§ 4.1.37 - L.P. 5 novembre 1990, n. 28.
Istituto agrario di San Michele all'Adige.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:05/11/1990
Numero:28


Sommario
Art. 1.  Costituzione.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Disposizioni in materia di istruzione e formazione.
Art. 4.  Articolazione dell'istituto.
Art. 4 bis.  Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura.
Art. 4 ter.  Organi dell'agenzia.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione.
Art. 7.  Competenze del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Controlli.
Art. 9.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Presidente.
Art. 11.  Comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica.
Art. 12.  Direttive per il funzionamento dell'istituto.
Art. 13.  Collegio dai revisori dei conti.
Art. 14.  Indennità.
Art. 15.  Attività dei centri.
Art. 16.  Dirigenza dell'istituto.
Art. 17.  Personale dell'istituto.
Art. 18.  Attività di supporto e consulenza.
Art. 19.  Strumenti di programmazione.
Art. 20.  Bilanci e gestione finanziaria.
Art. 21.  Entrate.
Art. 22.  Finanziamenti a carico del bilancio provinciale.
Art. 23.  Proposte per i finanziamenti annuali.
Art. 24.  Dotazioni patrimoniali.
Art. 25.  Azienda agricola.
Art. 26.  Finanza e contabilità dell'azienda agricola.
Art. 27.  Inquadramento del personale.
Art. 28.  Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige.
Art. 29.  Stazione sperimentale agraria e forestale.
Art. 30.  Norme transitorie.
Art. 31.      (Omissis)
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34.  Cessazione dell'efficacia della vigente legislazione regionale.
Art. 35.  Autorizzazione di spesa e abrogazione di precedenti autorizzazioni.
Art. 36. 


§ 4.1.37 - L.P. 5 novembre 1990, n. 28.

Istituto agrario di San Michele all'Adige.

(B.U. 13 novembre 1990, n. 51).

 

CAPO I

Costituzione e compiti

 

Art. 1. Costituzione. [1]

     [1. E' costituito l'Istituto agrario di San Michele all'Adige con le funzioni di cui alla presente legge.

     2. L'Istituto agrario ha sede in San Michele all'Adige ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

     3. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige nel seguito della presente legge è denominato istituto.]

 

     Art. 2. Compiti. [2]

     [1. L'istituto effettua e promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica, di istruzione e formazione nonché di servizio e assistenza tecnica alle imprese, finalizzate alla crescita socio- economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela del territorio.

     2. L'istituto può in particolare:

     a) svolgere attività di ricerca e sperimentazione scientifica nell'ambito delle problematiche di tipo agrario, forestale e ambientale, mirate al miglioramento qualitativo delle produzioni, all'innovazione, al perfezionamento delle tecnologie di produzione, conservazione e immissione al consumo nonché alla salubrità delle produzioni stesse;

     b) assicurare l'assistenza nonché la consulenza tecnica e socio- economica a favore delle aziende agricole;

     c) assumere con gli organi statali intese per il coordinamento delle attività di ricerca e di sperimentazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole;

     d) favorire il coordinamento tra gli organismi pubblici e privati che svolgono attività di ricerca e sperimentazione, nonché di assistenza tecnica e consulenza alle aziende agricole nella provincia di Trento;

     e) promuovere e favorire la collaborazione sul piano scientifico e tecnico con istituzioni pubbliche e private anche di altre regioni italiane ed europee e instaurare un raccordo per l'aggiornamento sistematico di metodi e obiettivi con le competenti direzioni generali agricoltura e ricerca scientifica della Commissione europea;

     f) promuovere l'istituzione e provvedere alla gestione di istituti di istruzione e formazione del secondo ciclo, nonché di istituti universitari, in materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili, osservando le disposizioni previste per il riconoscimento rispettivamente delle scuole paritarie, dei percorsi di formazione professionale e degli istituti universitari non statali e perseguendo prioritariamente l'obiettivo della collaborazione con l'Università degli studi di Trento; promuovere inoltre attività di formazione postuniversitaria; [3]

     g) promuovere l'istituzione e provvedere alla gestione di percorsi di alta formazione nelle materie agrarie, forestali, ambientali e ad esse riconducibili; promuovere e gestire altresì attività e corsi di educazione e formazione permanente volti allo sviluppo e alla diffusione della professionalità e della cultura nelle materie agricole, forestali e ambientali; [4]

     h) promuovere la costituzione e partecipare a consorzi o società con enti pubblici e privati di ricerca o con operatori del sistema produttivo, e in particolare con le università, per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali;

     i) realizzare corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di riqualificazione degli operatori in campo agricolo, forestale e ambientale;

     l) svolgere servizi di contabilità agraria e analisi della gestione aziendale;

     m) svolgere servizi di analisi chimico-agrarie e di monitoraggio ambientale, ivi compresa l'agrometeorologia, anche per conto di enti e di privati;

     n) svolgere ogni altro compito che, nell'ambito dei fini istituzionali, gli venga affidato dalla Giunta provinciale.

     3. L'istituto gestisce l'istituto tecnico agrario già funzionante presso l'Istituto agrario provinciale di cui al regio decreto 29 luglio 1926, n. 1415 (Costituzione di un Consorzio fra Stato e provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto Agrario Provinciale in San Michele all'Adige), e attua le iniziative in materia di contabilità agraria e di qualificazione professionale previste rispettivamente dagli articoli 16 e 44 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina), legge come da ultimo modificata dal provvedimento legislativo concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA).]

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di istruzione e formazione. [5]

     [1. Per l'attuazione dell'articolo 2, lettera f), e per gli adempimenti relativi al mutamento dell'ente di gestione dell'istituto tecnico agrario si applicano le vigenti disposizioni in materia di riconoscimento legale di scuole non statali [6].

     2. L'accesso ai corsi di qualificazione professionale di cui alla lettera g) dell'articolo 2 è subordinato alla frequenza di almeno un biennio di scuola di istruzione secondaria in materie agricole o forestali [7].

     3. I corsi di cui alla lettera g) dell'articolo 2 si concludono con le procedure di cui all'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 [8].

     4. I corsi di cui alle lettere g) e i) dell'articolo 2 sono svolti da insegnanti delle scuole di istruzione secondaria gestite dall'istituto ovvero da esperti nelle specifiche materie professionali [9].]

 

     Art. 4. Articolazione dell'istituto. [10]

     [1. L'istituto si articola in tre centri:

     a) il centro scolastico, che svolge attività di istruzione, qualificazione, perfezionamento, specializzazione nonché di aggiornamento e riqualificazione professionale; rientra nel centro la gestione dell'istituto tecnico agrario;

     b) il centro sperimentale, che svolge attività di ricerca e sperimentazione scientifica e di servizi alle imprese nonché di documentazione delle caratteristiche organolettiche dei prodotti agroalimentari del Trentino, attraverso ricerche di tipo chimico, fisico- chimico, biochimico, microbiologico e nutrizionale [11];

     c) il centro per l'assistenza tecnica, che svolge le attività di supporto e consulenza alle aziende agricole, con possibilità di prestazioni specialistiche anche a pagamento.

     2. Ciascun centro è retto da un dirigente, nominato dal consiglio di amministrazione. Il dirigente del centro scolastico svolge altresì le funzioni di preside.

     3. Per la gestione amministrativa, contabile e del personale sono individuate apposite strutture organizzative.

     4. Al fine di assicurare il coordinamento della programmazione e dell'organizzazione generale delle risorse dell'istituto è istituita una direzione generale.

     5. L'articolazione organizzativa, anche decentrata, le competenze della direzione generale, dei centri e delle strutture organizzative, e il loro funzionamento è disciplinato da uno o più regolamenti dell'istituto.]

 

     Art. 4 bis. Agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura. [12]

     [1. Per la realizzazione dei compiti di cui alle lettere l) e m) dell'articolo 2, è istituita, nell'ambito dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, un'agenzia per la garanzia della qualità in agricoltura [13].

     2. L'agenzia ha lo scopo di esercitare, nel rispetto delle norme comunitarie, l'attività di certificazione di conformità di prodotti, processi e sistemi di qualità dell'agricoltura e del settore agroalimentare. Può altresì svolgere le funzioni ed i compiti dei verificatori ambientali ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale).

     3. L'agenzia è dotata di autonomia amministrativa, contabile e finanziaria.

     4. All'agenzia è assegnato personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige.]

 

     Art. 4 ter. Organi dell'agenzia. [14]

     [1. Sono organi dell'agenzia il consiglio direttivo, il presidente del consiglio direttivo, il responsabile dell'agenzia, il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il consiglio direttivo è nominato dal consiglio di amministrazione, secondo i criteri indicati dal regolamento di cui al comma 6, e ha il compito di sovrintendere all'attività di certificazione e alla gestione finanziaria dell'agenzia, tutelandone l'imparzialità e la trasparenza dell'attività. Il consiglio direttivo rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione dell'istituto.

     3. Il presidente dell'istituto presiede il consiglio direttivo e rappresenta l'agenzia nei rapporti interni ed esterni.

     4. Il responsabile, individuato nell'ambito del personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige, dirige l'agenzia, attua le delibere del consiglio direttivo e risponde della sua attività al presidente e al consiglio stesso.

     5. Al collegio dei revisori dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14, intendendosi sostituito alla Giunta provinciale il consiglio di amministrazione dell'istituto.

     6. Le norme sull'organizzazione e sul funzionamento dell'agenzia sono stabilite da apposito regolamento adottato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.]

 

CAPO II

Organizzazione dell'istituto

 

     Art. 5. Organi. [15]

     [1. Sono organi dell'istituto:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il comitato scientifico - didattico e per l'assistenza tecnica;

     d) il collegio dei revisori dei conti.]

 

     Art. 6. Consiglio di amministrazione. [16]

     [1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto è nominato con deliberazione della Giunta provinciale ed è composto da:

     a) il presidente dell'istituto, che lo presiede;

     b) tre esperti nelle materie di competenza dell'istituto o comunque in materie giuridiche, economiche o tecniche, tra i quali un rappresentante dell'Unione diplomati istituto agrario San Michele (UDIAS);

     c) tre rappresentanti delle cooperative agricole di trasformazione e vendita dei prodotti agricoli, designati dall'associazione di rappresentanza, tutela e assistenza del movimento cooperativo che, sulla base del numero degli iscritti, risulta la maggiormente rappresentativa a livello provinciale;

     d) cinque rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole di cui due designati dall'associazione che, sulla base del numero degli iscritti, risulta la maggiormente rappresentativa a livello provinciale e uno a testa designato dalle tre associazioni che, sulla base del numero degli iscritti, risultano la seconda, la terza e la quarta maggiormente rappresentative a livello provinciale.

     2. Il consiglio di amministrazione elegge il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 1, lettere c) e d).

     3. I dirigenti dei centri in cui è articolato l'istituto partecipano alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     4. Le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione sono affidate al direttore generale o ad un dirigente dell'istituto secondo quanto previsto dal regolamento. In caso di assenza o impedimento, questi è sostituito da un dirigente dell'istituto individuato con le modalità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3.

     5. Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Per la validità delle sedute occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

     6. I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per la durata della legislatura provinciale e possono essere riconfermati.

     7. I componenti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare per qualsiasi motivo rimangono in carica fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

     8. I soggetti di cui al comma 1, lettere c) e d), comunicano le designazioni di propria competenza entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora entro tale termine non pervengano le designazioni la Giunta provinciale provvede comunque a nominare il consiglio di amministrazione, che risulta validamente costituito, ferma restando la possibilità della successiva integrazione a seguito delle designazioni pervenute dopo la scadenza del termine.]

 

     Art. 7. Competenze del consiglio di amministrazione. [17]

     [1. Al consiglio di amministrazione spetta deliberare:

     a) il regolamento per il funzionamento degli organi dell'istituto e per l'individuazione, nel rispetto della vigente legislazione provinciale, delle funzioni riservate al consiglio di amministrazione e dei compiti di gestione tecnica, finanziaria e amministrativa attribuiti ai dirigenti; il regolamento sull'organizzazione e il personale; il regolamento di contabilità e per la gestione finanziaria e patrimoniale nonché gli altri regolamenti dell'istituto previsti da questa legge;

     b) il programma pluriennale di attività e i relativi progetti attuativi; il bilancio pluriennale; il bilancio annuale e sue variazioni; il conto consuntivo;

     c) la nomina del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica dell'istituto;

     d) la nomina del direttore generale e dei dirigenti dell'istituto, ivi compresi i dirigenti dei centri;

     e) la determinazione della misura dei compensi e dei rimborsi da corrispondere ai membri del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica;

     f) l'approvazione di direttive e di atti d'indirizzo rivolti alle strutture dell'istituto, nonché l'adozione degli atti riservati dal regolamento al consiglio di amministrazione stesso.

     2. Il consiglio di amministrazione nomina un comitato esecutivo, composto dal presidente, dal vicepresidente e da due membri del consiglio stesso scelti rispettivamente tra i soggetti previsti dalle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 6. Il comitato esecutivo predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione può delegare determinati atti di gestione ordinaria dell'ente al comitato esecutivo. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'istituto nominato dal consiglio di amministrazione o da un suo sostituto. Il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.]

 

     Art. 8. Controlli. [18]

     [1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), e gli atti dell'istituto concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, la costituzione di diritti reali sugli stessi o la loro utilizzazione da parte di terzi per periodi superiori a un anno, sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale devono essere trasmessi nel termine di venti giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei sessanta giorni successivi al ricevimento le deliberazioni e gli atti divengono comunque esecutivi.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può chiedere all'istituto, entro quaranta giorni dal ricevimento delle deliberazioni e degli atti di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine di cui al comma 1 per l'esercizio del controllo decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

     3. Le deliberazioni e gli atti s'intendono decaduti qualora l'istituto non ottemperi, entro trenta giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2.

     4. La Giunta provinciale può disporre ispezioni al fine di accertare il regolare funzionamento dell'istituto.]

 

     Art. 9. Scioglimento del consiglio di amministrazione. [19]

     [1. Il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto per gravi violazioni di legge, in caso di grave irregolarità di funzionamento ovvero in caso di persistente inattività o impossibilità di funzionare.

     2. Con il procedimento di scioglimento la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario che resta in carica per non più di 60 giorni, cui sono affidati i poteri del consiglio di amministrazione dell'istituto e del presidente.]

 

     Art. 10. Presidente. [20]

     [1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo il relativo ordine del giorno.

     2. Il presidente assicura il regolare funzionamento dell'istituto e sostituisce il consiglio di amministrazione in caso d'urgenza, limitatamente agli atti non sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, riferendone al consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

     3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente. E' facoltà del presidente delegare al vicepresidente attribuzioni o adempimenti a lui riservati.]

 

     Art. 11. Comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica. [21]

     [1. Il comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica è organo di consulenza e di supporto scientifico del consiglio di amministrazione per le attività di competenza dell'istituto.

     2. La composizione, i compiti, le modalità di nomina e il funzionamento del comitato sono disciplinati con regolamento dell'istituto.

     3. Il comitato promuove annualmente una conferenza d'informazione allo scopo di illustrare i risultati ottenuti con la ricerca scientifica, nonché le direttive dell'istituto nel campo dell'assistenza tecnica.]

 

     Art. 12. Direttive per il funzionamento dell'istituto. [22]

     [1. La Giunta provinciale approva periodicamente apposite direttive sulla formazione dei bilanci e la gestione finanziaria ed economica, sull'organizzazione generale dell'istituto e la sua articolazione, sulla dotazione del personale e la relativa spesa, sugli obiettivi e i programmi dell'istituto, sui criteri per la composizione del comitato scientifico- didattico e per l'assistenza tecnica dell'istituto.

     2. Qualora l'istituto non provveda ad adeguare il proprio ordinamento alle direttive approvate dalla Giunta provinciale, la Giunta, con propria deliberazione, stabilisce un termine entro cui provvedere, decorso inutilmente il quale provvede essa stessa all'adozione degli atti necessari.]

 

     Art. 13. Collegio dai revisori dei conti. [23]

     [1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri nominati dalla Giunta provinciale.

     2. I componenti del collegio dei revisori dei conti restano in carica per il medesimo periodo dei consiglieri di amministrazione e possono essere riconfermati.

     3. I revisori dei conti partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

     4. Il collegio dei revisori dei conti compie le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione dell'istituto e ha, in particolare, l'obbligo di esaminare i bilanci e il rendiconto riferendone al consiglio di amministrazione. Copia delle relazioni sono unite ai predetti documenti contabili.

     5. Il collegio dei revisori dei conti, nella relazione che è tenuto a redigere in sede di esame del rendiconto, deve attestare la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Per l'azienda agricola la relazione dovrà attestare pure la conformità delle valutazioni di bilancio, e in particolare degli ammortamenti, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, ai criteri di valutazione di cui agli articoli 2424 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

     6. I revisori dei conti possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, agli accertamenti di competenza.

     7. Il collegio dei revisori dei conti fornisce alla Giunta provinciale le informazioni da questa richieste.]

 

     Art. 14. Indennità. [24]

     [1. Al presidente dell'istituto, ai membri del consiglio di amministrazione nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti dei centri.

     2. La misura dell'indennità di carica spettante al presidente, agli altri componenti del consiglio di amministrazione e ai revisori dei conti è stabilita dalla Giunta provinciale entro i limiti massimi fissati dall'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     3. La Giunta provinciale stabilisce inoltre i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai membri del comitato scientifico-didattico e per l'assistenza tecnica, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.]

 

CAPO III

Ordinamento dei servizi e del personale

 

     Art. 15. Attività dei centri. [25]

     [1. Il centro scolastico gestisce:

     a) le scuole di istruzione secondaria e post-secondaria in materie agrarie, forestali e ambientali;

     b) i corsi di qualificazione, perfezionamento e specializzazione in materie agricole, forestali e ambientali;

     c) le altre attività di istruzione, di formazione, di riqualificazione e culturali dell'istituto;

     d) i servizi di sostegno alle attività formative.

     2. Il centro sperimentale gestisce:

     a) le attività di ricerca e di sperimentazione scientifica;

     b) i laboratori;

     c) le attività di consulenza specialistica e di servizio di cui alle lettere l) e m), comma 1, dell'articolo 2;

     3. Il centro per l'assistenza tecnica gestisce:

     a) la consulenza e l'assistenza tecnica e socioeconomica a favore delle aziende agricole;

     b) la consulenza tecnica specialistica a favore di cooperative agricole, dei loro consorzi e delle organizzazioni dei produttori agricoli, anche tramite l'affidamento a soggetti esterni mediante specifici contratti o mediante la concessione di contributo a cooperative, a loro consorzi e a organizzazioni di produttori agricoli, sulla base di programmi d'attività proposti da questi ultimi e nei limiti della spesa ritenuta ammissibile, secondo le direttive impartite dalla Giunta provinciale;

     c) l'attività di informazione, animazione e assistenza a sostegno di progetti di sviluppo rurale e di cooperazione allo sviluppo;

     d) la consulenza e l'assistenza per le problematiche inerenti la sicurezza e l'innovazione tecnologica in agricoltura.]

 

     Art. 16. Dirigenza dell'istituto. [26]

     [1. La dirigenza dell'istituto è costituita dal direttore generale e da non più di cinque dirigenti. La qualifica di dirigente è attribuita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     2. Possono essere previsti non più di tredici direttori per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. La qualifica di direttore è attribuita, con le modalità di cui all'articolo 30 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come aggiunto dall'articolo 19 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3 [27].

     3. Il direttore generale svolge nei confronti dei dirigenti le funzioni di coordinamento e di controllo e gli altri compiti previsti dall'articolo 16 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

     4. I dirigenti provvedono alla gestione tecnico-scientifica, finanziaria e amministrativa delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal consiglio di amministrazione e svolgono, nelle materie di competenza, le funzioni di cui all'articolo 17 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, come modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3; il dirigente del centro scolastico provvede inoltre alla gestione didattica delle attività del centro.

     5. Fermi restando i requisiti di cui ai commi 6 e 7, gli incarichi di direttore generale e di dirigente sono conferiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto di quanto disposto dagli articoli da 24 a 27 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. Le funzioni di direttore generale o di dirigente inoltre possono essere conferite con le modalità e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 28 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, nel limite di due unità.

     6. Il dirigente del centro scolastico è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento statale per le funzioni di preside della corrispondente scuola secondaria superiore.

     7. Il dirigente del centro sperimentale è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei requisiti previsti, per i dirigenti di ricerca presso gli enti di ricerca, dagli accordi sindacali per il comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 (Determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93).

     8. Il dirigente del centro per l'assistenza tecnica è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo da almeno cinque anni.

     9. Il responsabile dell'azienda agricola è nominato dal consiglio di amministrazione fra coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea in scienze agrarie e abilitazione all'esercizio della professione di dottore agronomo da almeno tre anni.]

 

     Art. 17. Personale dell'istituto. [28]

     [1. Il rapporto di lavoro del personale dell'istituto è costituito e regolato contrattualmente ed è disciplinato dalle norme di diritto comune del lavoro; i contratti individuali di lavoro si uniformano alle disposizioni dei contratti collettivi. Per le materie escluse dalla contrattazione collettiva di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), come da ultimo modificata dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora non diversamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni vigenti per il personale della Provincia autonoma di Trento.

     2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale è determinato:

     a) per il personale docente del centro scolastico dal contratto collettivo per il personale provinciale della scuola a carattere statale;

     b) per il personale ricercatore del centro sperimentale dal contratto collettivo provinciale del comparto della ricerca [29];

     c) per il rimanente personale, ivi compreso quello dirigenziale, dai contratti collettivi del personale della Provincia autonoma di Trento.

     3. Il personale dell'azienda agricola dell'istituto è assunto con contratto di lavoro secondo la normativa di comparto.

     4. Per la realizzazione di programmi o progetti di particolare rilievo ed altamente specialistici, nell'ambito delle attività istituzionali, l'istituto può assumere, anche prescindendo dalla cittadinanza italiana, con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per una sola volta, personale altamente qualificato e specializzato, comunque in possesso del diploma di laurea o titolo equiparato, nel limite di cinque unità. Dal predetto limite sono escluse le assunzioni per la realizzazione di programmi e progetti finanziati in prevalenza da terzi. Il contratto definisce il trattamento economico, con riferimento ad analoghe figure professionali nel comparto pubblico o privato, tenuto conto della particolarità dell'incarico conferito.

     5. Il personale dell'istituto, escluso quello dell'azienda agricola, è iscritto all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP).

     6. La contrattazione collettiva provinciale può definire trattamenti economici da attribuire al personale di cui al comma 2 che svolga incarichi e funzioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva di riferimento anche relativamente all'attività di cui all'articolo 18.

     6 bis. Al personale dell'istituto possono essere affidati incarichi finalizzati a promuovere l'integrazione fra le attività di ricerca, di assistenza tecnica, di insegnamento e di natura gestionale. In sede di contrattazione collettiva provinciale, con apposito accordo decentrato, si provvede a definire criteri e modalità per l'affidamento degli incarichi, regolandone anche gli effetti economici [30].]

 

     Art. 18. Attività di supporto e consulenza. [31]

     [1. Al fine di valorizzare e rendere più efficace ed integrato l'utilizzo delle risorse umane, il regolamento sull'organizzazione e il personale, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), definisce i criteri e le modalità per l'impiego del personale dei centri e delle strutture organizzative per lo svolgimento di eventuali attività di supporto o consulenza a strutture organizzative diverse da quelle di assegnazione.]

 

CAPO IV

Programmazione e ordinamento contabile e patrimoniale

 

     Art. 19. Strumenti di programmazione. [32]

     [1. L'istituto adotta quali strumenti di programmazione:

     a) il programma pluriennale di attività;

     b) il bilancio pluriennale;

     c) il bilancio annuale.

     2. Il programma pluriennale di attività è lo strumento di programmazione generale che fissa le scelte e individua gli obiettivi che l'istituto intende perseguire nel periodo di riferimento. Il programma pluriennale è elaborato in armonia con le previsioni degli strumenti di programmazione provinciale e compatibilmente con le risorse previste nei medesimi strumenti. Il programma pluriennale ha efficacia temporale per l'intera legislatura. Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all'entrata in vigore del programma pluriennale successivo [33].

     3. Il programma oltre agli interventi di competenza dell'istituto riporta anche, relativamente ai beni e alle strutture messe a disposizione dalla Provincia autonoma di Trento, proposte per gli interventi di rinnovo, ammodernamento e adeguamento che risultino necessari per l'efficienza e la funzionalità dei predetti beni e strutture.]

 

     Art. 20. Bilanci e gestione finanziaria. [34]

     [1. L'istituto adotta ogni anno, in coerenza con le indicazioni del programma pluriennale di attività, un bilancio pluriennale le cui previsioni assumono come termini di riferimento quelle del bilancio pluriennale della Provincia autonoma di Trento. Il bilancio pluriennale è approvato con il provvedimento di approvazione del bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     2. Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione ove è evidenziato anche lo stato di attuazione del programma pluriennale di attività e dei relativi piani e progetti attuativi, è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

     3. All'istituto si applica la disciplina prevista per gli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento.

     4. L'istituto ha un proprio servizio di tesoreria affidato alle medesime condizioni all'istituto di credito titolare del servizio tesoreria della Provincia.

     5. Le modalità di formazione degli strumenti di programmazione, nonché le disposizioni in materia di contabilità e di gestione economico- finanziaria non previste dalla presente legge sono disciplinate da uno specifico regolamento di contabilità elaborato con riferimento alla disciplina vigente per la Provincia autonoma di Trento in materia di bilancio e di contabilità generale, in quanto applicabile.]

 

     Art. 21. Entrate. [35]

     [1. Le entrate dell'istituto sono costituite da:

     a) i finanziamenti disposti dalla Provincia autonoma di Trento;

     b) le assegnazioni di fondi per particolari attività affidate all'istituto mediante convenzione dallo Stato, dalla Provincia, da altri enti nonché da organismi comunitari;

     c) i contributi o le sovvenzioni di enti pubblici e privati;

     d) le tasse scolastiche, i concorsi e le rette degli allievi;

     e) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi e i corrispettivi dei servizi prestati;

     f) i redditi di eventuali donazioni e lasciti;

     g) i proventi derivanti dalla cessione di beni;

     h) ogni altra entrata riguardante la gestione e le finalità dell'istituto.]

 

     Art. 22. Finanziamenti a carico del bilancio provinciale. [36]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare annualmente all'istituto somme per le spese di funzionamento, determinandone l'entità sulla base del bilancio annuale di previsione, del programma pluriennale di attività dell'ente, nonché dei relativi piani e progetti attuativi. Gli interventi finanziari dovranno uniformarsi a criteri idonei ad assicurare adeguati livelli di efficienza e di economicità nella gestione dei servizi.

     2. Allo scopo di concorrere al finanziamento degli investimenti previsti nel programma pluriennale di attività, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare somme fino alla concorrenza della spesa ritenuta ammissibile. Per gli investimenti sulle strutture messe a disposizione si applicano le disposizioni previste dal comma 3 dell'articolo 24.

     3. Nei provvedimenti di assegnazione sono inoltre precisate le modalità di erogazione, da individuare tenendo conto pure delle disposizioni di cui all'articolo 111 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 e all'articolo 21 della legge provinciale 10 marzo 1986, n. 7.]

 

     Art. 23. Proposte per i finanziamenti annuali. [37]

     [1. L'istituto presenta alla Provincia, entro il 31 luglio di ogni anno, le proposte e le indicazioni necessarie ai fini della determinazione per l'esercizio successivo dei finanziamenti a carico del bilancio provinciale.

     2. Le proposte di cui al presente articolo riportano in particolare gli elementi previsionali generali relativi alle attività da realizzare nell'esercizio successivo ed i relativi fabbisogni finanziari.]

 

     Art. 24. Dotazioni patrimoniali. [38]

     [1. Il patrimonio dell'istituto è costituito dai beni mobili ed immobili che a qualsiasi titolo transitino in proprietà. I beni devono essere elencati in apposito inventario secondo le disposizioni previste nel regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 20 [39].

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dell'istituto, gratuitamente, sulla base di specifiche convenzioni, immobili, arredi, attrezzature e terreni. Gli oneri di manutenzione dei predetti beni sono posti a carico del bilancio dell'istituto.

     3. La Giunta provinciale può stabilire, nelle convenzioni di cui al comma 2, che gli interventi di rinnovo, ristrutturazione, adeguamento e comunque qualsiasi investimento sulle strutture messe a disposizione possano essere effettuati dall'istituto sulla base di specifici programmi approvati dalla Giunta provinciale. In tale caso la Provincia assegna all'istituto i finanziamenti necessari all'effettuazione degli interventi.]

 

     Art. 25. Azienda agricola. [40]

     [1. L'azienda agricola svolge attività produttiva e commerciale e funzioni di supporto alle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca nonché all'attività didattica e dimostrativa.

     2. L'azienda agricola è gestita, secondo le disposizioni dell'articolo 26, con contabilità e bilancio separati da quelli dell'istituto.

     3. La gestione dell'azienda agricola deve comunque uniformarsi a criteri di efficienza ed economicità.

     4. L'istituto assegna annualmente all'azienda agricola un finanziamento a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti e dei minori ricavi conseguiti dall'azienda in conseguenza delle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca, delle attività didattiche e dell'attività di assistenza tecnica. L'entità del finanziamento è determinata secondo specifiche previsioni e nei limiti delle risultanze consuntive delle stesse.

     5. Con regolamento sono definite le modalità per l'utilizzo da parte delle strutture dell'istituto, per specifiche prestazioni richieste dalle stesse, dei mezzi e delle attività dell'azienda agricola.]

 

     Art. 26. Finanza e contabilità dell'azienda agricola. [41]

     [1. La gestione dell'azienda agricola è effettuata secondo gli indirizzi produttivi e gli obiettivi economico-finanziari indicati nel programma pluriennale di attività, tenuto conto delle attività di sperimentazione scientifica e di ricerca attuate nell'azienda medesima.

     2. L'azienda agricola ha un bilancio pluriennale di durata pari a quella del bilancio pluriennale dell'istituto. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, mettendo in evidenza le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento. li bilancio pluriennale è approvato unitamente al bilancio annuale e viene aggiornato ogni anno ricostituendone l'iniziale estensione.

     3. L'azienda agricola ha un bilancio preventivo economico annuale a costi e ricavi articolato per centri di costo, da cui devono risultare distintamente per ciascuna attività dell'azienda medesima gli elementi di costo e di ricavo previsti nell'esercizio. Il bilancio, che non potrà chiudere in deficit, è accompagnato dalla relativa nota integrativa [42].

     4. Il conto consuntivo della gestione si compone del conto economico e dello stato patrimoniale ed è elaborato secondo i medesimi criteri previsti per il bilancio preventivo. La relazione illustrativa deve riportare, oltre ai criteri di valutazione degli elementi patrimoniali e di determinazione dei fondi iscritti nel passivo, il significato amministrativo ed economico della gestione.

     5. L'utile d'esercizio risultante dal conto consuntivo potrà essere destinato alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva, ovvero al fondo per il finanziamento dei programmi di investimento previsti nel programma pluriennale di attività. Nel caso di perdita d'esercizio dovranno essere individuate specificatamente le cause del risultato negativo d'esercizio e i provvedimenti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. Le perdite sofferte sono ripianate dall'istituto, che provvede alla loro iscrizione in apposito capitolo del bilancio dell'istituto medesimo.

     6. Il bilancio pluriennale, il bilancio annuale e il conto consuntivo dell'azienda agricola costituiscono allegati dei rispettivi bilanci dell'istituto.

     7. Il regolamento di contabilità di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), stabilisce una disciplina specifica per la contabilità, la gestione economico-finanziaria ed i bilanci dell'azienda agricola in relazione alla natura imprenditoriale delle attività della stessa.]

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 27. Inquadramento del personale. [43]

     [1. Con il regolamento organico, di cui al comma 2 dell'articolo 17, sono stabilite le norme e la decorrenza per l'inquadramento nel ruolo unico del personale dell'istituto del personale di ruolo e non di ruolo in servizio, con esclusione degli operai agricoli a tempo determinato, presso l'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige nonché di quello in servizio presso la Stazione sperimentale agraria forestale di San Michele all'Adige, di seguito denominata stazione.

     2. Nel regolamento di cui al comma 1, ed ai fini degli inquadramenti previsti dal medesimo comma, saranno predisposte apposite norme di equiparazione fra le vigenti e le nuove qualifiche funzionali nel rispetto comunque della posizione economica acquisita rispettivamente presso l'istituto agrario provinciale e la Provincia di Trento.

     3. Il personale non di ruolo nonché gli operai agricoli, assunti a tempo indeterminato, in servizio presso l'azienda agricola dell'istituto agrario provinciale e della stazione, sempreché in servizio da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno inquadrati in ruolo previa effettuazione di appositi concorsi riservati, le cui modalità di svolgimento saranno stabilite nel regolamento organico di cui al comma 1.

     4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento organico, il personale provinciale in assegnazione alla stazione passa alle dipendenze dell'istituto sempreché entro i successivi centottanta giorni dalla data predetta non chieda di rimanere alle dipendenze della Provincia.

     5. Il personale provinciale appartenente ai profili professionali degli operai e dei tecnici agrario a profili professionali ad essi equiparabili in servizio presso la stazione, sempreché non chieda di rimanere alle dipendenze della Provincia, è posto presso l'istituto in posizione ad esaurimento.

     6. In ogni caso dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 30 e fino alla conclusione delle operazioni di inquadramento di cui al presente articolo, il personale è considerato a disposizione dell'istituto e continua ad esercitare le funzioni allo stesso spettanti nella struttura di appartenenza.

     7. Per l'espletamento delle proprie funzioni l'istituto potrà avvalersi di personale provinciale posto in posizione di comando secondo la vigente normativa provinciale.

     8. Il personale che chiede di rimanere alle dipendenze della Provincia ai sensi del precedente comma 4 è posto, a richiesta dell'interessato e per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento organico, a disposizione dell'istituto previa regolazione dei rapporti finanziari tra i due enti. Scaduto detto periodo il personale, sempreché non chieda di transitare nei ruoli dell'istituto, sarà assegnato alle strutture provinciali tenuto conto dei profili professionali rivestiti.]

 

     Art. 28. Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige. [44]

     [1. Il consorzio fra lo Stato e la Provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige, costituito con regio decreto 28 luglio 1926, n. 1415, è disciolto ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

     2. L'istituto subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo al consorzio di cui al comma 1.]

 

     Art. 29. Stazione sperimentale agraria e forestale. [45]

     [1. La Stazione sperimentale agraria consorziale di San Michele all'Adige, istituita con legge 5 giugno 1930, n. 951, e trasformata in stazione sperimentale agraria e forestale con legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38, come modificata dalla legge regionale 27 luglio 1968, n. 17, è soppressa con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 30.

     2. Nel patrimonio immobiliare della stazione sperimentale agraria e forestale subentra la Provincia di Trento, che lo assegna in uso all'istituto. Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti patrimoniali pendenti con la Provincia di Bolzano in conseguenza della soppressione della stazione di cui al comma 1 e sarà determinata l'entità dei rimborsi alla stessa Provincia spettanti.

     3. L'istituto subentra in ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo che faceva capo alla stazione sperimentale agraria e forestale e continua a utilizzare, fino al provvedimento di assegnazione di cui al comma 2, il patrimonio immobiliare.]

 

     Art. 30. Norme transitorie. [46]

     [1. L'istituto inizia a funzionare con il primo giorno del mese successivo all'insediamento del primo consiglio di amministrazione e del presidente dell'istituto medesimo. Sino a tale data continuano a operare gli organi del consorzio di cui all'articolo 28.

     2. La Giunta provinciale procederà alla nomina del consiglio di amministrazione e del presidente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. I regolamenti previsti dalla presente legge sono adottati entro un anno dalla nomina del primo consiglio di amministrazione. Fino all'entrata in vigore dei medesimi continuano comunque ad applicarsi le norme rispettivamente previste per i due enti soppressi.

     4. I centri sono attivati alla data fissata dal consiglio di amministrazione.

     5. Le attività di formazione professionale affidate all'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, e attivate con l'anno scolastico 1990/1991 sono gestite dall'istituto fino al loro esaurimento nel rispetto di quanto previsto dalla predetta legge provinciale.

     6. In sede di prima applicazione l'istituto adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa con decorrenza dalla data prevista nel comma 1, prescindendo dalle disposizioni recate dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 20. Con la medesima decorrenza l'azienda agricola predispone il bilancio preventivo economico secondo le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 26 ed in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano comunque anche per i bilanci perl'anno 1991.]

 

     Art. 31.

     (Omissis) [47].

 

     Art. 32. [48]

     (Omissis)

 

     Art. 33. [49]

     (Omissis).

 

     Art. 34. Cessazione dell'efficacia della vigente legislazione regionale. [50]

     [1. Con effetto dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 30 cessano di applicarsi la legge regionale 28 dicembre 1963, n. 38 e la legge regionale 27 luglio 1968, n. 17.]

 

     Art. 35. Autorizzazione di spesa e abrogazione di precedenti autorizzazioni. [51]

     [1. Per i fini di cui all'articolo 22, comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario nel quale presumibilmente cade il termine iniziale di cui all'articolo 30, comma 1, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura comunque non superiore alle previsioni recata dal bilancio pluriennale.

     2. Per i fini di cui agli articoli 22 comma 2, 24 comma 3, e 29 comma 2, si provvederà con successive leggi alle autorizzazioni di spesa, con la stessa decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo.

     3. A partire dall'esercizio finanziario successivo a quello nel quale cade il termine iniziale di cui all'articolo 30, comma 1, sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) articolo 14 della legge provinciale 25 gennaio 1982, n. 3;

     b) articolo 17 della legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33;

     c) articolo 76 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8.

     4. Nell'esercizio finanziario nel quale cade il termine iniziale di cui all'articolo 30, comma 1, le somme iscritte nel bilancio della Provincia ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo, ma non ancora impegnate, ovvero impegnate ma non trasformatesi in credito dell'istituto nei confronti della Provincia ai sensi degli articoli 28 e 29, comma 3, della presente legge, possono essere utilizzate dalla Giunta provinciale per la concessione all'istituto delle assegnazioni di cui al comma 1 ovvero comma 2 dell'articolo 22, a seconda che si tratti di somme stanziata nel bilancio della Provincia su capitoli di parte corrente ovvero di parte in conto capitale.]

 

     Art. 36. [52]

     (Omissis).

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 27 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 27 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[5] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[6] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 35 della stessa L.P. 11/2000.

[7] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 35 della stessa L.P. 11/2000.

[8] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 35 della stessa L.P. 11/2000.

[9] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 35 della stessa L.P. 11/2000.

[10] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[11] Lettera così modificata dall'art. 64 della L.P. 22 marzo 2000, n. 3.

[12] Articolo inserito dall'art. 33 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[13] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 35 della stessa L.P. 11/2000.

[14] Articolo inserito dall'art. 33 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, sostituito dall'art. 3 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[15] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[16] Articolo modificato dall'art. 33 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1 e dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3, sostituito dall'art. 5 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[17] Articolo modificato dall'art. 33 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, sostituito dall'art. 6 della L.P. 4 settembre 2000, n.11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[18] Articolo modificato dall'art. 33 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, sostituito dall'art. 7 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[19] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[20] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[21] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[22] Articolo sostituito dall'art. 10 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[23] Articolo sostituito dall'art. 11 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[24] Articolo sostituito dall'art. 12 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[25] Articolo sostituito dall'art. 13 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[26] Articolo sostituito dall'art. 14 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[27] Comma così modificato dall’art. 3 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[28] Articolo modificato dall'art. 19 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23, sostituito dall'art. 15 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[29] Lettera così sostituita dall’art. 3 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[30] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14.

[31] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[32] Articolo sostituito dall'art. 17 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[33] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[34] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2 e dall'art. 33 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1, sostituito dall'art. 18 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[35] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[36] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[37] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[38] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[39] Comma così modificato dall'art. 20 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11, con effetto a decorrere dalla data indicata nell'art. 35 della stessa L.P. 11/2000.

[40] Articolo sostituito dall'art. 19 della L.P. 4 settembre 2000, n. 11 ed abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[41] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[42] Comma così modificato dall’art. 3 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.

[43] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[44] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[45] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[46] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[47] Modifica gli articoli 16 e 44 della L.P. 26 novembre 1976, n. 39.

[48] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica gli articoli 4, 25 e 27 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[49] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata. Abroga l'art. 48 e modifica l'allegato C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[50] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[51] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata.

[52] Articolo abrogato dall'art. 32 della L.P. 2 agosto 2005, n. 14, con decorrenza dalla data ivi indicata. Reca disposizioni finanziarie.