§ 6.4.25 - L.P. 20 marzo 2000, n. 3.
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:20/03/2000
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori.
Art. 2.  Modificazioni alla legge provinciale 3 aprite 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 3.  Modificazione all'articolo 25 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alla messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili.
Art. 4.  Modificazione all'articolo 15 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente il divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali.
Art. 5.  Disposizioni relative alle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti.
Art. 6.  Istituzione del comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.
Art. 7.  Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e all'articolo 2 della legge provinciale 12 [...]
Art. 8.  Modificazione alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 9.  Disposizioni per la promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca.
Art. 10.  Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca.
Art. 11.  Disposizioni in materia di tributi provinciali.
Art. 11 bis.  Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali.
Art. 12.  Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo all'uso aree destinate alla realizzazione dell'interporto doganale di Trento e norme per la partecipazione [...]
Art. 13.  Partecipazione della Provincia ad una fondazione perla gestione del rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello".
Art. 14.  Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).
Art. 15.  Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 16.  Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).
Art. 17.  Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale [...]
Art. 18.  Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale.
Art. 19.  Modificazioni alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione).
Art. 20.  Modificazioni all'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Art. 21.  Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 [...]
Art. 22.  Modificazione all'articolo 45 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 in materia di presentazione delle domande per il recupero degli insediamenti storici per il triennio 1999-2001.
Art. 23.  Modificazioni all'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti.
Art. 24.  Rettifica di errore materiale all'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova [...]
Art. 25.  Sospensione di termine in materia di commercio.
Art. 26.  Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili.
Art. 27.  Modificazioni all'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).
Art. 28.  Modificazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno).
Art. 29.  Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione).
Art. 30.  Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento).
Art. 31.  Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche e di demanio idrico.
Art. 32.  Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), relativo all'utilizzazione delle [...]
Art. 33.  Inserimento dell'articolo 16 ter nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo alla semplificazione dei procedimenti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, modificazione all'articolo 38 [...]
Art. 34.  Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'installazione di dispositivi per la misurazione.
Art. 35.  Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione delle acque sotterranee.
Art. 36.  Inserimento dell'articolo 16 sexies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione abusiva di acque.
Art. 37.  Inserimento dell'articolo 16 septies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo ai procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di opere idrauliche.
Art. 38.  Inserimento dell'articolo 16 octies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, in materia di dighe.
Art. 39.  Inserimento dell'articolo 16 novies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo al rilascio del minimo costante deflusso vitale nei corsi d'acqua.
Art. 40.  Modificazione all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo ai canoni per l'uso del demanio idrico.
Art. 41.  Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande per la concessione e per il riconoscimento di utenze di acque pubbliche.
Art. 42.  Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione.
Art. 43.  Modificazione all'articolo 54 della legge provinciale 11 settembre, 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche.
Art. 44.  Sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque.
Art. 45.  Modificazione all'articolo 7 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).
Art. 46.  Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica.
Art. 47.  Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 48.  Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).
Art. 49.  Modificazioni all'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione di impatto ambientale delle opere rientranti nel piano straordinario delle opere pubbliche.
Art. 50.  Modificazione all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione.
Art. 51.  Disposizioni per il miglioramento della viabilità.
Art. 52.  Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità.
Art. 53.  Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).
Art. 54.  Modificazione all'articolo 18 ter della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesoro, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)
Art. 55.  Modificazioni all'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto.
Art. 56.  Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori).
Art. 57.  Organizzazione dei corsi per segretario comunale.
Art. 58.  Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 59.  Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 60.  Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 61.  Modificazioni alla legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 (Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale).
Art. 62.  Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria.
Art. 63.  Modificazione all'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai servizi cimiteriali.
Art. 64.  Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria).
Art. 65.  Assegni per il nucleo familiare e di maternità.
Art. 66.  Modificazioni all'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo al personale delle scuole a carattere statale e all'organizzazione dell'insegnamento e disposizioni in materia [...]
Art. 67.  Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e [...]
Art. 68.  Istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola.
Art. 69.  Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 70.  Modificazioni alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).
Art. 71.  Modificazione all'articolo 14 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Promozione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 72.  Modificazione all'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale 27 [...]
Art. 73.  Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 74.  Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario).
Art. 75.  Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo alla liquidazione delle Aziende agrarie.
Art. 76.  Disposizioni in materia di organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT).
Art. 77.  Soppressione dei rimborsi per operazioni forestali in conto terzi.
Art. 78.  Modificazioni alla legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale).
Art. 79.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 80.  Variazioni di bilancio.
Art. 81.  Entrata in vigore.


§ 6.4.25 - L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000.

(B.U. 28 marzo 2000, n. 13 - Suppl. n. 2).

 

Capo I

Disposizioni in materia di organizzazione e personale

 

Art. 1. Proroga degli incarichi di sostituzione di dirigenti e di direttori.

     1. In deroga alla durata massima di un anno prevista dall'articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), gli incarichi di sostituzione su posto vacante di dirigenti di servizio o di direttori d'ufficio in atto alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere prorogati alla loro scadenza fino al conferimento dell'incarico di dirigente o di direttore d'ufficio e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

     2. Per il medesimo periodo del comma 1 l'incarico di sostituzione può essere conferito anche a coloro ai quali, in relazione alla medesima struttura organizzativa, sia già stato conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge provinciale n. 7 del 1997 o dell'articolo 32, nono e decimo comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia. autonoma di Trento), come da ultimo modificato dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

     3. Relativamente agli incarichi conferiti ai sensi dei commi 1 e 2, il periodo di sostituzione non è computabile ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi indetti dalla Provincia e dai suoi enti funzionali.

 

     Art. 2. Modificazioni alla legge provinciale 3 aprite 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). [1]

 

     Art. 3. Modificazione all'articolo 25 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alla messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili. [2]

 

     Art. 4. Modificazione all'articolo 15 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, concernente il divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali. [3]

 

     Art. 5. Disposizioni relative alle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti.

     1. Dalla data di adozione da parte della Giunta provinciale delle determinazioni relative alla distribuzione del personale provinciale fra le diverse qualifiche, livelli e relativi profili professionali, secondo quanto previsto dall'articolo 63, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è abrogato l'articolo 22 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla limitazione delle assunzioni del personale della Provincia e degli enti dipendenti.

 

Capo II

Disposizioni in materia di programmazione e di contabilità

 

     Art. 6. Istituzione del comitato per la formazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche.

     1. Per elaborare indirizzi per la formazione e l'attuazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), la Giunta provinciale nomina un comitato composto dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore delegato dal presidente, con funzioni di presidente, dagli assessori e dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di acque pubbliche, di energia, di urbanistica, di ambiente, di lavori pubblici, di foreste e di protezione civile nonché dai direttori delle agenzie e dai responsabili di progetto speciale aventi competenza nelle materie attinenti al piano generale e da un rappresentante dell'organismo rappresentativo dei comuni trentini.

     2. Il presidente del comitato può invitare alle sedute del comitato medesimo i rappresentanti delle autorità di bacino il cui ambito di competenza comprende anche il territorio provinciale.

 

     Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento) e all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 concernente l'attuazione di programmi di interesse comunitario.

     1. - 5. [4]

     6. All'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, il comma 2 bis è abrogato.

     7. La rateazione mensile di cui all'articolo 51 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applica, su richiesta motivata dell'interessato, anche al debito residuo relativamente a procedimenti già ammessi in base alla previgente normativa; in tal caso il nuovo periodo di rateazione è determinato escludendo le rate già scadute alla data del nuovo provvedimento di rateazione.

 

     Art. 8. Modificazione alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). [5]

 

Capo III

Disposizioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica

 

     Art. 9. Disposizioni per la promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca. [6]

     [1. Al fine di promuovere, nelle materie di competenza provinciale, la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e tecnologica finalizzati allo sviluppo socio-economico della provincia, a decorrere dall'anno 2000 è attivato nell'ambito del bilancio provinciale il fondo per i progetti di ricerca, che è alimentato da risorse della Provincia nonché da eventuali risorse di altri enti e soggetti, pubblici e privati.

     2. Il fondo per i progetti di ricerca è destinato al finanziamento di progetti di ricerca scientifica ed è articolato in sezioni distinte per l'Università degli studi di Trento, per le imprese, per gli enti funzionali della Provincia e per gli altri enti e soggetti, anche a carattere nazionale e internazionale, che realizzano attività di ricerca [7].

     3. I progetti di ricerca da realizzare da parte dell'Università degli studi di Trento con il finanziamento del fondo rimangono disciplinati, oltre che dai commi 1 e 2 del presente articolo, dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), come aggiunto dall'articolo 53 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; i progetti di ricerca da realizzare da parte delle imprese sono disciplinati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio) nonché, per quanto non previsto dalla medesima legge, dai presente articolo. I progetti di ricerca da realizzare da parte degli altri enti e soggetti sono disciplinati dal presente articolo.

     3 bis. Nell’ambito del fondo per i progetti di ricerca la Provincia può istituire una sezione per la promozione e il finanziamento di distretti tecnologici e dei relativi studi di fattibilità, anche nell’ambito di accordi di programma con le competenti amministrazioni dello Stato e con altri enti o istituzioni anche in relazione alle linee guida della programmazione nazionale in materia di ricerca. Nella deliberazione prevista dal comma 4 la Giunta provinciale indica i settori o i temi di ricerca e definisce le modalità e i criteri per l’individuazione e il finanziamento degli interventi [8].

     4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di gestione del fondo, prevedendo in particolare:

     a) le aree di ricerca da finanziare sul fondo, le relative priorità nonché i criteri di intervento;

     b) le modalità e i criteri per la valutazione dei progetti di ricerca, da riferire in particolare alle competenze specifiche dei proponenti, alla qualità del progetto e alla congruità dei relativi costi, nonché i casi in cui l'ammissibilità al finanziamento avviene sulla base della valutazione effettuata da altri enti e istituzioni pubbliche che cofinanziano il progetto;

     c) le tipologie di spesa ammissibile a finanziamento sul fondo;

     d) i criteri per la determinazione dei finanziamenti dei progetti a valere sul fondo, da definire fino alla concorrenza della spesa ammissibile, promuovendo la cooperazione tra i diversi soggetti che svolgono attività di ricerca in ambito provinciale ed incentivando il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati;

     e) le modalità di monitoraggio dei finanziati, da differenziare anche in relazione all'entità delle risorse pubbliche impiegate;

     f) le modalità di erogazione e di rendicontazione dei finanziamenti, prevedendo modalità semplificate per i soggetti sottoposti a procedure di certificazione della propria attività;

     g) i criteri per la formulazione dei progetti di ricerca per i quali è in ogni caso identificato un coordinatore che si assume la responsabilità scientifica e di gestione del progetto;

     h) ogni altro elemento ritenuto utile per l'applicazione di quest'articolo.

     5. Per la gestione del fondo la Provincia si avvale del supporto tecnico e scientifico di un comitato d'indirizzo e di valutazione della ricerca con il compito di:

     a) elaborare le proposte per la definizione di quanto previsto dal comma 4, lettere a), b), e) e g);

     b) valutare e selezionare i progetti da finanziare sul fondo;

     c) monitorare i progetti finanziati;

     d) verificare l'efficacia dei progetti finanziati;

     e) predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione dei progetti di ricerca finanziati sul fondo;

     f) provvedere a quant'altro necessario per la gestione del fondo.

     6. Il comitato d'indirizzo e di valutazione della ricerca è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da non più di cinque esperti, estranei all'amministrazione provinciale nonché agli enti e soggetti di cui al comma 2, di comprovata qualificazione ed esperienza, scelti in una pluralità di ambiti metodologici e disciplinari del mondo scientifico, tecnologico e culturale. La nomina ha durata corrispondente a quella della legislatura e può essere rinnovata alla scadenza per una sola volta. Ai componenti del comitato compete, oltre al rimborso delle spese, un compenso annuo lordo determinato dalla Giunta provinciale nei limiti dei corrispondenti compensi previsti per la commissione di garanzia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 3 agosto 1998, n. 315 (Interventi finanziari per l'università e la ricerca).

     7. Il comitato può avvalersi di ulteriori esperti nominati dalla Giunta provinciale, in relazione alla specificità dei progetti presentati a valere sul fondo. Con il provvedimento di nomina sono stabiliti i compensi da attribuire agli esperti, da definire in relazione alla durata dell'incarico e comunque in misura non superiore all'ammontare dei compensi determinati ai sensi del comma 6.

     8. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di coordinamento con gli enti e i soggetti di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul territorio provinciale, anche ricorrendo a specifici accordi di programma e convenzioni, e provvede, anche avvalendosi dell'Università degli studi di Trento, alla costituzione di un osservatorio della ricerca, con il compito di raccogliere e di diffondere in via sistematica i risultati dell'attività di ricerca realizzata in ambito provinciale [9].

     8 bis. Per promuovere e coordinare attività di studio e ricerca sulla e per la montagna da realizzare nell'ambito del territorio provinciale, la Provincia è autorizzata a partecipare all'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INRM), istituito con l'articolo 5 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia); a tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003 [10].

     9. Limitatamente all'anno 2000 la Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione la quota del fondo da destinare al finanziamento dell'attività istituzionale di ricerca dei propri enti funzionali, da assegnare ai medesimi sulla base di una relazione programmatica dell'attività da svolgere nel corso dell'anno 2000.

     10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]

 

     Art. 10. Interventi finanziari a sostegno degli investimenti per l'attività di ricerca. [11]

     [1. Al fine di promuovere l'attività di ricerca la Provincia può:

     a) concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, agli enti funzionali e alle agenzie della Provincia per lo svolgimento dell'attività istituzionale di ricerca non rientrante nei progetti di cui all'articolo 9;

     b) sostenere direttamente spese o concedere finanziamenti, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, a enti e soggetti operanti nell'ambito del territorio provinciale, con esclusione delle imprese, per l'allestimento di laboratori, per la realizzazione di impianti e per l'acquisizione di attrezzature e strumentazioni scientifiche necessarie per l'attività di ricerca.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), sono assegnati agli enti funzionali e alle agenzie sulla base di una relazione programmatica annuale dell'attività da svolgere nel corso dell'anno, nella quale sono evidenziati gli elementi di coerenza con le determinazioni di cui all'articolo 9, comma 4, lettera a), le previsioni di spesa, nonché i necessari raccordi con il bilancio dell'ente funzionale o dell'agenzia. La relazione programmatica è trasmessa al comitato di cui all'articolo 9, comma 6.

     3. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), nonché le loro modalità di erogazione e di rendicontazione.

     4. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi in cui la concessione del finanziamento è subordinata alla preventiva valutazione del comitato di cui all'articolo 9, comma 6.]

 

Capo IV

Disposizioni in materia di tributi e di partecipazioni provinciali

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di tributi provinciali.

     1. Fino a quando non sia diversamente disposto dalla legge provinciale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2000 le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione e di contabilizzazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), nonché le attività di constatazione delle violazioni, il contenzioso e i rimborsi sono affidati mediante apposita convenzione all'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino detta disciplina dei tributi locali).

     2. L'addizionale provinciale all'imposta sul consumo di energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con effetto dal 1° gennaio 2000 è determinata nella misura minima di lire 18 per ogni KWh di consumo di energia elettrica; non si fa luogo alla riscossione dell'addizionale di cui al presente comma ove la Provincia risulti soggetto passivo del tributo.

     3. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno per l'anno successivo, la misura dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica può essere incrementata fino alla misura massima prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legge n. 511 del 1988.

     4. La liquidazione e l'accertamento dell'addizionale all'imposta sul consumo di energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione di consumo del fabbricante presentata all'ufficio tecnico di finanza competente per territorio prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penati e amministrative), come modificato dall'articolo 4 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

     5. Per l’accertamento e per la liquidazione dell’addizionale provinciale all’imposta sul consumo di energia elettrica il fabbricante deve inviare copia della dichiarazione di consumo al servizio provinciale competente in materia di tributi, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall’articolo 55 del decreto legislativo n. 504 del 1995. Il mancato inoltro della dichiarazione a seguito di sollecito dell’amministrazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 504 del 1995 [12].

     6. Per quanto non diversamente disposto dai commi 7, 8 e 9 del presente articolo, per le violazioni di norme relative a tributi provinciali si osservano, in quanto applicabili, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come da ultimo modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), come modificato dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 203.

     7. Con deliberazione della Giunta provinciale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione della rateazione prevista dall'articolo 24 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché gli interessi di dilazione, determinati in misura non superiore al tasso di interesse legale maggiorato fino a tre punti percentuali.

     8. Nei casi in cui è ammesso ricorso amministrativo avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni pecuniarie relative a tributi provinciali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il ricorso è proposto al dirigente generale competente in materia di affari finanziari entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

     9. Per la notificazione degli atti di constatazione, di contestazione, di accertamento, di irrogazione di sanzioni e di ogni altro atto emesso per il recupero di tributi provinciali, delle somme dovute a titolo di sanzione e degli oneri accessori si applica l'articolo 33 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come modificato dall'articolo 15 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     10. [13].

 

          Art. 11 bis. Disposizioni in materia di accertamento di tributi provinciali. [14]

     1. Il termine previsto dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è esteso fino alla notificazione dell’atto di accertamento o di contestazione delle sanzioni o di iscrizione a ruolo, a condizione che non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano comunque ricevuto notifica. In nessun caso il ricevimento di avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo costituisce causa ostativa al ravvedimento.

     2. In caso di violazione delle norme tributarie provinciali si applica la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 16, comma 3, e dall’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 472 del 1997.

     3. L’accertamento dei tributi provinciali, l’atto di contestazione e l’iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

     4. I commi 1 e 3 si applicano solo alle violazioni di norme tributarie commesse dopo il 31 dicembre 2002 e relative:

     a) alla tassa automobilistica provinciale prevista dall'articolo 4 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10;

     b) all'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, di iscrizione e di annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, prevista dall'articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1998;

     c) al tributo di cui all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     d) all’addizionale provinciale all’imposta sul consumo di energia elettrica, prevista dall’articolo 6 del decreto - legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20;

     e) alla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista dall’articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale (artt. 1 - 57)".

     5. Con riferimento alle violazioni consistenti nell'omesso o insufficiente o ritardato pagamento di tributi commesse negli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, relative ai tributi indicati dal comma 4, lettere c), d) ed e), i contribuenti possono regolarizzare la propria posizione versando, entro sessanta giorni dal ricevimento di un avviso bonario, l’importo del tributo, degli interessi, della sanzione in misura pari ad un quarto del minimo e delle spese di spedizione. Il presente comma si applica alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata ancora irrogata alla data di entrata in vigore di quest'articolo.

     6. Con regolamento possono essere definite le modalità di applicazione di quest' articolo.

 

     Art. 12. Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo all'uso aree destinate alla realizzazione dell'interporto doganale di Trento e norme per la partecipazione della Provincia al capitale della società "Interporto servizi s.p.a." di Trento.

     1. [15].

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società "Interporto servizi s.p.a." di Trento fino alla concorrenza di lire 6 miliardi, mediante conferimento di aree di proprietà della Provincia site nei comparti 6 e 7 della zona industriale speciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento). La sottoscrizione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la facoltà della Giunta provinciale di nominare almeno un componente effettivo del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società.

     3. Per i fini di cui al comma 2 la Giunta provinciale provvede, ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, alle variazioni di bilancio di competenza per l'esercizio finanziario 2000 per l'iscrizione delle maggiori entrate e delle maggiori spese di corrispondente importo ai capitoli rientranti tra le partite di giro previste nelle parti delle contabilità speciali.

 

     Art. 13. Partecipazione della Provincia ad una fondazione perla gestione del rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituenda "Fondazione ai caduti dell'Adamello" conferendo al fondo di dotazione della fondazione una quota di partecipazione fino all'importo di lire 100 milioni, secondo le disposizioni del presente articolo.

     2. Lo schema di statuto della fondazione è preventivamente approvato dalla Giunta provinciale e deve prevedere una rappresentanza della Provincia negli organi di amministrazione e di controllo proporzionata all'entità della partecipazione al fondo di dotazione; lo statuto prevede inoltre che i rappresentanti della Provincia siano nominati dalla Giunta provinciale.

     3. Il Presidente della Giunta provinciale è autorizzato a rappresentare la Provincia nell'atto costitutivo della fondazione ed in tutti gli atti necessari per la partecipazione alla fondazione.

     4. Per gli investimenti realizzati dalla fondazione relativi al rifugio alpino "Ai caduti dell'Adamello" la Provincia è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile. La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dal presente comma.

     5. Per i fini di cui al comma 1, con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 100.000.000 per l'anno 2000.

     6. Per i fini di cui al comma 4, con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per l'anno 2000 e di lire 2.000.000.000 per l'anno 2001.

 

Capo V

Disposizioni in materia di pesca

 

     Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

     1. - 4. [16]

     5. All'articolo 25 della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, come sostituito dall'articolo 65 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, al comma 1 le parole: "dalla tassa sulla licenza provinciale di pesca e" sono soppresse.

     6. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari da adottare ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, della legge provinciale n. 60 del 1978, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per il rilascio della licenza di pesca continuano ad applicarsi, salvo che per la durata della licenza, le disposizioni previgenti; la disposizione relativa alla durata illimitata della licenza di pesca si estende anche alle licenze rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di servizio antincendi

 

     Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. [17].

     2. [18].

     3. [19].

     4. [20].

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 16. Modificazioni alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile).

     1. [21].

     2. [22].

     3. La modificazione di cui al comma 1 si applica anche agii impegni di spesa già assunti in base all'articolo 7, comma 4, della legge provinciale n. 2 del 1992, nel testo previgente.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo VII

Disposizioni in materia di energia

 

     Art. 17. Modificazioni alla legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino

- Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e

modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio

1995, n. 7).

     1. [23].

     2. [24].

     3. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 18. Disposizioni per l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale.

     1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 10, come modificato dall'articolo 19 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige in materia di energia), la Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico della Provincia, dell'ente di cui all'articolo 2 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, degli enti locali o loro enti funzionali, oppure di società controllate dalla Provincia o dai predetti enti o da società a prevalente capitale degli enti locali, e a sottoscrivere quote di capitale fino alla concorrenza dell'importo di lire 1 miliardo.

     2. L'oggetto sociale della società di cui al comma 1, nell'ambito dei compiti previsti dagli articoli 10 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, può comprendere in particolare:

     a) l'acquisizione degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica dell'ENEL ubicati nel territorio provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977;

     b) la gestione e l'implementazione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sulla base delle indicazioni del piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica;

     c) la eventuale cessione degli impianti di cui alla lettera a), per la parte di rispettiva competenza, ai comuni o a loro forme associative, alle loro aziende o alle società controllate da società a prevalente capitale dei comuni, singoli o associati, che rispondano ai requisiti e alle condizioni stabiliti dal piano provinciale della distribuzione dell'energia elettrica [25].

     3. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'anno 2000.

 

Capo VIII

Disposizioni per la protezione dai campi elettromagnetici, per la

localizzazione di impianti di radiodiffusione e in materia di centri storici

 

     Art. 19. Modificazioni alla legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione). [26]

 

     Art. 20. Modificazioni all'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. [27]

 

     Art. 21. Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22). [28]

 

     Art. 22. Modificazione all'articolo 45 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 in materia di presentazione delle domande per il recupero degli insediamenti storici per il triennio 1999-2001. [29]

 

Capo IX

Disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 23. Modificazioni all'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, concernente disposizioni transitorie in materia di distribuzione dei carburanti.

     1. [30].

     2. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10 è abrogato.

 

     Art. 24. Rettifica di errore materiale all'articolo 38 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio).

     1. [31].

     2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 6 del 1999.

 

     Art. 25. Sospensione di termine in materia di commercio.

     1. La sospensione del termine per il rilascio di autorizzazione per l'ampliamento di superficie degli esercizi di cui agli articoli 20, 21 e 23, secondo comma, della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento), nonché dei centri commerciali al dettaglio di cui alla medesima legge provinciale, prevista dall'articolo 42 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, è prorogata al 30 giugno 2000.

 

Capo X

Disposizioni in materia di lavoro

 

     Art. 26. Disposizioni per agevolare l'inserimento e l'integrazione nel mondo del lavoro delle persone disabili.

     1. Le somme erogate dallo Stato alla Provincia per l'attuazione dell'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), nonché quelle indicate dall'articolo 14 della medesima legge, sono introitate nel bilancio della Provincia per essere destinate al finanziamento degli interventi di politica del lavoro a favore dei disabili, secondo criteri e modalità stabiliti con propria deliberazione dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 1 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

     2. Per l'elaborazione degli interventi di cui al comma 1 la commissione provinciale per l'impiego costituisce nel proprio ambito un apposito comitato consultivo, integrato da tre rappresentanti designati congiuntamente dagli organismi locali delle associazioni, degli enti e delle opere a carattere nazionale dei soggetti disabili beneficiari delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, i quali si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta; alla scadenza dei trenta giorni la commissione provvede all'integrazione, anche in mancanza della predetta designazione.

     3. L'Agenzia del lavoro provvede all'erogazione dei servizi di competenza della Provincia previsti dall'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, in accordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, secondo le specifiche competenze loro attribuite, anche mediante la costituzione di un apposito comitato tecnico.

     4. Per le forniture di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia inferiore a quello costituente limite per l'applicazione della normativa comunitaria, la Provincia può stipulare convenzioni, previo confronto concorrenziale, con le cooperative sociali o loro consorzi di cui alla legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24 (Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale), come modificata dalla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15, e di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), come modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, iscritti nell'apposita sezione del registro delle cooperative della provincia di Trento.

     5. Per i contratti di fornitura di cui al comma 4 si applicano le disposizioni della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, con esclusione dell'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, e dell'articolo 22.

     6. Per le forniture di beni o servizi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore ai limiti di importo previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, la Provincia, nonché le società di capitale partecipate dalla Provincia, possono inserire nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere, fra le condizioni d'esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 381 del 1991 e con l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo. La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto.

     7. All'accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999 provvede la commissione per l'accertamento dell'handicap, istituita dall'azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), secondo criteri e modalità fissati con deliberazione della Giunta provinciale attenendosi agli obiettivi ed ai risultati dell'atto di indirizzo e coordinamento, ove emanato, previsto dal predetto articolo 1, comma 4, della legge n. 68 del 1999; a tal fine la predetta commissione è integrata da un esperto del settore dell'inserimento lavorativo.

     8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 27. Modificazioni all'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro).

     1. All'articolo 22 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [32];

     b) il quinto comma è abrogato.

 

Capo XI

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 28. Modificazioni alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico-Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno).

     1. [33].

     2. [34].

 

     Art. 29. Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14 (Costituzione di un fondo per le spese derivanti da interventi dei corpi di soccorso alpino della Regione).

     1. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, all'articolo 1 della legge regionale 31 luglio 1958, n. 14, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 9 gennaio 1962, n. 4, al primo comma sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - c) [35].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XII [36]

Disposizioni in materia di cave e torbiere

 

     Art. 30. Modificazioni alla legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 (Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento). [37]

     [1. [38].

     2. In sede di prima applicazione del presente articolo i comuni adeguano i piani regolatori generali ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, come modificato dal comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di piani regolatori generali già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge l'adeguamento al piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali e alle sue variazioni e aggiornamenti può essere effettuato d'ufficio apportando, in sede di approvazione, dei piani urbanistici, le modificazioni consentite dall'articolo 41, comma 2, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22.

     3. - 6. [39]]

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

     Art. 31. Misure organizzative per l'esercizio delle funzioni in materia di acque pubbliche e di demanio idrico.

     1. Entro il 30 giugno 2000, al fine di una razionale azione di politica e di governo delle acque pubbliche e del demanio idrico e per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato con le norme di attuazione dello statuto speciale in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in luogo del servizio acque pubbliche e opere idrauliche sono istituiti il servizio utilizzazione delle acque pubbliche e il servizio opere idrauliche. A tal fine la Giunta provinciale ripartisce le attribuzioni del servizio acque pubbliche e opere idrauliche tra il servizio opere idrauliche per quanto attiene la gestione del demanio idrico, compresa la polizia idraulica, la progettazione e l'esecuzione delle opere idrauliche e le competenze in materia di dighe e il servizio utilizzazione delle acque pubbliche per le restanti funzioni.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 stabilisce inoltre i termini e le modalità di attivazione delle strutture di cui al presente articolo ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. Restano comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 65 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), in relazione anche alle strutture individuate con le modalità di cui al presente articolo.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 32. Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali), relativo all'utilizzazione delle acque pubbliche. [40]

 

     Art. 33. Inserimento dell'articolo 16 ter nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo alla semplificazione dei procedimenti per l'utilizzazione delle acque pubbliche, modificazione all'articolo 38 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5 e abrogazione dell'articolo 2 della legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21, ambedue in materia di utenze d'acqua pubblica.

     1. [41].

     2. All'articolo 38 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, come modificato dall'articolo 56 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, il comma 6 è abrogato.

     3. L'articolo 2 della legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21 è abrogato.

 

     Art. 34. Inserimento dell'articolo 16 quater nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'installazione di dispositivi per la misurazione.

     1. [42].

     2. [43].

 

     Art. 35. Inserimento dell'articolo 16 quinquies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione delle acque sotterranee. [44]

 

     Art. 36. Inserimento dell'articolo 16 sexies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo all'utilizzazione abusiva di acque. [45]

 

     Art. 37. Inserimento dell'articolo 16 septies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo ai procedimenti per la concessione di contributi per la realizzazione di opere idrauliche. [46]

 

     Art. 38. Inserimento dell'articolo 16 octies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, in materia di dighe. [47]

 

     Art. 39. Inserimento dell'articolo 16 novies nella legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, relativo al rilascio del minimo costante deflusso vitale nei corsi d'acqua. [48]

 

     Art. 40. Modificazione all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo ai canoni per l'uso del demanio idrico. [49]

 

     Art. 41. Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande per la concessione e per il riconoscimento di utenze di acque pubbliche. [50]

 

     Art. 42. Modificazione all'articolo 7 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2, in materia di canoni di concessione. [51]

 

     Art. 43. Modificazione all'articolo 54 della legge provinciale 11 settembre, 1998, n. 10, relativo alle sanzioni amministrative in materia di acque pubbliche. [52]

 

     Art. 44. Sospensione dei procedimenti amministrativi concernenti concessioni di derivazioni e di utilizzazioni di acque. [53]

     1. In attesa della revisione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche e del piano energetico provinciale, e comunque fino al termine massimo del 31 dicembre 2001, è sospesa l'istruttoria delle domande di concessione e di utilizzazione di acque, già presentate o che saranno presentate anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, e sono conseguentemente sospesi i relativi procedimenti.

     2. Il comma 1 non si applica a:

     a) i procedimenti di archiviazione previsti dalle norme vigenti;

     b) i procedimenti afferenti a rinnovi o a varianti non sostanziali di utilizzazioni già concesse o riconosciute [54];

     c) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione per le quali sia già intervenuta, alla data di entrata in vigore della presente legge, la valutazione positiva d'impatto ambientale ovvero sia stata accordata un'autorizzazione provvisoria rilasciata al sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, o ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381;

     d) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione ad uso idroelettrico, limitatamente ad impianti con potenza nominale media fino a 50 kw;

     e) i procedimenti inerenti l'utilizzazione di acque per impianti idroelettrici da realizzare su opere derivatorie riferite a prelievi già concessi o riconosciuti per usi diversi da quello idro elettrico, ferme restando le quote di prelievo e di restituzione delle acque, le portate e i periodi di utilizzazione già concessi o riconosciuti;

     f) i procedimenti relativi a domande di utilizzazione a scopo potabile;

     g) i procedimenti afferenti le domande di utilizzazione diverse da quelle a scopo idroelettrico, qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze igienico-sanitarie, ambientali, antincendio ovvero a ragioni socio-economiche e occupazionali. La Giunta provinciale determina con apposita deliberazione, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità di riconoscimento di tali interessi pubblici.

     3. E' fatto salvo quanto diversamente disposto dall'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, come sostituito dall'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente "Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001" [55].

     4. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, stabilisce criteri e modalità per la sospensione o per la revoca di procedimenti e di provvedimenti concernenti il finanziamento a carico del bilancio provinciale delle opere e degli interventi che ricadono nel regime di sospensione stabilito dal presente articolo.

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di sport

 

     Art. 45. Modificazione all'articolo 7 bis della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).

     1. [56].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XV

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

 

     Art. 46. Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, relativo all'istituzione del tributo speciale per il deposito in discarica.

     1. All'articolo 38 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [57];

     b) [58];

     c) [59];

     d) [60];

     e) [61];

     f) - j) [62];

     k) [63].

 

     Art. 47. Modificazioni al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. [64].

     2. [65].

     3. [66].

     4. [67]

     5. All'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [68];

     b) [69];

     c) [70].

     6. [71].

     7. [72].

     8. Le modifiche di cui al comma 5, lettera b) si applicano con decorrenza dall'anno 2001.

     9. Le modificazioni di cui al comma 7 si applicano anche in relazione ai procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 5, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

 

     Art. 48. Modificazioni alla legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti).

     1. [73].

     2. [74].

     3. - 4. [75]

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 49. Modificazioni all'articolo 6 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in materia di valutazione di impatto ambientale delle opere rientranti nel piano straordinario delle opere pubbliche. [76]

 

     Art. 50. Modificazione all'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione.

     1. [77].

     2. [78].

     3. All'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3 al comma 5 le parole: "ai gestori" sono soppresse.

     4. [79].

     5. [80].

     6. I comuni entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono determinare la somma di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, comma come sostituito dal comma 2 del presente articolo.

 

Capo XVI

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 51. Disposizioni per il miglioramento della viabilità.

     1. Per migliorare, anche sotto il profilo della sicurezza, i collegamenti viari, con riferimento ai tronchi stradali di interconnessione tra strade provinciali, regionali o statali che insistono sul territorio di regioni confinanti con la provincia di Trento e strade provinciali o statali ricadenti nel territorio della provincia medesima, la Provincia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti proprietari o gestori per la realizzazione degli interventi necessari sui tronchi stradali medesimi.

     2. Per attuare gli interventi previsti dal comma 1 la Provincia può concorrere fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 52. Disposizioni per l'attuazione del piano generale degli interventi per la viabilità.

     1. Per l'attuazione delle opere previste dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera a), della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), come sostituito dall'articolo 10 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 8, e dagli articoli da 2 a 9 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     2. Per l'attuazione delle opere complementari a quelle previste dal piano generale degli interventi per la viabilità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 1997.

 

     Art. 53. Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

     1. [81].

     2. [82].

     3. [83].

     4. (comma non vistato)

 

     Art. 54. Modificazione all'articolo 18 ter della legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesoro, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985)

     1. [84].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 55. Modificazioni all'articolo 11 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo alla realizzazione di investimenti pubblici mediante il sistema della finanza di progetto. [85]

 

Capo XVII

Disposizioni in, materia di finanza e di enti locali

 

     Art. 56. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori). [86]

     1. [87].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 57. Organizzazione dei corsi per segretario comunale.

     1. Al fine di assicurare il migliore e completo svolgimento dei corsi abilitanti alle funzioni di segretario comunale, la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare, a carico del bilancio provinciale, le spese necessarie per l'organizzazione dei corsi medesimi. Qualora i rimborsi a carico della Regione risultino di importo inferiore alle spese anticipate dalla Provincia, la differenza rimane a carico del bilancio provinciale.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 58. Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. [88].

     2. [89].

     3. All'articolo 12 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 il comma 2 è abrogato.

     4. [90].

     5. All'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 il comma 3 è abrogato.

     6. [91].

     7. All'articolo 15 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

     8. La modifica di cui al comma 6 si applica anche ai contributi già concessi ma non ancora completamente erogati alla data d'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo XVIII

Disposizioni in materia di comunicazioni e trasporti

 

     Art. 59. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). [92]

 

Capo XIX

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 60. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. [93].

     2. [94].

     3. [95].

     4. [96].

     5. L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'articolo 55, commi 1 e 2, della legge provinciale 6 giugno 1983, n. 16 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa) comporta l'obbligo per il beneficiario del contributo di restituire all'ente concedente i contributi già corrisposti, aumentati in ragione d'anno del tasso ufficiale di sconto vigente al momento in cui si verifica l'inosservanza. Quanto disposto dal presente comma si applica con riferimento alle violazioni accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e per le quali il beneficiario non abbia restituito totalmente quanto previsto dal primo periodo del comma 7 dell'articolo 55 della legge provinciale n. 16 del 1983, sempre che non risultino oneri a carico del bilancio provinciale; qualora invece risultino oneri, si considera estinta ogni ulteriore obbligazione.

     6. Per tutte le domande di risanamento a favore di singoli richiedenti presentate a valere sulla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 e 18 giugno 1990, n. 16, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono scaduti i termini per l'ultimazione delle opere ammesse a contributo, i suddetti termini sono prorogati di ulteriori 12 mesi. Alle presenti disposizioni sono adeguati i provvedimenti di revoca già assunti e per i quali non si è provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, al rimborso totale, o parziale del contributo concesso.

     7. Agli oneri derivanti dai l'applicazione del comma 4 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

Capo XX

Disposizioni in materia di espropri

 

     Art. 61. Modificazioni alla legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 (Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale).

     1. All'articolo 3 della legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il terzo comma è abrogato;

     b) [97].

     2. All'articolo 4 della legge provinciale 28 giugno 1982, n. 10 il secondo comma è abrogato.

 

Capo XXI

Disposizioni in materia di igiene, sanità e servizi sociali

 

     Art. 62. Abrogazione di disposizioni in materia sanitaria.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 68, comma 1, della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alle prestazioni di assistenza sanitaria, a decorrere dal 1 gennaio 2000 sono abrogate, fatti salvi gli effetti già prodotti e gli atti successivi conseguenti, le seguenti disposizioni:

     a) articolo 16 della legge provinciale 17 dicembre 1993, n. 43 (Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria);

     b) terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, relativo all'integrazione del fondo sanitario provinciale;

     c) articolo 72 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'erogazione gratuita dei farmaci per il multitrattamento Di Bella (MDB);

     d) articolo 38 della legge provinciale 5 settembre 1988, n. 33 (Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 e ad altre leggi provinciali in materia sanitaria);

     e) articolo 25 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, relativo all'assunzione di spese per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale.

 

     Art. 63. Modificazione all'articolo 75 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo ai servizi cimiteriali. [98]

 

     Art. 64. Modificazione all'articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria).

     1. [99].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 65. Assegni per il nucleo familiare e di maternità.

     1. Gli assegni per il nucleo familiare e di maternità di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), come modificati dall'articolo 50 e dall'articolo 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono erogati secondo i criteri e le modalità stabiliti con regolamento adottato nel rispetto del livello di intervento previsto dalle predette disposizioni statali e tenuto conto dei benefici eventualmente in godimento per le stesse finalità. Nella definizione dei criteri si fa riferimento, per quanto riguarda la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare, a quanto disposto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, come modificato dall'articolo 7, comma 4, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, e dall'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     2. Alla concessione e alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità provvedono gli enti gestori delle funzioni socio- assistenziali delegate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio- assistenziali in provincia di Trento).

     3. [100].

     4. [101].

 

Capo XXII

Disposizioni in materia di istruzione e di attività culturali

 

     Art. 66. Modificazioni all'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, relativo al personale delle scuole a carattere statale e all'organizzazione dell'insegnamento e disposizioni in materia di insegnanti di sostegno per l'integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap. [102]

     [1. [103].

     2. A decorrere dall'anno scolastico 2000/2001 la dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata dalla Giunta provinciale con la deliberazione sulla determinazione degli organici di cui all'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, in misura non superiore ad un insegnante ogni 100 alunni, tenuto anche conto di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, come modificato dal presente articolo, nonché delle tipologie di handicap, in relazione alle diverse forme di sostegno da assicurare. Nel caso di determinazione della certificazione di handicap in corso d'anno o di trasferimento di alunni portatori di handicap da fuori provincia, per i quali sia necessaria la copertura oraria individualizzata di almeno venti ore e qualora non sia possibile provvedere con le risorse a disposizione, sono autorizzate dal sovrintendente scolastico assunzioni con contratto a tempo determinato di insegnanti di sostegno in deroga al rapporto fra docenti e alunni previsto da questo comma, fermo restando il limite di spesa per il personale stabilito annualmente dalla legge finanziaria provinciale. Al fine di svolgere attività di facilitazione didattica a favore di alunni affetti da specifiche disabilità, il sovrintendente scolastico provinciale è autorizzato a disporre interventi sostitutivi del sostegno ordinario, nei limiti degli stanziamenti appositamente previsti dal bilancio provinciale, mediante stipula di contratti d'opera ovvero convenzioni con soggetti pubblici o aventi forma giuridica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale [104].

     3. Per l'anno scolastico in corso, nonché per gli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della presente legge, al fine della verifica della riduzione del numero massimo del personale insegnante di cui all'articolo 49 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, non si tiene conto dell'incremento, rispetto all'anno scolastico 1998/1999, di personale docente di sostegno derivante dall'incremento del fabbisogno in relazione al numero di bambini handicappati certificati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come da ultimo modificata dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, ovvero derivante dall'incremento conseguente all'applicazione del comma 2.]

 

     Art. 67. Sostituzione dell'articolo 9 della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15). [105]

 

     Art. 68. Istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola. [106]

     [1. È istituito un fondo per la qualità della scuola, per il finanziamento dei progetti di miglioramento del servizio scolastico, quali il sostegno dell'autonomia delle scuole, la diffusione delle nuove tecnologie a fini didattici, l'attuazione della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), come modificata dall'articolo 67 della presente legge, le iniziative a favore delle minoranze linguistiche, il sostegno al disagio giovanile e all'integrazione degli alunni extracomunitari, nonché per il miglioramento dei servizi a favore degli alunni handicappati; una quota non superiore al cinque per cento del fondo, fatte salve le prestazioni retribuite con il fondo di istituto nei termini stabiliti contrattualmente, può essere destinata all'erogazione di incentivazioni agli insegnanti che partecipano alla progettazione e alla realizzazione dei predetti progetti di miglioramento del servizio scolastico, nella misura e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva [107].

     2. In relazione alle finalità e alle disponibilità del fondo, con deliberazioni della Giunta provinciale sono determinate:

     a) le quote da ripartire fra le istituzioni scolastiche, secondo parametri definiti in base alle relative dimensioni e tipologie, per la realizzazione di progetti e iniziative adottati e attuati direttamente da esse;

     b) le quote destinate a interventi direttamente attuati dalla Provincia;

     c) le quote riservate al finanziamento di progetti e iniziative particolarmente significative ai fini della qualificazione scolastica, individuate dalla Giunta provinciale e proposte alle istituzioni scolastiche per la loro attuazione [108].

     2 bis. La Giunta provinciale definisce criteri e modalità per la gestione contabile, per l'attuazione, il monitoraggio e la verifica dei progetti e delle iniziative [109].

     3. Per i fini di cui al comma 1 con la tabella A, allegata alla presente legge, è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 7.500.000.000 e per ciascuno degli anni 2001 e 2002 la spesa di lire 20.000.000.000.]

 

     Art. 69. Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

     1. [110].

     2. [111].

     3. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge provinciale n. 21 del 1987, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, continuano ad applicarsi le determinazioni della Giunta provinciale adottate ai sensi dell'articolo 15 nel testo previgente.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 70. Modificazioni alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento).

     1. [112].

     2. [113].

     3. All'articolo 20 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [114];

     b) [115].

     4. I bambini di cui al comma 1 bis dell'articolo 4 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, come aggiunto dal comma 1 del presente articolo, già iscritti per l'anno scolastico 1999/2000, possono continuare a frequentare la scuola dell'infanzia fino all'inizio dell'assolvimento dell'obbligo scolastico.

     5. Agli oneri derivanti dal l'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.

 

     Art. 71. Modificazione all'articolo 14 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Promozione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino). [116]

 

Capo XXIII

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 72. Modificazione all'articolo 13 (Disposizioni per la verifica del piano straordinario di opere pubbliche e per l'approvazione di un piano di grandi opere per la viabilità) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3. [117]

 

     Art. 73. Modificazioni alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [118]

 

     Art. 74. Modificazione all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvidenze per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario). [119]

 

     Art. 75. Modificazione all'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, relativo alla liquidazione delle Aziende agrarie.

     1. All'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 alla lettera b) del comma 2 le parole: "per la realizzazione di un polo edilizio per la localizzazione in un unico centro delle sedi delle strutture provinciali, nonché di enti pubblici e privati operanti nel settore dell'agricoltura" sono soppresse.

 

     Art. 76. Disposizioni in materia di organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT).

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), di cui all'articolo 54 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, già in carica fino al 31 dicembre 1999, sono ricostituiti nella composizione in essere alla stessa data e svolgono le funzioni spettanti agli organi medesimi fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di riforma dell'ente e comunque non oltre il 31 dicembre 2000.

     2. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di uno o più componenti degli organi dell'ente ricostituiti ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale provvede direttamente alla nomina dei loro sostituti, prescindendo da qualsiasi designazione o procedura di elezione previste dalla legge provinciale n. 39 del 1976.

 

Capo XXIV

Disposizioni in materia di foreste

 

     Art. 77. Soppressione dei rimborsi per operazioni forestali in conto terzi.

     1. Le operazioni tecniche previste dall'articolo 17 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e dagli articoli 21, 141 e 142 del regio decreto 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), compiute dal personale della Provincia autonoma di Trento nei confronti di terzi, sono effettuate a titolo gratuito.

     2. Il comma 1 si applica anche alle operazioni tecniche già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 78. Modificazioni alla legge provinciale 15 settembre 1980, n. 31 (Disposizioni varie in materia forestale). [120]

 

Capo XXV

Disposizioni finanziarie e finali

 

     Art. 79. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la medesima tabella riporta le nuove spese, come autorizzate nei relativi articoli.

     2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti di impegno disposti per i fini di cui alle norme previste sui capitoli dei documento tecnico di accompagnamento e di specificazione dei bilancio 2000-2002 indicati nella medesima tabella B, in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.

     3. Per il triennio 2000-2002 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 80. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dei terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dagli articoli 2 e 7 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 81. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLA A

Autorizzazione delle spese (articolo 79, comma 1)

 

 

 

TABELLA B

Riferimento delle spese (art. 79, comma 2)

 

 

 

TABELLA C

Copertura degli oneri (articolo 79, comma 3)

 

 


[1] Modifica gli artt. 34, 62 e 63 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7.

[2] Sostituisce il comma 2, art. 25, della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[3] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 15 della L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[4] Modificano gli artt. 20, 21, 35, 51 bis e 55 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[5] Modifica il comma 1, art. 38 bis, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[7] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[8] Comma inserito dall’art. 36 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.

[9] Comma così sostituito dall'art. 11 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[10] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[11] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[13] Modifica il comma 7, art. 5, della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[14] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[15] Modifica il comma 1, art. 18, della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[16] Modificano gli artt. 12, 13, 17 e 22 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60.

[17] Modifica l'art. 2 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[18] Aggiunge la lett. m bis) al comma 1, art. 5, della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[19] Sostituisce l'art. 16 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[20] Modifica l'art. 17 della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[21] Sostituisce il comma 4, art. 7, della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[22] Sostituisce l'art. 41 della L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[23] Inserisce l'art. 23 bis nella L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

[24] Sostituisce il comma 1, art. 25 della L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

[25] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[26] Modifica gli artt. 1, 2 e 4 della L.P. 28 aprile 1997, n. 9.

[27] Modifica il comma 2 e aggiunge il comma 3 bis nell'art. 61, della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[28] Modifica il comma 1, art. 12, della L.P. 15 gennaio 1993, n. 1.

[29] Aggiunge la lett. b bis) al comma 1, art. 45, della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[30] Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 3 bis nell'art. 28 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[31] Modifica la lettera d), comma 1, art. 38, della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[32] Sostituisce il primo comma, art. 22, della L.P. 16 giugno 1983, n. 19.

[33] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 1 della L.P. 15 gennaio 1993, n. 2.

[34] Inserisce l'art. 1 bis nella L.P. 15 gennaio 1993, n. 2.

[35] Modificano il primo comma e aggiungono il comma 1 bis all'art. 1 della L.P. 31 luglio 1958, n. 14.

[36] Capo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7.

[37] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 7, che ha abrogato l'intero capo XII.

[38] Sostituisce l'art. 5 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6.

[39] Modificano gli artt. 7, 8, 25 e 27 della L.P. 4 marzo 1980, n. 6.

[40] Inserisce l'art. 16 bis nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[41] Aggiunge l'art. 16 ter nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[42] Aggiunge l'art. 16 quater nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[43] Comma abrogato dall’art. 62 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[44] Aggiunge l'art. 16 quinquies nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[45] Aggiunge l'art. 16 sexies nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[46] Aggiunge l'art. 16 septies nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[47] Aggiunge l'art. 16 octies nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[48] Aggiunge l'art. 16 novies nella L.P. 8 luglio 1976, n. 18.

[49] Aggiunge il comma 10 bis all'art. 71 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[50] Sostituisce l'art. 48 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[51] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Aggiunge il comma 2 bis all'art. 7 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2.

[52] Modifica il comma 5, art. 54 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[53] Per un posticipo del termine del 31 dicembre 2001, di cui al presente articolo, vedi l’art. 62 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[54] Lettera così modificata dall’art. 62 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[55] Comma così modificato dall'art. 25 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[56] Modifica il comma 1, art. 7 bis della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[57] Modifica la lettera c), comma 4, art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[58] Sostituisce la lettera d), comma 4, art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[59] Sostituisce il comma 8, art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[60] Aggiunge il comma 14 bis all'art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[61] Modifica il comma 16, art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[62] Sostituiscono i commi 19, 21, 22, 23 e 24, art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[63] Modifica il comma 26, art. 38 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[64] Modifica il comma 4, art. 38 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[65] Aggiunge il comma 1 quater all'art. 50 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[66] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 57 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[67] Aggiunge i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater all'art. 63 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[68] Modifica il comma 1, art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[69] Modifica il comma 2, art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[70] Sostituisce il comma 5, art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[71] Sostituisce il comma 6 e aggiunge il comma 6 bis all'art. 74 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl..

[72] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter nell'art. 92 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl..

[73] Sostituisce l'art. 6 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

[74] Aggiunge il comma 1 ter all'art. 8 della L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

[75] Aggiungono gli articoli 12 bis e 12 ter alla L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

[76] Modifica i commi 3 e 4, art. 6 della L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

[77] Sostituisce la rubrica dell'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[78] Sostituisce il comma 2, art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[79] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[80] Modifica il comma 6, art. 35 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[81] Modifica il comma 6, art. 55 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[82] Sostituisce i commi 1, 3 e 4 e modifica il comma 6, art. 56 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[83] Modifica la lettera a) e aggiunge la lettera g bis) all'art. 58 della L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[84] Modifica il comma 1, art. 18 ter della L.P. 1 aprile 1986, n. 10.

[85] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 11 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3. Rettificato dall'art. 3 della L.P. 19 giugno 2000, n. 7.

[86] Articolo abrogato dall'art. 42 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, con effetto dalla data ivi indicata.

[87] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 3 della L.P. 31 gennaio 1977, n. 7.

[88] Sostituisce l'art. 11 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[89] Sostituisce la lettera a), comma 1, art. 12 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[90] Sostituisce il comma 1, art. 13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[91] Modifica il comma 1, art. 14 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[92] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 3 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[93] Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 31 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[94] Sostituisce il comma 1, art. 37 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[95] Modifica la lettera a), comma 7, art. 41 della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[96] Inserisce l'art. 41 bis nella L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[97] Sostituisce il quarto comma, art. 3 della L.P. 28 giugno 1982, n. 10.

[98] Sostituisce il comma 6, art. 75 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[99] Sostituisce il comma 1, art. 18 della L.P. 2 maggio 1990, n. 13.

[100] Comma abrogato dall’art. 88 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[101] Comma abrogato dall’art. 88 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[102] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[103] Modifica il comma 1, art. 49 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[104] Comma così modificato dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[105] Sostituisce l'art. 9 della L.P. 14 luglio 1997, n. 11.

[106] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[107] Comma così modificato dall'art. 52 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[108] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[109] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[110] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce la lettera h), comma 2, art. 11 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[111] Sostituisce l'art. 15 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[112] Sostituisce il comma 1 e inserisce il comma 1 bis all'art. 4 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[113] Aggiunge i commi 2 bis e 2 ter all'art. 8 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[114] Sostituisce la lettera a), comma 3, art. 20 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[115] Modifica il comma 6, art. 20 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[116] Modifica il comma 1, art. 14 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[117] Modifica il comma 1, art. 13 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[118] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[119] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[120] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Sostituisce gli articoli 1, 2 e 5 della L.P. 15 settembre 1980, n. 31.