§ 5.2.38 - Legge Provinciale 29 aprile 1993, n. 14.
Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:29/04/1993
Numero:14


Sommario
Art. 7.      1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente [...]
Art. 8.      01. La Provincia è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, [...]
Art. 9. 
Art. 10.      (Omissis)
Art. 11.      1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall'articolo 1 all'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione di cui al comma 2 bis del predetto [...]
Art. 12.      1. Per i fini di cui all'articolo 8 è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993
Art. 13.      1. Alla copertura dell'onere di Lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del [...]
Art. 14.      1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni
Art. 15.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua [...]


§ 5.2.38 - Legge Provinciale 29 aprile 1993, n. 14.

Modificazioni alle leggi provinciali 17 marzo 1988, n. 10 sulla cooperazione per lo sviluppo, 28 aprile 1986, n. 13 sull'emigrazione, e 13 febbraio 1992, n. 8 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza.

(B.U. 11 maggio 1993, n. 21).

 

CAPO I

Modificazioni alla legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10 «Sostegno alla

cooperazione per lo sviluppo».

 

     Artt. 1. - 6. [1]

     (Omissis).

 

Art. 7.

     1. Le deliberazioni della Giunta provinciale riguardanti gli eventuali criteri generali di attuazione della presente legge sono assunte dalla Giunta medesima previo parere della competente Commissione permanente del Consiglio.

 

CAPO II

Interventi per l'emergenza

 

     Art. 8.

     01. La Provincia è autorizzata, previa consultazione con i competenti organi dello Stato, a sostenere spese per iniziative volte a fronteggiare casi di emergenza determinati da eventi naturali, calamitosi o da eccezionali situazioni di bisogno che si verifichino sul territorio italiano o in altri paesi [2].

     02. La Giunta provinciale adotta i criteri per l'organizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, disciplinando le modalità del coinvolgimento di organizzazioni private e dei volontari e prevedendo forme di collaborazione con altri enti pubblici. I relativi oneri possono essere sostenuti utilizzando gli stanziamenti di bilancio destinati alle medesime finalità di protezione civile [3].

     1. I contributi, i rimborsi e i permessi ai volontari e alle organizzazioni private che partecipano agli interventi disciplinati dal presente articolo e alle relative esercitazioni sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 10, comma 3 bis, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. I rapporti tra le strutture provinciali e gli enti funzionali o le agenzie provinciali sono regolati con direttive della Giunta provinciale. I rapporti finanziari con altri enti pubblici o con gestori di servizi pubblici o di reti sono disciplinati mediante appositi accordi [4].

     2. Con la legge finanziaria sono autorizzate le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui al presente articolo; eventuali ulteriori somme possono essere prelevate dal fondo di riserva per spese impreviste con le modalità di cui all'articolo 22 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 [5].

     2 bis. L'acquisto di beni e servizi o la realizzazione di interventi di cui ai commi 01 e 02 connessa a eventi calamitosi, comprovati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri che attesta lo stato di emergenza, può essere disposta con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 [6].

     3. In prima applicazione della presente legge e a fini di solidarietà con le popolazioni della Somalia colpite dalla carestia e dalla guerra, è autorizzata la spesa di Lire 300.000.000 per l'acquisto e il trasporto di generi di prima necessità nonché per favorire la ripresa dell'agricoltura in Somalia. A tale scopo la Giunta provinciale, in accordo con i competenti organi dello Stato, stabilisce gli interventi e le modalità per la loro attuazione ed individua le strutture di destinazione.

 

Capo III

Modificazione alla legge provinciale 28 aprile 1986, n. 13 «Interventi nel

settore dell'emigrazione»

 

     Art. 9. [7]

 

CAPO IV

Modificazione alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8 «Valorizzazione

e riconoscimento del volontariato sociale»

 

          Art. 10.

     (Omissis).

CAPO V

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 11.

     1. In sede di prima applicazione delle modificazioni introdotte dall'articolo 1 all'articolo 3 della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, la riunione di cui al comma 2 bis del predetto articolo 3 è indetta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

     Art. 12.

     1. Per i fini di cui all'articolo 8 è autorizzata l'ulteriore spesa di Lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993.

 

     Art. 13.

     1. Alla copertura dell'onere di Lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 12, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (spese in conto capitale)», indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

     2. Alla copertura dei maggiori oneri valutati nell'importo di Lire 10.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (Spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     3. Ai maggiori oneri valutati nell'importo di Lire 10.000.000 derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 4, ed 8 bis della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 10, come modificati con la presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», area di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

     4. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

 

     Art. 14.

     1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     2. Nell'allegato n. 3 di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4 è inserito il seguente capitolo:

     84166 - Spese e contributi per fronteggiare interventi di emergenza.

     3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 13 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma», nel settore funzionale «Oneri ripartibili», programma «Progetti intersettoriali» ed area di intervento «Interventi del programma di Giunta» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli nel cui ambito sono classificati i capitoli con variazioni in aumento, di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 15.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


[1] Articoli abrogati dall’art. 17 della L.P. 15 marzo 2005, n. 4, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, già modificato dall’art. 29 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15 e così ulteriormente modificato dall’art. 23 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5.

[4] Comma già modificato dall'art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[5] Comma sostituito dall'art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1 e così modificato dall’art. 29 della L.P. 30 dicembre 2002, n. 15.

[6] Comma aggiunto dall'art. 25 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1.

[7] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.P. 3 novembre 2000, n. 12.