Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 68. Norme civilistiche |
Capitolo: | 68.7 riservatezza |
Data: | 28/12/2001 |
Numero: | 467 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni e diritto nazionale applicabile |
Art. 2. Trattamenti per fini esclusivamente personali |
Art. 3. Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione |
Art. 4. Informativa all'interessato |
Art. 5. Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi |
Art. 6. Limiti al diritto di accesso |
Art. 7. Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati |
Art. 8. Dati sensibili |
Art. 9. Verifiche preliminari |
Art. 10. Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all'estero |
Art. 11. Misure per il trattamento illecito o non corretto |
Art. 12. Sanzione in tema di notificazione |
Art. 13. Trattamento illecito di dati personali |
Art. 14. Omessa adozione di misure minime di sicurezza |
Art. 15. Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco |
Art. 16. False comunicazioni e dichiarazioni |
Art. 17. Adeguamento di sanzioni amministrative |
Art. 18. Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria |
Art. 19. Investigazioni difensive |
Art. 20. Codici di deontologia e di buona condotta |
Art. 21. Modalità di pagamento alternative alla fatturazione |
Art. 22. Informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata |
Art. 23. Chiamate di emergenza |
Art. 24. Disposizioni transitorie |
Art. 25. Entrata in vigore |
§ 68.7.19 - D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 467. [1]
Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127
(G.U. 16 gennaio 2002, n. 13)
Capo I
Modificazioni ed integrazioni alla
Art. 1. Definizioni e diritto nazionale applicabile
1. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1, comma 2, della
2. Nell'articolo 2 della
"1 bis. La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis il titolare stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato.".
Art. 2. Trattamenti per fini esclusivamente personali
1. Nell'articolo 3, comma 2, della
Art. 3. Semplificazione dei casi e delle modalità di notificazione
1. Nell'articolo 7, comma 1, della
2. Nell'articolo 7, comma 2, della
3. Nell'articolo 7, comma 4, lettera h), della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5 bis, 5 ter, 5 quater e 5 quinquies, 13, comma 1, lettera b) e 28, comma 7, della
Art. 4. Informativa all'interessato
1. Nell'articolo 10, comma 1, lettera f), della
Art. 5. Misure precontrattuali e bilanciamento di interessi
1. Nell'articolo 12, comma 1, lettera b), della
2. Nell'articolo 12, comma 1, della
"h bis) è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.".
Art. 6. Limiti al diritto di accesso
1. Nell'articolo 14, comma 1, della
"e bis) da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti, salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
Art. 7. Presupposti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. Nell'articolo 20, comma 1, della
"a bis) qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo,".
2. Nell'articolo 20, comma 1, della
"h bis) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.".
Art. 8. Dati sensibili
1. Nell'articolo 22 della
"1 ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.".
2. Nell'articolo 22 della
"4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
Art. 9. Verifiche preliminari
1. Dopo l'articolo 24 della
"Art. 24 bis (Altri dati particolari).
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.".
Art. 10. Semplificazione e garanzie per i trasferimenti di dati personali all'estero
1. Nell'articolo 28, comma 1, della
2. Nell'articolo 28, comma 3, della
3. Nell'articolo 28, comma 4, lettera b), della
4. Nell'articolo 28, comma 4, lettera g), della
Art. 11. Misure per il trattamento illecito o non corretto
1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della
2. Nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 31 della
Art. 12. Sanzione in tema di notificazione
1. L'articolo 34 della
"Art. 34. (Omessa o incompleta notificazione).
1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.".
2. Alle violazioni dell'articolo 34 della
Art. 13. Trattamento illecito di dati personali
1. Nell'articolo 35, comma 2, della
Art. 14. Omessa adozione di misure minime di sicurezza
1. L'articolo 36 della
"Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati).
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del
2. Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo 36 della
Art. 15. Inosservanza di provvedimenti di divieto o di blocco
1. Nell'articolo 37, comma 1, della
Art. 16. False comunicazioni e dichiarazioni
1. Dopo l'articolo 37 della
"Art. 37 bis (Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante).
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.".
Art. 17. Adeguamento di sanzioni amministrative
1. Nell'articolo 39, comma 1, della
2. L'articolo 39, comma 2, della
"2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24 bis o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.".
3. Nell'articolo 39, comma 3, della
Art. 18. Adeguamento dei trattamenti alla disciplina comunitaria
1. Nell'articolo 41, comma 1, della
Art. 19. Investigazioni difensive
1. Negli articoli 10, comma 4, 12, comma 1, lettera h), 20, comma 1, lettera g) e 28, comma 4, lettera d) della
Capo II
Attuazione dei principi di protezione dei dati in determinati settori
Art. 20. Codici di deontologia e di buona condotta
1. Al fine di garantire la piena attuazione dei principi previsti dalla disciplina in materia di trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della
2. I codici di cui al comma 1 riguardano il trattamento di dati personali:
a) effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di telecomunicazione gestite da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole ed interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della
b) necessari per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativa all'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente alla pubblicazione di annunci per finalità di occupazione e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili;
c) effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva, prevedendo anche, per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato, forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni;
d) svolto a fini di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della
e) effettuato nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche specifiche modalità per favorire la comunicazione di dati personali esatti e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato;
f) provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i casi in cui debba essere indicata la fonte di acquisizione dei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa N. R (186) 10 in relazione all'articolo 9 della
g) effettuato con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini, prevedendo specifiche modalità di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirne la liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo 9 della
3. Il rispetto delle disposizioni in essi contenute costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati.
4. I codici sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Garante e riportati in allegato al testo unico delle disposizioni in materia previsto dall'articolo 1, comma 4, della
Capo III
Modificazioni ed integrazioni al
Art. 21. Modalità di pagamento alternative alla fatturazione
1. All'articolo 5, comma 1, del
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del
"1 bis. I fornitori di cui al comma 1 sono tenuti a documentare al Garante, entro il 30 giugno 2002, le misure predisposte. In caso di mancata documentazione si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 39, comma 1, della
Art. 22. Informazione al pubblico sull'identificazione della linea chiamante e collegata
1. All'articolo 6, comma 6, del
Art. 23. Chiamate di emergenza
1. L'articolo 7 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Chiamate di disturbo e di emergenza)";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il fornitore di una rete di telecomunicazioni pubblica o di un servizio di telecomunicazioni accessibili al pubblico deve predisporre procedure adeguate e trasparenti per garantire, linea per linea, l'annullamento della soppressione dell'identificazione della linea chiamante da parte dei servizi abilitati a ricevere chiamate d'emergenza.".
Art. 24. Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 3, 4, 22 e 23 del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° marzo 2002.
2. I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere dal 1° ottobre 2002.
3. In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 22 della
Art. 25. Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore il 1° febbraio 2002.
[1] Abrogato dall’art. 183 del