§ 1.3.13 - L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.
Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:1. assetto istituzionale
Capitolo:1.3 organi
Data:12/02/1996
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Ricostituzione degli organi.
Art. 3.  Proroga degli organi amministrativi.
Art. 4.  Individuazione degli enti e delle persone giuridiche soggetti all'applicazione della legge.
Art. 5.  Norme finali e rinvio.
Art. 6.  Norma transitoria.
Art. 7.  Abrogazioni.


§ 1.3.13 - L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi.

(B.U. 20 febbraio 1996, n. 10).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della medesima, nonché agli organi delle persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica operanti per l'esercizio di funzioni o servizi di prevalente competenza provinciale, quando componenti di tali organi siano nominati dalla Provincia o dagli enti pubblici.

     2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi della Provincia previsti dallo Statuto, agli organi in cui si articola il Consiglio provinciale nonché a quelli per la cui ricostituzione la legge richiede per tutti i componenti una procedura di elezione diretta.

     3. Al difensore civico continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda.

 

     Art. 2. Ricostituzione degli organi.

     1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite fino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi dalla legge o dalle disposizioni che li regolano. Qualora la durata in carica dell'organo amministrativo coincida con la legislatura, il termine di scadenza dell'organo medesimo è stabilito nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura [1].

     2. Quando la competenza alla nomina spetta ad un organo collegiale, la nomina stessa è posta all'ordine del giorno di una seduta di quest'ultimo convocata per una data anteriore di almeno quindici giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.

     3. Qualora l'organo collegiale competente alla nomina non provveda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga di cui al comma 1 dell'articolo 3, la relativa competenza è trasferita al presidente dell'organo medesimo, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.

     4. Salvo che la legge o le disposizioni che regolano l'organo richiedano espressamente la nomina della totalità o di maggioranze qualificate dei componenti previsti, gli organi amministrativi collegiali si intendono validamente ricostituiti con la nomina della maggioranza dei membri previsti. La ricostituzione dell'organo importa la decadenza di tutti i componenti dell'organo scaduto. Si intende sempre richiesta la nomina della totalità dei componenti dell'organo nei casi in cui la legge o le disposizioni che lo regolano richiedano che l'organo operi con la presenza di tutti i membri.

     5. Qualora la nomina dei componenti dell'organo collegiale richieda una o più designazioni, anche a seguito di procedure elettive, e queste non pervengano in tempo utile, l'organo competente dispone la nomina prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la necessità del raggiungimento della totalità, della maggioranza qualificata o della maggioranza dei componenti dell'organo secondo quanto previsto dal comma 4. Anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, per le designazioni di competenza del Consiglio provinciale la relativa richiesta deve essere inoltrata entro il quarantacinquesimo giorno antecedente i termini di cui al comma 1.

     6. Nel caso di cui al comma 5, qualora non sia possibile la nomina della totalità o della maggioranza dei componenti dell'organo, l'organo competente dispone la nomina provvisoria, in sostituzione dei membri mancanti, di un numero di esperti della materia trattata da detti organi sufficiente a raggiungere la maggioranza o la totalità dei componenti prevista dalla legge. Gli esperti nominati provvisoriamente sono sostituiti da quelli nominati a seguito delle nuove designazioni a mano a mano che queste ultime pervengano.

     7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 è comunque disposta l'integrazione della composizione dell'organo per il residuo periodo di durata in carica quando pervengano le singole nomine o designazioni dei membri mancanti, sempreché si tratti di periodi non inferiori a centottanta giorni rispetto alla scadenza dell'organo.

 

     Art. 3. Proroga degli organi amministrativi.

     1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, sono prorogati di diritto per non più di sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1.

     2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Costituiscono in ogni caso atti di ordinaria amministrazione quelli adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di amministrazione attiva ed in particolare nell'esercizio di funzioni consultive, propositive, di controllo o di verifica.

     3. Qualora sia necessario adottare, nel periodo in cui gli organi sono prorogati, atti di ordinaria amministrazione quali programmi, piani, bilanci o altri atti, che per la loro durata, il loro contenuto o i loro effetti, possano impegnare la futura attività dello stesso organo o di altri organi, gli atti medesimi devono riservare espressamente al nuovo organo la possibilità di rivedere, per quanto ne permangano gli effetti, le decisioni adottate. L'esecuzione degli atti medesimi da parte degli organi prorogati deve essere per quanto possibile scaglionata nel tempo tenendo conto delle necessità dell'ente.

     4. Decorso il termine di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; in tal caso subentra nelle competenze di amministrazione attiva dell'organo decaduto, fino alla sua ricostituzione, il dirigente del servizio competente per materia, quando si tratti di organi dell'amministrazione provinciale, o il direttore dell'ente negli altri casi.

     5. Nel medesimo caso di cui al comma 4, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui l'organo ha competenze consultive; tuttavia se l'organo o la struttura competente a provvedere abbiano rappresentato particolari esigenze istruttorie o si tratti di pareri che debbono essere rilasciati da organi preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, provvede il dirigente del servizio competente per materia. Ove si tratti di organi che esercitano funzioni di controllo, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per l'esercizio di dette funzioni.

 

     Art. 4. Individuazione degli enti e delle persone giuridiche soggetti all'applicazione della legge.

     1. La Giunta provinciale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante apposito elenco, gli enti pubblici e le persone giuridiche private soggetti all'applicazione della medesima ai sensi dell'articolo 1.

     2. In detto elenco sono individuati, distintamente per ciascun ente o persona giuridica e con riferimento alla Provincia anche per strutture organizzative competenti, anche gli organi cui si applica la disciplina della legge.

     3. L'elenco può essere aggiornato d'ufficio o su richiesta degli interessati.

     4. L'elenco ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sono comunicati, per la parte di rispettiva competenza, agli enti e alle persone giuridiche interessate.

     5. Nell'elenco sono compresi, su indicazione della Presidenza del Consiglio provinciale, anche gli organi la cui nomina spetta al Consiglio medesimo.

 

     Art. 5. Norme finali e rinvio.

     1. I componenti che facciano parte di un organo unicamente in quanto titolari di una determinata carica o ufficio sono in ogni caso sostituiti di diritto dai nuovi titolari, anche a titolo provvisorio, della medesima carica o ufficio. Si intendono sempre regolarmente costituiti gli organi interamente composti dai titolari di determinate cariche o uffici, ancorché non intervengano i provvedimenti di nuova nomina o di ricostituzione previsti.

     2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, per quanto riguarda il regime degli atti adottati nel periodo di proroga, l'efficacia dell'atto di ricostituzione e il regime dei relativi controlli e la responsabilità dei titolari della competenza alla ricostituzione, si applicano l'articolo 3, comma 3, l'articolo 5, commi 1 e 3, e l'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

     3. In pendenza dei controlli sui provvedimenti di ricostituzione e fino alla comunicazione della loro conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.

 

     Art. 6. Norma transitoria.

     1. Per gli organi amministrativi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti, il termine di proroga previsto dall'articolo 3, comma 1, decorre dalla predetta data.

 

     Art. 7. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) [2];

     b) il terzo comma dell'articolo 58 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), come sostituito dall'articolo 18 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere i suoi compiti sino al suo rinnovo»;

     c) la lettera c) del primo comma dell'articolo 60 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), limitatamente alle parole: «; ove il Comprensorio non risulti costituito o non provveda entro 30 giorni alla designazione, il rappresentante è scelto direttamente dalla Giunta provinciale»;

     d) [il comma 3 dell'articolo 2 bis della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 19 (Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti), come introdotto dall'articolo 22 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 38, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»] [3];

     e) il quarto comma dell'articolo 16 della legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25 (Disciplina della programmazione di sviluppo);

     f) il terzo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione dell'ufficio di statistica della Provincia di Trento);

     g) il quinto comma dell'articolo 4 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni in materia di agricoltura), come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 27 febbraio 1986, n. 5, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

     h) il nono comma dell'articolo 9 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento);

     i) il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 28 dicembre 1984, n. 16 (Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura), come sostituito dall'articolo 31 della legge provinciale 20 novembre 1987, n. 27, limitatamente alle parole: «; alla scadenza esso continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

     j) [il comma 3 dell'articolo 10 della legge provinciale 2 settembre 1985, n. 15 (Norme a tutela degli zingari), limitatamente alle parole «e viene rinnovata entro quattro mesi dall'insediamento del Consiglio provinciale»] [4];

     k) il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 9 (Disciplina dell'agriturismo), limitatamente alle parole: «; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

     l) - n) [5];

     o) il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento);

     p) il comma 5 dell'articolo 30 della legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione»;

     q) [il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 23 (Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni la commissione in carica.»] [6];

     r) [il comma 5 dell'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 (Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni il Comitato in carica.»] [7];

     s) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), limitatamente alle parole: «Essi restano in carica fino a quando ricoprono l'ufficio cui è connessa la partecipazione al consiglio e, per i componenti di cui alle lettere f), g), h) fino alla loro sostituzione a seguito di nuova designazione.»;

     t) il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi);

     u) il comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), limitatamente alle parole: «Esso esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura provinciale, fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti o responsabili dei Dipartimenti o Servizi provinciali comporta l'automatica sostituzione nell'ambito del Comitato.»;

     v) il comma 7 dell'articolo 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), limitatamente alle parole: «Decorso tale termine, il Comitato è validamente costituito anche ove non siano pervenute le designazioni predette, salva la sua successiva integrazione.»;

     w) il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa), limitatamente alle parole: «Il comitato continua a svolgere le proprie funzioni anche oltre il termine della sua durata in carica, fino al suo rinnovo.»;

     x) il comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381) limitatamente alle parole: «Nei casi in cui è prevista la designazione di determinati componenti da parte di associazioni di categoria, qualora la designazione non venga effettuata entro 45 giorni dalla relativa richiesta, la Giunta provinciale provvede autonomamente.»;

     y) il comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 39 (Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 27 maggio 1970, n. 382 e 26 maggio 1970, n. 381) limitatamente alle parole: «Nei casi in cui è prevista la designazione da parte di associazioni di categoria e questa non avvenga entro 45 giorni dalla relativa richiesta, la Giunta provinciale provvede autonomamente.»;

     z) il comma 4 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera

extracomunitaria);

     aa) il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera

extracomunitaria), limitatamente alle parole: «Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni.»;

     bb) il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera

extracomunitaria);

     [cc) il comma 9 dell'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige);] [8]

     [dd) il comma 4 dell'articolo 6 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio anche in relazione all'elezione del consiglio di amministrazione dell'università»;] [9]

     ee) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace), così come sostituito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale 8 novembre 1993, n. 34, limitatamente alle parole: «e comunque fino all'insediamento della nuova assemblea di cui all'articolo 4, comma 1»;

     ff) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica), limitatamente alle parole: «; alla scadenza essa continua a svolgere le sue funzioni fino al suo rinnovo»;

     gg) il comma 7 dell'articolo 7 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

     hh) il comma 7 dell'articolo 9 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

     ii) il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio);

     jj) il comma 6 dell'articolo 11 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.»;

     kk) il comma 8 dell'articolo 11 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);

     ll) il comma 2 dell'articolo 39 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo continua ad esercitare le funzioni la commissione in carica.»;

     mm) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 (Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale), limitatamente alle parole: «Nel caso in cui le predette organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina d'ufficio.»;

     [nn) il comma 2 dell'articolo 4 della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 (Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone), limitatamente alle parole: «ed esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura provinciale fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti o responsabili dei dipartimenti o dei servizi provinciali di cui al comma 1 comporta l'automatica sostituzione nell'ambito del consiglio di amministrazione provinciale che li ha nominati, ed essi possono essere riconfermati»;] [10]

     oo) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità), limitatamente alle parole: «Essa esercita le sue funzioni anche oltre la scadenza della legislatura fino al suo rinnovo. La sostituzione dei dirigenti provinciali comporta l'automatica sostituzione nell'ambito della C.P.E.»;

     pp) il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità);

     qq) il comma 4 dell'articolo 4 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo, continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.»;

     rr) il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo consiglio»;

     ss) il comma 3 dell'articolo 17 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla nomina del nuovo collegio»;

     tt) il comma 6 dell'articolo 6 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento);

     uu) il comma 7 dell'articolo 6 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), limitatamente alle parole: «Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.»;

     [vv) il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci») [11]];

     vv) [il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»)] [12];

     ww) [il comma 3 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 (Norme in materia di polizia locale), limitatamente alle parole: «esercitando le funzioni sino all'insediamento del nuovo comitato»] [13];

     xx) [il comma 4 dell'articolo 13 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 28 (Norme in materia di polizia locale), limitatamente alle parole: «Il comitato è validamente costituito anche nel caso in cui non siano pervenute le designazioni predette, salvo successive integrazioni.»] [14];

     [yy) il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi), limitatamente alle parole: «, entro quattro mesi dall'inizio della legislatura,»;] [15]

     [zz) il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35 (Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi), limitatamente alle parole: «e comunque fino alla elezione del nuovo comitato»;] [16]

     aaa) il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 (Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna), limitatamente alle parole: «e comunque sino all'insediamento della nuova commissione che deve avvenire entro sei mesi dall'inizio della legislatura».

     2. Sono inoltre abrogate le disposizioni di leggi provinciali, ancorché non richiamate dal comma 1, comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 14 della L.P. 9 giugno 2010, n. 10.

[2] Lettera abrogata dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[3] Lettera abrogata dall’art. 7 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della L.P. 29 ottobre 2009, n. 12.

[5] Lettere abrogate dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.

[6] Lettera abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Lettera abrogata dall’art. 17 della L.P. 15 marzo 2005, n. 4, con la decorrenza ivi indicata.

[8] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[9] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Lettera abrogata dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[11] Il testo riportato tra [ ... ] è stato soppresso dall'art. 57 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8. Conseguentemente le originarie lettere ww), xx), yy), zz) aaa) e bbb) sono state rispettivamente sostituite dalle attuali lettere vv), ww), xx), yy), zz), aaa).

[12] Lettera abrogata dall’art. 15 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3, con la decorrenza ivi indicata. A tale, proposito, vedi l'art. 40 del D.P.G.P. 27 febbraio 2007, n. 3-83/Leg.

[13] Lettera abrogata dall’art. 25 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8.

[14] Lettera abrogata dall’art. 25 della L.P. 27 giugno 2005, n. 8.

[15] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.P. 16 dicembre 2005, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.