§ 6.1.2c - L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:16/10/1992
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
Art. 2.  Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.
Art. 3.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 4.  Modificazioni all'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 concernente disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990 - 1992.
Art. 5.  Rettifiche di errori materiali all'articolo 60 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e all'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15.
Art. 6.  Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio".
Art. 7.  Integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente "Provvedimenti organici per il settore industriale e l'incremento dell'occupazione".
Art. 8.  Disposizioni per l'autotrasporto di cose per conto terzi.
Art. 9.  Modificazioni alla legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 concernente "Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini".
Art. 10.  Disposizioni in materia di fondi rischi.
Art. 11.  Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 concernente "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile".
Art. 12.  Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".
Art. 13.  Investimenti aeroportuali.
Art. 14.  Finanziamenti alla Atesina s.p.a.
Art. 15.  Partecipazioni.
Art. 16.  Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento ".
Art. 17.  Copertura degli oneri.
Art. 18.  Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.1.2c - L.P. 16 ottobre 1992, n. 19.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 20 ottobre 1992, n. 43 - S.O. n. 1).

 

Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali nonché i limiti di impegno per gli importi esposti nella stessa tabella, a Carico degli esercizi finanziari 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.

 

     Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con leggi provinciali.

     1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno relative a leggi provinciali indicate nella tabella B annessa alla presente legge sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato e in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1992 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nella medesima tabella, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. In relazione alle disposizioni di cui all' articolo 1, comma 3, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, l'entità dei trasferimenti a favore dei comuni per l'esercizio 1992 a valere sui fondi sottospecificati, determinata con l'articolo 4, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, e così modificata:

     a) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali di cui all'articolo 6: lire 23.878.000.000 ripartito nel modo seguente:

     1) lire 7.018.000.000 per la custodia forestale;

     2) lire 1.510.000.000 per la manutenzione delle strade comunali;

     3) lire 8.500.000.000 per gli asili nido;

     4) lire 3.000.000.000 per le biblioteche;

     5) lire 2.000.000.000 per le attività culturali;

     6) lire 1.850.000.000 per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive;

     b) fondo perequativo di cui all'articolo 7: lire 113.128.000.000;

     c) fondo per lo sviluppo degli investimenti minori di cui all'articolo 9: lire 63.800.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma 1, lettere a) e b), è autorizzato l'ulteriore stanziamento di Lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

     3. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 4. Modificazioni all'articolo 21 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 concernente disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1990 - 1992. [1]

     (Omissis).

 

     Art. 5. Rettifiche di errori materiali all'articolo 60 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e all'articolo 1 della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15. [2]

     1. (Omissis).

     2. (Omissis).

     3. Le rettifiche di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 e della legge provinciale 19 maggio 1992, n. 15.

 

     Art. 6. Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 concernente "Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio". [3]

     (Omissis).

 

     Art. 7. Integrazioni alla legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente "Provvedimenti organici per il settore industriale e l'incremento dell'occupazione".

     (Omissis).

 

     Art. 8. Disposizioni per l'autotrasporto di cose per conto terzi. [4]

 

     Art. 9. Modificazioni alla legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36 concernente "Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini".

     (Omissis).

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di fondi rischi. [5]

     [1. Le somme comunque denominate assegnate dalla Provincia ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, dell'articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, dell'articolo 1 della legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25 e del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 costituiscono contributi in conto capitale destinati all'adeguamento dei mezzi propri degli enti assegnatari.

     2. In caso di liquidazione dei fondi rischi le somme conseguenti alle operazioni di liquidazione riferite ai fondi o alle quote degli stessi costituiti con le integrazioni apportate a decorrere dalla data di cui al comma 3 devono essere riversate alla Provincia in deroga a quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36, dal numero 4) dell'articolo 3 della legge regionale 18 gennaio 1972, n. 5, dalla lettera d) dell'articolo 18 della legge provinciale 3 agosto 1987, n. 13 e dal numero 6) dell'articolo 2 della legge provinciale 13 dicembre 1982, n. 25.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle integrazioni corrisposte a decorrere dal 1 gennaio 1991].

 

     Art. 11. Modificazione dell'articolo 45 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 concernente "Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile".

     1. (Omissis).

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dall'entrata in vigore della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

 

     Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci".

     (Omissis).

 

     Art. 13. Investimenti aeroportuali. [6]

     [1. La Giunta provinciale è autorizzata ad integrare i piani di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come da ultimo integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10, con l'inserimento delle opere e delle infrastrutture realizzate a decorrere dall'anno 1992 dalla parte della società "Aeroporto Gianni Caproni s.p.a.", finalizzate alla gestione dell'aeroporto Caproni di Trento-Mattarello. I predetti investimenti sono ammessi ai contributi previsti dal medesimo articolo 16].

 

     Art. 14. Finanziamenti alla Atesina s.p.a.

     1. Per i fini di cui all'articolo 17, comma 1, della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6, la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare alla società Atesina s.p.a. di Trento l'ulteriore somma di Lire 5.000 .000.000. Alla predetta somma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

     2. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

 

     Art. 15. Partecipazioni.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società Atesina s.p.a. fino alla concorrenza dell'importo di Lire 5.000.000.000.

     2. La Giunta provinciale e autorizzata a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società di gestione dell'Aeroporto di Verona Villafranca, fino alla concorrenza dell'importo di Lire 1.380.000.000.

     3. E' autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1992, la spesa di Lire 610.000.000 per i fini di cui al comma 2.

     4. Sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le spese di Lire 5.000.000.000 per i fini di cui al comma 1 e di lire 770.000.000 per i fini di cui al comma 2.

 

     Art. 16. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 concernente "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento ".

     (Omissis).

 

     Art. 17. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere valutato nell'importo complessivo di Lire 184.670.000.000 derivante dall'applicazione degli articoli 1, 3, 6, 14 e 15 a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede con le disponibilità finanziarie della Provincia derivanti:

     a) dalle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario, con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 52.193.000.000;

     b) da una quota, pari a lire 132.477.000.000, dei fondi disponibili sull'avanzo di consuntivo 1991 di lire 143.906.508.680.

     2. Al complessivo onere valutato nell'importo di lire 256.980.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 1, per gli anni 1993 e 1994, si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie derivanti dalle maggiori entrate e dalle minori spese previste nel bilancio pluriennale della Provincia, con il provvedimento di assestamento del bilancio.

     3. Al complessivo onere, valutato nell'importo di lire 35.290.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 a carico dell'esercizio finanziario 1995, si fa fronte con una quota, di pari importo, delle minori spese conseguenti alle riduzioni e revoche di stanziamenti disposte per il medesimo esercizio finanziario con l'articolo 2, per l'importo complessivo di lire 47.530.000.000.

     4. All'ulteriore onere, valutato nell'importo di lire 140.290.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 6 a carico dell'esercizio finanziario 1996, si fa fronte con una quota delle cessazioni degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa, per complessive lire 173.000.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995, disposte con l'articolo 2 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

 

     Art. 18. Dichiarazione d'urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98.