Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 2. ordinamento della provincia |
Capitolo: | 2.1 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 23/12/1974 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974, eccezion fatta per l'assegno compensativo riguardante i componenti le commissioni comprensoriali per la tutela [...] |
Art. 3. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e successive modificazioni si applicano anche alla Commissione di [...] |
Art. 4. 1. In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario o del componente avente anche funzioni di segretario delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso [...] |
§ 2.1.31 - L.P. 23 dicembre 1974, n. 49. [1]
Norme per il funzionamento delle Commissioni, Consigli e Comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento, e per i compensi ai loro componenti.
(B.U. 24 dicembre 1974, n. 60).
1. Le misure dei gettoni di presenza determinate dall'articolo 1 della
2. L'importo massimo dell'assegno compensativo per il lavoro preparatorio e di studio di cui all'art. 2 della
3. Nei concorsi per l'assunzione di personale delle Scuole dell'infanzia agli esperti cui sarà affidato lo svolgimento del corso previsto dall'articolo 28 della
4. Ai membri delle commissioni e agli esperti di cui ai commi precedenti estranei all'Amministrazione, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano compiere viaggi, compete il rimborso delle spese di viaggio e di pernottamento nella misura effettivamente sostenuta, nonché dai dipendenti o da altri soggetti esterni all'amministrazione invitati dal presidente a partecipare alle riunioni del comitato o della commissione. Compete altresì l'indennità chilometrica e il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio automezzo nella misura e con le modalità previste per i dipendenti provinciali. A decorrere dal 1992 la misura dell'indennità chilometrica è quella vigente all'1 gennaio di ogni anno [3].
5. In relazione alla finalità di assicurare condizioni organizzative adeguate per un migliore espletamento dei lavori delle commissioni, consigli e comitati, qualora la durata delle riunioni sia complessivamente di almeno sei ore giornaliere, la Giunta provinciale è autorizzata a sostenere direttamente le spese per i pasti eventualmente consumati in occasione dello svolgimento delle riunioni medesime dai membri e segretari. In tale caso le misure dei trattamenti di missione, ove spettanti ai sensi delle vigenti normative provinciali in materia, sono ridotte del 20 per cento per ciascun pasto la cui spesa sia assunta a carico del bianco provinciale.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1978.
1. Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1974, eccezion fatta per l'assegno compensativo riguardante i componenti le commissioni comprensoriali per la tutela del paesaggio, il cui nuovo limite ha effetto dal 1° luglio 1973.
2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme di cui al primo comma dell'art. 16 della
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui alla
1. In caso di temporanea assenza o impedimento del segretario o del componente avente anche funzioni di segretario delle commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso organi od uffici della Provincia o presso aziende od organismi con ordinamento autonomo, da essa dipendenti, il Presidente della Giunta provinciale, o l'assessore competente, provvedono alla nomina di un segretario supplente che sostituisca l'effettivo per il tempo necessario.
Artt. 5. - 6.
(Omissis) [4].
[1] Legge abrogata dall'art. 6 della
[2] Articolo sostituito dall'art. 20 della
[3] Comma già modificato dall'art. 80 della
[4] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.