Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 25/01/1982 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 3. Revoca delle spese autorizzate con la legge provinciale «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione». |
Art. 4. |
Art. 5. Nuova determinazione della misura degli aumenti biennali per il personale provinciale. |
Art. 6. |
Art. 7. Disposizioni e modificazioni relative alla legge provinciale «Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica». |
Art. 8. Iniziative di formazione professionale in forma residenziale. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. Norme transitorie per l'attuazione della legge provinciale «Interventi organici in materia di agricoltura». |
Art. 12. Anticipazione delle provvidenze previste nella legge 15 ottobre 1981, n. 590. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. |
Art. 16. Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. Modalità di corresponsione dei contributi già concessi per manifestazioni fieristiche. |
Art. 20. Modalità per l'autorizzazione di spesa per gli oneri di convenzione intesa al risparmio energetico. |
Art. 23. Contributi a favore della pianificazione comprensoriale. |
Art. 24. Modalità di iscrizione in bilancio delle spese autorizzate per la formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale. |
Art. 25. |
Art. 26. Integrazioni di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari. |
Art. 27. Modalità di assunzione di impegni di spesa. |
Art. 28. |
§ 6.1.9 - L.P. 25 gennaio 1982, n. 3.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dalla Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 26 gennaio 1982, n. 5 - S.O. n. 1).
Art. 1. Finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli stanziamenti e gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1982, 1983 e 1984, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le riportate specificazioni.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative alle leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nella stessa tabella ed in tale misura transitano tra le economie sugli esercizi finanziari, anteriori al 1982, a carico dei quali erano state autorizzate, cessando altresì di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1982 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella tabella medesima.
Art. 3. Revoca delle spese autorizzate con la legge provinciale «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione».
1. In relazione ai finanziamenti recati dall'articolo 1, le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 87 della
Art. 5. Nuova determinazione della misura degli aumenti biennali per il personale provinciale. [2]
[1. Per il personale contemplato dagli articoli 1 e 6 della legge provinciale approvata nella seduta del 27 novembre 1981, concernente «Concessione di miglioramenti economici al personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale» gli aumenti biennali vengono calcolati nella misura del 3,50 per cento.
2. Per il personale contemplato dall'articolo 3 della legge provinciale di cui al comma precedente gli aumenti biennali vengono calcolati nella misura del 2,50 per cento.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge].
Art. 7. Disposizioni e modificazioni relative alla legge provinciale «Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica».
1. Per l'anno 1982, le domande di contributo di cui al titolo II della
2. [4].
Art. 8. Iniziative di formazione professionale in forma residenziale. [5]
[1. La Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire per la realizzazione, in forma residenziale, di iniziative di supporto nei settori:
- della formazione professionale, per tutte le attività promosse dalla Provincia, con particolare riguardo alle discipline alpine ed all'aggiornamento del personale educativo e docente degli asili nido, della scuola dell'infanzia e della scuola, organizzate dalla Provincia, anche in accordo con la competente autorità scolastica;
- delle attività inter- extra- e parascolastiche rivolte agli alunni della scuola dell'obbligo, con particolare riferimento a quelli portatori di handicap, deliberate dai competenti organi collega della scuola;
- dell'orientamento scolastico o professionale, per le attività organizzate dalla Provincia o dalle competenti autorità scolastiche;
- delle attività formative e di educazione permanente promosse dalla Provincia o da altri enti o istituzioni scolastiche, professionali, culturali e sportive [6].
2. Ai fini di cui al precedente comma, la Giunta provinciale utilizza idonee strutture di cui abbia la disponibilità, da individuarsi con apposita deliberazione, nella quale saranno inoltre stabiliti i criteri e modalità di utilizzo delle strutture stesse e, fermo restando quanto specificatamente disposto al riguardo da particolari disposizioni di legge, le eventuali quote a carico degli utenti.
3. Per l'effettuazione delle iniziative previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1982. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.]
Art. 11. Norme transitorie per l'attuazione della legge provinciale «Interventi organici in materia di agricoltura». [9]
Art. 12. Anticipazione delle provvidenze previste nella
Art. 16. Ammissione ad interventi provinciali delle società consortili. [14]
Art. 19. Modalità di corresponsione dei contributi già concessi per manifestazioni fieristiche.
1. Per la corresponsione dei contributi di cui all'articolo 19, secondo comma, della
Art. 20. Modalità per l'autorizzazione di spesa per gli oneri di convenzione intesa al risparmio energetico.
1. Per i fini di cui all'articolo 2 della
Artt. 21. - 22. [17]
Art. 23. Contributi a favore della pianificazione comprensoriale. [18]
Art. 24. Modalità di iscrizione in bilancio delle spese autorizzate per la formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale.
1. Fermo restando l'ammontare della spesa complessiva autorizzata in lire 3.000.000.000 con l'articolo 7 della
Art. 26. Integrazioni di fondi a favore della sezione provinciale della Cassa antincendi e dei corpi dei vigili del fuoco volontari.
1. Per l'esercizio finanziario 1982 è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla
- lire 1.500.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della
- lire 1.400.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della
Art. 27. Modalità di assunzione di impegni di spesa.
1. Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle opere di sistemazione idrauliche ed idraulico-forestali nei bacini montani, nonché per l'acquisto di attrezzature disposti dall'azienda speciale di cui alla
2. Per l'affidamento dei lavori e l'effettuazione degli interventi disposti con le leggi provinciali 3 settembre 1976, n. 36, 23 febbraio 1981, n. 2, articolo 15, 15 dicembre 1980, n. 40, articolo 21, 18 novembre 1978, n. 47, articolo 42, come sostituito con l'articolo 10 della
TABELLA A.
(Omissis)
TABELLA B.
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[4] Abroga l'art. 9 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[6] Comma così modificato dall'art. 15 della
[7] Modifica l'art. 13 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[11] Modifica l'art. 72 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[13] Modifica gli artt. 8 e 15 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[15] Abrogato dall'art. 39 della
[16] Modifica l'art. 24 della
[17] Articoli abrogati dall'art. 99 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 158 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[20] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.