§ 4.2.40 - L.P. 1 agosto 2002, n. 11.
Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.2 artigianato e industria
Data:01/08/2002
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di impresa artigiana.
Art. 3.  Albo delle imprese artigiane.
Art. 4.  Sezione I e II dell'albo.
Art. 5.  Commissione provinciale per l'artigianato.
Art. 6.  Nomina, composizione e organizzazione della commissione.
Art. 7.  Iscrizioni all'albo, cancellazioni e variazioni.
Art. 8.  Ricorsi avverso i provvedimenti della commissione.
Art. 9.  Comunicazioni ad enti pubblici.
Art. 10.  Tutela della professionalità artigiana.
Art. 11.  Vendita dei prodotti di propria produzione.
Art. 12.  Osservatorio dell'artigianato.
Art. 13.  Maestro artigiano.
Art. 14.  Elenco dei maestri artigiani.
Art. 15.  Bottega-scuola.
Art. 16.  Qualificazione delle imprese artigiane.
Art. 17.  Interventi per qualificare e valorizzare l’artigianato.
Art. 18.  Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.
Art. 18 bis.  Attività di acconciatore.
Art. 19.  Sanzioni amministrative.
Art. 20.  Istituzione di un ufficio unico per i servizi alle imprese.
Art. 20 bis.  Delega alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni in materia di artigianato
Art. 21.  Efficacia della legge e abrogazioni.
Art. 22.  Regolamento di esecuzione.
Art. 23.  Disposizioni transitorie.
Art. 24.  Disposizioni finanziarie.


§ 4.2.40 - L.P. 1 agosto 2002, n. 11.

Disciplina dell'impresa artigiana nella Provincia Autonoma di Trento.

(B.U. 13 agosto 2002, n. 34).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina, ai fini dell'applicazione delle norme emanate in materia di competenza provinciale, l'impresa artigiana, l'istituzione del titolo di maestro artigiano, nonché la costituzione delle botteghe-scuola.

 

     Art. 2. Definizione di impresa artigiana.

     1. Sono artigiani i soggetti considerati tali dalla legislazione statale in materia di artigianato.

     2. Sono inoltre considerati artigiani:

     a) le imprese, in possesso degli altri requisiti previsti dalla legislazione statale, che presentano livelli occupazionali più elevati di quelli previsti dalla legislazione statale, purché contenuti entro i seguenti limiti:

     1) ventidue dipendenti per l'impresa che non lavora in serie, nonché per l'impresa che svolge la propria attività nel settore dell'edilizia;

     2) dodici dipendenti per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata;

     3) cinquanta dipendenti per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'artigianato;

     b) i consorzi e le società consortili, costituiti anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre a imprese artigiane, anche imprese non artigiane, purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti. Le imprese non artigiane che possono partecipare a detti consorzi e società consortili devono avere la dimensione di piccole e medie imprese così come individuata dalle normative comunitarie.

     3. Ai fini del calcolo dei livelli occupazionali, nonché della possibilità del loro temporaneo superamento, si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di artigianato.

 

     Art. 3. Albo delle imprese artigiane.

     1. E’ istituito l'albo delle imprese artigiane della Provincia di Trento.

     2. Sono tenute ad iscriversi all'albo le imprese aventi sede nel territorio provinciale, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2. L’iscrizione all’albo delle imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci è disposta su domanda delle medesime.

     3. L'iscrizione all'albo ha efficacia costitutiva.

     4. L'albo delle imprese artigiane è pubblico. Chiunque può prenderne visione e richiedere il rilascio di certificazioni relativamente ai dati in esso contenuti, nonché di elenchi di imprese iscritte.

     5. Con deliberazione della Giunta provinciale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione sono individuati i dati da registrare nell'albo, nonché gli eventuali contributi dovuti per l'iscrizione, la cancellazione e la variazione dei dati e per il rilascio degli elenchi di iscritti.

 

     Art. 4. Sezione I e II dell'albo.

     1. L'albo delle imprese artigiane è diviso in due sezioni.

     2. Le imprese, i consorzi e le società consortili in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione statale in materia di artigianato sono iscritti nella sezione I. I consorzi e le società consortili sono iscritti in apposita subsezione della sezione I.

     3. Le imprese, i consorzi e le società consortili in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 2 sono iscritti nella sezione II dell'albo.

 

     Art. 5. Commissione provinciale per l'artigianato.

     1. Per la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e quale organo consultivo e propositivo in materia è istituita la commissione provinciale per l'artigianato.

     2. Spetta alla commissione:

     a) curare la tenuta dell'albo delle imprese artigiane e provvedere agli altri adempimenti previsti dalla presente legge;

     b) esprimere pareri e formulare proposte in ordine ai problemi concernenti l'artigianato;

     c) proporre indagini riguardanti le strutture e le dimensioni aziendali, i livelli di produzione e di occupazione e l'andamento economico del settore artigiano;

     d) proporre studi, ricerche ed esperienze utili nel settore;

     e) tutelare la professionalità delle imprese artigiane che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti secondo quanto previsto dall'articolo 10.

 

     Art. 6. Nomina, composizione e organizzazione della commissione.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato è nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni.

     2. La commissione è composta da:

     a) undici imprenditori artigiani designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative in provincia individuate secondo criteri determinati con deliberazione della Giunta provinciale;

     b) due dipendenti della Provincia di cui uno assegnato al servizio competente in materia di artigianato e uno al servizio competente in materia di ispettorato del lavoro;

     c) un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

     d) il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o suo delegato;

     e) il direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o suo delegato;

     f) due esperti rispettivamente in materia giuridica e in materia economica nel settore dell'artigianato, individuati previa consultazione delle organizzazioni di categoria di cui alla lettera a).

     3. Per la trattazione di argomenti inerenti la figura del maestro artigiano e l'istituto della bottega-scuola, disciplinati dagli articoli 13 e 15, la commissione è integrata, con diritto di voto, da due dipendenti della Provincia rispettivamente assegnati al servizio competente in materia di addestramento e formazione professionale e all'agenzia del lavoro, designati dai rispettivi dirigenti.

     4. Il presidente e il vicepresidente della commissione sono eletti dalla commissione stessa tra i componenti di cui al comma 2, lettera a).

     5. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di artigianato.

     6. Per la trattazione di particolari problematiche la commissione può istituire nel proprio seno un numero massimo di tre sottocommissioni composte ciascuna da non più di otto membri.

     7. La commissione e le sottocommissioni, ove lo ritengano opportuno, possono invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici ed esperti.

     8. La commissione adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento.

     9. Ai componenti della commissione spettano i compensi, i rimborsi spese e le altre indennità previsti dalla normativa provinciale vigente in materia.

 

     Art. 7. Iscrizioni all'albo, cancellazioni e variazioni.

     1. Al fine dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, le imprese interessate presentano apposita domanda alla commissione provinciale per l'artigianato entro trenta giorni dall'inizio dell'attività artigiana.

     2. Decorso il termine massimo per la conclusione del procedimento stabilito dalla Giunta provinciale senza che venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta secondo quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall'articolo 14 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     3. Le imprese comunicano altresì, entro trenta giorni dal loro verificarsi, la cessazione dell'attività, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'albo o a una sua sezione. Entro il predetto termine, nei casi previsti con deliberazione della Giunta provinciale, le imprese comunicano altresì le eventuali variazioni dei dati iscritti all'albo.

     4. Spetta alla commissione provinciale per l'artigianato provvedere in ordine all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo o da una sua sezione. La commissione, con specifica deliberazione, può individuare altri provvedimenti la cui adozione è demandata alle sottocommissioni di cui al comma 6 dell'articolo 6; contro i provvedimenti delle sottocommissioni rimane ferma la possibilità di ricorrere alla commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 8. Le variazioni dei dati che non comportano cancellazione dall'albo o da una sua sezione, comunicate da parte del richiedente, sono registrate direttamente dalla struttura competente senza particolari formalità.

     5. In ogni caso gli accertamenti atti a verificare l'esistenza, il mutamento o il permanere dei requisiti prescritti o dei dati comunicati ai fini dell'iscrizione, possono essere disposti dalla commissione senza limiti di tempo, anche avvalendosi degli enti cui è affidata la vigilanza prevista dall'articolo 19, comma 5, i quali, entro trenta giorni dalla richiesta, devono far pervenire le informazioni richieste. La commissione può inoltre disporre i suddetti accertamenti a seguito delle segnalazioni di cui all'articolo 10 o sulla base delle rilevazioni dei livelli occupazionali effettuate dall'Istituto nazionale per la previdenza sociale. In tali casi, anche in mancanza di presentazione delle relative comunicazioni o istanze, la commissione provvede d'ufficio alle relative iscrizioni, cancellazioni e variazioni. L’iscrizione d’ufficio è esclusa con riferimento alle imprese costituite ed esercitate in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci.

     6. Ai fini della conservazione dell'iscrizione all'albo in caso di morte, invalidità o di sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano si applica quanto previsto dalla normativa statale in materia di artigianato.

     7. La commissione, all'atto dell'adozione dei provvedimenti previsti dai commi 4, 5 e 6, determina la data nella quale è accertata la sussistenza, la modificazione o la perdita dei requisiti richiesti per il riconoscimento della qualifica artigiana. Le iscrizioni e le cancellazioni sono rese pubbliche mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, presso la sede della commissione provinciale per l'artigianato.

     8. Gli obblighi di iscrizione e di comunicazione previsti dal presente articolo si intendono riferiti al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante della società.

     9. La Giunta provinciale definisce, con la deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 5, le modalità per la presentazione delle domande e delle comunicazioni previste dal presente articolo, con particolare riferimento alla documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione, la variazione e la cancellazione dall'albo.

 

     Art. 8. Ricorsi avverso i provvedimenti della commissione.

     1. Contro i provvedimenti della commissione provinciale per l'artigianato, relativi all'iscrizione o alla cancellazione dall'albo delle imprese artigiane o dalle relative subsezioni, è ammesso ricorso in opposizione alla commissione stessa.

 

     Art. 9. Comunicazioni ad enti pubblici.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed agli enti pubblici che ne facciano richiesta, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze, le informazioni concernenti i dati relativi all'iscrizione e alla cancellazione delle imprese dall'albo e le variazioni eventualmente intervenute dei dati contenuti nell'albo.

 

     Art. 10. Tutela della professionalità artigiana.

     1. A garanzia degli utenti e dei consumatori la Provincia Autonoma di Trento tutela la professionalità degli imprenditori artigiani che svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

     2. A tal fine la commissione provinciale per l'artigianato raccoglie le segnalazioni pervenute concernenti soggetti che esercitano l'attività artigiana in violazione delle norme della presente legge.

     3. Qualora la commissione accerti la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, oltre ad adottare i provvedimenti previsti dal comma 5 del medesimo articolo, segnala la situazione alle amministrazioni pubbliche interessate ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.

     4. Nessuna impresa, consorzio, società consortile o associazione di imprese può in ogni caso adottare ditta, ragione o denominazione sociale, insegna, marchio in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non sia iscritta all'albo.

 

     Art. 11. Vendita dei prodotti di propria produzione.

     1. Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi adiacenti, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio, alle imprese, ai consorzi ed alle società consortili iscritti all'albo non si applicano le disposizioni previste dalla disciplina del commercio.

     2. Le disposizioni previste dal comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei consorzi e delle società consortili iscritti all'albo i quali vendano i prodotti delle imprese consorziate o associate nella sede del consorzio o della società consortile.

 

     Art. 12. Osservatorio dell'artigianato.

     1. La Provincia attiva l'osservatorio dell'artigianato al fine di promuovere un'attività permanente di analisi dei dati relativi al settore artigiano. L'osservatorio provvede alla rielaborazione dei dati ricavati dall'albo, acquisisce ulteriori elementi informativi dalle altre amministrazioni pubbliche e collabora, mediante apposite intese o convenzioni, a ricerche e attività promosse da organismi pubblici e privati.

     2. L'osservatorio può altresì promuovere studi, ricerche e servizi al settore.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati criteri e modalità operative per l'attivazione dell'osservatorio e per lo svolgimento della sua attività.

     4. Per i fini di cui al presente articolo la Provincia promuove, mediante convenzione, la partecipazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura alle attività e al funzionamento dell'osservatorio. Nella convenzione sono in particolare disciplinate le modalità per la realizzazione di una rete informatica per lo scambio di dati fra Provincia e Camera di commercio e per la gestione dei relativi flussi informativi anche ai fini dello svolgimento delle rispettive attività istituzionali, nonché i termini per lo svolgimento di eventuali rilevazioni periodiche dei dati e della relativa elaborazione e diffusione.

     5. A seguito dell'attivazione della convenzione prevista dal comma 4, la Provincia acquisisce periodicamente dalla Camera di commercio i dati relativi alle imprese che svolgono le attività previste dalla legislazione statale in materia di artigianato, sia in forma prevalente che secondaria, e che non risultano iscritte all'albo delle imprese artigiane. La convenzione definisce altresì la modalità di individuazione delle suddette attività. La commissione provinciale per l'artigianato può utilizzare i dati così acquisiti per i fini previsti dall'articolo 10.

 

     Art. 13. Maestro artigiano.

     1. Per favorire l'acquisizione di una particolare qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze del mestiere è istituito il titolo di maestro artigiano.

     2. La Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato, individua, anche con più deliberazioni:

     a) le tipologie di mestieri per le quali il titolo di maestro artigiano può essere conferito;

     b) i requisiti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano, che tengano conto dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore artigiano per non meno di cinque anni e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico - professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere;

     c) i contenuti, le modalità e gli eventuali costi da mettere a carico degli interessati per lo svolgimento dei corsi previsti dalla lettera b);

     d) i casi in cui l'imprenditore può essere esonerato, in tutto o in parte, dall'obbligo di frequenza dei corsi previsti per il conseguimento del titolo di maestro artigiano;

     e) i criteri generali per il conferimento ai maestri artigiani di incarichi specialistici di formazione in ordine alle attività formative organizzate dai soggetti operanti nell'ambito della formazione professionale, nonché di attività formative connesse all'apprendistato, al contratto di formazione e lavoro, alla qualificazione e riqualificazione dei lavoratori e dei disoccupati;

     f) la commisurazione dei compensi per gli incarichi di formazione previsti dalla lettera e).

 

     Art. 14. Elenco dei maestri artigiani.

     1. La commissione provinciale per l'artigianato, avvalendosi della struttura competente, cura la tenuta dell'elenco dei maestri artigiani nel quale sono iscritti d'ufficio coloro ai quali è stato conferito il relativo titolo.

     2. La cancellazione dell'impresa dall'albo non comporta la perdita del titolo di maestro artigiano.

     3. L'uso del titolo di maestro artigiano è vietato a chiunque non sia iscritto nell'elenco di cui al comma 1.

 

     Art. 15. Bottega-scuola.

     1. I laboratori delle imprese artigiane diretti da un maestro artigiano possono essere costituiti in bottega-scuola, secondo le disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione.

     2. Il sistema formativo provinciale e l'agenzia del lavoro sono autorizzati a utilizzare le botteghe-scuola per realizzare le proprie attività formative facendosi carico della corresponsione dei compensi per l'utilizzo delle botteghe-scuola, inclusi i compensi per il titolare e per l'uso delle attrezzature necessarie all'attività formativa.

     3. Le competenze professionali acquisite presso le botteghe-scuola costituiscono crediti formativi.

     4. Con regolamento approvato dalla Giunta provinciale, previo parere della commissione provinciale per l'artigianato, sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di costituzione e di funzionamento delle botteghe-scuola, nonché i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere per il loro utilizzo.

 

     Art. 16. Qualificazione delle imprese artigiane.

     1. Allo scopo di favorire la qualificazione delle imprese artigiane, la Provincia sostiene ed incentiva gli investimenti fissi sostenuti dai maestri artigiani di cui all'articolo 13 e dalle botteghe-scuola di cui all'articolo 15.

     2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, con la deliberazione di cui all'articolo 35 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia Autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), come modificato dall'articolo 52 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, aumenta le misure di aiuto finanziario previste dall'articolo 9 della medesima legge provinciale per i maestri artigiani e per le botteghe-scuola, rispettivamente fino a 5 e 10 punti percentuali oltre le misure stabilite per le medesime iniziative realizzate da altre imprese, comunque entro i limiti massimi stabiliti dalla deliberazione stessa. I maggiori aiuti sono concessi secondo la regola del "de minimis" prevista dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

     3. Nell'intento di rafforzare il tessuto delle imprese artigiane trentine, la Provincia favorisce inoltre la creazione e lo sviluppo di collaborazioni fra imprese.

 

     Art. 17. Interventi per qualificare e valorizzare l’artigianato. [1]

     1. Allo scopo di qualificare e di valorizzare la professione artigiana la Provincia può organizzare o promuovere iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l’artigianato.

     2. Nel rispetto della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell’attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), per realizzare iniziative o manifestazioni di particolare rilevanza per l’artigianato la Giunta provinciale è autorizzata a costituire fondi presso enti e organizzazioni pubbliche o private, stipulando previamente una convenzione che regoli:

     a) i criteri per la realizzazione degli interventi, che comunque non devono assumere la natura di aiuti di Stato alle imprese;

     b) le modalità di amministrazione dei fondi, da effettuare in regime di separata contabilità;

     c) le modalità con cui la Provincia può chiedere interventi specifici, rilevanti per la qualificazione o la valorizzazione dell’artigianato, che l’ente o l’organizzazione deve realizzare;

     d) gli obblighi d’informazione e rendicontazione nei confronti della Provincia;

     e) il compenso per la gestione del fondo;

     f) ogni altro elemento necessario per definire i rapporti tra la Provincia e l’ente o l’organizzazione che gestisce il fondo.

     3. La convenzione, inoltre, prevede che entro i centottanta giorni successivi alla sua scadenza sia restituita alla Provincia la quota dei fondi non utilizzata, nonché gli interessi netti maturati sulla gestione dei fondi. Comunque gli interessi, man mano che maturano, devono affluire ai fondi.

 

     Art. 18. Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

     1. Nell'ambito delle iniziative previste dall'articolo 23 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 la Provincia tutela e promuove l'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura e favorisce inoltre la valorizzazione delle produzioni relative a tali settori, così come individuati con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3).

 

     Art. 18 bis. Attività di acconciatore. [2]

     1. Quest'articolo regola l'attività professionale di acconciatore in conformità ai principi fondamentali previsti dalla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore).

     2. L'esercizio dell'attività di acconciatore è soggetto ad autorizzazione comunale. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative, individuate con i criteri determinati ai fini dell'articolo 6, comma 2, lettera a), di questa legge, definisce con proprie deliberazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano:

     a) i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174 del 2005, valorizzando inoltre le figure del maestro artigiano e della bottega scuola nei percorsi formativi;

     b) gli standard di preparazione tecnico-culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge n. 174 del 2005, nonché i criteri per accertare la conformità dei percorsi formativi avviati e non conclusi prima della data prevista dal comma 6, rispetto ai percorsi formativi e all'abilitazione professionale previsti dalla legge n. 174 del 2005.

     3. Il regolamento di attuazione di quest'articolo, con l'obiettivo di favorire un equilibrato sviluppo del settore, provvede a:

     a) definire l'attività, nel rispetto della legge n. 174 del 2005;

     b) stabilire i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, nonché le eventuali norme di carattere sanitario per gli addetti;

     c) disciplinare i casi di sospensione e di revoca dell'autorizzazione e il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività nei casi di accertata carenza dei requisiti previsti dalla legge;

     d) individuare le modalità di applicazione delle sanzioni previste dalla legge n. 174 del 2005, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);

     e) disciplinare i criteri generali per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo dei comuni;

     f) individuare, in relazione alle materie indicate dal comma 4, gli indirizzi generali sulla base dei quali i comuni adottano i regolamenti previsti dal comma 5.

     4. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti dal comma 5 il regolamento di attuazione di quest'articolo disciplina inoltre:

     a) il regime autorizzativo e il procedimento amministrativo di avvio dell'attività, di trasferimento in altra sede e di subingresso, nonché i criteri e i parametri sulla base dei quali i comuni stabiliscono, eventualmente anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni da accertare per il rilascio delle autorizzazioni, al fine di valorizzare la funzione di servizio delle imprese di acconciatura e favorire un equilibrato sviluppo del settore, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge n. 174 del 2005;

     b) le superfici minime, la destinazione d'uso e le caratteristiche dei locali destinati all'esercizio dell'attività;

     c) i criteri per definire forme stabili di consultazione e partecipazione delle organizzazioni di categoria più rappresentative;

     d) le condizioni e le modalità per l'eventuale esercizio dell'attività presso il domicilio dell'esercente o presso la sede designata dal cliente, comunque nel rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature;

     e) il sistema di informazioni trasparenti sulle modalità di svolgimento dell'attività, con particolare riferimento alla disciplina degli orari e dei giorni di apertura nonché all'esposizione delle tariffe praticate.

     5. Il regolamento di attuazione di quest'articolo è adottato, sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, il Consiglio delle autonomie locali nonché la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore di quest'articolo. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di quest'articolo, i comuni, sentito il parere delle organizzazioni di categoria più rappresentative ai sensi del comma 2, adottano i propri regolamenti per la disciplina dell'attività di acconciatore.

     6. Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 174 del 2005, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di quest'articolo cessano di applicarsi la legge 14 febbraio 1963, n. 161 (Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini), e i regolamenti comunali adottati in base ad essa, fatto salvo quanto diversamente disposto dal regolamento di attuazione.

 

     Art. 19. Sanzioni amministrative. [3]

     1. Chi viola le disposizioni sottoelencate è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento delle somme indicate qui di seguito:

     a) per uso non consentito di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, in violazione dell'articolo 10, comma 4: da 250 a 2.500 euro;

     b) per uso non consentito del titolo di maestro artigiano, in violazione dell'articolo 14, comma 3: da 250 a 2.500 euro.

     2. Se l'omissione della presentazione della domanda d'iscrizione all'albo dà luogo a un provvedimento d'iscrizione d'ufficio, chi è oggetto dell'iscrizione d'ufficio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2.000 euro.

     3. L'applicazione delle sanzioni amministrative è di competenza dei comuni, che ne introitano i proventi.

 

     Art. 20. Istituzione di un ufficio unico per i servizi alle imprese.

     1. Per favorire la diffusione dei servizi alle imprese artigiane di cui alla presente legge e per l'esercizio delle funzioni di cui alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese), come da ultimo modificata dall'articolo 19 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia Autonoma di Trento) è autorizzata l'istituzione di un nuovo ufficio.

 

          Art. 20 bis. Delega alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di funzioni in materia di artigianato [4]

     1. Al fine di contenere la spesa per l'esercizio di funzioni in materia di artigianato, la Provincia può delegare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le funzioni inerenti:

     a) la tenuta dell'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 3, ivi comprese le funzioni in materia di vigilanza e di applicazione delle relative sanzioni amministrative;

     b) il supporto alla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 5, ivi comprese le funzioni di segreteria della commissione;

     c) la tutela della professionalità artigiana ai sensi dell'articolo 10;

     d) l'attivazione e l'organizzazione dell'osservatorio dell'artigianato previsto dall'articolo 12.

     2. Per l'esercizio delle funzioni previste dalla lettera a) la Camera di commercio si avvale della commissione provinciale per l'artigianato limitatamente alle funzioni ad essa attribuite da questa legge; la nomina della commissione rimane riservata alla Provincia.

     3. La delega di funzioni prevista da questo articolo ha effetto a decorrere dalla data stabilita dalla convenzione tra la Provincia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura con la quale sono definiti, in particolare, i rapporti finanziari e organizzativi.

 

     Art. 21. Efficacia della legge e abrogazioni.

     1. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, la presente legge trova applicazione al momento della pubblicazione della deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 5, nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. L'articolo 15 trova applicazione dalla data di pubblicazione del regolamento previsto dal comma 4 dello stesso. Gli articoli 17 e 20 trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23, a decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati:

     a) la legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato);

     b) la legge provinciale 12 luglio 1982, n. 12 (Norme per il funzionamento delle commissioni esaminatrici previste dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 concernente "Nuova disciplina dell'artigianato");

     c) l'articolo 22 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;

     d) l’articolo 22 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     e) l’articolo 44 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;

     f) l’articolo 18 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     g) il comma 3 dell'articolo 7 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3;

     h) l'articolo 73 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.

 

     Art. 22. Regolamento di esecuzione.

     1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è adottato dalla Giunta provinciale previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

 

     Art. 23. Disposizioni transitorie.

     1. Le imprese iscritte all'albo previsto dalla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, come da ultimo modificata dall'articolo 73 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, alla data prevista dall'articolo 21, comma 1, conservano l'iscrizione al predetto albo, con gli effetti dell'iscrizione all'albo previsto dall'articolo 3, fino alla completa attuazione di quest'ultimo.

     2. Entro due anni dalla data di applicazione della presente legge, la commissione provinciale per l'artigianato iscrive d'ufficio nelle sezioni I e II dell'albo previste dall'articolo 4 le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane disciplinato dalla legge provinciale n. 34 del 1977, provvedendo contestualmente alla loro cancellazione da quest'ultimo. Qualora in sede di revisione dell'albo di cui alla legge provinciale n. 34 del 1977 emerga il mancato possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, si provvede comunque alla cancellazione secondo le modalità previste dall'articolo 7, comma 7.

     3. In occasione delle domande di iscrizione, di cancellazione e delle comunicazioni di variazione presentate ai sensi dell'articolo 7, la commissione provvede comunque in ordine all'iscrizione, ove ne ricorrano i presupposti, all'albo previsto dall'articolo 3. La presente disposizione si applica anche per le domande di analogo contenuto presentate ai sensi della legge provinciale n. 34 del 1977 che non risultino definite alla data di applicazione della presente legge, previa loro definizione secondo quanto disposto da quest'ultima.

     4. Per i fini previsti dai commi 2 e 3, la commissione può richiedere alle imprese interessate la comunicazione dei dati necessari all'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 3 che non siano desumibili dall'albo previsto dalla legge provinciale n. 34 del 1977. La mancata comunicazione dei dati entro trenta giorni comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 100,00 euro a 750,00 euro.

     5. I provvedimenti in ordine all'iscrizione previsti dai commi 2 e 3 sono comunicati all'impresa interessata; contro di essi può essere in ogni caso proposto ricorso alla commissione provinciale per l'artigianato ai sensi dell'articolo 8.

     6. Le imprese che alla data di cui all'articolo 21, comma 1, non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge provinciale n. 34 del 1977 ma devono iscriversi all'albo previsto dall'articolo 3 presentano la relativa domanda entro dodici mesi dalla predetta data.

     7. La Giunta provinciale nomina la commissione provinciale per l'artigianato entro sei mesi dalla data prevista dall'articolo 21, comma 1. La commissione provinciale per l'artigianato nominata ai sensi della legge provinciale n. 34 del 1977 rimane in carica, nella composizione in atto, fino alla nomina della nuova commissione.

     8. Fino all'adozione di una diversa deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 3), continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili, le corrispondenti deliberazioni approvate ai sensi della legge provinciale n. 34 del 1977.

     9. Le sanzioni previste dall'articolo 19 si applicano alle violazioni accertate successivamente alla data prevista dall'articolo 21, comma 1.

 

     Art. 24. Disposizioni finanziarie.

     1. Per i fini di cui all'articolo 12 è autorizzata la spesa di 20.000,00 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

     2. Per i fini di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro a carico degli esercizi finanziari 2003 e 2004.

     3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 2, lettera e), si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 15, terzo comma, della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro) (unità di base 27.1.210).

     4. Per i fini di cui all'articolo 15, comma 2, è autorizzata la spesa di 10.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2003 e di 50.000,00 euro a carico dell'esercizio finanziario 2004.

     5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui agli articoli 3, 4, 8, comma 4, 11 e 15 della legge provinciale n. 6 del 1999 (unità di base 39.1.210 e 39.1.220).

     6. Per i fini di cui all'articolo 17 è autorizzata la spesa di 125.000,00 euro a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004.

     7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 18 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui all'articolo 23 della legge provinciale n. 6 del 1999 (unità di base 54.1.210).

     8. Alla copertura degli oneri previsti dall'applicazione della presente legge si provvede come indicato nella tabella A.

     9. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 7 e 9 della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3.

 

 

Tabella A

Copertura degli oneri

(articolo 24, comma 8)

 

a) Nuove o maggiori spese:

 

 

ANNO 2002

ANNO 2003

ANNO 2004

 

 

 

 

Articolo 6, comma 9 - compensi commissione provinciale per l'artigianato

 

10.000,00

10.000,00

Articolo 12 - osservatorio dell'artigianato

 

20.000,00

20.000,00

Articolo 13, comma 2, lettera b) - corsi maestro artigiano

 

50.000,00

50.000,00

Articolo 15, comma 2 - compensi utilizzo bottega-scuola

 

10.000,00

50.000,00

Articolo 17 - valorizzazione dell'artigianato

125.000,00

125.000,00

125.000,00

Articolo 20 - ufficio servizi alle imprese

 

49.000,00

49.000,00

TOTALE ONERI DA COPRIRE

125.000,00

264.000,00

304.000,00

 

b) Utilizzo fondi per nuove leggi:

 

 

ANNO 2002

ANNO 2003

ANNO 2004

 

 

 

 

Unità di base 95.1.110 - fondo per nuove leggi - spese correnti

125.000,00

264.000,00

304.000,00

TOTALE MEZZI COPERTURA

125.000,00

264.000,00

304.000,00

 

 

INDICE

 

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Definizione di impresa artigiana

Art. 3 - Albo delle imprese artigiane

Art. 4 - Sezione I e II dell'albo

Art. 5 - Commissione provinciale per l'artigianato

Art. 6 - Nomina, composizione e organizzazione della commissione

Art. 7 - Iscrizioni all'albo, cancellazioni e variazioni

Art. 8 - Ricorsi avverso i provvedimenti della commissione

Art. 9 - Comunicazioni ad enti pubblici

Art. 10 - Tutela della professionalità artigiana

Art. 11 - Vendita dei prodotti di propria produzione

Art. 12 - Osservatorio dell'artigianato

Art. 13 - Maestro artigiano

Art. 14 - Elenco dei maestri artigiani

Art. 15 - Bottega-scuola

Art. 16 - Qualificazione delle imprese artigiane

Art. 17 - Iniziative ed interventi per la valorizzazione dell'artigianato

Art. 18 - Tutela dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura

Art. 19 - Sanzioni amministrative

Art. 20 - Istituzione di un ufficio unico per i servizi alle imprese

Art. 21 - Efficacia della legge e abrogazioni

Art. 22 - Regolamento di esecuzione

Art. 23 - Disposizioni transitorie

Art. 24 - Disposizioni finanziarie

 

Tabella A - Copertura degli oneri


[1] Articolo così sostituito dall’art. 28 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[2] Articolo inserito dall'art. 46 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Articolo inserito dall’art. 42 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.