Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 1. assetto istituzionale |
Capitolo: | 1.3 organi |
Data: | 12/02/1996 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione. |
Art. 2. Ricostituzione degli organi. |
Art. 3. Proroga degli organi amministrativi. |
Art. 4. Individuazione degli enti e delle persone giuridiche soggetti all'applicazione della legge. |
Art. 5. Norme finali e rinvio. |
Art. 6. Norma transitoria. |
Art. 7. Abrogazioni. |
§ 1.3.13 - L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.
Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi.
(B.U. 20 febbraio 1996, n. 10).
Art. 1. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Provincia e degli enti pubblici il cui ordinamento rientra nelle competenze legislative della medesima, nonché agli organi delle persone giuridiche private a prevalente partecipazione pubblica operanti per l'esercizio di funzioni o servizi di prevalente competenza provinciale, quando componenti di tali organi siano nominati dalla Provincia o dagli enti pubblici.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli organi della Provincia previsti dallo Statuto, agli organi in cui si articola il Consiglio provinciale nonché a quelli per la cui ricostituzione la legge richiede per tutti i componenti una procedura di elezione diretta.
3. Al difensore civico continua ad applicarsi la normativa provinciale che lo riguarda.
Art. 2. Ricostituzione degli organi.
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1, gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite fino alla scadenza del termine di durata previsto per ciascuno di essi dalla legge o dalle disposizioni che li regolano. Qualora la durata in carica dell'organo amministrativo coincida con la legislatura, il termine di scadenza dell'organo medesimo è stabilito nel centoventesimo giorno successivo alla data di nomina della prima Giunta provinciale della nuova legislatura [1].
2. Quando la competenza alla nomina spetta ad un organo collegiale, la nomina stessa è posta all'ordine del giorno di una seduta di quest'ultimo convocata per una data anteriore di almeno quindici giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
3. Qualora l'organo collegiale competente alla nomina non provveda almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga di cui al comma 1 dell'articolo 3, la relativa competenza è trasferita al presidente dell'organo medesimo, il quale deve comunque provvedere entro tale termine.
4. Salvo che la legge o le disposizioni che regolano l'organo richiedano espressamente la nomina della totalità o di maggioranze qualificate dei componenti previsti, gli organi amministrativi collegiali si intendono validamente ricostituiti con la nomina della maggioranza dei membri previsti. La ricostituzione dell'organo importa la decadenza di tutti i componenti dell'organo scaduto. Si intende sempre richiesta la nomina della totalità dei componenti dell'organo nei casi in cui la legge o le disposizioni che lo regolano richiedano che l'organo operi con la presenza di tutti i membri.
5. Qualora la nomina dei componenti dell'organo collegiale richieda una o più designazioni, anche a seguito di procedure elettive, e queste non pervengano in tempo utile, l'organo competente dispone la nomina prescindendo dai membri di cui manca la designazione, ferma restando la necessità del raggiungimento della totalità, della maggioranza qualificata o della maggioranza dei componenti dell'organo secondo quanto previsto dal comma 4. Anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, per le designazioni di competenza del Consiglio provinciale la relativa richiesta deve essere inoltrata entro il quarantacinquesimo giorno antecedente i termini di cui al comma 1.
6. Nel caso di cui al comma 5, qualora non sia possibile la nomina della totalità o della maggioranza dei componenti dell'organo, l'organo competente dispone la nomina provvisoria, in sostituzione dei membri mancanti, di un numero di esperti della materia trattata da detti organi sufficiente a raggiungere la maggioranza o la totalità dei componenti prevista dalla legge. Gli esperti nominati provvisoriamente sono sostituiti da quelli nominati a seguito delle nuove designazioni a mano a mano che queste ultime pervengano.
7. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 è comunque disposta l'integrazione della composizione dell'organo per il residuo periodo di durata in carica quando pervengano le singole nomine o designazioni dei membri mancanti, sempreché si tratti di periodi non inferiori a centottanta giorni rispetto alla scadenza dell'organo.
Art. 3. Proroga degli organi amministrativi.
1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nei termini di cui all'articolo 2, comma 1, sono prorogati di diritto per non più di sessanta giorni dalla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 5, comma 1.
2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché quelli urgenti e indifferibili, con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Costituiscono in ogni caso atti di ordinaria amministrazione quelli adottati nell'esercizio di funzioni diverse da quelle di amministrazione attiva ed in particolare nell'esercizio di funzioni consultive, propositive, di controllo o di verifica.
3. Qualora sia necessario adottare, nel periodo in cui gli organi sono prorogati, atti di ordinaria amministrazione quali programmi, piani, bilanci o altri atti, che per la loro durata, il loro contenuto o i loro effetti, possano impegnare la futura attività dello stesso organo o di altri organi, gli atti medesimi devono riservare espressamente al nuovo organo la possibilità di rivedere, per quanto ne permangano gli effetti, le decisioni adottate. L'esecuzione degli atti medesimi da parte degli organi prorogati deve essere per quanto possibile scaglionata nel tempo tenendo conto delle necessità dell'ente.
4. Decorso il termine di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi amministrativi decadono; in tal caso subentra nelle competenze di amministrazione attiva dell'organo decaduto, fino alla sua ricostituzione, il dirigente del servizio competente per materia, quando si tratti di organi dell'amministrazione provinciale, o il direttore dell'ente negli altri casi.
5. Nel medesimo caso di cui al comma 4, si prescinde dalla pronuncia dell'organo in tutti i procedimenti in cui l'organo ha competenze consultive; tuttavia se l'organo o la struttura competente a provvedere abbiano rappresentato particolari esigenze istruttorie o si tratti di pareri che debbono essere rilasciati da organi preposti alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del territorio e della salute dei cittadini, provvede il dirigente del servizio competente per materia. Ove si tratti di organi che esercitano funzioni di controllo, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario per l'esercizio di dette funzioni.
Art. 4. Individuazione degli enti e delle persone giuridiche soggetti all'applicazione della legge.
1. La Giunta provinciale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, mediante apposito elenco, gli enti pubblici e le persone giuridiche private soggetti all'applicazione della medesima ai sensi dell'articolo 1.
2. In detto elenco sono individuati, distintamente per ciascun ente o persona giuridica e con riferimento alla Provincia anche per strutture organizzative competenti, anche gli organi cui si applica la disciplina della legge.
3. L'elenco può essere aggiornato d'ufficio o su richiesta degli interessati.
4. L'elenco ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione e sono comunicati, per la parte di rispettiva competenza, agli enti e alle persone giuridiche interessate.
5. Nell'elenco sono compresi, su indicazione della Presidenza del Consiglio provinciale, anche gli organi la cui nomina spetta al Consiglio medesimo.
Art. 5. Norme finali e rinvio.
1. I componenti che facciano parte di un organo unicamente in quanto titolari di una determinata carica o ufficio sono in ogni caso sostituiti di diritto dai nuovi titolari, anche a titolo provvisorio, della medesima carica o ufficio. Si intendono sempre regolarmente costituiti gli organi interamente composti dai titolari di determinate cariche o uffici, ancorché non intervengano i provvedimenti di nuova nomina o di ricostituzione previsti.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge, per quanto riguarda il regime degli atti adottati nel periodo di proroga, l'efficacia dell'atto di ricostituzione e il regime dei relativi controlli e la responsabilità dei titolari della competenza alla ricostituzione, si applicano l'articolo 3, comma 3, l'articolo 5, commi 1 e 3, e l'articolo 6, commi 2 e 3, del
3. In pendenza dei controlli sui provvedimenti di ricostituzione e fino alla comunicazione della loro conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge.
Art. 6. Norma transitoria.
1. Per gli organi amministrativi che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già scaduti, il termine di proroga previsto dall'articolo 3, comma 1, decorre dalla predetta data.
Art. 7. Abrogazioni.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) [2];
b) il terzo comma dell'articolo 58 della
c) la lettera c) del primo comma dell'articolo 60 della
d) [il comma 3 dell'articolo 2 bis della
e) il quarto comma dell'articolo 16 della
f) il terzo comma dell'articolo 15 della
g) il quinto comma dell'articolo 4 della
h) il nono comma dell'articolo 9 della
i) il comma 3 dell'articolo 11 della
j) [il comma 3 dell'articolo 10 della
k) il comma 3 dell'articolo 11 della
l) - n) [5];
o) il comma 6 dell'articolo 6 della
p) il comma 5 dell'articolo 30 della
q) [il comma 2 dell'articolo 3 della
r) [il comma 5 dell'articolo 3 della
s) il comma 3 dell'articolo 4 della
t) il comma 4 dell'articolo 4 della
u) il comma 4 dell'articolo 12 della
v) il comma 7 dell'articolo 12 della
w) il comma 2 dell'articolo 2 della
x) il comma 1 dell'articolo 5 della
y) il comma 1 dell'articolo 9 della
z) il comma 4 dell'articolo 2 della
extracomunitaria);
aa) il comma 5 dell'articolo 2 della
extracomunitaria), limitatamente alle parole: «Trascorso tale termine la Consulta è costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa, fatte comunque salve le successive integrazioni.»;
bb) il comma 2 dell'articolo 4 della
extracomunitaria);
[cc) il comma 9 dell'articolo 6 della
[dd) il comma 4 dell'articolo 6 della
ee) il comma 2 dell'articolo 3 della
ff) il comma 2 dell'articolo 3 della
gg) il comma 7 dell'articolo 7 della
hh) il comma 7 dell'articolo 9 della
ii) il comma 6 dell'articolo 11 della
jj) il comma 6 dell'articolo 11 della
kk) il comma 8 dell'articolo 11 della
ll) il comma 2 dell'articolo 39 della
mm) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della
[nn) il comma 2 dell'articolo 4 della
oo) il comma 2 dell'articolo 3 della
pp) il comma 3 dell'articolo 3 della
qq) il comma 4 dell'articolo 4 della
rr) il comma 4 dell'articolo 13 della
ss) il comma 3 dell'articolo 17 della
tt) il comma 6 dell'articolo 6 della
uu) il comma 7 dell'articolo 6 della
[vv) il comma 3 dell'articolo 4 della
vv) [il comma 3 dell'articolo 13 della
ww) [il comma 3 dell'articolo 13 della
xx) [il comma 4 dell'articolo 13 della
[yy) il comma 1 dell'articolo 3 della
[zz) il comma 2 dell'articolo 3 della
aaa) il comma 1 dell'articolo 4 della
2. Sono inoltre abrogate le disposizioni di leggi provinciali, ancorché non richiamate dal comma 1, comunque contrarie o incompatibili con le norme della presente legge.
[1] Comma così modificato dall'art. 14 della
[2] Lettera abrogata dall’art. 40 della
[3] Lettera abrogata dall’art. 7 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 15 della
[5] Lettere abrogate dall'art. 19 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 115 della
[7] Lettera abrogata dall’art. 17 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 32 della
[9] Comma abrogato dall'art. 119 della
[10] Lettera abrogata dall'art. 32 della
[11] Il testo riportato tra [ ... ] è stato soppresso dall'art. 57 della
[12] Lettera abrogata dall’art. 15 della
[13] Lettera abrogata dall’art. 25 della
[14] Lettera abrogata dall’art. 25 della
[15] Lettera abrogata dall’art. 20 della
[16] Lettera abrogata dall’art. 20 della