§ 6.4.3 - L.P. 18 agosto 1980, n. 25.
Disciplina della programmazione di sviluppo.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 programmazione
Data:18/08/1980
Numero:25


Sommario
Art. 1.  Finalità ed obiettivi della programmazione.
Art. 2.  Soggetti della programmazione.
Art. 3.  Partecipazione.
Art. 4.  Strumenti della programmazione.
Art. 5.  Informazioni.
Art. 6.  Programma di sviluppo provinciale.
Art. 7.  Contenuti del Programma di sviluppo provinciale.
Art. 8.  Durata del Programma.
Art. 9.  Efficacia e vincolatività del Programma.
Art. 10.  Procedure di formazione del Programma.
Art. 11.  Programmi di sviluppo comprensoriale.
Art. 12.  Progetti d'intervento comprensoriale.
Art. 13.  Modifiche alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62.
Art. 14.  Rapporti annuali.
Art. 15.  Conferenza provinciale per lo sviluppo economico e sociale.
Art. 16.  Comitato per la programmazione.
Art. 17. 
Art. 18.  Direzioni generali.
Art. 19.  Ufficio per la programmazione.
Art. 20.  Coordinamento.
Art. 21.  Adeguamenti.


§ 6.4.3 - L.P. 18 agosto 1980, n. 25.

Disciplina della programmazione di sviluppo.

(B.U. 26 agosto 1980, n. 44). [1]

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità ed obiettivi della programmazione.

     1. La Provincia autonoma di Trento adotta la programmazione come metodo di governo.

     Scopi della programmazione sono:

     - il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale;

     - il raggiungimento di una situazione di sostanziale piena occupazione;

     - l'impulso alle attività di produzione e di servizio;

     - la tutela dell'ambiente in genere e di quello naturale in specie;

     - la razionalizzazione dell'impiego delle risorse e la massima salvaguardia delle risorse non rinnovabili.

     2. La programmazione comporta la finalizzazione di ogni atto di governo al perseguimento di obiettivi generali e particolari predeterminati in un quadro organico e aggiornabile.

     3. Obiettivo della programmazione e il coordinamento e l'indirizzo, ai sensi del terzo comma dell'articolo 41 della Costituzione, dell'attività della Provincia, degli enti pubblici operanti nel territorio provinciale e dei privati verso finalità di sviluppo economico e sociale.

     La Provincia autonoma di Trento concorre altresì, attraverso la propria programmazione, agli atti di programma di livello sovra-provinciale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle competenze proprie e delegate.

     5. Il governo delle risorse si attua attraverso la programmazione economica e sociale, la pianificazione territoriale e la programmazione finanziaria.

 

     Art. 2. Soggetti della programmazione.

     1. Sono soggetti della programmazione provinciale la Provincia autonoma i comprensori ed i comuni, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge.

 

     Art. 3. Partecipazione.

     1. La Provincia autonoma di Trento garantisce la partecipazione dei comprensori e dei comuni alla formazione degli atti di programma ed attribuisce particolare rilevanza alle loro proposte allo scopo di valorizzarne, compatibilmente con gli obiettivi di cui all'articolo 1, le capacità espressive dei bisogni e delle istanze di cui sono portatori, nonchè di tutelarne le autonome funzioni.

     2. Al medesimo fine la Provincia assicura ai predetti soggetti pubblici spazi autonomi di programmazione.

     3. La Provincia assicura e promuove inoltre la partecipazione degli altri enti pubblici, delle espressioni rappresentative sindacali, economiche, sociali e culturali, all'elaborazione degli atti di programma al fine di conseguire il più ampio consenso democratico sulle scelte da operare.

 

     Art. 4. Strumenti della programmazione.

     1. Sono strumenti della programmazione provinciale:

     - il Programma di sviluppo provinciale con i relativi progetti;

     - il Piano urbanistico provinciale;

     - il bilancio provinciale pluriennale ed annuale.

     2. Sono strumenti della programmazione sub-provinciale:

     - i programmi di sviluppo comprensoriale con i relativi progetti;

     - piani urbanistici comprensoriali;

     - gli strumenti urbanistici comunali;

     - i bilanci comprensoriali;

     - i bilanci comunali.

 

     Art. 5. Informazioni.

     1. La Provincia autonoma di Trento e gli organi statali si forniscono, reciprocamente ed a richiesta, tutti gli elementi utili per l'esercizio delle rispettive funzioni di programmazione, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49.

     2. Analogamente faranno la Provincia e gli enti locali per le finalità di cui al comma precedente.

     3. Per l'esercizio dell'attività di programmazione la Giunta provinciale provvederà all'utilizzazione e al coordinamento degli strumenti conoscitivi esistenti con particolare riferimento al sistema informativo elettronico provinciale.

 

TITOLO II

Programmazione provinciale e comprensoriale

 

     Art. 6. Programma di sviluppo provinciale.

     1. Il Programma di sviluppo provinciale determina gli obiettivi che la Provincia autonoma di Trento si propone di realizzare per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli assetti territoriali e definisce, a grandi linee, gli interventi correlati a tali obiettivi.

     2. Il Programma di sviluppo provinciale e articolato di regola in relazione alle aree comprensoriali; esso costituisce il quadro di riferimento per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale di previsione della Provincia.

     3. Il Programma di sviluppo provinciale costituisce il documento attraverso il quale la Provincia concorre alla programmazione nazionale.

 

     Art. 7. Contenuti del Programma di sviluppo provinciale.

     1. Il Programma di sviluppo provinciale:

     a) stabilisce gli obiettivi generali economico-sociali e territoriali dell'azione provinciale di cui al primo comma del precedente articolo;

     b) stima le risorse della Provincia, quelle derivabili dagli strumenti programmatori dei comprensori e dei comuni e degli altri enti pubblici, loro aziende e società controllate, quelle mobilitabili da parte dei medesimi soggetti mediante strumenti propri;

     c) stabilisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse in relazione agli obiettivi ed agli interventi di cui alla lettera a);

     d) coordina gli interventi della Provincia con quelli dei comprensori e dei comuni;

     e) determina le priorità d'intervento;

     f) individua gli interventi normativi eventualmente necessari per l'attuazione dei progetti e delle altre indicazioni del programma stesso;

     g) delinea i progetti di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aventi dimensione provinciale, prevedendone le caratteristiche principali e determinando gli obiettivi ed i risultati quantitativi che si intendono conseguire, le risorse da impiegare, nonché le ulteriori modalità di attuazione;

     h) delinea le attività di intervento non ricondotte alla precedente lettera g) con particolare riferimento ai servizi sociali ed ai settori portanti dell'economia provinciale.

 

     Art. 8. Durata del Programma.

     1. Il Programma di sviluppo provinciale ha efficacia temporale per un massimo di cinque anni e ad esso è correlato l'arco temporale di durata del bilancio pluriennale di cui all'articolo 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

     2. Esso è scorrevole e viene aggiornato costantemente a periodi temporali non inferiori all'anno, in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

     3. Il Programma di sviluppo può essere riformulato all inizio di ogni legislatura, in conformità con le disposizioni contenute nel successivo articolo 10.

 

     Art. 9. Efficacia e vincolatività del Programma.

     1. Il Programma di sviluppo provinciale ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Provincia, degli enti ed aziende da essa dipendenti, per i programmi di sviluppo comprensoriale, per gli enti locali per le materie ad essi delegate dalla Provincia e per gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia.

     2. In particolare, gli obiettivi generali di sviluppo economico- sociale e territoriale individuati dal Programma di sviluppo, costituiscono riferimento per varianti e per la revisione del Piano urbanistico provinciale. Qualora il Programma di sviluppo lo preveda espressamente, la revisione del Piano urbanistico provinciale potrà avvenire anche prima del periodo decennale stabilito dall'ordinamento urbanistico provinciale.

     3. Il Programma provinciale di sviluppo, oltre che per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Provincia, costituisce il quadro di riferimento anche per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e per indirizzare e coordinare l'attività economica privata a fini sociali.

     4. Gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia trasmettono annualmente alla Giunta provinciale i propri programmi di attività.

     5. Le società a prevalente partecipazione provinciale trasmetteranno alla Giunta provinciale i propri programmi di attività secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e con periodicità da stabilirsi sulla base di specifici accordi.

 

     Art. 10. Procedure di formazione del Programma.

     1. La Giunta provinciale predispone il Programma di sviluppo provinciale, sulla base di uno schema elaborato dalle competenti strutture provinciali.

     2. Lo schema di Programma è approvato dalla Giunta provinciale, udito il parere del Comitato per la programmazione di cui al successivo articolo 16. Dell'approvazione viene dato avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

     3. Lo schema è depositato in copia presso la Provincia, i comprensori ed i comuni per la libera consultazione per trenta giorni successivi alla data di pubblicazione dell'avviso ed è inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Commissario del Governo.

     4. Sullo schema di Programma e sugli atti dello stesso la Giunta provinciale avrà un confronto diretto con le organizzazioni sindacali e con le associazioni provinciali degli operatori economici.

     5. Nei trenta giorni successivi al deposito di cui al terzo comma, i comprensori ed i comuni formulano le proprie osservazioni intese a migliorare le previsioni programmate. Nel medesimo termine gli altri enti e aziende pubbliche, le formazioni comunitarie e gli altri interessati possono far pervenire alla Giunta provinciale le proprie osservazioni scritte e motivate. Tali osservazioni sono raccolte in apposito fascicolo ed inviate al Consiglio provinciale in allegato allo schema definitivo.

     6. La Giunta provinciale, su parere del Comitato per la programmazione, elabora lo schema definitivo del Programma tenendo conto anche delle osservazioni pervenute e promuove presso il Consiglio provinciale il provvedimento legislativo di approvazione del Programma stesso.

 

     Art. 11. Programmi di sviluppo comprensoriale. [2]

 

     Art. 12. Progetti d'intervento comprensoriale. [3]

 

     Art. 13. Modifiche alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62. [4]

 

TITOLO III

Verifiche ed organi

 

     Art. 14. Rapporti annuali.

     1. La Giunta provinciale, in sede di presentazione del rendiconto generale, a termini dell'articolo 77 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, presenta al Consiglio provinciale, con riferimento al corrispondente anno di efficacia temporale del Programma di sviluppo provinciale, anche tenendo conto delle risultanze della Conferenza di cui all'articolo 15:

     a) un rapporto sulla situazione economica, sociale e territoriale della Provincia;

     b) un rapporto sullo stato di attuazione del Programma provinciale di sviluppo e dei progetti, quantificando, ove possibile, le risultanze mediante indicatori fisici.

     2. Le risultanze della Conferenza e dei rapporti previsti dal precedente comma costituiscono la base per gli eventuali aggiornamenti di cui al secondo comma del precedente articolo 8.

     3. In ogni caso la Giunta provinciale sottopone annualmente al parere del Comitato lo stato di attuazione dei progetti della Provincia finanziati nel bilancio nonché la eventuale proposta di aggiornamento del Programma di sviluppo.

     4. Anche i comprensori procedono alla verifica annuale dei rispettivi programmi di sviluppo comprensoriale sulla base dei rispettivi statuti in modo che sia assicurata un'ampia partecipazione dei comuni e delle espressioni rappresentative operanti nel territorio e ne comunicano i risultati alla Giunta provinciale.

 

     Art. 15. Conferenza provinciale per lo sviluppo economico e sociale.

     1. Ogni due anni allo scopo di procedere ad una verifica generale dei risultati dell'attività di attuazione della programmazione è convocata dal Presidente della Giunta provinciale la Conferenza provinciale per la programmazione dello sviluppo economico e sociale [5].

     2. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta provinciale. I suoi lavori sono introdotti da una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.

     3. Alla Conferenza partecipano:

     - i componenti della Giunta provinciale;

     - un rappresentante per ogni forza politica presente in Consiglio provinciale;

     - i presidenti dei comprensori;

     - i sindaci dei comuni della provincia;

     - un rappresentante delle minoranze consiliari dei comprensori e dei comuni.

     4. Hanno diritto di intervenire alla Conferenza i legali rappresentanti degli enti, aziende e formazioni comunitarie di cui al precedente articolo 10. A tal fine i soggetti indicati nel presente comma inviano, entro quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza, al Presidente della Giunta provinciale apposita comunicazione contenente l'indicazione della persona designata per partecipare alla Conferenza stessa. Alla prima comunicazione vanno allegati l'atto costitutivo e lo statuto [6].

     5. Sono invitati a partecipare alla Conferenza i Consiglieri provinciali [7].

     6. Le risultanze della Conferenza sono raccolte in apposito fascicolo.

 

     Art. 16. Comitato per la programmazione.

     1. Presso la Presidenza della Giunta provinciale è costituito il Comitato per la programmazione nominato dalla Giunta stessa. li Comitato rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina.

     2. Spetta al Comitato elaborare, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta provinciale, le linee di ricerca, d'indagine e d'impostazione del Programma di sviluppo provinciale, fornire pareri previsti dalla presente legge, rendere i pareri eventualmente richiesti dalla Giunta provinciale o dai comprensori e formulare gli atti consultivi circa la congruità degli atti di programmazione comprensoriale prima dell'approvazione degli stessi.

     3. Esso è composto:

     1) da un componente la Giunta provinciale con funzioni di presidente;

     2) da otto esperti in discipline attinenti la programmazione dei quali almeno due esperti in materia di pianificazione territoriale, designati dalla Giunta provinciale;

     3) da quattro esperti nelle discipline di cui al precedente numero 2, di cui tre designati dalle minoranze del Consiglio provinciale ed uno dal Coordinamento provinciale imprenditori.

     4. [8].

     La Giunta provinciale provvederà all'integrazione del Comitato a seguito delle designazioni che dovessero essere effettuate oltre i termini di cui al presente comma [9].

     5. Funge da segretario del Comitato un funzionario provinciale designato dal Presidente della Giunta provinciale.

     6. Alle sedute del Comitato partecipano, con voto consultivo, i direttori generali della Provincia.

     7. Ai componenti il Comitato spettano i compensi di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, e - successive modificazioni, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 2 e 9 della legge provinciale 30 settembre 1974, n. 26 e successive modificazioni.

     8. Per il funzionamento del comitato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni inerenti il funzionamento degli organi collega della Provincia.

 

     Art. 17. [10]

 

     Art. 18. Direzioni generali.

     1. Salvo quanto potrà essere disposto in sede di ristrutturazione degli uffici del personale della Provincia, a tutti i funzionari con qualifica di direttore generale si applica il disposto dell'articolo 28 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni.

 

     Art. 19. Ufficio per la programmazione.

     1. Con provvedimento della Giunta provinciale è costituito l'Ufficio per la programmazione con compiti istruttori, di studio e di ricerca per la formazione degli atti di programmazione, di controllo dell'attuazione del Programma di sviluppo provinciale, nonchè di collaborazione con gli uffici incaricati della programmazione finanziaria e territoriale.

     2. In particolare, al predetto Ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) la preparazione degli atti del Programma di sviluppo provinciale e della sua verifica;

     b) la verifica della corrispondenza delle proposte di legge provinciale agli obiettivi ed ai contenuti del Programma nonchè ai progetti di cui si compone lo stesso;

     c) la verifica della corrispondenza dei progetti operativi di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, alle indicazioni relative ai progetti di cui alla lettera g) del precedente articolo 7;

     d) la predisposizione e l'aggiornamento della raccolta dei dati socio- economici e territoriali inerenti la preparazione degli atti del Programma e la sua verifica, in collaborazione con gli uffici provinciali competenti;

     e) l'esame, ai fini della conformità, dei programmi di sviluppo comprensoriale.

 

TITOLO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 20. Coordinamento.

     1. I piani ed i programmi pluriennali, previsti da leggi della Provincia o da leggi dello Stato ma la cui formazione ed attuazione sia demandata alla Provincia stessa, devono essere conformati alle previsioni della presente legge modificando, ove occorra, le relative normative provinciali.

 

     Art. 21. Adeguamenti.

     1. Ogni qualvolta leggi vigenti della Provincia contengano espressioni quali «piano economico della Provincia» ovvero «programma economico-sociale provinciale» e simili, queste vanno intese a tutti gli effetti di legge come «Programma di sviluppo provinciale».

 

     Artt. 22. - 23.

     (Omissis) [11].


[1] La presente legge è stata abrogata dall'art. 64 della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, ad eccezione degli artt. 11, 12, 13. Si riporta comunque l'intero testo della L.P. 18 agosto 1980, n. 25.

[2] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[4] Articolo abrogato dall’art. 6 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[5] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.P. 25 febbraio 1985, n. 3.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.P. 25 febbraio 1985, n. 3.

[7] Comma inserito dall'art. 3 della L.P. 25 febbraio 1985, n. 3.

[8] Comma abrogato dall'art. 7 della L.P. 12 febbraio 1996, n. 3.

[9] Comma così inserito dall'art. 4 della L.P. 10 marzo 1986, n. 7.

[10] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.P. 29 aprile 1983, n. 12.

[11] Recano disposizioni finanziarie.