Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 20/03/2000 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori. |
Art. 2. Modificazioni alla legge provinciale 3 aprite 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 3. Modificazione all'articolo 25 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alla messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili. |
Art. 4. Modificazione all'articolo 15 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente il divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali. |
Art. 5. Disposizioni relative alle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti. |
Art. 6. Istituzione del comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. |
Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e all'articolo 2 della legge provinciale 12 [...] |
Art. 8. Modificazione alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 9. Disposizioni per la promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca. |
Art. 10. Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca. |
Art. 11. Disposizioni in materia di tributi provinciali. |
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali. |
Art. 12. Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo all'uso aree destinate alla realizzazione dell'interporto doganale di Trento e norme per la partecipazione [...] |
Art. 13. Partecipazione della Provincia ad una fondazione perla gestione del rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello". |
Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento). |
Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 16. Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile). |
Art. 17. Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...] |
Art. 18. Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale. |
Art. 19. Modificazioni alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione). |
Art. 20. Modificazioni all'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. |
Art. 21. Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 [...] |
Art. 22. Modificazione all'articolo 45 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 in materia di presentazione delle domande per il recupero degli insediamenti storici per il triennio 1999-2001. |
Art. 23. Modificazioni all'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti. |
Art. 24. Rettifica di errore materiale all'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova [...] |
Art. 25. Sospensione di termine in materia di commercio. |
Art. 26. Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili. |
Art. 27. Modificazioni all'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro). |
Art. 28. Modificazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno). |
Art. 29. Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione). |
Art. 30. Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento). |
Art. 31. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche e di demanio idrico. |
Art. 32. Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), relativo all'utilizzazione delle [...] |
Art. 33. Inserimento dell'articolo 16 ter nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo alla semplificazione dei procedimenti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, modificazione all'articolo 38 [...] |
Art. 34. Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'installazione di dispositivi per la misurazione. |
Art. 35. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione delle acque sotterranee. |
Art. 36. Inserimento dell'articolo 16 sexies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione abusiva di acque. |
Art. 37. Inserimento dell'articolo 16 septies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo ai procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di opere idrauliche. |
Art. 38. Inserimento dell'articolo 16 octies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, in materia di dighe. |
Art. 39. Inserimento dell'articolo 16 novies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo al rilascio del minimo costante deflusso vitale nei corsi d'acqua. |
Art. 40. Modificazione all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo ai canoni per l'uso del demanio idrico. |
Art. 41. Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande per la concessione e per il riconoscimento di utenze di acque pubbliche. |
Art. 42. Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione. |
Art. 43. Modificazione all'articolo 54 della legge provinciale 11 settembre, 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche. |
Art. 44. Sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque. |
Art. 45. Modificazione all'articolo 7 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive). |
Art. 46. Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica. |
Art. 47. Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...] |
Art. 48. Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). |
Art. 49. Modificazioni all'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione di impatto ambientale delle opere rientranti nel piano straordinario delle opere pubbliche. |
Art. 50. Modificazione all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione. |
Art. 51. Disposizioni per il miglioramento della viabilità. |
Art. 52. Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità. |
Art. 53. Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). |
Art. 54. Modificazione all'articolo 18 ter della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesoro, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985) |
Art. 55. Modificazioni all'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto. |
Art. 56. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). |
Art. 57. Organizzazione dei corsi per segretario comunale. |
Art. 58. Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). |
Art. 59. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). |
Art. 60. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). |
Art. 61. Modificazioni alla legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 (Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale). |
Art. 62. Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria. |
Art. 63. Modificazione all'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai servizi cimiteriali. |
Art. 64. Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria). |
Art. 65. Assegni per il nucleo familiare e di maternità. |
Art. 66. Modificazioni all'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo al personale delle scuole a carattere statale e all'organizzazione dell'insegnamento e disposizioni in materia [...] |
Art. 67. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e [...] |
Art. 68. Istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola. |
Art. 69. Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). |
Art. 70. Modificazioni alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento). |
Art. 71. Modificazione all'articolo 14 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Promozione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino). |
Art. 72. Modificazione all'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale 27 [...] |
Art. 73. Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). |
Art. 74. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario). |
Art. 75. Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo alla liquidazione delle Aziende agrarie. |
Art. 76. Disposizioni in materia di organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT). |
Art. 77. Soppressione dei rimborsi per operazioni forestali in conto terzi. |
Art. 78. Modificazioni alla legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale). |
Art. 79. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 80. Variazioni di bilancio. |
Art. 81. Entrata in vigore. |
§ 6.4.25 - L.P. 20 marzo 2000, n. 3.
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000.
(B.U. 28 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).
Capo I
Disposizioni in materia di organizzazione e personale
Art. 1. Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori.
1. In deroga alla durata massima di un anno prevista dall'articolo 34, comma 3, della
2. Per il medesimo periodo del comma 1 l'incarico di sostituzione può essere conferito anche a coloro ai quali, in relazione alla medesima struttura organizzativa, sia già stato conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della
3. Relativamente agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2, il periodo di sostituzione non è computabile ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi indetti dalla Provincia e dai suoi enti funzionali.
Art. 2. Modificazioni alla legge provinciale 3 aprite 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). [1]
Art. 3. Modificazione all'articolo 25 della
Art. 4. Modificazione all'articolo 15 della
Art. 5. Disposizioni relative alle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti.
1. Dalla data di adozione da parte della Giunta provinciale delle determinazioni relative alla distribuzione del personale provinciale fra le diverse qualifiche, livelli e relativi profili professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, della
Capo II
Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità
Art. 6. Istituzione del comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
1. Per elaborare indirizzi per la formazione e l'attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del
2. Il presidente del comitato può invitare alle sedute del comitato medesimo i rappresentanti delle autorità di bacino il cui ambito di competenza comprende anche il territorio provinciale.
Art. 7. Modificazioni alla
1. - 5. [4]
6. All'articolo 2 della
7. La rateazione mensile di cui all'articolo 51 bis della
Art. 8. Modificazione alla
Capo III
Disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica
Art. 9. Disposizioni per la promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca. [6]
[1. Al fine di promuovere, nelle materie di competenza provinciale, la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati allo sviluppo socio-economico della provincia, a decorrere dall'anno 2000 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per i progetti di ricerca, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse di altri enti e soggetti, pubblici e privati.
2. Il fondo per i progetti di ricerca è destinato al finanziamento di progetti di ricerca scientifica ed è articolato in sezioni distinte per l'Università degli studi di Trento, per le imprese, per gli enti funzionali della Provincia e per gli altri enti e soggetti, anche a carattere nazionale e internazionale, che realizzano attività di ricerca [7].
3. I progetti di ricerca da realizzare da parte dell'Università degli studi di Trento con il finanziamento del fondo rimangono disciplinati, oltre che dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 1 bis della
3 bis. Nell’ambito del fondo per i progetti di ricerca la Provincia può istituire una sezione per la promozione e il finanziamento di distretti tecnologici e dei relativi studi di fattibilità, anche nell’ambito di accordi di programma con le competenti amministrazioni dello Stato e con altri enti o istituzioni anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca. Nella deliberazione prevista dal comma 4 la Giunta provinciale indica i settori o i temi di ricerca e definisce le modalità e i criteri per l’individuazione e il finanziamento degli interventi [8].
4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di gestione del fondo, prevedendo in particolare:
a) le aree di ricerca da finanziare sul fondo, le relative priorità nonché i criteri di intervento;
b) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca, da riferire in particolare alle competenze specifiche dei proponenti, alla qualità del progetto e alla congruità dei relativi costi, nonché i casi in cui l'ammissibilità al finanziamento avviene sulla base della valutazione effettuata da altri enti e istituzioni pubbliche che cofinanziano il progetto;
c) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo;
d) i criteri per la determinazione dei finanziamenti dei progetti a valere sul fondo, da definire fino alla concorrenza della spesa ammissibile, promuovendo la cooperazione tra i diversi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale ed incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;
e) le modalità di monitoraggio dei finanziati, da differenziare anche in relazione all'entità delle risorse pubbliche impiegate;
f) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, prevedendo modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;
g) i criteri per la formulazione dei progetti di ricerca per i quali è in ogni caso identificato un coordinatore che si assume la responsabilità scientifica e di gestione del progetto;
h) ogni altro elemento ritenuto utile per l'applicazione di quest'articolo.
5. Per la gestione del fondo la Provincia si avvale del supporto tecnico e scientifico di un comitato d'indirizzo e di valutazione della ricerca con il compito di:
a) elaborare le proposte per la definizione di quanto previsto dal comma 4, lettere a), b), e) e g);
b) valutare e selezionare i progetti da finanziare sul fondo;
c) monitorare i progetti finanziati;
d) verificare l'efficacia dei progetti finanziati;
e) predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti di ricerca finanziati sul fondo;
f) provvedere a quant'altro necessario per la gestione del fondo.
6. Il comitato d'indirizzo e di valutazione della ricerca è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione provinciale nonché agli enti e soggetti di cui al comma 2, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. La nomina ha durata corrispondente a quella della legislatura e può essere rinnovata alla scadenza per una sola volta. Ai componenti del comitato compete, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuo lordo determinato dalla Giunta provinciale nei limiti dei corrispondenti compensi previsti per la commissione di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della
7. Il comitato può avvalersi di ulteriori esperti nominati dalla Giunta provinciale, in relazione alla specificità dei progetti presentati a valere sul fondo. Con il provvedimento di nomina sono stabiliti i compensi da attribuire agli esperti, da definire in relazione alla durata dell'incarico e comunque in misura non superiore all'ammontare dei compensi determinati ai sensi del comma 6.
8. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di coordinamento con gli enti e i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul territorio provinciale, anche ricorrendo a specifici accordi di programma e convenzioni, e provvede, anche avvalendosi dell'Università degli studi di Trento, alla costituzione di un osservatorio della ricerca, con il compito di raccogliere e di diffondere in via sistematica i risultati dell'attività di ricerca realizzata in ambito provinciale [9].
8 bis. Per promuovere e coordinare attività di studio e ricerca sulla e per la montagna da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con l'articolo 5 della
9. Limitatamente all'anno 2000 la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la quota del fondo da destinare al finanziamento dell'attività istituzionale di ricerca dei propri enti funzionali, da assegnare ai medesimi sulla base di una relazione programmatica dell'attività da svolgere nel corso dell'anno 2000.
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 10. Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca. [11]
[1. Al fine di promuovere l'attività di ricerca la Provincia può:
a) concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, agli enti funzionali e alle agenzie della Provincia per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca non rientrante nei progetti di cui all'articolo 9;
b) sostenere direttamente spese o concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, a enti e soggetti operanti nell'ambito del territorio provinciale, con esclusione delle imprese, per l'allestimento di laboratori, per la realizzazione di impianti e per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche necessarie per l'attività di ricerca.
2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono assegnati agli enti funzionali e alle agenzie sulla base di una relazione programmatica annuale dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, nella quale sono evidenziati gli elementi di coerenza con le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), le previsioni di spesa, nonché i necessari raccordi con il bilancio dell'ente funzionale o dell'agenzia. La relazione programmatica è trasmessa al comitato di cui all'articolo 9, comma 6.
3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), nonché le loro modalità di erogazione e di rendicontazione.
4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi in cui la concessione del finanziamento è subordinata alla preventiva valutazione del comitato di cui all'articolo 9, comma 6.]
Capo IV
Disposizioni in materia di tributi e di partecipazioni provinciali
Art. 11. Disposizioni in materia di tributi provinciali.
1. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla legge provinciale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi sono affidati mediante apposita convenzione all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del
2. L'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, la misura dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica può essere incrementata fino alla misura massima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c), del
4. La liquidazione e l'accertamento dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante presentata all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio prevista dall'articolo 55 del
5. Per l’accertamento e per la liquidazione dell’addizionale provinciale all’imposta sul consumo di energia elettrica il fabbricante deve inviare copia della dichiarazione di consumo al servizio provinciale competente in materia di tributi, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall’articolo 55 del
6. Per quanto non diversamente disposto dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per le violazioni di norme relative a tributi provinciali si osservano, in quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni del
7. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione della rateazione prevista dall'articolo 24 del
8. Nei casi in cui è ammesso ricorso amministrativo avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative a tributi provinciali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del
9. Per la notificazione degli atti di constatazione, di contestazione, di accertamento, di irrogazione di sanzioni e di ogni altro atto emesso per il recupero di tributi provinciali, delle somme dovute a titolo di sanzione e degli oneri accessori si applica l'articolo 33 della
10. [13].
Art. 11 bis. Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali. [14]
1. Il termine previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del
2. In caso di violazione delle norme tributarie provinciali si applica la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 16, comma 3, e dall’articolo 17, comma 2, del
3. L’accertamento dei tributi provinciali, l’atto di contestazione e l’iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del
4. I commi 1 e 3 si applicano solo alle violazioni di norme tributarie commesse dopo il 31 dicembre 2002 e relative:
a) alla tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 4 della
b) all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista dall'articolo 5 della
c) al tributo di cui all'articolo 38 della
d) all’addizionale provinciale all’imposta sul consumo di energia elettrica, prevista dall’articolo 6 del decreto -
e) alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’articolo 38 del
5. Con riferimento alle violazioni consistenti nell'omesso o insufficiente o ritardato pagamento di tributi commesse negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, relative ai tributi indicati dal comma 4, lettere c), d) ed e), i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso bonario, l’importo del tributo, degli interessi, della sanzione in misura pari ad un quarto del minimo e delle spese di spedizione. Il presente comma si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore di quest'articolo.
6. Con regolamento possono essere definite le modalità di applicazione di quest' articolo.
Art. 12. Modificazione all'articolo 18 della
1. [15].
2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Interporto servizi s.p.a." di Trento fino alla concorrenza di lire 6 miliardi, mediante conferimento di aree di proprietà della Provincia site nei comparti 6 e 7 della zona industriale speciale di cui all'articolo 1 della
3. Per i fini di cui al comma 2 la Giunta provinciale provvede, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della
Art. 13. Partecipazione della Provincia ad una fondazione perla gestione del rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello".
1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituenda "Fondazione ai caduti dell'Adamello" conferendo al fondo di dotazione della fondazione una quota di partecipazione fino all'importo di lire 100 milioni, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione al fondo di dotazione; lo statuto prevede inoltre che i rappresentanti della Provincia siano nominati dalla Giunta provinciale.
3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione ed in tutti gli atti necessari per la partecipazione alla fondazione.
4. Per gli investimenti realizzati dalla fondazione relativi al rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello" la Provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente comma.
5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2000.
6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'anno 2000 e di lire 2.000.000.000 per l'anno 2001.
Capo V
Disposizioni in materia di pesca
Art. 14. Modificazioni alla
1. - 4. [16]
5. All'articolo 25 della
6. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari da adottare ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della
Capo VI
Disposizioni in materia di servizio antincendi
Art. 15. Modificazioni alla
1. [17].
2. [18].
3. [19].
4. [20].
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 16. Modificazioni alla
1. [21].
2. [22].
3. La modificazione di cui al comma 1 si applica anche agii impegni di spesa già assunti in base all'articolo 7, comma 4, della
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo VII
Disposizioni in materia di energia
Art. 17. Modificazioni alla
- Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e
modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio
1995, n. 7).
1. [23].
2. [24].
3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 18. Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale.
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 10, come modificato dall'articolo 19 del
2. L'oggetto sociale della società di cui al comma 1, nell'ambito dei compiti previsti dagli articoli 10 e 13 del
a) l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del
b) la gestione e l'implementazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base delle indicazioni del piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica;
c) la eventuale cessione degli impianti di cui alla lettera a), per la parte di rispettiva competenza, ai comuni o a loro forme associative, alle loro aziende o alle società controllate da società a prevalente capitale dei comuni, singoli o associati, che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabiliti dal piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica [25].
3. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 2000.
Capo VIII
Disposizioni per la protezione dai campi elettromagnetici, per la
localizzazione di impianti di radiodiffusione e in materia di centri storici
Art. 19. Modificazioni alla
Art. 20. Modificazioni all'articolo 61 della
Art. 21. Modificazione all'articolo 12 della
Art. 22. Modificazione all'articolo 45 della
Capo IX
Disposizioni in materia di commercio
Art. 23. Modificazioni all'articolo 28 della
1. [30].
2. Il comma 4 dell'articolo 28 della
Art. 24. Rettifica di errore materiale all'articolo 38 della
1. [31].
2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 25. Sospensione di termine in materia di commercio.
1. La sospensione del termine per il rilascio di autorizzazione per l'ampliamento di superficie degli esercizi di cui agli articoli 20, 21 e 23, secondo comma, della
Capo X
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 26. Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili.
1. Le somme erogate dallo Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della
2. Per l'elaborazione degli interventi di cui al comma 1 la commissione provinciale per l'impiego costituisce nel proprio ambito un apposito comitato consultivo, integrato da tre rappresentanti designati congiuntamente dagli organismi locali delle associazioni, degli enti e delle opere a carattere nazionale dei soggetti disabili beneficiari delle disposizioni di cui alla
3. L'Agenzia del lavoro provvede all'erogazione dei servizi di competenza della Provincia previsti dall'articolo 6 della
4. Per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, la Provincia può stipulare convenzioni, previo confronto concorrenziale, con le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla
5. Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della
6. Per le forniture di beni o servizi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore ai limiti di importo previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, la Provincia, nonché le società di capitale partecipate dalla Provincia, possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni d'esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della
7. All'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4, della
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 27. Modificazioni all'articolo 22 della
1. All'articolo 22 della
a) [32];
b) il quinto comma è abrogato.
Capo XI
Disposizioni in materia di turismo
Art. 28. Modificazioni alla
1. [33].
2. [34].
Art. 29. Modificazioni all'articolo 1 della
1. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, all'articolo 1 della
a) - c) [35].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XII [36]
Disposizioni in materia di cave e torbiere
Art. 30. Modificazioni alla
[1. [38].
2. In sede di prima applicazione del presente articolo i comuni adeguano i piani regolatori generali ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della
3. - 6. [39]]
Capo XIII
Disposizioni in materia di acque pubbliche
Art. 31. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche e di demanio idrico.
1. Entro il 30 giugno 2000, al fine di una razionale azione di politica e di governo delle acque pubbliche e del demanio idrico e per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato con le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in luogo del servizio acque pubbliche e opere idrauliche sono istituiti il servizio utilizzazione delle acque pubbliche e il servizio opere idrauliche. A tal fine la Giunta provinciale ripartisce le attribuzioni del servizio acque pubbliche e opere idrauliche tra il servizio opere idrauliche per quanto attiene la gestione del demanio idrico, compresa la polizia idraulica, la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche e le competenze in materia di dighe e il servizio utilizzazione delle acque pubbliche per le restanti funzioni.
2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce inoltre i termini e le modalità di attivazione delle strutture di cui al presente articolo ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 65 della
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 32. Inserimento dell'articolo 16 bis nella
Art. 33. Inserimento dell'articolo 16 ter nella
1. [41].
2. All'articolo 38 della
3. L'articolo 2 della
Art. 34. Inserimento dell'articolo 16 quater nella
1. [42].
2. [43].
Art. 35. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella
Art. 36. Inserimento dell'articolo 16 sexies nella
Art. 37. Inserimento dell'articolo 16 septies nella
Art. 38. Inserimento dell'articolo 16 octies nella
Art. 39. Inserimento dell'articolo 16 novies nella
Art. 40. Modificazione all'articolo 71 della
Art. 41. Sostituzione dell'articolo 48 della
Art. 42. Modificazione all'articolo 7 della
Art. 43. Modificazione all'articolo 54 della legge provinciale 11 settembre, 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche. [52]
Art. 44. Sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque. [53]
1. In attesa della revisione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale, e comunque fino al termine massimo del 31 dicembre 2001, è sospesa l'istruttoria delle domande di concessione e di utilizzazione di acque, già presentate o che saranno presentate anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e sono conseguentemente sospesi i relativi procedimenti.
2. Il comma 1 non si applica a:
a) i procedimenti di archiviazione previsti dalle norme vigenti;
b) i procedimenti afferenti a rinnovi o a varianti non sostanziali di utilizzazioni già concesse o riconosciute [54];
c) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione positiva d'impatto ambientale ovvero sia stata accordata un'autorizzazione provvisoria rilasciata al sensi del
d) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione ad uso idroelettrico, limitatamente ad impianti con potenza nominale media fino a 50 kw;
e) i procedimenti inerenti l'utilizzazione di acque per impianti idroelettrici da realizzare su opere derivatorie riferite a prelievi già concessi o riconosciuti per usi diversi da quello idro elettrico, ferme restando le quote di prelievo e di restituzione delle acque, le portate e i periodi di utilizzazione già concessi o riconosciuti;
f) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione a scopo potabile;
g) i procedimenti afferenti le domande di utilizzazione diverse da quelle a scopo idroelettrico, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze igienico-sanitarie, ambientali, antincendio ovvero a ragioni socio-economiche e occupazionali. La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di riconoscimento di tali interessi pubblici.
3. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 48 della
4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la sospensione o per la revoca di procedimenti e di provvedimenti concernenti il finanziamento a carico del bilancio provinciale delle opere e degli interventi che ricadono nel regime di sospensione stabilito dal presente articolo.
Capo XIV
Disposizioni in materia di sport
Art. 45. Modificazione all'articolo 7 bis della
1. [56].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XV
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
Art. 46. Modificazioni all'articolo 38 della
1. All'articolo 38 della
a) [57];
b) [58];
c) [59];
d) [60];
e) [61];
f) - j) [62];
k) [63].
Art. 47. Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
1. [64].
2. [65].
3. [66].
4. [67]
5. All'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 41 della
a) [68];
b) [69];
c) [70].
6. [71].
7. [72].
8. Le modifiche di cui al comma 5, lettera b) si applicano con decorrenza dall'anno 2001.
9. Le modificazioni di cui al comma 7 si applicano anche in relazione ai procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 5, della
Art. 48. Modificazioni alla
1. [73].
2. [74].
3. - 4. [75]
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 49. Modificazioni all'articolo 6 della
Art. 50. Modificazione all'articolo 35 della
1. [77].
2. [78].
3. All'articolo 35 della
4. [79].
5. [80].
6. I comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono determinare la somma di cui all'articolo 35, comma 2, della
Capo XVI
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 51. Disposizioni per il miglioramento della viabilità.
1. Per migliorare, anche sotto il profilo della sicurezza, i collegamenti viari, con riferimento ai tronchi stradali di interconnessione tra strade provinciali, regionali o statali che insistono sul territorio di regioni confinanti con la provincia di Trento e strade provinciali o statali ricadenti nel territorio della provincia medesima, la Provincia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti proprietari o gestori per la realizzazione degli interventi necessari sui tronchi stradali medesimi.
2. Per attuare gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia può concorrere fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 52. Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità.
1. Per l'attuazione delle opere previste dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della
2. Per l'attuazione delle opere complementari a quelle previste dal piano generale degli interventi per la viabilità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della
Art. 53. Modificazioni alla
1. [81].
2. [82].
3. [83].
4. (comma non vistato)
Art. 54. Modificazione all'articolo 18 ter della
1. [84].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 55. Modificazioni all'articolo 11 della
Capo XVII
Disposizioni in, materia di finanza e di enti locali
Art. 56. Modificazione all'articolo 3 della
1. [87].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 57. Organizzazione dei corsi per segretario comunale.
1. Al fine di assicurare il migliore e completo svolgimento dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare, a carico del bilancio provinciale, le spese necessarie per l'organizzazione dei corsi medesimi. Qualora i rimborsi a carico della Regione risultino di importo inferiore alle spese anticipate dalla Provincia, la differenza rimane a carico del bilancio provinciale.
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 58. Modificazioni alla
1. [88].
2. [89].
3. All'articolo 12 della
4. [90].
5. All'articolo 13 della
6. [91].
7. All'articolo 15 della
8. La modifica di cui al comma 6 si applica anche ai contributi già concessi ma non ancora completamente erogati alla data d'entrata in vigore della presente legge.
Capo XVIII
Disposizioni in materia di comunicazioni e trasporti
Art. 59. Modificazione all'articolo 3 della
Capo XIX
Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 60. Modificazioni alla
1. [93].
2. [94].
3. [95].
4. [96].
5. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della
6. Per tutte le domande di risanamento a favore di singoli richiedenti presentate a valere sulla
7. Agli oneri derivanti dai l'applicazione del comma 4 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XX
Disposizioni in materia di espropri
Art. 61. Modificazioni alla
1. All'articolo 3 della
a) il terzo comma è abrogato;
b) [97].
2. All'articolo 4 della
Capo XXI
Disposizioni in materia di igiene, sanità e servizi sociali
Art. 62. Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, della
a) articolo 16 della
b) terzo comma dell'articolo 6 della
c) articolo 72 della
d) articolo 38 della
e) articolo 25 della
Art. 63. Modificazione all'articolo 75 della
Art. 64. Modificazione all'articolo 18 della
1. [99].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 65. Assegni per il nucleo familiare e di maternità.
1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della
2. Alla concessione e alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità provvedono gli enti gestori delle funzioni socio- assistenziali delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
3. [100].
4. [101].
Capo XXII
Disposizioni in materia di istruzione e di attività culturali
Art. 66. Modificazioni all'articolo 49 della
[1. [103].
2. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata dalla Giunta provinciale con la deliberazione sulla determinazione degli organici di cui all'articolo 38 della
3. Per l'anno scolastico in corso, nonché per gli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della presente legge, al fine della verifica della riduzione del numero massimo del personale insegnante di cui all'articolo 49 della
Art. 67. Sostituzione dell'articolo 9 della
Art. 68. Istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola. [106]
[1. È istituito un fondo per la qualità della scuola, per il finanziamento dei progetti di miglioramento del servizio scolastico, quali il sostegno dell'autonomia delle scuole, la diffusione delle nuove tecnologie a fini didattici, l'attuazione della
2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazioni della Giunta provinciale sono determinate:
a) le quote da ripartire fra le istituzioni scolastiche, secondo parametri definiti in base alle relative dimensioni e tipologie, per la realizzazione di progetti e iniziative adottati e attuati direttamente da esse;
b) le quote destinate a interventi direttamente attuati dalla Provincia;
c) le quote riservate al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significative ai fini della qualificazione scolastica, individuate dalla Giunta provinciale e proposte alle istituzioni scolastiche per la loro attuazione [108].
2 bis. La Giunta provinciale definisce criteri e modalità per la gestione contabile, per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative [109].
3. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 7.500.000.000 e per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la spesa di lire 20.000.000.000.]
Art. 69. Modificazioni alla
1. [110].
2. [111].
3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 70. Modificazioni alla
1. [112].
2. [113].
3. All'articolo 20 della
a) [114];
b) [115].
4. I bambini di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 della
5. Agli oneri derivanti dal l'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 71. Modificazione all'articolo 14 della
Capo XXIII
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 72. Modificazione all'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della
Art. 73. Modificazioni alla
Art. 74. Modificazione all'articolo 3 della
Art. 75. Modificazione all'articolo 12 della
1. All'articolo 12 della
Art. 76. Disposizioni in materia di organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), di cui all'articolo 54 della
2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più componenti degli organi dell'ente ricostituiti ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina dei loro sostituti, prescindendo da qualsiasi designazione o procedura di elezione previste dalla
Capo XXIV
Disposizioni in materia di foreste
Art. 77. Soppressione dei rimborsi per operazioni forestali in conto terzi.
1. Le operazioni tecniche previste dall'articolo 17 del
2. Il comma 1 si applica anche alle operazioni tecniche già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 78. Modificazioni alla
Capo XXV
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 79. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la medesima tabella riporta le nuove spese, come autorizzate nei relativi articoli.
2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli dei documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dei bilancio 2000-2002 indicati nella medesima tabella B, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
3. Per il triennio 2000-2002 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 80. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dei terzo comma dell'articolo 27 della
Art. 81. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
TABELLA A
Autorizzazione delle spese (articolo 79, comma 1)
TABELLA B
Riferimento delle spese (art. 79, comma 2)
TABELLA C
Copertura degli oneri (articolo 79, comma 3)
[1] Modifica gli artt. 34, 62 e 63 della
[2] Sostituisce il comma 2, art. 25, della
[3] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 15 della
[4] Modificano gli artt. 20, 21, 35, 51 bis e 55 della
[5] Modifica il comma 1, art. 38 bis, della
[6] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[8] Comma inserito dall’art. 36 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 11 della
[11] Articolo sostituito dall'art. 11 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[13] Modifica il comma 7, art. 5, della
[14] Articolo aggiunto dall’art. 1 della
[15] Modifica il comma 1, art. 18, della
[16] Modificano gli artt. 12, 13, 17 e 22 della
[17] Modifica l'art. 2 della
[18] Aggiunge la lett. m bis) al comma 1, art. 5, della
[19] Sostituisce l'art. 16 della
[20] Modifica l'art. 17 della
[21] Sostituisce il comma 4, art. 7, della
[22] Sostituisce l'art. 41 della
[23] Inserisce l'art. 23 bis nella
[24] Sostituisce il comma 1, art. 25 della
[25] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[26] Modifica gli artt. 1, 2 e 4 della
[27] Modifica il comma 2 e aggiunge il comma 3 bis nell'art. 61, della
[28] Modifica il comma 1, art. 12, della
[29] Aggiunge la lett. b bis) al comma 1, art. 45, della
[30] Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 3 bis nell'art. 28 della
[31] Modifica la lettera d), comma 1, art. 38, della
[32] Sostituisce il primo comma, art. 22, della
[33] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della
[34] Inserisce l'art. 1 bis nella
[35] Modificano il primo comma e aggiungono il comma 1 bis all'art. 1 della
[36] Capo abrogato dall'art. 39 della
[37] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[38] Sostituisce l'art. 5 della
[39] Modificano gli artt. 7, 8, 25 e 27 della
[40] Inserisce l'art. 16 bis nella
[41] Aggiunge l'art. 16 ter nella
[42] Aggiunge l'art. 16 quater nella
[43] Comma abrogato dall’art. 62 della
[44] Aggiunge l'art. 16 quinquies nella
[45] Aggiunge l'art. 16 sexies nella
[46] Aggiunge l'art. 16 septies nella
[47] Aggiunge l'art. 16 octies nella
[48] Aggiunge l'art. 16 novies nella
[49] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 71 della
[50] Sostituisce l'art. 48 della
[51] Articolo abrogato dall'art. 24 della
[52] Modifica il comma 5, art. 54 della
[53] Per un posticipo del termine del 31 dicembre 2001, di cui al presente articolo, vedi l’art. 62 della
[54] Lettera così modificata dall’art. 62 della
[55] Comma così modificato dall'art. 25 della
[56] Modifica il comma 1, art. 7 bis della
[57] Modifica la lettera c), comma 4, art. 38 della
[58] Sostituisce la lettera d), comma 4, art. 38 della
[59] Sostituisce il comma 8, art. 38 della
[60] Aggiunge il comma 14 bis all'art. 38 della
[61] Modifica il comma 16, art. 38 della
[62] Sostituiscono i commi 19, 21, 22, 23 e 24, art. 38 della
[63] Modifica il comma 26, art. 38 della
[64] Modifica il comma 4, art. 38 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[65] Aggiunge il comma 1 quater all'art. 50 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[66] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 57 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[67] Aggiunge i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'art. 63 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[68] Modifica il comma 1, art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[69] Modifica il comma 2, art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[70] Sostituisce il comma 5, art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[71] Sostituisce il comma 6 e aggiunge il comma 6 bis all'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl..
[72] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 92 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..
[73] Sostituisce l'art. 6 della
[74] Aggiunge il comma 1 ter all'art. 8 della
[75] Aggiungono gli articoli 12 bis e 12 ter alla
[76] Modifica i commi 3 e 4, art. 6 della
[77] Sostituisce la rubrica dell'art. 35 della
[78] Sostituisce il comma 2, art. 35 della
[79] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 35 della
[80] Modifica il comma 6, art. 35 della
[81] Modifica il comma 6, art. 55 della
[82] Sostituisce i commi 1, 3 e 4 e modifica il comma 6, art. 56 della
[83] Modifica la lettera a) e aggiunge la lettera g bis) all'art. 58 della
[84] Modifica il comma 1, art. 18 ter della
[85] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 11 della
[86] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[87] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 3 della
[88] Sostituisce l'art. 11 della
[89] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 12 della
[90] Sostituisce il comma 1, art. 13 della
[91] Modifica il comma 1, art. 14 della
[92] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3 della
[93] Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 31 della
[94] Sostituisce il comma 1, art. 37 della
[95] Modifica la lettera a), comma 7, art. 41 della
[96] Inserisce l'art. 41 bis nella
[97] Sostituisce il quarto comma, art. 3 della
[98] Sostituisce il comma 6, art. 75 della
[99] Sostituisce il comma 1, art. 18 della
[100] Comma abrogato dall’art. 88 della
[101] Comma abrogato dall’art. 88 della
[102] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[103] Modifica il comma 1, art. 49 della
[104] Comma così modificato dall’art. 5 della
[105] Sostituisce l'art. 9 della
[106] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[107] Comma così modificato dall'art. 52 della
[108] Comma così sostituito dall'art. 52 della
[109] Comma aggiunto dall'art. 52 della
[110] Comma abrogato dall'art. 119 della
[111] Sostituisce l'art. 15 della
[112] Sostituisce il comma 1 e inserisce il comma 1 bis all'art. 4 della
[113] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 8 della
[114] Sostituisce la lettera a), comma 3, art. 20 della
[115] Modifica il comma 6, art. 20 della
[116] Modifica il comma 1, art. 14 della
[117] Modifica il comma 1, art. 13 della
[118] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[119] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[120] Articolo abrogato dall'art. 115 della