Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 16/10/1992 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali. |
Art. 3. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 4. Modificazioni all'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 concernente disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990 - 1992. |
Art. 5. Rettifiche di errori materiali all'articolo 60 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e all'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15. |
Art. 6. Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio". |
Art. 7. Integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente "Provvedimenti organici per il settore industriale e l'incremento dell'occupazione". |
Art. 8. Disposizioni per l'autotrasporto di cose per conto terzi. |
Art. 9. Modificazioni alla legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 concernente "Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini". |
Art. 10. Disposizioni in materia di fondi rischi. |
Art. 11. Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 concernente "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile". |
Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci". |
Art. 13. Investimenti aeroportuali. |
Art. 14. Finanziamenti alla Atesina s.p.a. |
Art. 15. Partecipazioni. |
Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento ". |
Art. 17. Copertura degli oneri. |
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore. |
§ 6.1.2c - L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.
(B.U. 20 ottobre 1992, n. 43 - S.O. n. 1).
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a Carico degli esercizi finanziari 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative a leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato e in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1992 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella medesima tabella, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.
Art. 3. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. In relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 3, della
a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6: lire 23.878.000.000 ripartito nel modo seguente:
1) lire 7.018.000.000 per la custodia forestale;
2) lire 1.510.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;
3) lire 8.500.000.000 per gli asili nido;
4) lire 3.000.000.000 per le biblioteche;
5) lire 2.000.000.000 per le attività culturali;
6) lire 1.850.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;
b) fondo perequativo di cui all'articolo 7: lire 113.128.000.000;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9: lire 63.800.000.000.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.
3. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.
Art. 4. Modificazioni all'articolo 21 della
(Omissis).
Art. 5. Rettifiche di errori materiali all'articolo 60 della
1. (Omissis).
2. (Omissis).
3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della
Art. 6. Modificazioni alla
(Omissis).
Art. 7. Integrazioni alla
(Omissis).
Art. 8. Disposizioni per l'autotrasporto di cose per conto terzi. [4]
Art. 9. Modificazioni alla
(Omissis).
Art. 10. Disposizioni in materia di fondi rischi. [5]
[1. Le somme comunque denominate assegnate dalla Provincia ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della
2. In caso di liquidazione dei fondi rischi le somme conseguenti alle operazioni di liquidazione riferite ai fondi o alle quote degli stessi costituiti con le integrazioni apportate a decorrere dalla data di cui al comma 3 devono essere riversate alla Provincia in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle integrazioni corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1991].
Art. 11. Modificazione dell'articolo 45 della
1. (Omissis).
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dall'entrata in vigore della
Art. 12. Modificazioni alla
(Omissis).
Art. 13. Investimenti aeroportuali. [6]
[1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare i piani di cui all'articolo 16 della
Art. 14. Finanziamenti alla Atesina s.p.a.
1. Per i fini di cui all'articolo 17, comma 1, della
2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.
Art. 15. Partecipazioni.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Atesina s.p.a. fino alla concorrenza dell'importo di Lire 5.000.000.000.
2. La Giunta provinciale e autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società di gestione dell'Aeroporto di Verona Villafranca, fino alla concorrenza dell'importo di Lire 1.380.000.000.
3. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992, la spesa di Lire 610.000.000 per i fini di cui al comma 2.
4. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le spese di Lire 5.000.000.000 per i fini di cui al comma 1 e di lire 770.000.000 per i fini di cui al comma 2.
Art. 16. Modifiche alla
(Omissis).
Art. 17. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo complessivo di Lire 184.670.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 6, 14 e 15 a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:
a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 52.193.000.000;
b) da una quota, pari a lire 132.477.000.000, dei fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1991 di lire 143.906.508.680.
2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire 256.980.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, per gli anni 1993 e 1994, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assestamento del bilancio.
3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 35.290.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con una quota, di pari importo, delle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 47.530.000.000.
4. All'ulteriore onere, valutato nell'importo di lire 140.290.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 a carico dell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con una quota delle cessazioni degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa, per complessive lire 173.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995, disposte con l'articolo 2 della
Art. 18. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del
[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della