Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 15/12/1978 |
Numero: | 61 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 24 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, nel testo sostituito dall'articolo 5 della Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai [...] |
Art. 2. L'articolo 6 della Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, è sostituito dal seguente |
Art. 3. |
Art. 4. Sino a quando non sarà stato determinato il tariffario per le prestazioni libero - professionali previsto dalle disposizioni di cui al precedente articolo 2, continuano a trovare applicazione i [...] |
§ 2.1.48 - L.P. 15 dicembre 1978, n. 61. [1]
Disposizioni concernenti l'attività libero - professionale del personale sanitario medico ospedaliero.
(B.U. 27 dicembre 1978, n. 67).
All'articolo 24 del
Al terzo comma, dopo le parole «rinuncia all'attività libero - professionale» sono inserite le parole «al di fuori di strutture sanitarie pubbliche».
Il quinto comma è sostituito dal seguente:
«La Giunta provinciale, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione socio-sanitaria della Provincia e sentiti il Comitato provinciale di sanità e gli enti di cui all'articolo 1 della
E' aggiunto, infine, il seguente comma:
«Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo definito è preclusa l'attività libero - professionale comunque prestata in strutture private convenzionate con la Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 della
L'articolo 6 della
Esercizio della libera attività professionale.
L'articolo 47 del
«In relazione a quanto disposto dall'articolo 24 e in attuazione del principio stabilito dall'articolo 12, primo comma, della
Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, a libera attività professionale può essere svolta, oltre il normale orario di lavoro e compatibilmente con l'esigenza che venga garantito l'espletamento delle funzioni istituzionali delle strutture medesime, in regime ambulatoriale. Le strutture da adibirsi a tale attività saranno individuate dalla Giunta provinciale nel quadro dei criteri complessivi di organizzazione dei servizi sanitari, su proposta dei comprensori o dei consorzi sanitari di cui alla
Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo pieno è riconosciuto diritto di priorità ai fini dell'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.
Il tariffario per le prestazioni libero - professionali di cui ai precedenti commi nonchè per i consulti di cui al penultimo comma del presente articolo è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale di sanità. Il tariffario deve essere formulato in modo tale da consentire la preventiva cognizione dell'onere che il paziente dovrà sostenere e deve essere a tal fine portato tempestivamente a conoscenza del paziente stesso o dei suoi familiari.
Gli introiti della libera attività professionale svolta nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche sono riscossi dall'amministrazione dalla quale il medico dipende. Le modalità ed i limiti della attribuzione ai medici dei proventi per la predetta attività, come pure per i consulti previsti dal comma successivo, sono disciplinati dagli accordi nazionali di lavoro. I medici non possono percepire altri compensi in denaro o sotto altra forma.
I consulti in favore di privati di cui è consentita la prestazione da parte dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno anche al di fuori della struttura sanitaria pubblica debbono essere previamente autorizzati, salvo i casi di eccezionale e comprovata urgenza, dall'amministrazione di appartenenza a seguito di richiesta ad essa avanzata dai privati stessi. A quest'ultima dovrà essere altresì effettuato il pagamento degli onorari.
Le prestazioni ambulatoriali previste da convenzioni tra le amministrazioni ospedaliere e gli enti ed altri organismi di cui all'articolo 12 bis del
Sino a quando non sarà stato determinato il tariffario per le prestazioni libero - professionali previsto dalle disposizioni di cui al precedente articolo 2, continuano a trovare applicazione i tariffari stabiliti ai sensi delle norme precedentemente in vigore.
[1] Legge abrogata dall'art. 2 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 80 della