Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 programmazione |
Data: | 22/03/2001 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e [...] |
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. |
Art. 3. Abrogazione dell'articolo 41 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23. |
Art. 4. Disposizioni in materia di aliquota IRAP. |
Art. 5. Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). |
Art. 6. Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali. |
Art. 7. Modificazioni alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 4 della legge provinciale 19 novembre 1979, n. 10 (Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali). |
Art. 9. Abrogazione di disposizioni in materia di contabilità. |
Art. 10. Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). |
Art. 11. Modificazioni agli articoli 9 e 10 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativi alla promozione di progetti di ricerca scientifica e per la gestione del fondo per i progetti di ricerca. |
Art. 12. Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca in provincia di Trento). |
Art. 13. Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, in materia di energia elettrica. |
Art. 13 bis. Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento. |
Art. 14. Modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). |
Art. 15. Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura). |
Art. 16. Attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi" nelle zone di cui al regolamento CE n. 1260/99. |
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 12 della legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 [...] |
Art. 18. Modifica all'articolo 40 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei [...] |
Art. 19. Modificazioni alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci). |
Art. 20. Modificazioni alla legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23 (Disciplina degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere). |
Art. 21. Modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1986, n. 10 (Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985). |
Art. 22. Modificazioni alla legge provinciale 4 agosto 1986, n. 21 (Nuova organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 23. Modificazioni alla legge provinciale 13 dicembre 1990, n. 33 (Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone [...] |
Art. 24. Modificazioni alla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali). |
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 48 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla presentazione di domande di concessione o di riconoscimento di utenze di acque pubbliche e modifica [...] |
Art. 26. Modificazioni all'articolo 7 della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, relativo ai canoni di concessione. |
Art. 27. Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di [...] |
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 35 della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3, relativo al servizio di depurazione e fognatura, e abrogazione di altre disposizioni in materia. |
Art. 29. Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica. |
Art. 30. Modificazioni alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti). |
Art. 31. Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti. |
Art. 32. Modificazioni alla legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale). |
Art. 33. Soppressione dell'imposta di soggiorno. |
Art. 34. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 23 agosto 1999, n. 1 in materia di finanza locale. |
Art. 35. Modificazioni alla legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) e abrogazione dell'articolo 46 della legge provinciale 20 luglio 1981, n. [...] |
Art. 36. Modificazioni alla legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 (Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento). |
Art. 37. Modificazioni alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa). |
Art. 38. Modificazioni alla legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 39. Modificazioni alla legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 (Norme sulla espropriazione per pubblica utilità). |
Art. 40. Disposizioni relative ai consigli dei sanitari e modificazioni alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale). |
Art. 41. Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettivo. |
Art. 42. Disposizioni in materia di personale della scuola. |
Art. 43. Inquadramento degli assistenti educatori nel ruolo provinciale. |
Art. 44. Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali. |
Art. 45. Modificazioni alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). |
Art. 46. Disposizioni relative al nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici. |
Art. 47. Modificazioni all'articolo 38 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13, relativo al personale insegnante e supplenze brevi. |
Art. 48. Assolvimento dell'obbligo scolastico. |
Art. 49. Modificazioni alla legge provinciale 4 novembre 1986, n. 29 (Interventi a favore dell'edilizia scolastica) e abrogazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 (Utilizzazione degli edifici [...] |
Art. 50. Modificazioni agli articoli 7 e 8 della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 (Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni [...] |
Art. 51. Modifica all'articolo 1 della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6 (Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione). |
Art. 52. Modificazioni all'articolo 68 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, relativo all'istituzione del fondo per il miglioramento della qualità della scuola. |
Art. 53. Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri. |
Art. 54. Modifica all'articolo 48 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Ordinamento della scuola dell'infanzia della Provincia autonoma di Trento). |
Art. 55. Modificazioni all'articolo 25 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore). |
Art. 56. Modificazioni alla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale). |
Art. 57. Modificazioni alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 (Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara). |
Art. 58. Modifica all'articolo 19 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti). |
Art. 59. Modifica all'articolo 2 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4 relativo all'attuazione di programmi di interesse comunitario. |
Art. 60. Modifica all'articolo 8 bis della legge provinciale 16 dicembre 1986, n. 33 (Interventi a favore delle aziende forestali pubbliche e norme integrative della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 [...] |
Art. 61. Modificazioni alla legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse). |
Art. 62. Inserimento dell'articolo 7 bis nella legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 33 (Disposizioni varie in materia di agricoltura). |
Art. 63. Disposizioni per la prima applicazione della legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11, concernente "Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele [...] |
Art. 64. Modifica all'articolo 4 della legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige). |
Art. 65. Liquidazione dell'ESAT e disposizioni finanziarie relative alla legge provinciale 4 settembre 2000, n. 11. |
Art. 66. Abrogazione della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 10 (Provvedimenti di sostegno alle attività agricole e zootecniche). |
Art. 67. Modificazioni all'articolo 48 della legge provinciale 31 agosto 1981, n. 17 (Interventi organici in materia di agricoltura). |
Art. 68. Riferimento delle spese e copertura degli oneri. |
Art. 69. Variazioni di bilancio. |
Art. 70. Entrata in vigore. |
§ 6.4.27 - L.P. 22 marzo 2001, n. 3.
Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001.
(B.U. 27 marzo 2001, n. 13 - Suppl. n. 2).
Capo I
Disposizioni in materia di procedimento amministrativo
Art. 1. Inserimento dell'articolo 16 bis nella
Art. 2. Sostituzione dell'articolo 31 della
Art. 3. Abrogazione dell'articolo 41 della
1. L'articolo 41 della
Capo II
Disposizioni in materia di tributi e di contabilità
Art. 4. Disposizioni in materia di aliquota IRAP.
1. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui all'articolo 16, comma 1, del
1 bis. Nel caso di attività esercitata anche nel territorio di comuni non inclusi nelle aree di cui al comma 1, ai fini della determinazione del valore della produzione netta che si considera realizzata nel territorio dei comuni di cui al medesimo comma 1, si fa riferimento all'incidenza delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i redditi assimilati e gli utili agli associati in partecipazione, addetto con continuità nel territorio dei comuni inclusi nelle aree previste al comma 1 rispetto all'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte dai medesimi soggetti [3].
2. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).
3. Per le nuove imprese costituite nel territorio provinciale negli anni 2001, 2002 e 2003 l'aliquota dell'IRAP è determinata nella misura del 3,25 per cento; tale aliquota si applica per il primo anno di imposta e per i due successivi.
4. Per il periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2001, l'aliquota dell'IRAP, di cui all'articolo 45, comma 1, del
5. Le variazioni di gettito conseguenti alle modificazioni di aliquota di cui al presente articolo non sono considerate ai fini della determinazione delle eccedenze di cui all'articolo 42, comma 7, del
6. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 5. Incentivazione degli investimenti mediante crediti d'imposta a valere sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
1. Le imprese di cui all'articolo 2 della
2. Il credito può essere fatto valere, ai fini del pagamento dell'IRAP, con riferimento al periodo d'imposta nel quale la spesa è stata sostenuta. Il suo esercizio preclude l'erogazione degli aiuti finanziari previsti dal capo II della
3. Il credito va indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione da presentare ai fini IRAP e non può in ogni caso essere superiore alla percentuale d'imposta fissata, entro il limite massimo del 50 per cento dell'imposta dovuta, dal regolamento di esecuzione di cui al comma 9. Nei limiti della predetta percentuale l'eventuale eccedenza può essere portata in diminuzione nei periodi d'imposta successivi.
4. Il credito d'imposta è soggetto alla disciplina degli aiuti comunitari secondo il regime di aiuto "de minimis" di cui al
5. I soggetti che si avvalgono del credito d'imposta ai fini IRAP sono tenuti a conservare la documentazione relativa alle spese in relazione alle quali hanno beneficiato del credito d'imposta fino a quando non sia scaduto il termine per l'accertamento dell'IRAP.
6. Nell'ambito dell'attività di accertamento dell'imposta di cui all'articolo 25, comma 2, del
7. Ai beneficiari del credito d'imposta si applicano le disposizioni sugli obblighi dei richiedenti e sui controlli di cui all'articolo 16 della
8. Salvo che non siano applicabili le disposizioni in materia di revoche e di sanzioni di cui all'articolo 17 della
9. Con apposito regolamento, nel rispetto della
a) l'individuazione dei settori produttivi e delle categorie economiche che possono avvalersi del credito d'imposta ai fini IRAP;
b) gli investimenti ammissibili;
c) le aliquote percentuali della spesa d'investimento ammissibile;
d) le aliquote percentuali dell'imposta da scomputare ai fini della determinazione del credito d'imposta spettante;
e) i livelli di significatività dell'investimento;
f) i limiti e le modalità di utilizzo del credito d'imposta e di riporto delle eventuali eccedenze in diminuzione dell'imposta dovuta per i periodi successivi.
10. Il regolamento di esecuzione è deliberato attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) gradualità di applicazione del credito d'imposta anche in relazione ai diversi settori produttivi e categorie economiche cui si riferisce;
b) individuazione di procedure semplificate volte ad agevolare il rapporto tra il contribuente e la Provincia.
11. Per attuare il presente articolo la Provincia è autorizzata a stipulare con l'amministrazione finanziaria dello Stato convenzioni per la definizione delle modalità di esercizio delle attività qui previste. Nelle predette convenzioni sono altresì definite le modalità per la regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato e per la comunicazione dei dati inerenti l'ammontare del credito di imposta usufruito annualmente dalle imprese di cui al comma 1.
12. Ai fini della contabilizzazione del credito d'imposta, con legge finanziaria è stabilito annualmente un apposito fondo sul bilancio provinciale. Nel caso d'insufficienza degli stanziamenti del fondo, ai relativi conguagli si provvede con le risorse autorizzate per gli esercizi successivi.
13. I commi da 1 a 8 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 9.
Art. 6. Disposizioni in materia di imposte e di tributi provinciali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001 la misura del tributo speciale per il deposito in discarica di cui all'articolo 38 della
2. Per l'accertamento dei tributi provinciali mediante adesione del contribuente si applicano le disposizioni del
3. [4].
4. I commi 2 e 3 si applicano anche ai procedimenti concernenti l'irrogazione di sanzioni conseguenti a violazioni di norme tributarie non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta provinciale definisce con propria deliberazione le modalità di applicazione dei commi 2 e 3.
Art. 7. Modificazioni alla
1. - 11. [5].
12. L'articolo 56 della
Art. 8. Sostituzione dell'articolo 4 della
Art. 9. Abrogazione di disposizioni in materia di contabilità.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 2 (Assunzione di nuove competenze ed esercizio di competenze delegate dallo Stato) della
b) quinto comma dell'articolo 27 della
c) articolo 69 della
Capo III
Disposizioni in materia di programmazione
Art. 10. Modificazioni alla
1. [7].
2. [8].
3. [9].
Art. 11. Modificazioni agli articoli 9 e 10 della
[1. [11].
2. [12].
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettere a) e b), e del comma 2 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
4. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge finanziaria.]
Capo IV
Disposizioni in materia di pesca
Art. 12. Modificazioni alla
1. [13].
2. All'articolo 25 della
3. Le modificazioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002 e trovano applicazione anche con riferimento alle concessioni in essere alla predetta data.
Capo V
Disposizioni in materia di organizzazione
della gestione dei servizi pubblici locali
Art. 13. Disposizioni in materia di servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e abrogazione dell'articolo 25 della
1. Il servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica è realizzato in conformità alle prescrizioni del piano della distribuzione approvato dalla Giunta provinciale sentita la rappresentanza unitaria dei comuni (RUC).
2. Il piano di cui al comma 1 individua:
a) i bacini territoriali di utenza del servizio di distribuzione dell'energia elettrica secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione dell'energia a disposizione del fabbisogno locale;
b) gli standard minimi qualitativi e quantitativi del servizio da erogare;
c) i requisiti tecnici e organizzativi dei gestori del servizio di distribuzione, nel rispetto di quanto disposto dal
3. La Provincia rilascia la concessione per l'esercizio del servizio di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030:
a) alle imprese degli enti locali, ai consorzi e alle società cooperative di produzione e di distribuzione di cui all'articolo 4, numero 8), della
b) alle imprese degli enti locali la cui popolazione residente rappresenti almeno la maggioranza di quella residente nel rispettivo bacino territoriale di utenza o ai soggetti di cui all'articolo 10 del
4. La società costituita ai sensi dell'articolo 18 della
5. Ove la società di cui all'articolo 18 della
6. Al fine di assicurare la continuità, la qualità e l'efficienza dei complessivi servizi di distribuzione dell'energia elettrica nell'intero territorio provinciale, il piano di cui al comma 2 può prevedere che parte degli impianti acquisiti dall'ENEL SpA ai sensi del comma 4:
a) sia mantenuta dalla società di cui all'articolo 18 della
b) sia trasferita ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), con le modalità previste dall'articolo 13, quarto comma, del
7. Qualora nell'ambito di un bacino territoriale d'utenza il concessionario, per qualsiasi motivo, cessi l'attività prima del 31 dicembre 2030 o qualora la concessione sia revocata, la concessione del servizio di distribuzione dell'energia elettrica relativamente al medesimo ambito è rilasciata alla società di cui all'articolo 18 della
8. Qualora prima del 31 dicembre 2030 uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a), cessi l'attività per qualsiasi motivo o la sua concessione sia revocata, il servizio di distribuzione dell'energia elettrica già svolto dal medesimo soggetto è assunto dal concessionario del bacino territoriale di riferimento. A tal fine la concessione di cui al comma 3 definisce apposite prescrizioni.
9. L'articolo 25 della
- Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e
modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio
1995, n. 7), come modificato dall'articolo 17 della legge provinciale 20
marzo 2000, n. 3, è abrogato.
10. [14].
Art. 13 bis. Disposizioni particolari per il trasferimento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento. [15]
1. Allo scopo di assicurare la continuità del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento attraverso il passaggio unitario e contestuale degli impianti di distribuzione da ENEL s.p.a., o sue società controllate o collegate, il trasferimento degli impianti, dei beni mobili ed immobili inerenti all'attività di distribuzione, ivi compresi i pertinenti impianti di trasporto e di trasformazione, nonché i relativi rapporti giuridici, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 4 del
2. Per la determinazione del valore degli impianti esistenti all'atto del trasferimento delle imprese elettriche a ENEL in attuazione della
3. L'accordo sostitutivo del provvedimento può avere ad oggetto l'acquisizione dell'intera partecipazione nel capitale sociale di una o più società che sia proprietaria di tutti i beni, immobili e mobili, e titolare dei rapporti giuridici, anche relativi al personale, inerenti l'esercizio del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dal comma 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano anche ai procedimenti in corso per i quali non sia intervenuta l'integrale esecuzione del provvedimento di trasferimento o sia pendente controversia giudiziaria; alla definizione dell'accordo il decreto del Presidente della Provincia emanato ai sensi dell'articolo 4 del
5. L'accordo di cui ai commi precedenti sostituisce e produce gli effetti del decreto del Presidente della Provincia di cui al comma 1, ivi compreso il riconoscimento in capo alla società costituita ai sensi dell'articolo 18 della
6. Le azioni della società costituita ai sensi dell'articolo 18 della
Capo VI
Disposizioni in materia di urbanistica
Art. 14. Modificazioni alla
1. - 8. [16].
9. In prima applicazione dell'articolo 24 bis della
a) la Giunta provinciale, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 24 bis della
b) i comuni possono deliberare le varianti ai piani regolatori generali anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 42, comma 2, della
10. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 15. Modificazioni alla
1. La lettera d) del comma 2, i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 11 della
Art. 16. Attuazione della misura "Sviluppo dell'attività turistica extra alberghiera nei villaggi" nelle zone di cui al regolamento CE n. 1260/99.
1. Al fine di dare attuazione alla misura "Sviluppo dell'attività extra alberghiera nei villaggi", prevista dal documento unico di programmazione (DOCUP) 2000-2006 approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2506 del 6 ottobre 2000, recante disposizioni generali sui fondi strutturali, i contributi di cui all'articolo 8 della
2. La Giunta provinciale con propria deliberazione determina le modalità di concessione delle agevolazioni e le condizioni necessarie per assicurare l'adempimento dell'impegno sulla destinazione a uso turistico degli immobili recuperati.
3. Sono ammesse alle agevolazioni di cui al comma 1 anche le domande presentate ai sensi della
4. Nel caso di inosservanza degli obblighi convenzionali assunti ai sensi del comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 12 della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 17. Sostituzione dell'articolo 12 della
1. [18].
2. Le disposizioni dell'articolo 12 della
Capo VII
Disposizioni in materia di attività economiche
Art. 18. Modifica all'articolo 40 della
Capo VIII
Disposizioni in materia di impianti a fune
Art. 19. Modificazioni alla
1. [20].
2. [21].
Capo IX
Disposizioni in materia di turismo
Art. 20. Modificazioni alla
Art. 21. Modificazioni alla
1. [23].
2. [24].
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 22. Modificazioni alla
1. [25].
2. [26].
[3. All'articolo 70 della
a) [27];
b) al comma 5 le parole: "e dei consorzi" sono soppresse.] [28]
4. [29].
Art. 23. Modificazioni alla
1. - 6. [30]
7. I commi 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della
8. I campeggi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 2 della
9. Le modificazioni apportate all'articolo 3 della
10. Le modificazioni apportate all'articolo 15 della
Capo X
Disposizioni in materia di acque pubbliche e ambiente
Art. 24. Modificazioni alla
1. [31].
2. [32].
3. [33].
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 48 della
1. [34].
2. [35].
3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 48 della
Art. 26. Modificazioni all'articolo 7 della
Art. 27. Modificazioni agli articoli 14, 17 e 19 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti).
1. [37].
2. [38].
3. [39].
4. [Per l'installazione dei sistemi di fitodepurazione di cui all'articolo 17, comma 2 bis, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., come aggiunto dal comma 2 del presente articolo, possono essere concessi contributi a soggetti privati, nel quadro delle iniziative di cui all'articolo 14, comma 2, della
5. [Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4 si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B] [41].
Capo XI
Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 28. Sostituzione dell'articolo 35 della
1. [42].
2. Restano abrogati l'articolo 28 della
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai corrispettivi determinati a decorrere dall'esercizio finanziario 2000.
Art. 29. Contributo per la localizzazione di impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 la Provincia, in qualità di gestore degli impianti di depurazione biologica delle acque reflue urbane, corrisponde al comune nel cui territorio sono in esercizio impianti di essiccazione dei fanghi derivanti dalla depurazione pubblica un contributo annuo di lire 10.000 per tonnellata di fanghi trattati presso l'impianto di essiccazione.
2. Il contributo di cui al comma 1 è computato dalla Provincia nei costi di esercizio degli impianti di depurazione su scala provinciale.
3. Per le finalità del presente articolo la deliberazione prevista dall'articolo 35, comma 5, della
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 30. Modificazioni alla
1.- 5. [43]
Art. 31. Modifica all'articolo 4 della
Capo XII
Disposizioni in materia di finanza locale
Art. 32. Modificazioni alla
1. [45].
2. All'articolo 3 della
a) al comma 1 le parole: "comma 3" sono soppresse;
b) [46].
3. - 8. [47]
9. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) comma 3 dell'articolo 2, articolo come sostituito dall'articolo 13 della
b) lettera b) del comma 3 dell'articolo 4;
c) articolo 17, come da ultimo modificato dall'articolo 9 della
10. L'articolo 13 della
11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 10, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale approva la deliberazione di cui all'articolo 13, comma 2, della
12. In prima applicazione dell'articolo 22 della
Art. 33. Soppressione dell'imposta di soggiorno.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e limitatamente al territorio della provincia di Trento, cessa di applicarsi la
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 34. Modifica all'articolo 1 della
1. All'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 1 della
Art. 35. Modificazioni alla
1. [49].
2. [50].
3. [51].
4. L'articolo 46 della
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XIII
Disposizioni in materia di trasporti
Art. 36. Modificazioni alla
1. [52].
2. La modificazione apportata all'articolo 46 della
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) commi 5 e 6 dell'articolo 30;
b) articolo 47.
Capo XIV
Disposizioni in materia di edilizia abitativa
Art. 37. Modificazioni alla
1. - 11. [53]
12. L'articolo 83 bis della
13. Sono abrogate le seguenti disposizioni della
a) il comma 2 dell'articolo 82;
b) il comma 5 dell'articolo 83, come modificato dall'articolo 45 della
c) il comma 2 dell'articolo 85.
14. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 7 e 9 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XV
Disposizioni in materia di patrimonio
Art. 38. Modificazioni alla
1. - 4. [54]
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XVI
Disposizioni in materia di espropriazioni
Art. 39. Modificazioni alla
1. - 6. [55]
7. Fino alla costituzione della commissione provinciale per le espropriazioni (CPE) nella composizione di cui all'articolo 3 della
8. L'articolo 20 bis della
Capo XVII
Disposizioni in materia di sanità
Art. 40. Disposizioni relative ai consigli dei sanitari e modificazioni alla
1. Il consiglio dei sanitari di cui all'articolo 19 della
2. Sono abrogati il comma 6, come modificato dall'articolo 67 della
Capo XVIII
Disposizioni in materia di assistenza
Art. 41. Disposizioni straordinarie e urgenti per assicurare la prosecuzione degli interventi assistenziali in favore di disabili con handicap intellettivo.
1. Al fine di salvaguardare sul territorio provinciale la prosecuzione del servizio di assistenza ai disabili con handicap intellettivo e alle loro famiglie forniti dall'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali - sezione di Trento, la Provincia è autorizzata a concedere all'associazione medesima un contributo straordinario una tantum di lire 230 milioni.
2. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 230 milioni per l'anno 2001.
Capo XIX
Disposizioni in materia di istruzione e di diritto allo studio
Art. 42. Disposizioni in materia di personale della scuola. [56]
[1. Ai fini della predisposizione di specifiche proposte legislative, la Giunta provinciale, entro il 31 dicembre del 2001, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, individua le funzioni concernenti la gestione della scuola da attribuire rispettivamente alla Provincia e alle istituzioni scolastiche in relazione alla riorganizzazione del sistema scolastico e all'attuazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Contestualmente sono definiti, inoltre, i criteri e le modalità per individuare il personale in servizio presso gli enti locali da trasferire alle istituzioni scolastiche in relazione all'esercizio delle funzioni alle stesse spettanti.
2. Il personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che riveste il profilo di collaboratore a cattedra appartenente al VII livello in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale è inquadrato ad esaurimento, anche in soprannumero nel profilo degli insegnanti tecnico-pratici, conservando il trattamento giuridico ed economico in godimento al momento del passaggio. La Giunta provinciale definisce tempi e modalità per il passaggio previsto dal presente comma.
3. Le somme occorrenti per i reinquadramenti, le progressioni e le ricostruzioni di carriera del personale insegnante delle scuole provinciali a carattere statale, anche con riferimento ai periodi antecedenti al trasferimento delle competenze in materia di personale della scuola di cui al
Art. 43. Inquadramento degli assistenti educatori nel ruolo provinciale.
1. Il personale inquadrato nei ruoli comprensoriali che riveste la qualifica di assistente educatore, in servizio nelle istituzioni scolastiche a carattere statale con rapporto di lavoro a tempo pieno ed a tempo parziale, è inquadrato anche in soprannumero nel ruolo del personale della Provincia.
2. La Giunta provinciale definisce tempi e modalità per il passaggio previsto dal comma 1 ed approva criteri ed indirizzi per il riconoscimento della funzione e del ruolo degli assistenti educatori in modo integrato nell'ambito del sistema scolastico provinciale.
3. Nel rispetto degli indirizzi della Giunta provinciale, il contratto collettivo provinciale relativo al comparto del personale della scuola determina la disciplina relativa al trattamento economico della qualifica di assistente educatore e gli altri istituti dello stato giuridico ed economico riservati alla contrattazione.
Art. 44. Riconoscimento del servizio prestato presso le scuole e gli istituti non statali. [57]
[1. Nell'ambito della formazione delle graduatorie permanenti per l'assegnazione degli incarichi di insegnamento, la Provincia autonoma di Trento assicura la parità di trattamento degli insegnanti che operano nel sistema scolastico integrato provinciale.
2. Per la formazione delle graduatorie permanenti i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla
3. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).
4. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).
5. (Comma non vistato dal Commissario del Governo).]
Art. 45. Modificazioni alla
[1. [60].
2. [61].
3. L'articolo 5 della
4. [62].
5. [63].
6. [64].
7. [65].
8. Gli articoli 10 e 11 della
9. Le disposizioni di cui all'articolo 9 della
Art. 46. Disposizioni relative al nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici.
1. Ai componenti del nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici, esterni all'Amministrazione provinciale, spetta, oltre al rimborso delle spese, un'indennità di carica annua determinata dalla Giunta provinciale nei limiti massimi previsti dall'articolo 19, comma 10, della
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella C.
Art. 47. Modificazioni all'articolo 38 della
Art. 48. Assolvimento dell'obbligo scolastico. [67]
[1. L'adempimento dell'ultima fase dell'obbligo scolastico, in alternativa alla frequenza della scuola secondaria, può essere compiuto all'interno della formazione professionale di base di cui alla
Art. 49. Modificazioni alla
[1. [69].
2. All'articolo 17 ter della
a) il comma 2 è abrogato;
b) [70].
3. La
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 50. Modificazioni agli articoli 7 e 8 della
[1. [72].
2. [73].]
Art. 51. Modifica all'articolo 1 della
Art. 52. Modificazioni all'articolo 68 della
[1. [76].
2. Per i soggetti di cui all'articolo 13 della
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 53. Disposizioni in materia di personale insegnante delle scuole nei comuni mocheni e cimbri. [77]
[1. Nelle scuole con alunni provenienti dai comuni mocheni e da quelli cimbri come individuati dall'articolo 01 del
Art. 54. Modifica all'articolo 48 della
1. [78].
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Art. 55. Modificazioni all'articolo 25 della
[1. [80].
2. Per i fini di cui al presente articolo con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001, e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003.]
Capo XX
Disposizioni in materia di formazione professionale
Art. 56. Modificazioni alla
[1. [82].
2. [83].
3. I commi da 2 a 5 dell'articolo 6 della
4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Capo XXI
Disposizioni in materia di cultura
Art. 57. Modificazioni alla
1. [84].
2. [85].
3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.
Capo XXII
Disposizioni in materia di emigrazione
Art. 58. Modifica all'articolo 19 della
Capo XXIII
Disposizioni per l'applicazione di norme comunitarie
Art. 59. Modifica all'articolo 2 della
Capo XXIV
Disposizioni in materia di foreste
Art. 60. Modifica all'articolo 8 bis della
[1. [89].
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Art. 61. Modificazioni alla
[1. [91].
2. - 3. [92]
4. Il presente articolo ha effetto dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede secondo le modalità indicate nell'allegata tabella B.]
Capo XXV
Disposizioni in materia di agricoltura
Art. 62. Inserimento dell'articolo 7 bis nella
Art. 63. Disposizioni per la prima applicazione della
[1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta provinciale nomina il nuovo consiglio d'amministrazione dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige secondo quanto disposto dall'articolo 6 della
2. Entro sessanta giorni dalla nomina il nuovo consiglio d'amministrazione adotta il regolamento sull'organizzazione e il personale dell'istituto e lo trasmette alla Giunta provinciale per l'approvazione.
3. Dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'istituto, il personale in servizio presso l'Ente per lo sviluppo dell'agricoltura trentina (ESAT), ivi compreso quello dirigenziale, è trasferito all'Istituto agrario di San Michele all'Adige. Dalla stessa data il consiglio d'amministrazione conferisce gli incarichi dirigenziali dell'istituto ai sensi dell'articolo 16 della
4. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige subentra all'ESAT nei rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compreso quello del direttore, per la durata residua dei contratti.
5. Il rapporto di lavoro del personale trasferito è regolato dai contratti collettivi del personale della Provincia autonoma di Trento, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, lettera c), della
6. La Giunta provinciale può impartire direttive all'agenzia per la rappresentanza negoziale perché siano approvate disposizioni sul personale già in servizio presso l'ESAT, in relazione al suo trasferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige.
7. Entro un anno dalla data di trasferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige del personale dell'ESAT sono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le eventuali unità di personale relative al personale proveniente dall'ESAT in esubero rispetto alle dotazioni di personale stabilite dall'istituto. Le unità di personale in esubero sono poste in mobilità in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 della
8. Con il primo giorno del secondo mese successivo a quello di approvazione da parte della Giunta provinciale del regolamento sull'organizzazione e il personale dell'Istituto agrario di San Michele all'Adige l'ESAT è soppresso. Dalla medesima data l'istituto esercita le funzioni di assistenza e consulenza tecnica e socio-economica a favore delle aziende agricole e subentra nei rapporti attivi e passivi dell'ESAT.
9. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'ESAT decadono, ad eccezione del collegio dei revisori dei conti che rimane in carica per l'espletamento dei compiti ad esso affidati ai sensi dell'articolo 65. Il direttore provvede all'ordinaria amministrazione fino alla soppressione dell'ente.
10. A seguito della soppressione dell'ESAT i riferimenti all'ESAT contenuti nella vigente legislazione provinciale s'intendono sostituiti con il riferimento all'Istituto agrario di San Michele all'Adige e rispettivamente alla Provincia autonoma di Trento in relazione alle competenze in materia di registro delle imprese agricole ad essa attribuite dalla
Art. 64. Modifica all'articolo 4 della
Art. 65. Liquidazione dell'ESAT e disposizioni finanziarie relative alla
1. Il direttore dell'ESAT in carica fino al giorno in cui, ai sensi dell'articolo 63, comma 8, della presente legge, interviene la soppressione dell'ESAT, entro i successivi trenta giorni e con riferimento alla data di soppressione redige il rendiconto generale finale dell'ente. Il rendiconto generale finale è composto dal conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio fino alla data di soppressione, dal rendiconto patrimoniale, riportante la situazione delle attività e delle passività dell'ente alla medesima data, nonché da una relazione illustrativa. Il rendiconto generale finale è redatto in conformità alle norme in materia di contabilità e bilancio dell'ente o, in mancanza, alle norme provinciali in materia; esso è assoggettato al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. L'Istituto agrario di San Michele all'Adige integra il proprio bilancio d'esercizio con le risultanze del conto finanziario finale dell'ESAT.
2. Per consentire il subentro nei rapporti giuridici e l'integrazione del bilancio dell'istituto, la Provincia è autorizzata ad assegnare una somma massima di lire 1 miliardo a favore dell'istituto medesimo. Per l'assegnazione della predetta somma l'istituto presenta apposita richiesta alla Provincia, evidenziando i valori attivi e passivi relativi riscontrati liquidabili entro il termine dell'esercizio finanziario; la richiesta è assoggettata al parere obbligatorio del collegio dei revisori dei conti, che deve attestare la correttezza dei valori contabili riportati. La somma è assegnata dalla Provincia entro il limite massimo dello squilibrio fra i valori passivi e i valori attivi.
3. Per i fini di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 2001; alla relativa copertura si provvede con l'utilizzo dei fondi per nuove leggi - spese in conto capitale - riportati all'unità di base 95.1.210.
4. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti al presente articolo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della
5. Per i fini di cui al comma 2 del presente articolo, con la tabella A allegata alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l'anno 2001.
Art. 66. Abrogazione della
1. La
Art. 67. Modificazioni all'articolo 48 della
Capo XXVI
Disposizioni finanziarie e finali
Art. 68. Riferimento delle spese e copertura degli oneri.
1. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella A, la medesima tabella riporta le nuove spese come autorizzate nei relativi articoli.
2. Per i fini di cui agli articoli richiamati nell'allegata tabella B, le spese sono poste a carico degli stanziamenti, delle autorizzazioni di spesa e dei limiti d'impegno disposti per i fini di cui alle disposizioni richiamate nei capitoli del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2001-2003 indicati nella medesima tabella B in corrispondenza delle unità previsionali di base di riferimento.
3. Per il triennio 2001-2003 alla copertura delle nuove o maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede secondo le modalità riportate nell'allegata tabella C. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
Art. 69. Variazioni di bilancio.
1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della
Art. 70. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Tabella A
Autorizzazione delle spese (articolo 68, comma 1)
(Omissis)
Tabella B
Riferimento delle spese (articolo 68, comma 2)
(Omissis)
Tabella C
Copertura degli oneri (articolo 68, comma 3)
(Omissis)
[1] Inserisce l'art. 16 bis nella
[2] Sostituisce l'art. 31 della
[3] Comma inserito dall'art. 5 della
[4] Comma abrogato dall’art. 1 della
[5] Modificano la
[6] Sostituisce l'art. 4 della
[7] Modifica il comma 10, art. 12 ter della
[8] Modifica la lettera a), comma 2, art. 17 della
[9] Inserisce l'art. 19 bis nella
[10] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[11] Sostituisce i commi 2 e 8 ed aggiunge il comma 8 bis all'art. 9 della
[12] Sostituisce l'art. 10 della
[13] Sostituisce il settimo comma, art. 4 della
[14] Sostituisce il comma 2, art. 18 della
[15] Articolo inserito dall’art. 16 della
[16] Modificano la
[17] Comma così modificato dall’art. 30 della
[18] Sostituisce l'art. 12 della
[19] Modifica il comma 1, art. 40 della
[20] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 22 della
[21] Sostituisce il comma 2, art. 28 della
[22] Articolo abrogato dall’art. 51 della
[23] Modifica il comma 1, art. 18 bis della
[24] Modifica il comma 1, art. 18 ter della
[25] Sostituisce il comma 3, art. 67 della
[26] Sostituisce il comma 3, art. 68 della
[27] Modifica il comma 4, art. 70 della
[28] Comma abrogato dall’art. 14 della
[29] Modifica la lettera b), comma 2, art. 71 bis della
[30] Modificano la
[31] Aggiunge la lettera c bis) al primo comma, art. 3 della
[32] Aggiunge un comma all'art. 7 della
[33] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 16 sexies della
[34] Sostituisce l'art. 48 della
[35] Modifica il comma 3, art. 44 della
[36] Modifica l'art. 7 della
[37] Modifica l'art. 14 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
[38] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 17 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
[39] Modifica l'art. 19 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.
[40] Comma abrogato dall’art. 58 della
[41] Comma abrogato dall’art. 58 della
[42] Sostituisce l'art. 35 della
[43] Modificano la
[44] Sostituisce il comma 7, art. 4 della
[45] Sostituisce il comma 4, art. 2 della
[46] Sostituisce il comma 2, art. 3 della
[47] Modificano la
[48] Articolo abrogato dall'art. 42 della
[49] Sostituisce l'art. 2 della
[50] Aggiunge il comma 3 ter all'art. 3 della
[51] Sostituisce l'art. 5 della
[52] Modifica il comma 1, art. 46 della
[53] Modificano la
[54] Modificano la
[55] Modificano la
[56] Articolo abrogato dall'art. 72 della
[57] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[58] Comma così sostituito dall’art. 19 della
[59] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[60] Modifica il comma 4, art. 1 della
[61] Inserisce l'art. 1 bis nella
[62] Sostituisce l'art. 7 della
[63] Sostituisce la rubrica del capo II della
[64] Sostituisce l'art. 9 della
[65] Sostituisce il comma 4 sexies, art. 11 della
[66] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[67] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[68] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[69] Aggiunge i commi 2 bis, 6 bis e 6 ter all'art. 17 bis della
[70] Sostituisce il comma 3, art. 17 ter della
[71] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[72] Sostituisce il comma 2 e modifica il comma 3, art. 7 della
[73] Inserisce l'art. 8 bis nella
[74] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 1 della
[75] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[76] Modifica l'art. 68 della
[77] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[78] Modifica il comma 2, art. 48 della
[79] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[80] Sostituisce il comma 2 e modifica il comma 2 bis all'art. 25 della
[81] Articolo abrogato dall'art. 119 della
[82] Sostituisce il comma 1, art. 24 della
[83] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 25 della
[84] Sostituisce il comma 2, art. 8 della
[85] Modifica il comma 1 bis, art. 11 della
[86] Sostituisce la lettera a), comma 4, art. 19 della
[87] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 2 della
[88] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[89] Modifica il comma 1, art. 8 bis della
[90] Articolo abrogato dall'art. 115 della
[91] Modifica il comma 6 bis, art. 12 bis della
[92] Sostituiscono il comma 1, art. 20 e il comma 4, art. 24 della
[93] Inserisce l'art. 7 bis nella
[94] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[95] Articolo abrogato dall'art. 32 della
[96] Articolo abrogato dall’art. 62 della