§ 2.1.48 - L.P. 15 dicembre 1978, n. 61.
Disposizioni concernenti l'attività libero - professionale del personale sanitario medico ospedaliero.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:2. ordinamento della provincia
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:15/12/1978
Numero:61


Sommario
Art. 1.      All'articolo 24 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, nel testo sostituito dall'articolo 5 della Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai [...]
Art. 2.      L'articolo 6 della Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, è sostituito dal seguente
Art. 3. 
Art. 4.      Sino a quando non sarà stato determinato il tariffario per le prestazioni libero - professionali previsto dalle disposizioni di cui al precedente articolo 2, continuano a trovare applicazione i [...]


§ 2.1.48 - L.P. 15 dicembre 1978, n. 61. [1]

Disposizioni concernenti l'attività libero - professionale del personale sanitario medico ospedaliero.

(B.U. 27 dicembre 1978, n. 67).

 

Art. 1.

     All'articolo 24 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, nel testo sostituito dall'articolo 5 della Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi successivi.

     Al terzo comma, dopo le parole «rinuncia all'attività libero - professionale» sono inserite le parole «al di fuori di strutture sanitarie pubbliche».

     Il quinto comma è sostituito dal seguente:

     «La Giunta provinciale, tenuto conto degli indirizzi stabiliti dalla programmazione socio-sanitaria della Provincia e sentiti il Comitato provinciale di sanità e gli enti di cui all'articolo 1 della Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, può autorizzare le amministrazioni ospedaliere che ne facciano richiesta, anche a seguito di domanda ad esse presentata dal personale sanitario medico, a stabilire il rapporto a tempo definito, sempre che ciò non pregiudichi le effettive esigenze assistenziali, didattiche e di ricerca delle stesse amministrazioni, ivi comprese quelle inerenti ai servizi esterni organizzati su base territoriale».

     E' aggiunto, infine, il seguente comma:

     «Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo definito è preclusa l'attività libero - professionale comunque prestata in strutture private convenzionate con la Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, ovvero con gli enti od altri organismi di cui all'articolo 12 bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386».

 

     Art. 2.

     L'articolo 6 della Legge regionale 23 settembre 1970, n. 20, è sostituito dal seguente:

     Esercizio della libera attività professionale.

     L'articolo 47 del D.P.R. 27 marzo 1969, numero 130, è sostituito dal seguente:

     «In relazione a quanto disposto dall'articolo 24 e in attuazione del principio stabilito dall'articolo 12, primo comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, le modalità ed i limiti dell'esercizio della libera attività professionale prestata, a seguito di libera scelta del paziente che ne assume il relativo onere e al di fuori degli obblighi derivanti dal rapporto di impiego o di servizio, dai medici dei servizi di diagnosi e cura degli ospedali, sono disciplinati dai commi successivi.

     Nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche, a libera attività professionale può essere svolta, oltre il normale orario di lavoro e compatibilmente con l'esigenza che venga garantito l'espletamento delle funzioni istituzionali delle strutture medesime, in regime ambulatoriale. Le strutture da adibirsi a tale attività saranno individuate dalla Giunta provinciale nel quadro dei criteri complessivi di organizzazione dei servizi sanitari, su proposta dei comprensori o dei consorzi sanitari di cui alla Legge provinciale 23 novembre 1973, n. 56, che sentiranno previamente a tal fine le amministrazioni interessate, assicurando la possibilità di esercitare la libera attività professionale anche nell'ambito della struttura ospedaliera presso la quale il personale medico interessato presta la propria opera. Le modalità organizzative inerenti alla utilizzazione della strutture sopra richiamate saranno stabilite dall'amministrazione di appartenenza. L'attività di cui al presente comma deve svolgersi in orari diversi da quelli stabiliti per l'attività istituzionale della struttura sanitaria pubblica.

     Al personale sanitario medico con rapporto di lavoro a tempo pieno è riconosciuto diritto di priorità ai fini dell'esercizio della libera attività professionale nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche.

     Il tariffario per le prestazioni libero - professionali di cui ai precedenti commi nonchè per i consulti di cui al penultimo comma del presente articolo è determinato dalla Giunta provinciale, sentito il Comitato provinciale di sanità. Il tariffario deve essere formulato in modo tale da consentire la preventiva cognizione dell'onere che il paziente dovrà sostenere e deve essere a tal fine portato tempestivamente a conoscenza del paziente stesso o dei suoi familiari.

     Gli introiti della libera attività professionale svolta nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche sono riscossi dall'amministrazione dalla quale il medico dipende. Le modalità ed i limiti della attribuzione ai medici dei proventi per la predetta attività, come pure per i consulti previsti dal comma successivo, sono disciplinati dagli accordi nazionali di lavoro. I medici non possono percepire altri compensi in denaro o sotto altra forma.

     I consulti in favore di privati di cui è consentita la prestazione da parte dei medici con rapporto di lavoro a tempo pieno anche al di fuori della struttura sanitaria pubblica debbono essere previamente autorizzati, salvo i casi di eccezionale e comprovata urgenza, dall'amministrazione di appartenenza a seguito di richiesta ad essa avanzata dai privati stessi. A quest'ultima dovrà essere altresì effettuato il pagamento degli onorari.

     Le prestazioni ambulatoriali previste da convenzioni tra le amministrazioni ospedaliere e gli enti ed altri organismi di cui all'articolo 12 bis del D.L. 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 agosto 1974, n. 386, ovvero da convenzioni che siano state o venissero stipulate con altri enti pubblici, sono erogate dalle amministrazioni nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali. Ai fini della stipula di nuove convenzioni ed in relazione alla natura delle prestazioni che formano oggetto delle medesime sarà previamente sentito il personale medico interessato. Nel caso di convenzioni già esistenti e sino all'eventuale rinnovo del regime convenzionale in atto, le prestazioni continuano a venire erogate entro i limiti e con le modalità e tariffe attualmente osservati. Qualora, per specifiche esigenze organizzative, le suddette prestazioni ambulatoriali non possano essere interamente effettuate nell'ambito del normale orario di lavoro, spetta al personale medico una partecipazione ai relativi proventi, nel rispetto dei limiti complessivi stabiliti dagli accordi nazionali di lavoro, limitatamente alle prestazioni svolte al di fuori del normale orario di lavoro. A tal fine con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali di categoria e le associazioni rappresentative degli enti ospedalieri, sarà stabilito in quale misura percentuale rispetto alla loro complessiva durata le prestazioni ambulatoriali debbano considerarsi effettuate rispettivamente nell'ambito e al di fuori del normale orario di lavoro. Per la ripartizione tra i sanitari interessati dei compensi ad essi spettanti a norma del presente comma si applicano gli accordi nazionali di lavoro».

 

     Art. 3. [2]

 

     Art. 4.

     Sino a quando non sarà stato determinato il tariffario per le prestazioni libero - professionali previsto dalle disposizioni di cui al precedente articolo 2, continuano a trovare applicazione i tariffari stabiliti ai sensi delle norme precedentemente in vigore.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15, tranne l'art. 3. Essa resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[2] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.