§ 6.1.9 - L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dalla Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:25/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Revoca delle spese autorizzate con la legge provinciale «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione».
Art. 4. 
Art. 5.  Nuova determinazione della misura degli aumenti biennali per il personale provinciale.
Art. 6. 
Art. 7.  Disposizioni e modificazioni relative alla legge provinciale «Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica».
Art. 8.  Iniziative di formazione professionale in forma residenziale.
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.  Norme transitorie per l'attuazione della legge provinciale «Interventi organici in materia di agricoltura».
Art. 12.  Anticipazione delle provvidenze previste nella legge 15 ottobre 1981, n. 590.
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16.  Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili.
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.  Modalità di corresponsione dei contributi già concessi per manifestazioni fieristiche.
Art. 20.  Modalità per l'autorizzazione di spesa per gli oneri di convenzione intesa al risparmio energetico.
Art. 23.  Contributi a favore della pianificazione comprensoriale.
Art. 24.  Modalità di iscrizione in bilancio delle spese autorizzate per la formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale.
Art. 25. 
Art. 26.  Integrazioni di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
Art. 27.  Modalità di assunzione di impegni di spesa.
Art. 28. 


§ 6.1.9 - L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dalla Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 26 gennaio 1982, n. 5 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1982, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1982 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.

 

     Art. 3. Revoca delle spese autorizzate con la legge provinciale «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione».

     1. In relazione ai finanziamenti recati dall'articolo 1, le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 87 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4, sono revocate e transitano tra le economie sull'esercizio finanziario 1981 per l'importo complessivo di lire 71.193.000.000, cessando altresì di essere iscritte a Carico degli esercizi finanziari 1982 per l'importo complessivo di lire 17.704.000.000, 1983 per importo complessivo di lire 27.342.000.000, 1984 per l'importo complessivo di lire 9.300.000.000 e successivi per gli importi delle annualità dei limiti di impegno autorizzati con lo stesso articolo 87.

 

     Art. 4. [1]

 

     Art. 5. Nuova determinazione della misura degli aumenti biennali per il personale provinciale. [2]

     [1. Per il personale contemplato dagli articoli 1 e 6 della legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente «Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale» gli aumenti biennali vengono calcolati nella misura del 3,50 per cento.

     2. Per il personale contemplato dall'articolo 3 della legge provinciale di cui al comma precedente gli aumenti biennali vengono calcolati nella misura del 2,50 per cento.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge].

 

     Art. 6. [3]

 

     Art. 7. Disposizioni e modificazioni relative alla legge provinciale «Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica».

     1. Per l'anno 1982, le domande di contributo di cui al titolo II della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed i termini previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 15 della stessa legge provinciale n. 36 sono stabiliti rispettivamente in settantacinque e centoventi giorni dalla predetta data.

     2. [4].

 

     Art. 8. Iniziative di formazione professionale in forma residenziale. [5]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire per la realizzazione, in forma residenziale, di iniziative di supporto nei settori:

     - della formazione professionale, per tutte le attività promosse dalla Provincia, con particolare riguardo alle discipline alpine ed all'aggiornamento del personale educativo e docente degli asili nido, della scuola dell'infanzia e della scuola, organizzate dalla Provincia, anche in accordo con la competente autorità scolastica;

     - delle attività inter- extra- e parascolastiche rivolte agli alunni della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento a quelli portatori di handicap, deliberate dai competenti organi collega della scuola;

     - dell'orientamento scolastico o professionale, per le attività organizzate dalla Provincia o dalle competenti autorità scolastiche;

     - delle attività formative e di educazione permanente promosse dalla Provincia o da altri enti o istituzioni scolastiche, professionali, culturali e sportive [6].

     2. Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta provinciale utilizza idonee strutture di cui abbia la disponibilità, da individuarsi con apposita deliberazione, nella quale saranno inoltre stabiliti i criteri e modalità di utilizzo delle strutture stesse e, fermo restando quanto specificatamente disposto al riguardo da particolari disposizioni di legge, le eventuali quote a carico degli utenti.

     3. Per l'effettuazione delle iniziative previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.]

 

     Art. 9. [7]

 

     Art. 10. [8]

 

     Art. 11. Norme transitorie per l'attuazione della legge provinciale «Interventi organici in materia di agricoltura». [9]

 

     Art. 12. Anticipazione delle provvidenze previste nella legge 15 ottobre 1981, n. 590. [10]

 

          Art. 13. [11]

 

     Art. 14. [12]

 

     Art. 15. [13]

 

          Art. 16. Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili. [14]

 

          Art. 17. [15]

 

     Art. 18. [16]

 

     Art. 19. Modalità di corresponsione dei contributi già concessi per manifestazioni fieristiche.

     1. Per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 19, secondo comma, della legge provinciale 2 settembre 1978, n. 35, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 18.

 

     Art. 20. Modalità per l'autorizzazione di spesa per gli oneri di convenzione intesa al risparmio energetico.

     1. Per i fini di cui all'articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 1980, n. 42, a modifica delle disposizioni recate dal secondo comma dell'articolo 8 della stessa legge provinciale, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale, in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Artt. 21. - 22. [17]

 

     Art. 23. Contributi a favore della pianificazione comprensoriale. [18]

 

     Art. 24. Modalità di iscrizione in bilancio delle spese autorizzate per la formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale.

     1. Fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata in lire 3.000.000.000 con l'articolo 7 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 5, le quote non ancora iscritte in bilancio possono essere stanziate, con le modalità previste dal medesimo articolo 7, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 1987.

 

     Art. 25. [19]

 

     Art. 26. Integrazioni di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.

     1. Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 1.500.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 1.400.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

     Art. 27. Modalità di assunzione di impegni di spesa.

     1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione idrauliche ed idraulico-forestali nei bacini montani, nonché per l'acquisto di attrezzature disposti dall'azienda speciale di cui alla legge regionale 11 novembre 1971, n. 39, ed alle leggi provinciali 8 luglio 1976, n. 18, e 3 agosto 1981, n. 14, la cui effettuazione comporta spese a carattere pluriennale, è autorizzata la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche, nei limiti della spesa complessiva prevista allo scopo nel bilancio pluriennale, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     2. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali 3 settembre 1976, n. 36, 23 febbraio 1981, n. 2, articolo 15, 15 dicembre 1980, n. 40, articolo 21, 18 novembre 1978, n. 47, articolo 42, come sostituito con l'articolo 10 della legge provinciale 20 giugno 1980, n. 18, 10 aprile 1980, n. 8, articolo 97, 19 gennaio 1970, n. 7, 31 ottobre 1977, n. 30, 23 novembre 1978, n. 48, e successive loro modificazioni ed integrazioni, nonché per quelli previsti dal fondo sanitario provinciale di parte in conto capitale, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre per la stipulazione di contratti e l'assunzione di obbligazioni giuridiche nei limiti della spesa complessiva prevista nel bilancio pluriennale per le singole finalità secondo le specifiche norme di attuazione, ai sensi degli articoli 8, secondo comma, e 55, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

 

     Art. 28. [20]

 

 

TABELLA A.

(Omissis)

 

TABELLA B.

(Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11. Modifica gli artt. 4, 10 e 16 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[3] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1. Modificava gli artt. 2 e 7 della L.P. 29 dicembre 1981, n. 25.

[4] Abroga l'art. 9 della L.P. 3 settembre 1976, n. 36.

[5] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma così modificato dall'art. 15 della L.P. 23 giugno 1986, n. 15.

[7] Modifica l'art. 13 della L.P. 26 agosto 1977, n. 17.

[8] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[9] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[10] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[11] Modifica l'art. 72 della L.P. 26 novembre 1976, n. 39.

[12] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 5 novembre 1990, n. 28.

[13] Modifica gli artt. 8 e 15 della L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[14] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[15] Abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7. Modificava gli artt. 23 e 24 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6.

[16] Modifica l'art. 24 della L.P. 2 settembre 1978, n. 35.

[17] Articoli abrogati dall'art. 99 della L.P. 6 giugno 1983, n. 16.

[18] Articolo abrogato dall'art. 158 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[19] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Modifica gli artt. 18, 19, 27 e 28 della L.P. 23 novembre 1978, n. 48.

[20] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.