanzie fidejussorie) della
Art. 23. Modificazioni dell'articolo 14 della
1. All'articolo 14 della
a) nel comma 4 le parole: "ai sensi della vigente normativa," sono sostituite dalle seguenti: "e contributi a carico del bilancio provinciale,";
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. Se gli enti pubblici operanti in ambito provinciale e le società a partecipazione pubblica si avvalgono della società costituita ai sensi di questo articolo per le operazioni previste dal comma 1 relative a beni e a diritti concernenti il loro patrimonio, o comunque a beni in loro disponibilità, i finanziamenti e i contributi a carico del bilancio provinciale ad essi spettanti possono essere concessi o trasferiti, su richiesta, direttamente alla società, secondo le modalità definite nella convenzione prevista dal comma 4.";
c) nel comma 5 la parola: "disciplinate" è sostituita dalla seguente: "previste";
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"5 bis. Le modalità per l'acquisto e l'alienazione o la valorizzazione dei beni immobili della società sono disciplinate dalla Provincia con l'atto di conferimento di ciascun bene o nell'ambito delle direttive previste dal comma 2, lettera b); le modalità per l'alienazione dei beni immobili sono definite dalla Provincia, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, con l'obiettivo della massima valorizzazione dei beni. Se la Provincia non definisce le predette modalità, la società applica le disposizioni in materia previste dalla
e) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rapporti tra i predetti enti e la società saranno disciplinati da una convenzione, la quale potrà anche prevedere che medesimi enti svolgano attività di supporto tecnico amministrativo in favore della società ovvero compiano, in nome e per conto di quest'ultima, qualsiasi atto o attività necessari per la realizzazione delle opere strumentali alla valorizzazione dei beni."
Art. 24. Modificazioni dell'articolo 5 della
[1. All'articolo 5 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1 bis. Le operazioni di acquisto e di sottoscrizione di azioni o di quote di società di capitali previste dal comma 1 possono essere effettuate anche mediante conferimento di beni mobili o immobili, nonché di crediti anche derivanti da finanziamenti concessi dalla Provincia alle medesime società.";
b) nel secondo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; nei soli casi di alienazione o conferimento, la Giunta provinciale può disporre nei confronti della società cessionaria o conferitaria limiti al trasferimento delle predette azioni attraverso specifiche direttive, emanate ai sensi dell'articolo 18 della
c) nel comma 2 bis le parole: "il conferimento di beni mobili" sono sostituite dalle seguenti: "il conferimento di crediti, di beni mobili".] [8]
2. Il comma 5 dell'articolo 18 della
Art. 25. Partecipazione della Provincia a una fondazione per la promozione della ricerca e della formazione in ambito sociale. Abrogazione dell'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della
1. La Provincia è autorizzata a promuovere e a partecipare alla costituzione di una fondazione avente lo scopo della promozione della ricerca in ambito sociale, educativo e culturale nonché la realizzazione di attività di formazione, di formazione continua e di educazione e formazione permanente, con un apporto massimo di 50.000 euro.
2. La fondazione partecipa al sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione definito dalla
3. La partecipazione della Provincia alla fondazione è subordinata alla preventiva approvazione del relativo statuto da parte della Giunta provinciale. Il Presidente della Provincia, nel rispetto di quanto previsto da questo articolo, è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario.
4. La Provincia stipula un accordo di programma con la fondazione per la realizzazione, tramite affidamento diretto, d'interventi e attività rientranti nelle finalità della fondazione. L'accordo di programma definisce gli obiettivi da perseguire, gli interventi e le attività da realizzare nonché la determinazione delle risorse necessarie e le modalità di verifica dei risultati.
5. L'articolo 8 (Contributi alla scuola superiore di servizio sociale) della
6. Per i fini di questo articolo sono autorizzate le relative spese sulle unità previsionali di base 25.20.130 e 90.10.150.
Art. 26. Modificazione dell'articolo 1 della
1. Dopo la lettera c bis) del secondo comma dell'articolo 1 della
"c bis 1) la concessione di finanziamenti alla Provincia per anticipare le somme dovute da essa a terzi in conseguenza di impegni assunti sul bilancio provinciale;".
2. Per i fini di questo articolo sono autorizzate, con la tabella F, le relative spese sull'unità previsionale di base 15.25.220.
Capo III
Disposizioni in materia di entrate e di tributi
Sezione I
Disposizioni varie in materia di entrate e di tributi
Art. 27. Disposizioni in materia di aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per gli anni 2006, 2007 e 2008
1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 4 della
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della
3. Il comma 1 dell'articolo 6 della
4. Alla copertura delle minori entrate derivanti da questo articolo si provvede secondo le modalità indicate nella tabella G.
Art. 28. Canone per l'occupazione di spazi e di aree pubbliche e modificazione dell'articolo 47 della
1. È istituito il canone per l'occupazione di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia.
2. La Giunta provinciale stabilisce con regolamento la disciplina del canone, ivi comprese le agevolazioni e le esenzioni, nonché i criteri di determinazione dei canoni relativi alle autorizzazioni e concessioni sulle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade, di aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile della Provincia. Il regolamento è informato a principi di uniformità con il canone dovuto sulle occupazioni di strade, di aree e dei relativi spazi appartenenti al demanio dello Stato, per le quali sono state delegate le funzioni in materia di viabilità ai sensi dell'articolo 19 del
3. Il canone relativo alle occupazioni realizzate con cavi, condutture e impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi o da aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi, è determinato forfettariamente sulla base del numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel territorio provinciale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura forfettaria non può essere superiore a 0,20 euro per ogni utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. In ogni caso l'ammontare complessivo del canone non può essere inferiore a 500 euro.
4. Entro il termine stabilito dal regolamento la Giunta provinciale può modificare gli importi del canone determinati con il regolamento nella misura compresa tra l'80 e il 120 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, con effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data, nel rispetto dei limiti previsti dal comma 3.
5. Nel comma 1 dell'articolo 47 della
6. Questo articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del suo regolamento di esecuzione. A decorrere dalla medesima data cessa il versamento della tassa dovuta alla Provincia per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), prevista dal capo II del
Art. 29. Modificazioni della
1. Dopo l'articolo 1 bis 1 della
"Art. 1 bis 2. Collaudi
1. La Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dall'effettuazione dei collaudi delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 24 del
2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini della quantificazione degli oneri, per l'effettuazione dei collaudi previsti dall'articolo 24 del
2. Dopo l'articolo 1 bis 2 della
"Art. 1 bis 3. Attuazione dell'articolo 6 della
1. Nelle more di emanazione di un quadro legislativo organico in materia di energia a livello provinciale, il presente articolo stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della
2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:
a) procedimento amministrativo di cui alla
b) valutazione dell'impatto ambientale;
c) lavori pubblici;
d) autorizzazione integrata ambientale.
3. Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute.
4. Agli impianti eolici, qualora la relativa ubicazione contrasti con le previsioni del piano regolatore generale, è applicabile la disciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VII della
3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2 della
4. La modificazione disposta dal comma 1 si applica anche alle attività di collaudo in corso alla data di entrata in vigore di questa legge.
5. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1 si provvede secondo le modalità indicate nella tabella G.
Art. 30. Modificazione dell'articolo 17 della
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 17 della
"Nel caso di esercizio di derivazioni o di utilizzazioni di acque pubbliche in mancanza di titolo autorizzativo o concessorio oppure in violazione di esso o degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al terzo comma, questi ultimi regolamenti stabiliscono apposite sanzioni amministrative pecuniarie da un importo minimo di 50 euro a un importo massimo di 12.000 euro, anche in relazione alla quantità di risorsa idrica e alle diverse tipologie di utilizzazione. I regolamenti, inoltre, individuano le fattispecie di violazioni amministrative alle quali si applica l'articolo 97 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), e individuano, ai sensi del quarto comma, le disposizioni legislative abrogate in materia di sanzioni amministrative, compreso il comma 5 bis dell'articolo 54 della
Sezione II
Tributo provinciale sul turismo
Art. 31. Fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica
1. È iscritto tra gli stanziamenti di competenza del bilancio provinciale e del relativo documento tecnico il fondo integrativo per il finanziamento della promozione turistica.
2. Il fondo è alimentato con le risorse derivanti dall'applicazione del tributo provinciale sul turismo istituito dall'articolo 32 e integra le risorse provinciali destinate alla promozione turistica.
3. Il fondo, al netto degli oneri di gestione del tributo provinciale sul turismo, è ripartito a favore dei soggetti previsti dagli articoli 9, 12 bis e 12 quater della
Art. 32. Tributo provinciale sul turismo
1. È istituito il tributo provinciale sul turismo, dovuto annualmente dai soggetti che beneficiano degli effetti della promozione turistica:
a) in quanto esercitano abitualmente attività economiche che beneficiano degli effetti derivanti dal turismo;
b) in quanto esercitano, in forma non imprenditoriale, attività di ospitalità e di locazione ad uso turistico in provincia di Trento.
Art. 33. Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che esercitano attività economiche
1. Sono soggetti al tributo ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera a), coloro che esercitano abitualmente le attività economiche che beneficiano, in via diretta o indiretta, degli effetti derivanti dal turismo, individuate dal regolamento di cui al comma 8, rientranti nelle categorie economiche previste nell'allegato B di questa legge. Il tributo è dovuto da questi soggetti in misura proporzionale ai benefici derivanti dal turismo. Il beneficio di ciascuna categoria è valutato tramite l'utilizzo della tavola delle interdipendenze strutturali dell'economia trentina in funzione del valore aggiunto generato dalla spesa del turista sul totale del valore aggiunto della categoria. Ai fini della valutazione della spesa del turista si fa riferimento alla composizione della spesa media rilevata dalla Provincia. Il regolamento di cui al comma 8 individua altresì le soglie minime di beneficio ai fini dell'assoggettamento al tributo, anche differenziate per categoria per tener conto della ripartizione tra le diverse categorie del valore aggiunto complessivamente generato dalla spesa turistica [9].
2. Il tributo è calcolato applicando al volume d'affari dell'anno precedente, prodotto nel territorio provinciale, l'aliquota fissata con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il Consiglio delle autonomie locali e i soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della
3. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale, con la deliberazione prevista dal comma 2, classifica in uno o più ambiti ulteriori i comuni non compresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 8 della
4. Per il finanziamento di particolari azioni promozionali, la Giunta provinciale può stabilire, per periodi non inferiori all'anno, aliquote superiori a quelle definite dalla Giunta provinciale, in misura non superiore al 50 per cento dell'aliquota massima. La deliberazione della Giunta provinciale è adottata su proposta dei soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della
5. Nel caso in cui il contribuente svolga diverse attività economiche soggette al tributo, ovvero abbia più unità locali in diversi ambiti della provincia, ovvero abbia più unità locali sia in provincia di Trento sia al di fuori della medesima, il tributo è calcolato sulla base del volume di affari di ogni attività economica, ovvero di ogni unità locale ubicata nel territorio provinciale; in alternativa il contribuente può calcolare il tributo sul volume d'affari ripartito territorialmente sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4 del
5 bis. Ai fini di quest'articolo per volume d'affari s'intende:
a) per i soggetti esercenti attività creditizia e finanziaria, la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
b) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;
c) per i soggetti esercenti tutte le altre attività economiche, il volume d'affari definito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dall'articolo 20 del
6. Il tributo non è dovuto dalla Provincia, dai suoi enti funzionali, nonché dai comuni.
7. È riconosciuto al soggetto passivo, nei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, un credito d'imposta fino al 50 per cento del tributo e nella misura massima del 50 per cento della somma versata ai soggetti di cui agli articoli 9, 12 bis e 12 quater della
8. Le norme di attuazione di questo articolo, ivi inclusi i termini e le modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, le modalità ed i casi di utilizzo del credito d'imposta, nonché ogni altra attività di gestione del tributo provinciale per il turismo, sono stabilite con regolamento di esecuzione, approvato sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale.
9. Le disposizioni previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 11 bis (Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali) della
10. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettera a) versano il tributo, calcolato sulla base del volume d'affari dell'anno precedente, a decorrere dall'anno 2007 [12].
11. [Con successive disposizioni di legge sono individuate ulteriori categorie economiche soggette al tributo ai sensi di questo articolo, in quanto beneficiarie in via indiretta di rilevanti effetti economici derivanti dal turismo, previa definizione di una metodologia di rilevazione idonea ad individuare i medesimi benefici economici] [13].
Art. 34. Disciplina del tributo provinciale sul turismo dovuto dai soggetti che concedono in locazione alloggi privati per uso turistico
1. Sono soggetti al tributo previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera b) coloro che concedono in locazione più di tre case o appartamenti ad uso turistico ubicati in provincia di Trento.
2. La misura del tributo, differenziata per tipologie di immobili nonché per ambito territoriale individuato ai sensi dell'articolo 8 della
3. I commi 1 e 3 dell'articolo 11 bis della
4. I soggetti indicati nel comma 1 presentano un'apposita comunicazione al comune e la aggiornano nei casi stabiliti dal regolamento. Nel caso di mancata comunicazione entro i termini, o di omessa indicazione di singole case o appartamenti concessi in locazione ad uso turistico, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 1.200 euro per ciascuna casa o appartamento, fermo restando il pagamento del tributo, dei relativi interessi e della sanzione tributaria per l'omesso o insufficiente versamento del tributo. I controlli circa l'applicazione di questo comma sono svolti dal personale incaricato della Provincia e dal personale dei comuni interessati.
5. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute ai sensi del comma 4 e i relativi aggiornamenti, ai fini dell'applicazione del tributo e dell'inserimento dei dati nel sistema informativo turistico della Provincia.
6. Con regolamento di esecuzione, che deve essere approvato entro diciotto mesi dall'entrata in vigore di questa legge, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono stabilite le norme attuative di questo articolo, comprese quelle relative alla definizione dell'uso turistico, ai termini e alle modalità di riscossione, di accertamento, di recupero, di rimborso e di applicazione delle sanzioni, nonché a ogni altra attività di gestione del tributo provinciale per il turismo. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i contenuti della comunicazione e dei suoi aggiornamenti, nonché i termini e le modalità per l'effettuazione della comunicazione prevista dai commi 4 e 5 [14].
7. I soggetti indicati nel comma 1 versano il tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6.
8. Con successive disposizioni di legge sono individuati ulteriori soggetti tenuti al pagamento del tributo previsto da questo articolo i quali, in relazione all'ambito territoriale, al numero e alla tipologia di immobili posseduti, traggono rilevante beneficio economico dal turismo.
Capo IV
Disposizioni in materia di contabilità, di programmazione e di contratti
Art. 35. Sostituzione dell'articolo 26 della
1. L'articolo 26 della
"Art. 26. Legge finanziaria
1. La Giunta provinciale presenta al Consiglio provinciale, contemporaneamente al disegno di legge di approvazione o di assestamento del bilancio, un disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria provvede alla regolazione annuale delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, per adeguarle agli obiettivi della manovra di finanza pubblica. È volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore. Può contenere disposizioni di contenuto ordinamentale o organizzativo negli stretti limiti di quanto previsto da questo comma. Contiene esclusivamente:
a) autorizzazioni o riduzioni di spesa destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono oneri a carattere pluriennale;
b) determinazione delle quote di spesa da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati, relative alle leggi che dispongono spese la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;
c) modificazioni delle norme in vigore che incidono su autorizzazioni di spesa, copertura di oneri, partecipazioni azionarie o garanzie fidejussorie;
d) modificazioni testuali delle norme in vigore che incidono su contributi, finanziamenti, trasferimenti ed entrate, comprese quelle che autorizzano la costituzione o la partecipazione della Provincia a società o ad altri soggetti;
e) disposizioni inerenti la finanza locale e degli enti collegati alla finanza provinciale;
f) disposizioni per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno e dalla manovra di finanza pubblica dello Stato;
g) disposizioni sulla dotazione del personale provinciale e del personale insegnante della scuola, sulla determinazione della relativa spesa e la copertura degli oneri per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego;
h) disposizioni concernenti imposte, tasse, tariffe, contributi e altre entrate della Provincia;
i) proroghe o differimenti di termini;
j) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle leggi statali che vincolano la Provincia, e in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
k) modifiche o integrazioni testuali delle leggi provinciali vigenti finalizzate ad adeguarle alle norme comunitarie, in particolare per disciplinarne gli effetti finanziari;
l) abrogazioni espresse di disposizioni provinciali superate, delegificate o non più applicate.
4. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge finanziaria evidenzia anche la conformità delle sue disposizioni alla disciplina di questo articolo, con particolare riguardo alla loro strumentalità alla manovra di finanza pubblica o all'idoneità a realizzare effetti finanziari o di sostegno dell'economia."
2. Il comma 8 dell'articolo 19 della
Art. 36. Disposizioni in materia di contabilità
1. Con la deliberazione di approvazione del piano degli investimenti nel settore dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17 della
2. Per gli esercizi finanziari 2006 e 2007, in deroga a quanto disposto dall'articolo 71, quinto comma, della
Art. 37. Modificazioni della
1. Dopo l'articolo 37 della
"Art. 37 bis. Alienazione di brevetti
1. Per valorizzare i brevetti di proprietà della Provincia e dei propri enti funzionali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite modalità e criteri per l'alienazione dei brevetti; tali criteri e modalità assicurano che l'alienazione del brevetto avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione. Restano ferme le modalità di gestione del fondo disciplinato dall'articolo 25 (Disposizioni relative all'Agenzia per lo sviluppo s.p.a.) della
2. All'articolo 39 bis della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione degli acquisti di beni e di servizi e delle relative procedure, da parte della Provincia, dei suoi enti funzionali e delle società partecipate per la maggioranza del capitale sociale, se queste operano come organismi di diritto pubblico ai sensi della normativa comunitaria, la Giunta provinciale:
a) organizza centrali di committenza ai sensi dell'articolo 11 della
b) definisce convenzioni con imprese individuate con procedure competitive, mediante le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino alla concorrenza della quantità massima complessiva e con i prezzi e le condizioni previsti dalla convenzione, ordinativi di fornitura disposti dalla Provincia e dagli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;
c) adotta procedure competitive di scelta del contraente, attuate mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione, secondo la disciplina prevista dal regolamento di attuazione;
d) costituisce forme temporanee di aggregazione tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma per gli acquisti in forma associata di beni e servizi, mediante le quali ciascuna amministrazione aggiudicatrice delega a un soggetto capofila i compiti relativi allo svolgimento delle procedure di gara;
e) costituisce consorzi di acquisto di beni e servizi tra la Provincia e gli altri soggetti previsti dall'alinea di questo comma;
f) provvede al monitoraggio e alla diffusione delle informazioni sull'andamento del mercato.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nel rispetto dei loro ordinamenti gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti sul territorio provinciale possono partecipare alle iniziative previste da questo articolo. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 possono beneficiare di queste iniziative, inoltre, le altre società controllate dalla Provincia, nei limiti e con le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale.";
c) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:
"3 ter. Per assicurare l'economicità e la razionalizzazione delle attività di gestione delle entrate patrimoniali e dei tributi provinciali la Provincia può affidare queste attività a soggetti individuati sulla base di procedure di evidenza pubblica o ad enti pubblici, sulla base di una convenzione."
Art. 38. Modificazioni della
1. Nel comma 2 dell'articolo 11 bis della
2. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 12 ter della
"5 ter. La Provincia può assumere gli oneri necessari per la copertura assicurativa del responsabile del patto nell'espletamento dei suoi compiti, secondo criteri e modalità stabilite da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale."
3. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 2 si provvede secondo le modalità riportate nella tabella G.
Capo V
Disposizioni in materia di attività economiche
Art. 39. Modificazioni della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della
"2 bis. La Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento le funzioni amministrative relative alla concessione degli aiuti."
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della
"b bis) contributi in conto interessi."
3. Dopo il comma 10 dell'articolo 15 della
"10 bis. Nei casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera b bis), la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di apposita convenzione che regola, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 5, 7, 8, 9 e 10. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria."
4. Nel comma 1 dell'articolo 35 della
"n ter) specifiche disposizioni volte a promuovere il completamento del sistema di offerta turistica locale quale risultante a seguito della chiusura di patti territoriali."
5. Ai corrispettivi spettanti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento per le attività di cui al comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 7 della
Art. 40. Modificazioni della
1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 53 della
"In sede di prima applicazione dell'ottavo comma, i soggetti titolari di impianti di distribuzione di carburanti per uso autotrazione, di qualunque capacità e sistema di erogazione, situati nel territorio della provincia di Trento e privi dell'autorizzazione di cui al secondo comma, purché in regola con le disposizioni vigenti in materia, possono proseguire l'attività di gestione degli impianti subordinatamente alla presentazione, entro il 30 giugno 2006, della domanda di autorizzazione di cui al secondo comma, corredata della documentazione prevista dalla normativa vigente nonché:
a) di un'idonea certificazione di un tecnico abilitato attestante la corrispondenza dell'impianto alle norme per la tutela dell'ambiente, a quelle per la prevenzione d'incendi e urbanistiche;
b) della comunicazione relativa alla quantità di prodotto erogata nel corso del 2005, secondo le modalità indicate con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'ottavo comma.
Ai soggetti che non presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma è vietata la continuazione dell'attività inerente la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti.
Per i fini del nono comma il collaudo della commissione provinciale previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge è effettuato unicamente con riguardo agli impianti con capienza superiore ai 9 metri cubi.
Ai soggetti che presentano la domanda di autorizzazione ai sensi del nono comma, corredata della documentazione ivi prevista, non si applicano le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della disciplina provinciale in materia, subordinatamente al pagamento, entro lo stesso termine, della somma di 200 euro per gli impianti con capienza inferiore a 4 metri cubi, di 400 euro per gli impianti con capienza da 4 metri cubi a 9 metri cubi e di 800 euro per gli impianti con capienza superiore a 9 metri cubi."
2. Nel primo comma dell'articolo 75 della
3. L'undicesimo comma dell'articolo 75 della
"Nel caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 53, ottavo comma, si applica ai rivenditori all'ingrosso la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro, e ai gestori degli impianti di cui al secondo comma la sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 a un massimo di 6.000 euro. Se i predetti obblighi non sono adempiuti nel nuovo termine fissato dalla Provincia, comunque non inferiore a trenta giorni, si applica l'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro per i rivenditori all'ingrosso e da un minimo di 1.500 a un massimo di 9.000 euro per i gestori degli impianti di cui al secondo comma."
4. Il comma 3 bis dell'articolo 28 (Disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti) della
Art. 41. Disposizioni in materia di assegnazioni ai consorzi di garanzia collettiva fidi
1. I fondi assegnati ai consorzi di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 125 della
Art. 42. Modificazione della
1. Dopo l'articolo 20 della
"Art. 20 bis. Delega alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni in materia di artigianato
1. Al fine di contenere la spesa per l'esercizio di funzioni in materia di artigianato, la Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti:
a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 3, ivi comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;
b) il supporto alla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 5, ivi comprese le funzioni di segreteria della commissione;
c) la tutela della professionalità artigiana ai sensi dell'articolo 10;
d) l'attivazione e l'organizzazione dell'osservatorio dell'artigianato previsto dall'articolo 12.
2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla lettera a) la Camera di commercio si avvale della commissione provinciale per l'artigianato limitatamente alle funzioni ad essa attribuite da questa legge; la nomina della commissione rimane riservata alla Provincia.
3. La delega di funzioni prevista da questo articolo ha effetto a decorrere dalla data stabilita dalla convenzione tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la quale sono definiti, in particolare, i rapporti finanziari e organizzativi."
Art. 43. Modificazioni della
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 15 della
2. Nel comma 3 dell'articolo 46 della
3. Dopo il comma 9 ter dell'articolo 60 della
"9 quater. Nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, la Provincia può affidare l'istruttoria delle domande agli istituti di credito ai quali sono richiesti i finanziamenti, secondo criteri e modalità previsti con deliberazione della Giunta provinciale, previa stipula di un'apposita convenzione che regoli, in particolare, i rapporti organizzativi e finanziari. La deliberazione può prevedere anche che l'aiuto finanziario possa essere erogato dalla Provincia direttamente all'istituto di credito. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 4, 6 e 8. Ai corrispettivi spettanti agli istituti di credito si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per gli interventi oggetto d'istruttoria."
4. La modificazione disposta dal comma 1 si applica anche alle domande presentate prima della data di entrata in vigore di questa legge e per le quali, alla medesima data, non sia già intervenuta la liquidazione del contributo.
Capo VI
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 44. Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti)
1. Al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 64 sono soppresse le parole: "nonché dei centri di raccolta dei veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 46 del
b) al comma 3 dell'articolo 64 le parole: "e dei centri di cui al comma 2" sono sostituite con le seguenti parole: "e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 83";
c) al comma 4 dell'articolo 67 bis sono soppresse le seguenti parole: "e dei centri di raccolta e rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e delle loro parti";
d) il comma 3 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:
"3. L'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione e all'ampliamento dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli di cui all'articolo 46 del
e) il comma 5 dell'articolo 83 è sostituito dal seguente:
"5. Per quanto non previsto si applicano le altre disposizioni stabilite dall'articolo 46 del
f) dopo il comma 5 dell'articolo 88 è aggiunto, in fine, il seguente:
"5 bis. Nelle more di determinazione da parte dello Stato delle modalità e degli importi delle garanzie finanziarie ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del
2. I comprensori provvedono a trasmettere all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo articolo, copia degli atti di pianificazione afferenti i centri e gli impianti previsti da questo articolo, corredata da idonea relazione illustrativa. Restano validi ed efficaci gli atti assunti dai comprensori entro la data di entrata in vigore di questa disposizione.
Art. 45. Modificazioni della
1. Alla
a) dopo il comma 8 dell'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente:
"8 bis. I provvedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti definitivi o esecutivi sono rilasciati dagli organi e dalle strutture competenti nell'ambito delle materie concernenti l'uso del territorio e la tutela dell'ambiente - ivi comprese le materie indicate al comma 1 - sulla base dei pareri istruttori resi, nelle medesime materie, nel corso dello svolgimento delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica con riferimento ai corrispondenti progetti di massima o preliminari, nonché in conformità agli esiti e alle prescrizioni risultanti dagli atti conclusivi delle predette procedure.";
b) dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 11 è inserito il seguente: "Gli enti e le strutture indicati nei provvedimenti conclusivi delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale o di verifica svolgono le attività di vigilanza sulle prescrizioni ad essi espressamente demandate dai medesimi provvedimenti."
Capo VII
Disposizioni in materia di trasporti e di lavori pubblici
Art. 46. Modificazioni della
1. L'articolo 27 della
"Art. 27. Misure per il contenimento degli oneri a carico della finanza pubblica per il trasporto pubblico locale
1. Per i casi di affidamento diretto dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi della
2. La Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano determinano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, il costo economico standardizzato; tale costo è soggetto a revisione in relazione alla variazione del costo del lavoro, dei costi di trazione o di altri costi derivanti da vincoli o fattori non modificabili dall'azienda.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno la Provincia e i comuni titolari del servizio di trasporto urbano, tenendo conto delle proposte presentate dalla società, definiscono, per la parte di propria competenza, il programma dei servizi da attuare e il piano dei finanziamenti a proprio carico."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della
"1 bis. I viaggiatori in possesso di un valido titolo di viaggio di durata almeno settimanale che utilizzano i servizi pubblici di trasporto sprovvisti del titolo sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pari a 10 euro; alla stessa sanzione sono soggetti i viaggiatori in possesso di un valido titolo di viaggio elettronico di durata almeno settimanale che non compiono le necessarie operazioni di validazione."
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) articolo 7, comma 2, lettere e) e f) e commi 4 e 6;
b) articolo 25, commi 1 e 2.
Art. 47. Modificazioni della
1. Dopo il comma 6 bis dell'articolo 13 della
"6 ter. Contestualmente all'approvazione dell'elenco prezzi di cui al comma 1 la Giunta provinciale, in osservanza delle rilevazioni effettuate dallo Stato relativamente alle variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali di costruzione più significativi e previo parere del comitato previsto dall'articolo 55, può individuare i casi di aumento del costo dei materiali derivante da fatti eccezionali, tali da determinare un'eccessiva onerosità nell'esecuzione dei lavori pubblici, da compensare con l'indennizzo previsto dall'articolo 46 ter, comma 4."
2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 35 della
3. L'articolo 46 ter della
"Art. 46 ter. Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici
1. Il regolamento di attuazione disciplina condizioni e termini per i pagamenti da corrispondere all'appaltatore. In ogni caso i termini per i pagamenti non devono superare i sessanta giorni per gli stati di avanzamento e i novanta giorni per il saldo, decorrenti, rispettivamente, dalla data di emissione del certificato di pagamento e dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, e ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta.
2. Il regolamento di attuazione disciplina i limiti di ammissibilità e i criteri di calcolo dei premi di accelerazione per l'anticipata conclusione dei lavori rispetto al termine contrattuale, anche per il caso in cui i premi non siano previsti nel bando di gara o nel capitolato speciale.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici indicate dall'articolo 2, comma 1, non è ammessa la revisione dei prezzi. Ai medesimi lavori si applicano le disposizioni per il prezzo chiuso di cui all'articolo 26, comma 4, della
4. Se nel corso dei lavori si verificano casi di aumento del costo dei materiali derivanti da fatti eccezionali accertati in relazione a quanto previsto ai sensi dell'articolo 13, comma 6 ter, tali da determinare un aumento superiore al 10 per cento del valore complessivo del contratto, l'appaltatore può chiedere un indennizzo per la parte eccedente la predetta percentuale e nel limite dell'importo complessivo impegnato per il progetto, tenuto conto delle variazioni sopravvenute.
5. La Giunta provinciale definisce i criteri e le modalità per l'accertamento e la corresponsione dell'indennizzo previsto dal comma 4."
4. Dopo il comma 10 ter dell'articolo 52 della
"10 quater. Per la scelta del contraente possono essere utilizzate procedure telematiche, compresa l'asta telematica. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità di svolgimento delle procedure telematiche, mediante offerta a prezzi unitari o al massimo ribasso nel caso in cui l'affidamento è disposto secondo il criterio del prezzo più basso, e mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli altri casi."
Capo VIII
Disposizioni in materia di foreste, di caccia e di parchi
Art. 48. Modificazione dell'articolo 8 bis della
[1. Il comma 1 dell'articolo 8 bis della
"1. Il titolo I di questa legge cessa di applicarsi dal giorno di efficacia del piano di sviluppo rurale 2007-2013 previsto dal
2. È abrogato l'articolo 39 della
Art. 49. Modificazione dell'articolo 33 della
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 33 della
"2 bis. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili provocati dall'orso bruno la Provincia è autorizzata a corrispondere un indennizzo su domanda di chi ha subito il danno. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione i casi, i criteri e le modalità per la concessione dell'indennizzo; per tali fini la Provincia può stipulare un'apposita polizza assicurativa."
2. Questo articolo si applica ai danni verificatisi dopo il 1° gennaio 2005.
3. Per i fini di questo articolo è autorizzata, con la tabella F, la relativa spesa sull'unità previsionale di base 80.30.210.
Art. 50. Modificazioni della
1. Dopo l'articolo 18 della
"Art. 18 bis. Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio nel territorio della provincia di Trento
1. I nuovi confini del Parco nazionale dello Stelvio per la parte del territorio ricadente in provincia di Trento sono quelli riportati nella cartografia costituente l'allegato A di questa legge. In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione l'allegato A è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso gli uffici del servizio provinciale competente in materia di parchi."
2. Alla
3. Le modificazioni disposte da questo articolo hanno efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica concernente la definizione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio.
Capo IX
Disposizioni in materia di turismo e di sport
Art. 51. Modificazione dell'articolo 31 della
1. Nella lettera g) del comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 52. Modificazioni della
1. Il comma 6 dell'articolo 10 della
"6. La Provincia può assumere a proprio carico esclusivamente le spese relative all'organizzazione e all'attuazione della prova attitudinale, dei corsi e degli esami previsti da questa legge, nonché dei corsi di aggiornamento. Sono comprese, in ogni caso, le spese per la copertura assicurativa, per l'acquisto di materiali didattici e per i corrispettivi degli istruttori e degli insegnanti."
2. La lettera b) del comma 11 dell'articolo 15 della
Art. 53. Modificazioni della
1. Nel comma 1 dell'articolo 7 ter della
2. Dopo l'articolo 7 ter della
"Art. 7 quater
1. La Provincia è autorizzata a concedere ad associazioni o società sportive finanziamenti in conto capitale fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per interventi di ammodernamento degli impianti sportivi destinati alla disciplina del calcio con la realizzazione di manti in erba artificiale.
2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per la presentazione delle domande di concessione dei finanziamenti, per la definizione delle spese ammissibili, per la determinazione dell'entità del finanziamento e per le modalità di erogazione."
3. Per i fini del comma 2 è autorizzata, con la tabella F, la relativa spesa sull'unità previsionale di base 35.20.210.
Capo X
Disposizioni in materia di assistenza, di sanità e di edilizia abitativa
Art. 54. Modificazioni dell'articolo 36 della
[1. All'articolo 36 della
a) nel comma 1 le parole: "per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale" sono sostituite dalle seguenti: "per la realizzazione del piano provinciale socio-assistenziale e delle disposizioni degli atti di programmazione sanitaria";
b) alla fine del comma 4 è aggiunto il seguente periodo: "Inoltre la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell'ente interessato, può autorizzare l'utilizzo temporaneo dell'immobile o di parte di esso per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari dell'ente interessato."]
Art. 55. Esercizio delle funzioni provinciali in materia di sicurezza alimentare
1. A partire dal 1° gennaio 2006 sono esercitate, per quanto di spettanza, dalla Provincia e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari, secondo quanto previsto da questo articolo, le nuove funzioni in materia di sicurezza alimentare disciplinate dal
2. Sono esercitate dalla Provincia le funzioni d'indirizzo, di programmazione e di supervisione sull'applicazione della normativa vigente in materia di sicurezza alimentare, nonché la tenuta dei relativi rapporti con le competenti autorità statali e, se necessario, comunitarie. In particolare la Provincia disciplina con un apposito piano provinciale per la sicurezza alimentare la comunicazione istituzionale dei rischi relativi agli alimenti e ai mangimi, rivolta alle altre autorità pubbliche competenti e alla generalità dei soggetti interessati, l'attuazione del controllo ufficiale per la sicurezza alimentare e la gestione delle emergenze, nonché le modalità per la supervisione da parte della Provincia del sistema di controllo ufficiale attuato dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari; nel piano, o in apposite deliberazioni di carattere generale da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere specificate le funzioni di competenza provinciale e gli indirizzi e criteri circa il loro esercizio e la loro organizzazione. Sono esercitate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari le altre funzioni provinciali necessarie per l'attuazione della normativa in materia di sicurezza alimentare.
3. Fermo restando l'obbligo dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di prestare alla Provincia ogni collaborazione da questa ritenuta utile, la Provincia si avvale, per lo svolgimento delle proprie funzioni nella materia, di un apposito comitato per la sicurezza alimentare, composto da un veterinario in servizio presso la Provincia e da due esperti esterni all'amministrazione non esercitanti attività riguardanti il territorio provinciale, scelti tra persone con qualificata conoscenza e specifica esperienza pluriennale nel settore.
4. Il comitato è sentito obbligatoriamente per l'approvazione degli atti di competenza della Giunta provinciale. Il comitato e i singoli esperti esterni svolgono comunque attività consultiva nella materia, su richiesta della Provincia; in particolare, su richiesta della struttura provinciale competente, il comitato e i singoli esperti svolgono attività istruttoria, consultiva e di supervisione sul sistema di controllo ufficiale. Se necessario il comitato può chiamare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, i responsabili di altre strutture organizzative provinciali o loro delegati. Ai componenti esterni del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dall'articolo 50 della
5. In sede di prima applicazione il comitato per la sicurezza alimentare è costituito entro sessanta giorni dalla data di cui al comma 1 e il primo piano provinciale per la sicurezza alimentare è approvato entro un anno dalla medesima data. La Giunta provinciale può comunque approvare, fino all'approvazione del piano, deliberazioni stralcio relative a singoli settori o attività.
6. Alle spese derivanti da questo articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il servizio sanitario provinciale.
Art. 56. Modificazione dell'articolo 43 della
1. In relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica afferenti la finanza provinciale, alla fine del comma 5 dell'articolo 43 della
2. Sono comunque fatti salvi gli interventi di adeguamento del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento in corso alla data di entrata in vigore della presente modificazione.
Art. 57. Modificazione dell'articolo 50 della
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della
"6 bis. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari è autorizzata a cedere a titolo di donazione veicoli, apparecchiature e altri materiali dismessi a favore delle strutture sanitarie operanti in paesi in via di sviluppo o in transizione o di organizzazioni non lucrative di utilità sociale presenti nel territorio nazionale, previa autorizzazione della Provincia; la Giunta provinciale approva a tal fine indirizzi e modalità di carattere generale in ordine all'individuazione e alla messa a disposizione di detti beni, nonché all'attivazione dei conseguenti rapporti con le strutture sanitarie dei paesi interessati e con le organizzazioni non lucrative."
Art. 58. Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata
1. Fino all'entrata in vigore della riforma della disciplina provinciale in materia di edilizia abitativa agevolata, la Giunta provinciale adotta un piano straordinario degli interventi per l'edilizia abitativa agevolata per gli anni 2006-2007, secondo le disposizioni previste da questo articolo in deroga alle corrispondenti previsioni della
2. Per gli interventi di acquisto e di costruzione di alloggi possono essere concessi contributi pluriennali sulle rate d'ammortamento dei mutui contratti con le banche convenzionate per un importo massimo pari alla spesa ammessa a contributo e per la durata massima di 25 anni. I contributi possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del tasso di stipula dei contratti di mutuo e sono graduati secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Ai fini dell'ammissione alle agevolazioni provinciali il predetto tasso non può essere superiore a quello di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato vigente nel mese di stipula del contratto di mutuo.
3. Per gli interventi di risanamento del patrimonio edilizio esistente e per gli interventi di acquisto e risanamento di immobili possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d'imposta prevista dalla
4. Le vigenti disposizioni provinciali in materia di tasso d'interesse minimo non si applicano ai contratti di mutuo che beneficiano delle agevolazioni previste da questo articolo.
5. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione, in particolare:
a) le modalità e i termini per la presentazione delle domande;
b) i criteri per l'applicazione dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) ai sensi dell'articolo 6 della
c) i criteri per la determinazione della spesa ammessa a contributo;
d) le caratteristiche delle operazioni finanziarie;
e) le fasce di agevolazione nonché i livelli e le tipologie di agevolazione, assicurando priorità alle giovani coppie e ai nubendi;
f) i limiti e le condizioni di cumulabilità delle agevolazioni di cui al presente articolo con le agevolazioni tributarie previste dalla normativa statale.
6. Per i fini di questo articolo è autorizzata con l'allegata tabella F, l'ulteriore spesa di 10.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per l'anno 2009 sull'unità previsionale di base 65.15.210; l'ulteriore spesa di 10.400.644 euro per l'anno 2009 sull'unità previsionale di base 65.10.210; l'ulteriore spesa di 3.000.000 di euro per limiti di impegno decorrenti dall'anno 2009 e fino all'anno 2034 sull'unità previsionale di base 65.10.220, nonché l'ulteriore spesa di 210.000 euro per un limite di impegno decorrente dall'anno 2009 e fino all'anno 2034 sull'unità previsionale di base 65.15.220.
Capo XI
Interventi formativi e per l'inserimento nel mercato del lavoro
Art. 59. Disposizioni urgenti e transitorie per la valorizzazione e la professionalizzazione dei giovani
1. Fino all'attuazione della riforma del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino e della riforma della disciplina delle politiche attive del lavoro, la Provincia assicura la realizzazione degli interventi previsti da questo articolo, anche in alternativa alle prestazioni previste dalle leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori), 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale) e 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro). Per promuovere e sostenere progetti personalizzati volti a valorizzare le competenze e attitudini personali dei giovani nonché lo sviluppo delle capacità personali nei mestieri, nelle professioni e nella ricerca, in particolare a favore delle persone in possesso di una condizione economico-patrimoniale insufficiente, è istituito un apposito fondo. Il fondo è rivolto a realizzare interventi integrativi o sostitutivi delle misure previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio e di sviluppo della professionalità, secondo le seguenti tipologie:
a) frequenza di specifici e mirati percorsi formativi nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione, nell'ambito dell'istruzione superiore, anche universitaria, e dell'alta formazione e specializzazione professionale, anche all'estero;
b) frequenza di stage, di tirocini formativi e di percorsi di formazione in azienda o comunque in situazioni lavorative, volti a far acquisire e accrescere competenze professionali specifiche;
c) sostegno allo sviluppo e all'avvio di attività imprenditoriali o professionali;
d) ulteriori interventi non rientranti in settori già disciplinati da altre norme provinciali.
2. Per i fini del comma 1 la Provincia eroga borse o assegni di studio o concede prestiti agevolati, secondo criteri e modalità stabiliti da un'apposita deliberazione della Giunta provinciale, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione. Nei casi previsti dalla Giunta provinciale i prestiti agevolati possono essere convertiti in assegni di studio.
3. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore di banche, destinate alla costituzione e all'incremento di fondi di rotazione, da utilizzare - in combinazione con gli apporti finanziari delle banche - per la concessione di prestiti alle condizioni stabilite dalla deliberazione di cui al comma 2, a favore degli interessati. Con deliberazione, da sottoporre al parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione di questo articolo, e in particolare quelli per l'individuazione delle banche, per la gestione da parte loro dei finanziamenti, per la rendicontazione e la restituzione delle somme non utilizzate e per l'imputazione, a carico degli apporti della Provincia, delle agevolazioni derivanti dalle operazioni previste dal comma 2. Con apposita convenzione sono disciplinati i rapporti tra le banche e la Provincia.
4. Per i fini del comma 1 è autorizzata, con la tabella F, la spesa di 3.000.000 di euro per l'anno 2006 e di 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 sull'unità previsionale di base 25.20.210.
Capo XII
Disposizioni in materia di scuole dell'infanzia
Art. 60. Disposizioni per il finanziamento delle scuole dell'infanzia equiparate
1. Per gli anni scolastici dal 2005-2006 al 2007-2008 il finanziamento per le spese di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 48 della
2. A valere sul programma annuale previsto dall'articolo 54 della
3. Per i fini di cui al presente articolo, con l'allegata tabella F, è autorizzata la relativa spesa sull'unità previsionale di base 25.5.110.
Capo XIII
Disposizioni abrogative, finanziarie e finali
Art. 61. Abrogazione di disposizioni superate
1. Sono o restano abrogate le disposizioni provinciali indicate nell'allegato D.
2. Nell'ordinamento della Provincia di Trento sono o restano abrogate le leggi della regione Trentino-Alto Adige indicate nell'allegato E.
Art. 62. Nuove autorizzazioni, riduzioni di spesa e copertura degli oneri
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza dei capitoli inseriti nelle unità previsionali di base indicate nella tabella F sono autorizzate, per ciascuna unità previsionale di base, le variazioni agli stanziamenti a carico degli anni e per gli importi riportati nella medesima tabella, con riferimento alle predette disposizioni e alle modalità indicate nelle relative note.
2. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione di questa legge si provvede con le modalità indicate nella tabella G.
Art. 63. Entrata in vigore
1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Trasferimenti ai comuni per l'anno 2006 (articolo 16, comma 1)
|
2006 |
2007 |
2008 |
SPESE CORRENTI |
|
|
|
a) TRASFERIMENTI DESTINATI A SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE DEI SERVIZI |
234.815.140,00 |
238.806.997,00 |
242.627.909,00 |
b) INTERVENTI D'INFORMATIZZAZIONE IN FAVORE DEI COMUNI |
1.532.218,12 |
1.565.065,83 |
1.596.506,88 |
c) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONVIVENZA CIVILE (articolo 1 della |
|
|
|
1) spesa corrente |
10.000.000,00 |
8.330.000,00 |
8.330.000,00 |
TOTALE SPESE CORRENTI |
246.347.358,12 |
248.702.062,83 |
252.554.415,88 |
|
|
|
|
SPESE IN CONTO CAPITALE |
|
|
|
d) FONDO PER GLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI DEI COMUNI |
|
|
|
1) in conto capitale |
83.894.302,00 |
85.543.450,79 |
127.958.990,49 |
2) in conto annualità |
15.559.813,45 |
23.350.568,61 |
20.236.849,97 |
e) FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE |
|
|
|
1) in conto capitale |
74.106.544,00 |
58.420.484,00 |
5.814.533,34 |
2) in conto annualità |
18.288.718,05 |
30.570.718,05 |
47.570.718,05 |
f) FONDO AMMORTAMENTO MUTUI |
2.038.455,38 |
1.479.650,00 |
1.402.181,00 |
g) TRASFERIMENTI SULLE LEGGI DI SETTORE DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 1998 |
|
|
|
1) in conto annualità |
2.721.000,00 |
586.000,00 |
167.000,00 |
h) FONDO PROVINCIALE PER LA MONTAGNA (articolo 3 della |
3.000.000,00 |
|
|
i) INTEGRAZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO LOCALE (articolo 16, comma 3 bis, della |
|
|
|
1) in conto capitale |
7.740.000,00 |
5.400.000,00 |
5.900.000,00 |
2) in conto annualità |
768.122,37 |
768.122,37 |
768.122,37 |
j) FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONVIVENZA CIVILE (articolo 1 della |
|
|
|
1) in conto capitale |
1.500.000,00 |
1.250.000,00 |
1.250.000,00 |
k) INTEGRAZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO PER GLI INVESTIMENTI DI RILEVANZA PROVINCIALE PER INTERVENTI DI PREVENZIONE CALAMITÀ (articolo 16 della |
5.802.137,00 |
2.044.588,00 |
4.752.470,00 |
l) FINANZIAMENTI PER INTERVENTI COMPRESI IN PATTI TERRITORIALI (articolo 12 ter della |
|
|
|
1) in conto annualità |
5.941.926,90 |
5.941.926,90 |
10.441.926,90 |
m) INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI CONNETTIVITÀ A LARGA BANDA |
400.000,00 |
400.000,00 |
400.000,00 |
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE |
221.761.019,15 |
215.755.508,72 |
226.662.792,12 |
|
|
|
|
TOTALE COMPLESSIVO |
468.108.377,27 |
464.457.571,55 |
479.217.208,00 |
Allegato B [18]
Individuazione delle attività economiche ai fini del tributo provinciale sul turismo
(articolo 33, comma 1)
ATTIVITÀ ECONOMICHE
secondo la classificazione delle attività economiche (ATECO 2002)
dell'Istituto nazionale di statistica
A) AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA |
B) PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI |
D) INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO |
E) PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA |
G) COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOCICLI E DI BENI PERSONALI E PER LA CASA |
H) ALBERGHI E RISTORANTI |
I) TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI |
K) ATTIVITÀ IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, SERVIZI ALLE IMPRESE |
O) ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI |
Allegato C
Rideterminazione dei confini del Parco nazionale dello Stelvio
nel territorio della provincia di Trento (articolo 50, comma 2)
In luogo della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, l'allegato è depositato in libera consultazione presso tutti i comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel parco e presso gli uffici del servizio provinciale competente in materia di parchi.
Allegato D
Disposizioni provinciali abrogate (articolo 61, comma 1)
Sezione I
Leggi totalmente abrogate
N. |
Leggi abrogate |
Oggetto |
1 |
Autorizzazione della fideiussione per un mutuo cambiario di lire 78 milioni da assumere dalla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento Malè presso la Cassa di risparmio di Trento e Rovereto |
|
2 |
|
Provvidenze straordinarie per l'edilizia popolare nel comune di Zambana |
3 |
Autorizzazione alla fideiussione per un mutuo di lire 600 milioni da assumere dalla s.p.a. Ferrovia elettrica Trento - Malè presso un istituto di credito |
|
4 |
|
Modifica alla |
5 |
Provvidenze per l'incremento dei sussidi audiovisivi |
|
6 |
|
Rifinanziamento e modifica della |
7 |
Acquisto dell'edificio ad uso sede dell'Istituto tecnico commerciale in Trento e dell'area per la costruzione dell'Istituto tecnico industriale in Trento |
|
8 |
Garanzia della Provincia di Trento sui mutui che la società per azioni "Autostrada del Brennero" assumerà per il finanziamento dei lavori di costruzione dell'autostrada Brennero - Modena |
|
9 |
|
Provvidenze integrative a favore delle imprese artigiane colpite dalle alluvioni dell'autunno 1966 |
10 |
Approvazione del piano regolatore generale del comune di Trento |
|
11 |
Variante al piano regolatore generale del comune di Trento |
|
12 |
Approvazione del nuovo piano regolatore generale del comune di Rovereto |
|
13 |
Variante al piano regolatore generale del comune di Trento |
|
14 |
|
Ulteriori interventi per i parchi naturali ed attrezzati, nonché per i parchi urbani |
15 |
Programma straordinario per la costruzione di scuole materne |
|
16 |
Variante al piano regolatore generale del comune di Trento |
|
17 |
Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici |
|
18 |
IV variante al piano regolatore generale del comune di Trento |
|
19 |
|
Modifica della |
20 |
Rifinanziamento per l'esercizio 1974 della |
|
21 |
Disposizioni in materia di finanza locale |
|
22 |
|
Ulteriore finanziamento e modifiche della |
23 |
|
Ulteriore finanziamento della |
24 |
Ulteriori provvedimenti in favore dell'assistenza aperta |
|
25 |
Provvidenze a favore delle zone colpite da avversità atmosferiche |
|
26 |
Interventi di carattere urgente nel settore dell'edilizia scolastica |
|
27 |
|
Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone terremotate della regione Friuli - Venezia Giulia |
28 |
Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello statuto di autonomia per le popolazioni ladine della provincia di Trento |
|
29 |
Revisione della |
|
30 |
Censimento provinciale delle abitazioni |
|
31 |
|
Ulteriore finanziamento della |
32 |
articolo 31 della |
Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata |
33 |
|
Modifiche ed integrazioni alla |
34 |
|
Provvidenze per lo sviluppo dell'artigianato |
35 |
|
Ulteriori interventi a favore della piccola e media industria |
36 |
Adeguamento dell'assegno di cui alla |
|
37 |
|
Integrazione dei fondi per l'incremento delle attività promozionali dello sport dilettantistico |
38 |
Disposizioni in materia di finanza locale |
|
39 |
Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della SLOI |
|
40 |
|
Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 |
41 |
|
Disposizioni in materia di nomine di organismi collegiali |
42 |
|
Norme di coordinamento per il contemporaneo svolgimento delle elezioni delle assemblee comprensoriali e dei consigli comunali e circoscrizionali e modificazioni della |
43 |
|
Modifiche ed integrazioni alla |
44 |
|
Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1983 - 1985 |
45 |
|
Rinvio della prima elezione delle assemblee dei comprensori della provincia di Trento e norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni delle assemblee comprensoriali e del Consiglio regionale del Trentino - Alto Adige |
46 |
Proroga fino al riassetto economico della categoria del trattamento economico provvisorio previsto dagli articoli 1 e 2 della |
|
47 |
Disposizioni in materia di finanza locale |
|
48 |
|
Sospensione dei comizi per la prima elezione delle assemblee dei comprensori della provincia di Trento e disposizioni transitorie |
49 |
Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento |
|
50 |
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) |
|
51 |
Disposizioni in materia di finanza locale |
|
52 |
Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri |
|
53 |
Disposizioni in materia di finanza locale |
|
54 |
|
Modifiche al procedimento di formazione del piano sanitario provinciale |
55 |
|
Provvedimenti urgenti in materia di edilizia abitativa |
56 |
Ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente |
|
57 |
|
Disposizioni per l'estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione della terza rete televisiva RAI |
58 |
|
Modifiche alla |
59 |
Intervento a sostegno della realizzazione dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme |
|
60 |
|
Modificazioni della |
61 |
Modificazioni e integrazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore alberghiero e degli impianti a fune e altre disposizioni finanziarie |
|
62 |
|
Modifica alla |
63 |
|
Interventi a favore dell'opera universitaria dell'università degli studi di Trento |
64 |
articolo 7 della |
Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna |
65 |
comma 2 dell'art. 8 della |
Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale |
66 |
|
Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992 |
67 |
|
Sostituzione dell'articolo 21 (Uso della lingua ladina) della |
68 |
|
Integrazione all'articolo 64 della |
69 |
articolo 9 della |
Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro |
70 |
|
Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica |
71 |
Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica |
|
72 |
|
Nuova disciplina del rapporto di lavoro a tempo determinato. Modifica della |
Sezione II
Leggi parzialmente abrogate
N. |
Disposizioni abrogate |
Oggetto |
73 |
|
Costituzione del consiglio provinciale delle miniere |
74 |
titolo II della |
Istituzione dell'ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina |
75 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale |
76 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale |
77 |
articolo 11 della |
Modificazioni dell'articolo 2 della |
78 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale |
79 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale |
80 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale |
81 |
titoli XII e XIII, articolo 137 e quarto comma dell'articolo 143 della |
Disciplina del personale provinciale e altre disposizioni in materia di personale |
82 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale per l'anno 1986 |
83 |
|
Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989 |
84 |
allegato c) della |
Norme di attuazione del piano urbanistico provinciale |
85 |
articolo 20 della |
Disposizioni in materia di utilizzo dell'energia spettante ai sensi dell'articolo 13 dello statuto |
86 |
articolo 2 della |
Disposizioni concernenti il programma di sviluppo provinciale |
87 |
articolo 8 della |
Disposizioni in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative |
88 |
articolo 65 della |
Conferma del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992 |
Allegato E
Leggi regionali abrogate nell'ordinamento provinciale (articolo 61, comma 2)
N. |
Leggi abrogate |
Oggetto |
1 |
|
Assicurazione per la responsabilità civile degli automezzi del servizio antincendi |
2 |
Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse provinciali sulle concessioni non governative |
|
3 |
Integrazione della tariffa annessa alla |
|
4 |
Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla |
|
5 |
Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla |
|
6 |
Aumento delle tasse regionali sulle concessioni non governative previste dalla |
|
7 |
Modifiche alla tariffa annessa alla |
|
8 |
Modificazioni ed integrazioni alla |
|
|
|
|
Allegato F
(Omissis)
[1] Lettera così sostituita dall'art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 13 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 115 della
[6] Comma inserito dall'art. 116 della
[7] Comma così modificato dall'art. 17 della
[8] Comma abrogato dall'art. 33 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[11] Comma inserito dall'art. 23 della
[12] Comma così modificato dall'art. 23 della
[13] Comma abrogato dall'art. 23 della
[14] Comma così modificato dall'art. 23 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[17] Comma così modificato dall'art. 69 della
[18] Allegato così sostituito dall'art. 23 della