§ 6.1.72 - L.P. 8 settembre 1997, n. 13.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:08/09/1997
Numero:13


Sommario
Art. 1.  Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche.
Art. 2.  Disciplina applicabile.
Art. 2 bis.  Opere strategiche.
Art. 3.  Incarichi professionali.
Art. 4.  Procedure per l'approvazione dei progetti.
Art. 5.  Conformità urbanistica delle opere.
Art. 6.  Valutazione dell'impatto ambientale.
Art. 7.  Norme particolari.
Art. 8.  Snellimento delle procedure d'appalto e garanzie assicurative.
Art. 8 bis.  Opere di rilevanza provinciale degli enti locali.
Art. 9.  Opere di interesse statale.
Art. 10.  Provvidenze a favore delle cooperative agricole.
Art. 11.  Anticipazione delle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale) a favore delle cooperative agricole.
Art. 12.  Efficacia delle norme.
Art. 13.  Programmi straordinari per l'occupazione nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato.
Art. 14.  Modifiche alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...]
Art. 15.  Partecipazioni.
Art. 16.  Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa) e disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 agosto 1993, [...]
Art. 17.  Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 18.  Disposizioni in ordine all'utilizzazione delle aree destinate alla realizzazione dell'Interporto doganale di Trento.
Art. 19.  Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Art. 20.  Rideterminazione degli oneri per la contrattazione.
Art. 21.  Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale.
Art. 22.  Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale).
Art. 23.  Modifica all'articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo alle prove selettive per l'inquadramento del personale transitato.
Art. 24.  Rettifiche di errori materiali all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 25.  Messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili.
Art. 26.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 27.  Modifica dell'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.
Art. 28.  Modifica dell'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...]
Art. 29.  Modifica dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...]
Art. 30.  Modifica alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).
Art. 31.  Modifica alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento).
Art. 32.  Modifica alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).
Art. 33.  Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali).
Art. 34.  Proroga dei termini.
Art. 35.  Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).
Art. 36.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 37.  Norme per il funzionamento del Liceo musicale di Trento.
Art. 38.  Altre disposizioni per il personale insegnante e supplenze brevi.
Art. 39.  Organi collegiali di scuole accorpate.
Art. 40.  Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 41.  Modifica alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15).
Art. 42.  Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento).
Art. 43.  Modifica alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).
Art. 44.  Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato).
Art. 45.  Disposizioni concernenti interventi a favore degli anziani nelle case di riposo.
Art. 46.  Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 47.  Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 48.  Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 49.  Copertura degli oneri.
Art. 50.  Entrata in vigore.


§ 6.1.72 - L.P. 8 settembre 1997, n. 13.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997- 1999 della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 43 - straord.).

 

Capo I

Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi

di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici

 

Art. 1. Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche.

     1. La Giunta provinciale approva un piano straordinario di opere e di interventi caratterizzati da elevata significatività economico-sociale e rilevanza per gli obiettivi programmatici della Provincia, da realizzare mediante le risorse di natura straordinaria rese disponibili con l'assestamento di bilancio 1997.

     2. Il piano straordinario comprende le opere e gli interventi di seguito indicati per settori di amministrazione e per importi:

     a) investimenti nel settore della cultura per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 14 miliardi, relativamente ad interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di cui all'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare), come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8;

     b) investimenti nel settore della tutela ambientale e dell'edilizia abitativa per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 77 miliardi, relativamente ad interventi:

     1) per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5;

     2) per la rinegoziazione dei mutui nel settore dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 3 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     c) investimenti nel settore delle opere pubbliche per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 518 miliardi, relativamente ad interventi [1]:

     1) di diretta competenza della Provincia nei settori della viabilità e dell'edilizia pubblica;

     2) per opere di viabilità di cui all'articolo 14 della legge provinciale 20 gennaio 1987, n. 3;

     3) per opere di viabilità di cui all'articolo 33 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

     4) concernenti l'interporto doganale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento), come modificata dalla legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10;

     5) per i servizi antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi), articolo come modificato dall'articolo 12 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e all'articolo 8 della medesima legge provinciale n. 26 del 1988;

     6) per le opere previste dal comma 3;

     6 bis) per l'acquisizione della disponibilità di immobili e strutture di cui all'articolo 20 (Costituzione di una società per la realizzazione di strutture immobiliari), comma 1, della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3;

     d) investimenti relativi ad opere sovracomunali di cui all'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), come modificato dall'articolo 4 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 223.536.000.000 [2];

     e) investimenti nel settore sanitario di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come da ultimo sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, e all'articolo 5 della medesima legge provinciale n. 2 del 1982, per una spesa complessiva per l'anno 1997 di lire 25 miliardi;

     f) investimenti nel settore dell'edilizia scolastica e dell'edilizia universitaria per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 114.012.000.000, relativamente ad interventi [3]:

     1) di diretta competenza della Provincia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e all'articolo 15 della legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) nonché al capo II della medesima legge provinciale, come da ultimo modificata dall'articolo 17 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10;

     2) per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria), come da ultimo sostituito dall'articolo 26 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, e all'articolo 6 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento);

     3) dell'opera universitaria di cui all'articolo 21, comma 4, e all'articolo 22, comma 2, della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore), come da ultimo modificata dall'articolo 6 della legge provinciale 7 gennaio 1997, n. 1, e all'articolo 6 della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29;

     g) investimenti nel settore delle fonti energetiche, della protezione civile e delle comunicazioni e dei trasporti per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 56 miliardi, relativamente ad interventi:

     1) per le piste ciclabili di cui all'articolo 4, comma 5, della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali) e all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale), articolo come modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 8 maggio 1995, n. 6;

     2) per il risparmio energetico, per l'utilizzazione delle fonti di energia e per la realizzazione delle reti di distribuzione di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 15 novembre 1983, n. 40, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge provinciale 17 marzo 1983, n. 8 (Intervento a favore della realizzazione delle reti di distribuzione del metano nella provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7;

     3) in materia di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7, commi 1, 6, 8, 9, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 (Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5, e all'articolo 69 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, relativo al consorzio per le reti di radiocomunicazione di emergenza e di servizio;

     4) in materia di trasporti di cui all'articolo 16 della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento), come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8;

     h) interventi nel settore agricolo per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 65 miliardi, relativamente:

     1) alle calamità naturali nel settore agricolo di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, nonché all'articolo 47 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), come da ultimo modificato dall'articolo 113 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18;

     2) agli investimenti delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 della legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario), come da ultimo modificato dall'articolo 28 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 [4];

     i) investimenti in materia di acquisizione di immobili destinati ad attività economiche, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 35 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, per una spesa complessiva per l'anno 1997 di lire 15 miliardi [5].

     3. Con riferimento alle opere complementari a quelle previste dal comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del presente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente spese ovvero a concedere contributi secondo i criteri dell'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

     4. Il piano straordinario può ricomprendere anche opere di viabilità statale, la cui realizzazione è subordinata all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono la delega alle Province autonome delle funzioni amministrative in materia di viabilità statale, nonché all'approvazione degli atti programmatori previsti dalle predette norme di attuazione.

     4 bis. Per i contratti relativi all'acquisizione dei beni immobili di cui al comma 2, lettera c), numero 6 bis), non è obbligatoria la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 36, commi 4 e 6, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento) [6].

     5. La Giunta provinciale, sentita la Prima commissione permanente del Consiglio provinciale, che si pronuncia entro quindici giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale prescinde dall'acquisizione del parere medesimo, delibera il piano straordinario entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della elaborazione del piano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua per ciascuna categoria le modalità per la valutazione dei requisiti di significatività economico- sociale e di rilevanza per gli obiettivi programmatici, nonché i criteri di priorità per l'ammissibilità della spesa.

     6. Il piano straordinario riporta distintamente per ciascuna categoria:

     a) finalità, obiettivi e risultati che si intendono conseguire;

     b) le opere, gli interventi e la spesa complessiva ammessi, l'entità dell'intervento finanziario della Provincia nei limiti della spesa complessiva prevista per ciascuna categoria del comma 2, nonché gli altri soggetti coinvolti nel finanziamento e le quote di spesa a loro carico;

     c) la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi;

     d) i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi;

     e) le modalità di verifica, di riprogrammazione e di aggiornamento del piano straordinario, che possono pure prevedere compensazioni tra le diverse categorie, nei limiti del 10 per cento della spesa prevista per ciascuna categoria ai sensi del comma 2;

     f) le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti a carico della Provincia;

     g) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

     7. Relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettera b), numero 2), lettera d) e lettera h), numero 1), il piano straordinario può disporre il rinvio a successivi provvedimenti per l'individuazione degli elementi di cui al comma 6, lettera b) [7].

     8. Con la deliberazione di approvazione del piano straordinario è disposto l'impegno della spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti dal comma 2 e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini del presente articolo.

     9. Limitatamente alle opere e agli interventi sovracomunali di cui al comma 2, lettera d), le deliberazioni della Giunta provinciale previste dal comma 5 e dal comma 7 sono adottate sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, fermo restando quanto stabilito dalla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36.

     10. In caso di inosservanza da parte dei comuni e loro consorzi dei termini fissati ai sensi del comma 6, lettere c) e d), per l'attuazione delle opere e degli interventi, le somme previste dal piano straordinario per le predette opere e interventi sono trasferite con legge finanziaria ad incremento del fondo investimenti di cui all'articolo 11 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come da ultimo modificato dall'articolo 14 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10. In caso di inosservanza dei termini fissati dal piano per la realizzazione delle altre opere ed interventi, con legge finanziaria può essere disposta la riallocazione delle risorse previste in favore di opere e di interventi compresi in altre categorie.

     11. Per i fini di cui al presente articolo sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti spese:

     a) anno 1997:

     1) capitolo 85050: lire 451.000.000.000;

     b) anno 1998:

     1) capitolo 85050: lire 330.350.000.000;

     2) capitolo 85055: limite di impegno di lire 7.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2002;

     c) anno 1999:

     1) capitolo 85050: lire 55.650.000.000.

 

Sezione I

Disposizioni per l'esecuzione delle opere

pubbliche comprese nel piano straordinario

 

     Art. 2. Disciplina applicabile.

     1. L'attuazione degli interventi e la realizzazione delle opere comprese nel piano straordinario sono soggette alle disposizioni delle leggi provinciali di settore previste dall'articolo 1, comma 2, fatto salvo quanto disposto dal medesimo articolo 1 e, relativamente alle opere di diretta competenza della Provincia, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.

     2. Agli effetti della presente legge per opere di diretta competenza della Provincia si intendono le opere eseguite dalla Provincia e dagli eventuali soggetti delegati dalla Provincia medesima ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), come sostituito dall'articolo 51 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8.

 

          Art. 2 bis. Opere strategiche. [8]

     1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle opere individuate dalla Giunta provinciale tra quelle previste dagli strumenti di programmazione provinciale, che rivestono carattere strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dai medesimi strumenti. Continuano ad applicarsi l'articolo 12 ter, comma 8, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), nonché l'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3 relativo al piano generale degli interventi per la viabilità.

     2. Il provvedimento d'individuazione delle opere di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. Incarichi professionali.

     1. Ferma restando la normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di servizi, gli incarichi di progettazione possono essere conferiti direttamente a liberi professionisti iscritti agli albi professionali, di riconosciuta e specifica capacità professionale in relazione ai lavori da progettare, secondo criteri predeterminati dalla Giunta provinciale ed evitando di norma il conferimento di una pluralità di incarichi.

     2. E' altresì ammesso l'affidamento ad enti o soggetti pubblici o privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica, di studi, di ricerche, di consulenze, di valutazioni tecniche, di compiti esecutivi, di attività specialistiche nonché di prestazioni intellettuali inerenti le mansioni degli uffici tecnici provinciali.

     3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelli inerenti agli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 3 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente), sono affidati dal dirigente del servizio competente per materia d'intesa con il dirigente generale preposto al rispettivo dipartimento. Il medesimo dirigente di servizio adotta anche gli atti conseguenti agli affidamenti e provvede alla stipulazione dei relativi atti negoziali.

     4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, per l'affidamento degli incarichi di direzione lavori, fermo restando che l'attività di direzione lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

 

     Art. 4. Procedure per l'approvazione dei progetti.

     1. Le strutture provinciali competenti richiedono al dipartimento opere pubbliche l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla- osta, degli assensi e comunque di ogni altro atto necessario, allegando alla domanda medesima il progetto definitivo dell'opera nonché l'elenco dei predetti atti da acquisire per la realizzazione del progetto secondo le disposizioni vigenti riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura.

     1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità e la qualità delle opere strategiche di cui all'articolo 2 bis, anche in ordine agli aspetti legati all'architettura delle opere, al loro inserimento paesaggistico e alla compatibilità ambientale, nella redazione del progetto preliminare effettuata ai sensi degli articoli 19 e 20, comma 4, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, sono coinvolti il servizio competente in materia di urbanistica e l'agenzia per la protezione dell'ambiente. Qualora la progettazione sia interamente affidata a professionisti esterni, le predette strutture esprimono le valutazioni di competenza nel corso dell'elaborazione del progetto preliminare [9].

     1 ter. Il comma 1 bis si applica, in relazione al piano straordinario di cui alla presente legge e al piano della viabilità di cui alla legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, alle sole opere individuate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione [10].

     2. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o provinciale, alla domanda di indizione della conferenza è altresì allegata copia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), ovvero copia del parere del comitato provinciale per l'ambiente di cui all'articolo 6 della presente legge.

     3. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il dirigente generale del dipartimento competente in materia di opere pubbliche indice una conferenza di servizi, specificando se la prima riunione è convocata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) oppure ha carattere decisorio. Prima della convocazione della conferenza a carattere decisorio il dirigente generale accerta l'avvenuto deposito del progetto e l'effettuazione delle relative comunicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 bis, della legge provinciale n. 26 del 1993 [11].

     4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 sono invitati i dirigenti delle strutture provinciali nella cui sfera di competenza rientrano le determinazioni di cui al comma 1, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche, competenti all'emanazione delle determinazioni ivi previste. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali di cui al presente comma rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti.

     5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione. La conferenza può richiedere, se necessario, chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o alle strutture provinciali interessate.

     6. Relativamente ai progetti sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi devono essere formulate in coerenza con la pronuncia di compatibilità ambientale ovvero con il parere di cui al comma 2.

     7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16 ter della legge provinciale n. 23 del 1992, qualora le strutture provinciali competenti di cui al comma 1 ritengano opportuno procedere a un esame preventivo del progetto preliminare [12].

     8. Ai fini dell'operatività della conferenza di servizi, le strutture provinciali dotate di autonomia tecnica ed organizzativa nonché gli enti funzionali della Provincia sono equiparati a servizi provinciali. I predetti enti e strutture provinciali nonché le altre amministrazioni convocate nella conferenza di servizi adottano, ove occorra, apposite disposizioni interne o assumono atti diretti ad assicurare la partecipazione alla medesima conferenza di servizi di un proprio rappresentante, munito dei necessari poteri.

     9. Qualora alla conferenza di servizi il dirigente delle strutture provinciali o il rappresentante di un'amministrazione invitato sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo e il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.

     10. Il dissenso manifestato in sede di conferenza, di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

     10 bis. La conferenza di servizi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, decide sul progetto dopo avere acquisito le osservazioni formulate nella procedura prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale n. 26 del 1993 [13].

     11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi il dirigente del servizio competente per materia approva il progetto definitivo dell'opera. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità di decisione, il dirigente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alla Giunta provinciale e all'amministrazione o al dirigente che abbiano espresso il proprio dissenso ai sensi del comma 10. La Giunta provinciale entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

     12. L'approvazione del progetto definitivo delle opere ai sensi del comma 11 del presente articolo e dell'articolo 5 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

     13. Il progetto esecutivo dell'opera è approvato dal dirigente del servizio competente per materia.

 

          Art. 5. Conformità urbanistica delle opere. [14]

     1. L'accertamento di conformità urbanistica delle opere è effettuato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio - prima della convocazione della conferenza di servizi e sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta - oppure nella conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 1, della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, con la presenza del rappresentante del comune interessato. Nel caso in cui il comune non si esprima entro il predetto termine o non sia presente alla conferenza con un proprio rappresentante, il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio provvede comunque all'accertamento. Qualora l'accertamento sia positivo, per l'approvazione del progetto si applica quanto disposto dall'articolo 4.

     2. Qualora l'accertamento sia negativo, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera, oltre alla comunicazione ai fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, cura la pubblicazione di un avviso che illustra l'opera sotto il profilo urbanistico. L'avviso è pubblicato su un giornale locale ed affisso per almeno dieci giorni all'albo dei comuni nel cui territorio dev'essere realizzata l'opera. L'avviso contiene l'invito a presentare osservazioni presso la struttura competente alla realizzazione dell'opera entro trenta giorni dal termine del periodo di pubblicazione all'albo comunale.

     3. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4 in sede decisoria. Alla conferenza il comune partecipa mediante un rappresentante autorizzato dal consiglio comunale e dotato dei poteri necessari per la decisione. Qualora il rappresentante del comune non sia autorizzato a decidere in ordine al progetto del quale è stata accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale di conferire i necessari poteri al rappresentante comunale. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi contiene l'avvertenza che, nel caso in cui il rappresentante del comune non partecipi alla riunione o vi partecipi non munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque decidere a maggioranza con gli effetti di cui al comma 5. Qualora la conferenza sia riconvocata in base al presente comma non si effettuano gli ulteriori rinvii previsti dall'articolo 4, comma 9.

     4. Nel caso in cui il rappresentante del comune, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3, esprima il dissenso sul progetto definitivo, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.

     5. L'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte della conferenza di servizi o da parte della Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.

     6. Ove l'applicazione del presente articolo comporti l'effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 5, il dirigente responsabile del progetto trasmette al comune interessato copia degli atti e del progetto, per la parte relativa all'effetto di variante. In questi casi, ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), gli uffici tecnici comunali adeguano direttamente le rappresentazioni grafiche e gli altri elaborati degli strumenti urbanistici e trasmettono la relativa documentazione alla Provincia.

     7. Per i soli fini della presente legge quest'articolo sostituisce la disciplina in materia di opere pubbliche di cui al titolo VII, capo II, della legge provinciale n. 22 del 1991.

     8. Le determinazioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono assunte nel rispetto dei limiti d'intervento assegnati dal piano urbanistico provinciale agli strumenti urbanistici subordinati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

     9. Sono fatte salve, inoltre, le modalità di localizzazione delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti.

 

     Art. 6. Valutazione dell'impatto ambientale.

     1. Qualora i progetti di opere siano soggetti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 novembre 1989, n. 13- 11/Leg. e modificato dal decreto 10 maggio 1995, n. 7-21/Leg., il conseguente procedimento si svolge preventivamente all'approvazione dei progetti prevista dall'articolo 4 e all'accertamento della conformità urbanistica di cui all'articolo 5.

     2. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni della legge provinciale n. 28 del 1988 e del relativo regolamento di esecuzione concernenti i progetti di massima o preliminari. Il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale si conclude entro novanta giorni dal suo inizio con il parere del comitato provinciale per l'ambiente, che è allegato alla domanda di indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 4, comma 1.

     3. Il comitato provinciale per l'ambiente si esprime anche per gli effetti dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge provinciale n. 28 del 1988. Il relativo parere è trasmesso tempestivamente anche al Presidente della Giunta provinciale, il quale può chiedere al comitato medesimo, nei quindici giorni successivi alla ricezione, un riesame del giudizio di compatibilità ambientale, indicando specificamente le ragioni. Il nuovo parere è reso dal comitato nei successivi venti giorni dalla richiesta [15].

     3 bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme al progetto preliminare sul quale è stata resa la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo è trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime [16].

     4. Ai soli fini della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, comma 4, lettera b), agli articoli 7 e 9, all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, della legge provinciale n. 28 del 1988 [17].

 

     Art. 7. Norme particolari.

     1. Contro il parere del comitato provinciale per l'ambiente di cui all'articolo 6 e le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.

     2. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico- amministrativo di cui all'articolo 56 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, è reso in sede di conferenza di servizi dal suo presidente previa deliberazione del comitato stesso. A tal fine il comitato si pronuncia su richiesta del dirigente generale del dipartimento opere pubbliche in tempo utile per la riunione della conferenza di servizi. In assenza delle determinazioni del comitato, le stesse si intendono espresse in senso favorevole.

     3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il dipartimento opere pubbliche della Provincia si configura come struttura competente in via principale a indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 4.

 

     Art. 8. Snellimento delle procedure d'appalto e garanzie assicurative.

     1. Ferma restando la normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici, per l'appalto delle opere ricomprese nel piano straordinario di cui all'articolo 1:

     a) è consentito in ogni caso il ricorso alla procedura negoziata, previo invito di almeno dieci concorrenti, qualora l'importo a base d'asta dei lavori sia inferiore a 500 mila ECU;

     b) [18];

     c) [19].

 

          Art. 8 bis. Opere di rilevanza provinciale degli enti locali. [20]

     1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore e quanto diversamente disposto dal presente articolo, per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 3, dall'articolo 4, con esclusione dei commi 1 bis, 1 ter e 11, dall'articolo 5, con esclusione dei commi 1, 3 e 4, dall'articolo 6 e dall'articolo 7, con esclusione del comma 3, intendendosi sostituiti agli organi e alle strutture provinciali i competenti organi comunali. Continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 12 ter, comma 8, della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.

     2. All'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3 e 7, provvede direttamente l'ente locale competente alla realizzazione dell'opera.

     3. Entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia della conferenza di servizi sul progetto definitivo l'ente locale adotta il relativo atto di approvazione. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità della decisione, l'ente locale può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alle amministrazioni che hanno espresso il proprio dissenso in sede di conferenza. Nel caso in cui si siano verificati dissensi in sede di conferenza di servizi, il competente organo dell'ente locale può disporre la sospensione della predetta determinazione entro trenta giorni dalla data di assunzione della determinazione medesima; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

     4. Se i dissensi sono stati formulati da strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, il competente organo dell'ente locale, ove non intenda sospendere la determinazione, ne dispone l'invio alla Giunta provinciale nel caso in cui i dissensi siano riferiti a interessi pubblici tutelati dalla Provincia. La Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento può adottare un atto di sospensione anche parziale.

     5. All'accertamento di conformità urbanistica dell'opera previsto dall'articolo 5 provvede il comune competente per territorio. In caso di accertamento negativo, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni prevista dall'articolo 5, comma 2, il consiglio comunale si pronuncia sulle modifiche allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione dell'opera. Qualora il consiglio comunale non si pronunci favorevolmente in ordine all'effetto di variante previsto dall'articolo 5, comma 5, la procedura si estingue; in caso di pronuncia favorevole del consiglio comunale, la conferenza di servizi a carattere decisorio è integrata da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di urbanistica; nel caso di dissenso da parte di tale rappresentante, sull'effetto di variante si pronuncia la Giunta provinciale.

     6. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante una specifica convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di propria competenza previsti dal presente articolo.

 

     Art. 9. Opere di interesse statale.

     1. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere di interesse statale, coofinanziate con il piano straordinario di cui all'articolo 1, le determinazioni di competenza della Provincia di cui ai commi 2 e 3 sono rese dal dirigente generale provinciale competente per materia, previa deliberazione della Giunta provinciale.

     2. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e degli assensi, comunque denominati, di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale di cui al comma 1. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali stabilite dagli articoli della presente sezione ivi compresa la disciplina prevista per la conformità urbanistica di cui all'articolo 5.

     3. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale si pronuncia inoltre ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale.

     4. Qualora le amministrazioni statali di cui al comma 1 non diario corso, nei casi ivi previsti, al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 adottata in conformità alle disposizioni stabilite dai commi 2 e 3 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere di interesse statale.

 

Sezione II

Disposizioni per l'attuazione di interventi

per calamità naturali nel settore agricolo

 

     Art. 10. Provvidenze a favore delle cooperative agricole.

     1. In relazione alle calamità naturali della primavera 1997, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in aggiunta alle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale), un contributo straordinario nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili ai sensi del comma 2 per fronteggiare le difficoltà economico-finanziarie conseguenti, qualora la riduzione delle quantità di prodotto conferito dai soci nella medesima annata agricola sia pari ad almeno il 35 per cento della media del triennio precedente.

     2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalla calamità naturale e comunque nel limite massimo dell'80 per cento della media delle spese di gestione risultanti dagli ultimi tre bilanci delle cooperative precedenti al predetto evento.

     3. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese i ammissibili e dell'entità del contributo straordinario, le modalità di erogazione e liquidazione dello stesso, anche in via anticipata, nonché quelle per l'effettuazione dei controlli.

     4. Il periodo di tre anni di cui all'articolo 42 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura), come da ultimo modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 agosto 1996, n. 6, è determinato escludendo l'anno nel quale è concesso il contributo straordinario di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. Anticipazione delle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale) a favore delle cooperative agricole.

     1. Ai fini della corresponsione delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), della legge 14 febbraio 1992, n. 185 a favore delle cooperative di cui all'articolo 10 la Giunta provinciale determina, in applicazione dell'articolo 47, primo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17, come da ultimo modificato dall'articolo 113 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, l'ammontare del prestito quinquennale di esercizio, con riferimento alla media dei conferimenti del biennio precedente e alla stima delle minori entrate conseguenti al minor conferimento per l'anno 1997. La Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3 determina le modalità e i criteri per l'applicazione del presente comma.

     2. Agli interventi di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 47, secondo comma, della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17.

 

     Art. 12. Efficacia delle norme.

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.

 

     Art. 13. Programmi straordinari per l'occupazione nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato.

     1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di orientamento, di formazione e di sostegno nei confronti dei lavoratori del settore agricolo e di quelli del settore dell'artigianato occupati in attività collegate con quelle dell'agricoltura, colpiti dalle calamità naturali della primavera 1997, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi straordinari presentati dai rispettivi enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:

     a) le caratteristiche dei programmi straordinari, che devono essere riferiti alle conseguenze sull'occupazione delle calamità di cui al comma 1 medesimo;

     b) la durata massima degli interventi, i quali:

     1) per il settore dell'agricoltura non possono eccedere l'annata agraria 1997/1998 e devono essere limitati ai lavoratori addetti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli a tempo determinato già occupati per almeno 100 giornate lavorative nell'annata agraria 1996/1997 e devono essere orientati alla ricerca di nuova occupazione o di occupazioni alternative;

     2) per il settore dell'artigianato non possono eccedere l'annata agraria 1997/1998 e devono essere limitati a lavoratori con contratto a tempo indeterminato sospesi dall'attività lavorativa a seguito della riduzione dell'attività produttiva;

     c) la spesa massima ammissibile derivante dai programmi e dagli interventi in cui gli stessi sono articolati;

     d) le modalità di presentazione dei programmi, di concessione dei contributi e di erogazione degli stessi;

     e) ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

     3. L'intervento finanziario della Provincia previsto dal presente articolo è subordinato alla preventiva presentazione alla Giunta provinciale dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali di cui al comma 1 dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di eventi straordinari nonché la previsione di idonee forme di compartecipazione ai fondi di dotazione di ciascun ente da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.

     4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 35150 con l'allegata tabella A la spesa di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

 

Capo II

Disposizioni per lo snellimento dell'attività amministrativa

 

     Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).

     1. L' articolo 1 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

" Art. 1 - Ambito di applicazione della legge

1. La presente legge si applica all' attività amministrativa della Provincia, nonchè , nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della Provincia medesima in ordine alla specifica materia considerata, all' attività amministrativa di ogni altro ente pubblico.

2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione in materia di ordinamento di enti pubblici ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numeri 3) e 8), dell' articolo 5, primo comma, n. 2) e dell' articolo 6 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, rimane tuttavia esclusa per i medesimi enti pubblici l' applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, commi da 1 a 3, 15, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40 e 41 della presente legge. Rimane altresì esclusa l' applicazione delle disposizioni di cui al capo IV limitatamente ai rapporti intercorrenti tra gli enti di cui al presente comma e soggetti diversi dalla Provincia nell' esercizio di funzioni diverse da quelle trasferite o delegate dalla stessa".

     2. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 7 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituita dalla seguente:

"c) propone l' indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all' articolo 16; ".

     3. L' articolo 16 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

"Art. 16 - Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la struttura competente in via principale indice, di regola, una conferenza di servizi.

2. La conferenza può essere indetta anche quando la struttura competente in via principale debba

acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altra struttura o di altre amministrazioni. Le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.

3. Nella prima riunione della conferenza, le strutture e le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine la struttura competente all' indizione della conferenza procede ai sensi dei commi 5 e 6.

4. Si considera acquisito l' assenso della struttura o dell' amministrazione che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà , salvo che esse non comunichino alla struttura competente per il procedimento in via principale il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente concordate.

5. Nel caso in cui una struttura o amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, la struttura organizzativa procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento trasmettendo la stessa al Presidente della Giunta provinciale. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della determinazione; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.

6. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una struttura o amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la struttura procedente richiede, purchè non vi sia stata una valutazione di impatto ambientale negativa in base alle disposizioni vigenti, una deliberazione conclusiva della Giunta provinciale.

7. La conferenza può essere convocata anche per l' esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso la conferenza è indetta, previa informale intesa, da una delle strutture che curano l' interesse pubblico prevalente, ovvero dalla struttura competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri procedimenti connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi struttura organizzativa direttamente coinvolta.

     4. Il comma 4 dell' articolo 22 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

" 4. Per le opere finanziate ammesse a contributo o ad agevolazione il cui valore sia inferiore al limite fissato con deliberazione della Giunta provinciale, il beneficiario può comprovare l' avvenuta realizzazione delle stesse con la presentazione del certificato sostitutivo dell' atto di notorietà concernente la spesa finale delle opere realizzate e la regolare esecuzione delle stesse. Con deliberazioni della Giunta provinciale, per particolari interventi di natura specialistica, possono essere indicate eventuali ulteriori documentazioni necessarie ad illustrare le modalità tecnico -scientifiche adottate e i materiali utilizzati".

     5. L' articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

" Art. 23 - Denuncia di inizio attività e silenzio assenso

1. In tutti i casi in cui l' esercizio di un' attività privata sia subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall' accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l' esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l' atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell' interessato alla struttura competente in via principale per il procedimento, attestante l' esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall' autocertificazione dell' esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta alla struttura competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d' ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all' interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell' attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività  e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.

2. La Giunta provinciale determina i casi in cui la disposizione di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell' atto di consenso dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.

3. La Giunta provinciale determina i casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, di licenza, di abilitazione, di nullaosta, di permesso o di altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato l' esercizio di un' attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all' interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità di procedimenti, dalla medesima deliberazione. In tali casi la struttura competente per il procedimento in via principale può annullare l' atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.

4. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina urbanistica.

     6. [L' articolo 38 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è sostituito dal seguente:

" Art. 38 - Adempimenti da parte degli enti diversi dalla Provincia

1. Salva diversa disposizione di legge, gli enti di cui all' articolo 1 diversi dalla Provincia curano gli adempimenti previsti dalla presente legge secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture quali fissate dagli ordinamenti che li concernono. Rimangono comunque di competenza della Provincia gli adempimenti di cui agli articoli 9, commi 1, 2, e 3, 10 e 23, commi 2 e 3"] [21].

     7. La Giunta provinciale in prima applicazione approva le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n, 23, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Le disposizioni relative alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 23. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni relative alla denuncia di inizio attività nel testo vigente antecedentemente alla sostituzione operata dal presente articolo.

     9. Le disposizioni relative al silenzio assenso di cui all'articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come sostituito dal comma 5 del presente articolo, si applicano a partire dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione di cui al medesimo articolo 23, comma 3. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni relative al silenzio assenso nel testo vigente antecedentemente alla sostituzione operata dal presente articolo.

 

Capo III

Disposizioni in materia di partecipazioni azionarie

della Provincia, di economia cooperativa e di contabilità

 

     Art. 15. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della costituenda società per azioni "Trasporto rotaia Brennero" fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Centrali ortofrutticole trentine" fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1997 rispettivamente le spese di lire 3.000.000.000 al capitolo 53176 e di lire 2.000.000.000 al capitolo 47416.

 

     Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa) e disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia).

     1. - 2. [22]

     3. L'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, è abrogato.

     4. Il n. 4 dell'allegato A alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, relativo alla Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi, è abrogato.

     5. I proventi di qualsiasi natura che maturano sulle partecipazioni acquisite dalla Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi tramite l'utilizzazione del fondo di partecipazione istituito ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, ivi comprese le somme derivanti dalla cessione delle quote stesse, confluiscono nei fondi rischi di cui all'articolo 124, comma 2, lettera c) della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge provinciale 7 agosto 1995, n. 8, per le finalità ivi previste.

     6. Le disposizioni relative agli obblighi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e alle sanzioni di cui all'articolo 6 bis della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, come introdotto dall'articolo 40 della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18, si applicano, su richiesta dei beneficiari delle agevolazioni, anche ai rapporti sorti in relazione alle domande di agevolazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora esauriti.

 

     Art. 17. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

     1. [23].

     2. [24].

 

     Art. 18. Disposizioni in ordine all'utilizzazione delle aree destinate alla realizzazione dell'Interporto doganale di Trento.

     1. Le aree ricomprese nella zona di cui all'articolo 1 della legge provinciale 7 giugno 1983, n. 17 (Interventi per la realizzazione dell'Interporto doganale di Trento), per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora costituito il diritto di superficie a favore della società Interporto doganale di Trento s.p.a., ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), della legge medesima, possono essere cedute in proprietà, a valore di mercato, o conferite a titolo di capitale sociale, anche a soggetti diversi dalla società Interporto doganale di Trento s.p.a.. A favore dei medesimi soggetti e alle stesse condizioni, sui predetti terreni può essere altresì costituito il diritto di superficie [25].

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 la Provincia promuove la modificazione della convenzione stipulata con la società Interporto doganale di Trento s.p.a. ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della legge provinciale n. 17 del 1983.

 

     Art. 19. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.

     1. La durata massima dell'apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19, estesa ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 31 agosto 1987, n. 19, è ulteriormente estesa per l'anno 1997, fino al termine fissato dalla convenzione di cui al comma 2 in modo da assicurare l'effettivo rimborso alla Provincia entro il 31 dicembre 1997.

     2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1 può essere modificata la convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e il Mediocredito Trentino- Alto Adige prevista dalla legge provinciale 1 settembre 1981, n. 19.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di personale

 

     Art. 20. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione.

     1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) l'onere derivante dalla contrattazione per l'anno 1997 di cui all'articolo 2, comma 1, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 è rideterminato, in relazione al tasso programmato di inflazione e al recupero del differenziale inflazionistico del periodo 1994-1995, in lire 20.000.000.000 per l'esercizio 1997, in lire 18.600.000.000 per l'esercizio 1998 e in lire 17.650.000.000 per l'esercizio 1999.

     2. L'onere previsto all'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 2 del 1997 relativo all'autonoma area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale di cui all'articolo 54, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1997 è rideterminato, secondo le modalità di cui al comma 1, in lire 750.000.000 per l'esercizio 1997 e in lire 550.000.000 per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.

     3. L'onere previsto all'articolo 2, comma 3, della legge provinciale n. 2 del 1997 è rideterminato in lire 5.700.000.000 per l'esercizio 1997.

     4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese:

     a) anno 1997: capitolo 84101, lire 1.700.000.000;

     capitolo 84103, lire 3.750.000.000;

     b) anno 1998: capitolo 84103, lire 18.200.000.000;

     c) anno 1999: capitolo 84103, lire 18.200.000.000.

 

     Art. 21. Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento), come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, nonché per i fini di cui all'articolo 59, comma 1, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, l'onere derivante dalla contrattazione per l'anno 1997 del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria della Provincia è autorizzato in lire 40.000.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999.

     2. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale che ridisciplina l'accesso al lavoro del personale direttivo della scuola a carattere statale, in relazione all'attribuzione allo stesso della qualifica dirigenziale, in armonia con i principi previsti dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 per il personale dirigente della Provincia e in relazione a quanto disposto dall'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), trova applicazione per la contrattazione collettiva del personale ispettivo e direttivo quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, della legge provinciale n. 7 del 1997.

     3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 40.000.000.000 sul capitolo 21303 per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999.

 

     Art. 22. Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale).

     1. [26].

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B (capitolo 12256).

 

     Art. 23. Modifica all'articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo alle prove selettive per l'inquadramento del personale transitato.

     1. [27].

     2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai procedimenti già avviati o conclusi sulla base della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 24. Rettifiche di errori materiali all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento).

     1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è apportata la seguente rettifica: le parole "e gli enti funzionali" sono soppresse.

     2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 è apportata la seguente rettifica: dopo le parole "e per gli enti funzionali" è aggiunta la seguente "e".

     3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

 

     Art. 25. Messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili.

     1. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il Presidente della Giunta provinciale, secondo le modalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4, può autorizzare la messa a disposizione, a tempo pieno o parziale, di personale dipendente della Provincia autonoma di Trento in possesso dell'abilitazione alle funzioni di segretario comunale per assumere temporaneamente le funzioni di segretario comunale nei comuni, in attesa della copertura definitiva del posto o per fini sostitutori.

     2. Al predetto personale compete, per la durata dell'incarico, il trattamento di missione nonché un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se tale indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito [28].

 

Capo V

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. L'importo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo al fondo perequativo è incrementato di lire 2.500.000.000.

     2. L'importo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1997 relativo al fondo per il sostegno di specifici servizi comunali è incrementato di lire 2.000.000.000.

     3. L'importo di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1997 relativo al fondo ordinario ad esaurimento è incrementato di lire 1.500.000.000.

     4. L'importo di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1997 relativo al fondo per lo sviluppo degli investimenti minori è incrementato di lire 20.000.000.000.

     5. L'importo di lire 32.434.000.000 di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1997 relativo al fondo ammortamento mutui è rideterminato in lire 31.434.000.000.

     6. L'importo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1997 relativo al fondo per gli investimenti è incrementato di lire 10.000.000.000.

     7. [29].

     8. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella A, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio 1997.

     9. Per i fini di cui al comma 4 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella A, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.

     10. Per i fini di cui al comma 5 e delle disposizioni richiamate dal comma 6 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 2 del 1997 è disposta la riduzione del limite di impegno di lire 1.000.000.000 al capitolo 11261 già autorizzato con l'articolo 1, comma 1, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 fino al 2004.

     11. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata al capitolo 11285, con l'allegata tabella A, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.

     12. [30].

 

     Art. 27. Modifica dell'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. [31]

     [1. Il comma 5 bis dell'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, articolo come modificato dall'articolo 20 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10, è abrogato.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B (capitolo 55425).]

 

Capo VI

Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente

 

     Art. 28. Modifica dell'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. [32].

 

     Art. 29. Modifica dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. [33]

 

     Art. 30. Modifica alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente).

     1. [34].

 

Capo VII

Disposizioni in materia di turismo e sport

 

     Art. 31. Modifica alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento). [35]

     1. [36].

 

     Art. 32. Modifica alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate).

     1. [37].

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di attività culturali

 

     Art. 33. Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali).

     1. [38].

 

     Art. 34. Proroga dei termini.

     1. Relativamente ai progetti unitari di cui all'articolo 13, comma 2 quater, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, il termine per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23, comma 16, della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, articolo come modificato dall'articolo 27 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è differito al 30 giugno 1998.

 

Capo IX

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 35. Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa).

     1. [39].

 

Capo X

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [40]

 

Capo XI

Disposizioni in materia di istruzione

 

     Art. 37. Norme per il funzionamento del Liceo musicale di Trento.

     1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del Liceo musicale sperimentale di Trento, già annesso al Conservatorio musicale statale, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare specifica convenzione con i competenti organi dello Stato per utilizzare il personale dirigente presso il predetto liceo e il personale docente statale diverso da quello dell'area comune.

     2. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione del Liceo musicale sperimentale di Trento, la convenzione di cui al comma 1 può altresì prevedere l'assegnazione al personale direttivo di eventuali compensi per le prestazioni connesse al funzionamento dello stesso.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B (capitolo 21303).

 

     Art. 38. Altre disposizioni per il personale insegnante e supplenze brevi. [41]

     [1. Al fine della determinazione degli organici delle scuole a carattere statale prevista dal comma 2, la Giunta provinciale fissa in particolare i termini di vigenza anche pluriennale degli organici del personale e il rapporto alunni-classi per ogni ordine di scuola per il relativo periodo di riferimento, tenendo conto della necessità di riequilibrare situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale individuali e collettive, delle esigenze di continuità didattica, di tutela delle minoranze linguistiche, di migliore utilizzazione del personale e di raccordo con la programmazione dell'offerta scolastica provinciale annuale e pluriennale. Inoltre, anche al fine della realizzazione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, la Giunta provinciale definisce modalità, criteri e parametri per la determinazione degli organici funzionali di istituto e di circolo, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali per ciascun tipo di indirizzo di studi; resta altresì fermo l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e di valutazione della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico e del raggiungimento degli obiettivi. Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici funzionali, la Giunta provinciale fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale con riferimento all'articolo 35, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativo alla costituzione delle cattedre d'insegnamento [42].

     2. Il sovrintendente scolastico, sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta provinciale e nell'ambito della dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale nonché della spesa massima definiti annualmente dalla legge finanziaria provinciale, determina gli organici delle singole istituzioni scolastiche. In particolare stabilisce l'organico funzionale di ciascun circolo didattico e istituto in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-economiche, nonché alla diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno e a tempo prolungato espresse dall'utenza. + garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità per l'applicazione del presente comma sono definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti deliberano, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), e nel limite delle disponibilità di organico, in ordine a tutte le esigenze inerenti l'organizzazione dell'attività didattica, ivi compresi l'insegnamento delle lingue straniere, il tempo pieno e il tempo prolungato e, quando sia necessario, la sostituzione dei docenti assenti per periodi non superiori a cinque giorni nell'ambito dello stesso plesso scolastico o istituto [43].

     3. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità nell'organizzazione dell'orario didattico nel rispetto anche di quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro.

     4. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per il pagamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi, anche attraverso l'individuazione di dotazioni massime di spesa per ogni istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie rispetto alle dotazioni assegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica e possono essere utilizzate per soddisfare esigenze di funzionamento e di didattica della scuola, previa comunicazione alla sovrintendenza scolastica provinciale [44].

     [4 bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore di questo comma, nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta agli esoneri e semiesoneri previsti dall'articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994] [45].

     5. I commi 3 e 4 dell'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 sono abrogati.]

 

     Art. 39. Organi collegiali di scuole accorpate. [46]

     [1. Ferma restando la composizione degli organi collegiali della scuola, allo scopo di consentire la rappresentanza di tutta l'utenza del servizio scolastico di riferimento, nel caso di accorpamenti di scuole, fino allo svolgimento di nuove elezioni, i consigli di circolo e di istituto sono integrati da rappresentanti della componente dei docenti e dei genitori e, per le scuole superiori, degli studenti delle scuole ricomprese in altro istituto, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.]

 

     Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [47]

     [1. [48].

     2. [49].

     3. Le disposizioni dell'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applicano anche con riferimento alle domande per l'assegnazione delle borse di studio presentate per l'anno accademico 199611997 e per le quali l'erogazione non sia stata ancora disposta.

     4. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (capitolo 21976).]

 

     Art. 41. Modifica alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15).

     1. [50].

 

     Art. 42. Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento). [51]

 

Capo XII

Disposizioni in materia di industria e di artigianato

 

     Art. 43. Modifica alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione).

     1. [52].

 

     Art. 44. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). [53]

     [1. [54].]

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di assistenza

 

     Art. 45. Disposizioni concernenti interventi a favore degli anziani nelle case di riposo.

     1. Per l'anno 1997, a decorrere dal 1 gennaio, è posta a carico della Provincia l'intera quota sanitaria e assistenziale dovuta dagli ospiti non autosufficienti delle case di riposo in provincia di Trento, rimanendo a carico degli stessi la retta determinata per gli ospiti autosufficienti.

     2. Qualora i predetti ospiti non autosufficienti godano delle provvidenze previste dalle leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti) e 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati, ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni) e di indennità di accompagnamento, è posta a carico della Provincia la differenza tra la quota sanitaria e assistenziale di cui al comma 1 ed una quota rapportata a giorno non superiore al 70 per cento delle provvidenze medesime. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite, anche con misure differenziate, le predette quote di deduzione, nonché i criteri e le modalità per l'applicazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6, come modificato dall'articolo 47 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati per il fondo sanitario provinciale di parte corrente (cap. 32100).

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di servizi antincendi

 

     Art. 46. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). [55]

 

Capo XV

Disposizioni in materia di attività contrattuale

 

     Art. 47. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).

     1. [56].

 

Capo XVI

Disposizioni in materia finanziaria e finali

 

     Art. 48. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B (Variazioni allo stato di previsione della spesa) allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A allegata alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 1, 13, 15, 20, 21 e 26 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B (Variazioni allo stato di previsione della spesa) allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella A allegata alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.

 

     Art. 49. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella B.

 

     Art. 50. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 


[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1999, n. 1.

[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1999, n. 1.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1999, n. 1.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.P. 27 luglio 1998, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 8 della L.P. 30 gennaio 1998, n. 1.

[6] Comma inserito dall'art. 2 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[8] Articolo aggiunto dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Comma inserito dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[10] Comma inserito dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[11] Comma così sostituito dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[12] Comma già sostituito dall'art. 31 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[13] Comma inserito dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[14] Articolo inserito dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[15] Comma così modificato dall'art. 49 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[16] Comma inserito dall’art. 24 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[17] Comma così modificato dall'art. 49 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[18] Lettera abrogata dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[19] Lettera abrogata dall’art. 75 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[20] Articolo aggiunto dall’art. 17 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[21] Comma abrogato dall'art. 32 della L.P. 27 marzo 2007, n. 7.

[22] Modificano gli artt. 6 e 15 della L.P. 18 novembre 1988, n. 36.

[23] Sostituisce il comma 1, art. 52, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[24] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 52, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, con l'attuale comma 2.

[25] Comma così modificato dall'art. 12 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[26] Modifica il sesto comma, art. 5, della L.P. 15 dicembre 1980, n. 35.

[27] Sostituisce il comma 2, art. 36, della L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.

[28] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[29] Sostituisce la lettera c) del comma 7, art. 3, della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[30] Modifica il comma 5, art. 11, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[31] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Modifica l'art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[33] Aggiunge l'art. 92 bis al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[34] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 13, L.P. 29 agosto 1988, n. 28.

[35] Articolo abrogato dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[36] Sostituisce il comma 1, art. 71, della L.P. 4 agosto 1986, n. 21.

[37] Inserisce l'art. 14 bis nella L.P. 15 marzo 1993, n. 8.

[38] Articolo abrogato dall'art. 28 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 15, con la decorrenza ivi prevista. Inserisce l'art. 1 bis nella L.P. 27 novembre 1964, n. 14.

[39] Modifica il comma 3, art. 2, della L.P. 13 novembre 1992, n. 21.

[40] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[41] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[42] Comma così modificato dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[43] Comma così modificato dall’art. 19 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[44] Comma così modificato dall'art. 47 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[45] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 e abrogato dall’art. 5 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7.

[46] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[47] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[48] Sostituisce il comma 1, art. 3, della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[49] Sostituisce l'art. 23 della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[50] Sostituisce l'art. 16 della L.P. 14 luglio 1997, n. 11.

[51] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.P. 23 luglio 2004, n. 7. Modificava gli artt. 47 e 50 della L.P. 21 marzo 1977, n. 13.

[52] Modifica il primo comma, art. 7, della L.P. 3 aprile 1981, n. 4.

[53] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[54] Sostituisce l'art. 4 della L.P. 12 dicembre 1977, n. 34.

[55] Modifica l'art. 18 ter della L.P. 22 agosto 1988, n. 26.

[56] Modifica il comma 6, art. 36, della L.P. 19 luglio 1990, n. 23.