Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 contabilità |
Data: | 09/09/1996 |
Numero: | 8 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 2. Risarcimento danni a seguito dell'evento calamitoso di Stava. |
Art. 3. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige. |
Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 5. Disposizioni relative alle sedi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego. |
Art. 6. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di attuazione di programmi di interesse comunitario. |
Art. 7. Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di utilizzazione di finanziamenti statali. |
Art. 8. Contributo straordinario all'associazione «Museo dell'aeronautica Gianni Caproni». |
Art. 9. Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 in materia di finanziamento delle istituzioni culturali. |
Art. 10. Modifica all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe di ingresso ai musei. |
Art. 11. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare). |
Art. 12. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale). |
Art. 13. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 14. Proroga del termine di cui all'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative. |
Art. 15. Divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali. |
Art. 16. Disposizioni in materia di personale forestale. |
Art. 17. Soppressione di organi collegiali. |
Art. 18. |
Art. 19. Avvalimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. |
Art. 20. Modifica alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio). |
Art. 21. Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). |
Art. 23. Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali. |
Art. 24. Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina [...] |
Art. 25. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese). |
Art. 26. Modifiche a disposizioni provinciali in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune. |
Art. 27. Modifica all'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di finanza locale. |
Art. 28. Ulteriori disposizioni in materia di contributi per la realizzazione e il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni. |
Art. 29. Disposizioni in materia di finanza locale. |
Art. 30. Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento. |
Art. 31. Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti). |
Art. 32. Disposizioni per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia. |
Art. 33. Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale. |
Art. 34. Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 35. Modifica alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 36. Comando di personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari. |
Art. 37. Specializzazione di personale sanitario laureato non medico. |
Art. 38. Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 39. Personale provinciale a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. |
Art. 40. Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di piante organiche e di personale delle unità sanitarie locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. |
Art. 41. Disposizioni in materia di completamento delle opere comunali destinate ad attività socio-assistenziali. |
Art. 42. Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria). |
Art. 43. Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari. |
Art. 44. Incarichi libero-professionali per attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale. |
Art. 45. Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di prestazioni sanitarie a scopo di |
Art. 46. Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione). |
Art. 47. Norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie. |
Art. 48. Fondi di incentivazione per il personale di comparto del servizio sanitario provinciale. |
Art. 49. Modifica alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali). |
Art. 50. Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi. |
Art. 51. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti). |
Art. 52. Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento). |
Art. 53. Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio). |
Art. 54. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). |
Art. 55. Modifica alla legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 (Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata). |
Art. 56. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie [...] |
Art. 57. Rettifica di errore materiale all'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi). |
Art. 58. Modifica alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno). |
Art. 59. Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). |
Art. 60. Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. |
Art. 61. Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). |
Art. 62. Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina). |
Art. 63. Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi). |
Art. 64. Modifica alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa). |
Art. 65. Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento). |
Art. 66. Modifica all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico. |
Art. 67. Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). |
Art. 68. Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). |
Art. 69. Disciplina transitoria della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario. |
Art. 70. Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). |
Art. 71. Modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria). |
Art. 72. Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia). |
Art. 73. Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). |
Art. 74. Programmi e varianti approvati ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti). |
Art. 75. Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica). |
Art. 76. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi). |
Art. 77. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa. |
Art. 78. Copertura degli oneri. |
Art. 79. Entrata in vigore. |
§ 6.1.62 - L.P. 9 settembre 1996, n. 8.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996- 1998 della Provincia autonoma di Trento.
(B.U. 13 settembre 1996, n. 41).
CAPO I
Disposizioni in materia di organizzazione finanziaria
Art. 1. Modifiche alla
Art. 2. Risarcimento danni a seguito dell'evento calamitoso di Stava.
1. Fino ad avvenuto integrale risarcimento dei danni quantificati nelle sentenze civili conseguenti all'evento calamitoso di Stava, le somme stanziate sul capitolo 55982 (Fondo per interventi straordinari in relazione alla catastrofe di Stava e per risarcimento danni) del bilancio di previsione, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari.
Art. 3. Modifica all'articolo 2 della
Art. 4. Modifiche alla
Art. 5. Disposizioni relative alle sedi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 bis del
2. La Giunta provinciale corrisponde annualmente ai comuni un rimborso delle spese a copertura dei costi sostenuti per l'utilizzo delle sedi di cui al comma 1 determinandolo anche su base forfettaria.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati sul bilancio provinciale per il funzionamento delle strutture provinciali e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.
Art. 6. Modifica all'articolo 2 della
Art. 7. Modifica all'articolo 6 della
CAPO II
Disposizioni in materia di attività e beni culturali
Art. 8. Contributo straordinario all'associazione «Museo dell'aeronautica Gianni Caproni».
1. Al fine di garantire la continuità dell'attività museale la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione «Museo dell'aeronautica Gianni Caproni» di Trento, in aggiunta al contributo ordinario concesso ai sensi della
2. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite dalla Giunta provinciale con il provvedimento di concessione.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 18 e 19 della
Art. 9. Modifica all'articolo 17 della
Art. 10. Modifica all'articolo 7 della
Art. 11. Modifiche alla
CAPO III
Disposizioni in materia di personale e di organizzazione
Art. 12. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C alla
1. Ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla
a) i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo e quinto livello funzionale sono diminuiti rispettivamente di 8, 14, 28 e 30 unità;
b) i posti d'organico relativi al sesto livello funzionale sono aumentati di 80 unità.
2. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1 si fa fronte con i minori oneri conseguenti alla lettera a) del medesimo comma.
Art. 13. Modifiche alla
1. [11].
2. [12].
3. [13].
4. L'articolo 27 della
5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte con i minori oneri conseguenti al comma 1.
Art. 14. Proroga del termine di cui all'articolo 53 della
1. Il termine del 31 agosto 1996 relativo alla proroga degli incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative della Provincia, disposta ai sensi dell'articolo 53 della
Art. 15. Divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali. [14]
Art. 16. Disposizioni in materia di personale forestale.
1. A decorrere dal 1° settembre 1995 la tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali costituente l'allegato C della
2. L'inquadramento del personale rivestente le previgenti qualifiche dei sottufficiali e guardie forestali nelle nuove qualifiche individuate dall'allegata tabella A è disposta con effetto a decorrere dalla data di cui al comma 1, secondo le disposizioni del
3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, in attesa del recepimento dei principi di riforma di cui alla
4. La
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (capitolo 55389 e 55421).
Art. 17. Soppressione di organi collegiali.
1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle spese correnti sono soppressi, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i seguenti organi collegiali:
a) commissione consultiva presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, della
b) comitato provinciale dei prezzi di cui all'articolo 1 della
c) commissione consultiva di cui all'articolo 2 della
2. [15].
3. Le funzioni del comitato provinciale dei prezzi, delegate dallo Stato alla Provincia ai sensi dell'articolo 11 del
Art. 19. Avvalimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
1. La Provincia e gli enti funzionali si avvalgono, sulla base di apposita convenzione, anche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla
2. Previa richiesta e sulla base di apposite convenzioni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari effettua le attività di cui al comma 1 anche a favore dei comuni, dei loro consorzi ed aziende.
CAPO IV
Art. 20. Modifica alla
Art. 21. Modifica alla
1. [18].
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'aggiornamento del piano provinciale di politica commerciale per i fini di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di un anno, è sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali al dettaglio di cui agli articoli 20 e 24 della
Art. 22. Modifiche alla
[1. - 4. [20].
5. Fino alla nomina della commissione provinciale per l'artigianato nella composizione prevista dal comma 4 del presente articolo continua ad operare la commissione provinciale in carica.
6. Il capo IV della
Art. 23. Modifica alla
1. [21].
2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della
3. In relazione a quanto disposto dal comma 2 la Giunta provinciale promuove la modifica della convenzione tra Provincia e Tecnofin Strutture s.p.a. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti e con i limiti di impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 10 della
Art. 24. Modifica alla
Art. 25. Modifica alla
1. [23].
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della
3. [24].
Art. 26. Modifiche a disposizioni provinciali in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune. [25]
CAPO V
Disposizioni in materia di enti locali e finanza locale
Art. 27. Modifica all'articolo 23 della
1. [26].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti, i limiti di impegno e le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle leggi provinciali citate al comma 6 dell'articolo 17 della
Art. 28. Ulteriori disposizioni in materia di contributi per la realizzazione e il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.
1. [27].
2. Per i fini di cui all'articolo 18 della
3. Per i fini di cui al presente articolo si provvede come segue:
a) sono autorizzate le seguenti maggiori spese:
1) per l'anno 1996: lire 25.000.000.000
2) per l'anno 1997: lire 15.000.000.000
3) per l'anno 1998: lire 20.000.000.000
b) è autorizzato al capitolo 11280, con la allegata tabella B, il limite di impegno di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1997 al 2007.
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a), si provvede con una quota delle nuove autorizzazioni di spesa indicate al capitolo 11270 della allegata tabella B.
Art. 29. Disposizioni in materia di finanza locale.
1. La quota di lire 17.510.000.000 di cui al comma 4 dell'articolo 23 della
2. La quota percentuale del bilancio di cui al comma 5 dell'articolo 23 della
3. L'importo di lire 144.137.100.000 di cui al comma 6 dell'articolo 23 della
4. L'importo di lire 38.490.000.000 di cui al comma 7 dell'articolo 23 della
5. L'importo di lire 87.000.000.000 di cui al comma 8 dell'articolo 23 della
6. L'importo di lire 199.900.000.000 di cui al comma 10 dell'articolo 23 della
7. [28].
8. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella B, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.
9. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella B, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.
10. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 sono autorizzate, con l'allegata tabella B, le seguenti variazioni:
a) anno 1996: al capitolo 11285 lire 7.000.000.000;
b) al capitolo 11286 aumento del limite di impegno da 2.300.000.000 a 5.300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2006;
c) anno 1997: al capitolo 11285 lire 10.000.000.000;
d) anno 1998: al capitolo 11285 lire 8.000.000.000;
e) anno 1999: al capitolo 11285 lire 5.000.000.000.
11. [29].
12. Per l'anno 1996 una quota del fondo per gli investimenti minori di cui all'articolo 17 della
13. - 14. [30].
15. La disposizione di cui al comma 14 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. Agli oneri di cui al comma 14 del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla
16. [31].
Art. 30. Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento. [32]
CAPO VI
Disposizioni in materia di sanità e attività sociali
Art. 31. Modifica alla
Art. 32. Disposizioni per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia.
1. Per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia, volti a disciplinare forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali. Alla copertura del relativo onere si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 33. Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale.
1. Per la promozione ed il coordinamento a livello provinciale di iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali ed all'educazione stradale, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un comitato per la sicurezza e l'educazione stradale, i cui componenti, in numero non superiore a dieci, sono scelti dalla Giunta fra esperti nei settori della prevenzione e sicurezza stradale e dell'educazione.
2. Sono compiti del comitato:
a) raccogliere, elaborare e diffondere i dati sugli incidenti stradali occorsi in ambito provinciale;
b) elaborare programmi di prevenzione e di controllo nei settori della sicurezza stradale, dei mezzi di trasporto e dei comportamenti di guida a maggior rischio, da effettuare in collaborazione e coordinamento con gli enti e gli organismi competenti;
c) elaborare programmi di formazione, di sensibilizzazione ed educazione stradale da effettuare con il più ampio coinvolgimento di amministrazioni, enti ed organismi preposti alla tutela della salute pubblica ed alla prevenzione.
3. La Giunta provinciale, sulla base delle proposte del comitato, approva annualmente un programma organico di interventi finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali ed individua le singole iniziative da perseguire nell'ambito dei piani e programmi di settore, sia direttamente che in collaborazione o coordinamento con altri enti o amministrazioni.
4. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per spese per consigli, comitati e commissioni (capitolo 12300) ed alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 34. Modifica dell'articolo 25 della
Art. 35. Modifica alla
1. [35].
2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1995.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (capitolo 32115) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 36. Comando di personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
1. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere comandato, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti degli enti o amministrazioni pubbliche interessate, presso altre aziende sanitarie locali o presso aziende ospedaliere, presso la Provincia autonoma di Trento, con riguardo sia ai servizi dipendenti dalla Giunta provinciale, sia a quelli dipendenti dal Consiglio provinciale, o presso altri enti o amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del
2. [36].
3. [37].
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 30, commi 1 e 2, della
6. Alla copertura del relativo onere si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (capitoli vari).
Art. 37. Specializzazione di personale sanitario laureato non medico.
1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università italiane, allo scopo di favorire le strutture del servizio sanitario provinciale per l'espletamento del tirocinio pratico al quale siano ammessi, nell'ambito delle rispettive scuole di specializzazione, laureati non medici, residenti in provincia di Trento, in possesso del diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario. In tali convenzioni può essere prevista presso le scuole di specializzazione l'istituzione di posti aggiuntivi.
2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi finanziari a favore di laureati non medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale - ove prevista - e residenti in provincia di Trento, che siano stati ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di specializzazione delle università convenzionate di cui al comma 1, ovvero di scuole di specializzazione di altre università italiane.
3. La stipulazione delle convenzioni e la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nei limiti dell'individuazione annuale delle esigenze, determinata per ciascuna disciplina dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e tenuto conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale.
4. In apposito regolamento di attuazione è stabilita la disciplina per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti indirizzi:
a) la concessione dei contributi finanziari è effettuata previo superamento di appositi concorsi banditi dalla Giunta provinciale e sulla base di graduatorie per titoli secondo criteri stabiliti dalla Giunta stessa;
b) l'ammontare e la forma del contributo nonché le modalità della corresponsione sono determinati nel bando concorsuale. La corresponsione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo comunque non inferiore ai cinque anni;
c) i contributi sono concessi a laureati iscritti al primo anno del corso di specializzazione e per l'intera durata del corso. In sede di prima applicazione è consentita la concessione di contributi anche a laureati specializzandi iscritti ad anni di corso successivi al primo.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con una quota dello stanziamento previsto in bilancio per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 2 della
Art. 38. Modifica all'articolo 49 della
Art. 39. Personale provinciale a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
1. Gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 49, comma 3, e dell'articolo 56, comma 4, della
2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede ad indicare in bilancio le spese relative al personale messo a disposizione dalla Provincia e all'effettuazione dei relativi movimenti contabili secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1995.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (capitolo 32115) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.
Art. 40. Modifica all'articolo 18 della
Art. 41. Disposizioni in materia di completamento delle opere comunali destinate ad attività socio-assistenziali.
1. Relativamente all'anno 1996 per il completamento di opere dei comuni già ammesse a finanziamento sui programmi di interventi per le attività socio-assistenziali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 36 della
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti e i limiti di impegno disposti per i fini di cui alla legge provinciale citata al medesimo comma 1 (capitoli 31260 - 31261).
Art. 42. Modifica alla
Art. 43. Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari.
1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della
2. La Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi [42].
3. La Giunta provinciale, a decorrere dall'anno formativo 2005-2006, sentito l'organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, della
3 bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio [44].
4. Il secondo comma dell'articolo 12 della
5. Agli oneri di cui al presente articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Provincia per le funzioni del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della
Art. 44. Incarichi libero-professionali per attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale. [45]
Art. 45. Modifica all'articolo 11 della
deospedalizzazione e in materia di protesi. [46]
[1. [47].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 11 della
Art. 46. Modifica alla
[1. [49].
2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 36 della
Art. 47. Norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie.
1. Il presente articolo disciplina l'espletamento dei concorsi per titoli ed esami per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della
2. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.
3. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. I titoli valutabili sono quelli relativi all'esercizio professionale e quelli di studio e di carriera.
5. Gli esami consistono in una prova scritta riguardante la tecnica farmaceutica, la farmacologia e la legislazione farmaceutica e in una prova orale riguardante le stesse materie.
6. Ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, dieci punti per la prova scritta e dieci punti per la prova orale.
7. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale.
8. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.
9. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, la Giunta provinciale provvede alla revoca del bando di concorso già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui efficacia è nel frattempo sospesa, e alla indizione di un nuovo concorso, da espletarsi secondo la disciplina recata dal presente articolo, per l'assegnazione di tutte le sedi farmaceutiche che risultino vacanti alla data del nuovo bando. Le domande presentate in termini in relazione al precedente concorso si considerano utilmente presentate agli effetti del nuovo bando, salva la facoltà da parte degli interessati di integrare, nel termine di cui al comma 3, la documentazione prodotta, anche in relazione ad ulteriori titoli nel frattempo acquisiti.
Art. 48. Fondi di incentivazione per il personale di comparto del servizio sanitario provinciale.
1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2 della
3. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa indicata al capitolo 32102 dell'allegata tabella B.
CAPO VII
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di viabilità
Art. 49. Modifica alla
Art. 50. Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi. [51]
Art. 51. Modifiche alla
1. - 4. [52]
5. Le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 4 bis, e all'articolo 46 ter della
Art. 52. Modifiche alla
CAPO VIII
Disposizioni in materia di urbanistica,
edilizia abitativa e protezione dell'ambiente.
Art. 53. Modifiche alla
Art. 54. Modifica alla
Art. 55. Modifica alla
1. [56].
2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa indicata al capitolo 51373 dell'allegata tabella B.
Art. 56. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla
1. [57].
2. [58].
3. - 5. [59].
6. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a partire dall'anno 1996, anche con riferimento alle attività e operazioni poste in essere nell'anno 1995. Conseguentemente non sono avviati o sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria relativamente alle violazioni delle disposizioni modificate e abrogate dai commi 2 e 3 del presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.
7. [60].
8. Fino alla determinazione delle tariffe previste dall'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le tariffe fissate dalla Giunta provinciale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale determina le tariffe di cui al predetto articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 141/Legisl., entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
CAPO IX
Disposizioni in materia di turismo,
acque minerali e termali e linee funiviarie
Art. 57. Rettifica di errore materiale all'articolo 7 della
1. [61].
2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
Art. 58. Modifica alla
1. [62].
2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la ulteriore spesa di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996 e di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997. Ai relativi oneri si provvede con una quota delle autorizzazioni di spesa indicate al capitolo 12641 dell'allegata tabella B.
Art. 59. Modifica alla
CAPO X
Disposizioni in materia di agricoltura, foreste,
acque pubbliche, caccia e pesca
Art. 60. Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. [64]
[1. In attesa della disciplina provinciale di adeguamento della
2. Gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CEE n. 2092/91 sono tenuti a notificare l'attività di produzione o preparazione ad uno degli organismi di controllo di cui al comma 1 cui l'operatore fa riferimento nonché al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della Provincia utilizzando i modelli di cui all'allegato V, numero 1, del
2 bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo di cui al comma 1, la Provincia svolge le funzioni di autorità di controllo previste dal regolamento CEE n. 2092/91 [65]].
Art. 61. Modifica alla
Art. 62. Modifica alla
1. [67].
2. La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio sindacale di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla predetta nomina continua ad operare il collegio sindacale in carica.
Art. 63. Modifiche alla
1. - 13. [69]
14. In prima applicazione del presente articolo gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM devono far pervenire la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, della
15. Le modifiche apportate alla
Art. 64. Modifica alla
Art. 65. Modifiche alla
1. - 4. [71]
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per le violazioni accertate prima della predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore.
Art. 66. Modifica all'articolo 71 della
CAPO XI
Disposizioni in materia di formazione professionale ed istruzione
Art. 67. Modifica alla
1. [73].
2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 32, comma 2, della
Art. 68. Modifica all'articolo 3 della
[1. [75].
2. Alle spese di cui al presente articolo provvede l'Opera universitaria utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 22 della
Art. 69. Disciplina transitoria della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di tassa per il diritto allo studio universitario, per l'anno accademico 1996-1997 la tassa per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della
2. L'Opera universitaria definisce con l'Università statale degli studi di Trento i rapporti necessari per favorire modalità di riscossione unificata della tassa di cui al comma 1, unitamente alle altre tasse universitarie.
CAPO XII
Disposizioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria
Art. 70. Modifiche alla
[1. - 7. [77]
8. Le modificazioni apportate alla
9. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali 4 novembre 1986, n. 29 e 9 novembre 1990, n. 29.]
Art. 71. Modifiche alla
1. [78].
2. [79].
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per l'acquisto di strumenti e attrezzature per le strutture provinciali (capitoli 12610 - 12615).
CAPO XIII
Disposizioni in materia di asili nido
Art. 72. Modifiche alla
CAPO XIV
Disposizioni in materia di trasporti e protezione civile
Art. 73. Modifiche alla
Art. 74. Programmi e varianti approvati ai sensi dell'articolo 3 della
1. In relazione all'abrogazione dell'articolo 3 della
Art. 75. Modifica alla
Art. 76. Modifiche alla
1. [83].
[2. La disposizione di cui al comma 1 concernente l'attività di soccorso a mezzo di elicottero ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1994 [84].]
CAPO XV
Disposizioni in materia finanziaria e finali
Art. 77. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa, annessa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella B annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B. Nella medesima tabella B sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 28, 29, 48, 50, 55 e 58 della presente legge.
2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa, annessa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella B annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B.
Art. 78. Copertura degli oneri.
1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella C.
Art. 79. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
TABELLE A, B e C - (Omissis) [85]
[1] Modifica gli artt. 8, 51, 55, 71 della
[2] Modifica il comma 2, art. 2, della
[3] Modifica gli artt. 30, 37, 38, 44, 47 della
[4] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della
[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della
[6] Modifica il comma 3, art. 17, della
[7] Modifica l'art. 7 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 40 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[11] Modifica l'all. C della
[12] Modifica l'all. C della
[13] Modifica l'all. C della
[14] Articolo modificato dall'art. 4 della
[15] Modifica il comma 7, art. 16, della
[16] Articolo non vistato.
[17] Integra il comma 2, art. 14, della
[18] Sostituisce la lett. c), primo comma, art. 5 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 21 della
[20] Sostituiscono gli artt. 7, 12 e 15 della
[21] Sostituisce l'art. 10 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[23] Sostituisce il comma 2, art. 3, della
[24] Modifica il comma 2, art. 5, della
[25] Integra le LL.PP. 3 aprile 1981, n. 4, 3 agosto 1987, n. 13, 18 novembre 1988, n. 36, 17 maggio 1991, n. 8, 22 agosto 1988, n. 27, 15 novembre 1988, n. 35.
[26] Sostituisce il comma 16, art. 23, della
[27] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 18 della
[28] Sostituisce le lett. b, c, d, ed e), art. 3, comma 7, della
[29] Aggiunge il comma 4 quater all'art. 17,
[30] Modificano gli artt. 6 e 6 bis della
[31] Modifica l'art. 30 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[33] Sostituisce l'art. 6 della
[34] Modifica l'art. 25 della
[35] Modifica l'art. 56 della
[36] Comma abrogato dall'art. 73 della
[37] Comma abrogato dall'art. 73 della
[38] Aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 49 della
[39] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[40] Sostituisce il comma 6, art. 16, della
[41] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della
[42] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della
[43] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della
[44] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della
[45] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[47] Sostituisce il comma 1, art. 11,
[48] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[49] Aggiunge un comma all'art. 12 della
[50] Aggiunge un comma all'art. 1 della
[51] Articolo abrogato dall'art. 34 della
[52] Modificano la
[53] Modifica gli artt. 6 e 8 ed integra l'art. 18 della
[54] Aggiunge un comma all'art. 2 della
[55] Aggiunge un comma all'art. 136 della
[56] Aggiunge l'art. 4 bis alla
[57] Le modifiche di cui al presente comma sono riportate nella
[58] Le modifiche di cui al presente comma sono riportate nella
[59] Modificano gli artt. 1 e 6 della
[60] Le modifiche di cui al presente comma sono riportate nella
[61] Modifica il comma 1, art. 7, della
[62] Aggiunge l'art. 5 bis alla
[63] Modifica il comma 12 bis, art. 23, della
[64] Articolo abrogato dall’art. 77 della
[65] Comma aggiunto dall'art. 34 della
[66] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[67] Modifica l'art. 58 della
[68] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[69] Modificano gli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 della
[70] Modifica l'art. 2 della
[71] Modificano gli artt. 6, 22, 23, 24 e 25 della
[72] Modifica il comma 5, art. 71, della
[73] Integra l'art. 15 della
[74] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[75] Modifica l'art. 3, comma 2, della
[76] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[77] Modifica ed integra la
[78] Modifica l'art. 8 della
[79] Modifica l'art. 8 della
[80] Articolo abrogato dall’art. 12 della
[81] Modifica gli artt. 1, 22, 32 33 e 46 della
[82] Articolo abrogato dall’art. 32 della
[83] Aggiunge l'art. 18 ter alla
[84] Comma abrogato dall'art. 47 della
[85] Tabella A abrogata dall'art. 78 della