Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 25/07/1997 |
Numero: | 238 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla [...] |
Art. 2. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 aprile [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 98.1.27118 - Legge 25 luglio 1997, n. 238 [1] .
Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati
(G.U. 28 luglio 1997, n. 174)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla
4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.
5. I soggetti di cui all'articolo 1 della
6. I benefici di cui alla presente legge spettano altresì al coniuge che risulti contagiato da uno dei soggetti di cui all'articolo 1 della
7. Ai soggetti danneggiati che contraggono più di una malattia ad ognuna delle quali sia conseguito un esito invalidante distinto è riconosciuto, in aggiunta ai benefici previsti dal presente articolo, un indennizzo aggiuntivo, stabilito dal Ministro della sanità con proprio decreto, in misura non superiore al 50 per cento di quello previsto ai commi 1 e 2.
8. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni previste ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, valutati pari a lire 64,6 miliardi per l'anno 1997, si provvede, per il medesimo anno, mediante riduzione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente con corrispondente contenimento dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. [2]
9. Il comma 1 dell'articolo 3 della
" 1. I soggetti interessati ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali o di dieci anni nei casi di infezioni da HIV. I termini decorrono dal momento in cui, sulla base delle documentazioni di cui ai commi 2 e 3, l'avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno. La USL provvede, entro novanta giorni dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle domande stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, sulla base di direttive del Ministero della sanità, che garantiscono il diritto alla riservatezza anche mediante opportune modalità organizzative".
10. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1-bis. Chiunque, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di casi di persone danneggiate da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati, è tenuto a rispettare il segreto d'ufficio e ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, tutte le misure occorrenti per la tutela della riservatezza della persona interessata".
11. Le domande già presentate al Ministero della sanità, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non è ancora iniziata l'istruttoria, sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome, che provvedono, entro novanta giorni dalla data del ricevimento, ad inviarle alle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, della
12. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le commissioni medico-ospedaliere di cui all'articolo 4 della
13. Alla presente legge sarà data la massima pubblicità a cura degli assessorati alla sanità delle regioni e delle province autonome tramite affissione di copia della medesima presso ogni ufficio delle prefetture e delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di invalidi civili, presso ogni caserma militare, presso gli uffici delle aziende unità sanitarie locali competenti in materia di vaccinazioni, presso tutti i consolati all'estero della Repubblica italiana, presso tutti i reparti degli ospedali e delle case di cura private, nonché nei locali adibiti al servizio trasfusionale. Essa sarà altresì pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Così modificato con errata-corrige pubblicato nella G.U. 29 luglio 1997, n. 175.
[2] Comma così modificato dall'art. 3 della