Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 03/02/1997 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per l'anno 1997. |
Art. 3. Disposizioni temporanee per il pagamento del personale docente supplente. |
Art. 4. Disposizioni per il coinvolgimento di soggetti privati nelle gestioni pubbliche. |
Art. 5. Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici. |
Art. 6. Piani economico-finanziari. |
Art. 7. Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. |
Art. 8. Garanzie fidejussorie in favore di società a prevalente partecipazione provinciale. |
Art. 9. Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale. |
Art. 10. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti. |
Art. 11. Disposizioni per il contenimento delle spese inerenti i viaggi di missione del personale. |
Art. 12. Liquidazione delle Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura. |
Art. 13. Pagamento delle passività delle Aziende agrarie e relativa copertura degli oneri. |
Art. 14. Abrogazione della legge provinciale 16 agosto 1976, n. 21 (Ristrutturazione del consiglio agrario forestale provinciale di Trento). |
Art. 15. Semplificazione delle procedure per l'istruttoria delle agevolazioni nei settori economici. |
Art. 16. Semplificazione dell'attività programmatoria nel settore industriale: modifiche alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 (Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e [...] |
Art. 17. Modifica alla legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi in materia di agricoltura). |
Art. 18. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese). |
Art. 19. Devoluzione ai comuni di una quota delle tasse per atti da essi rilasciati o rinnovati: modifica alla legge regionale 29 dicembre 1975, n. 14 (Disciplina delle tasse regionali e delle soprattasse [...] |
Art. 20. Modifiche alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). |
Art. 21. Disposizioni in materia di canoni di depurazione. |
Art. 22. Partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico per la ferrovia Verona-Monaco di Baviera. |
Art. 23. Modifiche all'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1. |
Art. 24. Disposizioni per l'esercizio dei rifugi alpini esistenti. |
Art. 25. Disposizioni in materia di classificazione degli esercizi alberghieri. |
Art. 26. Proroga dei termini di cui all'articolo 29 (Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1. |
Art. 27. Modifica all'articolo 97 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8 in materia di strutture per l'estensione della ricezione radiotelevisiva. |
Art. 28. Fondi di incentivazione per il personale dipendente del servizio sanitario provinciale. |
Art. 29. Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 30. Ufficio della motorizzazione civile. |
Art. 31. Competenze del dirigente. |
Art. 32. Proventi per le operazioni svolte in materia di motorizzazione civile. |
Art. 33. Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12. |
Art. 34. Modifiche alla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro). |
Art. 35. Inquadramenti nel ruolo unico provinciale. |
Art. 36. Prove selettive per l'inquadramento in livello funzionale- retributivo superiore del personale transitato. |
Art. 37. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia. |
Art. 38. Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola. |
Art. 39. Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola. |
Art. 40. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. |
Art. 41. Copertura degli oneri. |
Art. 42. Entrata in vigore. |
§ 6.1.65 - L.P. 3 febbraio 1997, n. 2.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997 - 1999 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).
(B.U. 11 febbraio 1997, n. 7 - suppl. n. 1).
Capo I
Disposizioni per il contenimento e la qualificazione della spesa
Sezione I
Disposizioni in materia di finanza locale e di personale
Art. 1. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
2. Per l'anno 1997 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 della
3. Per l'anno 1997 il fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6 bis della
4. Per l'anno 1997 il fondo ordinario ad esaurimento di cui all'articolo 5 della
5. Per l'anno 1997 il fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 17 della
6. Per l'anno 1997 il fondo ammortamento mutui di cui all'articolo 19 della
7. L'importo di lire 235.900.000.000 di cui al comma 10 dell'articolo 23 della
8. [1].
9. Per i fini di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella C, l'ulteriore spesa di lire 14.701.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.
10. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella C, l'ulteriore spesa di lire 15.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997.
11. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate ai commi 2, 3, 4 e 5 sono autorizzate, con l'allegata tabella C, le seguenti ulteriori spese:
a) anno 1998:
capitolo 11230 lire 8.463.000.000;
b) anno 1999:
capitolo 11230 lire 292.845.000.000;
capitolo 11240 lire 78.450.000.000.
12. Per i fini di cui alle disposizioni richiamate al comma 5 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1998, con l'allegata tabella C, la riduzione della spesa di lire 3.050.000.000 al capitolo 11240 già autorizzata con l'articolo 74, comma 1, della
13. Per i fini di cui ai commi 7 e 8 è autorizzata al capitolo 11285, con l'allegata tabella C, l'ulteriore spesa di:
a) lire 4.000.000.000 per l'anno 1998;
b) lire 12.000.000.000 per l'anno 1999.
Art. 2. Determinazione degli oneri per la contrattazione per l'anno 1997.
1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della
2. L'onere relativo all'accordo dell'area dirigenziale derivante dalla contrattazione per l'anno 1997 è determinato, secondo le modalità di cui al comma 1, in lire 550.000.000.
3. Per far fronte agli oneri derivanti dalla contrattazione per il personale dei comprensori e degli enti destinatari dei trasferimenti indicati alla lettera C) dell'elenco n. 3 della legge provinciale concernente "Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999" è autorizzato lo stanziamento di 4.000.000.000 per l'anno 1997.
4. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, con la tabella C allegata alla presente legge, sono autorizzate le seguenti spese:
anno 1997: capitolo 84102: lire 950.000.000
capitolo 84103: lire 16.050.000.000
anno 1998: capitolo 84102: lire 950.000.000
5. Per i fini di cui al comma 3 è autorizzata al capitolo 84101, con la tabella C allegata alla presente legge, la spesa di lire 4.000.000.000 a carico dell'esercizio 1997.
6. Per l'utilizzo dei fondi di cui ai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 5 della
Art. 3. Disposizioni temporanee per il pagamento del personale docente supplente. [2]
[1. In attesa dell'inquadramento del personale insegnante nei ruoli della Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 2 del
2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per l'utilizzo delle somme integrative di cui al presente articolo, tenendo conto della spesa riconosciuta alle scuole per le medesime fattispecie nell'anno scolastico 1995/1996.
3. Per i fini di cui al presente articolo si utilizzano gli stanziamenti previsti in bilancio per il personale insegnante delle scuole a carattere statale (capitolo 21303).]
Sezione II
Disposizioni inerenti la realizzazione di opere e lavori pubblici
Art. 4. Disposizioni per il coinvolgimento di soggetti privati nelle gestioni pubbliche. [3]
1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 4 della
2. I settori di intervento sono individuati con deliberazioni della Giunta provinciale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con i medesimi provvedimenti sono stabilite le quote minime degli stanziamenti autorizzati sul bilancio provinciale da utilizzare per le finalità di cui al presente articolo.
3. Le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 7 della
Art. 5. Finanziamento di opere e di interventi realizzati da società partecipate dai comuni e da altri enti pubblici. [4]
Art. 6. Piani economico-finanziari.
1. Per gli investimenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche di importo superiore ai limiti fissati dalla Giunta provinciale è approvato unitamente al progetto esecutivo dell'opera un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, tenuto conto del prevedibile grado di utilizzo delle opere nonché del presumibile livello delle entrate derivante dalla riscossione di tariffe e dal concorso degli utenti alla spesa.
2. Con la medesima deliberazione con cui sono fissati i limiti di importo di cui al comma 1 la Giunta provinciale definisce inoltre:
a) la tipologia di opere da assoggettare alla disciplina di cui al medesimo comma 1;
b) i criteri e le modalità per la determinazione dei costi di funzionamento conseguenti alla realizzazione delle opere ivi inclusi quelli derivanti dall'ammortamento del beni;
c) i criteri per la fissazione delle tariffe dei servizi pubblici offerti mediante utilizzo delle infrastrutture oggetto dell'investimento tenuto conto dell'obiettivo di assicurare un'adeguata copertura dei costi;
d) i criteri e le modalità per l'eventuale ricorso a società specializzate, banche o altri organismi dotati di adeguata struttura tecnico-organizzativa per la formulazione dei piani economico-finanziari.
3. Nella realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1 anche gli enti dipendenti dalla Provincia sono tenuti a provvedere secondo quanto disposto dai commi 1 e 2.
Sezione III
Nuovi criteri per la valutazione della condizione economica
dei soggetti richiedenti interventi agevolativi
Art. 7. Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei soggetti richiedenti interventi agevolativi: modifica all'articolo 6 della
1. In relazione alle disposizioni previste dall'articolo 6 della
2. Il predetto sistema può essere applicato nei diversi settori, anche avvalendosi dei comuni e di altri enti pubblici, nonché previa convenzione, in relazione alla particolare tipologia dei settori presi in considerazione, di organismi sociali, di enti creditizi e di altri soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa.
2 bis. Le convenzioni di cui al comma 2 possono prevedere la corresponsione di compensi per i soggetti dotati di adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui si avvalgono gli enti pubblici per l'applicazione del sistema di cui al comma 1 [6].
2 ter. Per l'applicazione del sistema di cui al comma 1 è autorizzata la costituzione di banche dati che possono essere gestite in modo centralizzato, nel rispetto dei principi e delle garanzie previste dal
3. L'applicazione del sistema esperto avviene previa revisione delle procedure amministrative nei diversi settori in coerenza con i principi contenuti nella disciplina nel procedimento amministrativo, secondo criteri di semplificazione, snellimento ed efficienza. A tal fine la Giunta provinciale con propri provvedimenti definisce per ciascun settore:
a) le modalità di presentazione delle domande, prevedendo idonee forme di assistenza ai soggetti richiedenti nella elaborazione delle domande e valorizzando l'utilizzo della documentazione e delle dichiarazioni già in possesso della Provincia anche per altri fini, senza ulteriori adempimenti per i richiedenti medesimi;
b) le procedure per l'istruttoria e la concessione dei sussidi e delle agevolazioni, prevedendo specifiche modalità per gli interventi che presentano caratteristiche di urgenza e di indilazionabilità;
c) i criteri e le modalità per la valutazione di particolari situazioni di bisogno in relazione a significative variazioni intervenute nella condizione del nucleo familiare successivamente ai periodi temporali considerati nelle dichiarazioni e nella documentazione di cui alla lettera a).
4. [8].
Sezione IV
Disposizioni in materia di contabilità
Art. 8. Garanzie fidejussorie in favore di società a prevalente partecipazione provinciale.
1. Al fine di favorire l'estensione dell'applicazione delle condizioni economiche previste dalla convenzione di tesoreria della Provincia stipulata ai sensi della
2. Per la copertura degli eventuali oneri derivanti dai rischi conseguenti alla concessione delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi del presente articolo si utilizzano gli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 21 della
Sezione V
Disposizioni in materia di personale
Art. 9. Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto del personale provinciale.
1. Per il personale assunto a partire dal 1° gennaio 1996 il trattamento di fine rapporto è disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile e dalla contrattazione collettiva provinciale con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della
2. Per il personale di ruolo o con contratto a tempo indeterminato assunto fino al 31 dicembre 1995 ed ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, il trattamento di fine rapporto è disciplinato dalla contrattazione collettiva provinciale in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 l'indennità premio di servizio di cui all'articolo 197 della
4. Dal trattamento di fine rapporto di cui ai commi 1 e 2 è detratta l'indennità premio di servizio o il trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza, per i medesimi servizi e periodi utili, dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro. Qualora ricorrano particolari circostanze, la Giunta provinciale può disporre il pagamento del trattamento di fine rapporto in misura comprensiva dei trattamenti dovuti dai predetti enti previo rilascio della procura speciale di cui al comma 6; in tale ultimo caso la corresponsione del trattamento di fine rapporto avviene entro i termini e secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva provinciale [9].
5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2120, sesto comma, del codice civile la Provincia può anticipare anche quota parte del trattamento di fine rapporto comunque denominato di competenza dell'INPDAP, di altri istituti previdenziali e di precedenti datori di lavoro.
6. Per l'applicazione di quanto previsto dal comma 5 la Provincia subentra al personale interessato nelle rispettive ragioni creditizie nei confronti degli enti ivi richiamati. A tal fine i dipendenti rilasciano alla Provincia con sottoscrizione autenticata apposita procura speciale irrevocabile di delega a riscuotere.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 1 rientra fra il personale ivi considerato sia quello assunto in ruolo sia quello assunto con contratto a tempo determinato, anche se non vi è soluzione di continuità rispetto a precedenti periodi di lavoro a tempo determinato.
8. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2120, commi da sesto a undicesimo, del codice civile riguardanti l'anticipazione del trattamento di fine rapporto, fino a quando la contrattazione collettiva provinciale non disponga diversamente, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 198 della
9. Le norme di esecuzione di quanto previsto dal presente articolo, ove necessarie in relazione alle competenze attribuite alla Provincia e qualora non contenute nei contratti collettivi provinciali, sono approvate con apposito regolamento.
10. E' fatta comunque salva l'erogazione dell'indennità premio di servizio relativa ai rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato in corso al 31 dicembre 1995 e conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. Fino a quando non sia disposto diversamente dalla contrattazione collettiva di cui ai commi 1 e 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 197 bis della
12. L'articolo 197 della
13. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione di cui all'articolo 2, commi 6 e 7, della
Art. 10. Disposizioni per la limitazione delle assunzioni di personale della Provincia e degli enti dipendenti.
1. Ai fini del contenimento della spesa corrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1997, la Giunta provinciale è autorizzata ad effettuare un numero di assunzioni massimo pari al 50 per cento delle unità di personale che cessano dal servizio nel corso dell'anno 1997.
2. Dalla limitazione di cui al comma 1 sono comunque escluse:
a) le assunzioni relative alla copertura dei posti per i quali, alla data del 31 dicembre 1996, sia già stato indetto concorso;
b) le assunzioni relative ai concorsi indetti ai sensi degli articoli 10 e 11 della
c) le assunzioni del personale non docente della scuola e del personale insegnante delle scuole dell'infanzia nei limiti di cui al fabbisogno annuale determinato ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 6 della
d) le assunzioni necessarie all'esercizio di nuove attribuzioni o funzioni derivanti dall'attuazione dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige;
e) le assunzioni relative al personale rivestente qualifica di vigile del fuoco.
3. [Con le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 7 della
4. Le convenzioni, gli accordi di programma e gli altri atti, che disciplinano i rapporti con società a partecipazione provinciale e con altri enti pubblici e privati per la gestione di servizi pubblici, prevedono criteri e modalità per il contenimento delle dotazioni di personale dipendente dalle medesime società ed enti.
Art. 11. Disposizioni per il contenimento delle spese inerenti i viaggi di missione del personale. [11]
1. Le direttive impartite dalla Giunta provinciale all'Agenzia per le relazioni sindacali ai sensi dell'articolo 37 della
a) il contenimento dell'indennità chilometrica riconosciuta ai dipendenti;
b) il contenimento delle spese di missione mediante la fissazione di limiti massimi di spesa per il rimborso delle spese di pernottamento in occasione dei viaggi di missione.
2. Con le direttive sulla formazione dei bilanci di previsione degli enti dipendenti di cui all'articolo 7 della
Sezione VI
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 12. Liquidazione delle Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura.
1. Le Aziende agrarie - ente per l'apprestamento dei mezzi tecnici per l'esercizio dell'agricoltura di cui alla
2. A tal fine entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina uno o più liquidatori scegliendoli tra i componenti del consiglio di amministrazione dell'ente in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, con il compito di provvedere alla liquidazione dei rapporti attivi e passivi nonché ad ogni altro adempimento necessario. Nel provvedimento di nomina sono altresì determinati:
a) la durata dell'incarico, la quale in ogni caso non può protrarsi oltre il 31 dicembre 1998;
b) i beni ed i rapporti oggetto di liquidazione, prevedendo comunque che il compendio immobiliare costituente la sede dell'ente, per la parte non alienata, sia acquisita al patrimonio della Provincia [12];
c) il compenso a favore dei liquidatori, posto a carico del bilancio della Provincia e determinato tenendo conto delle tariffe professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti.
3. I liquidatori procedono all'estinzione delle passività mediante liquidazione dell'attivo ed utilizzo delle somme assegnate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 13.
4. I liquidatori provvedono alla redazione della situazione patrimoniale semestrale dell'ente ai sensi dell'articolo 205
5. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di scioglimento delle società commerciali e le norme del
6. L'eventuale eccedenza attiva finale, determinata tenendo conto pure del valore dei beni patrimoniali acquisiti al patrimonio dell'ente, è destinata ad iniziative a favore dell'agricoltura previste dalle leggi vigenti.
7. Il personale dipendente dalle Aziende agrarie alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla Provincia e inquadrato nel ruolo unico del personale provinciale, con le modalità previste dai commi da 8 a 12.
8. Il personale di cui al comma 7 è inquadrato nella qualifica o livello funzionale-retributivo provinciale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo i criteri e le relative equiparazioni stabiliti con apposite norme regolamentari che dovranno uniformarsi alle equiparazioni fissate nella tabella costituente l'allegato B alla
9. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito per tredici mensilità nell'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
10. L'inquadramento decorre per il personale in posizione di comando presso la Provincia dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e per il restante personale dalla data di cessazione della liquidazione.
11. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, è oggetto di una nuova operazione di inquadramento.
12. In relazione alle unità di personale che sono inquadrate nel ruolo unico provinciale in applicazione del presente articolo sono aumentati di pari numero i posti di organico delle corrispettive qualifiche livelli funzionali-retributivi, stabiliti nella tabella costituente l'allegato C alla
13. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).
Art. 13. Pagamento delle passività delle Aziende agrarie e relativa copertura degli oneri.
1. Al fine di consentire il pagamento delle passività da parte dei liquidatori delle Aziende agrarie di cui all'articolo 12, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare le somme necessarie alle Aziende agrarie medesime.
2. Le somme assegnate per le finalità di cui al comma 1 sono versate su apposito conto corrente, acceso presso il tesoriere della Provincia, intestato alla stessa Provincia e sul quale i liquidatori sono autorizzati a disporre pagamenti, rimanendo comunque esclusa la possibilità di prelievi in contanti.
3. L'eventuale disponibilità residuale giacente sul conto corrente di cui al comma 2 al momento della chiusura delle operazioni di liquidazione è introitata nel bilancio della Provincia.
4. Le eventuali somme assegnate ai sensi del comma 1, ma non ancora erogate, possono essere utilizzate per il pagamento da parte della Provincia delle passività finanziarie risultanti dalla situazione finanziaria e patrimoniale finale di cui all'articolo 12, comma 4.
5. Per i fini di cui al comma 2 dell'articolo 12 e del comma 1 del presente articolo sono autorizzati, con la tabella C allegata alla presente legge, la spesa di lire 6.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1997 al capitolo 41894 ed il limite d'impegno di lire 2.100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1998 al 2007 al capitolo 41896.
Art. 14. Abrogazione della
1. Con decorrenza dalla data di nomina dei liquidatori di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge sono abrogati la
Capo II
Disposizioni per la semplificazione delle
procedure amministrative relative ai settori economici
Art. 15. Semplificazione delle procedure per l'istruttoria delle agevolazioni nei settori economici. [13]
Art. 16. Semplificazione dell'attività programmatoria nel settore industriale: modifiche alla
Art. 17. Modifica alla
Art. 18. Modifica alla
Capo III
Disposizioni in materia di finanza locale e di tributi
Art. 19. Devoluzione ai comuni di una quota delle tasse per atti da essi rilasciati o rinnovati: modifica alla
Art. 20. Modifiche alla
Art. 21. Disposizioni in materia di canoni di depurazione. [19]
1. [20].
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale delibera le modalità ed i criteri di cui al comma 1 bis dell'articolo 28 della
3. [21].
Capo IV
Disposizioni per il perseguimento degli obiettivi programmatici
Art. 22. Partecipazione al Gruppo europeo di interesse economico per la ferrovia Verona-Monaco di Baviera.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a partecipare alla costituzione di un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) previsto dal
2. Nella partecipazione al Gruppo di cui al comma 1 la Provincia persegue gli obiettivi fissati dalla Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, sottoscritta dall'Italia, in particolare contribuendo all'adozione di misure e progetti adeguati al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dal traffico transalpino ad un livello tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat.
3. La partecipazione della Provincia, fino alla concorrenza di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1997, è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta provinciale dello schema di contratto costitutivo del GEIE.
4. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata al capitolo 53175, con la tabella C allegata alla presente legge, la spesa di lire 250.000.000 per l'esercizio finanziario 1997.
Capo V
Altre disposizioni
Sezione I
Disposizioni in materia di protezione dell'ambiente
Art. 23. Modifiche all'articolo 15 (Contributi per la localizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani) della
1. [22].
2. [23].
3. Le modifiche apportate dai commi 1 e 2 del presente articolo all'articolo 15 della
Sezione II
Disposizioni in materia di turismo
Art. 24. Disposizioni per l'esercizio dei rifugi alpini esistenti.
1. La validità dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio di rifugio alpino e di rifugio escursionistico rilasciata ai titolari dei rifugi alpini o escursionistici ai sensi dell'articolo 39, comma 2 bis, della
Art. 25. Disposizioni in materia di classificazione degli esercizi alberghieri. [24]
Sezione III
Disposizioni in materia di opere pubbliche
Art. 26. Proroga dei termini di cui all'articolo 29 (Disposizioni in materia di canoni di concessione su strade provinciali) della
1. Il termine del 30 ottobre 1995 per la denuncia delle occupazioni o usi di strade provinciali privi di autorizzazione, licenza o concessione, previsto dall'articolo 29, comma 2, della
Art. 27. Modifica all'articolo 97 della
Sezione IV
Disposizioni in materia di sanità
Art. 28. Fondi di incentivazione per il personale dipendente del servizio sanitario provinciale.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 8, della
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997 agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del fondo sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della
3. A decorrere dal medesimo esercizio 1997 cessano di trovare applicazione l'articolo 22, commi 1, 2 e 4, della
Sezione V
Disposizioni in materia di personale e di organizzazione
per l'esercizio di funzioni delegate dallo Stato
Art. 29. Modifica alla
Art. 30. Ufficio della motorizzazione civile. [27]
1. Per l'espletamento delle funzioni in materia di motorizzazione civile è istituito, in aggiunta al numero stabilito dall'articolo 8 della
2. In materia di sicurezza è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).
Art. 31. Competenze del dirigente.
1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate con il
Art. 32. Proventi per le operazioni svolte in materia di motorizzazione civile.
1. I proventi previsti da leggi dello Stato a carico degli utenti per prestazioni tecniche o attività amministrative richieste per le operazioni in materia di motorizzazione civile sono introitati al bilancio provinciale.
Art. 33. Modifica alla
Art. 34. Modifiche alla
Art. 35. Inquadramenti nel ruolo unico provinciale.
1. Il personale di ruolo in servizio al 1° gennaio 1996 presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento nonché quello in servizio alla stessa data presso il soppresso ufficio regionale e ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e le relative sezioni circoscrizionali per l'impiego è inquadrato con effetto dalla predetta data nel ruolo unico provinciale, fatto salvo quanto disposto dal comma 9.
2. E' altresì inquadrato nel ruolo unico provinciale, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, il personale di ruolo dipendente dell'Ente poste italiane in servizio in posizione di comando presso l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento alla data del 1° gennaio 1996, che presenti alla Giunta provinciale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la richiesta di cui all'articolo 6 del
3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato nella qualifica o nel livello funzionale-retributivo e nel profilo professionale provinciale in conformità alle corrispondenze fissate nella allegata tabella A.
4. Al fine di provvedere all'inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, del soppresso ufficio regionale e dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Trento e delle relative sezioni circoscrizionali per l'impiego, nonché per lo svolgimento delle funzioni delegate dallo Stato in materia di comunicazione e trasporti, di collocamento e avviamento al lavoro, ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla
5. Il personale rivestente presso l'ente di provenienza la qualifica di primo dirigente è inquadrato in soprannumero nella qualifica di dirigente. A tale personale si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4, comma 3, della
6. Alla determinazione del trattamento economico da attribuire al personale che è inquadrato a norma del presente articolo si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica, valutando l'anzianità di servizio maturata in base agli istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale a partire, rispettivamente, dalla
a) il servizio di ruolo è valutato nel livello funzionale-retributivo corrispondente alla qualifica funzionale ove è stato prestato o riconosciuto. A tal fine la progressione economica relativa all'ottavo livello funzionale-retributivo nel periodo intercorrente dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1984 è effettuata con riferimento allo stipendio di annue lorde lire 8.100.000;
b) l'eventuale servizio non di ruolo già riconosciuto per intero o parzialmente presso l'Amministrazione di provenienza agli effetti economici è valutato d'ufficio; quello non riconosciuto o svolto presso altri enti pubblici è valutato, a domanda, a norma dell'articolo 19 della
7. Qualora il trattamento economico derivante dall'applicazione dei commi 3 e 6, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, ivi compresa l'indennità di amministrazione, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
8. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, è oggetto di una nuova operazione di inquadramento.
9. Il personale di cui al comma 1, che intenda rimanere in servizio presso le amministrazioni dello Stato od optare, con riferimento al personale addetto al soppresso ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per il trasferimento presso la Provincia autonoma di Trento, deve presentare le relative richieste di cui rispettivamente all'articolo 4 bis, comma 5, del
10. Il personale che abbia chiesto di permanere in servizio presso l'amministrazione dello Stato può, scaduto il termine di cui al comma 9, essere mantenuto alle dipendenze funzionali della Provincia sino a diversa determinazione dell'amministrazione di appartenenza, alla quale è comunque restituito, decorsi sei mesi dalla scadenza del predetto termine. I relativi oneri restano a carico della Provincia.
11. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).
Art. 36. Prove selettive per l'inquadramento in livello funzionale- retributivo superiore del personale transitato.
1. Il personale in servizio di cui all'articolo 35 che ritenga di individuare nel livello funzionale-retributivo immediatamente superiore a quello in cui è inquadrato le attribuzioni effettivamente e continuativamente svolte per almeno il biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere ammesso ad apposite prove selettive volte ad accertare l'effettivo possesso della professionalità del livello e del profilo nel quale chiede di essere inquadrato. In ogni caso il personale può presentare domanda per la partecipazione ad una sola prova selettiva. Nel caso di applicazione, in corso di procedimento, del comma 8 dell'articolo 35 cui consegua l'inquadramento del dipendente nel livello già richiesto o a questo superiore, la domanda del dipendente si intende revocata e priva di ogni effetto.
2. Non incidono sui requisiti di effettività e di continuità di cui al comma 1 le assenze retribuite, anche parzialmente, e considerate dalla legge utili a tutti gli effetti ivi comprese le assenze di cui all'articolo 7 della
3. I dipendenti sono ammessi alle prove selettive di cui al comma 1 previa verifica da parte della Giunta provinciale in ordine alla ascrivibilità delle mansioni accertate a quelle proprie del profilo professionale e livello funzionale-retributivo richiesti dai dipendenti interessati.
4. L'accertamento delle mansioni effettivamente svolte da parte dei singoli dipendenti di cui al comma 3 avviene sulla base di atti, documenti, riscontri oggettivi ed adempimenti predisposti dagli stessi, nonché di provvedimenti, ordini di servizio, certificazioni o altri mezzi di prova, attestanti l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, da acquisirsi, tutti tra di loro integrati, secondo criteri di uniformità previamente stabiliti dalla Giunta provinciale.
5. La documentazione di cui al comma 4 deve essere riferita ai primi duecentodieci giorni del biennio di cui al comma 1. La documentazione di data successiva ha valore al solo fine di comprovare le mansioni effettivamente svolte dal duecentoundicesimo giorno e fino alla data di entrata in vigore della presente legge. E' comunque esclusa la validità di tale ultima documentazione per il periodo precedente a quello indicato.
6. Il contenuto delle prove selettive, i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice e quant'altro attiene alle prove sono stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale da adottarsi sentita la commissione per l'organizzazione e il personale.
7. Il personale in servizio che consegue l'idoneità nella prova selettiva è inquadrato nel profilo professionale del nuovo livello secondo la disciplina contenuta nell'articolo 17 della
8. Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al riferimento al livello funzionale-retributivo immediatamente superiore, e di cui al comma 2, operano anche in sede di applicazione dell'articolo 8 della
duecentoquarantaquattro giorni previsto al comma 2 è a tali effetti elevato a trecentosessantacinque giorni.
9. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitolo 12200).
Art. 37. Inquadramento nel ruolo unico provinciale del personale comandato presso la Provincia.
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, il personale contemplato dall'articolo 125 della
2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato nella qualifica o livello funzionale-retributivo provinciale corrispondente alla posizione giuridica di appartenenza secondo i criteri e relative equiparazioni stabiliti con apposite norme regolamentari che dovranno uniformarsi alle equiparazioni fissate nelle tabelle costituenti l'allegato A alla
3. L'inquadramento avviene su domanda degli interessati, previo accertamento da parte della Giunta provinciale del perdurare delle necessità di servizio nel settore di operatività di ogni singolo nonché del lodevole svolgimento del servizio prestato in posizione di comando presso la Provincia.
4. Le domande previste al comma 3 devono essere presentate alla Giunta provinciale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui al comma 2.
5. Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante per effetto del presente inquadramento si provvede mediante una ricostruzione della posizione economica applicando gli istituti economici previsti per il corrispondente personale provinciale. Qualora detto trattamento comprensivo dell'indennità integrativa speciale risulti inferiore a quello acquisito nell'ente di provenienza, la differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti economici di carattere generale.
6. L'inquadramento previsto dal presente articolo avviene, subordinatamente alla vacanza di posti in pianta organica, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di approvazione da parte della Giunta provinciale del provvedimento di inquadramento.
7. Il dipendente, la cui posizione giuridico-economica di provenienza subisca variazioni con effetto retroattivo alla data di inquadramento, sarà oggetto di una nuova operazione di inquadramento.
8. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella D (capitoli vari).
Sezione VI
Disposizioni in materia di ruoli del personale insegnante della scuola
Art. 38. Istituzione del ruolo e inquadramento del personale della scuola.
[1. È istituito il ruolo del personale insegnante della scuola della Provincia autonoma di Trento.] [32]
2. [La consistenza organica del personale del ruolo del personale insegnante della scuola è stabilita dalla allegata tabella B] [33].
3. [34].
4. [35].
[5. Il personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - in ruolo alla data del 1° settembre 1996 nelle scuole e istituti d'istruzione elementare e secondaria della Provincia di Trento, è inquadrato, con effetto dalla medesima data, nel ruolo del personale insegnante della scuola della Provincia, conservando la posizione giuridica e il trattamento economico in godimento. Il personale la cui posizione giuridica od economica di provenienza subisca variazioni retroattive è oggetto di una nuova operazione di inquadramento.] [36]
[6. Tra il personale di cui al comma 5 è comunque compreso il personale collocato fuori ruolo e quello di ruolo, anche se in servizio all'estero, in carico alla Sovrintendenza scolastica provinciale di Trento.] [37]
7. [La Provincia assicura la messa a disposizione del Ministero degli affari esteri del personale inquadrato ai sensi del presente articolo per la sua utilizzazione presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, secondo le disposizioni vigenti per il personale della scuola del restante territorio nazionale] [38].
[8. I contratti provinciali per il personale di cui al presente articolo disciplinano la mobilità in modo da assicurare la continuità didattica nonché la più efficace organizzazione della scuola. Nel rispetto delle medesime esigenze la Giunta provinciale determina, tra l'altro, i termini per la presentazione delle domande di mobilità del personale stesso.] [39]
9. Fino all'adozione di diversa disciplina sono fatte salve le posizioni del personale insegnante inquadrato in ruolo e in utilizzo in altra provincia, nonché le posizioni del personale insegnante appartenente ai ruoli di altra provincia e in utilizzo in provincia di Trento, fermo restando che l'onere della retribuzione è a carico della amministrazione di utilizzo e che il contratto collettivo applicabile è quello in vigore nel territorio di utilizzo.
[10. Al pagamento delle spese relative al personale di cui al presente articolo si può provvedere mediante funzionario delegato ai sensi dell'articolo 62 e seguenti della
[11. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il personale insegnante delle scuole a carattere statale (capitolo 21303).] [41]
Art. 39. Disposizioni particolari sullo stato giuridico ed economico del personale della scuola. [42]
[1. Al fine della migliore qualificazione del servizio scolastico, la Giunta provinciale definisce i criteri di programmazione delle assunzioni del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo tenendo conto della vacanza di posti in organico.
2. Agli insegnanti di religione cattolica, in attesa dell'adozione di apposita legge provinciale di disciplina del loro stato giuridico e fino a diversa determinazione dei contratti collettivi provinciali, si applicano, oltre alle vigenti norme di stato giuridico ed economico, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo. Il numero dei predetti insegnanti è determinato sulla base delle esigenze rilevate secondo le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 3.
3. I docenti di religione cattolica sono assunti con provvedimento del sovrintendente scolastico mediante contratto di incarico annuale che si intende automaticamente confermato qualora sussistano i requisiti previsti dal punto 4 dell'Intesa tra autorità scolastica e Conferenza episcopale italiana di cui al
4. Fino a diversa determinazione dei contratti collettivi provinciali l'indennità di funzione per l'incarico ispettivo di cui all'articolo 23 del
Capo VI
Disposizioni in materia finanziaria e finali
Art. 40. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella C annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella C. Nella medesima tabella C sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 1, 2, 13 e 22 della presente legge.
2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella C annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella C.
Art. 41. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella D.
Art. 42. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabelle [43]
(Omissis)
[1] Modifica l'art. 3 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[5] Comma così modificato dall'art. 8 della
[6] Comma inserito dall’art. 9 della
[7] Comma inserito dall’art. 9 della
[8] Integra il comma 5, art. 6, della
[9] Comma così modifiato dall’art. 4 della
[10] Comma abrogato dall'art. 7 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[12] Lettera così modificata dall'art. 75 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[14] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[15] Articolo abrogato dall’art. 62 della
[16] Modifica l'art. 6 della
[17] Sostituisce l'art. 15 della
[18] Modifica gli artt. 6 bis e 33 della
[19] Articolo abrogato dall'art. 35 della
[20] Modifica l'art. 28 della
[21] Modifica l'art. 12 della
[22] Modifica l'art. 15 della
[23] Modifica l'art. 15 della
[24] Articolo abrogato dall’art. 51 della
[25] Modifica il comma 1, art. 97, della
[26] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[29] Il testo di modifica è riportato nella
[30] Comma così sostituito dall'art. 6 della
[31] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[32] Comma abrogato dall'art. 119 della
[33] Comma abrogato dall’art. 19 della
[34] Comma abrogato dall'art. 38 della
[35] Comma abrogato dall'art. 38 della
[36] Comma abrogato dall'art. 119 della
[37] Comma abrogato dall'art. 119 della
[38] Comma abrogato dall’art. 4 della
[39] Comma abrogato dall'art. 119 della
[40] Comma abrogato dall'art. 119 della
[41] Comma abrogato dall'art. 119 della
[42] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[43] La tabella B è abrogata dall’art. 19 della