§ 6.1.38 – L.P. 3 settembre 1993, n. 23.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:03/09/1993
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Disposizioni per agevolare il finanziamento di investimenti pubblici.
Art. 4.  Disposizioni in materia di personale.
Art. 5.  Parziale abrogazione dell'articolo 56 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 concernente l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi.
Art. 6.  Determinazione dei fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.
Art. 7.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 8.  Disposizioni in materia di istruzione.
Art. 9.  Disposizioni concernenti l'Istituto culturale mocheno-cimbro.
Art. 10.  Disposizioni in materia di tariffe dei musei provinciali.
Art. 11.  Modalità di adeguamento annuale degli assegni a favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili.
Art. 12.  Assunzione dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni ed assegni a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.
Art. 13.  Norme transitorie in materia socio-assistenziale.
Art. 14.  Disposizioni inerenti al primo funzionamento dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 15.  Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica».
Art. 16.  Disposizioni in materia di incentivazione della produttività del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.
Art. 17.  Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro».
Art. 18.  Anticipazione di crediti delle Aziende agrarie verso il Ministero dell'agricoltura e foreste.
Art. 19.  Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 concernente «Istituto agrario di San Michele all'Adige».
Art. 20.  Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».
Art. 21.  Modificazioni della disciplina del settore commerciale.
Art. 22.  Durata degli interventi per l'anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517.
Art. 23.  Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».
Art. 24.  Modificazione alle norme sulla protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.
Art. 25.  Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.
Art. 26.  Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 concernente «Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone».
Art. 27.  Altre attività dei vigili del fuoco volontari.
Art. 28.  Disposizioni in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo.
Art. 29.  Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.
Art. 30.  Disposizioni in materia di riscossione di tributi provinciali.
Art. 31.  Collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato.
Art. 32.  Partecipazioni.
Art. 33.  Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento.
Art. 34.  Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
Art. 35.  Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
Art. 36.  Disposizioni per l'avvio dell'attività dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.
Art. 37.  Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.
Art. 38.  Copertura degli oneri.
Art. 39.  Entrata in vigore.


§ 6.1.38 – L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 7 settembre 1993, n. 42 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, nonché i limiti di impegno, per gli importi esposti nella stessa tabella, a carico degli esercizi finanziari 1993 e successivi, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provinciali indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico degli esercizi finanziari 1993 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella medesima tabella, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni per agevolare il finanziamento di investimenti pubblici.

     1. - 4. [1]

     5. Relativamente agli investimenti finanziati con i mutui ricompresi nei «plafond» ripartiti a favore dei comuni con le deliberazioni di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, come integrato dal comma 4 del presente articolo.

     6. Per la concessione dei contributi annui di cui al comma 5 con riferimento alle lettere c), i), l) e m) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, sono autorizzati i limiti d'impegno rispettivamente di lire 2.000.000.000, di lire 1.500.000.000, di lire 100.000.000 e di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nelle misure indicate nel presente comma, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1994 al 2004 (capitoli 31261, 53115, 48418 e 52629).

     7. Per la concessione dei contributi annui di cui al comma 5 del presente articolo con riferimento alla lettera l) del comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1991, n. 18, è autorizzato il limite d'impegno di lire 320.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1995. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia nella misura indicata nel presente comma per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1995 al 2005 (capitolo 48418).

     8. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per la concessione dei contributi di cui al comma 5 non previste dai commi 6 e 7.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di personale. [2]

     1. [Gli incarichi di sostituzione del dirigente di servizio in corso alla data del 31 maggio 1993 sono prorogati senza soluzione di continuità a far data dalla rispettiva scadenza fino ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge] [3].

     2. [I periodi di sostituzione del dirigente di servizio maturati anche non continuativamente possono essere valutati ai fini della nomina a dirigente secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 26 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, anche nel caso in cui il funzionario incaricato non sia stato nominato capo ufficio o preposto a posizione organizzativa] [4].

     3. [Gli incarichi di sostituzione del capo ufficio in corso alla data del 31 maggio 1993 sono ulteriormente prorogati senza soluzione di continuità fino all'esito dei concorsi interni, di cui all'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge] [5].

     4. All'articolo 1 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Parziale abrogazione dell'articolo 56 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 concernente l'accesso alle carriere direttive e di concetto del ruolo tecnico del servizio antincendi. [6]

     1. All'articolo 56 bis della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, introdotto con l'articolo 4 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3, il numero 2) è abrogato.

 

     Art. 6. Determinazione dei fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 14 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, per l'anno 1993 gli stanziamenti relativi al fondo per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi di cui agli accordi provinciali previsti dalla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 sono iscritti in bilancio in misura corrispondente agli stanziamenti autorizzati per le medesime finalità per l'esercizio 1992.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti funzionali della Provincia.

 

     Art. 7. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In relazione a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)» l'entità definitiva del fondo ordinario per il 1993 è determinata in lire 125.994.000.000.

     2. L'entità dei trasferimenti provinciali per il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, fissata per l'anno 1993 con l'articolo 9, comma 3, lettera a) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, è rideterminata in lire 24.878.000.000 ed in lire 9.800.000.000 per la quota relativa agli asili nido di cui al punto 3) della medesima lettera a).

     3. L'entità dei trasferimenti provinciali a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, fissata per l'anno 1993 con l'articolo 9, comma 3, lettera c) della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, è rideterminata in lire 66.000.000.000.

     4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 è ridotta da lire 289.000.000.000 a lire 264.000.000.000 (capitolo 11230).

     5. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 3, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 9 dell'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 è aumentata da lire 63.800.000.000 a lire 66.000.000.000 (capitolo 11240).

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di istruzione.

     1. [7].

     2. [8].

     3. [Il personale dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento, di cui al comma 5 dell'articolo 8 e al comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 3 maggio 1990, n. 15, è iscritto agli istituti previdenziali previsti per il personale provinciale] [9].

     [4. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente «Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio» è sostituito dal seguente:

     (Omissis).] [10]

 

     Art. 9. Disposizioni concernenti l'Istituto culturale mocheno-cimbro.

     1. L' articolo 5 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di tariffe dei musei provinciali.

     1. L'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 17 ottobre 1986, n. 28 e dall'articolo 52 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. Modalità di adeguamento annuale degli assegni a favore dei mutilati ed invalidi civili, dei sordomuti e dei ciechi civili.

     1. Relativamente all'anno 1993, gli assegni previsti dalle leggi provinciali 22 gennaio 1973, n. 4 e 12 marzo 1990, n. 11 e successive modificazioni sono rivalutati secondo le modalità stabilite dal comma 1 bis dell'articolo 2 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, con la legge 14 novembre 1992, n. 438.

     2. A decorrere dall'anno 1994 gli assegni di cui al comma 1 sono rivalutati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT [11].

     3. Ai fini di cui al comma 2 la variazione percentuale è determinata confrontando i valori dell'indice relativamente al diciassettesimo e al quinto mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento degli assegni [12].

 

     Art. 12. Assunzione dell'esercizio delle funzioni in materia di pensioni ed assegni a favore di ciechi, sordomuti ed invalidi civili.

     1. Entro il 31 dicembre 1994 la Provincia autonoma di Trento adotterà il provvedimento legislativo previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, recante «Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficienza pubblica», concernente le pensioni e gli assegni a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili. Nell'ambito del predetto provvedimento legislativo sarà ridisciplinata organicamente la materia relativa ai benefici attualmente previsti da leggi provinciali a favore dei medesimi soggetti.

     2. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 1, nulla è innovato in ordine all'esercizio da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, delle attribuzioni relative alle pensioni ed agli assegni a carattere continuativo, salva l'assunzione a carico del bilancio provinciale degli oneri sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 1994, secondo le modalità stabilite dalla competente autorità statale.

 

     Art. 13. Norme transitorie in materia socio-assistenziale. [13]

 

     Art. 14. Disposizioni inerenti al primo funzionamento dell'azienda provinciale per i servizi sanitari.

     1. Allo scopo di consentire il primo funzionamento dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e fino alla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale», la Giunta provinciale può autorizzare l'azienda predetta ad avvalersi di uffici della Provincia e delle unità sanitarie locali e può mettere altresì a disposizione dell'azienda stessa singole unità di personale dipendente dalla Provincia ovvero dalle unità sanitarie locali. I provvedimenti della Giunta provinciale che riguardano uffici o dipendenti di queste ultime sono adottati sentita l'unità sanitaria locale interessata.

     2. Per il medesimo scopo di cui al comma 1 la Giunta provinciale può mettere a disposizione dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, a titolo gratuito, beni immobili, mobili e attrezzature che si rendano necessari per il funzionamento degli organi dell'azienda.

 

     Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23 concernente «Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica».

     1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, il comma 5 dell'articolo 55 della medesima legge provinciale è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di incentivazione della produttività del personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica.

     1. A decorrere dalla data di inizio dell'esercizio delle rispettive funzioni e fino alla data che sarà stabilita ai sensi dell'articolo 55, comma 1, lettera c), della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10, al personale del servizio per l'igiene e la sanità pubblica della Provincia di cui all'articolo 6 della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 23, iscritto nei ruoli nominativi del personale del servizio sanitario nazionale, si applica l'istituto della incentivazione della produttività di cui al vigente accordo nazionale unico concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale mediante determinazione di specifico fondo.

     2. Le modalità per l'attuazione dell'anzidetto istituto sono definite mediante accordo decentrato provinciale ai sensi degli articoli 6 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990- n. 384. La Giunta provinciale, su motivata proposta del responsabile del servizio per l'igiene e la sanità pubblica e su parere favorevole del dirigente del dipartimento sanità e assistenza, può qualificare come incentivabile tutta o parte dell'attività lavorativa svolta dal personale al di fuori del normale orario di servizio prima dell'entrata in vigore dell'accordo provinciale, purché la medesima attività risulti riconducibile nell'ambito degli obiettivi di incentivazione della produttività dell'accordo provinciale stesso.

     3. Ai fini della determinazione del fondo di cui al comma 1 si applica il criterio stabilito dall'articolo 58, comma 6, e dall'articolo 124, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.

     4. Gli oneri inerenti all'applicazione dei commi 1 e 3 fanno carico al bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2.

 

     Art. 17. Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 concernente «Organizzazione degli interventi di politica del lavoro».

     (Omissis).

 

     Art. 18. Anticipazione di crediti delle Aziende agrarie verso il Ministero dell'agricoltura e foreste.

     1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata ad anticipare alle Aziende agrarie ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura - di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 agosto 1976- n. 21, il credito dalle stesse vantato nei confronti del Ministero dell'agricoltura e foreste per la gestione di ammasso obbligatorio, di commercializzazione e di importazione di prodotti agricoli, svolta per conto e nell'interesse dello Stato.

     2. L'anticipazione di cui al comma 1 è disposta per un importo fino al novanta per cento del credito complessivo, come risultante dal bilancio di verifica e situazione dei conti al 31 dicembre 1992 della «gestione ammasso prodotti agricoli», certificato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari e per la quota residua nei limiti degli importi risultanti dal rendiconto approvato dalla competente autorità statale. Gli interessi spettanti alle Aziende agrarie per la quota di credito anticipato dalla Provincia e riferiti al periodo successivo all'erogazione

dell'anticipazione competono alla Provincia medesima.

     3. La concessione delle anticipazioni di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di procura speciale notarile all'incasso, a favore della Provincia, del credito che sarà liquidato dallo Stato alle Aziende agrarie.

     4. Le somme di cui al comma 3 sono versate alla tesoreria della Provincia ed introitate nel bilancio provinciale.

     5. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500.000.000 da iscriversi in bilancio in misura di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e lire 500.000.000 a carico dell'esercizio 1994 (capitolo 41893).

 

     Art. 19. Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 concernente «Istituto agrario di San Michele all'Adige».

     1. All'articolo 17 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 il comma 3 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

     (Omissis).

 

     Art. 21. Modificazioni della disciplina del settore commerciale.

     (Omissis) [14].

     5. Fino all'emanazione del regolamento contenente le nuove norme di esecuzione conseguenti alle modifiche introdotte con il presente articolo, da approvare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni normative provinciali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 22. Durata degli interventi per l'anticipazione dei contributi previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517. [15]

 

     Art. 23. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 concernente «Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa».

     (Omissis).

 

     Art. 24. Modificazione alle norme sulla protezione della fauna selvatica e l'esercizio della caccia.

     1. Dopo l'articolo 13 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 25. Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

     1. L'articolo 23, comma 2, lettera d), della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 recante norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia, nel richiedere quale presupposto per il riconoscimento della qualifica di cacciatore di diritto l'esercizio della caccia nella riserva per almeno tre anni consecutivi secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, va inteso nel senso che esso opera alle stesse condizioni o limitazioni comunque imposte ai soggetti interessati nell'arco del triennio dagli organi di gestione dell'attività venatoria nella riserva, secondo il regime normativo pregresso a decorrere dalla legge regionale 7 settembre 1964, n. 30.

 

     Art. 26. Modificazioni ed integrazioni della legge provinciale 31 agosto 1992, n. 17 concernente «Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone». [16]

     (Omissis).

 

     Art. 27. Altre attività dei vigili del fuoco volontari.

     1. Dopo l'articolo 18 della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 concernente «Norme in materia di servizi antincendi» è introdotto il seguente:

     (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 18 bis della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26, come introdotto con il comma 1, si applicano con effetto dal 1° gennaio 1992.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di sostegno alla cooperazione per lo sviluppo.

     1. L'articolo 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come introdotto dall'articolo 5 della legge provinciale 29 aprile 1993, n. 14, è abrogato.

 

     Art. 29. Istituzione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative. [17]

     1. In attesa di una disciplina organica dell'imposizione sulle concessioni non governative ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come sostituito dall'articolo 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a decorrere dal 1 gennaio 1994 sono istituite le tasse provinciali sulle concessioni non governative sui provvedimenti amministrativi e sugli atti individuati ai sensi del comma 2.

     2. Costituiscono oggetto delle tasse provinciali di cui al comma 1 i provvedimenti amministrativi e gli atti elencati nella tariffa delle tasse sulle concessioni non governative annessa alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, con esclusione della voce n. 30, della voce 30 bis, lettera b) e della voce 31, punto 2) della medesima tariffa, in relazione a quanto disposto dalla legge 15 agosto 1991, n. 287.

     3. Le tasse provinciali sulle concessioni non governative si applicano in misura pari agli importi stabiliti nella tariffa di cui al comma 2 e comunque in misura pari a lire 21.000 laddove l'importo risulti inferiore a tale ammontare.

     4. Le tasse provinciali si applicano agli atti amministrativi, così come individuati ai sensi del 2, rilasciati, rinnovati o vidimati con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1993 nonché agli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale, a decorrere dal 1° gennaio 1994. Per l'anno 1994 e fino all'entrata in vigore della nuova legge provinciale in materia di tasse provinciali sulle concessioni non governative, la scadenza della tassa annuale è fissata al 28 febbraio di ogni anno.

     5. Al fine dell'applicazione delle tasse provinciali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6, ritendendosi sostituiti agli organi e uffici regionali i corrispondenti organi e uffici provinciali.

     6. Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni, per la definizione delle relative controversie nonché per la decisione dei ricorsi presentati in via amministrativa sulle tasse provinciali di cui ai commi da 1 a 5, sono competenti gli organi e gli uffici provinciali corrispondenti agli organi e uffici regionali individuati dalla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6. A tal fine il capo dell'ispettorato generale delle finanze e del patrimonio deve intendersi sostituito dal dirigente del servizio entrate e credito. Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come da ultimo modificato dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

     7. A decorrere dalla data di cui al comma 1, e comunque con riferimento agli atti di cui al comma 4, cessano di essere applicate nel territorio provinciale le tasse regionali sulle concessioni non governative di cui alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14, come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 maggio 1983, n. 6.

 

     Art. 30. Disposizioni in materia di riscossione di tributi provinciali. [18]

 

     Art. 31. Collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato.

     1. Al fine di promuovere l'attività di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato, ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige), come sostituito dall'articolo 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386, la Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione della stessa amministrazione statale beni, attrezzature e personale, nonché a sostenere spese per interventi di manutenzione su immobili utilizzati dalla medesima amministrazione o per servizi comunque finalizzati al miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa; a tal fine la Giunta provinciale può autorizzare presso la tesoreria della Provincia aperture di credito a favore di un funzionario delegato, individuato anche tra il personale della stessa amministrazione finanziaria dello Stato [19].

     2. Per le finalità del presente articolo la Giunta provinciale concorda con il Ministero delle Finanze:

     a) le modalità per l'espletamento dell'attività di

collaborazione e per l'acquisizione dei dati relativi;

     b) i criteri e le modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 3 e per l'indicazione da parte dell'amministrazione finanziaria dei fabbisogni periodici di beni, attrezzature e personale.

     3. Per l'attività di collaborazione con l'amministrazione finanziaria dello Stato è autorizzato un fondo di lire 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1993. Per gli esercizi finanziari successivi l'ammontare del fondo è stabilito annualmente con legge di bilancio (capitolo 84126).

 

     Art. 32. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della s.p.a. «Mediocredito Trentino Alto Adige», fino alla concorrenza dell'importo di lire 11.220.000.000.

     2. Per i fini di cui all'articolo 20 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 3.250.000.000.

     3. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della «Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo FINEST s.p.a.» con sede a Pordenone, costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, 19, fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.

     4. La Provincia partecipa al «Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale», costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata a conferire la somma di lire 500.000.000.

     5. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di lire 7.650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e di lire 3.570.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 (capitolo 49705).

     6. Per i fini di cui al comma 2 sono autorizzate le spese di lire 1.650.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e di lire 1.600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 (capitolo 12574).

     7. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 sono autorizzate le spese di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1994 (capitolo 49830).

 

     Art. 33. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente «Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento.

     (Omissis).

 

     Art. 34. Istituzione dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     1. E' istituita l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa, dotata di autonomia gestionale, amministrativa e contabile.

     2. L'agenzia ha come scopo la gestione degli interventi di assistenza e di previdenza integrativa previsti dalle leggi in materia, nonché quelli che potranno essere ad essa demandati da specifiche norme. L'agenzia gestisce in particolare per conto della Provincia:

     a) gli interventi previsti dalle leggi regionali 24 maggio 1992, n. 4 recante «Interventi in materia di previdenza integrativa», 25 luglio 1992, n. 7 recante «Interventi di previdenza integrativa a favore delle persone casalinghe, dei lavoratori stagionali e dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni» e 28 febbraio 1993, n. 3 recante disposizioni su «Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per la pensione alle persone casalinghe»;

     b) le provvidenze a carattere continuativo in favore dei ciechi civili, dei sordomuti, dei mutilati e degli invalidi civili previste dalla normativa statale e provinciale.

     3. L'agenzia provvede alla gestione degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 secondo la disciplina e con le decorrenze che saranno stabilite con successiva legge provinciale.

     4. L'agenzia si avvale dei beni, delle attrezzature e del personale assegnati dalla Giunta provinciale.

     5. Agli effetti dell'ordinamento dei servizi e del personale l'agenzia è equiparata ad un servizio della Provincia. Nell'allegato «C» alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 26, comma 9, della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3, è aggiunta quale struttura equiparata a servizi l' «Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa».

     6. L'agenzia adotta ogni anno il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale.

     7. Le spese per il personale provinciale assegnato all'agenzia sono assunte dalla Giunta provinciale a carico del bilancio della Provincia. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia delle spese per la sede, per i mobili e per le attrezzature, nonché quelle per la fornitura dei beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità. Le altre spese incluse quelle per l'erogazione degli interventi di competenza dell'agenzia sono a carico del bilancio dell'agenzia medesima [20].

     8. La disciplina relativa ai bilanci, alla contabilità, al servizio di tesoreria, alle entrate e alle spese è stabilita da un regolamento approvato dalla Giunta provinciale con riferimento ai principi recati dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7. Il medesimo regolamento disciplina in particolare le modalità per la gestione separata degli interventi previsti dalle diverse normative di cui al comma 2, i criteri per l'impiego delle disponibilità di cassa in depositi, titoli emessi dallo Stato o garantiti dallo stesso, titoli ed obbligazioni emessi da enti pubblici o da enti creditizi, obbligazioni emesse o garantite dalla Provincia o da società controllate direttamente o indirettamente dalla Provincia, oppure azioni emesse o garantite da tali società controllate, e altri valori mobiliari e attività finanziarie aventi idonei requisiti di liquidità, sicurezza e redditività, nonché le modalità per la valutazione e rendicontazione dei predetti impieghi finanziari [21].

     8 bis. Per l'attuazione degli investimenti finanziari l'agenzia può ricorrere alla gestione diretta attraverso appositi conti di deposito titoli in amministrazione presso la banca affidataria del servizio di tesoreria. Inoltre l'agenzia può affidare la gestione degli investimenti alle società a partecipazione pubblica, anche indiretta, specializzate nella gestione del risparmio, costituite ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3 (Interventi di previdenza integrativa a sostegno dei fondi pensione a base territoriale regionale). L'agenzia dispone l'affidamento della gestione degli investimenti a questi soggetti sulla base di un'apposita convenzione, che disciplina le condizioni generali di svolgimento del servizio [22].

 

     Art. 35. Organi dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     1. Sono organi dell'agenzia:

     a) il dirigente dell'agenzia [23];

     b) il consiglio di amministrazione [24];

     c) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Al dirigente dell'agenzia spettano le attribuzioni previste dall'articolo 11, secondo comma, esclusi i numeri da 1) a 3), della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 [25].

     3. L'agenzia è retta da un consiglio di amministrazione il quale è nominato dalla Giunta provinciale per la durata di cinque anni ed è composto:

     a) dal presidente del consiglio medesimo, scelto fra persone in possesso di riconosciute e comprovate competenze nelle materie oggetto dell'attività dell'agenzia;

     b) dal dirigente dell'agenzia;

     c) dal dirigente del dipartimento competente in materia di affari finanziari, o da un suo delegato;

     d) da tre funzionari della Provincia, esperti in materia socio- assistenziale ed economico-finanziaria] [26].

     4. [Il consiglio di amministrazione nomina al suo interno il vicepresidente] [27].

     5. Al dirigente dell'agenzia spettano le seguenti attribuzioni [28]:

     a) adottare i bilanci, le loro variazioni ed il conto consuntivo dell'agenzia, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;

     b) deliberare l'affidamento del servizio di tesoreria;

     c) esaminare le domande presentate nelle materie ad essa attribuite e deliberare in merito;

     d) disporre quanto altro occorra per il buon funzionamento dell'agenzia.

     6. [Per il funzionamento del consiglio di amministrazione si osservano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 9 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19] [29].

     7. La nomina, la composizione, la durata in carica e le attribuzioni del collegio dei revisori dei conti sono disciplinate dall'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

     8. Ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi. La misura dell'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale nell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 [30].

     9. Al dirigente preposto all'agenzia, oltre alle attribuzioni previste per i dirigenti di servizio dal vigente ordinamento dei servizi e del personale della Provincia, competono le attribuzioni di cui al secondo comma, escluso il numero 1), dell'articolo 13 della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19.

 

     Art. 36. Disposizioni per l'avvio dell'attività dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

     1. La Giunta provinciale stabilisce la data e le modalità per l'avvio dell'attività dell'agenzia di cui alla presente legge, nonché per la cessazione dell'attività del funzionario delegato di cui al comma 6 dell'articolo 26 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

     2. Nella prima applicazione della presente legge l'agenzia adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per un esercizio finanziario con inizio dalla data di cui al comma 1 e termine il 31 dicembre successivo, prescindendo dalle disposizioni relative al bilancio pluriennale.

     3. Per l'assegnazione all'agenzia dei finanziamenti necessari per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti, la Provincia utilizza per i fini di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 30 le assegnazioni della Regione di cui alle leggi regionali ivi richiamate mentre per i fini di cui alla lettera b) del medesimo articolo si provvederà con la legge provinciale di cui al comma 3 del medesimo articolo.

     4. Con effetto dalla data di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 26 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 37. Agenzia provinciale per le relazioni sindacali.

     1. E' istituita l'Agenzia provinciale per le relazioni sindacali quale organo provinciale con il compito di rappresentare la Provincia nella negoziazione e nella sottoscrizione degli accordi di cui alla legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1, ivi compresi quelli relativi all'area dirigenziale e, successivamente all'entrata in vigore della legge provinciale di adeguamento ai principi costituenti norme fondamentali di riforma economico-sociale desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, dei contratti previsti dal nuovo ordinamento. L'agenzia è autorizzata a rappresentare anche gli enti dipendenti dalla Provincia ivi comprese le aziende di promozione turistica [31].

     2. L'agenzia è composta da tre membri, dei quali uno con le funzioni di presidente, nominati dalla Giunta provinciale per il periodo dalla stessa stabilito in relazione al periodo di vigenza del contratto. I componenti sono scelti nell'ambito della docenza universitaria o fra esperti di riconosciuta competenza in materia di relazioni sindacali, di organizzazione e di gestione del personale, con riferimento a strutture complesse sia pubbliche che private, o di finanza pubblica [32].

     3. L'agenzia procede alle trattative di cui al comma 1 nel rispetto dei limiti massimi di spesa per la contrattazione autorizzati con la legge finanziaria provinciale ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e attenendosi alle direttive impartite dalla Giunta provinciale.

     4. Entro cinque giorni dalla conclusione delle trattative l'agenzia trasmette alla Giunta provinciale il testo concordato per il rinnovo degli accordi o dei contratti corredati da appositi prospetti contenenti l'indicazione della composizione quantitativa e qualitativa del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento economico previsto, nonché la quantificazione complessiva della spesa tenendo conto anche degli effetti applicativi degli accordi e dei contratti collettivi relativi al precedente periodo contrattuale.

     5. La Giunta si pronuncia nei successivi quindici giorni.

     6. Fino a quando non sarà operante l'agenzia per le relazioni sindacali, la contrattazione collettiva continua ad essere gestita dalla delegazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 e di cui al comma 3 dell'articolo 5 bis della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1.

     7. Dalla data di prima nomina dei componenti dell'agenzia è abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1. Dalla stessa data, al comma 3 dell'articolo 5 bis della medesima legge sono soppresse le parole: «da una delegazione pubblica designata secondo le norme di cui al comma 1 dell'articolo 4».

     8. E' abrogato l'articolo 101 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

     9. Ai membri dell'agenzia è attribuita un'indennità, stabilita dalla Giunta provinciale, in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale dei dirigenti di servizio della Provincia. Tale indennità, incrementata fino al 20 per cento per il presidente dell'agenzia, è rapportata ai periodi di effettivo impegno richiesto per le attività previste dal presente articolo. Ai componenti competono altresì i rimborsi delle spese sostenute per i viaggi anche per raggiungere la sede dell'agenzia, nella misura e secondo le modalità stabilite per i viaggi di missione dei dirigenti provinciali [33].

     10. L'agenzia opera in piena autonomia ed adotta un regolamento interno per la disciplina della propria organizzazione e del proprio funzionamento. La Giunta provinciale adotta un apposito regolamento per la gestione delle spese dell'agenzia.

     11. Per la realizzazione dei propri compiti l'agenzia si avvale del personale, dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale, nonché della collaborazione del personale assegnato ai servizi provinciali [34].

     12. [35].

     13. Al pagamento delle spese di cui al comma 12 si può provvedere a mezzo di funzionari delegati, secondo le modalità previste dall'articolo 62 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, come modificato da ultimo con l'articolo 3 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7.

     14. Per i fini di cui ai commi 9 e 10, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio (capitolo 12214).

 

     Art. 38. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere, valutato nell'importo complessivo di lire 140.545.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, dell'articolo 6, del comma 5 dell'articolo 7, degli articoli 15, 16, 18, 31 e 32 a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 14.430.000.000:

     b) dalle minori spese di lire 25.000.000.000 conseguenti alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 7;

     c) da una quota, pari a lire 101.115.000.000, dei fondi disponibili per lire 165.399.078.512 sull'avanzo di consuntivo 1992.

     2. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 116.317.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 3 e dell'articolo 37, per gli anni 1994 e 1995, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assestamento del bilancio.

     3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 31.518.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 1, dai commi 6 e 7 dell'articolo 3, dell'articolo 31 e dell'articolo 37, a carico dell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte:

     a) con le minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 4.903.000.000;

     b) per la restante quota di lire 26.615.000.000 con la cessazione di una quota ulteriore, di pari importo, degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di complessive lire 1.053.538.000.000 contenute nella tabella A di cui all'articolo 2 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, a carico dell'esercizio finanziario 1995 e che non si estendono all'esercizio finanziario successivo, già utilizzata per lire 178.354.000.000 con la lettera c) del comma 3 dell'articolo 39 della medesima legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 3.

 

     Art. 39. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Modificano le LL.PP. 1 febbraio 1993, n. 3 e 31 agosto 1991, n. 18.

[2] Articolo abrogato dall'art. 70 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7, fermo restando quanto disposto dall'art. 69 della stessa L.P. 7/1997.

[3] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[5] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[8] Comma abrogato dall'art. 49 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[9] Comma abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[11] Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nel comma 1, art. 41 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[12] Il presente comma cessa di applicarsi a decorrere dalla data indicata nel comma 1, art. 41 della L.P. 15 giugno 1998, n. 7.

[13] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista. Modifica la L.P. 1 febbraio 1993, n. 3.

[14] I commi da 1 a 4 modificano la L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

[15] Modifica la L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[16] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[17] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 a decorrere dal 1° gennaio 1999, come previsto dallo stesso art. 56, L.P. 3/98.

[18] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[19] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

[20] Comma così modificato dall'art. 13 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[21] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[22] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[23] Lettera così sostituita dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[24] Lettera abrogata dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[25] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[26] Comma abrogato dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[27] Comma abrogato dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[28] Comma così modificato dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[29] Comma abrogato dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[30] Comma così modificato dall'art. 50 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 50 della L.P. 3/1999.

[31] Comma così integrato dall'art. 46 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[32] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[33] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[34] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[35] Comma abrogato dall'art. 46 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.