§ 6.2.64 - Direttiva 27 febbraio 1998, n. 15.
Direttiva (CE) n. 98/15 della Commissione recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:27/02/1998
Numero:15


Sommario
Art. 1.      L'allegato I della direttiva 91/271/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Art. 2.      Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1998. Essi ne [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


§ 6.2.64 - Direttiva 27 febbraio 1998, n. 15.

Direttiva (CE) n. 98/15 della Commissione recante modifica della direttiva 91/271/CEE del Consiglio per quanto riguarda alcuni requisiti dell'allegato I (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 7 marzo 1998, n. L 67).

 

Art. 1.

     L'allegato I della direttiva 91/271/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 30 settembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

(Omissis)