§ 6.1.77 - L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.
Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:23/02/1998
Numero:3


Sommario
Art. 4.  Modifiche al capo V (Gestione delle spese della Provincia) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Art. 7.  Norme transitorie e ulteriori modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Art. 8.  Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.
Art. 9.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 10.  Modifica all'articolo 31 (Collaborazione con
Art. 11.  Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 12.  Disposizioni relative al cumulo dei benefici previsti da leggi provinciali con agevolazioni tributarie.
Art. 13.  Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).
Art. 14.  Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali.
Art. 15.  Piano economico-finanziario delle opere comunali.
Art. 16.  Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).
Art. 17.  Disposizioni per l'inquadramento del personale in servizio presso il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano.
Art. 18.  Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dell'azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.
Art. 19.  Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e disposizioni per la prima attribuzione della qualifica di [...]
Art. 20.  Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.
Art. 21.  Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'agenzia del lavoro.
Art. 22.  Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento).
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera).
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, [...]
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile [...]
Art. 26.  Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive).
Art. 27.  Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario).
Art. 28.  Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna).
Art. 29.  Proroga del termine per la durata in carica per gli organi dell'ESAT.
Art. 30.  Ammissione ai benefici provinciali delle domande presentate per la meccanizzazione agricola.
Art. 31.  Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura).
Art. 32.  Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e abrogazione della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 31 [...]
Art. 33.  Modifiche alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 34.  Modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985).
Art. 35.  Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale) e disposizioni in ordine alla regolarizzazione degli usi e delle occupazioni [...]
Art. 36.  Modifica all'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1.
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo di attività idrotermali).
Art. 38.  Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 39.  Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento).
Art. 40.  Modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 41.  Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli [...]
Art. 42.  Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie - MPS - e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in [...]
Art. 43.  Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie.
Art. 44.  Disposizioni transitorie per l'attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
Art. 45.  Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria).
Art. 46.  Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino).
Art. 47.  Contributo straordinario per la liquidazione
Art. 48.  Proroghe di graduatorie.
Art. 49.  Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento.
Art. 50.  Attività funzionali e aggiuntive del personale docente.
Art. 51.  Modifica alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento).
Art. 52.  Modifiche alla legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).
Art. 53.  Disposizioni per l'avvio dell'attività dell'agenzia provinciale per l'istruzione e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale [...]
Art. 54.  Modifica alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio).
Art. 55.  Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).
Art. 56.  Soppressione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.
Art. 57.  Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
Art. 58.  Variazioni di bilancio.
Art. 59.  Entrata in vigore.


§ 6.1.77 - L.P. 23 febbraio 1998, n. 3.

Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998.

(B.U. 3 marzo 1998, n. 10 - suppl. n. 2).

 

Capo I

Modifiche alla L.P. 14 settembre 1979, n. 7

(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento)

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4. Modifiche al capo V (Gestione delle spese della Provincia) della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     1. - 10. [2]

     11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo quanto previsto dall'allegata tabella E.

 

     Artt. 5. - 6. [3]

 

     Art. 7. Norme transitorie e ulteriori modificazioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     1. Le modifiche apportate alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 dall'articolo 1, comma 1, dall'articolo 2, commi da 1 a 8 e da 10 a 13, dagli articoli 3, 4, commi 5 e 7, dall'articolo 5, comma 3, nonché dai commi da 4 a 7 e dal comma 9 del presente articolo, hanno effetto con la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. La modifica apportata alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 dall'articolo 5, comma 1, della presente legge, ha effetto con la predisposizione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999.

     2. Le modifiche apportate all'articolo 56 della legge provinciale n. 7 del 1979 dall'articolo 4, commi 2 e 3, della presente legge hanno effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     3. Il regolamento di contabilità previsto dall'articolo 78 ter della legge provinciale n. 7 del 1979, come introdotto dall'articolo 6 dalla presente legge, è deliberato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     4. - 8. [4]

     9. Gli stanziamenti per gli esercizi finanziari 1998, 1999 e 2000 dei capitoli di spesa del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000, indicati nella tabella A allegata alla presente legge, costituiscono le quote di spesa determinate in via definitiva in base alle leggi provinciali che ne hanno autorizzato o variato lo stanziamento, ivi compresa la legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000".

 

     Art. 8. Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     1. Con effetto dalla predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999 sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7:

     a) articolo 5, come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     b) articolo 11;

     c) articolo 13, come da ultimo modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     d) articolo 14, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     e) articolo 16;

     f) articolo 23, come da ultimo modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     g) articolo 24, come modificato dall'articolo 44 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     h) articolo 25;

     i) undicesimo comma dell'articolo 31, articolo come modificato dall'articolo 43 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     l) articolo 39;

     m) articolo 40;

     n) articolo 41, come modificato dall'articolo 48 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;

     o) articolo 50;

     p) commi quarto e sesto dell'articolo 59, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10.

     2. Con effetto dalla predisposizione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999 sono abrogate le seguenti disposizioni della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7:

     a) articolo 74;

     b) in conseguenza dell'abrogazione disposta dalla lettera a) le parole "redatto a norma dell'articolo 74" di cui all'articolo 76, primo comma, sono soppresse;

     c) articolo 75.

 

Capo II

Disposizioni in materia di organizzazione e di spesa

 

     Art. 9. Soppressione di organi collegiali. [5]

     [1. Al fine di conseguire recuperi di efficienza e risparmi di spesa nei tempi dei provvedimenti amministrativi la Giunta provinciale, con deliberazione da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i comitati, le commissioni e ogni altro organo collegiale con funzioni esclusivamente consultive o propositive, anche istituiti dalla legge, ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione.

     2. Gli organi collegiali con funzioni esclusivamente consultive o propositive non individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 1 sono soppressi a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione della deliberazione della Giunta medesima. A tal fine con la deliberazione della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono altresì individuati gli organi soppressi e le strutture alle quali sono attribuite le relative funzioni.

     3. Entro il mese di giugno di ogni anno la Giunta provinciale può aggiornare la deliberazione richiamata dai commi 1 e 2.]

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 31 (Collaborazione con

l'amministrazione finanziaria dello Stato) della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23. [6]

 

     Art. 11. Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). [7]

 

     Art. 12. Disposizioni relative al cumulo dei benefici previsti da leggi provinciali con agevolazioni tributarie.

     1. I contributi previsti dalle leggi provinciali, nelle materie per le quali la legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) dispone agevolazioni tributarie, sono cumulabili con le predette agevolazioni tributarie nei limiti e alle condizioni previste dalla Giunta provinciale; la Giunta può stabilire inoltre i criteri e le modalità per la verifica del cumulo.

 

Capo III

Disposizioni in materia di finanza locale

 

     Art. 13. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     1. - 5. [8]

     6. Le modifiche apportate alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 dai commi 1, 2, 3 e 5 del presente articolo hanno effetto con l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 14. Cessazione dell'efficacia di disposizioni di legge riguardanti la realizzazione di opere comunali.

     1. Salvo quanto disposto dal comma 2, relativamente alle opere e agli investimenti effettuati dai comuni e dai loro consorzi, cessano di applicarsi le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 5 novembre 1968, n. 40 (Nuove norme per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche nella regione);

     b) legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali);

     c) legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 (Interventi straordinari per l'esecuzione di opere pubbliche);

     d) [titolo III della legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia)] [9];

     e) terzo comma dell'articolo 1 della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 37 (Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del museo provinciale d'arte);

     f) capo I della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale);

     [g) legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica);] [10]

     h) legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino);

     i) articolo 7 della legge provinciale 25 novembre 1988, n. 49 (Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali);

     l) articolo 6 della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive);

     m) capo IV della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento);

     n) [11];

     o) lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), articolo come sostituito dall'articolo 40 della legge provinciale 12 settembre 1994. n. 4.

     2. Le disposizioni di legge richiamate al comma 1 continuano ad applicarsi alle opere e agli investimenti rientranti nei programmi e piani approvati dalla Giunta provinciale prima del 31 dicembre 1998.

 

     Art. 15. Piano economico-finanziario delle opere comunali.

     1. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici e finanziate con trasferimenti provinciali, il comune adotta, contestualmente all'approvazione del progetto esecutivo e ai fini dell'assegnazione dei benefici finanziari, un piano economico-finanziario.

     2. Il piano è diretto ad accertare:

     a) l'equilibrio economico finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto anche dei prevedibili introiti per l'utilizzo dell'infrastruttura;

     b) il presumibile gettito tariffario e il concorso degli utenti alla spesa di gestione.

     3. La redazione del piano economico-finanziario riguarda le opere il cui progetto generale comporti una spesa superiore ai limiti fissati dalla Giunta provinciale.

     4. La Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni:

     a) fissa i limiti d'importo e definisce la tipologia di opere da assoggettare alla disciplina di cui al presente articolo;

     b) individua altresì le linee generali di indirizzo per la determinazione dei costi di funzionamento conseguenti alla realizzazione delle opere e per la fissazione delle tariffe dei servizi pubblici offerti mediante l'utilizzo delle infrastrutture oggetto dell'investimento;

     c) stabilisce i criteri e le modalità per l'eventuale ricorso a soggetti esterni dotati di adeguata struttura tecnico-organizzativa per la formulazione dei piani economico-finanziari.

 

     Art. 16. Disposizioni finanziarie per l'utilizzo dei fondi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).

     1. Per l'anno 1998 i comprensori provvedono all'utilizzo dei fondi loro spettanti, ai sensi dell'articolo 22 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), esclusivamente per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'articolo 8 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22), secondo le disposizioni dell'articolo 5 della medesima legge provinciale n. 1 del 1993.

 

Capo IV

Disposizioni in materia di organizzazione e di personale

 

     Art. 17. Disposizioni per l'inquadramento del personale in servizio presso il compartimento ANAS di Trento con sede in Bolzano.

     1. Il personale in servizio alla data del 30 giugno 1998 presso il compartimento dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Trento è inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 27 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche), come da ultimo modificato dall'articolo 2 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 320.

     2. Il personale di cui al comma 1 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è inquadrato a decorrere dal 1 luglio 1998 nella qualifica o livello funzionale-retributivo del personale provinciale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo i criteri e le relative equiparazioni stabiliti con apposite norme regolamentari nel rispetto dello stato giuridico ed economico in godimento.

     3. Per lo svolgimento delle funzioni amministrative delegate dallo Stato in materia di viabilità stradale e al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico del personale di cui al comma 2 i posti di organico delle qualifiche e dei livelli funzionali retributivi del ruolo unico provinciale sono aumentati, con effetto dalla data del 1 luglio 1998, di pari numero del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato messo a disposizione della Provincia ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 381 del 1974.

     4. Il personale a tempo determinato in servizio presso il compartimento dell'ANAS di Trento alla data del 30 giugno 1998 e trasferito alla Provincia ai sensi dell'articolo 27 del D.P.R. n. 381 del 1974 è mantenuto in servizio fino alla scadenza del contratto nel rispetto dello stato giuridico ed economico in godimento. Allo stesso personale durante il periodo di vigenza del contratto di lavoro a tempo determinato si applicano gli adeguamenti contrattuali previsti per il personale a tempo determinato dal contratto collettivo di lavoro per il personale provinciale.

 

     Art. 18. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dell'azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico-Vetriolo e Roncegno.

     1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 1997 presso l'azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno, addetto alla manutenzione dei parchi costituenti il compendio della medesima azienda speciale, è trasferito alla Provincia e inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale a decorrere dal 1 gennaio 1998.

     2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nei livelli funzionali- retributivi del ruolo unico del personale provinciale e relativi profili secondo l'allegata tabella B.

     3. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto dell'inquadramento di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito per tredici mensilità nell'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.

     4. In relazione alle unità di personale che sono inquadrate nel ruolo unico provinciale in applicazione del presente articolo sono aumentati di pari numero i posti di organico del corrispondente livello funzionale - retributivo.

     5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella E.

 

     Art. 19. Modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) e disposizioni per la prima attribuzione della qualifica di direttore.

     1. - 6. [12]

     7. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 30 bis della legge provinciale n. 7 del 1997, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della medesima legge provinciale.

     8. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 1997 e comunque nei limiti della dotazione organica complessiva prevista dall'articolo 29, comma 1, della medesima legge provinciale, la qualifica di direttore è altresì attribuita dalla Giunta provinciale, fino alla scadenza della validità delle rispettive graduatorie, al personale risultato idoneo nei corsi-concorsi selettivi effettuati secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento), come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, per la preposizione agli uffici messi a concorso e resisi successivamente vacanti ovvero ad uffici attivati posteriormente all'espletamento dei concorsi e comunque rientranti nelle medesime aree individuate ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale n. 12 del 1983.

     9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 bis della legge provinciale n. 7 del 1997, introdotto dal comma 2 del presente articolo, e dal comma 8 del presente articolo, la Giunta provinciale, per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale n. 7 del 1997, e in relazione al contenuto degli stessi, può altresì attribuire la qualifica di direttore al personale già inquadrato, alla data di entrata in vigore della legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale provinciale e modifiche al vigente ordinamento del personale), nei ruoli provinciali con la qualifica di direttore di sezione o equiparate e che, alla medesima data, abbia maturato l'anzianità prevista dall'articolo 33, primo comma, della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8 (Ordinamento degli uffici e statuto del personale della Provincia di Trento), articolo come sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 30 dicembre 1971, n. 20, per il passaggio alla qualifica di direttore di divisione.

     10. Per tre anni dall'entrata in vigore della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, ai fini della partecipazione ai concorsi per titoli di cui all'articolo 21. comma 3 della stessa legge provinciale si prescinde dal requisito di iscrizione triennale all'albo dei direttori di cui all'articolo 30 della legge provinciale n. 7 del 1997.

 

     Art. 20. Disposizioni transitorie per la prima applicazione della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     1. Il personale in possesso della qualifica ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione collabora con i dirigenti dei dipartimenti e dei servizi cui è assegnato per lo svolgimento di attività di studio e di ricerca, anche di carattere intersettoriale, ovvero per lo svolgimento di attività ispettive o di controllo e verifica dell'attività amministrativa. Al medesimo personale, qualora sia stato conferito l'incarico di capo ufficio ai sensi dell'articolo 30 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15, ovvero dell'articolo 7 della legge provinciale 8 giugno 1987 n. 10 (Norme concernenti inquadramenti nel ruolo unico provinciale e disposizioni in materia di personale), possono comunque essere conferiti gli incarichi di cui agli articoli 31 e 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     2. Il personale di cui al comma 1 in possesso di diploma di laurea può partecipare ai concorsi di cui all'articolo 21 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     3. Il personale che ha svolto per almeno tre anni le funzioni di sostituto del capo ufficio ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, come da ultimo modificato dagli articoli 47 e 48 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, può comunque partecipare ai concorsi di cui all'articolo 30 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'articolo 19 della presente legge.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di organizzazione e di personale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e dell'agenzia del lavoro.

     1. Al personale dipendente dall'azienda provinciale per i servizi sanitari continuano ad applicarsi, per le materie non demandate alla contrattazione collettiva, le disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale, fino a quando non sia adottata un'autonoma disciplina in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge provinciale 20 aprile 1993, n. 13 (Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale") e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

     2. La legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 si applica all'azienda provinciale per i servizi sanitari limitatamente alle disposizioni recate dal titolo V. Fino alla stipulazione dei primi contratti collettivi relativi al comparto sanitario in applicazione delle anzidette disposizioni, da effettuarsi in armonia con i principi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi al personale dipendente dall'azienda i contratti collettivi stipulati a livello nazionale.

     3. In attesa di specifiche disposizioni legislative di coordinamento tra la legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) e la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 6.

     4. Gli atti afferenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti attribuiti dalle leggi vigenti alla competenza della Giunta provinciale e che, per effetto del regolamento di cui all'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 1997 non sono più riservati alla competenza della Giunta stessa, sono compresi tra le funzioni gestionali e amministrative attribuite all'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

     5. Restano in ogni caso riservati alla competenza della Giunta provinciale gli atti che la disciplina provinciale sulla valutazione dell'impatto ambientale demanda alla competenza della Giunta stessa.

     6. Il direttore dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente adegua, ove si renda necessario, l'atto di delega di funzioni ai responsabili dei settori dell'agenzia di cui all'articolo 4, comma 3, della legge provinciale n. 11 del 1995, tenuto conto dei criteri stabiliti dagli articoli 16 e 17 della legge provinciale n. 7 del 1997.

     7. Gli incarichi di coordinatore di settore dell'agenzia del lavoro individuati ai sensi dell'articolo 54 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 sono equiparati agli incarichi di direttore d'ufficio di cui all'articolo 31 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     8. Gli incarichi di coordinatore di settore dell'agenzia del lavoro sono conferiti dalla Giunta provinciale su proposta dell'agenzia medesima a personale provinciale in possesso della qualifica di direttore.

     9. Fino alla nomina dei vincitori dei concorsi per la copertura dei posti di coordinatore di settore di cui al comma 7, da bandire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 30 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, introdotto dall'articolo 19 della presente legge, il personale incaricato delle funzioni di coordinatore di settore alla data dell'entrata in vigore della presente legge continua a svolgere le medesime funzioni in qualità di sostituto. In attesa della definizione della misura della specifica indennità di cui all'articolo 34 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ai sostituti viene corrisposta, dal giorno successivo a quello d'entrata in vigore della presente legge e in sostituzione di quella in godimento, l'indennità di sostituto capo ufficio di cui all'articolo 32, quarto comma, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

 

Capo V

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento). [13]

 

     Art. 23. Modifica alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 27 (Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera). [14]

 

     Art. 24. Modifica alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali) e disposizioni per l'utilizzo delle piazzole nei campeggi esistenti.

     1. [15].

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo le strutture stabilmente accostate al mezzo mobile di soggiorno, che risultano allestite alla data del 30 giugno 1997 e insistenti su un massimo dell'80 per cento delle piazzole autorizzate nei campeggi, devono essere adeguate entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge a caratteristiche tecniche e tipologie omogenee stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione; entro lo stesso termine i soggetti interessati devono inoltre conseguire le autorizzazioni edilizie e paesaggistico-ambientali richieste dalle leggi provinciali vigenti secondo quanto stabilito dalla predetta delibera.

     3. Il mancato adeguamento delle strutture ai sensi del comma 2 entro il termine previsto dal medesimo comma o la presenza nel campeggio di piazzole stabilmente occupate dal mezzo mobile corredato dal relativo preingresso in misura superiore all'80 per cento di quelle autorizzate comporta la revoca da parte della Giunta provinciale dell'autorizzazione all'esercizio del campeggio.

 

     Art. 25. Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Nuovo ordinamento della professione di guida alpina e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"). [16]

 

     Art. 26. Modifiche alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 (Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive). [17]

 

Capo VI

Disposizioni in materia di agricoltura

 

     Art. 27. Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28 (Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario). [18]

 

     Art. 28. Modifica alla legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna). [19]

 

     Art. 29. Proroga del termine per la durata in carica per gli organi dell'ESAT.

     1. Il termine massimo del 30 giugno 1998 previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge provinciale 7 luglio 1997, n. 10 (Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale), relativo alla proroga della durata in carica degli organi dell'Ente provinciale per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), nonché la disciplina ivi prevista sono differiti fino al 31 dicembre 1999.

 

     Art. 30. Ammissione ai benefici provinciali delle domande presentate per la meccanizzazione agricola.

     1. Le domande presentate alla Provincia ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970) antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono essere ammesse, previa apposita richiesta da parte degli interessati, al fondo di rotazione istituito nel bilancio di previsione della Provincia.

 

     Art. 31. Modifiche alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). [20]

 

Capo VII

Disposizioni in materia di tutela della

fauna e di esercizio dell'attività venatoria

 

     Art. 32. Modifiche alla legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e abrogazione della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 31 (Protezione dell'orso bruno nel territorio provinciale e risarcimento dei danni provocati dallo stesso e dalla selvaggina stanziale protetta).

     1. - 4. [21]

     5. L'articolo 30 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 è abrogato.

     6. - 12. [22]

     13. La legge provinciale 10 agosto 1978, n. 31 (Protezione dell'orso bruno nel territorio provinciale e risarcimento dei danni provocati dallo stesso e dalla selvaggina stanziale protetta), come modificata dalla tabella B, I parte, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 è abrogata.

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di formazione professionale

 

     Art. 33. Modifiche alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). [23]

     [1. La validità del piano pluriennale della formazione professionale relativo agli anni formativi dal 1994/1995 al 1997/1998 di cui all'articolo 4 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, come modificato dall'articolo 32 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28, è prorogata anche per l'anno 1999.

     2. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 è abrogata.

     3. - 5. [24]]

 

Capo IX

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di attività idrotermali

 

     Art. 34. Modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985).

     1. - 3. [25]

     4. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il comune di Tesero presenta alla Giunta provinciale il progetto di cui all'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 1986, come introdotto dal comma 2 del presente articolo.

 

     Art. 35. Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 (Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale) e disposizioni in ordine alla regolarizzazione degli usi e delle occupazioni preesistenti.

     1. [26].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 47 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1998.

     3. Chiunque, sulla base di un titolo di proprietà o di comproprietà, di usufrutto o di cousufrutto, alla data del 15 febbraio 1995 aveva e alla data di entrata in vigore della presente legge mantiene in esercizio occupazioni od usi preesistenti di strade provinciali privi di autorizzazioni, di licenze o di concessioni previsti ai sensi del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740 (Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione) e non abbia già effettuato la denuncia ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, è tenuto a presentare alla Provincia entro il 31 dicembre 1998 denuncia di tali occupazioni ed usi nonché ad effettuare il pagamento della somma di lire 100.000, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta provinciale; parimenti è tenuto a pagare la predetta somma chi abbia effettuato l'autodenuncia ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge provinciale n. 1 del 1995 e non abbia contestualmente effettuato il pagamento del canone o della somma ivi previsti. La predetta somma di lire 100.000 è comprensiva di tutte le utilizzazioni in atto da parte del medesimo soggetto [27].

     4. Non sono tenuti ad effettuare la denuncia e il pagamento della sanzione di cui al comma 3 le amministrazioni statali e gli enti locali in relazione ad occupazioni ed usi realizzati ad esclusivo servizio di beni pubblici, fermo restando quanto disposto dall'articolo 234 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in ordine all'adeguamento delle occupazioni ed usi medesimi.

     5. L'articolo 29 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 è abrogato.

 

     Art. 36. Modifica all'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. [28]

 

     Art. 37. Modifica alla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 (Interventi per lo sviluppo di attività idrotermali).

     1. Il quarto comma dell'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 è abrogato.

 

Capo X

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 38. Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). [29]

 

     Art. 39. Modifica alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento). [30]

 

Capo XI

Disposizioni in materia di urbanistica e di tutela dell'ambiente

 

     Art. 40. Modifiche alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). [31]

 

     Art. 41. Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. - 7. [32]

     8. L'articolo 101 del D.P.G.P. n. 141/Legisl. del 1987, come introdotto dall'articolo 81 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è abrogato.

     9. In relazione all'abrogazione disposta dal comma 8, sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, purché ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) i procedimenti si riferiscano a violazioni del testo unico richiamato dal comma 8 accertate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge;

     b) ricorrano i presupposti per l'applicazione della disciplina stabilita dal comma 8;

     c) non sia intervenuto, entro la data di entrata in vigore della presente legge, alcun pagamento della sanzione, anche in forma rateale.

 

     Art. 42. Abrogazione di disposizioni della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie - MPS - e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) e disposizioni conseguenti.

     1. Il titolo I della legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21, come modificato dall'articolo 56 della legge provinciale 9 settembre 1996, n. 8, è abrogato. Conseguentemente per il recupero dei rifiuti si applicano le norme statali vigenti relative all'attuazione delle direttive comunitarie concernenti la gestione dei rifiuti e degli imballaggi.

     2. Le funzioni spettanti alla Provincia ai sensi della disciplina statale concernente il recupero dei rifiuti di cui al comma 1 sono esercitate dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, fatti salvi gli atti riservati alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

     3. In relazione all'abrogazione disposta dal comma 1, sono estinti d'ufficio i procedimenti sanzionatori relativi alle violazioni dell'articolo 6 della legge provinciale n. 21 del 1993, come modificato dall'articolo 56 della legge provinciale n. 8 del 1996, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

Capo XII

Disposizioni in materia di sanità e attività sociali

 

     Art. 43. Disposizioni in materia di requisiti minimi e accreditamento delle strutture sanitarie.

     1. L'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private sono disciplinati da questo articolo, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) [33].

     2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento o alla trasformazione di strutture sanitarie pubbliche o private è rilasciata dalla Provincia o, conformemente alle competenze a essi attribuite dalla normativa in vigore, dai comuni, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti minimi. Il regolamento di esecuzione specifica le strutture di competenza della Provincia e dei comuni e disciplina le modalità per il rilascio dell'autorizzazione, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti minimi e per l'eventuale revoca dell'autorizzazione [34].

     3. I requisiti minimi delle strutture sanitarie pubbliche e private sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, tenuto conto dei requisiti in vigore a livello nazionale per le corrispondenti strutture. Fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continuano ad applicare i requisiti previsti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, dal regolamento di esecuzione [35].

     4. I requisiti minimi trovano immediata applicazione alle strutture sanitarie di nuova costruzione e, ove vengano realizzate modificazioni soggette ad autorizzazione, anche a quelle esistenti alla data del 30 giugno 2004. Le strutture pubbliche in esercizio alla data del 30 giugno 2004, e le strutture private autorizzate fino alla medesima data, devono essere adeguate ai requisiti minimi secondo quanto previsto dai commi 5 e 5 bis entro cinque anni dalla data di entrata in vigore di questa disposizione. Fino all'avvenuto adeguamento e al conseguente rilascio dell'autorizzazione, le strutture devono essere gestite con modalità e criteri idonei ad assicurare agli operatori e agli utenti, in ordine ai requisiti mancanti, il maggior grado di sicurezza e di cautela tecnicamente conseguibile [36].

     5. Gli interventi concernenti l'adeguamento delle strutture dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi del comma 4 sono pianificati e attuati dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari previo accertamento delle situazioni di inadeguatezza e di rischio delle singole strutture e delle relative necessità di intervento nell'ambito della corrispondente programmazione di settore e dei finanziamenti di spettanza della stessa, tenendo conto delle esigenze di adeguamento delle strutture e di quelle di funzionamento dei servizi. In quest'ambito è garantita la più ampia priorità alla realizzazione del nuovo ospedale e al reperimento delle risorse finanziarie occorrenti; in considerazione di tale priorità e della conseguente progressiva dismissione del presidio ospedaliero S. Chiara di Trento, l'adeguamento di quest'ultima struttura è limitato agli interventi indispensabili e non dilazionabili relativi alle situazioni comportanti particolare rischio e prescinde dal limite temporale previsto dal comma 4; ai medesimi interventi, se ne ricorrono i presupposti, è riconosciuto carattere di somma urgenza. [37]

     5 bis. Gli interventi concernenti l'adeguamento ai sensi del comma 4 delle strutture private autorizzate ai sensi della previgente normativa, e delle strutture pubbliche diverse da quelle previste dal comma 5, sono individuati dalle strutture medesime in un apposito programma di adeguamento che specifichi le situazioni di inadeguatezza, la valutazione del rischio e delle conseguenti cautele, la descrizione e la temporalizzazione degli interventi e il termine ultimo per il conseguimento dei requisiti. La prosecuzione dell'attività delle predette strutture dopo il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo comma è subordinata alla presentazione di detto programma, entro lo stesso termine, agli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione e, successivamente, all'intervenuto accertamento della congruità dei tempi degli interventi proposti e della correlazione degli stessi con le carenze rilevate da parte dei medesimi uffici e all'avvenuto adeguamento delle strutture nei tempi previsti; a tal fine detto piano è soggetto a eventuale modificazione d'ufficio, in particolare per quanto riguarda i tempi massimi di esecuzione degli interventi necessari per ovviare alle carenze evidenziate. La Giunta provinciale può dettare criteri e modalità di applicazione di questo comma; fino alla data stabilita dalla predetta deliberazione si continua ad applicare, per quanto non diversamente disposto, la deliberazione della Giunta provinciale n. 1221 del 4 giugno 2004 [38].

     6. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i requisiti ulteriori per l'accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, nel rispetto dei criteri informatori e delle finalità di cui alla vigente normativa dello Stato e agli atti di indirizzo e coordinamento emanati in applicazione della medesima.

     7. L'accreditamento delle strutture sanitarie autorizzate è disposto, subordinatamente al possesso dei requisiti di cui al comma 6, con deliberazione della Giunta provinciale.

     8. Con regolamento di esecuzione sono disciplinate le modalità per la concessione dell'accreditamento, per l'effettuazione di controlli periodici sul possesso dei requisiti di cui al comma 6 e per l'eventuale revoca dell'accreditamento concesso.

     9. L'instaurazione degli appositi rapporti con il servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 502 del 1992, presuppone:

     a) che le strutture sanitarie interessate abbiano conseguito l'accreditamento a norma del comma 7;

     b) che siano rispettate le indicazioni recate dal piano preventivo annuale, adottato dalla Giunta provinciale, nel quale sono stabilite le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private;

     c) che l'azienda provinciale per i servizi sanitari abbia determinato la ripartizione delle quantità e delle tipologie di prestazioni sanitarie che possono essere erogate nelle strutture pubbliche e in quelle private.

     10. Le strutture sanitarie provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare l'erogazione di prestazioni sulla base dei rapporti stabiliti con il servizio sanitario provinciale fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 7, e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8, sempreché siano rispettate le indicazioni di cui al comma 9, lettera b).

     11. I regolamenti di esecuzione previsti dal presente articolo sono approvati dalla Giunta provinciale entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 44. Disposizioni transitorie per l'attuazione dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

     1. A decorrere dal 1 aprile 1998 e in attesa di una organica revisione della normativa concernente la gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, si applicano alla stessa le norme del codice civile come integrato e modificato dal decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, come da ultimo modificato dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52, con obbligo, altresì, di adottare i bilanci di previsione annuale e pluriennale quali strumenti di programmazione operativa e la contabilità analitica per centri di costo al fine di consentire analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

     2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1 cessano di trovare applicazione le norme di contabilità finanziaria di cui alla legge regionale 11 gennaio 1981, n. 1 (Disciplina della contabilità delle unità sanitarie locali), nonché le disposizioni relative al bilancio di cassa di cui agli articoli 7 e 46 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale) e quelle relative agli accertamenti delle entrate e agli impegni delle spese di cui all'articolo 46 della stessa legge provinciale n. 10 del 1993.

     3. [39].

     4. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, all'azienda provinciale per i servizi sanitari è attribuita autonomia organizzativa, patrimoniale e tecnica. All'azienda stessa sono trasferiti in proprietà, oltre ai beni mobili già previsti dall'articolo 50 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, come modificato dall'articolo 22 della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10, i beni immobili facenti parte del patrimonio della Provincia con vincolo di destinazione sanitaria.

     5. Per i servizi bancari l'azienda provinciale per i servizi sanitari si avvale di una banca autorizzata a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), ovvero di più banche tra loro associate, dotate di idonee strutture tecnico-organizzative e con operatività sull'intero territorio provinciale. Fino all'espletamento delle relative procedure per l'appalto dei servizi l'azienda si avvale del tesoriere della Provincia, alle medesime condizioni stabilite per quest'ultima.

     6. Con una o più deliberazioni la Giunta provinciale emana direttive vincolanti volte a definire:

     a) la forma e il contenuto degli strumenti di programmazione e degli altri documenti contabili dell'azienda provinciale per i servizi sanitari;

     b) i criteri ed i principi ai quali deve essere informata la gestione economico-patrimoniale dell'azienda;

     c) l'assegnazione in proprietà dei beni immobili sensi del comma 4.

     7. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, il direttore generale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari adotta il conto consuntivo relativo al periodo 1 gennaio - 31 marzo 1998 secondo la disciplina di cui alla legge regionale n. 1 del 1981.

     8. [40].

 

     Art. 45. Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria). [41]

 

Capo XIII

Disposizioni in materia di cultura

 

     Art. 46. Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino). [42]

 

     Art. 47. Contributo straordinario per la liquidazione

dell'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni".

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione "Museo dell'aeronautica Gianni Caproni" un contributo straordinario, fino all'importo massimo di lire 500.000.000, a ripiano del passivo risultante dalla liquidazione dell'associazione medesima, relativa allo scioglimento disposto ai sensi dell'articolo 33 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     2. La Giunta provinciale determina col provvedimento di concessione le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

     3. Per i fini di cui al presente articolo, con la tabella C allegata alla presente legge è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 500.000.000.

 

Capo XIV

Disposizioni in materia di istruzione

 

     Art. 48. Proroghe di graduatorie. [43]

     [1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 11 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) si applicano anche al personale docente delle scuole a carattere statale della Provincia.]

 

     Art. 49. Norme sul personale della scuola a carattere statale e sull'organizzazione dell'insegnamento.

     [1. Il numero massimo del personale insegnante in servizio nelle scuole a carattere statale deve risultare alla fine del 1999 inferiore del 2 per cento e alla fine del 2000 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine del 1997, fatte salve le nuove necessità derivanti dall'applicazione della legge provinciale 13 febbraio 1997, n. 4 (Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo) e della legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11 (Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15), come modificata dalla legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. Tra tale personale sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei, ad esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. Al fine del contenimento della spesa per le supplenze brevi, che non potrà superare nel 1998 quella del 1997, la Giunta provinciale individua criteri e modalità anche in deroga, ove necessario, alle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere speciale, in materia di formazione delle cattedre e delle classi. Le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti in discipline e in insegnamenti non sostitutivi di quelli curricolari, per far fronte ad esigenze connesse con il disagio, con particolari tipi di handicap, con l'inserimento degli alunni extracomunitari, nonché per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni stesse. Le istituzioni scolastiche possono stipulare inoltre, per aree e forme particolari di disagio e di handicap, convenzioni con associazioni di volontariato o non profit per l'utilizzo di personale qualificato, anche volontario. Con la deliberazione per la determinazione degli organici di cui all'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, la Giunta provinciale fissa i criteri per la definizione dei contratti d'opera e delle convenzioni di cui al presente comma.] [44]

     [2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione delle spese relative alle supplenze brevi, sono destinati, nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale, sia all'incremento dei fondi destinati alla copertura degli oneri per la definizione dei contratti collettivi di lavoro sia all'incremento del fondo per l'orario potenziato del personale disciplinati dal contratto provinciale collettivo di lavoro.] [45]

     [3. Con periodicità annuale si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 2.] [46]

     [4. Gli organi competenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria superiore, sulla base delle proprie esigenze organizzative, possono deliberare che l'insegnamento dell'educazione fisica sia impartito per classi intere anziché per squadre maschili e femminili.] [47]

     [5. La Giunta provinciale stabilisce i termini entro i quali, annualmente, il personale di ruolo può presentare o revocare le dimissioni.] [48]

     6. (comma non vistato).

     [7. La Giunta provinciale può disporre l'utilizzazione del personale direttivo e docente, nel limite massimo di 60 unità, per compiti connessi con la scuola, presso l'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento (IPRASE), le strutture della Provincia, gli enti e le associazioni. La Giunta provinciale può altresì disporre, nei limiti previsti dall'accordo di programma di cui all'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), l'utilizzazione presso l'Università degli studi di Trento di personale docente, anche prevedendo l'esonero parziale dal servizio, per compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche, nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie.] [49]

     [8. Il regolamento per l'applicazione del comma 7 è approvato dalla Giunta provinciale nel rispetto, in relazione alle tipologie dell'utilizzo del personale direttivo e docente, dell'ordinamento universitario ovvero dei principi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 (Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e individua tra l'altro le condizioni di mobilità tra il personale provinciale del ruolo amministrativo e del ruolo del personale insegnante della scuola, nonché le modalità di gestione del personale utilizzato. Con il medesimo regolamento sono definiti i criteri e le modalità per l'inquadramento, previa domanda dell'interessato, nel ruolo della Provincia del personale insegnante della scuola a carattere statale in posizione di utilizzo ai sensi del comma 7.] [50]

 

     Art. 50. Attività funzionali e aggiuntive del personale docente. [51]

     [1. Allo scopo di favorire una migliore funzionalità dell'istituzione scolastica nel limite della dotazione di organico, in armonia con il progetto di istituto e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e delle condizioni individuate dal contratto, possono essere previste attività, da affidare ai docenti, di:

     a) insegnamento, oltre gli impegni curricolari, per attività integrative, corsi di recupero e sostegno, corsi per adulti;

     b) supporto alla didattica per attività di elaborazione, coordinamento e partecipazione a progetti;

     c) gestione di servizi connessi con l'attività educativa quali quelli psicopedagogico, di orientamento e di documentazione;

     d) attività di formatori e di "tutor", anche al fine del tirocinio previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari);

     e) supporto all'introduzione di nuove tecnologie nella scuola;

     f) supporto all'attività sportiva anche in aggiunta alle ore previste per l'avviamento alla pratica sportiva dalla vigente normativa.

     2. Il contratto collettivo di lavoro definisce i criteri e le modalità per l'affidamento delle funzioni di cui al comma 1 nonché il relativo trattamento economico.

     3. Per i fini di cui al comma 1, lettere c), d) ed e) i docenti sono tenuti alla frequenza di specifici corsi di formazione e di aggiornamento con valutazione finale, secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. I corsi sono realizzati dall'IPRASE nell'ambito delle proprie attività.

     4. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla definizione degli aspetti organizzativi non disciplinati dal contratto relativi alle attività di cui al comma 1, al fine della qualificazione degli stessi e dell'individuazione di criteri generali di applicazione.

     5. In relazione alla peculiarità del rapporto di lavoro del personale della scuola a carattere statale, non si applicano ai docenti iscritti nel ruolo del personale insegnante della scuola di cui all'articolo 38 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, componenti di commissioni, comitati e gruppi tecnici nominati con deliberazione della Giunta provinciale, le disposizione di cui all'articolo 40 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6 (Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale), come modificato dall'articolo 65 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, e all'articolo 52 (Soppressione dei gettoni di presenza e di altri compensi per i componenti e segretari di commissioni e comitati della Provincia) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, come modificato dall'articolo 6 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, previste per il personale provinciale.]

 

     Art. 51. Modifica alla legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento). [52]

 

     Art. 52. Modifiche alla legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione).

     1. [53].

     2. - 3. [54]

 

     Art. 53. Disposizioni per l'avvio dell'attività dell'agenzia provinciale per l'istruzione e abrogazione di disposizioni della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione). [55]

     [1. La Giunta provinciale stabilisce la data e le modalità per l'avvio dell'attività dell'agenzia provinciale per l'istruzione, di seguito denominata "sovrintendenza scolastica provinciale", di cui all'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, come sostituito dall'articolo 52 della presente legge, nonché la cessazione dell'attività del funzionario delegato di cui all'articolo 38, comma 10, della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, come modificato dall'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

     2. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 la sovrintendenza scolastica provinciale adotta un bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario decorrente dalla data di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre successivo, prescindendo dalle disposizioni relative al bilancio pluriennale.

     3. In relazione alla trattazione degli affari antecedenti al trasferimento di competenze di cui al decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, restano ferme le modalità di controllo previste per gli atti adottati dal sovrintendente scolastico in qualità di organo dello Stato.

     4. In prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 52 della presente legge svolge le funzioni di sovrintendente scolastico, quale organo della sovrintendenza scolastica provinciale, il sovrintendente scolastico nominato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, fino alla nomina del nuovo sovrintendente da parte della Giunta provinciale eletta dal Consiglio provinciale nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. I capi di istituto svolgono le funzioni di direzione e di gestione del personale non docente assegnato all'istituto medesimo.

     6. Gli articoli 3 e 4 e il comma 2 dell'articolo 5 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 sono abrogati.]

 

     Art. 54. Modifica alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). [56]

 

     Art. 55. Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). [57]

     [1. [58].

     2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, in via transitoria, su richiesta della Provincia e previa intesa con i comuni interessati, il personale dipendente dei comuni in servizio presso gli istituti magistrali a carattere statale è messo a disposizione della Provincia dall'entrata in vigore della presente legge, conservando il posto e il trattamento economico in godimento. La predetta intesa stabilisce le modalità e la durata della messa a disposizione di detto personale nonché gli oneri relativi.

     3. [59].

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella E.]

 

Capo XV

Disposizioni in materia di entrate

 

     Art. 56. Soppressione delle tasse provinciali sulle concessioni non governative.

     1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le tasse provinciali sulle concessioni non governative istituite con l'articolo 29 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

     2. Per effetto di quanto disposto dal comma 1, non sono più dovute le tasse di concessione provinciali istituite dal citato articolo 29 della legge provinciale n. 23 del 1993 per gli atti amministrativi emanati, rinnovati, sottoposti a visto o vidimazione con efficacia per periodi decorrenti posteriormente al 31 dicembre 1998, ovvero per gli atti amministrativi aventi validità ultrannuale, soggetti a tassa annuale a decorrere dal 1 gennaio 1999.

     3. Con effetto dalla data del 1 gennaio 1999 l'articolo 29 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23 è abrogato.

     4. La Giunta provinciale assegna ai comuni somme compensative delle quote del gettito delle tasse di cui al presente articolo spettanti ai comuni stessi secondo modalità e criteri fissati con l'accordo di cui all'articolo 24 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

     5. Le somme introitate dalla Provincia sul bilancio per l'esercizio finanziario 1998 a titolo di riscossione delle tasse provinciali di cui al comma 1, al netto delle somme spettanti ai comuni, sono destinate con il bilancio per l'esercizio 1999 ad interventi a favore dei settori economici secondo quanto previsto dalle leggi provinciali.

     6. In relazione alle minori entrate per la soppressione delle tasse di cui al presente articolo, valutate per l'anno 1999 nell'importo di lire 4.850.000.000, sono disposte con il bilancio pluriennale della Provincia le conseguenti riduzioni di gettito (cap. 14800 dell'entrata).

 

Capo XVI

Disposizioni in materia finanziaria e finali

 

     Art. 57. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.

     1. Per i fini di cui all'articolo 47, l'allegata tabella C riporta le nuove spese così come autorizzate nel medesimo articolo.

     2. Per i fini di cui agli articoli 10, 11, 17, 26, commi 1 e 2, 27, 28, 30, 31, all'articolo 32, commi 7 e 9, all'articolo 33, comma 5, all'articolo 34, all'articolo 38, comma 2, all'articolo 41, comma 4, all'articolo 50, comma 3, agli articoli 51, 52, 53 e all'articolo 55, comma 3, le spese sono poste a carico degli stanziamenti e delle autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle normative di riferimento richiamate nella allegata tabella D e ai capitoli ivi indicati.

     3. Per il triennio 1998-2000 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nella allegata tabella E. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 58. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, comma come sostituito dal comma 3 dell'articolo 33 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23.

 

     Art. 59. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

(Omissis)

 


[1] Modificano i capi I, II e IV della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[2] Modificano il capo V della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[3] Modificano i capi VI e VII della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[4] Modificano gli artt. 20, 21, 22, 27, 30, 47, 53, 60 bis, 70 e 72 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7.

[5] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3.

[6] Sostituisce il comma 1, art. 31, della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[7] Modifica l'art. 3 e inserisce l'art. 36 bis nella L.P. 19 luglio 1990, n. 23.

[8] Modifica gli artt. 2, 11, 12, 15, e 16 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[9] Lettera abrogata dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002.

[10] Lettera abrogata dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Lettera abrogata dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[12] Modificano gli artt. 3, 67 e 70 e inseriscono gli artt. 30 bis, 34 bis, e 67 bis nella L.P. 3 aprile 1997, n. 3.

[13] Modifica gli artt. 3, 67, 69 e 71 della L.P. 4 agosto 1986, n. 21. I commi 3 e 4 del presente art. sono stati abrogati dall’art. 14 della L.P. 29 luglio 2005, n. 13 con la decorrenza ivi indicata.

[14] Sostituisce l'art. 6 della L.P. 22 agosto 1988, n. 27.

[15] Inserisce il comma 5 bis nell'art. 2 della L.P. 13 dicembre 1990, n. 33.

[16] Sostituisce il comma 4, art. 38, della L.P. 23 agosto 1993, n. 20.

[17] Aggiunge gli artt. 2 bis e 7 bis e modifica l'art. 10 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[18] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[19] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[20] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[21] Modificano gli artt. 10, 12, 13 e 29 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.

[22] Modificano gli artt. 31, 33, 34, 38, 46 e 56 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24.

[23] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[24] Modificano gli artt. 5 e 9 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[25] Modificano l'art. 3 e inseriscono gli artt. 18 bis e ter nella L.P. 1 aprile 1986, n. 10.

[26] Sostituisce l'art. 47 della L.P. 3 gennaio 1983, n. 2.

[27] Comma così modificato dall'art. 45 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[28] Modifica il comma 1, art. 15, della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[29] Modifica gli artt. 11, 16, 21 e 46 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[30] Sostituisce il comma 2 bis, art. 18, della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

[31] Modifica gli artt. 23 e 55 e sostituisce gli artt. 29 e 42 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[32] Modificano gli artt. 17, 19, 23 bis, 71 bis e 95 e inseriscono l'art. 69 bis nel D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.

[33] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 5 bis dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[34] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 5 bis dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[35] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 5 bis dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[36] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 5 bis dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[37] Comma sostituito dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13 e così modificato dall’art. 56 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[38] Gli originari commi da 1 a 5 sono stati così sostituiti dagli attuali commi da 1 a 5 bis dall’art. 10 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[39] Modifica gli artt. 7, 10, 18, 19, 21 e 46 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[40] Modifica gli artt. 46, 47, 50 e 52 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[41] Modifica l'art. 17 della L.P. 2 maggio 1990, n. 13.

[42] Modifica gli artt. 4 e 7 della L.P. 30 luglio 1987, n. 12.

[43] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[44] Comma modificato dall'art. 66 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[45] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[46] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[47] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[48] Comma abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[49] Comma sostituito dall'art. 54 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[50] Comma modificato dall'art. 54 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3 e dall’art. 5 della L.P. 17 giugno 2004, n. 6 ed abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[51] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[52] Modifica il comma 2, art. 2, della L.P. 2 novembre 1993, n. 29.

[53] Sostituisce la rubrica del Capo I della L.P. 28 agosto 1989, n. 6.

[54] Sostituiscono gli artt. 1 e 2 della L.P. 28 agosto 1989, n. 6.

[55] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[56] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata. Aggiunge il comma 1 ter all'art. 13 della L.P. 9 novembre 1990, n. 29.

[57] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[58] Sostituisce il comma 2, art. 17 bis, della L.P. 4 novembre 1986, n. 29.

[59] Modifica il comma 2, art. 17 quater, della L.P. 4 novembre 1986, n. 29.