Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 24/08/1990 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali. |
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con legge provinciali. |
Art. 3. Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988-1990. |
Art. 4. (Omissis) |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 7. Disposizioni in materia di trasporti a fune. |
Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di emissioni in atmosfera. |
Art. 9. (Omissis) |
Art. 10. Entrata in vigore. |
§ 6.1.27 - Legge Provinciale 24 agosto 1990, n. 24.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento.
(B.U. 29 agosto 1990, n. 40 - straord.).
Art. 1. Ulteriori finanziamenti di leggi provinciali.
1.Per i fini previsti dalle disposizioni di cui alle leggi provinciali indicate nella tabella A, annessa alla presente legge, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti - anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali - ed i limiti di impegno, per gli importi esposti nello stesso allegato, a carico degli esercizi finanziari 1990, 1991, 1992, da iscrivere in bilancio e da utilizzare secondo le specificazioni riportate di seguito alle leggi stesse.
Art. 2. Revoche o riduzioni di spese autorizzate con legge provinciali.
1. Le autorizzazioni di spesa, di stanziamento e di limite di impegno, relative a leggi provincia indicate nella tabella B, annessa alla presente legge, sono revocate o ridotte per gli importi esposti nello stesso allegato ed in tale misura cessano di essere iscritte a carico dell'esercizio finanziario 1990 e successivi, secondo le specificazioni di importo e di anno riportate nel medesimo allegato, rimanendo iscritte a carico dei previsti esercizi finanziari per la parte residuale, da utilizzare anche secondo le riportate specificazioni.
Art. 3. Oneri per il rinnovo del contratto del personale provinciale per il triennio 1988-1990.
1. L'onere a carico del bilancio provinciale derivante dalla conclusione dell'accordo provinciale unitario per il rinnovo contrattuale per il triennio 1988-1990, autorizzato con l'articolo 6 della
(Omissis) [1].
(Omissis) [2].
Art. 6. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. (Omissis) [3].
2. (Omissis) [4].
3. Una quota del fondo perequativo di cui all'articolo 7 della
4. Per i fini di cui all'articolo 4, comma 2, della
5. Per i fini di cui all'articolo 10 della
Art. 7. Disposizioni in materia di trasporti a fune.
1. Al fine di attenuare gli effetti economici negativi causati dalla grave carenza di innevamento verificatasi nelle ultime due stagioni invernali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere al Consorzio di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento i contributi previsti dall'articolo 1 della
2. I contributi di cui al comma 1 sono determinati con il provvedimento di cui al comma 3 nei limiti stabiliti dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della
3. La Giunta provinciale con proprio provvedimento stabilisce i requisiti e le condizioni per l'ammissibilità ai finanziamenti, i criteri per la determinazione della misura delle agevolazioni secondo quanto stabilito al comma precedente, la durata dei finanziamenti comunque non superiore a cinque anni oltre ad un periodo di preammortamento fino a sei mesi, le modalità e termini di rendicontazione, nonchè le modalità per l'assegnazione dei contributi al consorzio di cui al comma 1 e per l'erogazione degli stessi in relazione ai fabbisogni di cassa [5].
4. Per i fini di cui al comma 1 sono autorizzate le spese di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1990 e di lire 800.000.000 annue a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1991 al 1995.
Art. 8. Disposizioni transitorie in materia di emissioni in atmosfera.
1. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 4 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1 - 41/Legisl. e successive modifiche e integrazioni, prorogato al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente agli impianti produttivi esistenti alla medesima data, per i quali debbano essere realizzati interventi di installazione o adeguamento dei sistemi di captazione, aspirazione ed abbattimento per portate massime in emissione superiori a 1.000.000 Nm3/h.
2. La Giunta provinciale provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del citato testo unico, tenuto conto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1983, nonché delle linee guida e dei valori minimi e massimi per le emissioni che saranno eventualmente stabiliti dallo Stato, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del
(Omissis) [6].
Art. 10. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno, successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
TABELLA A.
(Omissis).
TABELLA B.
(Omissis).
[1] Modifica l'art. 18 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[3] Modifica l'art. 6 della
[4] Modifica l'art. 7 della
[5] Vedi
[6] Reca disposizioni finanziarie.