§ 3.5.37 - L.P. 14 aprile 1998, n. 5.
Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:14/04/1998
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambiti di applicazione della legge.
Art. 2.  Rifiuti soggetti alla raccolta differenziata.
Art. 3.  Ambiti di gestione della raccolta differenziata.
Art. 4.  Programmi di gestione dei rifiuti.
Art. 5.  Modalità della raccolta differenziata.
Art. 6.  Procedure di localizzazione e di autorizzazione.
Art. 7.  Adempimenti amministrativi.
Art. 8.  Costi di gestione dei rifiuti urbani.
Art. 9.  Consulenza e vigilanza.
Art. 10.  Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 11.  Iniziative degli enti pubblici.
Art. 12.  Misure di intervento temporaneo a carico della Provincia.
Art. 12 bis.  Modalità di finanziamento delle infrastrutture locali per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Art. 12 ter.  Rifiuti da attività agricole.
Art. 13.  Residui organici e vegetali.
Art. 14.  Medicinali e rifiuti urbani pericolosi.
Art. 15.  Gestione dei rifiuti inerti.
Art. 16.  Contrassegno ecologico.
Art. 17.  Divieti.
Art. 18.  Sanzioni.
Art. 19.  Riferimento delle spese.
Art. 20.  Variazioni di bilancio.


§ 3.5.37 - L.P. 14 aprile 1998, n. 5.

Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti.

(B.U. 21 aprile 1998, n. 17).

 

Capo I

Principi generali

 

Art. 1. Finalità e ambiti di applicazione della legge.

     1. La presente legge disciplina l'organizzazione e lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, nonché di altre tipologie di rifiuti, nell'obiettivo di ridurre il più possibile la quantità dei rifiuti da destinare allo smaltimento e di minimizzare l'impatto ambientale della parte dei rifiuti non recuperabile e segnatamente dei rifiuti urbani pericolosi.

     2. Le finalità della presente legge sono raggiunte attraverso interventi diretti a:

     a) creare una rete di strutture e di impianti funzionali al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero della maggior quantità possibile di rifiuti nei quali far confluire le frazioni separate dei rifiuti;

     b) promuovere la produzione di compost di qualità, garantendo la disponibilità di residui organici non contaminati;

     c) promuovere l'individuazione di processi di trattamento termico finalizzati al recupero energetico, in via residuale rispetto alle operazioni di cui alle lettere a) e b);

     d) stimolare la creazione di un mercato o di iniziative imprenditoriali per il riutilizzo e il recupero, anche energetico, delle frazioni dei rifiuti raccolti separatamente;

     e) responsabilizzare le comunità e gli enti locali nella gestione dei rifiuti, secondo le finalità della presente legge;

     f) sensibilizzare l'opinione pubblica a limitare la produzione dei rifiuti, a attuare il conferimento separato, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero degli stessi, nonché il corretto smaltimento dei rifiuti pericolosi.

     3. La gestione integrata dei rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte a prevenire la formazione dei rifiuti e a ottimizzare il riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio provinciale, viene promossa dalla Provincia e dagli enti locali in modo coordinato tra di loro.

     4. Per raccolta differenziata si intende la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e assimilati in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

     5. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati deve assicurare il raggiungimento delle misure percentuali progressive stabilite dall'articolo 24 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio). Al verificarsi delle condizioni organizzative intercomunali previste dall'articolo 3, comma 1, le predette misure della raccolta differenziata sono incrementate di cinque punti percentuali.

     6. In attesa dell'adeguamento della legislazione provinciale in materia di gestione e di smaltimento dei rifiuti ai principi stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti, si applicano per quanto non previsto dalla presente legge le disposizioni stabilite dal medesimo decreto legislativo, in quanto compatibili con le disposizioni stabilite dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo modificato dalla legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 2. Rifiuti soggetti alla raccolta differenziata.

     1. In osservanza delle modalità e dei termini stabiliti dalla presente legge, costituiscono oggetto di raccolta differenziata le tipologie di rifiuti comprese nella tabella A, allegata alla presente legge.

     2. In attesa della determinazione dei criteri di assimilazione di cui all'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la raccolta differenziata ha comunque ad oggetto le tipologie di rifiuti di cui al comma 1 che abbiano le provenienze previste dalle lettere a), c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

 

Capo II

Sistema della raccolta differenziata dei rifiuti

 

     Art. 3. Ambiti di gestione della raccolta differenziata.

     1. Con decorrenza dall'applicazione della legislazione regionale e provinciale di riforma in materia di decentramento di funzioni amministrative, i comuni provvedono a organizzare la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, mediante le forme associative e negli ambiti territoriali che saranno individuati in osservanza della medesima legislazione e in modo da superare la frammentazione della gestione dei relativi servizi.

     2. In attesa della legislazione di cui al comma 1 e dell'esercizio in forma associata dei servizi di gestione dei rifiuti urbani secondo quanto ivi previsto, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è assicurata dai comuni in conformità alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge; non sono inoltre suscettibili di ulteriori frammentazioni i servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi accorpamenti gestionali più ampi.

     3. Possono essere istituiti in ogni tempo servizi pubblici integrativi per la gestione e la raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993).

 

     Art. 4. Programmi di gestione dei rifiuti.

     1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ivi compresa la raccolta differenziata, sulla base di un apposito programma di gestione approvato entro centottanta giorni dalla loro costituzione.

     2. Il programma di cui al comma 1 è predisposto in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le eventuali direttive della Giunta provinciale e contiene:

     a) la precisa ricognizione delle iniziative già realizzate o in corso di realizzazione;

     b) la specificazione del complesso delle azioni e degli interventi tecnici e amministrativi necessari ai fini dell'attuazione del programma;

     c) la determinazione dei tempi per la realizzazione degli interventi di attuazione del programma e dei relativi criteri di priorità;

     d) la determinazione degli oneri finanziari riferiti ai costi di gestione, agli investimenti e ai relativi ammortamenti, nonché i criteri di ripartizione dei predetti oneri tra i comuni interessati e gli utenti dei servizi pubblici integrativi;

     e) l'organizzazione dei flussi informativi concernenti i movimenti dei rifiuti oggetto di gestione.

     3. Il programma di gestione è approvato, previa acquisizione del parere dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

     4. Il programma di gestione ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.

     5. Le determinazioni contenute nel programma di gestione hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esso considerate.

     6. Nei casi previsti dal programma di gestione, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, possono stipulare contratti o accordi di programma a norma dell'articolo 11, comma 5, per le finalità ivi previste nonché con singole imprese e soggetti privati, al fine di assicurare la gestione integrata dei rifiuti, tenuto conto dell'offerta di recupero e di smaltimento da parte del sistema industriale.

     7. In attesa della legislazione di riforma di cui all'articolo 3, comma 1, per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati effettuata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, si osservano le direttive approvate dalla Giunta provinciale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i successivi aggiornamenti delle stesse.

     8. Le direttive previste dal comma 7 sono formulate dalla Giunta provinciale, in coerenza con il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e con le disposizioni stabilite dalla presente legge, sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e gli organismi di rappresentanza dei comuni. Le direttive hanno efficacia vincolante per gli enti e i soggetti che esercitano le attività da esse considerate e sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 5. Modalità della raccolta differenziata.

     1. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati è organizzata in conformità alle modalità tecniche stabilite dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, dai programmi di gestione di cui all'articolo 4 ovvero dalle direttive formulate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 4, commi 7 e 8, mediante:

     a) il conferimento in appositi contenitori dislocati sul territorio;

     b) il conferimento presso i centri di raccolta zonale (CRZ);

     c) la raccolta porta a porta;

     d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea, specificamente prevista nel programma di gestione.

     2. Il sistema della raccolta differenziata dei rifiuti si conforma ai seguenti criteri:

     a) deve essere incoraggiata il più possibile la limitazione della produzione di rifiuti non riciclabili o non recuperabili, la separazione delle frazioni di rifiuti riciclabili o recuperabili e il riconoscimento e la selezione di quelli pericolosi e di quelli ingombranti;

     b) deve essere perseguito l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti e deve essere incentivato il compostaggio domestico degli stessi;

     c) devono essere assicurati la raccolta differenziata, il compostaggio o altra forma di trattamento e recupero degli scarti vegetali non compostati a livello domestico;

     d) deve essere assicurata la raccolta e il conferimento in modo separato della frazione organica dei rifiuti provenienti dagli esercizi di ristorazione, dalle mense e dai mercati;

     e) il servizio di raccolta dei rifiuti urbani deve essere organizzato in modo tale da consentire un'efficace riferibilità ai produttori dei rifiuti conferiti in modo indifferenziato;

     f) vanno assicurati, anche mediante i contratti o gli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, adeguati sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggio;

     g) devono essere promossi, mediante i contratti o gli accordi di programma di cui all'articolo 4, comma 6, modalità di vendita di prodotti affiancate dal sistema del "vuoto a rendere".

     3. Nei centri di raccolta zonale possono essere conferiti i rifiuti provenienti dai servizi di raccolta organizzati secondo le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e d).

     4. La raccolta differenziata di materiale organico è obbligatoria con decorrenza dall'entrata in esercizio degli impianti di trattamento e delle piattaforme di compostaggio dei rifiuti organici da realizzarsi in attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, ovvero ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

 

     Art. 6. Procedure di localizzazione e di autorizzazione. [1]

     1. Per la localizzazione dei centri di raccolta zonale, ove non espressamente definita a livello cartografico dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, si osserva la normativa provinciale sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani [2].

     2. I comuni possono procedere alla localizzazione di piattaforme, di centri e di altre infrastrutture d'interesse locale, sia comunale che sovracomunale, all'infuori delle previsioni e dei criteri del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, funzionali alla raccolta - anche differenziata - dei rifiuti urbani e al compostaggio, nonché alla raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio. L'individuazione delle relative aree è effettuata in osservanza delle procedure stabilite dalla normativa provinciale sulla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, intendendosi sostituita la Giunta provinciale con il competente organo del comune territorialmente interessato [3].

     3. I centri di raccolta zonale previsti dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti sono autorizzati dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987, come modificato dagli articoli 57 e 59 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 2 sono autorizzati dai comuni ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl. del 1987.

     4. I progetti dei centri e degli impianti di cui al presente articolo non sono sottoposti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale di competenza provinciale.

     5. I soggetti di cui all'articolo 3 o i connessi enti gestori possono provvedere alla gestione dei centri di raccolta zonale, ivi compresi quelli realizzati ai sensi dell'articolo 12, nonché degli altri impianti e infrastrutture di cui al comma 2, anche applicando l'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale). In tal caso i programmi o le convenzioni previsti dalla legge provinciale n. 32 del 1990, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6, determinano la misura del concorso finanziario a carico dei soggetti di cui all'articolo 3.

 

     Art. 7. Adempimenti amministrativi.

     1. Le attività di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di cui alla tabella A allegata alla presente legge soggiacciono, per quanto compatibile con le norme provinciali in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, al regime autorizzatorio - ivi comprese le procedure semplificate - alle iscrizioni, alle comunicazioni e alla tenuta di documenti di controllo previsti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 8. Costi di gestione dei rifiuti urbani.

     1. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 intendendosi sostituiti gli organi statali indicati al comma 5 del predetto articolo con la Giunta provinciale.

     1 bis. La tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è applicata e riscossa dai comuni. Nel caso in cui la gestione dei rifiuti urbani sia affidata integralmente ad altri enti pubblici o aziende speciali o società ad influenza dominante comunale, la tariffa è applicata e riscossa dagli enti, aziende o società medesimi [4].

     1 ter. I comuni possono demandare, mediante convenzione, l'applicazione e la riscossione della tariffa di cui al comma 1 bis agli enti, aziende e società ivi previste, a condizione che ai predetti enti, aziende e società venga assegnato il servizio di gestione dei rifiuti urbani e sugli stessi ricada ogni onere connesso all'organizzazione del servizio, ancorché effettuato avvalendosi, in tutto o in parte, di altri soggetti, degli stessi enti locali o di impianti di titolarità di terzi [5].

     2. Alla copertura dei costi per attività o iniziative previste dalla presente legge, non rientranti nelle componenti tariffarie previste dalle norme richiamate al comma 1, gli enti locali provvedono mediante utilizzo delle risorse loro trasferite ai sensi delle norme in materia di finanza locale.

 

     Art. 9. Consulenza e vigilanza.

     1. La Giunta provinciale svolge, avvalendosi dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e delle altre strutture organizzative provinciali interessate, le seguenti attività di consulenza e di vigilanza:

     a) controllo dell'efficienza del sistema della raccolta differenziata su scala provinciale, nell'obiettivo di assicurare risultati omogenei sul territorio provinciale;

     b) vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti, nonché sullo stato di attuazione del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e delle disposizioni della presente legge;

     c) promozione, anche ai sensi dell'articolo 11, comma 5, di soluzioni idonee a garantire un mercato per i materiali raccolti in modo separato;

     d) vigilanza sull'attuazione dei programmi di gestione e delle direttive previsti dall'articolo 4;

     e) consulenza e assistenza ai comuni per l'applicazione della disciplina tariffaria di cui all'articolo 8.

     2. Qualora gli enti locali, invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino od omettano gli adempimenti e le attività prescritti dalla presente legge o dagli atti da essa previsti, provvede ad essi, in via sostitutiva, la Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), sentita l'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente o su proposta della stessa.

 

Capo III

Disposizioni particolari

 

     Art. 10. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti). [6]

 

     Art. 11. Iniziative degli enti pubblici.

     1. La Provincia, gli enti pubblici dipendenti dalla stessa e gli enti locali svolgono funzione di modelli esemplari nel campo della prevenzione, della raccolta differenziata, del riutilizzo e del riciclaggio dei rifiuti. Essi informano l'organizzazione dei loro uffici ai predetti criteri, adoperandosi per ridurre il più possibile la formazione di rifiuti e per incentivare la valorizzazione delle materie riutilizzabili o riciclabili.

     1 bis. In coerenza coi principi stabiliti dalle norme statali in materia, con regolamento sono dettate le disposizioni occorrenti affinché la Provincia, gli enti pubblici e le società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale dei beni di consumo con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento. Per le stesse finalità i citati enti dovranno coprire il proprio fabbisogno annuale di materiali per la realizzazione di lavori ed opere pubbliche, compresa la realizzazione di strade, reti e sottoservizi, con una quota di aggregati inerti riciclati pari almeno al 30 per cento del fabbisogno stesso [7].

     2. Con decorrenza dal 1° gennaio 1999, gli enti di cui al comma 1 sono tenuti a coprire il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta riciclata pari ad almeno il cinquanta per cento del fabbisogno stesso.

     3. Nel quadro delle iniziative previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, la Giunta provinciale promuove, in coordinamento con le attività dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, iniziative a carattere educativo, di divulgazione e di sensibilizzazione rivolte al conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f). Tali iniziative possono essere realizzate anche in collaborazione con gli enti locali, con altri enti pubblici, con le associazioni ambientaliste, di volontariato o dei consumatori, con le scuole e con gli operatori economici.

     4. Per l'effettuazione delle iniziative di cui al comma 3 è istituita la figura del consulente in materia di rifiuti. Le modalità di riconoscimento e i compiti di tale figura sono definiti con apposito regolamento di esecuzione, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Nel quadro delle iniziative previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, la Giunta provinciale può stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con il consorzio nazionale imballaggi, con le imprese presenti sul mercato o con le associazioni di categoria ovvero con gli altri consorzi obbligatori per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero, nel caso dei consorzi, per assicurare il coordinamento delle attività di gestione dei rifiuti nel territorio provinciale.

     6. La stipulazione degli accordi e contratti di programma di cui al comma 5 tiene conto degli eventuali accordi e contratti promossi dal ministero dell'ambiente.

 

     Art. 12. Misure di intervento temporaneo a carico della Provincia.

     1. Nella prima attuazione della presente legge, al fine di assicurare un'efficace organizzazione della raccolta differenziata, la Giunta provinciale promuove la realizzazione di una rete di centri di raccolta zonale, in misura pari almeno ad uno per ciascuno degli attuali bacini comprensoriali, in coordinamento con i soggetti di cui all'articolo 3.

     2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta provinciale approva un apposito piano triennale degli interventi nel quadro della pianificazione prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come sostituito dall'articolo 46 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22.

     3. Ai fini della localizzazione e dell'approvazione dei progetti dei centri di raccolta zonale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.

     4. Alla progettazione e alla realizzazione dei centri di raccolta zonale di cui al presente articolo, la Giunta provinciale può provvedere mediante delega ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, ovvero in conformità alla disciplina stabilita dall'articolo 7, comma 1, della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale).

     5. La gestione dei centri di raccolta zonale, realizzati ai sensi del presente articolo, spetta ai soggetti di cui all'articolo 3, che vi provvedono secondo le modalità previste dalla presente legge. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disposte la decorrenza e le eventuali modalità di entrata in esercizio di ciascun centro.

     6. Gli oneri di ammortamento dei centri di raccolta zonale realizzati ai sensi del presente articolo non si computano fra i costi di cui all'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

 

     Art. 12 bis. Modalità di finanziamento delle infrastrutture locali per la raccolta differenziata dei rifiuti. [8]

     1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento delle misure percentuali progressive della raccolta differenziata dei rifiuti di cui all'articolo 1, comma 5, nel triennio 2000-2002 sono stanziate a favore dei comuni, attraverso l'accordo di cui all'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), risorse finanziarie a carico del fondo provinciale di cui all'articolo 16 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dall'articolo 13 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3. Con successivo provvedimento della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse nonché le caratteristiche degli interventi ammessi a finanziamento.

     2. Con decorrenza dall'anno 2000 le somme recuperate dai comuni ai sensi dell'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 1-41/Legisl., del 1987, come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3, nonché quelle recuperate dagli enti gestori delle discariche ai sensi dell'articolo 74, comma 6, del medesimo decreto, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 34 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, sono devolute al soggetto gestore della raccolta dei rifiuti urbani, ove distinto, in relazione ai rifiuti assimilabili prodotti nel bacino di servizio del soggetto gestore. Le predette somme sono destinate all'attuazione degli interventi secondo le finalità di cui al comma 1. Gli oneri di ammortamento delle strutture e degli impianti realizzati ai sensi del presente articolo costituiscono componenti di costo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani.

 

     Art. 12 ter. Rifiuti da attività agricole. [9]

     1. Con decorrenza dall'anno 2000, i comuni ovvero gli enti pubblici, le aziende speciali e le società ad influenza dominante comunale affidatari del servizio di raccolta dei rifiuti urbani organizzano, ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la raccolta differenziata degli imballaggi primari costituiti dai contenitori vuoti di prodotti fitosanitari utilizzati nelle attività agricole.

     2. La raccolta differenziata di cui al comma 1 è regolata con apposito accordo di programma ai sensi dell'articolo 11, comma 5, con il quale sono in particolare definite le modalità di organizzazione del servizio e di rivalsa dei relativi oneri nei confronti dei produttori, le semplificazioni e le agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie. L'accordo di programma, o i suoi aggiornamenti, può inoltre prevedere la raccolta e la gestione di altre tipologie di rifiuti derivanti da attività agricole.

 

     Art. 13. Residui organici e vegetali.

     1. In relazione alle finalità della presente legge, si intendono esonerate da obbligo di autorizzazione le operazioni di compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani e di utilizzo del compost ottenuto negli orti e nei giardini privati.

     2. Il materiale vegetale di scarto che si origina in agricoltura deve essere utilizzato per la produzione di compost o riutilizzato secondo le normali pratiche agronomiche ovvero impiegato come combustibile in idonei impianti termici, ferma restando la disciplina statale sui fertilizzanti.

     2 bis. Ai fini del comma 2, nel riutilizzo secondo le normali pratiche agronomiche di materiale vegetale di scarto originato in agricoltura rientrano le operazioni di combustione di tale materiale in modesta quantità, nonché la combustione di materiale collocato in zone o siti che presentano difficile accessibilità ai mezzi agricoli. Sono fatte salve le misure di controllo o i divieti di combustione derivanti dalle disposizioni in materia di incendi, di foreste e di tutela della qualità dell'aria [10].

     3. Gli oneri relativi alle attività di cui al comma 2 sono in ogni caso a carico dei produttori.

 

     Art. 14. Medicinali e rifiuti urbani pericolosi.

     1. I soggetti di cui all'articolo 3 promuovono appositi contratti o accordi di programma con le associazioni dei farmacisti per il conferimento obbligatorio presso le farmacie dei medicinali inutilizzati, scaduti o avariati.

     2. La raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi deve garantire complessivamente il conseguimento delle seguenti percentuali minime di raccolta:

     a) 20 per cento entro il 1° gennaio 1999;

     b) 40 per cento entro il 1° gennaio 2001

     c) 70 per cento entro il 1° gennaio 2003.

 

     Art. 15. Gestione dei rifiuti inerti.

     1. Dalla data stabilita dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti ai sensi del comma 2 è vietato smaltire in discarica i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, se non previo trattamento di frantumazione e di selezione dei rifiuti e dei materiali recuperabili. Le predette operazioni di trattamento sono eseguite obbligatoriamente presso i cantieri di produzione degli inerti ovvero presso appositi centri di riciclaggio realizzati in conformità al piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, osservando le direttive e i criteri tecnici stabiliti dalla Giunta provinciale su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente [11].

     2. In attesa di uno specifico adeguamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, si applicano, per la localizzazione dei predetti centri di riciclaggio, le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 31 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

     3. Nel quadro delle iniziative previste dall'articolo 97 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 10 della presente legge, la Giunta provinciale può finanziare soggetti pubblici o privati che realizzino centri di riciclaggio dei rifiuti inerti di cui al comma 1.

 

     Art. 16. Contrassegno ecologico.

     1. La Provincia rilascia un marchio ecologico alle unità produttive che si impegnano a rispettare un disciplinare di criteri per la riduzione e il recupero dei rifiuti.

     2. La disciplina del marchio ecologico, le relative forme di controllo e le modalità di pubblicizzazione sono stabilite con apposito regolamento di esecuzione che la Giunta provinciale approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Divieti.

     1. E' vietato, a partire dalle decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale, tenuto conto in particolare dell'attivazione dei servizi di raccolta differenziata dei rifiuti nei vari ambiti territoriali, il conferimento in ciascuna discarica di prima categoria delle tipologie di rifiuti di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

     2. Con le decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 è altresì vietato il conferimento indifferenziato delle frazioni dei rifiuti riciclabili o recuperabili di cui alla tabella A, allegata alla presente legge.

     3. Con le decorrenze stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 è vietato il conferimento dei rifiuti raccolti separatamente nelle discariche e negli impianti di smaltimento, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle norme statali relativamente ai rifiuti urbani pericolosi e a altre tipologie di rifiuti, nonché dal comma 4.

     4. E' vietato, con la decorrenza stabilita dalla Giunta provinciale, il conferimento nelle discariche di prima categoria di rifiuti organici non sottoposti a trattamento.

     5. E' vietato il conferimento nelle discariche di prima categoria di rifiuti inerti non strettamente necessari alla ricopertura dei rifiuti urbani.

     6. Con effetto dal 1° gennaio 2000 si applica in ogni caso il divieto stabilito dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 18. Sanzioni.

     1. Soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire 100.000 rapportata a metro cubo o frazione di rifiuto, con un minimo di lire 100.000, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 1; 15, comma 1, e 17, commi 1, 2, 3, 4 e 5.

     2. Corrispondente sanzione amministrativa a quella prevista dal comma 1 si applica altresì al gestore della discarica o impianto ove ricorrano violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, e 17, commi 1, 3, 4 e 5.

     3. Ai fini della vigilanza sull'applicazione della presente legge e dell'accertamento delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., in correlazione con la disciplina stabilita dalla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).

     4. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 2 nonché di quelle previste per la violazione dell'articolo 17, comma 1, provvede il direttore dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, o un suo delegato, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 3.

     5. All'irrogazione di ogni altra sanzione amministrativa prevista dal comma 1 provvede il sindaco del comune territorialmente interessato in osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I relativi proventi sono introitati nel bilancio comunale.

     6. [12]

 

     Art. 19. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio sul fondo per i trasferimenti correnti a favore dei comuni (capitolo 11230).

     2. Per i fini di cui all'articolo 10, commi 2 e 4, per quanto concerne le spese correnti; all'articolo 11, commi 3 e 5, e all'articolo 16 per quanto concerne le spese dirette della Provincia, si utilizzano gli stanziamenti già previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, comma come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e all'articolo 97, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (capitolo 55392).

     3. Per i fini di cui all'articolo 10, commi 2 e 4, per quanto concerne le spese d'investimento, e all'articolo 15, comma 3, si utilizzano le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 14, comma 2, della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, comma come modificato dall'articolo 51, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 8 aprile 1991, n. 7 e all'articolo 27 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (capitolo 55393).

     4. Per i fini di cui all'articolo 12 si utilizzano le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 86, comma 2, e 89, commi 1 e 2, della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22; agli articoli 67, commi 3 e 5; 69, comma 1; 75, comma 1; 76, commi 2 e 3; 77, comma 4; 90, comma 4; 91, comma 2; 94, comma 2 e 98, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (capitolo 52125).

     5. Per i fini di cui all'articolo 16, per quanto sarà demandato all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, si provvede con gli stanziamenti già previsti in bilancio per le assegnazioni alla medesima agenzia (capitoli 55395 e 55396).

 

     Art. 20. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, comma modificato dal comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

 

 

TABELLA A

Rifiuti soggetti a raccolta differenziata (articolo 2)

 

a) I rifiuti solidi urbani e assimilabili fra quelli elencati al codice 20.01.00 del catalogo europeo dei rifiuti:

     - carta e cartone

     - vetro

     - plastica (piccole dimensioni)

     - metallo (piccole dimensioni, es. lattine)

     - rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio (compresi oli per frittura e rifiuti di mense e ristoranti)

     - abiti

     - prodotti tessili

 

b) Altri rifiuti elencati al codice 20.01.00 del catalogo europeo dei rifiuti:

     - legno

     - oli e grassi

     - acidi

     - rifiuti alcalini

     - detergenti

     - medicinali

     - batterie e pile

     - aerosol

     - apparecchiature contenenti clorofluorocarburi

     - apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)

 

c) Altri rifiuti elencati al codice 20.02.00 e 20.03.00:

     - rifiuti compostabili provenienti da giardini e da parchi

     - rifiuti di mercati

     - residui di pulizia delle strade (es. siringhe)

 

d) Rifiuti di imballaggio di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

 

e) Beni durevoli di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 22 del 1997:

     - frigoriferi, surgelatori e congelatori

     - televisori

     - computer

     - lavatrici e lavastoviglie

     - condizionatori d'aria

 

f) Rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione:

     - vernici, inchiostri, adesivi

     - solventi

     - prodotti fotochimici

     - pesticidi

     - altri rifiuti che presentino riconosciute caratteristiche di pericolosità

     - tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio

     - oli esausti da motori, trasmissioni e ingranaggi

     - batterie e accumulatori

     - materiali isolanti contenenti amianto

 

g) Ogni altra tipologia di rifiuti prevista dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti e dalle norme statali

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall’art. 57 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 57 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 37 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[6] Modifica gli artt. 78 e 97 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl.

[7] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[8] Articolo aggiunto dall'art. 48 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 48 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[10] Comma inserito dall’art. 6 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[11] Comma così modificato dall'art. 37 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[12] Sostituisce l'articolo 92 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987 n. 1- 41/Legisl.