Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 29/04/1993 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 7. 1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente [...] |
Art. 8. 01. La Provincia è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, [...] |
Art. 9. |
Art. 10. (Omissis) |
Art. 11. 1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall'articolo 1 all'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione di cui al comma 2 bis del predetto [...] |
Art. 12. 1. Per i fini di cui all'articolo 8 è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 |
Art. 13. 1. Alla copertura dell'onere di Lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del [...] |
Art. 14. 1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni |
Art. 15. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...] |
§ 5.2.38 - Legge Provinciale 29 aprile 1993, n. 14.
Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza.
(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).
CAPO I
cooperazione per lo sviluppo».
Artt. 1. - 6. [1]
(Omissis).
1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio.
CAPO II
Interventi per l'emergenza
01. La Provincia è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che si verifichino sul territorio italiano o in altri paesi [2].
02. La Giunta provinciale adotta i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, disciplinando le modalità del coinvolgimento di organizzazioni private e dei volontari e prevedendo forme di collaborazione con altri enti pubblici. I relativi oneri possono essere sostenuti utilizzando gli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità di protezione civile [3].
1. I contributi, i rimborsi e i permessi ai volontari e alle organizzazioni private che partecipano agli interventi disciplinati dal presente articolo e alle relative esercitazioni sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3 bis, della
2. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste con le modalità di cui all'articolo 22 della
2 bis. L'acquisto di beni e servizi o la realizzazione di interventi di cui ai commi 01 e 02 connessa a eventi calamitosi, comprovati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri che attesta lo stato di emergenza, può essere disposta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della
3. In prima applicazione della presente legge e a fini di solidarietà con le popolazioni della Somalia colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata la spesa di Lire 300.000.000 per l'acquisto e il trasporto di generi di prima necessità nonché per favorire la ripresa dell'agricoltura in Somalia. A tale scopo la Giunta provinciale, in accordo con i competenti organi dello Stato, stabilisce gli interventi e le modalità per la loro attuazione ed individua le strutture di destinazione.
Capo III
settore dell'emigrazione»
CAPO IV
e riconoscimento del volontariato sociale»
(Omissis).
CAPO V
Norme finanziarie e finali
1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall'articolo 1 all'articolo 3 della
1. Per i fini di cui all'articolo 8 è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.
1. Alla copertura dell'onere di Lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)», indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della
2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di Lire 10.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della
3. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di Lire 10.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della
4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.
1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della
(Omissis).
2. Nell'allegato n. 3 di cui all'articolo 8 della
84166 - Spese e contributi per fronteggiare interventi di emergenza.
3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del
[1] Articoli abrogati dall’art. 17 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[4] Comma già modificato dall'art. 25 della
[5] Comma sostituito dall'art. 25 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della