§ 6.1.62 - L.P. 9 settembre 1996, n. 8.
Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:09/09/1996
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 2.  Risarcimento danni a seguito dell'evento calamitoso di Stava.
Art. 3.  Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige.
Art. 4.  Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).
Art. 5.  Disposizioni relative alle sedi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.
Art. 6.  Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di attuazione di programmi di interesse comunitario.
Art. 7.  Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di utilizzazione di finanziamenti statali.
Art. 8.  Contributo straordinario all'associazione «Museo dell'aeronautica Gianni Caproni».
Art. 9.  Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 in materia di finanziamento delle istituzioni culturali.
Art. 10.  Modifica all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe di ingresso ai musei.
Art. 11.  Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare).
Art. 12.  Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale).
Art. 13.  Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 14.  Proroga del termine di cui all'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative.
Art. 15.  Divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali.
Art. 16.  Disposizioni in materia di personale forestale.
Art. 17.  Soppressione di organi collegiali.
Art. 18. 
Art. 19.  Avvalimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 20.  Modifica alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio).
Art. 21.  Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento).
Art. 22.  Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato).
Art. 23.  Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali.
Art. 24.  Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina [...]
Art. 25.  Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).
Art. 26.  Modifiche a disposizioni provinciali in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune.
Art. 27.  Modifica all'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di finanza locale.
Art. 28.  Ulteriori disposizioni in materia di contributi per la realizzazione e il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.
Art. 29.  Disposizioni in materia di finanza locale.
Art. 30.  Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento.
Art. 31.  Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti).
Art. 32.  Disposizioni per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia.
Art. 33.  Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale.
Art. 34.  Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 35.  Modifica alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 36.  Comando di personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 37.  Specializzazione di personale sanitario laureato non medico.
Art. 38.  Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).
Art. 39.  Personale provinciale a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 40.  Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di piante organiche e di personale delle unità sanitarie locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.
Art. 41.  Disposizioni in materia di completamento delle opere comunali destinate ad attività socio-assistenziali.
Art. 42.  Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria).
Art. 43.  Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari.
Art. 44.  Incarichi libero-professionali per attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale.
Art. 45.  Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di prestazioni sanitarie a scopo di
Art. 46.  Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione).
Art. 47.  Norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie.
Art. 48.  Fondi di incentivazione per il personale di comparto del servizio sanitario provinciale.
Art. 49.  Modifica alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali).
Art. 50.  Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi.
Art. 51.  Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti).
Art. 52.  Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento).
Art. 53.  Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio).
Art. 54.  Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).
Art. 55.  Modifica alla legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 (Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata).
Art. 56.  Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie [...]
Art. 57.  Rettifica di errore materiale all'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).
Art. 58.  Modifica alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno).
Art. 59.  Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci).
Art. 60.  Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.
Art. 61.  Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse).
Art. 62.  Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina).
Art. 63.  Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi).
Art. 64.  Modifica alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa).
Art. 65.  Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).
Art. 66.  Modifica all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico.
Art. 67.  Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).
Art. 68.  Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore).
Art. 69.  Disciplina transitoria della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
Art. 70.  Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica).
Art. 71.  Modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria).
Art. 72.  Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia).
Art. 73.  Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento).
Art. 74.  Programmi e varianti approvati ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti).
Art. 75.  Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica).
Art. 76.  Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).
Art. 77.  Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.
Art. 78.  Copertura degli oneri.
Art. 79.  Entrata in vigore.


§ 6.1.62 - L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

Disposizioni concernenti l'autorizzazione e la variazione di spese previste da leggi provinciali e altre disposizioni finanziarie assunte per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 1996 e pluriennale 1996- 1998 della Provincia autonoma di Trento.

(B.U. 13 settembre 1996, n. 41).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di organizzazione finanziaria

 

Art. 1. Modifiche alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). [1]

 

     Art. 2. Risarcimento danni a seguito dell'evento calamitoso di Stava.

     1. Fino ad avvenuto integrale risarcimento dei danni quantificati nelle sentenze civili conseguenti all'evento calamitoso di Stava, le somme stanziate sul capitolo 55982 (Fondo per interventi straordinari in relazione alla catastrofe di Stava e per risarcimento danni) del bilancio di previsione, non impegnate alla chiusura degli esercizi finanziari di riferimento, possono essere conservate tra i residui passivi per i medesimi esercizi finanziari.

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di interventi a favore del Mediocredito Trentino-Alto Adige. [2]

 

     Art. 4. Modifiche alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). [3]

 

     Art. 5. Disposizioni relative alle sedi dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

     1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 9 bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 280, come aggiunto dal decreto legislativo 21 settembre 1995, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro), la Provincia provvede direttamente alla sede dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nonché alle sedi delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, utilizzando anche i locali messi a disposizione dai comuni ovvero subentrando ai comuni nei contratti di locazione relativi a dette sedi.

     2. La Giunta provinciale corrisponde annualmente ai comuni un rimborso delle spese a copertura dei costi sostenuti per l'utilizzo delle sedi di cui al comma 1 determinandolo anche su base forfettaria.

     3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati sul bilancio provinciale per il funzionamento delle strutture provinciali e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

 

     Art. 6. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di attuazione di programmi di interesse comunitario. [4]

 

     Art. 7. Modifica all'articolo 6 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 in materia di utilizzazione di finanziamenti statali. [5]

 

CAPO II

Disposizioni in materia di attività e beni culturali

 

     Art. 8. Contributo straordinario all'associazione «Museo dell'aeronautica Gianni Caproni».

     1. Al fine di garantire la continuità dell'attività museale la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'associazione «Museo dell'aeronautica Gianni Caproni» di Trento, in aggiunta al contributo ordinario concesso ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), come modificata, da ultimo, dall'articolo 24 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, un contributo straordinario fino all'importo massimo di lire 200.000.000, sulla base di un programma di risanamento patrimoniale, della necessaria documentazione e dei relativi fabbisogni.

     2. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite dalla Giunta provinciale con il provvedimento di concessione.

     3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui agli articoli 18 e 19 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (capitolo 22116) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 9. Modifica all'articolo 17 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 10 in materia di finanziamento delle istituzioni culturali. [6]

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe di ingresso ai musei. [7]

 

     Art. 11. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 (Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare). [8]

 

CAPO III

Disposizioni in materia di personale e di organizzazione

 

     Art. 12. Modifica alla dotazione organica di cui all'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8 (Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale). [9]

     1. Ai livelli funzionali di cui alla tabella della dotazione organica costituente l'allegato C alla legge provinciale 3 settembre 1984, n. 8, come modificata da ultimo dall'articolo 47 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) i posti d'organico relativi al nono, ottavo, settimo e quinto livello funzionale sono diminuiti rispettivamente di 8, 14, 28 e 30 unità;

     b) i posti d'organico relativi al sesto livello funzionale sono aumentati di 80 unità.

     2. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b) del comma 1 si fa fronte con i minori oneri conseguenti alla lettera a) del medesimo comma.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento). [10]

     1. [11].

     2. [12].

     3. [13].

     4. L'articolo 27 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 è abrogato; l'ufficio finanza locale costituito ai sensi del medesimo articolo continua ad operare fino alla data di attivazione del servizio finanza locale e di preposizione del dirigente al medesimo servizio.

     5. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2 si fa fronte con i minori oneri conseguenti al comma 1.

 

     Art. 14. Proroga del termine di cui all'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative.

     1. Il termine del 31 agosto 1996 relativo alla proroga degli incarichi di sostituzione dei dirigenti preposti alle strutture organizzative della Provincia, disposta ai sensi dell'articolo 53 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 15. Divieto di incarichi di consulenza ad ex dipendenti provinciali. [14]

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di personale forestale.

     1. A decorrere dal 1° settembre 1995 la tabella della dotazione organica dei sottufficiali e guardie forestali costituente l'allegato C della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 (Norme per il recepimento dell'accordo sindacale provinciale di data 27 ottobre 1990. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 ed altre disposizioni in materia di personale) è sostituita dall'allegata tabella A.

     2. L'inquadramento del personale rivestente le previgenti qualifiche dei sottufficiali e guardie forestali nelle nuove qualifiche individuate dall'allegata tabella A è disposta con effetto a decorrere dalla data di cui al comma 1, secondo le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'articolo 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato).

     3. Fermo restando quanto disposto al comma 2, in attesa del recepimento dei principi di riforma di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), nei confronti del personale di cui al presente articolo, sempre con effetto dal 1° settembre 1995, non trovano applicazione le norme che comunque comportano progressione di carriera.

     4. La legge provinciale 28 agosto 1978, n. 33 (Istituzione del corso allievi sottufficiali per l'avanzamento delle guardie e guardie scelte del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali al grado di vicebrigadiere) è abrogata.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (capitolo 55389 e 55421).

 

     Art. 17. Soppressione di organi collegiali.

     1. Al fine di favorire lo snellimento delle procedure ed il contenimento delle spese correnti sono soppressi, secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i seguenti organi collegiali:

     a) commissione consultiva presso l'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa di cui all'articolo 16, comma 7, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

     b) comitato provinciale dei prezzi di cui all'articolo 1 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 (Disposizioni in materia di commercio);

     c) commissione consultiva di cui all'articolo 2 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15.

     2. [15].

     3. Le funzioni del comitato provinciale dei prezzi, delegate dallo Stato alla Provincia ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), sono attribuite al servizio energia. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge provinciale 2 giugno 1980, n. 15 sono abrogati.

 

     Art. 18. [16]

 

     Art. 19. Avvalimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'esercizio delle funzioni di medico competente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

     1. La Provincia e gli enti funzionali si avvalgono, sulla base di apposita convenzione, anche dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale), ai fini dell'esercizio dei compiti di sorveglianza sanitaria previsti dal titolo I, capo IV, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

     2. Previa richiesta e sulla base di apposite convenzioni, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari effettua le attività di cui al comma 1 anche a favore dei comuni, dei loro consorzi ed aziende.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di commercio, di artigianato e di industria

 

     Art. 20. Modifica alla legge provinciale 17 maggio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio). [17]

 

     Art. 21. Modifica alla legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 (Disciplina del settore commerciale della Provincia autonoma di Trento).

     1. [18].

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'aggiornamento del piano provinciale di politica commerciale per i fini di cui al comma 1, e comunque non oltre il termine di un anno, è sospeso il rilascio di autorizzazioni per l'apertura e l'ampliamento di superficie degli esercizi e centri commerciali al dettaglio di cui agli articoli 20 e 24 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46.

 

     Art. 22. Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 (Nuova disciplina dell'artigianato). [19]

     [1. - 4. [20].

     5. Fino alla nomina della commissione provinciale per l'artigianato nella composizione prevista dal comma 4 del presente articolo continua ad operare la commissione provinciale in carica.

     6. Il capo IV della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34 è abrogato. Tuttavia le commissioni comprensoriali in carica, di cui al medesimo capo, continuano ad operare fino alla data della nomina della commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 15 della legge provinciale 12 dicembre 1977, n. 34, come sostituito dal presente articolo.]

 

     Art. 23. Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, in materia di disposizioni per l'acquisto di immobili dismessi da imprese industriali.

     1. [21].

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, continuano ad applicarsi con riferimento ai beni acquisiti dalla Tecnofin Strutture s.p.a. fino alla data di entrata in vigore della presente legge e ai finanziamenti a tale scopo concessi alla predetta società fino alla medesima data.

     3. In relazione a quanto disposto dal comma 2 la Giunta provinciale promuove la modifica della convenzione tra Provincia e Tecnofin Strutture s.p.a. in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29, mediante la stipula di un atto aggiuntivo che preveda il versamento al bilancio provinciale delle somme spettanti alla Provincia, nonché l'applicazione delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, lettere b) e c), della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti e con i limiti di impegno autorizzati per i fini di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 agosto 1983, n. 26 (capitoli 42550 - 42551).

 

     Art. 24. Modifica alla legge provinciale 23 agosto 1993, n. 18 (Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia). [22]

 

     Art. 25. Modifica alla legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese).

     1. [23].

     2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 è abrogato.

     3. [24].

 

     Art. 26. Modifiche a disposizioni provinciali in materia di industria, artigianato, cooperazione, commercio, turismo e impianti a fune. [25]

 

CAPO V

Disposizioni in materia di enti locali e finanza locale

 

     Art. 27. Modifica all'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di finanza locale.

     1. [26].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti, i limiti di impegno e le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alle leggi provinciali citate al comma 6 dell'articolo 17 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3 (capitoli 21601 - 21627 - 21629 - 22099 - 22109 - 23221 - 23222).

 

     Art. 28. Ulteriori disposizioni in materia di contributi per la realizzazione e il completamento di opere e interventi di carattere sovracomunale da parte dei comuni.

     1. [27].

     2. Per i fini di cui all'articolo 18 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1, come modificato dal comma 1, è disposta una integrazione dell'importo stabilito al comma 1 del predetto articolo di lire 60.000.000.000 per la concessione di contributi in conto capitale e di lire 3.000.000.000 per la concessione di contributi in annualità.

     3. Per i fini di cui al presente articolo si provvede come segue:

     a) sono autorizzate le seguenti maggiori spese:

     1) per l'anno 1996: lire 25.000.000.000

     2) per l'anno 1997: lire 15.000.000.000

     3) per l'anno 1998: lire 20.000.000.000

     b) è autorizzato al capitolo 11280, con la allegata tabella B, il limite di impegno di lire 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1997 al 2007.

     4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3, lettera a), si provvede con una quota delle nuove autorizzazioni di spesa indicate al capitolo 11270 della allegata tabella B.

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di finanza locale.

     1. La quota di lire 17.510.000.000 di cui al comma 4 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminata in lire 18.210.000.000.

     2. La quota percentuale del bilancio di cui al comma 5 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminata nel 14,17 per cento.

     3. L'importo di lire 144.137.100.000 di cui al comma 6 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 147.437.100.000.

     4. L'importo di lire 38.490.000.000 di cui al comma 7 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 40.190.000.000.

     5. L'importo di lire 87.000.000.000 di cui al comma 8 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 107.000.000.000, ivi inclusa un'integrazione straordinaria di lire 20.000.000.000 per l'anno 1996.

     6. L'importo di lire 199.900.000.000 di cui al comma 10 dell'articolo 23 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 è rideterminato in lire 235.900.000.000.

     7. [28].

     8. Per i fini di cui ai commi 3 e 4 è autorizzata al capitolo 11230, con l'allegata tabella B, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

     9. Per i fini di cui al comma 5 è autorizzata al capitolo 11240, con l'allegata tabella B, l'ulteriore spesa di lire 20.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

     10. Per i fini di cui ai commi 6 e 7 sono autorizzate, con l'allegata tabella B, le seguenti variazioni:

     a) anno 1996: al capitolo 11285 lire 7.000.000.000;

     b) al capitolo 11286 aumento del limite di impegno da 2.300.000.000 a 5.300.000.000 per ciascuno degli anni dal 1996 al 2006;

     c) anno 1997: al capitolo 11285 lire 10.000.000.000;

     d) anno 1998: al capitolo 11285 lire 8.000.000.000;

     e) anno 1999: al capitolo 11285 lire 5.000.000.000.

     11. [29].

     12. Per l'anno 1996 una quota del fondo per gli investimenti minori di cui all'articolo 17 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, come modificato con il comma 11 del presente articolo, pari a lire 500.000.000, è utilizzata per i fini di cui al comma 4 quater dell'articolo 17 della predetta legge provinciale n. 36 del 1993.

     13. - 14. [30].

     15. La disposizione di cui al comma 14 del presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. Agli oneri di cui al comma 14 del presente articolo si provvede con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (capitolo 11230).

     16. [31].

 

     Art. 30. Adeguamento dell'indennità di carica del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici di Trento. [32]

 

CAPO VI

Disposizioni in materia di sanità e attività sociali

 

     Art. 31. Modifica alla legge provinciale 16 agosto 1983, n. 28 (Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti). [33]

 

     Art. 32. Disposizioni per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia.

     1. Per l'attuazione dei protocolli di intesa tra la Provincia e il Ministero di grazia e giustizia, volti a disciplinare forme di collaborazione finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), la Giunta provinciale è autorizzata a provvedere alle spese relative al funzionamento degli organismi previsti dai protocolli stessi.

     2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati sul bilancio per il funzionamento delle strutture provinciali. Alla copertura del relativo onere si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 33. Comitato per la sicurezza e l'educazione stradale.

     1. Per la promozione ed il coordinamento a livello provinciale di iniziative finalizzate alla prevenzione degli incidenti stradali ed all'educazione stradale, la Giunta provinciale è autorizzata a costituire un comitato per la sicurezza e l'educazione stradale, i cui componenti, in numero non superiore a dieci, sono scelti dalla Giunta fra esperti nei settori della prevenzione e sicurezza stradale e dell'educazione.

     2. Sono compiti del comitato:

     a) raccogliere, elaborare e diffondere i dati sugli incidenti stradali occorsi in ambito provinciale;

     b) elaborare programmi di prevenzione e di controllo nei settori della sicurezza stradale, dei mezzi di trasporto e dei comportamenti di guida a maggior rischio, da effettuare in collaborazione e coordinamento con gli enti e gli organismi competenti;

     c) elaborare programmi di formazione, di sensibilizzazione ed educazione stradale da effettuare con il più ampio coinvolgimento di amministrazioni, enti ed organismi preposti alla tutela della salute pubblica ed alla prevenzione.

     3. La Giunta provinciale, sulla base delle proposte del comitato, approva annualmente un programma organico di interventi finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali ed individua le singole iniziative da perseguire nell'ambito dei piani e programmi di settore, sia direttamente che in collaborazione o coordinamento con altri enti o amministrazioni.

     4. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già previsti in bilancio per spese per consigli, comitati e commissioni (capitolo 12300) ed alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 34. Modifica dell'articolo 25 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). [34]

 

     Art. 35. Modifica alla legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale).

     1. [35].

     2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1995.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (capitolo 32115) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 36. Comando di personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

     1. Il personale dipendente dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari può essere comandato, compatibilmente con i rispettivi ordinamenti degli enti o amministrazioni pubbliche interessate, presso altre aziende sanitarie locali o presso aziende ospedaliere, presso la Provincia autonoma di Trento, con riguardo sia ai servizi dipendenti dalla Giunta provinciale, sia a quelli dipendenti dal Consiglio provinciale, o presso altri enti o amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421).

     2. [36].

     3. [37].

     5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 30, commi 1 e 2, della legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente «Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale») in ordine al comando da disporsi per far fronte alle specifiche esigenze ivi indicate, intendendo sostituito il riferimento all'articolo 44, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con il riferimento alla disciplina del comando recata dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

     6. Alla copertura del relativo onere si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C (capitoli vari).

 

     Art. 37. Specializzazione di personale sanitario laureato non medico.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con università italiane, allo scopo di favorire le strutture del servizio sanitario provinciale per l'espletamento del tirocinio pratico al quale siano ammessi, nell'ambito delle rispettive scuole di specializzazione, laureati non medici, residenti in provincia di Trento, in possesso del diploma di laurea che consenta l'accesso ad un profilo professionale compreso nel ruolo sanitario. In tali convenzioni può essere prevista presso le scuole di specializzazione l'istituzione di posti aggiuntivi.

     2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi finanziari a favore di laureati non medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale - ove prevista - e residenti in provincia di Trento, che siano stati ammessi alla frequenza di corsi presso le scuole di specializzazione delle università convenzionate di cui al comma 1, ovvero di scuole di specializzazione di altre università italiane.

     3. La stipulazione delle convenzioni e la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono effettuati nei limiti dell'individuazione annuale delle esigenze, determinata per ciascuna disciplina dalla Giunta provinciale, sentito il comitato provinciale per la programmazione sanitaria e tenuto conto delle eventuali indicazioni contenute nel piano sanitario provinciale.

     4. In apposito regolamento di attuazione è stabilita la disciplina per la concessione dei contributi di cui al comma 2, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

     a) la concessione dei contributi finanziari è effettuata previo superamento di appositi concorsi banditi dalla Giunta provinciale e sulla base di graduatorie per titoli secondo criteri stabiliti dalla Giunta stessa;

     b) l'ammontare e la forma del contributo nonché le modalità della corresponsione sono determinati nel bando concorsuale. La corresponsione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un impegno a prestare servizio, in caso di assunzione, nell'ambito del servizio sanitario provinciale per un periodo comunque non inferiore ai cinque anni;

     c) i contributi sono concessi a laureati iscritti al primo anno del corso di specializzazione e per l'intera durata del corso. In sede di prima applicazione è consentita la concessione di contributi anche a laureati specializzandi iscritti ad anni di corso successivi al primo.

     5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con una quota dello stanziamento previsto in bilancio per le prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntiva ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1 (capitolo 32102).

 

     Art. 38. Modifica all'articolo 49 della legge provinciale 1° aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). [38]

 

     Art. 39. Personale provinciale a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

     1. Gli oneri diretti e riflessi relativi al personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ai sensi dell'articolo 49, comma 3, e dell'articolo 56, comma 4, della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, quest'ultimo come modificato dall'articolo 35 della presente legge, sono direttamente sostenuti dalla Provincia a carico del fondo sanitario provinciale e non si fa luogo al rimborso da parte della Azienda stessa. La relativa spesa è indicata nel bilancio della Provincia secondo le modalità di cui all'articolo 10 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come integrato dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1.

     2. L'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede ad indicare in bilancio le spese relative al personale messo a disposizione dalla Provincia e all'effettuazione dei relativi movimenti contabili secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 1995.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte mediante utilizzo degli stanziamenti autorizzati in bilancio per le spese per il personale messo a disposizione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari (capitolo 32115) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 40. Modifica all'articolo 18 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 in materia di piante organiche e di personale delle unità sanitarie locali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari. [39]

 

     Art. 41. Disposizioni in materia di completamento delle opere comunali destinate ad attività socio-assistenziali.

     1. Relativamente all'anno 1996 per il completamento di opere dei comuni già ammesse a finanziamento sui programmi di interventi per le attività socio-assistenziali, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere le agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio- assistenziali in provincia di Trento). Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri e le modalità per l'applicazione della presente disposizione.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti e i limiti di impegno disposti per i fini di cui alla legge provinciale citata al medesimo comma 1 (capitoli 31260 - 31261).

 

     Art. 42. Modifica alla legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria). [40]

 

     Art. 43. Interventi per la formazione del personale dei servizi sanitari.

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap), la Provincia assicura la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari e socio-sanitari, avvalendosi dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari e dell'Opera universitaria. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, le eventuali intese con altri soggetti che siano in corso alla data di entrata in vigore di questa legge [41].

     2. La Provincia può altresì erogare, direttamente o avvalendosi dell'Opera universitaria, borse di studio a favore degli studenti medesimi residenti in provincia di Trento, purché non fruiscano di analoghe provvidenze, tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare ed eventualmente di ulteriori spese sostenute per la frequenza ai corsi [42].

     3. La Giunta provinciale, a decorrere dall'anno formativo 2005-2006, sentito l'organismo rappresentativo delle professioni sanitarie, adotta un programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, nel quale sono definiti gli interventi di cui all'articolo 18, comma 2, della legge provinciale n. 8 del 2003 e i relativi criteri organizzativi e modalità gestionali e sono determinati gli indirizzi e individuati gli obiettivi di interesse provinciale per il funzionamento del sistema della formazione continua. Tale programma triennale può essere annualmente aggiornato con riferimento alle eventuali esigenze emerse dagli atti di programmazione sanitaria o per adeguamenti alle disposizioni in materia di formazione. Nel programma sono definiti in particolare i criteri per la programmazione, l'organizzazione, il finanziamento e lo svolgimento dei corsi di formazione manageriale [43].

     3 bis. Ai medici frequentanti i corsi di formazione specifica in medicina generale è corrisposta durante tutto il periodo di partecipazione una borsa di studio, il cui importo e modalità di erogazione sono definiti dalla Giunta provinciale, tenendo conto degli importi stabiliti a livello nazionale per le analoghe borse di studio [44].

     4. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge provinciale 20 marzo 1978, n. 14 è abrogato.

     5. Agli oneri di cui al presente articolo provvede l'Azienda provinciale per i servizi sanitari nell'ambito delle assegnazioni disposte dalla Provincia per le funzioni del servizio sanitario provinciale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2, come sostituito dall'articolo 35 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, ovvero la Provincia utilizzando gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali sopra richiamate (capitolo 32100).

 

     Art. 44. Incarichi libero-professionali per attività di assistenza specialistica ambulatoriale e di diagnostica strumentale. [45]

 

     Art. 45. Modifica all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di prestazioni sanitarie a scopo di

deospedalizzazione e in materia di protesi. [46]

     [1. [47].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti già autorizzati per i fini di cui all'articolo 11 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 (capitolo 52102).]

 

     Art. 46. Modifica alla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 35 (Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione). [48]

     [1. [49].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si fa fronte con le autorizzazioni di spesa disposte per i fini di cui all'articolo 36 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (capitolo 31260).]

 

     Art. 47. Norme concernenti l'espletamento dei concorsi per farmacie.

     1. Il presente articolo disciplina l'espletamento dei concorsi per titoli ed esami per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati, fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico) e dall'articolo 59 della legge provinciale 29 agosto 1983, n. 29 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico).

     2. Il bando di concorso deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e per estratto, entro i successivi dieci giorni, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Esso deve essere trasmesso in copia all'Ordine provinciale dei farmacisti e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani; dello stesso deve essere data comunicazione anche al Ministero della sanità.

     3. Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. I titoli valutabili sono quelli relativi all'esercizio professionale e quelli di studio e di carriera.

     5. Gli esami consistono in una prova scritta riguardante la tecnica farmaceutica, la farmacologia e la legislazione farmaceutica e in una prova orale riguardante le stesse materie.

     6. Ciascun componente della commissione giudicatrice dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli, dieci punti per la prova scritta e dieci punti per la prova orale.

     7. Con regolamento di esecuzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la valutazione dei titoli e le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale.

     8. I candidati che risultano vincitori del concorso indicano, secondo l'ordine di graduatoria, la sede farmaceutica prescelta ai fini dell'assegnazione. L'indicazione non può essere modificata.

     9. A seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 7, la Giunta provinciale provvede alla revoca del bando di concorso già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui efficacia è nel frattempo sospesa, e alla indizione di un nuovo concorso, da espletarsi secondo la disciplina recata dal presente articolo, per l'assegnazione di tutte le sedi farmaceutiche che risultino vacanti alla data del nuovo bando. Le domande presentate in termini in relazione al precedente concorso si considerano utilmente presentate agli effetti del nuovo bando, salva la facoltà da parte degli interessati di integrare, nel termine di cui al comma 3, la documentazione prodotta, anche in relazione ad ulteriori titoli nel frattempo acquisiti.

 

     Art. 48. Fondi di incentivazione per il personale di comparto del servizio sanitario provinciale.

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 ed al fine di consentire l'integrazione del fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi prevista dall'articolo 46, comma 1, numero 2), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del servizio sanitario nazionale sottoscritto il 1° settembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 217 del 16 settembre 1995, per l'anno 1996 la misura dell'ammontare dei fondi di incentivazione di cui al medesimo articolo 22, comma 1, nonché l'importo dei fondi come determinato ai sensi dell'articolo 16 della legge provinciale 3 settembre 1993, n. 23, sono integrati dell'importo di lire 450.000.000.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'ulteriore integrazione del fondo sanitario provinciale di parte corrente ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 (Finanziamento del servizio sanitario provinciale), come sostituito dall'articolo 3o della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, per l'importo di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996.

     3. Per gli interventi di cui al comma 2 è autorizzata la spesa indicata al capitolo 32102 dell'allegata tabella B.

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di opere pubbliche e di viabilità

 

     Art. 49. Modifica alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16 (Autorizzazione di spesa integrativa per l'esecuzione di opere pubbliche ammesse ai benefici di leggi statali, regionali e provinciali). [50]

 

     Art. 50. Interventi finanziari per la celebrazione dell'anniversario della morte dei martiri anauniensi. [51]

 

     Art. 51. Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza degli appalti).

     1. - 4. [52]

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 4 bis, e all'articolo 46 ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, come introdotte rispettivamente dai commi 1 e 3 del presente articolo, trovano la prima applicazione con riferimento ai lavori le cui procedure di affidamento siano iniziate successivamente all'entrata in vigore delle norme regolamentari emanate per i fini di cui ai predetti articoli.

 

     Art. 52. Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in Provincia di Trento). [53]

CAPO VIII

Disposizioni in materia di urbanistica,

edilizia abitativa e protezione dell'ambiente.

 

     Art. 53. Modifiche alla legge provinciale 18 aprile 1995, n. 5 (Definizione agevolata delle violazioni edilizie - condono edilizio). [54]

 

     Art. 54. Modifica alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). [55]

 

     Art. 55. Modifica alla legge provinciale 7 giugno 1983, n. 18 (Interventi finanziari integrativi per favorire la realizzazione dei piani di edilizia abitativa agevolata).

     1. [56].

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa indicata al capitolo 51373 dell'allegata tabella B.

 

     Art. 56. Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e alla legge provinciale 27 agosto 1993, n. 21 (Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).

     1. [57].

     2. [58].

     3. - 5. [59].

     6. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto a partire dall'anno 1996, anche con riferimento alle attività e operazioni poste in essere nell'anno 1995. Conseguentemente non sono avviati o sono estinti d'ufficio i procedimenti finalizzati all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria relativamente alle violazioni delle disposizioni modificate e abrogate dai commi 2 e 3 del presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     7. [60].

     8. Fino alla determinazione delle tariffe previste dall'articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come modificato dal presente articolo, continuano ad applicarsi le tariffe fissate dalla Giunta provinciale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. La Giunta provinciale determina le tariffe di cui al predetto articolo 96, comma 1, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 141/Legisl., entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO IX

Disposizioni in materia di turismo,

acque minerali e termali e linee funiviarie

 

     Art. 57. Rettifica di errore materiale all'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

     1. [61].

     2. La rettifica di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3.

 

     Art. 58. Modifica alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 2 (Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetriolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno).

     1. [62].

     2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo è autorizzata la ulteriore spesa di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1996 e di lire 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1997. Ai relativi oneri si provvede con una quota delle autorizzazioni di spesa indicate al capitolo 12641 dell'allegata tabella B.

 

     Art. 59. Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). [63]

 

CAPO X

Disposizioni in materia di agricoltura, foreste,

acque pubbliche, caccia e pesca

 

     Art. 60. Disposizione transitoria per l'attuazione del regolamento CEE 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli. [64]

     [1. In attesa della disciplina provinciale di adeguamento della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13 (Norme in materia di agricoltura biologica), nell'ambito della provincia di Trento lo svolgimento degli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modificazioni ed integrazioni è assicurato dagli organismi di controllo indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Comunità europea serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993 e dagli organismi autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. (Attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico).

     2. Gli operatori che producono o preparano i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento CEE n. 2092/91 sono tenuti a notificare l'attività di produzione o preparazione ad uno degli organismi di controllo di cui al comma 1 cui l'operatore fa riferimento nonché al servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della Provincia utilizzando i modelli di cui all'allegato V, numero 1, del decreto legislativo numero 220 del 1995, predisposti dal servizio stesso.

     2 bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza sugli organismi di controllo di cui al comma 1, la Provincia svolge le funzioni di autorità di controllo previste dal regolamento CEE n. 2092/91 [65]].

 

     Art. 61. Modifica alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). [66]

 

     Art. 62. Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina).

     1. [67].

     2. La Giunta provinciale provvede alla nomina del collegio sindacale di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; fino alla predetta nomina continua ad operare il collegio sindacale in carica.

 

     Art. 63. Modifiche alla legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16 (Disciplina della raccolta dei funghi). [68]

     1. - 13. [69]

     14. In prima applicazione del presente articolo gli organismi provinciali dell'ANCI e dell'UNCEM devono far pervenire la proposta di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 6 agosto 1991, n. 16, come modificato dal comma 4 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine, la Giunta provinciale provvede comunque agli adempimenti di cui al medesimo articolo 3, comma 2, della legge provinciale n. 16 del 1991.

     15. Le modifiche apportate alla legge provinciale n. 16 del 1991 dal presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

 

     Art. 64. Modifica alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 (Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa). [70]

 

     Art. 65. Modifiche alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento).

     1. - 4. [71]

     5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997. Per le violazioni accertate prima della predetta data continuano ad applicarsi le disposizioni precedentemente in vigore.

 

     Art. 66. Modifica all'articolo 71 della legge provinciale 2 febbraio 1996, n. 1 in materia di canoni afferenti l'uso del demanio idrico. [72]

 

CAPO XI

Disposizioni in materia di formazione professionale ed istruzione

 

     Art. 67. Modifica alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale).

     1. [73].

     2. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con una quota degli stanziamenti autorizzati per i fini di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (capitolo 36014) e alla relativa copertura si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C.

 

     Art. 68. Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). [74]

     [1. [75].

     2. Alle spese di cui al presente articolo provvede l'Opera universitaria utilizzando le assegnazioni disposte per i fini di cui all'articolo 22 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (capitoli 2196521975).]

 

     Art. 69. Disciplina transitoria della tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.

     1. In attesa dell'entrata in vigore della nuova disciplina organica in materia di tassa per il diritto allo studio universitario, per l'anno accademico 1996-1997 la tassa per il diritto allo studio universitario, istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è corrisposta in unica soluzione all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi. Tutte le funzioni relative all'accertamento, liquidazione, riscossione e rimborso della tassa, nonché quelle relative all'accertamento delle condizioni per l'esonero parziale o totale dalla stessa, sono svolte dall'Opera universitaria, alla quale resta assegnato il corrispondente gettito per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore ai sensi della normativa applicabile in materia.

     2. L'Opera universitaria definisce con l'Università statale degli studi di Trento i rapporti necessari per favorire modalità di riscossione unificata della tassa di cui al comma 1, unitamente alle altre tasse universitarie.

 

CAPO XII

Disposizioni in materia di edilizia scolastica ed universitaria

 

     Art. 70. Modifiche alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica). [76]

     [1. - 7. [77]

     8. Le modificazioni apportate alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 dai commi 2, 4, 5 e 7 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1997.

     9. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alle leggi provinciali 4 novembre 1986, n. 29 e 9 novembre 1990, n. 29.]

 

     Art. 71. Modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria).

     1. [78].

     2. [79].

     3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per l'acquisto di strumenti e attrezzature per le strutture provinciali (capitoli 12610 - 12615).

 

CAPO XIII

Disposizioni in materia di asili nido

 

     Art. 72. Modifiche alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13 (Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia). [80]

 

CAPO XIV

Disposizioni in materia di trasporti e protezione civile

 

     Art. 73. Modifiche alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). [81]

 

     Art. 74. Programmi e varianti approvati ai sensi dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (Disposizioni per l'attuazione di progetti).

     1. In relazione all'abrogazione dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10, disposta dall'articolo 64 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate), cessa l'efficacia dei programmi e delle relative varianti approvate ai sensi del predetto articolo 3 della legge provinciale n. 10 del 1990.

 

     Art. 75. Modifica alla legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica). [82]

 

     Art. 76. Modifiche alla legge provinciale 22 agosto 1988, n. 26 (Norme in materia di servizi antincendi).

     1. [83].

     [2. La disposizione di cui al comma 1 concernente l'attività di soccorso a mezzo di elicottero ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1994 [84].]

 

CAPO XV

Disposizioni in materia finanziaria e finali

 

     Art. 77. Nuove autorizzazioni e riduzioni di spesa.

     1. Per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa, annessa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono autorizzati gli ulteriori stanziamenti a carico degli esercizi finanziari e per gli importi di segno positivo riportati nella tabella B annessa alla presente legge da utilizzare secondo le predette disposizioni e le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B. Nella medesima tabella B sono incluse, distintamente per capitolo, anche le nuove autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 28, 29, 48, 50, 55 e 58 della presente legge.

     2. Gli stanziamenti già autorizzati per ciascun anno da precedenti leggi provinciali per i fini previsti dalle disposizioni indicate in corrispondenza di ciascun capitolo della tabella B - variazioni allo stato di previsione della spesa, annessa all'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996, sono diminuiti, per ciascuno degli esercizi finanziari riportati, degli importi di segno negativo di cui alla tabella B annessa alla presente legge e secondo le eventuali modalità indicate nelle note della stessa tabella B.

 

     Art. 78. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità previste nella allegata tabella C.

 

     Art. 79. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

TABELLE A, B e C - (Omissis) [85]


[1] Modifica gli artt. 8, 51, 55, 71 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7; aggiunge l'art. 51 bis alla medesima legge.

[2] Modifica il comma 2, art. 2, della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[3] Modifica gli artt. 30, 37, 38, 44, 47 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23. Il comma 5 del presente articolo è stato abrogato dall'art. 48 della L.P. 24 ottobre 2006, n. 8, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[4] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[5] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 6 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[6] Modifica il comma 3, art. 17, della L.P. 14 febbraio 1992, n. 10. La L.P. n. 10/1992 modifica le LL.PP. n. 2/1983, n. 12/1987, n. 37/1988 ed è ivi riportata.

[7] Modifica l'art. 7 della L.P. 25 febbraio 1985, n. 3, come sostituito, da ultimo, dall'art. 10 della L.P. 3 settembre 1993, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall’art. 40 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[11] Modifica l'all. C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[12] Modifica l'all. C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[13] Modifica l'all. C della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[14] Articolo modificato dall'art. 4 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3 ed abrogato dall’art. 3 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[15] Modifica il comma 7, art. 16, della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[16] Articolo non vistato.

[17] Integra il comma 2, art. 14, della L.P. 17 maggio 1991, n. 8.

[18] Sostituisce la lett. c), primo comma, art. 5 della L.P. 22 dicembre 1983, n. 46.

[19] Articolo abrogato dall’art. 21 della L.P. 1 agosto 2002, n. 11 a decorrere dalla data indicata dall’art. 21 della stessa L.P. 11/2002.

[20] Sostituiscono gli artt. 7, 12 e 15 della L.P. 12 dicembre 1977, n. 34.

[21] Sostituisce l'art. 10 della L.P. 16 agosto 1983, n. 26, come sostituito, da ultimo, dal comma 1 dell'art. 56 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[22] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Aggiunge il comma 8 bis all'art. 132 L.P. 23 agosto 1993, n. 18, come modificato dall'art. 60 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[23] Sostituisce il comma 2, art. 3, della L.P. 12 luglio 1993, n. 17.

[24] Modifica il comma 2, art. 5, della L.P. 12 luglio 1993, n. 17.

[25] Integra le LL.PP. 3 aprile 1981, n. 4, 3 agosto 1987, n. 13, 18 novembre 1988, n. 36, 17 maggio 1991, n. 8, 22 agosto 1988, n. 27, 15 novembre 1988, n. 35.

[26] Sostituisce il comma 16, art. 23, della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[27] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 18 della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[28] Sostituisce le lett. b, c, d, ed e), art. 3, comma 7, della L.P. 7 agosto 1995, n. 8.

[29] Aggiunge il comma 4 quater all'art. 17, L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[30] Modificano gli artt. 6 e 6 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[31] Modifica l'art. 30 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36.

[32] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[33] Sostituisce l'art. 6 della L.P. 16 agosto 1983, n. 28, con effetto dal 1° gennaio 1997.

[34] Modifica l'art. 25 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[35] Modifica l'art. 56 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[36] Comma abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[37] Comma abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[38] Aggiunge i commi 6 bis e 6 ter all'art. 49 della L.P. 1 aprile 1993, n. 10.

[39] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 15 novembre 2007, n. 19. Aggiunge il comma 5 bis all'art. 18 della L.P. 12 settembre 1994, n. 4.

[40] Sostituisce il comma 6, art. 16, della L.P. 2 maggio 1990, n. 13.

[41] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[42] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[43] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[44] Gli originari commi 1, 2 e 3 sono stati così sostituiti dagli attuali commi 1, 2, 3 e 3 bis dall’art. 13 della L.P. 22 dicembre 2004, n. 13.

[45] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[46] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, a decorrere dall'1 gennaio 1999.

[47] Sostituisce il comma 1, art. 11, L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[48] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, con la decorrenza ivi prevista.

[49] Aggiunge un comma all'art. 12 della L.P. 31 ottobre 1983, n. 35.

[50] Aggiunge un comma all'art. 1 della L.P. 23 gennaio 1975, n. 16, come sostituito dall'art. 20 della L.P. 25 novembre 1988, n. 44.

[51] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.P. 7 luglio 1997, n. 10.

[52] Modificano la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 agli artt. 7, 37 e 42. Aggiungono l'art. 46 ter alla medesima legge.

[53] Modifica gli artt. 6 e 8 ed integra l'art. 18 della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1.

[54] Aggiunge un comma all'art. 2 della L.P. 18 aprile 1995, n. 5.

[55] Aggiunge un comma all'art. 136 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22.

[56] Aggiunge l'art. 4 bis alla L.P. 7 giugno 1983, n. 18.

[57] Le modifiche di cui al presente comma sono riportate nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 recante «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[58] Le modifiche di cui al presente comma sono riportate nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 recante «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[59] Modificano gli artt. 1 e 6 della L.P. 27 agosto 1993, n. 21.

[60] Le modifiche di cui al presente comma sono riportate nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 recante «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[61] Modifica il comma 1, art. 7, della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[62] Aggiunge l'art. 5 bis alla L.P. 15 gennaio 1993, n. 2.

[63] Modifica il comma 12 bis, art. 23, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, come aggiunto dall'articolo 41 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[64] Articolo abrogato dall’art. 77 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 77 della stessa L.P. n. 4/2003.

[65] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[66] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista. Le modifiche di cui al presente articolo sono riportate nella Del.G.P. 22 maggio 1987, n. 4614 recante «Testo unico delle disposizioni contenute nella legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse".

[67] Modifica l'art. 58 della L.P. 26 novembre 1976, n. 39.

[68] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[69] Modificano gli artt. 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10 della L.P. 6 agosto 1991, n. 16.

[70] Modifica l'art. 2 della L.P. 18 novembre 1988, n. 36, come da ultimo modificato dall'art. 36 della L.P. 23 agosto 1993, n. 18.

[71] Modificano gli artt. 6, 22, 23, 24 e 25 della L.P. 12 dicembre 1978, n. 60.

[72] Modifica il comma 5, art. 71, della L.P. 2 febbraio 1996, n. 1.

[73] Integra l'art. 15 della L.P. 3 settembre 1987, n. 21.

[74] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[75] Modifica l'art. 3, comma 2, della L.P. 24 maggio 1991, n. 9.

[76] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[77] Modifica ed integra la L.P. 4 novembre 1986, n. 29.

[78] Modifica l'art. 8 della L.P. 21 dicembre 1984, n. 13.

[79] Modifica l'art. 8 della L.P. 21 dicembre 1984, n. 13.

[80] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.P. 12 marzo 2002, n. 4, con effetto dalla data indicata nello stesso art. 12 della L.P. 4/2002..

[81] Modifica gli artt. 1, 22, 32 33 e 46 della L.P. 9 luglio 1993, n. 16.

[82] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[83] Aggiunge l'art. 18 ter alla L.P. 9 settembre 1996, n. 8.

[84] Comma abrogato dall'art. 47 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10, con effetto dall'1 gennaio 1999.

[85] Tabella A abrogata dall'art. 78 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.