§ 5.2.94 - L.P. 27 luglio 2007, n. 13.
Politiche sociali nella provincia di Trento


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:27/07/2007
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Principi e linee metodologiche
Art. 3.  Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali
Art. 4.  Sistema integrato dei servizi sociali
Art. 5.  Distretto dell’economia solidale
Art. 6.  Destinatari degli interventi
Art. 7.  Livelli essenziali delle prestazioni
Art. 8.  Funzioni di governo dei comuni e della Provincia
Art. 9.  Programmazione sociale
Art. 10.  Piano sociale provinciale
Art. 11.  Comitato per la programmazione sociale
Art. 12.  Piani sociali di comunità
Art. 13.  Tavoli territoriali
Art. 14.  Istruttorie pubbliche e coprogettazione
Art. 15.  Sistema informativo delle politiche sociali
Art. 16.  Presa in carico unitaria e responsabile del caso
Art. 17.  Accertamento dello stato di bisogno
Art. 18.  Compartecipazione degli utenti
Art. 19.  Autorizzazione
Art. 20.  Accreditamento
Art. 21.  Vigilanza
Art. 22.  Modalità di erogazione delle prestazioni
Art. 23.  Convenzioni per l’erogazione di prestazioni sociali
Art. 24.  Obiettivi della valutazione
Art. 25.  Nuclei di valutazione
Art. 26.  Compiti dei nuclei di valutazione
Art. 27.  Linee guida e criteri della valutazione
Art. 28.  Valutazione di impatto familiare
Art. 29.  Oggetto della valutazione di impatto familiare
Art. 30.  Bilancio di genere
Art. 31.  Interventi socio-assistenziali
Art. 32.  Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale
Art. 33.  Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale
Art. 34.  Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare
Art. 35.  Interventi di sostegno economico
Art. 36.  Figure professionali sociali e socio-sanitarie
Art. 37.  Sostegno di attività private di interesse sociale
Art. 38.  Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali
Art. 39.  Contributi in conto capitale
Art. 40.  Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature
Art. 41.  Integrazione socio-sanitaria
Art. 42.  Commissione provinciale per l’integrazione socio-sanitaria
Art. 43.  Integrazione socio-lavorativa
Art. 44.  Integrazione socio-abitativa
Art. 45.  Punti di ascolto per il cittadino
Art. 46.  Strumenti di coordinamento organizzativo
Art. 47.  Modificazioni degli articoli 1, 16, 18 e 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6
Art. 48.  Introduzione degli articoli 19 bis e 19 ter nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6
Art. 49.  Regolamenti di esecuzione
Art. 50.  Disciplina di attuazione in materia di politiche sociali
Art. 51.  Informazione al Consiglio provinciale
Art. 52.  Disposizioni particolari per il territorio di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)
Art. 53.  Disposizioni transitorie
Art. 54.  Abrogazioni
Art. 55.  Norme finanziarie
Art. 56.  Reviviscenza di norme


§ 5.2.94 - L.P. 27 luglio 2007, n. 13.

Politiche sociali nella provincia di Trento

(B.U. 7 agosto 2007, n. 32 - S.S.)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto

1. In armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, questa legge definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi servizi.

2. Gli enti locali e la Provincia, nell’ambito della rispettiva competenza, programmano, attuano e valutano gli interventi di questa legge, assicurando ad ogni individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si esplica la sua personalità, un sistema integrato di interventi volto alla promozione della solidarietà, organizzato in modo da valorizzare il contributo attivo dei soggetti coinvolti nell’attuazione di questa legge ed articolato territorialmente.

3. Le politiche sociali concorrono con le altre politiche allo sviluppo del territorio attraverso il rafforzamento della coesione e del capitale sociale.

 

     Art. 2. Principi e linee metodologiche

1. Gli enti locali e la Provincia riconoscono la centralità della persona come titolare di diritti inalienabili e inviolabili e promuovono le condizioni di vita più adatte a valorizzarne le risorse nel rispetto della sua dignità e libertà.

2. Le politiche sociali si ispirano ai seguenti ulteriori principi e linee metodologiche:

a) diritto all’aiuto e all’emancipazione di coloro che si trovano in stato di bisogno, anche temporaneo;

b) responsabilità della persona nell’attivarsi, secondo le proprie capacità, al fine di affrancarsi dallo stato di bisogno;

c) centralità della famiglia, quale ambito di relazioni significative per la crescita, la cura e l’armonico sviluppo della persona, valorizzata nelle sue risorse di solidarietà e nella reciproca responsabilizzazione dei componenti, con particolare riguardo al rapporto tra genitori e figli;

d) sussidiarietà tra i diversi livelli di competenza istituzionale e tra i soggetti di cui all’articolo 3 che, cooperando nel perseguimento delle finalità di questa legge, partecipano alla costruzione della comunità responsabile e solidale;

e) facoltà per il beneficiario di scegliere il soggetto erogatore del servizio, compatibilmente con i contenuti della programmazione e con l’efficiente organizzazione dei servizi;

f) rispondenza ai criteri di responsabilità sociale, quale principio etico di rispetto degli interessi espressi da tutti i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi;

g) sostegno alle scelte di permanenza nel domicilio, laddove ciò consenta un’adeguata risposta alla situazione di bisogno e sia compatibile con l’efficiente organizzazione dei servizi;

h) coordinamento con le altre politiche che concorrono al benessere della persona, con particolare riferimento alle politiche della salute, del lavoro, della casa, della formazione professionale, dell’istruzione e per la sicurezza;

i) potenziamento delle attività di prevenzione del disagio sociale attraverso la rimozione delle cause che possono determinare l’insorgere degli stati di bisogno;

j) adozione del metodo della progettualità nell’individuazione degli interventi;

k) qualificazione e specializzazione dei servizi offerti e delle risorse umane impegnate nella realizzazione degli interventi;

l) diritto all’informazione e dovere di comunicazione interna ed esterna da parte di tutti i soggetti coinvolti attivamente nel sistema integrato dei servizi sociali, con particolare riferimento ai servizi erogati, alle condizioni di accesso ai medesimi e alle relative possibilità di scelta per il beneficiario;

m) valutazione dell’impatto degli interventi sociali.

 

     Art. 3. Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali

1. In attuazione del principio di sussidiarietà, questa legge riconosce il ruolo fondamentale dei comuni nella progettazione e nell’attuazione delle politiche sociali, esercitato in forma associata mediante le comunità di cui all’articolo 14, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino).

2. Per le finalità di cui all’articolo 118, quarto comma, della Costituzione, gli enti locali e la Provincia favoriscono le autonome iniziative in campo sociale realizzate dai soggetti privati previsti da quest’articolo, in particolare sottoscrivendo con i medesimi accordi di collaborazione. Tali accordi coordinano le azioni volte al perseguimento degli obiettivi prefissati, individuando tempi, modalità e responsabilità nell’attuazione dei rispettivi compiti e, con riferimento alle iniziative del terzo settore di cui al comma 3, lettera d), possono prevedere anche l’erogazione di contributi secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38.

3. Gli enti locali e la Provincia promuovono inoltre l’autonoma iniziativa dell’individuo e delle aggregazioni cui egli aderisce, allo scopo di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla costituzione del sistema integrato dei servizi sociali e la crescita della cultura della solidarietà. Gli enti locali e la Provincia, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali:

a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione;

b) le famiglie;

c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;

d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità coerenti con gli obiettivi di questa legge;

e) le organizzazioni sindacali operanti a livello provinciale.

4. In relazione ai rispettivi ambiti di competenza, gli enti locali e la Provincia coinvolgono i soggetti di cui al comma 3, ciascuno secondo le proprie specificità, nella programmazione, nella gestione e nella valutazione degli interventi di cui al capo V.

5. In particolare, gli enti locali e la Provincia valorizzano il ruolo della famiglia, tenendo conto dei bisogni e dei diritti dei singoli nell’ambito dei rapporti familiari e dei rapporti delle famiglie con la società; riconoscono il ruolo del terzo settore nell’attuazione di processi di crescita del capitale sociale della comunità; assicurano l’informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, anche in merito agli atti di natura programmatoria e regolamentare derivanti da questa legge.

6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l’apporto peculiare del volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di disagio. Essi pertanto promuovono:

a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;

b) l’offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.

7. I soggetti privati aventi scopo di lucro partecipano al sistema delle politiche sociali, contribuendo a realizzare il distretto dell’economia solidale di cui all’articolo 5, unicamente attraverso:

a) il concorso all’erogazione dei servizi previsti da questa legge che non rientrano tra quelli aventi le caratteristiche di cui all’articolo 22, comma 2;

b) il cofinanziamento o la partecipazione a titolo gratuito ad attività e a progetti, previo accordo con l’ente pubblico titolare del servizio e con il soggetto erogatore del servizio medesimo;

c) atti di liberalità;

d) l’erogazione di servizi sociali senza finanziamento dell’ente pubblico, fermo restando quanto previsto dall’articolo 19;

e) accordi di collaborazione e iniziative di mutuo beneficio con soggetti senza scopo di lucro.

8. La Provincia favorisce l’adozione da parte di tutti i soggetti previsti da quest’articolo del modello di responsabilità sociale di impresa e dei relativi comportamenti attraverso campagne di sensibilizzazione e strumenti di coordinamento organizzativo. Con regolamento possono essere individuati criteri e modalità per la certificazione di imprese socialmente responsabili.

 

     Art. 4. Sistema integrato dei servizi sociali

1. Il sistema integrato dei servizi sociali è costituito dall’insieme degli interventi di cui al capo V e delle attività di cui agli articoli 37 e 38, realizzati dagli enti locali, dalla Provincia e dai soggetti di cui all’articolo 3.

2. Nell’attuazione del sistema integrato di cui al comma 1 e nella costruzione del distretto dell’economia solidale di cui all’articolo 5 è valorizzato il capitale sociale costituito dalle potenzialità dei singoli e della collettività messe in rete per accrescere la coesione sociale.

 

     Art. 5. Distretto dell’economia solidale

1. Nell’ambito delle rispettive competenze, mediante la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione delle opportunità di collaborazione e dei relativi benefici, gli enti locali e la Provincia favoriscono la realizzazione di un distretto dell’economia solidale inteso quale circuito economico, a base locale, capace di valorizzare le risorse territoriali secondo criteri di equità sociale e di sostenibilità socio-

economica e ambientale, per la creazione di filiere di finanziamento, produzione, distribuzione e consumo di beni e servizi.

 

     Art. 6. Destinatari degli interventi

1. I cittadini dell’Unione europea, gli stranieri e gli apolidi aventi residenza anagrafica in un comune della provincia di Trento, che si trovano in uno stato anche temporaneo di bisogno effettivo o potenziale, accertato ai sensi dell’articolo 17, hanno diritto a beneficiare degli interventi previsti dagli articoli 32, 33, 34, comma 2, lettere a), b) con riferimento ai servizi semiresidenziali, c), d), e), f), g), h), i) e j) e 35, comma 3, lettere a), e) e f), nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni. Il piano sociale provinciale può assicurare ai medesimi soggetti ulteriori interventi, nell’ambito di quelli individuati ai sensi dell’articolo 31, comma 1, lettera e), dell’articolo 34, comma 2, lettera b), e dell’articolo 35, avendo particolare riguardo all’esigenza di garantire la massima tutela ai minori, nonché di consentire comunque alle persone in impellente stato di necessità l’accesso agli interventi di prima accoglienza.

2. Le persone residenti da più di tre anni consecutivi in provincia di Trento hanno diritto a beneficiare di tutti gli interventi previsti dal capo V, nonché di ogni altro intervento individuato dallo Stato, in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, quale livello essenziale delle prestazioni.

3. Alle persone comunque presenti sul territorio provinciale che non possono avvalersi dei servizi degli enti di provenienza sono garantiti gli interventi previsti ai sensi del comma 1 che hanno carattere di indifferibilità in relazione allo stato di bisogno.

 

     Art. 7. Livelli essenziali delle prestazioni

1. Al fine di garantire la rispondenza degli interventi ai bisogni fondamentali della persona la Provincia individua nel piano sociale provinciale i livelli essenziali delle prestazioni nel rispetto di quelli determinati dallo Stato in attuazione dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione.

2. I livelli essenziali definiscono gli standard qualitativi e quantitativi degli interventi previsti dal capo V da assicurare ai destinatari individuati ai sensi dell’articolo 6 con carattere di omogeneità su tutto il territorio provinciale, anche con riferimento alle figure professionali sociali e socio-sanitarie incaricate dell’erogazione degli interventi medesimi. Rimane ferma la possibilità, per gli enti locali, di potenziare l’offerta.

 

Capo II

Competenze e programmazione

 

     Art. 8. Funzioni di governo dei comuni e della Provincia

1. Le funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica sono esercitate dai comuni mediante le comunità, secondo quanto previsto dalla legge provinciale n. 3 del 2006.

2. Spettano alla Provincia:

a) la programmazione di livello provinciale;

b) l’esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, compresa l’individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 7;

c) l’esercizio, previa diffida, della funzione sostitutiva nel caso di inadempimento o di violazione da parte degli enti locali delle linee di indirizzo e coordinamento adottate nell’esercizio della funzione di cui alla lettera b);

d) l’esercizio delle funzioni concernenti l’autorizzazione e l’accreditamento;

e) l’organizzazione e il coordinamento del sistema informativo delle politiche sociali;

f) l’esercizio delle altre attività di diretta competenza della Provincia da esercitare in forma unitaria a livello provinciale, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006;

g) il coordinamento dei rapporti con le regioni e con la Provincia autonoma di Bolzano, con gli organi centrali dello Stato e con le altre amministrazioni nazionali o internazionali, necessari per la realizzazione delle politiche sociali.

3. La Provincia, in sede di riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 24 della legge provinciale n. 3 del 2006, tiene conto dell’esigenza di copertura degli oneri derivanti dalla definizione, nel piano sociale provinciale, dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo omogeneo sul territorio provinciale, nonché di criteri di premialità, in relazione alle risultanze della valutazione di cui al capo IV, nei confronti degli enti locali che hanno dimostrato efficienza, efficacia e responsabilità nell’uso delle risorse. 4. La Provincia promuove e sostiene l’innovazione continua del sistema dei servizi sociali offerti dalle comunità; a tal fine compartecipa finanziariamente ai costi sostenuti dalle medesime per l’attivazione di interventi sociali innovativi o sperimentali, anche con riguardo a quelli derivanti dall’erogazione di contributi ai sensi dell’articolo 38. La Giunta provinciale, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua i criteri e le modalità della compartecipazione e della determinazione del suo ammontare, anche in relazione agli esiti della valutazione di impatto sociale dell’iniziativa.

 

     Art. 9. Programmazione sociale

1. Gli enti locali e la Provincia elaborano i propri strumenti di programmazione mediante il coinvolgimento e il confronto con i soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali di cui all’articolo 3, comma 3. Nel processo di programmazione gli enti locali e la Provincia si avvalgono, rispettivamente, dei tavoli territoriali di cui all’articolo 13 e del comitato per la programmazione sociale di cui all’articolo 11.

2. La programmazione sociale si esplica mediante l’adozione del piano sociale provinciale di cui all’articolo 10 e dei piani sociali di comunità di cui all’articolo 12, in una dinamica di interazione e aggiornamento reciproco. A tal fine i piani di comunità si conformano agli atti di indirizzo contenuti nel piano sociale provinciale, vincolanti ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006; analogamente, la Provincia approva ed aggiorna il piano sociale provinciale sulla base della rilevazione dei bisogni e delle altre indicazioni emergenti dai vigenti piani sociali di comunità.

 

     Art. 10. Piano sociale provinciale

1. Il piano sociale provinciale è lo strumento di programmazione di livello provinciale delle politiche sociali ed è elaborato in coerenza con le linee di sviluppo della programmazione socio-economica provinciale, in raccordo con la programmazione sanitaria e sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani di comunità, tenendo conto degli esiti della valutazione effettuata sullo stato dei servizi.

2. Il piano sociale provinciale:

a) indica il fabbisogno, definisce le strategie, gli obiettivi generali e le priorità di realizzazione degli interventi di politica sociale;

b) definisce le linee d’indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni da parte degli enti locali provvedendo, in particolare, a individuare:

1) i livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 7;

2) gli interventi assicurati alla generalità dei residenti, ulteriori rispetto a quelli garantiti ai sensi dell’articolo 6, comma 1;

3) i casi di accesso diretto agli interventi socio-assistenziali ai sensi dell’articolo 16, comma 4;

4) gli indirizzi e i criteri per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione degli operatori impegnati nell’erogazione degli interventi di cui al capo V, compreso il personale addetto ai servizi socio-sanitari;

5) gli indirizzi e i criteri per la formazione da proporre ai destinatari delle prestazioni, ai volontari, ai familiari e agli assistenti familiari coinvolti nell’erogazione delle stesse, nonché agli altri soggetti che comunque partecipano alla costruzione del distretto dell’economia solidale di cui all’articolo 5;

6) gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, compresi quelli relativi alla determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati;

7) i parametri e le metodologie per la valutazione di cui al capo IV;

c) definisce gli interventi di diretta competenza della Provincia nonché le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 2, di competenza provinciale.

3. La Giunta provinciale individua i criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti di programmazione in materia sociale con quelli delle altre politiche, in particolare sanitarie, del lavoro e abitative, per la parte di esse che concerne interventi a forte connotazione sociale demandando, ove possibile, al piano sociale provinciale la definizione degli indirizzi per la programmazione coordinata degli interventi caratterizzati in modo prevalente dalla loro attinenza al campo sociale.

4. Il piano sociale provinciale è approvato dalla Giunta provinciale sulla base della proposta formulata dal comitato per la programmazione sociale di cui all’articolo 11. Esso ha durata corrispondente alla legislatura e rimane in vigore fino all’approvazione del piano successivo. Il piano sociale provinciale può comunque essere aggiornato ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità anche su istanza del Consiglio delle autonomie locali.

5. La Giunta provinciale stabilisce le modalità per la redazione della proposta di piano, comprese quelle per il coinvolgimento dei soggetti privati ai sensi dell’articolo 3, e i criteri per la valutazione strategica degli interventi e degli indirizzi da inserire nel piano.

6. Il piano sociale provinciale può demandare a ulteriori deliberazioni della Giunta provinciale l’attuazione degli interventi di diretta competenza provinciale di cui al comma 2, lettera c).

 

     Art. 11. Comitato per la programmazione sociale

1. Per lo svolgimento delle attività di programmazione e di indirizzo la Giunta provinciale si avvale del comitato per la programmazione sociale, quale organo di consulenza e di proposta in materia sociale.

2. In particolare spetta al comitato:

a) contribuire all’analisi dello stato dei bisogni e della loro evoluzione, anche promuovendo ricerche e studi sui diversi fenomeni e sulle cause della loro insorgenza, e proporre soluzioni;

b) formulare alla Giunta provinciale la proposta di piano sociale provinciale entro il termine indicato dalla medesima, decorso il quale la Giunta provvede autonomamente;

c) individuare attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all’articolo 3, comma 2.

3. Il comitato svolge le funzioni di cui al comma 2 sulla base della rilevazione dei bisogni espressa dai piani sociali di comunità e tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all’articolo 25, comma 1.

4. Il comitato per la programmazione sociale è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:

a) l’assessore provinciale competente in materia di politiche sociali, in qualità di presidente;

b) il dirigente generale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

d) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di programmazione sanitaria;

e) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali;

f) tre rappresentanti del terzo settore, di cui almeno uno espressione delle organizzazioni di volontariato;

g) un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, esperto in materia sociale;

h) tre esperti in materia di pianificazione e programmazione, uno dei quali designato dai soggetti che presiedono i tavoli territoriali di cui all’articolo 13.

5. Il comitato ha durata corrispondente alla legislatura.

6. La Giunta provinciale stabilisce le modalità di funzionamento del comitato e la sua eventuale articolazione in sottocomitati, dei quali può individuare ulteriori componenti, in numero complessivo comunque non superiore a quindici. I componenti di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d), possono essere rappresentati nel comitato da propri delegati. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente del comitato.

7. Ai componenti del comitato e degli eventuali sottocomitati spettano i compensi, i rimborsi delle spese e le altre indennità previste dalla normativa provinciale vigente in materia di organi collegiali. Agli esperti esterni del comitato di cui al comma 4, lettera h), spetta un compenso determinato dall’atto di nomina entro il limite massimo previsto dall’articolo 50, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).

8. Il Consiglio delle autonomie locali, per l’espressione delle intese e dei pareri di propria competenza, può avvalersi del comitato secondo modalità stabilite d’intesa con la Giunta provinciale.

 

     Art. 12. Piani sociali di comunità

1. Il piano sociale di comunità costituisce lo strumento di programmazione delle politiche sociali del territorio e concorre alla formazione del piano sociale provinciale secondo quanto previsto dall’articolo 9. La comunità approva il piano sulla base della proposta formulata dal tavolo territoriale di cui all’articolo 13.

2. La comunità disciplina la durata, comunque pluriennale, e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano, individua idonei strumenti per la raccolta dei dati funzionali alla definizione dei suoi contenuti e assicura la valutazione strategica degli interventi da inserire in esso.

3. Il piano è elaborato nel rispetto dei contenuti e in coerenza con gli indirizzi del piano sociale provinciale e individua:

a) i bisogni riscontrati e le risorse del territorio;

b) l’analisi dello stato dei servizi e degli interventi esistenti;

c) gli obiettivi fondamentali e le priorità d’intervento;

d) gli interventi da erogare, comprese le prestazioni aggiuntive rispetto a quelle essenziali specificate dal piano sociale provinciale;

e) le forme e gli strumenti comunicativi per favorire la conoscenza dei servizi disponibili e delle opportunità di partecipazione attiva dei cittadini al sistema delle politiche sociali;

f) le modalità di adozione degli accordi di collaborazione di cui all’articolo 3, comma 2, di competenza della comunità.

 

     Art. 13. Tavoli territoriali

1. Nell’ambito di ogni comunità è istituito un tavolo territoriale quale organo di consulenza e di proposta per le politiche sociali locali.

2. Il tavolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a) raccoglie le istanze del territorio nel settore delle politiche sociali e contribuisce all’individuazione e all’analisi dei bisogni;

b) formula la proposta di piano sociale di comunità entro il termine indicato dalla comunità stessa, decorso il quale essa provvede autonomamente;

c) individua attività in relazione alle quali stipulare gli accordi di cui all’articolo 3, comma 2.

3. Il tavolo svolge le funzioni di cui al comma 2 tenendo conto degli esiti della valutazione di cui al capo IV; esso si raccorda con il nucleo di valutazione di cui all’articolo 25.

4. La comunità assicura nella composizione del tavolo un’adeguata rappresentanza dei comuni, tenendo conto della loro dimensione demografica, nonché la presenza di una rappresentanza del distretto sanitario, dei servizi educativi e scolastici, delle parti sociali e, per almeno un terzo del totale dei componenti, di membri designati da organizzazioni del terzo settore operanti nel territorio della comunità. La comunità stabilisce la durata e le modalità di funzionamento del tavolo.

 

     Art. 14. Istruttorie pubbliche e coprogettazione

1. Gli enti locali e la Provincia indicono istruttorie pubbliche nei casi in cui riconoscono l’utilità di coprogettare iniziative innovative o sperimentali per rispondere in modo adeguato a determinati bisogni sociali.

2. Gli enti locali e la Provincia stabiliscono le modalità d’indizione e di funzionamento delle istruttorie pubbliche, assicurando comunque il rispetto del principio di trasparenza delle procedure e la possibilità di partecipare ai soggetti di cui all’articolo 3. In ogni caso gli enti locali indicono l’istruttoria sentiti i tavoli territoriali di cui all’articolo 13.

3. L’istruttoria pubblica, ove abbia esito positivo, si conclude con l’individuazione del progetto di intervento e con la sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 3, comma 2. L’accordo di collaborazione può avere ad oggetto anche la corresponsione di un contributo ai sensi dell’articolo 38 ai soggetti del terzo settore partecipanti all’accordo.

 

     Art. 15. Sistema informativo delle politiche sociali

1. Per consentire un’efficace attività di progettazione, programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi è istituito il sistema informativo delle politiche sociali, a disposizione dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi medesimi.

2. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisce l’organizzazione del sistema informativo delle politiche sociali, disciplinando in particolare:

a) livelli omogenei di informazioni e dati;

b) modalità di partecipazione degli enti locali al sistema informativo delle politiche sociali anche in relazione alla pubblicità degli atti relativi alla valutazione di impatto familiare previsti dall’articolo 29, comma 3;

c) modalità di adempimento degli obblighi informativi posti a carico dei soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 20;

d) modalità di raccordo tra il sistema informativo delle politiche sociali e i sistemi informativi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari e di altre organizzazioni aventi sistemi di raccolta ed elaborazione dati;

e) modalità di raccordo con i sistemi informativi di Stato, regioni e Provincia autonoma di Bolzano;

f) definizione di protocolli per l’acquisizione e lo scambio di dati con gli ulteriori soggetti che concorrono al sistema sociale integrato.

3. La Provincia garantisce la formazione continua del personale addetto al funzionamento e al corretto utilizzo del sistema informativo delle politiche sociali.

 

Capo III

Erogazione dei servizi

 

Sezione I

Modalità di attuazione degli interventi

 

     Art. 16. Presa in carico unitaria e responsabile del caso

1. Questa legge riconosce il diritto della persona alla valutazione unitaria dello stato di bisogno, nonché il diritto ad una risposta unitaria.

2. Per i fini del comma 1 i servizi sociali degli enti locali effettuano la presa in carico unitaria, individuando nella figura professionale di riferimento il responsabile del caso. Tale responsabile:

a) coordina le figure professionali deputate all’accertamento dello stato di bisogno ai sensi dell’articolo 17;

b) elabora il progetto individualizzato di cui al comma 3 con il concorso delle altre professionalità interessate e ne cura l’attuazione in termini di appropriatezza, celerità ed efficacia anche sollecitando, ove necessario, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati;

c) verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi del progetto.

3. Il progetto individualizzato è finalizzato a definire il percorso idoneo a contrastare e, ove possibile, rimuovere le condizioni che determinano lo stato di bisogno, assicurando l’accesso informato e la fruizione appropriata e condivisa degli interventi da realizzare in modo integrato e coordinato con le azioni previste da altre politiche di settore. Tale progetto prevede prioritariamente l’attivazione di interventi di natura non economica.

4. L’accesso diretto agli interventi socio-assistenziali prescindendo dalle modalità previste da quest’articolo avviene nei soli casi previsti dal piano sociale provinciale.

 

     Art. 17. Accertamento dello stato di bisogno

1. Lo stato di bisogno si manifesta nell’incapacità, anche temporanea, del singolo e del nucleo familiare di appartenenza di far fronte alle esigenze vitali primarie e di socialità, derivante da almeno una delle seguenti condizioni:

a) insufficienza della condizione economico-patrimoniale;

b) disabilità psico-fisico-sensoriale;

c) difficoltà di ordine psicologico, sociale, culturale, relazionale;

d) sottoposizione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

2. L’accertamento dello stato di bisogno è svolto dalle figure professionali competenti secondo un approccio interdisciplinare e comprende la valutazione delle esigenze di carattere sociale, sanitario, educativo, formativo, di sostegno lavorativo e abitativo.

3. Previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l’accertamento dello stato di bisogno, nonché le modalità di coordinamento tra le comunità e la Provincia per l’esercizio in forma integrata delle funzioni di rispettiva competenza; in alternativa, le modalità di coordinamento possono essere individuate mediante intese istituzionali e accordi di programma ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006.

4. Nell’accertamento dello stato di bisogno determinato ai sensi del comma 1, lettera a), la condizione economico-patrimoniale è valutata secondo quanto previsto dall’articolo 6 (Norme per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi) della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 18. Compartecipazione degli utenti

1. I soggetti che fruiscono di prestazioni consistenti nell’erogazione di un servizio compartecipano alla spesa in relazione alla condizione economico-

patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993, nonché in relazione alla tipologia della prestazione erogata.

2. I criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell’utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima sono stabiliti dalla Giunta provinciale con atti d’indirizzo e coordinamento.

 

Sezione II

Autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi

 

     Art. 19. Autorizzazione

1. L’autorizzazione dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso dei requisiti minimi organizzativi e, ove previsti, strutturali costituisce titolo necessario per svolgere i servizi socio-assistenziali individuati ai sensi del comma 2. La Provincia autorizza tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne fanno richiesta.

2. Il regolamento stabilisce:

a) le tipologie di servizi soggetti ad autorizzazione;

b) i requisiti minimi di cui al comma 1;

c) le procedure per il rilascio dell’autorizzazione, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure.

3. In caso di esercizio dei servizi in assenza di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 a 15.000 euro. In caso di esercizio dei servizi in difformità dall’autorizzazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 10.000 euro. Gli importi di questo comma possono essere aggiornati con deliberazione della Giunta provinciale in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

 

     Art. 20. Accreditamento

1. L’accreditamento dei soggetti per i quali è stato accertato il possesso di requisiti di qualità ulteriori rispetto a quelli individuati ai sensi dell’articolo 19 costituisce titolo necessario per ottenere l’affidamento dei servizi concernenti prestazioni sociali ai sensi dell’articolo 22. Tali requisiti sono di carattere organizzativo, ivi compreso il rispetto della disciplina normativa e contrattuale nazionale e provinciale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro, e, ove ricorrenti, di carattere strutturale e tecnologico. Salvo quanto previsto dal comma 2, la Provincia accredita tutti i soggetti in possesso dei requisiti, che ne facciano richiesta.

2. Per lo svolgimento di servizi residenziali o semiresidenziali erogati nell’ambito di strutture non messe a disposizione dall’ente affidante, l’accreditamento dei soggetti erogatori è disposto nei limiti dei fabbisogni individuati in sede di programmazione, previo accordo tra la Provincia e gli enti competenti, e comunque secondo principi di trasparenza. In tal caso, all’accreditamento consegue l’affidamento diretto del servizio al soggetto accreditato alle condizioni concordate con l’ente competente e al venir meno dell’affidamento consegue la revoca dell’accreditamento ovvero la sua rideterminazione.

3. Il regolamento stabilisce:

a) i requisiti di cui al comma 1, comunque proporzionati alla finalità degli interventi;

b) le procedure per il rilascio dell’accreditamento, nonché i casi di sospensione, decadenza, revoca e le relative procedure;

c) le modalità per l’istituzione e la gestione del registro dei soggetti accreditati;

d) i criteri e le modalità con i quali la Provincia riconosce, per i fini di quest’articolo, le strutture collocate fuori dal territorio provinciale di cui possono avvalersi gli enti territorialmente competenti.

4. Se l’autorizzazione prevista dall’articolo 19 non è già in possesso del richiedente essa è rilasciata contestualmente al provvedimento di accreditamento.

5. I soggetti accreditati sono tenuti ad effettuare, sulla base di uno schema definito con deliberazione della Giunta provinciale, la rendicontazione sociale della propria attività, dando atto nel bilancio sociale del valore e del capitale sociale prodotto. La valutazione di cui al capo IV tiene conto, ai sensi dell’articolo 27, dei risultati di tale autovalutazione. I soggetti accreditati sono altresì tenuti ad adottare processi gestionali di qualificazione delle attività prestate che garantiscono in particolare l’accessibilità dei servizi e la tutela delle posizioni soggettive degli utenti.

 

     Art. 21. Vigilanza

1. La Provincia svolge attività di vigilanza per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’autorizzazione e l’accreditamento.

2. Le modalità di svolgimento dei controlli sono disciplinate con regolamento.

3. Per l’esercizio della funzione di vigilanza la Provincia può avvalersi degli enti locali territorialmente competenti, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

 

     Art. 22. Modalità di erogazione delle prestazioni

1. Le prestazioni sociali rese in base a questa legge sono erogate con le modalità previste da quest’articolo. Le prestazioni diverse da quelle sociali, se non erogate direttamente dagli enti locali e dalla Provincia, sono affidate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti.

2. Per i fini di quest’articolo s’intendono per prestazioni sociali quelle che, rispetto a un analogo servizio reso alla generalità degli utenti, presuppongono l’instaurazione e la gestione di rapporti complessi e differenziati con un’utenza caratterizzata da speciali bisogni e peculiari condizioni personali o familiari.

3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l’erogazione delle prestazioni sociali mediante:

a) l’erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall’articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) l’affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 20 che ne facciano richiesta, anche mediante l’utilizzo di buoni di servizio;

c) l’affidamento del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, individuati secondo quanto previsto dal comma 5.

4. I buoni di servizio di cui al comma 3, lettera b), possono essere utilizzati nei settori individuati come idonei dagli enti locali e dalla Provincia. Essi costituiscono titolo di acquisto spendibile dal beneficiario presso tutti i soggetti accreditati ai sensi dell’articolo 20 che si sono resi disponibili.

5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), l’ente competente affida il servizio a uno o più soggetti accreditati individuati attraverso adeguate procedure comparative disciplinate dall’ente medesimo. Per la valutazione dell’offerta tali procedure assicurano un’importanza prevalente alla qualità della prestazione, escludendo comunque il metodo del massimo ribasso. In ogni caso l’incidenza del prezzo offerto sul punteggio totale attribuibile non può superare il 30 per cento. L’ente affidante tiene altresì conto delle valutazioni conseguite, ai sensi del capo IV, nel quinquennio precedente dai soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento. La valutazione della qualità del servizio offerto tiene altresì conto della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio, delle risorse sociali della comunità e del loro utilizzo, della qualificazione degli operatori, della capacità progettuale e organizzativa, nonché della capacità di coinvolgimento degli utenti e dei soggetti rappresentativi di interessi. E’ vietato il subappalto dei servizi affidati, salvo espressa deroga prevista nel capitolato di appalto con esclusivo riferimento alle parti del servizio non consistenti in prestazioni sociali.

6. L’affidamento diretto del servizio a uno o più tra i soggetti accreditati, prescindendo dalle procedure di cui al comma 5, è consentito:

a) nei casi di trattativa privata previsti dalla vigente normativa in materia di contratti;

b) nei casi disciplinati dall’articolo 38, comma 4;

c) in casi eccezionali di particolare urgenza e indifferibilità dell’intervento; ove ricorra tale presupposto, gli enti locali e la Provincia possono affidare motivatamente il servizio, per il periodo strettamente necessario, anche a un soggetto non accreditato, purché autorizzato ai sensi dell’articolo 19.

7. L’ente locale può comunque richiedere ai soggetti affidatari, al fine dello svolgimento del servizio:

a) il coinvolgimento del volontariato;

b) la predisposizione di programmi di intervento individuali, concordati con gli utenti;

c) il coinvolgimento degli utenti nella valutazione periodica del servizio e dei risultati, anche attraverso l’attivazione di strumenti per la raccolta di suggerimenti e reclami;

d) l’attivazione di un servizio di tutoraggio a costante supporto dei beneficiari.

8. In tutti in casi di affidamento del servizio ai sensi di quest’articolo, l’ente affidante è tenuto a verificare l’assolvimento, da parte dell’affidatario, degli adempimenti retributivi e contributivi nei confronti del personale impiegato, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative; in caso di inadempimento è altresì tenuto, nei limiti del corrispettivo dovuto all’affidatario e previo invito alla regolarizzazione, a pagare direttamente ai lavoratori le prestazioni dovute nonché a sanare il debito assicurativo e previdenziale nei confronti degli istituti assicuratori.

9. Nel caso di mutamento del soggetto erogatore del servizio, il nuovo affidatario che, al fine dello svolgimento di tale servizio deve provvedere all’assunzione di nuovo personale, è tenuto prioritariamente all’assunzione dei lavoratori dipendenti già impegnati nei servizi medesimi presso il soggetto erogatore precedente.

 

     Art. 23. Convenzioni per l’erogazione di prestazioni sociali

1. Nel caso di affidamento ai sensi dell’articolo 22 di servizi concernenti l’erogazione di prestazioni sociali, i rapporti tra ente affidante e soggetto affidatario sono regolati da convenzione. L’ente affidante determina la durata della convenzione, anche tenendo conto degli investimenti connessi all’affidamento.

2. Allo scadere della convenzione, il servizio è affidato nuovamente al medesimo soggetto qualora ricorrano tutti i seguenti presupposti:

a) l’ente affidante mantiene l’interesse allo svolgimento del servizio;

b) il soggetto affidatario ha conseguito valutazioni positive secondo quanto previsto dal comma 3;

c) l’ente affidante ed il soggetto affidatario concordano sulle nuove condizioni per lo svolgimento del servizio.

3. Per i fini di cui al comma 2, lettera b), e ricorrendo i presupposti di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, l’ente affidante:

a) ha la facoltà di affidare nuovamente il servizio al soggetto già affidatario che abbia conseguito valutazioni positive ovvero di avviare una nuova procedura per la selezione del soggetto affidatario; b) affida nuovamente il servizio al soggetto affidatario che abbia conseguito valutazioni molto positive.

4. Il regolamento individua le modalità di attuazione del comma 3.

5. L’ente affidante revoca l’affidamento, in qualsiasi momento, in caso di valutazione negativa del servizio prestato, in caso di revoca dell’accreditamento e nelle ulteriori fattispecie previste dalla convenzione di cui al comma 1.

6. La Provincia, previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sottoscrive con i soggetti accreditati una convenzione che definisce i criteri generali di svolgimento del servizio nonché il corrispettivo delle prestazioni o i criteri per la sua determinazione, ferma restando la competenza in capo ai singoli enti locali in ordine alla concreta utilizzazione delle prestazioni, al pagamento del corrispettivo e all’attivazione delle necessarie forme di coordinamento operativo.

 

Capo IV

Valutazione

 

     Art. 24. Obiettivi della valutazione

1. Ai fini di una gestione razionale e responsabile, gli enti locali e la Provincia valutano, avvalendosi dei nuclei di valutazione di cui all’articolo 25, gli interventi di loro competenza, secondo criteri di qualità della prestazione, congruità dei risultati, efficacia dell’utilizzo delle risorse impiegate.

2. La valutazione è finalizzata a verificare l’impatto dei servizi socio-

assistenziali erogati, sotto il profilo dell’efficacia della risposta ai bisogni espressi, dell’efficienza in termini di rapporto costi-benefici, nonché della ricaduta sul territorio e sulla collettività, ed è effettuata sia preventivamente che successivamente alla realizzazione delle attività considerate.

3. Per i fini del comma 1, la valutazione fornisce inoltre agli enti locali e alla Provincia:

a) elementi ai fini di una ridefinizione delle modalità di erogazione del servizio; tale ridefinizione è concordata con il soggetto erogatore in caso di affidamento del servizio;

b) elementi di cui tenere conto nell’ambito delle procedure di scelta del contraente ai sensi dell’articolo 22, comma 5;

c) elementi rilevanti ai fini della revoca dell’affidamento del servizio al soggetto erogatore, laddove la relativa valutazione sia negativa;

d) elementi ai fini del riparto delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 8, comma 3.

 

     Art. 25. Nuclei di valutazione

1. La Provincia nomina, ai fini della valutazione di propria competenza, un nucleo di valutazione composto da:

a) tre esperti in materia di politiche socio-assistenziali di comprovata esperienza e competenza, dei quali uno designato dalle minoranze del Consiglio provinciale e uno designato dal Consiglio delle autonomie locali;

b) due esperti in valutazione delle politiche sociali provenienti dal mondo accademico;

c) due esperti con esperienza diretta, almeno quinquennale, nella gestione o valutazione dei servizi alla persona, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Il nucleo di valutazione rimane in carica per la durata della legislatura. Il regolamento definisce i casi di incompatibilità con l’esercizio della funzione di componente e le modalità di funzionamento del nucleo, ivi comprese quelle relative all’utilizzo del personale della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

3. In relazione agli argomenti trattati possono essere invitati a partecipare ai lavori del nucleo di valutazione, senza diritto di voto, ulteriori esperti, funzionari della Provincia e rappresentanti di soggetti pubblici o privati che operano nel settore delle politiche sociali.

4. Ai componenti del nucleo spetta un compenso determinato dall’atto di nomina entro il limite massimo previsto dall’articolo 50, quarto comma, della legge provinciale n. 12 del 1983.

5. Gli enti locali, in relazione agli ambiti di propria competenza, nominano, per lo svolgimento delle funzioni previste da questo capo, un proprio nucleo di valutazione, la cui composizione assicuri in ogni caso il rispetto dei requisiti di professionalità e terzietà di cui ai commi 1 e 2. In alternativa stipulano intese, ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006, al fine di costituire un unico nucleo di valutazione per più enti locali o di avvalersi del nucleo di valutazione nominato da altro ente locale o dalla Provincia.

 

     Art. 26. Compiti dei nuclei di valutazione

1. I nuclei di valutazione svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano la valutazione complessiva ex post del sistema delle politiche sociali ai fini della predisposizione del successivo piano sociale provinciale e redigono il relativo rapporto di fine legislatura;

b) effettuano la valutazione annuale in itinere o ex post degli interventi prestati dai soggetti erogatori dei servizi e redigono il relativo rapporto;

c) effettuano l’analisi del costo dei servizi erogati, anche in comparazione con quello sostenuto da altre realtà territoriali per i medesimi servizi;

d) effettuano la valutazione strategica degli interventi da inserire nel piano sociale provinciale, consistente nella valutazione ex ante dell’impatto economico e sociale degli interventi medesimi;

e) effettuano la valutazione di impatto sociale ex ante dei progetti innovativi o sperimentali da attivare ai sensi dell’articolo 38;

f) comunicano i risultati della valutazione ai soggetti valutati;

g) danno adeguata diffusione, con i rapporti previsti dalle lettere a) e b) di questo comma nonché attraverso il sistema informativo delle politiche sociali di cui all’articolo 15, dei risultati della valutazione di cui alle lettere da a) ad e).

2. Il nucleo di valutazione della Provincia fornisce altresì supporto tecnico, ai fini dell’elaborazione della proposta di piano provinciale per le politiche sociali, in ordine alla definizione dei parametri per la valutazione di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b), numero 7).

 

     Art. 27. Linee guida e criteri della valutazione

1. Ai fini della valutazione dell’attività svolta dai soggetti erogatori, gli enti locali e la Provincia, sentiti i rispettivi nuclei di valutazione, adottano linee guida in coerenza con i parametri e le metodologie previsti dal piano sociale provinciale e ne danno tempestiva comunicazione ai soggetti valutati.

2. In particolare, i nuclei di valutazione:

a) analizzano e verificano prioritariamente la qualità dei servizi erogati, anche in relazione all’impiego delle risorse disponibili;

b) tengono conto delle peculiarità dei contesti in cui si svolge l’attività valutata;

c) tengono conto della capacità dei soggetti erogatori di adeguare gli interventi all’evoluzione dei bisogni e delle relative modalità di risposta;

d) tengono conto altresì del grado di coinvolgimento, nelle attività svolte dal soggetto erogatore, di altri soggetti pubblici e privati presenti sul territorio di riferimento;

e) verificano l’impatto dei servizi socio-assistenziali erogati, ai sensi dell’articolo 24;

f) tengono conto di eventuali certificati di valutazione della qualità dei servizi rilasciati, in base a standard internazionali, da società riconosciute;

g) verificano il perseguimento dei fini di responsabilità sociale.

3. I nuclei di valutazione raccolgono elementi necessari al processo valutativo:

a) dai soggetti erogatori attraverso l’autovalutazione;

b) dai soggetti pubblici e privati portatori d’interesse, in particolar modo i destinatari dei servizi;

c) dagli enti locali e dalla Provincia, in relazione al rispettivo ambito di competenza.

 

     Art. 28. Valutazione di impatto familiare

1. La Provincia introduce la valutazione di impatto familiare al fine di orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia in considerazione della sua valenza sociale, con particolare riguardo alla promozione della genitorialità e della natalità in attuazione dei principi di equità sociale, sussidiarietà, adeguatezza e a sostegno della solidarietà familiare, con speciale riferimento alle famiglie in cui sono presenti persone con disabilità o in situazioni di disagio.

2. La valutazione di impatto familiare costituisce strumento per indirizzare le politiche tributarie e tariffarie della Provincia previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica.

 

     Art. 29. Oggetto della valutazione di impatto familiare

1. La valutazione di impatto familiare implica:

a) la valutazione preventiva dell’incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione economica e composizione del nucleo familiare;

b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi di cui alla lettera a) aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli aspetti tributari e tariffari implicati dai medesimi.

2. La Provincia indica in modo espresso nei propri atti di programmazione e relativi strumenti attuativi gli elementi di valutazione di cui al comma 1 e promuove intese con gli enti locali al fine di estendere la valutazione di impatto familiare alle politiche settoriali di competenza dei medesimi e ai relativi atti di programmazione, assicurando il coinvolgimento del Consiglio delle autonomie locali secondo quanto previsto dalla legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali).

3. Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di attuazione di quest’articolo e disciplina gli obblighi di informazione della Giunta provinciale nei confronti del Consiglio provinciale, dei soggetti del terzo settore interessati e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale.

 

     Art. 30. Bilancio di genere

1. La Provincia adotta il bilancio di genere come strumento di monitoraggio e di valutazione dell’impatto delle politiche provinciali sulla componente femminile e di orientamento delle politiche medesime al riequilibrio delle differenze di genere; cura altresì la massima diffusione di tale documento.

 

Capo V

Tipologia degli interventi socio-assistenziali

 

     Art. 31. Interventi socio-assistenziali

1. Gli interventi socio-assistenziali previsti nell’ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno. Essi consistono in:

a) interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale;

b) interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale;

c) interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;

d) interventi di sostegno economico;

e) ulteriori interventi individuati dal piano sociale provinciale o dal piano sociale di comunità, riferiti sia alle tipologie di interventi previsti dalle lettere da a) a d), sia trasversali ad esse, sia di natura differente.

2. Gli interventi di diretta competenza della Provincia sono disciplinati con deliberazione della Giunta provinciale la quale, nel rispetto del piano sociale provinciale, specifica, in particolare, i destinatari della prestazione, i requisiti per accedervi, la misura dell’eventuale compartecipazione alla spesa e, in generale, i criteri e le modalità per l’erogazione della prestazione.

3. Gli enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza nel rispetto della programmazione provinciale e di comunità, nonché degli atti d’indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all’articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006.

 

     Art. 32. Interventi di servizio sociale professionale e segretariato sociale

1. Gli interventi di servizio sociale professionale e di segretariato sociale sono finalizzati all’informazione, all’aiuto e al sostegno psico-

sociale e relazionale rivolto al singolo, alla famiglia e ai gruppi e hanno carattere di gratuità per l’utenza.

2. Gli interventi di servizio sociale professionale consistono in attività di valutazione e presa in carico, progettazione individuale e attività di supporto alle persone in difficoltà al fine di individuare e attivare possibili soluzioni ai loro problemi.

3. Il segretariato sociale consiste nell’attività di informazione e di orientamento sui servizi aventi rilevanza sociale e sulle risorse disponibili, nonché sulle modalità per accedervi e si configura come strumento di accesso ai servizi socio-assistenziali. A seguito di segnalazione di situazioni particolarmente problematiche, tale intervento è svolto, ove possibile, anche nei confronti delle persone le cui condizioni sono tali da precluderne lo spontaneo accesso ai servizi.

 

     Art. 33. Interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale

1. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale sono finalizzati a:

a) evitare l’insorgenza del disagio o di altre forme di emarginazione;

b) attivare e sviluppare una maggiore attenzione alle problematiche ed ai bisogni sociali;

c) facilitare relazioni, processi di integrazione operativa, partecipazione e coesione tra le risorse del territorio;

d) promuovere le progettualità sociali, coordinandole con quelle sanitarie, educative, dell’istruzione e formazione professionale, delle politiche giovanili, del volontariato, del lavoro, abitative, nonché con quelle degli altri settori che concorrono alla promozione del benessere sociale.

2. Gli interventi di prevenzione, promozione e inclusione sociale comprendono in particolare:

a) attività specifiche mirate a prevenire fenomeni di emarginazione, di esclusione sociale, di disagio e di devianza connessi a problemi di natura psicologica e sociale di singoli o di gruppi a rischio;

b) attività per la realizzazione di progetti mirati all’educazione sociale;

c) attività volte a favorire la disponibilità alla realizzazione di interventi che perseguono le finalità di questa legge da parte degli individui, delle famiglie, della società e delle istituzioni;

d) attività di mediazione culturale per l’integrazione degli stranieri;

e) attività di mediazione sociale volta a costruire percorsi di sviluppo di comunità;

f) attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità sensoriale, in particolare con l’obiettivo di abbattere barriere comunicative;

g) attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso lo svolgimento, anche in ambiente scolastico, di pratiche sportive aggreganti o che comunque contribuiscono ad accrescere il benessere psico-fisico, nei limiti in cui analoghi interventi non sono previsti dalla normativa specifica di settore;

h) attività volte a favorire l’inclusione sociale di persone in situazione di grave emarginazione;

i) attività atte ad assicurare alle donne ed ai minori che subiscono atti di violenza, ivi compresa la minaccia di tali atti, nonché alle persone che si trovano in condizioni problematiche di vita a causa di eventi particolari, quali separazioni, sottoposizione a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, maternità vissute in modo conflittuale, il diritto ad un sostegno per consentire loro di recuperare e rafforzare la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la dignità nel rispetto della personale riservatezza.

 

     Art. 34. Interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare

1. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia.

2. Gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare comprendono in particolare:

a) interventi di assistenza domiciliare, rivolti al sostegno di persone non in grado di provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana e mirati al soddisfacimento di esigenze personali, domestiche, relazionali, educative e riabilitative;

b) servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all’accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell’ambito familiare;

c) mediazione familiare, volta a risolvere le conflittualità tra genitori e tra genitori e figli, a tutela in particolare dei minori;

d) affidamento familiare di minori, volto ad assicurare risposte al bisogno affettivo, di mantenimento, di educazione e di istruzione dei minori privi di un ambiente familiare idoneo;

e) interventi di accompagnamento all’adozione nazionale e internazionale;

f) servizio di accoglienza di minori e adulti presso famiglie o singoli, volto a fornire una misura alternativa ai servizi residenziali se essi non possono essere adeguatamente assistiti nel proprio ambito familiare;

g) interventi di pronta accoglienza di minori o adulti in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di allontanamento dall’ambiente familiare, prestati in via temporanea attraverso singoli, famiglie e in subordine strutture residenziali;

h) servizio di trasporto per persone con disabilità;

i) interventi a favore dei nuclei familiari e degli assistenti familiari di accompagnamento all’instaurazione e allo svolgimento del relativo rapporto di lavoro;

j) interventi di accompagnamento a favore delle persone che intendono attivare sistemi di protezione di soggetti deboli, con particolare riferimento agli strumenti previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro I, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali), e dall’articolo 2645 ter del codice civile.

 

     Art. 35. Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono volti a garantire il soddisfacimento di bisogni sia generali che specifici a favore dei singoli o del nucleo familiare e sono attuati in modo coordinato con eventuali altri tipi d’intervento.

2. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali consistono in un’erogazione monetaria temporanea, rapportata alle specifiche esigenze dei beneficiari, e si indirizzano a:

a) soggetti in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; in questo caso il progetto individualizzato posto alla base coinvolge i centri per l’impiego ed impegna il richiedente alla ricerca attiva di un lavoro;

b) soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo; in questo caso l’intervento è comunque attivato in via sussidiaria rispetto ad altri interventi di sostegno ed è finalizzato a garantire il soddisfacimento dei soli bisogni fondamentali.

3. Gli interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni specifici comprendono:

a) interventi economici straordinari finalizzati a far fronte a situazioni di emergenza individuale o familiare;

b) interventi economici a favore di persone incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita che usufruiscono a domicilio di un’attività di cura e di aiuto prestata a titolo di rapporto di lavoro da assistenti familiari qualificati iscritti ad un apposito registro; si prescinde dall’iscrizione al registro qualora assistito ed assistente siano legati da rapporto di coniugio o di parentela o di affinità; nei casi previsti dal regolamento di impossibilità giuridica di stipulare un contratto di lavoro tra assistito e assistente, l’intervento economico può essere erogato all’assistito, anche in assenza del contratto medesimo; l’ammontare dell’intervento è proporzionalmente ridotto qualora la persona incapace di compiere gli atti quotidiani della vita fruisca di servizi socio-sanitari o socio-assistenziali a carattere semiresidenziale o del servizio di assistenza domiciliare;

c) assegni per la prima infanzia consistenti in erogazioni economiche bimestrali a sostegno delle famiglie per la cura e l’educazione dei figli nei primi tre anni di vita, nei limiti in cui analoghi interventi non siano previsti dalla normativa della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

d) interventi specifici in favore di determinate categorie di soggetti caratterizzate da un particolare stato di bisogno;

e) prestiti sull’onore, consistenti in un’erogazione in denaro concessa senza interessi, in relazione a determinate spese, a persone e nuclei familiari che si trovano in situazioni temporanee di grave difficoltà finanziaria;

f) anticipazioni dell’assegno di mantenimento a tutela del minore, consistenti nell’erogazione di somme non corrisposte dal genitore tenuto al mantenimento, a condizione che il richiedente surroghi l’ente competente nei suoi diritti nei confronti dell’obbligato, ai sensi dell’articolo 1201 del codice civile.

4. L’erogazione degli interventi previsti da quest’articolo è subordinata alla valutazione della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare del beneficiario secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993; gli interventi sono concessi alle condizioni, con i criteri e con le modalità previste dal regolamento.

 

     Art. 36. Figure professionali sociali e socio-sanitarie

1. Nella realizzazione degli interventi previsti da questo capo gli enti locali, la Provincia e i soggetti accreditati assicurano la presenza di figure professionali sociali e socio-sanitarie, in particolare di assistenti sociali, educatori professionali, psicologi ed operatori socio-sanitari.

2. A garanzia della qualità e dell’uniformità di azione sul territorio provinciale, gli enti locali e la Provincia organizzano, anche congiuntamente, specifiche azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale per le figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti direttamente per gli enti pubblici medesimi.

3. Ai fini di cui al comma 2, sono promosse, secondo le modalità previste dal regolamento, le azioni formative, di aggiornamento e di riqualificazione professionale a favore di figure professionali sociali e socio-sanitarie operanti nell’ambito di soggetti accreditati, svolte in conformità con le linee guida previste dal piano sociale provinciale ai sensi dell’articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4).

 

Capo VI

Contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali e messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

 

     Art. 37. Sostegno di attività private di interesse sociale

1. Alle organizzazioni senza scopo di lucro che effettuano attività d’interesse sociale complementari o integrative degli interventi previsti da questa legge, non finanziabili ai sensi di altre leggi provinciali o statali, possono essere riconosciuti, con i criteri e le modalità di erogazione individuati dagli enti competenti, contributi sulle spese di funzionamento fino alla copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

 

     Art. 38. Contributi per progetti di attività innovative o sperimentali

1. Gli enti locali e la Provincia promuovono e sostengono la realizzazione di attività innovative o sperimentali di particolare rilevanza per il tessuto sociale territoriale mediante l’erogazione di contributi a soggetti senza scopo di lucro, con i criteri e le modalità da loro individuati.

2. I progetti di attività innovative o sperimentali comprendono uno studio dell’impatto sociale dell’attività proposta e sono valutati, anche con riferimento alla qualificazione della spesa, con le modalità individuate dagli enti competenti. I contenuti dello studio di impatto sociale sono definiti con deliberazione della Giunta provinciale.

3. L’attività è finanziata, sulla base del progetto presentato, per un periodo limitato e comunque non superiore ai cinque anni.

4. Conclusa la fase sperimentale, se gli enti competenti inseriscono l’intervento nei loro piani sociali il relativo servizio è affidato al soggetto finanziato ai sensi del comma 1, purché accreditato e valutato positivamente per l’attività innovativa o sperimentale svolta.

5. La Provincia istituisce un apposito fondo per il finanziamento dei progetti di propria competenza e per la compartecipazione ai sensi dell’articolo 8, comma 4, ai costi sostenuti dagli enti locali in relazione ai progetti di loro competenza.

 

     Art. 39. Contributi in conto capitale

1. Gli enti locali e la Provincia concedono ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private aventi tra i propri fini lo svolgimento senza scopo di lucro di attività socio-

assistenziali contributi in conto capitale per:

a) l’acquisto, la costruzione, il riattamento e l’ampliamento degli immobili destinati alla realizzazione degli interventi socio-assistenziali;

b) l’acquisto di arredi e attrezzature destinate agli interventi socio-

assistenziali.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all’intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; per gli altri enti i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento. Tra le spese ammissibili a finanziamento sono comprese quelle derivanti dalla necessità di disporre, nel periodo di realizzazione dei lavori di riattamento e ampliamento di cui al comma 1, lettera a), di strutture alternative.

3. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono individuati dagli enti competenti. Se i contributi hanno ad oggetto beni immobili o mobili destinati alla realizzazione di servizi d’interesse provinciale, i criteri e le modalità di erogazione sono individuati dalla Provincia d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

4. I beni immobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali annotato sul libro fondiario, decorrente dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto e di durata pari a:

a) venti anni in relazione alla concessione di contributi fino a 1.000.000 di euro;

b) trenta anni in relazione alla concessione di contributi superiori a 1.000.000 di euro.

5. Gli importi previsti dal comma 4 sono aggiornati annualmente in base al tasso d’inflazione.

6. Nel corso della durata del vincolo previsto dal comma 4 l’intero immobile o parte di esso può essere adibito a un utilizzo diverso da quello per il quale è stato concesso il contributo, previa autorizzazione dell’ente competente. L’autorizzazione è disposta, secondo criteri e modalità stabiliti dall’ente competente, purché:

a) sia mantenuto il fine sociale dell’utilizzo;

b) in caso di utilizzo temporaneo a fini diversi da quello di cui alla lettera a), gli introiti derivanti siano destinati alla copertura di oneri per la gestione dei servizi socio-assistenziali o socio-sanitari dell’ente che ha ricevuto il contributo;

c) in caso di utilizzo permanente a fini diversi da quello di cui alla lettera a), sia rideterminato il contributo ovvero siano recuperate, anche parzialmente, le somme già corrisposte.

7. I beni mobili oggetto di contributo sono gravati da un vincolo di destinazione a fini socio-assistenziali. L’ente competente a erogare i contributi individua i criteri in base ai quali fissa la durata dei vincoli e i casi in cui è consentito lo svincolo dei beni.

8. L’ente competente disciplina altresì le conseguenze del mancato utilizzo, nel corso della durata del vincolo di destinazione e per un periodo accertato superiore ad un anno, dei beni mobili ed immobili oggetto di contributo.

9. Gli interventi finanziati ai sensi di quest’articolo possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività sanitarie o socio-sanitarie, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all’intervento complessivo.

 

     Art. 40. Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, gli enti locali e la Provincia possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per lo svolgimento di attività socio-assistenziali, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

2. Qualora gli immobili di cui al comma 1 siano nella disponibilità degli enti locali o della Provincia a titolo di locazione o di comodato, i medesimi enti possono, previo accordo con il proprietario dell’immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi sono obbligatori o necessari in relazione all’utilizzo dell’immobile medesimo; gli enti locali e la Provincia possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell’entità della spesa sostenuta.

 

Capo VII

Strumenti di integrazione e coordinamento delle politiche

 

     Art. 41. Integrazione socio-sanitaria

1. Ai fini dell’integrazione tra le politiche sociali e sanitarie la Provincia promuove l’adozione degli strumenti di coordinamento organizzativo di cui all’articolo 46, all’interno di ambiti territoriali omogenei, allo scopo di dare risposte unitarie a bisogni complessi.

2. La Giunta provinciale, con proprie deliberazioni, individua criteri, modalità e strumenti per assicurare l’integrazione dell’azione dei servizi sociali e di quelli sanitari, qualora lo stato di bisogno da affrontare sia connotato da condizioni che richiedono l’intervento congiunto dei servizi. Le suddette deliberazioni possono individuare, tra l’altro:

a) specifici criteri e modalità per l’accertamento e la valutazione dello stato di bisogno e del grado di non autosufficienza, nonché per la definizione del profilo funzionale della persona interessata e del progetto individualizzato d’intervento;

b) composizione e modalità di funzionamento di specifiche unità valutative multidisciplinari da costituire sul territorio per i fini di cui alla lettera a);

c) caratteristiche, contenuti e modalità di erogazione degli interventi integrati, con particolare riferimento all’assistenza domiciliare integrata (ADI).

3. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza sanitaria da erogare nell’ambito dei servizi sociali sono effettuate:

a) ove possibile, direttamente dai servizi dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari; in tal caso, l’azienda, in relazione alla tipologia e all’intensità della terapia, persegue l’intesa con il soggetto erogatore dei servizi sociali, che è altresì sentito in merito all’individuazione del personale sanitario da incaricare;

b) in alternativa, da professionisti esterni all’azienda dipendenti dei soggetti erogatori dei servizi sociali o convenzionati con essi; in tal caso gli oneri relativi alle prestazioni sono comunque posti a carico del fondo sanitario provinciale, previa intesa con l’azienda.

4. Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate secondo modalità e condizioni definite con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Le disposizioni di quest’articolo si applicano anche alle residenze sanitarie assistenziali disciplinate dalla legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità).

 

     Art. 42. Commissione provinciale per l’integrazione socio-sanitaria

1. Ai fini di cui all’articolo 41, comma 1, la Provincia istituisce la commissione provinciale per l’integrazione socio-sanitaria quale proprio organo consultivo, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per il coordinamento e la reciproca integrazione degli strumenti programmatori in materia sociale e sanitaria di cui all’articolo 10, comma 3.

2. La commissione è nominata dalla Giunta provinciale, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composta da:

a) l’assessore competente in materia di politiche sociali;

b) l’assessore competente in materia di politiche sanitarie;

c) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali;

d) il dirigente di una struttura provinciale competente in materia di politiche sanitarie;

e) un rappresentante dei servizi sociali degli enti locali;

f) un rappresentante dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

3. Le modalità di funzionamento della commissione, ivi compresi la scelta del presidente e la possibilità di partecipazione alle riunioni di ulteriori tecnici ed esperti, sono disciplinate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione.

 

     Art. 43. Integrazione socio-lavorativa

1. Ai fini dell’integrazione tra le politiche sociali e del lavoro la Provincia si avvale degli strumenti previsti dalla normativa vigente idonei a valorizzare le capacità lavorative delle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-assistenziali, allo scopo di creare i presupposti per la realizzazione di forme di economia solidale sulla base di ambiti di lavoro protetti.

2. L’integrazione socio-lavorativa si realizza attraverso forme di sostegno alle organizzazioni in cui sono garantiti ambiti lavorativi protetti, anche mediante l’affidamento diretto alle organizzazioni medesime, da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica della Provincia o degli enti locali, di servizi e forniture realizzate dalle persone svantaggiate in carico ai servizi socio-

assistenziali, per importi inferiori alle soglie di applicazione delle direttive comunitarie in materia.

3. La Provincia favorisce la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo la strutturazione dei rapporti lavorativi in modo consono alle esigenze familiari e realizzando azioni di supporto dei lavoratori gravati da impegni di cura familiari.

 

     Art. 44. Integrazione socio-abitativa

1. Ai fini dell’integrazione tra le politiche sociali e abitative nelle zone ad alta concentrazione di alloggi di edilizia abitativa pubblica gli enti locali promuovono l’attivazione degli interventi di mediazione culturale e sociale di cui all’articolo 33.

2. La Provincia e gli enti locali possono individuare e gestire alloggi, compresi quelli di edilizia abitativa pubblica, se occorrente strutturati e attrezzati in relazione a specifiche esigenze, da destinare anche a persone in carico ai servizi sociali, allo scopo di favorire lo sviluppo della loro autonomia.

 

     Art. 45. Punti di ascolto per il cittadino

1. La Provincia promuove l’adozione, da parte degli enti locali, di modalità organizzative idonee a rilevare precocemente i bisogni individuali e le problematiche sociali correlate, nonché ad assicurare il coordinamento e l’integrazione dei servizi alla persona, con particolare riferimento agli interventi previsti dalle politiche sociali, educative, sanitarie e per la sicurezza.

2. L’adozione del modello organizzativo di cui al comma 1 è volta altresì a razionalizzare i servizi pubblici già presenti, a potenziare l’offerta con nuovi servizi e a facilitare il coordinamento in rete con gli sportelli sociali attivati dal terzo settore di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d).

3. Tali modalità organizzative si concretizzano nell’attivazione di punti di ascolto per il cittadino, ai quali le persone in stato di disagio possono rivolgersi per una prima analisi delle loro problematiche, per un orientamento in merito alle possibili soluzioni e, ove possibile, per una risposta.

4. Gli enti locali che intendono attivare i punti di ascolto ne disciplinano la costituzione, le funzioni e l’organizzazione sulla base delle specifiche esigenze del territorio di competenza.

 

     Art. 46. Strumenti di coordinamento organizzativo

1. La realizzazione integrata degli interventi in materia sociale è promossa utilizzando gli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo previsti dalla normativa vigente e, in particolare, mediante:

a) la stipulazione di intese istituzionali e di accordi di programma ai sensi dell’articolo 8, commi 9 e 10, della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il ricorso alle conferenze di servizi ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

c) la promozione di intese con il Consiglio delle autonomie locali;

d) gli accordi volontari di area o di obiettivo e l’attivazione di tavoli di lavoro per individuare soluzioni condivise a problemi di organizzazione e di realizzazione dei programmi d’intervento.

2. Per la realizzazione d’interventi di carattere sovraprovinciale la Provincia promuove la collaborazione con le regioni, con la Provincia autonoma di Bolzano e con altri soggetti pubblici, anche mediante gli strumenti di collaborazione previsti dall’articolo 16 bis della legge provinciale n. 23 del 1992.

 

Capo VIII

Modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità)

 

     Art. 47. Modificazioni degli articoli 1, 16, 18 e 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è inserito il seguente:

"2 bis. Le predette finalità sono perseguite con gli strumenti previsti da questa legge nonché con quelli previsti dal provvedimento legislativo concernente "Politiche sociali nella provincia di Trento".

2. All’articolo 16 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "servizi socio-sanitari integrati a prevalente valenza sanitaria" sono sostituite dalle seguenti: "servizi socio-sanitari ad elevata integrazione sanitaria";

b) al comma 6 dopo le parole: "Ai fini" sono aggiunte le seguenti: "dell’autorizzazione e".

3. Dopo l’articolo 16 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è inserito il seguente:

"Art. 16 bis. Programmazione e finanziamento degli interventi

1. Per la programmazione degli interventi relativi alle R.S.A. la Provincia si avvale in particolare del piano provinciale per la salute dei cittadini di cui all’articolo 4 della legge provinciale 28 luglio 2005, n. 12, concernente "Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)", e dei relativi provvedimenti di attuazione, ivi comprese le direttive della Giunta provinciale concernenti l’assistenza degli ospiti in R.S.A.

2. Alla copertura degli oneri per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria in R.S.A. erogate agli assistiti del servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento si provvede, nei limiti delle prestazioni individuate con le deliberazioni della Giunta provinciale, mediante il fondo sanitario provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di addebito degli oneri relativi alle prestazioni erogate agli assistiti residenti fuori provincia, avuto riguardo anche all’istituto della compensazione della mobilità sanitaria interregionale.

3. Alla copertura degli oneri di natura socio-assistenziale in R.S.A. si provvede, oltre che con le entrate proprie e le dotazioni patrimoniali dei soggetti gestori:

a) attraverso la compartecipazione alle spese da parte degli utenti;

b) con le quote di contribuzione dei comuni competenti ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

4. Le prestazioni marginali di natura sociale a rilevanza sanitaria svolte all’interno delle R.S.A., nei limiti individuati con deliberazione di Giunta provinciale, sono garantite dal servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario."

4. All’articolo 18 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) dalle aziende pubbliche di servizi alla persona;";

b) al comma 3 le parole: "dal piano provinciale socio-assistenziale e dal piano sanitario provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dal piano provinciale per la salute dei cittadini".

5. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è soppresso.

 

     Art. 48. Introduzione degli articoli 19 bis e 19 ter nella legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6

1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente:

"Art. 19 bis. Interventi in conto capitale

1. Per l’acquisto, la costruzione, la ricostruzione, il riattamento e il completamento di immobili da destinare a R.S.A. la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative e altre istituzioni private, dotati di personalità giuridica ed operanti senza scopo di lucro, che hanno tra i propri fini l’erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all’articolo 16. Nel caso in cui l’intervento riguardi la ricostruzione o il riattamento di strutture residenziali possono essere considerate tra le spese ammissibili a finanziamento anche quelle relative all’acquisizione della disponibilità di immobili e quelle per altri oneri gestionali conseguenti all’esecuzione degli interventi, previa presentazione di uno specifico programma da parte dell’ente interessato.

2. Nel caso di enti pubblici i contributi di cui al comma 1 sono concessi fino all’intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile; nel caso di associazioni, fondazioni, cooperative ed altre istituzioni private i medesimi contributi sono concessi fino alla misura del 90 per cento.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 1 e nelle misure di cui al comma 2 contributi per l’acquisto di attrezzature, apparecchiature e arredamenti destinati all’esercizio di attività socio-sanitarie.

4. I soggetti di cui al comma 1 s’impegnano a non mutare per venticinque anni, decorrenti dalla data di fine dei lavori o dalla data di acquisto, la destinazione delle opere finanziate ai sensi del comma 1 senza l’autorizzazione della Giunta provinciale. Il periodo è ridotto a dieci anni nel caso di opere che abbiano beneficiato di un contributo d’importo complessivo non superiore a 200.000 euro. Nel periodo di vigenza del vincolo di destinazione la Giunta provinciale, previa richiesta motivata dell’ente interessato, può autorizzare l’utilizzo temporaneo dell’immobile o di sue parti per altre finalità, purché da tale utilizzo derivino introiti ed essi siano destinati alla copertura di oneri sostenuti dall’ente interessato per la gestione della R.S.A. La Giunta provinciale, inoltre, può concedere l’autorizzazione a un utilizzo permanente dell’immobile o di sue parti per finalità diverse da quelle socio-assistenziali e socio-sanitarie; con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri per la concessione dell’autorizzazione e per l’eventuale rideterminazione del contributo, o per il recupero, anche parziale, delle somme già corrisposte. Se la destinazione è mutata senza le predette autorizzazioni il contributo concesso è revocato; per il recupero delle somme erogate si applica l’articolo 51 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). In alternativa alla restituzione delle somme già corrisposte si può applicare il comma 4 dell’articolo 21 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle agevolazioni provinciali per investimenti di natura immobiliare) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20.

5. Qualora nel corso di decorrenza del periodo venticinquennale di cui al comma 4 si verifichi la cessazione dell’attività da parte dei soggetti beneficiari, gli immobili realizzati e le attrezzature, le apparecchiature e gli arredamenti acquistati con i contributi di cui ai commi 1 e 3 sono devoluti al comune sul cui territorio insiste l’immobile, con vincolo di destinazione agli interventi di cui alla presente legge, salvo diversa determinazione della Giunta provinciale.

6. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 possono riguardare anche immobili e opere da destinare allo svolgimento di attività socio-assistenziali, purché la parte di intervento destinata a tali finalità abbia carattere non prevalente rispetto all’intervento complessivo.

7. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite:

a) le priorità nella concessione delle agevolazioni, anche mediante la costituzione di riserve di fondi;

b) i criteri per la determinazione e la graduazione delle agevolazioni;

c) le tipologie ed i criteri per la determinazione delle spese ammissibili ad agevolazione per ciascun tipo di iniziativa;

d) i limiti minimi e massimi delle spese ammissibili ad agevolazione;

e) i termini e le modalità di presentazione delle domande, secondo appositi schemi tipo;

f) la documentazione da produrre ai fini della concessione e della liquidazione, anche in via anticipata, delle agevolazioni;

g) l’individuazione e la disciplina degli eventuali vincoli di destinazione relativi ai beni finanziati ai sensi del comma 3;

h) ogni altro elemento necessario per l’attuazione degli interventi cui al presente articolo.

2. Dopo l’articolo 19 bis della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, è aggiunto il seguente: Art. 19 ter. Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

1. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, la Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possono mettere a disposizione di enti e istituzioni, sulla base di convenzioni di disciplina dei rapporti patrimoniali, immobili, nonché relative attrezzature, per l’erogazione dei servizi socio-sanitari di cui all’articolo 16, provvedendo alle spese concernenti detti immobili ed attrezzature.

2. Qualora gli immobili di cui al comma 1 siano nella disponibilità della Provincia o dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari a titolo di locazione o di comodato, i medesimi enti possono, previo accordo con il proprietario dell’immobile, eseguire direttamente interventi di manutenzione straordinaria, quando gli stessi sono obbligatori o necessari in relazione all’utilizzo dell’immobile medesimo; la Provincia e l’Azienda provinciale per i servizi sanitari possono assumere gli oneri relativi sulla base di idonee clausole contrattuali che determinano o rideterminano la durata della locazione o del comodato in ragione dell’entità della spesa sostenuta."

 

Capo IX

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 49. Regolamenti di esecuzione

1. La Giunta provinciale approva uno o più regolamenti di esecuzione di questa legge.

 

     Art. 50. Disciplina di attuazione in materia di politiche sociali

1. Il piano sociale provinciale e i regolamenti di esecuzione di questa legge sono adottati dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che si esprime entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali la Giunta provinciale provvede comunque all’adozione dei medesimi.

2. La procedura di cui al comma 1 si applica anche alle delibere di aggiornamento del piano sociale provinciale ed alle modifiche ai regolamenti di esecuzione; in tali casi il termine per l’espressione del parere della commissione permanente è di trenta giorni.

 

     Art. 51. Informazione al Consiglio provinciale

1. Almeno ogni due anni la Giunta provinciale trasmette al Consiglio provinciale una relazione sullo stato di attuazione di questa legge, al fine di valutare i risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi individuati nel piano sociale provinciale, verificare lo stato di attuazione a livello locale delle politiche sociali e socio-sanitarie, conoscere l’evoluzione dei fenomeni sociali e lo stato dei servizi, nonché disporre di elementi conoscitivi utili per la programmazione di settore.

 

     Art. 52. Disposizioni particolari per il territorio di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino)

1. Nel caso del comune di Trento e degli altri comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, la convenzione prevista dal medesimo articolo individua le modalità per l’approvazione dei provvedimenti di adozione del piano sociale di comunità e degli altri atti di regolazione nonché le modalità di istituzione degli organi costituiti dagli enti locali ai sensi di questa legge.

 

     Art. 53. Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto da quest’articolo, fino alla data di trasferimento alle comunità delle funzioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale n. 3 del 2006, mantengono efficacia la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione), la legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 (Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità), e la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l’attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap).

2. Le modifiche apportate dal capo VIII alla legge provinciale n. 6 del 1998 hanno efficacia a decorrere dalla data stabilita con regolamento di esecuzione.

3. Il regolamento di esecuzione individua gli enti pubblici competenti, fino alla data di cui al comma 1, ad attuare gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate nel comma 1; tali interventi sono comunque attuati con le modalità di esercizio previste dalla legge provinciale n. 14 del 1991. Per i fini di questo comma sono conseguentemente modificati gli strumenti di programmazione in materia.

4. Il comitato previsto dall’articolo 11 è costituito entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. A decorrere dalla data di costituzione del comitato è soppresso il comitato provinciale per la programmazione socio-assistenziale istituito ai sensi dell’articolo 17 della legge provinciale n. 14 del 1991.

5. La disciplina concernente le autorizzazioni, gli accreditamenti e le modalità di affidamento dei servizi di cui agli articoli 19, 20, 22 e 23 è efficace a decorrere dalla data individuata dal regolamento di esecuzione. Fino a tale data i meccanismi di autorizzazione, affidamento e finanziamento continuano ad essere disciplinati dalla legge provinciale n. 14 del 1991 e dalla legge provinciale n. 35 del 1983, ancorché abrogate.

6. In sede di prima applicazione si considerano comunque autorizzati e accreditati, ai sensi degli articoli 19 e 20, i soggetti che alla data prevista ai sensi del comma 5 svolgono i servizi per i quali sono richiesti l’autorizzazione e l’accreditamento. Resta fermo l’obbligo di adeguamento dei requisiti a quelli richiesti dalla nuova disciplina entro un congruo termine fissato dal regolamento e comunque non inferiore a due anni; in caso di mancato possesso dei requisiti richiesti entro questo termine l’autorizzazione o l’accreditamento sono revocati.

7. I rapporti in essere alla data di cui al comma 5 tra l’ente pubblico competente ed i soggetti accreditati ai sensi del comma 6 sono regolati con una convenzione stipulata, entro un termine previsto dal regolamento di esecuzione, in conformità all’articolo 23. Laddove l’ente competente abbia deliberato, antecedentemente alla predetta data, l’avvio di una procedura concorsuale per l’affidamento di un servizio ai sensi della legge provinciale n. 14 del 1991, la disciplina prevista dalla medesima legge continua ad applicarsi fino alla conclusione della procedura e la convezione di cui al periodo precedente è stipulata tra l’ente pubblico competente ed il soggetto selezionato in base all’esito di tale procedura.

8. Gli interventi previsti dal piano pluriennale degli investimenti nel settore dell’assistenza per la XIII legislatura, di cui all’articolo 36, comma 1, della legge provinciale n. 14 del 1991, sono realizzati secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla stessa legge provinciale n. 14 del 1991, anche successivamente alla data di cui al comma 1.

9. Il piano sociale provinciale previsto dall’articolo 10 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge e ha efficacia a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alle comunità. In sede di prima applicazione il piano sociale provinciale contiene anche la programmazione degli interventi che la legge attribuisce al piano sociale di comunità, fino all’approvazione di tale piano da parte di ciascuna comunità; rispetto a tali previsioni la Provincia acquisisce il parere dei comuni territorialmente interessati che è reso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali la Provincia provvede comunque.

10. Al fine di favorire l’omogenea prima applicazione di questa legge la Provincia, sentito il Consiglio delle autonomie locali, approva gli atti di regolazione previsti da questa legge di competenza degli enti locali; tali atti rimangono in vigore fino a diversa determinazione degli enti medesimi.

11. Il regolamento può prevedere ulteriori disposizioni transitorie per la prima applicazione di questa legge.

 

     Art. 54. Abrogazioni

1. I regolamenti di esecuzione, anche in raccordo con quanto previsto dall’articolo 53, stabiliscono la data di abrogazione delle seguenti disposizioni:

a) la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35;

b) la legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, ad esclusione dell’articolo 47;

c) l’articolo 10 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18;

d) l’articolo 25 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

e) l’articolo 13 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23;

f) la legge provinciale 8 novembre 1993, n. 33;

g) l’articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1;

h) l’articolo 18 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

i) l’articolo 46 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

j) l’articolo 20 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

k) l’articolo 48 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

l) l’articolo 85 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

m) la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, ad esclusione dell’articolo 1, dei commi 1, 2 e 3 dell’articolo 3, dei commi 1 e 4 dell’articolo 4, degli articoli 11, 14, 15, 20 e 21;

n) l’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 2004, n. 13;

o) l’articolo 54 della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20;

p) l’articolo 60 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.

2. A decorrere dalla data indicata dal comma 2 dell’articolo 53 sono abrogati:

a) gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10 bis, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23 e 26 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6;

b) l’articolo 86 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1;

c) l’articolo 11 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8.

 

     Art. 55. Norme finanziarie

1. Le spese relative agli articoli richiamati nella tabella A allegata a questa legge sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposti per i fini di cui alle disposizioni previste nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2007-2009, indicati nella medesima tabella A in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

2. Alla copertura delle spese derivanti da questa legge a carico dei comuni, singolarmente o in forma associata, provvedono i medesimi enti con le assegnazioni provinciali a favore della finanza locale.

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell’articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

 

     Art. 56. Reviviscenza di norme

1. Al numero 54 della Sezione II (Leggi parzialmente abrogate) dell’Allegato C alla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, le parole: ", 38" sono sostituite dalle seguenti: ", 38, comma 3" con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 11 del 2006. A decorrere dalla medesima data vige nuovamente l’articolo 38, commi 1 e 2, della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, come da ultimo modificato dall’articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6.

 

 

Tabella A

Riferimento delle spese (articolo 55, comma 1)

 

Articolo

Descrizione

Capitolo

Unità previsionale di base

5

Iniziative di sensibilizzazione, informazione e divulgazione

401000

40.5.110

8, comma 4

Interventi sociali innovativi o sperimentali

401000

40.5.110

11, 25 e 42

Comitato per la programmazione sociale, Nucleo di valutazione e Commissione provinciale per l’integrazione socio-sanitaria

151500

15.5.120

15, comma 1

Sistema informativo delle politiche sociali

155000

15.15.210

15, comma 3

Formazione continua del personale socio-assistenziale

402400

40.5.130

31

Interventi socio-assistenziali

401000

40.5.110

 

 

402050

40.5.130

36

Formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli operatori sociali e socio-sanitari

402400

40.5.130

37

Concessione di contributi a sostegno di attività di interesse sociale

402000

40.5.130

38

Concessioni di contributi per progetti di attività innovative o sperimentali

401000

402050

40.5.110

40.5.130

39, comma 1, lettera a), comma 9

Concessione di contributi per acquisto, costruzione, riattamento e ampliamento immobili

157650

404000

15.25.210

40.5.210

39, comma 1, lettera b), comma 9

Concessione di contributi per acquisto di arredi e attrezzature

404050

40.5.210

40

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

157650

404050

15.25.210

40.5.210

41

Integrazione socio-sanitaria

401000

441000

40.5.110

44.5.110

43

Integrazione socio-lavorativa

401000

40.5.110

44

Integrazione socio-abitativa

401000

40.5.110

45

Punti di ascolto per il cittadino

401000

40.5.110

47, comma 3

Finanziamento interventi relativi alle RSA

441000

44.5.110

48, comma 1

Interventi in conto capitale

157650

444230

444240

444300

15.25.210

44.5.210

44.5.210

44.5.220

48, comma 2

Messa a disposizione di immobili e relative attrezzature

157650

444000

444240

15.25.210

44.5.210

44.5.210