Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 08/09/1997 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche. |
Art. 2. Disciplina applicabile. |
Art. 2 bis. Opere strategiche. |
Art. 3. Incarichi professionali. |
Art. 4. Procedure per l'approvazione dei progetti. |
Art. 5. Conformità urbanistica delle opere. |
Art. 6. Valutazione dell'impatto ambientale. |
Art. 7. Norme particolari. |
Art. 8. Snellimento delle procedure d'appalto e garanzie assicurative. |
Art. 8 bis. Opere di rilevanza provinciale degli enti locali. |
Art. 9. Opere di interesse statale. |
Art. 10. Provvidenze a favore delle cooperative agricole. |
Art. 11. Anticipazione delle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Disciplina del fondo di solidarietà nazionale) a favore delle cooperative agricole. |
Art. 12. Efficacia delle norme. |
Art. 13. Programmi straordinari per l'occupazione nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato. |
Art. 14. Modifiche alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di [...] |
Art. 15. Partecipazioni. |
Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa) e disposizioni di coordinamento con la legge provinciale 23 agosto 1993, [...] |
Art. 17. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 18. Disposizioni in ordine all'utilizzazione delle aree destinate alla realizzazione dell'Interporto doganale di Trento. |
Art. 19. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige. |
Art. 20. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione. |
Art. 21. Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale. |
Art. 22. Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale). |
Art. 23. Modifica all'articolo 36 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2 relativo alle prove selettive per l'inquadramento del personale transitato. |
Art. 24. Rettifiche di errori materiali all'articolo 54 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 25. Messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili. |
Art. 26. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 27. Modifica dell'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. |
Art. 28. Modifica dell'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...] |
Art. 29. Modifica dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela [...] |
Art. 30. Modifica alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente). |
Art. 31. Modifica alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento). |
Art. 32. Modifica alla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate). |
Art. 33. Modifica alla legge provinciale 27 novembre 1964, n. 14 (Istituzione del Museo tridentino di scienze naturali). |
Art. 34. Proroga dei termini. |
Art. 35. Modifica alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). |
Art. 36. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). |
Art. 37. Norme per il funzionamento del Liceo musicale di Trento. |
Art. 38. Altre disposizioni per il personale insegnante e supplenze brevi. |
Art. 39. Organi collegiali di scuole accorpate. |
Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). |
Art. 41. Modifica alla legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15). |
Art. 42. Modifiche alla legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 43. Modifica alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione). |
Art. 44. Modifica della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). |
Art. 45. Disposizioni concernenti interventi a favore degli anziani nelle case di riposo. |
Art. 46. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 47. Modifica alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 48. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. |
Art. 49. Copertura degli oneri. |
Art. 50. Entrata in vigore. |
§ 6.1.72 - L.P. 8 settembre 1997, n. 13.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997- 1999 della Provincia autonoma di Trento.
(B.U. 11 settembre 1997, n. 43 - straord.).
Capo I
Piano straordinario di opere pubbliche e di interventi
di particolare rilevanza per gli obiettivi programmatici
Art. 1. Disposizioni per la formazione di un piano straordinario di opere pubbliche.
1. La Giunta provinciale approva un piano straordinario di opere e di interventi caratterizzati da elevata significatività economico-sociale e rilevanza per gli obiettivi programmatici della Provincia, da realizzare mediante le risorse di natura straordinaria rese disponibili con l'assestamento di bilancio 1997.
2. Il piano straordinario comprende le opere e gli interventi di seguito indicati per settori di amministrazione e per importi:
a) investimenti nel settore della cultura per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 14 miliardi, relativamente ad interventi per la tutela e la conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare, di cui all'articolo 5 della
b) investimenti nel settore della tutela ambientale e dell'edilizia abitativa per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 77 miliardi, relativamente ad interventi:
1) per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani a tecnologia complessa di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della
2) per la rinegoziazione dei mutui nel settore dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 3 della
c) investimenti nel settore delle opere pubbliche per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 518 miliardi, relativamente ad interventi [1]:
1) di diretta competenza della Provincia nei settori della viabilità e dell'edilizia pubblica;
2) per opere di viabilità di cui all'articolo 14 della
3) per opere di viabilità di cui all'articolo 33 della
4) concernenti l'interporto doganale di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della
5) per i servizi antincendi di cui all'articolo 2, comma 3, della
6) per le opere previste dal comma 3;
6 bis) per l'acquisizione della disponibilità di immobili e strutture di cui all'articolo 20 (Costituzione di una società per la realizzazione di strutture immobiliari), comma 1, della
d) investimenti relativi ad opere sovracomunali di cui all'articolo 16 della
e) investimenti nel settore sanitario di cui all'articolo 1 della
f) investimenti nel settore dell'edilizia scolastica e dell'edilizia universitaria per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 114.012.000.000, relativamente ad interventi [3]:
1) di diretta competenza della Provincia di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e all'articolo 15 della
2) per l'edilizia universitaria di cui all'articolo 7 della
3) dell'opera universitaria di cui all'articolo 21, comma 4, e all'articolo 22, comma 2, della
g) investimenti nel settore delle fonti energetiche, della protezione civile e delle comunicazioni e dei trasporti per una spesa complessiva per il triennio 1997 - 1999 di lire 56 miliardi, relativamente ad interventi:
1) per le piste ciclabili di cui all'articolo 4, comma 5, della
2) per il risparmio energetico, per l'utilizzazione delle fonti di energia e per la realizzazione delle reti di distribuzione di cui all'articolo 3 della
3) in materia di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 7, commi 1, 6, 8, 9, della
4) in materia di trasporti di cui all'articolo 16 della
h) interventi nel settore agricolo per una spesa complessiva per il biennio 1997 - 1998 di lire 65 miliardi, relativamente:
1) alle calamità naturali nel settore agricolo di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge, nonché all'articolo 47 della
2) agli investimenti delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 della
i) investimenti in materia di acquisizione di immobili destinati ad attività economiche, di cui all'articolo 10 della
3. Con riferimento alle opere complementari a quelle previste dal comma 2, lettera c), numeri 1) e 2), del presente articolo, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente spese ovvero a concedere contributi secondo i criteri dell'articolo 16 della
4. Il piano straordinario può ricomprendere anche opere di viabilità statale, la cui realizzazione è subordinata all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale che dispongono la delega alle Province autonome delle funzioni amministrative in materia di viabilità statale, nonché all'approvazione degli atti programmatori previsti dalle predette norme di attuazione.
4 bis. Per i contratti relativi all'acquisizione dei beni immobili di cui al comma 2, lettera c), numero 6 bis), non è obbligatoria la prestazione delle garanzie previste dall'articolo 36, commi 4 e 6, della
5. La Giunta provinciale, sentita la Prima commissione permanente del Consiglio provinciale, che si pronuncia entro quindici giorni, trascorsi i quali la Giunta provinciale prescinde dall'acquisizione del parere medesimo, delibera il piano straordinario entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini della elaborazione del piano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua per ciascuna categoria le modalità per la valutazione dei requisiti di significatività economico- sociale e di rilevanza per gli obiettivi programmatici, nonché i criteri di priorità per l'ammissibilità della spesa.
6. Il piano straordinario riporta distintamente per ciascuna categoria:
a) finalità, obiettivi e risultati che si intendono conseguire;
b) le opere, gli interventi e la spesa complessiva ammessi, l'entità dell'intervento finanziario della Provincia nei limiti della spesa complessiva prevista per ciascuna categoria del comma 2, nonché gli altri soggetti coinvolti nel finanziamento e le quote di spesa a loro carico;
c) la documentazione necessaria nonché i termini e le modalità per la sua presentazione ai fini dell'adozione del provvedimento di concessione dei contributi;
d) i termini per la realizzazione delle opere e degli interventi;
e) le modalità di verifica, di riprogrammazione e di aggiornamento del piano straordinario, che possono pure prevedere compensazioni tra le diverse categorie, nei limiti del 10 per cento della spesa prevista per ciascuna categoria ai sensi del comma 2;
f) le modalità di erogazione dei contributi e dei finanziamenti a carico della Provincia;
g) le altre disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
7. Relativamente agli interventi di cui al comma 2, lettera b), numero 2), lettera d) e lettera h), numero 1), il piano straordinario può disporre il rinvio a successivi provvedimenti per l'individuazione degli elementi di cui al comma 6, lettera b) [7].
8. Con la deliberazione di approvazione del piano straordinario è disposto l'impegno della spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi previsti dal comma 2 e nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per i fini del presente articolo.
9. Limitatamente alle opere e agli interventi sovracomunali di cui al comma 2, lettera d), le deliberazioni della Giunta provinciale previste dal comma 5 e dal comma 7 sono adottate sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, fermo restando quanto stabilito dalla
10. In caso di inosservanza da parte dei comuni e loro consorzi dei termini fissati ai sensi del comma 6, lettere c) e d), per l'attuazione delle opere e degli interventi, le somme previste dal piano straordinario per le predette opere e interventi sono trasferite con legge finanziaria ad incremento del fondo investimenti di cui all'articolo 11 della
11. Per i fini di cui al presente articolo sono autorizzate, con la tabella A allegata alla presente legge, le seguenti spese:
a) anno 1997:
1) capitolo 85050: lire 451.000.000.000;
b) anno 1998:
1) capitolo 85050: lire 330.350.000.000;
2) capitolo 85055: limite di impegno di lire 7.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2002;
c) anno 1999:
1) capitolo 85050: lire 55.650.000.000.
Sezione I
Disposizioni per l'esecuzione delle opere
pubbliche comprese nel piano straordinario
Art. 2. Disciplina applicabile.
1. L'attuazione degli interventi e la realizzazione delle opere comprese nel piano straordinario sono soggette alle disposizioni delle leggi provinciali di settore previste dall'articolo 1, comma 2, fatto salvo quanto disposto dal medesimo articolo 1 e, relativamente alle opere di diretta competenza della Provincia, dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge.
2. Agli effetti della presente legge per opere di diretta competenza della Provincia si intendono le opere eseguite dalla Provincia e dagli eventuali soggetti delegati dalla Provincia medesima ai sensi dell'articolo 7 della
Art. 2 bis. Opere strategiche. [8]
1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 si applicano anche alle opere individuate dalla Giunta provinciale tra quelle previste dagli strumenti di programmazione provinciale, che rivestono carattere strategico ai fini del perseguimento degli obiettivi previsti dai medesimi strumenti. Continuano ad applicarsi l'articolo 12 ter, comma 8, della
2. Il provvedimento d'individuazione delle opere di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 3. Incarichi professionali.
1. Ferma restando la normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di servizi, gli incarichi di progettazione possono essere conferiti direttamente a liberi professionisti iscritti agli albi professionali, di riconosciuta e specifica capacità professionale in relazione ai lavori da progettare, secondo criteri predeterminati dalla Giunta provinciale ed evitando di norma il conferimento di una pluralità di incarichi.
2. E' altresì ammesso l'affidamento ad enti o soggetti pubblici o privati, dotati di specifica qualificazione e capacità tecnica, di studi, di ricerche, di consulenze, di valutazioni tecniche, di compiti esecutivi, di attività specialistiche nonché di prestazioni intellettuali inerenti le mansioni degli uffici tecnici provinciali.
3. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelli inerenti agli studi finalizzati alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 3 della
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, per l'affidamento degli incarichi di direzione lavori, fermo restando che l'attività di direzione lavori deve essere affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.
Art. 4. Procedure per l'approvazione dei progetti.
1. Le strutture provinciali competenti richiedono al dipartimento opere pubbliche l'indizione della conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto, per l'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla- osta, degli assensi e comunque di ogni altro atto necessario, allegando alla domanda medesima il progetto definitivo dell'opera nonché l'elenco dei predetti atti da acquisire per la realizzazione del progetto secondo le disposizioni vigenti riguardanti gli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico sanitari, storici, artistici, archeologici o di altra natura.
1 bis. Al fine di assicurare la sostenibilità e la qualità delle opere strategiche di cui all'articolo 2 bis, anche in ordine agli aspetti legati all'architettura delle opere, al loro inserimento paesaggistico e alla compatibilità ambientale, nella redazione del progetto preliminare effettuata ai sensi degli articoli 19 e 20, comma 4, della
1 ter. Il comma 1 bis si applica, in relazione al piano straordinario di cui alla presente legge e al piano della viabilità di cui alla
2. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale o provinciale, alla domanda di indizione della conferenza è altresì allegata copia della pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, della
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 il dirigente generale del dipartimento competente in materia di opere pubbliche indice una conferenza di servizi, specificando se la prima riunione è convocata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della
4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 sono invitati i dirigenti delle strutture provinciali nella cui sfera di competenza rientrano le determinazioni di cui al comma 1, nonché i rappresentanti delle altre amministrazioni pubbliche, competenti all'emanazione delle determinazioni ivi previste. Le determinazioni dei dirigenti delle strutture provinciali di cui al presente comma rese in sede di conferenza sostituiscono gli atti previsti dalle leggi provinciali vigenti.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo entro sessanta giorni dalla sua convocazione. La conferenza può richiedere, se necessario, chiarimenti e documenti direttamente ai progettisti o alle strutture provinciali interessate.
6. Relativamente ai progetti sottoposti a procedura di valutazione dell'impatto ambientale, le determinazioni rese in sede di conferenza di servizi devono essere formulate in coerenza con la pronuncia di compatibilità ambientale ovvero con il parere di cui al comma 2.
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 16 ter della
8. Ai fini dell'operatività della conferenza di servizi, le strutture provinciali dotate di autonomia tecnica ed organizzativa nonché gli enti funzionali della Provincia sono equiparati a servizi provinciali. I predetti enti e strutture provinciali nonché le altre amministrazioni convocate nella conferenza di servizi adottano, ove occorra, apposite disposizioni interne o assumono atti diretti ad assicurare la partecipazione alla medesima conferenza di servizi di un proprio rappresentante, munito dei necessari poteri.
9. Qualora alla conferenza di servizi il dirigente delle strutture provinciali o il rappresentante di un'amministrazione invitato sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo e il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
10. Il dissenso manifestato in sede di conferenza, di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
10 bis. La conferenza di servizi, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, decide sul progetto dopo avere acquisito le osservazioni formulate nella procedura prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della
11. Entro trenta giorni dal ricevimento delle determinazioni della conferenza di servizi il dirigente del servizio competente per materia approva il progetto definitivo dell'opera. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità di decisione, il dirigente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alla Giunta provinciale e all'amministrazione o al dirigente che abbiano espresso il proprio dissenso ai sensi del comma 10. La Giunta provinciale entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione può disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
12. L'approvazione del progetto definitivo delle opere ai sensi del comma 11 del presente articolo e dell'articolo 5 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità ai sensi dell'articolo 18 della
13. Il progetto esecutivo dell'opera è approvato dal dirigente del servizio competente per materia.
Art. 5. Conformità urbanistica delle opere. [14]
1. L'accertamento di conformità urbanistica delle opere è effettuato dal servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio - prima della convocazione della conferenza di servizi e sentito il comune interessato, che deve esprimersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta - oppure nella conferenza di servizi di cui all'articolo 16, comma 1, della
2. Qualora l'accertamento sia negativo, il dirigente della struttura competente alla realizzazione dell'opera, oltre alla comunicazione ai fini espropriativi e occupativi prevista dall'articolo 18, commi 4 bis e 4 ter, della
3. Decorso il termine per la presentazione delle osservazioni è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 4 in sede decisoria. Alla conferenza il comune partecipa mediante un rappresentante autorizzato dal consiglio comunale e dotato dei poteri necessari per la decisione. Qualora il rappresentante del comune non sia autorizzato a decidere in ordine al progetto del quale è stata accertata la non conformità urbanistica, la conferenza di servizi è riconvocata non prima del ventesimo giorno successivo per consentire al consiglio comunale di conferire i necessari poteri al rappresentante comunale. L'avviso di convocazione della conferenza di servizi contiene l'avvertenza che, nel caso in cui il rappresentante del comune non partecipi alla riunione o vi partecipi non munito dei necessari poteri, la conferenza può comunque decidere a maggioranza con gli effetti di cui al comma 5. Qualora la conferenza sia riconvocata in base al presente comma non si effettuano gli ulteriori rinvii previsti dall'articolo 4, comma 9.
4. Nel caso in cui il rappresentante del comune, nella conferenza di servizi convocata ai sensi del comma 3, esprima il dissenso sul progetto definitivo, l'approvazione del progetto è demandata alla Giunta provinciale, che decide tenuto conto dell'interesse provinciale alla realizzazione dell'opera.
5. L'approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte della conferenza di servizi o da parte della Giunta provinciale ai sensi dei commi 3 e 4 costituisce variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale.
6. Ove l'applicazione del presente articolo comporti l'effetto di variante urbanistica ai sensi del comma 5, il dirigente responsabile del progetto trasmette al comune interessato copia degli atti e del progetto, per la parte relativa all'effetto di variante. In questi casi, ai sensi dell'articolo 42 bis, comma 4, della
7. Per i soli fini della presente legge quest'articolo sostituisce la disciplina in materia di opere pubbliche di cui al titolo VII, capo II, della
8. Le determinazioni in materia di localizzazione delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono assunte nel rispetto dei limiti d'intervento assegnati dal piano urbanistico provinciale agli strumenti urbanistici subordinati. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale approvato con
9. Sono fatte salve, inoltre, le modalità di localizzazione delle opere disciplinate dalla normativa provinciale in materia di smaltimento e gestione dei rifiuti.
Art. 6. Valutazione dell'impatto ambientale.
1. Qualora i progetti di opere siano soggetti alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi della
2. Si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le disposizioni della
3. Il comitato provinciale per l'ambiente si esprime anche per gli effetti dell'articolo 6, commi 4 e 5, della
3 bis. Qualora il progetto definitivo da sottoporre all'approvazione finale ai sensi degli articoli 4 e 5 non risulti pienamente conforme al progetto preliminare sul quale è stata resa la valutazione di impatto ambientale, il medesimo progetto definitivo è trasmesso al comitato provinciale per l'ambiente il quale verifica se sussiste la coerenza sostanziale con il progetto originario ovvero se le difformità tra i progetti richiedono una nuova valutazione dell'impatto ambientale sulle medesime [16].
4. Ai soli fini della presente legge non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, comma 4, lettera b), agli articoli 7 e 9, all'articolo 10, commi 1, 2 e 4, della
Art. 7. Norme particolari.
1. Contro il parere del comitato provinciale per l'ambiente di cui all'articolo 6 e le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 4 non sono ammessi i ricorsi amministrativi eventualmente previsti dalle leggi provinciali.
2. Il parere tecnico-amministrativo ed economico che le leggi provinciali vigenti attribuiscono alla competenza del comitato tecnico- amministrativo di cui all'articolo 56 della
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, il dipartimento opere pubbliche della Provincia si configura come struttura competente in via principale a indire la conferenza di servizi di cui all'articolo 4.
Art. 8. Snellimento delle procedure d'appalto e garanzie assicurative.
1. Ferma restando la normativa statale di recepimento delle direttive comunitarie in materia di appalti di lavori pubblici, per l'appalto delle opere ricomprese nel piano straordinario di cui all'articolo 1:
a) è consentito in ogni caso il ricorso alla procedura negoziata, previo invito di almeno dieci concorrenti, qualora l'importo a base d'asta dei lavori sia inferiore a 500 mila ECU;
b) [18];
c) [19].
Art. 8 bis. Opere di rilevanza provinciale degli enti locali. [20]
1. Ferma restando l'applicazione delle leggi provinciali di settore e quanto diversamente disposto dal presente articolo, per la realizzazione delle opere pubbliche degli enti locali ammesse a finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 16 della
2. All'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3 e 7, provvede direttamente l'ente locale competente alla realizzazione dell'opera.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della pronuncia della conferenza di servizi sul progetto definitivo l'ente locale adotta il relativo atto di approvazione. Qualora nella conferenza di servizi non si pervenga all'unanimità della decisione, l'ente locale può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone comunicazione alle amministrazioni che hanno espresso il proprio dissenso in sede di conferenza. Nel caso in cui si siano verificati dissensi in sede di conferenza di servizi, il competente organo dell'ente locale può disporre la sospensione della predetta determinazione entro trenta giorni dalla data di assunzione della determinazione medesima; trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
4. Se i dissensi sono stati formulati da strutture o amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e alla tutela della salute, il competente organo dell'ente locale, ove non intenda sospendere la determinazione, ne dispone l'invio alla Giunta provinciale nel caso in cui i dissensi siano riferiti a interessi pubblici tutelati dalla Provincia. La Giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento può adottare un atto di sospensione anche parziale.
5. All'accertamento di conformità urbanistica dell'opera previsto dall'articolo 5 provvede il comune competente per territorio. In caso di accertamento negativo, decorso il termine per la presentazione delle osservazioni prevista dall'articolo 5, comma 2, il consiglio comunale si pronuncia sulle modifiche allo strumento urbanistico necessarie per la realizzazione dell'opera. Qualora il consiglio comunale non si pronunci favorevolmente in ordine all'effetto di variante previsto dall'articolo 5, comma 5, la procedura si estingue; in caso di pronuncia favorevole del consiglio comunale, la conferenza di servizi a carattere decisorio è integrata da un rappresentante del servizio provinciale competente in materia di urbanistica; nel caso di dissenso da parte di tale rappresentante, sull'effetto di variante si pronuncia la Giunta provinciale.
6. L'ente locale può affidare alla Provincia o ad altri enti locali, mediante una specifica convenzione, l'indizione della conferenza di servizi e l'esecuzione degli altri adempimenti procedurali di propria competenza previsti dal presente articolo.
Art. 9. Opere di interesse statale.
1. Nell'ambito della conferenza di servizi indetta dalle amministrazioni statali relativamente ai progetti di opere di interesse statale, coofinanziate con il piano straordinario di cui all'articolo 1, le determinazioni di competenza della Provincia di cui ai commi 2 e 3 sono rese dal dirigente generale provinciale competente per materia, previa deliberazione della Giunta provinciale.
2. La deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 costituisce la fase conclusiva interna all'amministrazione provinciale, funzionale all'acquisizione delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla-osta e degli assensi, comunque denominati, di competenza della Provincia, necessari ai fini dell'esecuzione delle opere pubbliche di interesse statale di cui al comma 1. A tal fine si applicano le disposizioni procedurali stabilite dagli articoli della presente sezione ivi compresa la disciplina prevista per la conformità urbanistica di cui all'articolo 5.
3. Con la deliberazione di cui al comma 1 la Giunta provinciale si pronuncia inoltre ai fini della formazione delle intese previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché dalla disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di competenza statale.
4. Qualora le amministrazioni statali di cui al comma 1 non diario corso, nei casi ivi previsti, al procedimento della conferenza di servizi, la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 adottata in conformità alle disposizioni stabilite dai commi 2 e 3 tiene luogo di tutte le determinazioni di competenza della Provincia necessarie per la realizzazione dei progetti di opere di interesse statale.
Sezione II
Disposizioni per l'attuazione di interventi
per calamità naturali nel settore agricolo
Art. 10. Provvidenze a favore delle cooperative agricole.
1. In relazione alle calamità naturali della primavera 1997, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere alle cooperative di raccolta e trasformazione dei prodotti agricoli, in aggiunta alle provvidenze previste dalla
2. Le spese ammissibili di cui al comma 1 sono determinate con riferimento alle produzioni colpite dalla calamità naturale e comunque nel limite massimo dell'80 per cento della media delle spese di gestione risultanti dagli ultimi tre bilanci delle cooperative precedenti al predetto evento.
3. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale stabilisce i termini di presentazione delle domande e la relativa documentazione, le modalità di determinazione delle spese i ammissibili e dell'entità del contributo straordinario, le modalità di erogazione e liquidazione dello stesso, anche in via anticipata, nonché quelle per l'effettuazione dei controlli.
4. Il periodo di tre anni di cui all'articolo 42 della
Art. 11. Anticipazione delle provvidenze previste dalla
1. Ai fini della corresponsione delle provvidenze previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), della
2. Agli interventi di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 47, secondo comma, della
Art. 12. Efficacia delle norme.
1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 decorrono dal giorno in cui sarà espresso il parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato dell'Unione europea.
Art. 13. Programmi straordinari per l'occupazione nei settori dell'agricoltura e dell'artigianato.
1. Al fine di favorire la realizzazione di interventi di orientamento, di formazione e di sostegno nei confronti dei lavoratori del settore agricolo e di quelli del settore dell'artigianato occupati in attività collegate con quelle dell'agricoltura, colpiti dalle calamità naturali della primavera 1997, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per l'attuazione di programmi straordinari presentati dai rispettivi enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni sindacali a livello provinciale dei datori di lavoro e dei lavoratori.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 la Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina:
a) le caratteristiche dei programmi straordinari, che devono essere riferiti alle conseguenze sull'occupazione delle calamità di cui al comma 1 medesimo;
b) la durata massima degli interventi, i quali:
1) per il settore dell'agricoltura non possono eccedere l'annata agraria 1997/1998 e devono essere limitati ai lavoratori addetti alla lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli a tempo determinato già occupati per almeno 100 giornate lavorative nell'annata agraria 1996/1997 e devono essere orientati alla ricerca di nuova occupazione o di occupazioni alternative;
2) per il settore dell'artigianato non possono eccedere l'annata agraria 1997/1998 e devono essere limitati a lavoratori con contratto a tempo indeterminato sospesi dall'attività lavorativa a seguito della riduzione dell'attività produttiva;
c) la spesa massima ammissibile derivante dai programmi e dagli interventi in cui gli stessi sono articolati;
d) le modalità di presentazione dei programmi, di concessione dei contributi e di erogazione degli stessi;
e) ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.
3. L'intervento finanziario della Provincia previsto dal presente articolo è subordinato alla preventiva presentazione alla Giunta provinciale dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti bilaterali di cui al comma 1 dai quali risultino, tra le finalità degli enti medesimi, l'attuazione di iniziative di sostegno al reddito dei lavoratori in conseguenza di eventi straordinari nonché la previsione di idonee forme di compartecipazione ai fondi di dotazione di ciascun ente da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori.
4. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata al capitolo 35150 con l'allegata tabella A la spesa di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.
Capo II
Disposizioni per lo snellimento dell'attività amministrativa
Art. 14. Modifiche alla
1. L' articolo 1 della
" Art. 1 - Ambito di applicazione della legge
1. La presente legge si applica all' attività amministrativa della Provincia, nonchè , nei limiti in cui sussista la competenza legislativa della Provincia medesima in ordine alla specifica materia considerata, all' attività amministrativa di ogni altro ente pubblico.
2. In relazione alle competenze spettanti alla Regione in materia di ordinamento di enti pubblici ai sensi dell' articolo 4, primo comma, numeri 3) e 8), dell' articolo 5, primo comma, n. 2) e dell' articolo 6 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con
2. La lettera c) del comma 1 dell' articolo 7 della
"c) propone l' indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all' articolo 16; ".
3. L' articolo 16 della
"Art. 16 - Conferenza di servizi
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la struttura competente in via principale indice, di regola, una conferenza di servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando la struttura competente in via principale debba
acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altra struttura o di altre amministrazioni. Le determinazioni concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti gli atti predetti.
3. Nella prima riunione della conferenza, le strutture e le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del termine la struttura competente all' indizione della conferenza procede ai sensi dei commi 5 e 6.
4. Si considera acquisito l' assenso della struttura o dell' amministrazione che, regolarmente convocate, non abbiano partecipato alla conferenza o vi abbiano partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà , salvo che esse non comunichino alla struttura competente per il procedimento in via principale il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente concordate.
5. Nel caso in cui una struttura o amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, la struttura organizzativa procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento trasmettendo la stessa al Presidente della Giunta provinciale. Il Presidente, previa deliberazione della Giunta provinciale, entro trenta giorni dal ricevimento, può disporre la sospensione della determinazione; decorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva.
6. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da una struttura o amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la struttura procedente richiede, purchè non vi sia stata una valutazione di impatto ambientale negativa in base alle disposizioni vigenti, una deliberazione conclusiva della Giunta provinciale.
7. La conferenza può essere convocata anche per l' esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso la conferenza è indetta, previa informale intesa, da una delle strutture che curano l' interesse pubblico prevalente, ovvero dalla struttura competente a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri procedimenti connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi struttura organizzativa direttamente coinvolta.
4. Il comma 4 dell' articolo 22 della
" 4. Per le opere finanziate ammesse a contributo o ad agevolazione il cui valore sia inferiore al limite fissato con deliberazione della Giunta provinciale, il beneficiario può comprovare l' avvenuta realizzazione delle stesse con la presentazione del certificato sostitutivo dell' atto di notorietà concernente la spesa finale delle opere realizzate e la regolare esecuzione delle stesse. Con deliberazioni della Giunta provinciale, per particolari interventi di natura specialistica, possono essere indicate eventuali ulteriori documentazioni necessarie ad illustrare le modalità tecnico -scientifiche adottate e i materiali utilizzati".
5. L' articolo 23 della
" Art. 23 - Denuncia di inizio attività e silenzio assenso
1. In tutti i casi in cui l' esercizio di un' attività privata sia subordinato ad autorizzazione, a licenza, ad abilitazione, a nullaosta, a permesso o ad altri atti di consenso comunque denominati, ad eccezione delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa vigente in materia di tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico - artistico, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall' accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l' esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l' atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio attività da parte dell' interessato alla struttura competente in via principale per il procedimento, attestante l' esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall' autocertificazione dell' esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi spetta alla struttura competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d' ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all' interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell' attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività e i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.
2. La Giunta provinciale determina i casi in cui la disposizione di cui al comma 1 non si applica, in quanto il rilascio dell' atto di consenso dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali.
3. La Giunta provinciale determina i casi in cui la domanda di rilascio di autorizzazione, di licenza, di abilitazione, di nullaosta, di permesso o di altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato l' esercizio di un' attività privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all' interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità di procedimenti, dalla medesima deliberazione. In tali casi la struttura competente per il procedimento in via principale può annullare l' atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l' interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dal dirigente della struttura stessa.
4. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui ai commi 2 e 3 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.
5. Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina urbanistica.
6. [L' articolo 38 della
" Art. 38 - Adempimenti da parte degli enti diversi dalla Provincia
1. Salva diversa disposizione di legge, gli enti di cui all' articolo 1 diversi dalla Provincia curano gli adempimenti previsti dalla presente legge secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture quali fissate dagli ordinamenti che li concernono. Rimangono comunque di competenza della Provincia gli adempimenti di cui agli articoli 9, commi 1, 2, e 3, 10 e 23, commi 2 e 3"] [21].
7. La Giunta provinciale in prima applicazione approva le deliberazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 23 della
8. Le disposizioni relative alla denuncia di inizio attività di cui all'articolo 23 della
9. Le disposizioni relative al silenzio assenso di cui all'articolo 23 della
Capo III
Disposizioni in materia di partecipazioni azionarie
della Provincia, di economia cooperativa e di contabilità
Art. 15. Partecipazioni.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale della costituenda società per azioni "Trasporto rotaia Brennero" fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000.000.000.
2. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per azioni "Centrali ortofrutticole trentine" fino alla concorrenza dell'importo di lire 2.000.000.000.
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1997 rispettivamente le spese di lire 3.000.000.000 al capitolo 53176 e di lire 2.000.000.000 al capitolo 47416.
Art. 16. Modifiche alla
1. - 2. [22]
3. L'articolo 16 della
4. Il n. 4 dell'allegato A alla
5. I proventi di qualsiasi natura che maturano sulle partecipazioni acquisite dalla Cooperativa provinciale garanzia fidi - Cooperfidi tramite l'utilizzazione del fondo di partecipazione istituito ai sensi dell'articolo 16 della
6. Le disposizioni relative agli obblighi di cui all'articolo 6 della
Art. 17. Modifiche alla
1. [23].
2. [24].
Art. 18. Disposizioni in ordine all'utilizzazione delle aree destinate alla realizzazione dell'Interporto doganale di Trento.
1. Le aree ricomprese nella zona di cui all'articolo 1 della
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 la Provincia promuove la modificazione della convenzione stipulata con la società Interporto doganale di Trento s.p.a. ai sensi dell'articolo 5, primo comma, della
Art. 19. Apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
1. La durata massima dell'apertura di credito a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige s.p.a. di cui all'articolo 8 della
2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1 può essere modificata la convenzione tra la Provincia autonoma di Trento e il Mediocredito Trentino- Alto Adige prevista dalla
Capo IV
Disposizioni in materia di personale
Art. 20. Rideterminazione degli oneri per la contrattazione.
1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 1, della
2. L'onere previsto all'articolo 2, comma 2, della
3. L'onere previsto all'articolo 2, comma 3, della
4. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3, con la tabella A allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti maggiori spese:
a) anno 1997: capitolo 84101, lire 1.700.000.000;
capitolo 84103, lire 3.750.000.000;
b) anno 1998: capitolo 84103, lire 18.200.000.000;
c) anno 1999: capitolo 84103, lire 18.200.000.000.
Art. 21. Contratto integrativo del personale docente delle scuole a carattere statale.
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del
2. Fino all'entrata in vigore della legge provinciale che ridisciplina l'accesso al lavoro del personale direttivo della scuola a carattere statale, in relazione all'attribuzione allo stesso della qualifica dirigenziale, in armonia con i principi previsti dalla
3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, con la tabella A allegata alla presente legge, la spesa di lire 40.000.000.000 sul capitolo 21303 per ciascuno degli anni del triennio 1997-1999.
Art. 22. Modifica alla
1. [26].
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B (capitolo 12256).
Art. 23. Modifica all'articolo 36 della
1. [27].
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 36 della
Art. 24. Rettifiche di errori materiali all'articolo 54 della
1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 54 della
2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 54 della
3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 25. Messa a disposizione di personale provinciale per la temporanea reggenza o supplenza di sedi segretarili.
1. In relazione a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della
2. Al predetto personale compete, per la durata dell'incarico, il trattamento di missione nonché un'indennità stabilita dal contratto collettivo di lavoro. Se tale indennità non è determinata nel contratto collettivo di lavoro, al personale compete un'indennità pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo in godimento e il trattamento economico complessivo iniziale spettante al segretario comunale sostituito [28].
Capo V
Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 26. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. L'importo di cui al comma 2 dell'articolo 1 della
2. L'importo di cui al comma 3 dell'articolo 1 della
3. L'importo di cui al comma 4 dell'articolo 1 della
4. L'importo di cui al comma 5 dell'articolo 1 della
5. L'importo di lire 32.434.000.000 di cui al comma 6 dell'articolo 1 della
6. L'importo di cui al comma 7 dell'articolo 1 della
7. [29].
8. Per i fini di cui ai commi 1, 2 e 3 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella A, l'ulteriore spesa di lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio 1997.
9. Per i fini di cui al comma 4 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella A, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.
10. Per i fini di cui al comma 5 e delle disposizioni richiamate dal comma 6 dell'articolo 1 della
11. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata al capitolo 11285, con l'allegata tabella A, l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.
12. [30].
Art. 27. Modifica dell'articolo 21 in materia di servizio di custodia forestale della
[1. Il comma 5 bis dell'articolo 21 della
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B (capitolo 55425).]
Capo VI
Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente
Art. 28. Modifica dell'articolo 71 bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
1. [32].
Art. 29. Modifica dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
1. [33]
Art. 30. Modifica alla
1. [34].
Capo VII
Disposizioni in materia di turismo e sport
Art. 31. Modifica alla
1. [36].
Art. 32. Modifica alla
1. [37].
Capo VIII
Disposizioni in materia di attività culturali
Art. 33. Modifica alla
1. [38].
Art. 34. Proroga dei termini.
1. Relativamente ai progetti unitari di cui all'articolo 13, comma 2 quater, della
Capo IX
Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 35. Modifica alla
1. [39].
Capo X
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 36. Modifiche alla
Capo XI
Disposizioni in materia di istruzione
Art. 37. Norme per il funzionamento del Liceo musicale di Trento.
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività del Liceo musicale sperimentale di Trento, già annesso al Conservatorio musicale statale, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare specifica convenzione con i competenti organi dello Stato per utilizzare il personale dirigente presso il predetto liceo e il personale docente statale diverso da quello dell'area comune.
2. Per assicurare l'esercizio delle funzioni di direzione del Liceo musicale sperimentale di Trento, la convenzione di cui al comma 1 può altresì prevedere l'assegnazione al personale direttivo di eventuali compensi per le prestazioni connesse al funzionamento dello stesso.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella B (capitolo 21303).
Art. 38. Altre disposizioni per il personale insegnante e supplenze brevi. [41]
[1. Al fine della determinazione degli organici delle scuole a carattere statale prevista dal comma 2, la Giunta provinciale fissa in particolare i termini di vigenza anche pluriennale degli organici del personale e il rapporto alunni-classi per ogni ordine di scuola per il relativo periodo di riferimento, tenendo conto della necessità di riequilibrare situazioni di svantaggio sociale, economico e culturale individuali e collettive, delle esigenze di continuità didattica, di tutela delle minoranze linguistiche, di migliore utilizzazione del personale e di raccordo con la programmazione dell'offerta scolastica provinciale annuale e pluriennale. Inoltre, anche al fine della realizzazione dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, la Giunta provinciale definisce modalità, criteri e parametri per la determinazione degli organici funzionali di istituto e di circolo, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curricolo e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali per ciascun tipo di indirizzo di studi; resta altresì fermo l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e di valutazione della qualità e dell'efficienza del servizio scolastico e del raggiungimento degli obiettivi. Per una migliore organizzazione del servizio scolastico e nel rispetto delle modalità e dei parametri per la determinazione degli organici funzionali, la Giunta provinciale fissa i criteri per la graduale riconduzione dell'orario delle cattedre a quanto previsto dalla normativa nazionale con riferimento all'articolo 35, comma 1, della
2. Il sovrintendente scolastico, sulla base delle modalità, dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta provinciale e nell'ambito della dotazione complessiva del personale insegnante a tempo indeterminato della scuola a carattere statale nonché della spesa massima definiti annualmente dalla legge finanziaria provinciale, determina gli organici delle singole istituzioni scolastiche. In particolare stabilisce l'organico funzionale di ciascun circolo didattico e istituto in relazione al numero degli alunni, alla consistenza delle classi, al sostegno necessario per l'integrazione degli alunni portatori di handicap, alla distribuzione delle scuole sul territorio e alle relative situazioni socio-economiche, nonché alla diffusione dell'insegnamento delle lingue straniere e alle esigenze di scolarizzazione a tempo pieno e a tempo prolungato espresse dall'utenza. + garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di handicap. Le modalità per l'applicazione del presente comma sono definite previa contrattazione decentrata, ove prevista. Gli organi competenti deliberano, sulla base dei principi generali di cui all'articolo 128 del
3. I capi di istituto sono autorizzati a ricorrere alle supplenze brevi e saltuarie solo per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico e dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità nell'organizzazione dell'orario didattico nel rispetto anche di quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro.
4. La Giunta provinciale determina con propria deliberazione i criteri e le modalità per il pagamento delle spese per le supplenze brevi e saltuarie e per i corrispondenti oneri riflessi, anche attraverso l'individuazione di dotazioni massime di spesa per ogni istituzione scolastica. Le eventuali economie di gestione realizzate a fine esercizio in materia di supplenze brevi e saltuarie rispetto alle dotazioni assegnate confluiscono nell'avanzo di amministrazione dell'istituzione scolastica e possono essere utilizzate per soddisfare esigenze di funzionamento e di didattica della scuola, previa comunicazione alla sovrintendenza scolastica provinciale [44].
[4 bis. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore di questo comma, nelle scuole funzionanti con almeno nove sedi scolastiche e con un numero di alunni non inferiore a ottocento può essere autorizzato un ulteriore semiesonero in aggiunta agli esoneri e semiesoneri previsti dall'articolo 459 del
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 38 della
Art. 39. Organi collegiali di scuole accorpate. [46]
[1. Ferma restando la composizione degli organi collegiali della scuola, allo scopo di consentire la rappresentanza di tutta l'utenza del servizio scolastico di riferimento, nel caso di accorpamenti di scuole, fino allo svolgimento di nuove elezioni, i consigli di circolo e di istituto sono integrati da rappresentanti della componente dei docenti e dei genitori e, per le scuole superiori, degli studenti delle scuole ricomprese in altro istituto, secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.]
Art. 40. Modifiche alla
[1. [48].
2. [49].
3. Le disposizioni dell'articolo 23 della
4. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte utilizzando gli stanziamenti previsti in bilancio per i fini di cui all'articolo 23 della
Art. 41. Modifica alla
1. [50].
Art. 42. Modifiche alla
Capo XII
Disposizioni in materia di industria e di artigianato
Art. 43. Modifica alla
1. [52].
Art. 44. Modifica della
[1. [54].]
Capo XIII
Disposizioni in materia di assistenza
Art. 45. Disposizioni concernenti interventi a favore degli anziani nelle case di riposo.
1. Per l'anno 1997, a decorrere dal 1 gennaio, è posta a carico della Provincia l'intera quota sanitaria e assistenziale dovuta dagli ospiti non autosufficienti delle case di riposo in provincia di Trento, rimanendo a carico degli stessi la retta determinata per gli ospiti autosufficienti.
2. Qualora i predetti ospiti non autosufficienti godano delle provvidenze previste dalle leggi provinciali 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti) e 12 marzo 1990, n. 11 (Provvidenze a favore di mutilati, ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni) e di indennità di accompagnamento, è posta a carico della Provincia la differenza tra la quota sanitaria e assistenziale di cui al comma 1 ed una quota rapportata a giorno non superiore al 70 per cento delle provvidenze medesime. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite, anche con misure differenziate, le predette quote di deduzione, nonché i criteri e le modalità per l'applicazione del presente articolo, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 6 della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati per il fondo sanitario provinciale di parte corrente (cap. 32100).
Capo XIV
Disposizioni in materia di servizi antincendi
Art. 46. Modifiche alla
Capo XV
Disposizioni in materia di attività contrattuale
Art. 47. Modifica alla
1. [56].
Capo XVI
Disposizioni in materia finanziaria e finali
Art. 48. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B (Variazioni allo stato di previsione della spesa) allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella A allegata alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A. Nella medesima tabella A sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 1, 13, 15, 20, 21 e 26 della presente legge.
2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B (Variazioni allo stato di previsione della spesa) allegata all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella A allegata alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella A.
Art. 49. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nell'allegata tabella B.
Art. 50. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle
(Omissis)
[1] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 8 della
[6] Comma inserito dall'art. 2 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[8] Articolo aggiunto dall’art. 75 della
[9] Comma inserito dall’art. 75 della
[10] Comma inserito dall’art. 75 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 75 della
[12] Comma già sostituito dall'art. 31 della
[13] Comma inserito dall’art. 75 della
[14] Articolo inserito dall’art. 75 della
[15] Comma così modificato dall'art. 49 della
[16] Comma inserito dall’art. 24 della
[17] Comma così modificato dall'art. 49 della
[18] Lettera abrogata dall’art. 75 della
[19] Lettera abrogata dall’art. 75 della
[20] Articolo aggiunto dall’art. 17 della
[21] Comma abrogato dall'art. 32 della
[22] Modificano gli artt. 6 e 15 della
[23] Sostituisce il comma 1, art. 52, della
[24] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 52, della
[25] Comma così modificato dall'art. 12 della
[26] Modifica il sesto comma, art. 5, della
[27] Sostituisce il comma 2, art. 36, della
[28] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[29] Sostituisce la lettera c) del comma 7, art. 3, della
[30] Modifica il comma 5, art. 11, della
[31] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[32] Modifica l'art. 71 bis del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
[33] Aggiunge l'art. 92 bis al D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
[34] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 13,
[35] Articolo abrogato dall’art. 14 della
[36] Sostituisce il comma 1, art. 71, della
[37] Inserisce l'art. 14 bis nella
[38] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[39] Modifica il comma 3, art. 2, della
[40] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[42] Comma così modificato dall’art. 5 della
[43] Comma così modificato dall’art. 19 della
[44] Comma così modificato dall'art. 47 della
[45] Comma aggiunto dall'art. 47 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[47] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[48] Sostituisce il comma 1, art. 3, della
[49] Sostituisce l'art. 23 della
[50] Sostituisce l'art. 16 della
[51] Articolo abrogato dall’art. 2 della
[52] Modifica il primo comma, art. 7, della
[53] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[54] Sostituisce l'art. 4 della
[55] Modifica l'art. 18 ter della
[56] Modifica il comma 6, art. 36, della