§ 3.8.8 - L.P. 6 marzo 1998, n. 4.
Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.8 energia
Data:06/03/1998
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Disposizioni generali in materia di energia idroelettrica.
Art. 1 bis.  Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Art. 1 bis 1.  Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico.
Art. 1 bis 2.  Collaudi
Art. 1 bis 3.  Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
Art. 1 ter.  Disciplina applicabile per il trasferimento degli impianti di distribuzione dell'ENEL.
Art. 2.  Costituzione dell'azienda.
Art. 3.  Compiti dell'azienda.
Art. 4.  Operatività.
Art. 5.  Organi dell'azienda.
Art. 6.  Consiglio di amministrazione e presidente dell'azienda.
Art. 7.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Attribuzioni del presidente.
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 10.  Direttore dell'azienda.
Art. 11.  Incompatibilità.
Art. 12.  Indennità.
Art. 13.  Controllo sugli atti.
Art. 14.  Statuto dell'azienda.
Art. 15.  Capitale di dotazione.
Art. 16.  Investimenti.
Art. 17.  Entrate dell'azienda.
Art. 18.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 19.  Personale dell'azienda.
Art. 20.  Piano energetico provinciale.
Art. 21.  Destinazione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della [...]
Art. 22.  Criteri per la determinazione del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo [...]
Art. 23.  Modalità di utilizzo dell'energia di cui all'articolo 21.
Art. 23 bis.  Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sovracanoni.
Art. 24.  Società per l'esercizio di attività elettriche.
Art. 25.  Criteri per la redazione del piano della distribuzione.
Art. 26.  Abrogazioni di norme.
Art. 27.  Prima costituzione degli organi statutari e prima organizzazione dell'azienda ed inizio dell'attività.
Art. 28.  Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt).
Art. 29.  Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica).
Art. 30.  Autorizzazione di spesa.
Art. 31.  Copertura degli oneri.
Art. 32.  Variazioni di bilancio.


§ 3.8.8 - L.P. 6 marzo 1998, n. 4.

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7.

(B.U. 17 marzo 1998, n. 12 - suppl. n. 2).

 

Art. 1. Disposizioni generali in materia di energia idroelettrica. [1]

     1. Ai fini dell'esercizio delle competenze spettanti alla Provincia in materia di energia nonché di concessione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia), come modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, si applica quanto disposto dalla presente legge e dalle altre disposizioni di legge provinciale in materia di energia. Per quanto non previsto dalla vigente legislazione provinciale nonché dalla presente legge, si applicano le leggi dello Stato in materia di energia fino a quando non diversamente disposto dalla legge provinciale.

 

          Art. 1 bis. Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. [2]

     1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 1, la Provincia può esercitare la facoltà di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), dandone preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico di cui all'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 [3].

     2. Ai fini dell'applicazione della disciplina stabilita dall'articolo 20, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, concernente la cessione d'utenza, con l'atto traslativo ivi previsto il concessionario trasferisce al cessionario l'esercizio dell'utenza, unitamente alla disponibilità delle opere e degli impianti inerenti alla concessione indicati all'articolo 25, primo e secondo comma, del predetto regio decreto.

     3. Qualora l'atto traslativo di cui al comma 2 preveda la messa a disposizione del cessionario, a titolo diverso dal trasferimento della proprietà, degli impianti indicati all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché, fino al passaggio in proprietà alla Provincia ai sensi dell'articolo 1 bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del predetto regio decreto n. 1775 del 1933, il nulla osta di cui all'articolo 20 del medesimo regio decreto è rilasciato a condizione che il cedente assuma l'obbligo di rispondere in solido con il cessionario nell'assolvimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'utenza ceduta.

 

          Art. 1 bis 1. Disposizioni in materia di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. [4]

     1. Questo articolo disciplina le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico secondo quanto previsto dal comma 16, secondo periodo, dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. In relazione alle procedure d'infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282, promosse dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 226 del trattato che istituisce la Comunità europea, e al rispetto dei principi della legislazione statale, compresi quelli dell'articolo 15 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004), nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, ai procedimenti amministrativi per l'assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico non si applicano i commi da 7 a 11, e il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977. Conseguentemente le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico sono rilasciate prescindendo dalle preferenze a favore del concessionario uscente, degli enti di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e delle aziende degli enti locali previste dai commi citati. Le domande di rilascio o di rinnovo delle concessioni e ogni altra istanza attinente ad esse sono presentate alla Provincia. I provvedimenti in materia sono adottati nel rispetto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche). Per l'adozione dei provvedimenti di rilascio o di rinnovo di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico è previamente accertato, per ciascuna di esse, se sussista un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con l'uso a fine idroelettrico; l'interesse pubblico prevalente sussiste anche nel caso di diretto utilizzo delle acque pubbliche, anche a scopo idroelettrico, da parte dell'ente proprietario mediante strutture alle proprie dirette dipendenze qualora assuma prioritaria rilevanza la sicurezza delle popolazioni e dei territori a valle delle opere di presa ovvero delle opere che determinano l'invaso. [5]

     1 bis. In conseguenza di quanto previsto dall'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, i procedimenti per il rilascio delle concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di cui al previgente articolo 1 bis, commi da 6 a 12, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, sono disciplinati da questo articolo [6].

     1 bis 1. In relazione all'abrogazione dei predetti commi da 6 a 12 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, le procedure concorrenziali avviate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 e sospese per effetto di quanto previsto dai commi 1 sexies e 1 septies di quest'articolo sono estinte senza oneri a carico della Provincia. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore di questo comma la Provincia provvede con avviso da pubblicare sul proprio sito internet e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea a dichiarare l'intervenuta estinzione dei procedimenti disposta da questo comma e ad informare di quanto previsto dal comma 1 bis 2 [7].

     1 bis 2. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 ter, 1 sexies, 1 septies, 12, 13 e 15, per le concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2010 il bando di gara di cui al comma 2, lettera c), prevede i medesimi requisiti già definiti dalla Giunta provinciale in attuazione dell'articolo 1 bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, fatte salve eventuali modificazioni imposte da norme di legge sopravvenute [8].

     1 ter. Le domande di rinnovo previste dal comma 12, con riferimento alle concessioni ivi contemplate, sono presentate entro il 31 dicembre 2005. Tali domande devono richiamare gli estremi della concessione cui fanno riferimento nonché l'impegno irrevocabile e incondizionato a presentare - pena la decadenza della domanda - la documentazione successivamente richiesta dal responsabile del procedimento, assegnando un congruo tempo per provvedere, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti e dei presupposti prescritti. Le domande, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 e dal comma 13, possono essere accolte solo a condizione che siano previste dalla normativa legislativa statale disposizioni in materia di proroga o di rinnovo senza gara delle concessioni in atto. [9]

     1 quater. Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le concessioni in scadenza entro il quinto anno successivo; sono evidenziate le concessioni che a seguito del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche possono - anche su istanza di parte - essere soggette prima della loro scadenza alla rideterminazione della potenza nominale media di concessione e quelle che per effetto della predetta rideterminazione non sono più da considerare concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; in tale ultimo caso la procedura per il rilascio o per il rinnovo della specifica concessione è estinta senza oneri a carico dell'amministrazione procedente. Anche in relazione ai predetti provvedimenti di rideterminazione della potenza nominale media di concessione resta fermo quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1. [10]

     1 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della deliberazione prevista dal comma 1 quater, la Provincia provvede alla pubblicazione sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso recante:

     a) l'elencazione, distintamente per ciascuna tipologia, delle specifiche concessioni in scadenza nel quinquennio successivo, evidenziando le domande presentate ai sensi del comma 1 ter e gli eventuali elementi informativi previsti dal comma 1 quater [11];

     b) [il termine per la presentazione delle domande concorrenti con quelle presentate ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977; entro il termine previsto per la presentazione delle domande concorrenti è comunque consentita l'integrazione o la sostituzione della documentazione e dei programmi già presentati ai sensi del medesimo comma 6] [12];

     c) il termine per l'emanazione del bando di gara, da pubblicare sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [13].

     1 sexies. Fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1, le procedure di cui al comma 1 quinquies, lettere b) e c), sono sospese in presenza di domande di rinnovo della concessione in favore del concessionario uscente ai sensi dei commi 1 ter e 12. L'avviso di cui al comma 1 quinquies prevede espressamente che, nel caso di accoglimento della domanda di rinnovo ai sensi dei commi 1 ter e 12, le procedure concorrenziali o di gara relative alle concessioni interessate si estinguono senza oneri a carico dell'amministrazione procedente. [14]

     1 septies. Salvo quanto previsto dai commi da 1 a 1 sexies e dal comma 4, tutti i procedimenti amministrativi previsti da questo articolo sono, o rimangono - in relazione alla sospensione disposta dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroe lettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4 -, sospesi fino alla data stabilita con deliberazione della Giunta provinciale in relazione alle procedure d'infrazione citate al comma 1 o al contenzioso costituzionale relativo alla disciplina in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico; tale deliberazione è pubblicata sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [15]

     2. Il bando di gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c), fermo restando quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1: [16]

     a) individua l'oggetto della nuova concessione e la relativa durata, che è commisurata all'entità degli investimenti richiesti e al loro ammortamento, sia con riferimento alle opere che agli impianti nonché agli interventi di tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica di cui alle lettere b) e d); la durata non può comunque eccedere il periodo di trenta anni;

     b) individua le caratteristiche degli impianti e delle opere;

     c) determina i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti che partecipano alla gara; tali requisiti sono espressi mediante indicatori numerici o altri parametri comunque oggettivi attinenti la solidità finanziaria, la capacità organizzativa e tecnica; i medesimi requisiti devono essere coerenti e proporzionati rispetto all'oggetto della concessione e devono essere volti ad assicurare le migliori condizioni sia per la sicurezza degli impianti, delle opere e dei territori interessati dalla concessione, che per il migliore utilizzo degli impianti produttivi;

     d) stabilisce per ciascuna concessione e a carico del relativo concessionario:

     1) gli obblighi ed i vincoli inerenti la tutela della sicurezza delle persone e del territorio, con riguardo anche alle esigenze di laminazione delle piene, e quelli inerenti la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, con riguardo anche al mantenimento di specifiche quote di invaso in determinati periodi dell'anno;

     2) gli eventuali obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, da destinare all'uso potabile, agricolo o ad altri usi produttivi nonché ad attività di prevenzione di calamità o degli incendi (comprese le quantità idriche necessarie per il mantenimento e le prove periodiche di impianti appositi) o agli interventi necessari a seguito del loro verificarsi;

     3) le soglie quantitative e di durata degli obblighi di cui ai numeri 1) e 2), oltre le quali il concessionario, fermo restando l'obbligo di provvedere, ha diritto ad un indennizzo, nonché le modalità di calcolo e di corresponsione dello stesso, anche mediante forme di compensazione;

     e) determina i canoni annui e i criteri per il loro adeguamento, dovuti dal concessionario e posti a base di gara per:

     1) l'utilizzo delle acque pubbliche, in proporzione all'entità delle stesse e sulla base di quanto disposto dalla normativa provinciale in materia di canoni per l'utenza di acqua pubblica [17];

     2) l'utilizzo dei beni immobili di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933; il canone è calcolato sulla base del valore dei predetti beni la cui stima è definita tenendo conto del valore più economico tra il costo di costruzione a nuovo ed il costo di rimpiazzo a nuovo, ridotto in ragione del deperimento fisico e dell'obsolescenza funzionale che caratterizzano i beni medesimi;

     3) l'utilizzo degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge; il canone è calcolato secondo le modalità previste dal numero 2);

     f) determina il prezzo a base di gara per l'eventuale vendita al nuovo concessionario degli impianti e degli altri beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, per i quali sia stata esercitata la facoltà di cui all'articolo 1 bis della presente legge;

     g) determina gli ulteriori oneri a carico dei concessionari, inclusi i sovracanoni a favore degli enti locali del bacino idrografico di pertinenza; tali oneri terranno conto degli effetti delle trasformazioni ambientali provocati dall'impianto o dagli impianti oggetto della gara;

     h) individua le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare a quelle esistenti, i contenuti minimi dei programmi di eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza installata nonché dei programmi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza;

     i) fissa la data per la presentazione della domanda di ammissione alla gara e stabilisce la documentazione da produrre unitamente alla domanda, comprovante il possesso dei requisiti di cui alla lettera c), e all'accettazione di tutti gli obblighi, i vincoli e i limiti previsti dal presente articolo;

     [l) fissa il termine entro il quale i soggetti richiedenti ammessi alla gara a seguito dell'istruttoria delle domande devono presentare le offerte contenenti tutti gli elementi previsti dal bando, ad esclusione di quelli di cui alla lettera i);] [18]

     m) stabilisce criteri oggettivi di valutazione dei programmi di cui alla lettera h) [19];

     m bis) stabilisce criteri oggettivi di valutazione delle offerte relative ai canoni posti a base di gara ai sensi della lettera e) [20];

     m ter) stabilisce i criteri di aggiudicazione sulla base della ponderazione dei fattori determinati applicando i criteri di cui alle lettere m) e m bis) [21].

     3. Il bando di cui al comma 2 può riguardare congiuntamente anche più concessioni aventi scadenza nello stesso anno. La nuova concessione può riguardare più derivazioni per le quali in precedenza erano previste distinte concessioni aventi scadenza nel medesimo anno, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo ovvero sotto il profilo della tutela e della valorizzazione ambientale o in relazione agli altri interessi pubblici coinvolti. [22]

     4. Il concessionario uscente è obbligato a consentire l'accesso ai luoghi, agli impianti, agli edifici e ai macchinari funzionali alla gestione della concessione a personale incaricato dalla Provincia autonoma di Trento, nonché a rappresentanti qualificati di soggetti ammessi a partecipare alla gara per consentire l'esame delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nonché l'eventuale esame delle opere di cui al secondo comma del medesimo articolo qualora la Provincia eserciti la facoltà di cui al medesimo articolo 25. L'inosservanza dell'obbligo previsto da questo comma costituisce causa di esclusione del concessionario uscente dal procedimento per il rilascio della concessione. [23]

     5. Per l'espletamento della gara di cui al comma 2 la Provincia si avvale di apposita commissione tecnica costituita da almeno tre esperti, rispettivamente in materia giuridico-economica, ambientale o idraulica e delle tecnologie produttive in campo idroelettrico, nominata dalla Giunta provinciale. Nell'atto di nomina della commissione sono indicati il componente che ne assume la presidenza e le modalità per il suo funzionamento, nonché la data entro la quale deve essere conclusa l'istruttoria per l'individuazione del nuovo concessionario. [24]

     6. La Giunta provinciale approva la graduatoria risultante dalla gara di cui al comma 1 quinquies, lettera c). Dell'esito delle predette procedure è data notizia mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Provincia e sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [25]

     7. Fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti per il concessionario dal comma 2, nonché quanto disposto dai commi 3 e 4 in quanto compatibili, in alternativa alla gara di cui ai commi da 2 a 6 la Provincia può promuovere la costituzione di società per azioni alle quali può essere affidata direttamente, per un periodo di tempo massimo di trenta anni, la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico. La Provincia può partecipare al capitale sociale della società anche mediante il conferimento totale o parziale dei canoni di cui al comma 2, lettera e), numeri 2) e 3), nonché dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del regio decreto n. 1775 del 1933, nel caso in cui la Provincia abbia esercitato la facoltà ivi prevista. Gli enti locali, i loro enti strumentali e le società di capitale controllate dagli enti locali medesimi possono partecipare al capitale sociale della società.

     8. L'affidamento della gestione ai sensi del comma 7 alle società ivi previste è subordinato:

     a) all'acquisto da parte di imprese idonee, in possesso dei requisiti prescritti dal comma 2, lettera c), e scelte con procedura ad evidenza pubblica, di una quota di capitale sociale comunque non inferiore al 49 per cento;

     b) all'assunzione da parte del soggetto vincitore della gara di cui alla lettera a) dell'obbligo incondizionato, previsto dal bando, di assicurare alla società, per il tempo corrispondente alla durata della gestione, tutte le risorse, anche tecniche, finanziarie, organizzative e di personale, necessarie affinché la stessa risulti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario dal comma 2, lettera c).

     9. Le società di cui al comma 7 non possono partecipare a procedure di evidenza pubblica per la concessione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico. A tali società possono partecipare, oltre al vincitore della gara, esclusivamente la Provincia e gli enti locali, ovvero loro enti strumentali o società a capitale interamente di proprietà di tali enti.

     10. Il bando della gara prevista dal comma 8, lettera a), per la scelta del socio privato deve comunque stabilire:

     a) il prezzo posto a base di gara per l'acquisto della quota di capitale sociale della società di gestione della grande derivazione di cui al comma 7; salvo quanto disposto alla lettera b), tale quota è cedibile solo previa autorizzazione della Provincia;

     b) l'obbligo dell'aggiudicatario della quota di capitale sociale di cui alla lettera a) di cedere la quota medesima, alla scadenza del termine di durata della gestione, al vincitore della nuova gara nonché il criterio di calcolo del prezzo di cessione;

     c) i contenuti dello statuto della società e dei patti parasociali inerenti la regolazione dei rapporti tra i soci della società di gestione di cui alla lettera a), nonché i contenuti del contratto di gestione della grande derivazione di acque pubbliche, che il vincitore è tenuto a sottoscrivere; in ogni caso deve essere previsto che al vincitore della gara sia riservata la conduzione tecnico-amministrativa, industriale e commerciale della società; sono inoltre individuate le modalità attraverso le quali il vincitore assolve all'obbligo di assicurare alla società il possesso e il mantenimento dei requisiti prescritti per tutta la durata della gestione;

     d) i criteri e le modalità per il calcolo e il rimborso al vincitore della gara, in modo frazionato su tutto l'arco di durata della gestione, degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dal medesimo vincitore per l'acquisizione della quota azionaria.

     11. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 10 si applicano, in quanto compatibili, anche alle concessioni da rilasciare a seguito di decadenza, di rinuncia o di revoca di concessione già in essere, dopo l'accertamento da parte della Giunta provinciale che non sussiste un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, nonché per le nuove concessioni che la Giunta provinciale intende assentire nel rispetto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974.

     12. In sede di prima applicazione di questo articolo la Giunta provinciale, sulla base delle istanze presentate dagli interessati, può disporre il rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore di questo articolo, secondo quanto prescritto dai commi 1 ter, 1 quater, 1 quinquies, 1 sexies, 1 septies e 13. [26]

     13. Il rinnovo di cui al comma 12 può essere concesso per un periodo massimo di dieci anni, senza necessità di procedura di evidenza pubblica, a favore dei concessionari uscenti, che ne abbiano fatto istanza. Ai fini del rinnovo si applicano le seguenti disposizioni:

     a) è previamente accertata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico a un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a scopo idroelettrico;

     b) si applica quanto previsto dal comma 4 di quest'articolo e dall'articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 1933;

     c) la concessione rinnovata prevede:

     1) l'oggetto nel rispetto di quanto previsto da quest'articolo e delle indicazioni contenute nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche;

     2) il rispetto degli obblighi, dei vincoli e di tutti gli altri elementi previsti dal comma 2, lettera d);

     3) i canoni e i criteri per il loro adeguamento stabiliti secondo quanto disposto dal comma 2, lettera e), e gli ulteriori oneri a carico del concessionario uscente di cui al comma 2, lettera g);

     4) l'eventuale prezzo di cui al comma 2, lettera f);

     5) le nuove opere da realizzare, le modifiche e le integrazioni da apportare alle opere esistenti, nonché i contenuti minimi di tutti i programmi di cui al comma 2, lettera h);

     d) i contenuti del nuovo disciplinare di concessione previsti dalla lettera c) di questo comma possono costituire oggetto di accordo tra la Provincia e i concessionari uscenti che abbiano presentato l'istanza di cui al comma 12; l'accordo può altresì prevedere la costituzione di una società alla quale è rilasciata la concessione di cui al comma 12 per la durata prevista dal presente comma [27].

     [14. Il provvedimento di rinnovo o di diniego della concessione è emanato dalla Giunta provinciale entro due anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di cui al comma 12. Nel caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di diniego, la Giunta provinciale provvede secondo quanto previsto nei commi da 2 a 11 e 16 di quest'articolo. Nel caso in cui il provvedimento di disdetta sia già stato comunicato al concessionario uscente prima della data di entrata in vigore di quest'articolo, il predetto termine di due anni decorre dalla data di entrata in vigore di questa legge.] [28]

     15. Nel caso in cui dopo l'entrata in vigore di quest'articolo, in relazione alle procedure di infrazione n. 1999/4902 e n. 2002/2282 la normativa statale in materia di concessioni di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico di adeguamento all'ordinamento comunitario preveda un termine di proroga o di rinnovo delle concessioni in atto inferiore a dieci anni, i provvedimenti di cui ai commi 12 e 13 di questo articolo sono uniformati a tale termine e gli eventuali rinnovi già rilasciati sono adeguati di diritto ad esso. [29]

     15 bis. Se alla data di scadenza di una concessione non si è ancora concluso il procedimento per l’individuazione del nuovo concessionario, o in caso di rinuncia, decadenza o revoca, la Provincia può provvedere direttamente all’esercizio della grande derivazione a scopo idroelettrico, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento delle procedure di assegnazione. Per l’espletamento dei compiti gestionali o di singole e specifiche attività di supporto la Provincia si può avvalere di soggetti qualificati, da identificare con procedure di evidenza pubblica, nel rispetto delle norme comunitarie [30].

     [16. Fatti salvi tutti gli effetti prodotti dall'articolo 23 (Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, per l'affidamento in gestione di cui ai commi da 7 a 10 ovvero per il rilascio delle concessioni di grande derivazione di acque pubbliche a scopo idroelettrico, con riferimento alle concessioni che scadono entro il 31 dicembre 2010 i provvedimenti e i bandi di gara sono adottati entro tre anni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo. La sospensione dei procedimenti amministrativi per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico prevista dall'articolo 23 della legge provinciale n. 4 del 2004 continua ad operare, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, fino alla data di adozione dei provvedimenti per l'avvio delle procedure previsti da quest'articolo.] [31]

 

          Art. 1 bis 2. Collaudi [32]

     1. La Provincia è autorizzata ad assumere gli oneri derivanti dall'effettuazione dei collaudi delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico di cui all'articolo 24 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285 (Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), già in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 463 del 1999 e per le quali a tale data il collaudo non sia ancora stato ultimato. I collaudi sono effettuati secondo quanto previsto dal regio decreto n. 1285 del 1920, salvo quanto disposto dal presente articolo.

     2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità organizzative e procedurali, anche ai fini della quantificazione degli oneri, per l'effettuazione dei collaudi previsti dall'articolo 24 del regio decreto n. 1285 del 1920, avvalendosi in via prioritaria di personale della Provincia.

 

          Art. 1 bis 3. Attuazione dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità [33]

     1. Nelle more di emanazione di un quadro legislativo organico in materia di energia a livello provinciale, il presente articolo stabilisce le disposizioni attuative dell'articolo 6 della direttiva 2001/77/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, concernente le procedure amministrative applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili.

     2. Per l'acquisizione dei provvedimenti e degli atti necessari per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - ivi compresi gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli stessi - nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi impianti, si applicano gli strumenti di coordinamento e di semplificazione delle procedure previsti dall'ordinamento provinciale e dalle norme statali espressamente richiamate dalla legislazione provinciale in materia, in particolare, di:

     a) procedimento amministrativo di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

     b) valutazione dell'impatto ambientale;

     c) lavori pubblici;

     d) autorizzazione integrata ambientale.

     3. Gli impianti di cui al comma 2 sono ammessi nel rispetto delle previsioni e delle indicazioni del piano urbanistico provinciale, del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, del piano energetico provinciale e degli altri strumenti di pianificazione o di programmazione provinciale o locale che riguardino anche fonti energetiche rinnovabili, nonché nel rispetto delle normative provinciali vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e di tutela della salute.

     4. Agli impianti eolici, qualora la relativa ubicazione contrasti con le previsioni del piano regolatore generale, è applicabile la disciplina della deroga prevista dal capo V del titolo VII della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio).

 

          Art. 1 ter. Disciplina applicabile per il trasferimento degli impianti di distribuzione dell'ENEL. [34]

     1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ai fini dell'esecuzione del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Trento di cui all'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), prescindendo comunque dalla dichiarazione di pubblica utilità.

 

     Art. 2. Costituzione dell'azienda. [35]

     [1. Ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 è istituita l'azienda speciale provinciale per l'energia (ASPE), ente pubblico economico dotato di personalità giuridica. Salvo quanto previsto da questa legge, all'azienda si applicano le disposizioni del codice civile relative alla società per azioni. [36]

     2. L'azienda opera secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.]

 

     Art. 3. Compiti dell'azienda. [37]

     [1. L'azienda speciale provinciale per l'energia provvede, secondo direttive impartite dalla Giunta provinciale, ai seguenti compiti:

     a) promuovere un equilibrato sviluppo dell'offerta di servizi sull'intero territorio provinciale, l'elevazione della qualità dei servizi erogati all'utenza nonché l'efficienza e la redditività nel settore dei servizi energetici, anche attraverso la proposta di politiche tariffarie incentivanti;

     b) esercitare le funzioni e le attività concernenti la gestione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) e dell'energia di cui all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977;

     c) fornire assistenza e supporto tecnico alla Giunta provinciale per la predisposizione e l'attuazione del piano della distribuzione di energia elettrica;

     d) esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti titolari delle concessioni all'esercizio dell'attività di distribuzione di energia elettrica sul territorio provinciale;

     e) fornire assistenza e coordinamento nei confronti dei soggetti elettrici locali, nei loro rapporti con gli enti nazionali regolatori del sistema elettrico;

     f) promuovere, d'intesa con le strutture provinciali competenti e l'università, iniziative volte a favorire il risparmio energetico, l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali e la ricerca in campo energetico;

     g) predisporre annualmente un rapporto sullo stato dei servizi elettrici e sull'organizzazione delle risorse della produzione e distribuzione di energia elettrica a livello provinciale.

     2. L'azienda concorre inoltre, con proprie risorse, all'attuazione di progetti e piani della Provincia e dei comuni, finalizzati al completamento delle infrastrutture del sistema elettrico provinciale, nonché al risanamento delle infrastrutture stesse per esigenze di carattere urbanistico e paesaggistico, secondo modalità definite dalla Giunta provinciale.

     3. Tutti i soggetti che esercitano attività elettriche sul territorio provinciale devono fornire all'azienda speciale provinciale per l'energia informazioni, documenti e la necessaria collaborazione, qualora ne vengano richiesti, per l'esercizio dei compiti e delle attività previste da questa legge.

     4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'azienda può partecipare a consorzi e società o promuoverne la costituzione.]

 

     Art. 4. Operatività. [38]

 

     Art. 5. Organi dell'azienda. [39]

     [Sono organi dell'azienda:

     a) il consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il collegio dei revisori dei conti.]

 

     Art. 6. Consiglio di amministrazione e presidente dell'azienda. [40]

     [1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'azienda e da quattro consiglieri scelti tra persone che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità a consiglieri regionali e che siano in possesso di particolare competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Uno dei consiglieri è designato nell'ambito dei predetti soggetti dalla rappresentanza unitaria dei comuni della provincia di Trento.

     2. Il presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono nominati con deliberazione della Giunta provinciale, restano in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la nomina e possono essere riconfermati.

     3. Con le modalità di cui al comma 2, per il rimanente periodo di mandato in corso si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

     4. Per la validità delle sedute del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.]

 

     Art. 7. Attribuzioni del consiglio di amministrazione. [41]

     [1. Il consiglio di amministrazione è l'organo preposto alla gestione dell'azienda. Esso in particolare delibera:

     a) i programmi annuali e pluriennali;

     b) il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale ed il conto consuntivo dell'azienda che saranno successivamente approvati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13;

     c) gli atti necessari per l'organizzazione fondamentale dell'azienda;

     d) sull'applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

     e) la contrazione di mutui e di prestiti obbligazionari;

     f) i contratti standard e le condizioni generali di contratto di cui sia parte l'azienda;

     g) gli interventi affidati all'azienda dalla Giunta provinciale;

     h) le disposizioni generali di carattere organizzatorio sul personale;

     i) in ordine ad ogni altro argomento che non sia espressamente riservato alla competenza del presidente o del direttore dell'azienda o che questi ritengano di sottoporre al consiglio.

     2. Il consiglio, nel limite delle proprie attribuzioni, può affidare specifici incarichi ai suoi componenti o al direttore.]

 

     Art. 8. Attribuzioni del presidente. [42]

     [1. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'azienda, salvo che per i casi previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a);

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     c) sottopone al consiglio di amministrazione lo schema dei programmi annuali e pluriennali, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico annuale e del conto consuntivo;

     d) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;

     e) esegue gli incarichi affidatigli dal consiglio di amministrazione;

     f) adotta, in casi di necessità e di urgenza e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica del consiglio di amministrazione stesso nella sua prima adunanza successiva.

     2. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano.]

 

     Art. 9. Collegio dei revisori dei conti. [43]

     [1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'azienda. Accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri obbligatori e delle scritture contabili.

     2. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di cui uno espressione delle minoranze presenti nel Consiglio provinciale, uno designato dalla rappresentanza unitaria dei comuni della provincia di Trento e uno con funzioni di presidente, e viene nominato con deliberazione della Giunta provinciale. Il collegio resta in carica per la durata della legislatura provinciale nel corso della quale è avvenuta la nomina. I componenti possono essere riconfermati.

     3. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto; possono inoltre, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

     4. I revisori dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 841253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), come modificato dall'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132.]

 

     Art. 10. Direttore dell'azienda. [44]

     [1. Il direttore:

     a) rappresenta l'azienda in giudizio, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione qualora la lite non riguardi la riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'azienda stessa;

     b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     c) sovraintende all'attività dell'azienda e provvede al suo ordinario funzionamento anche per quanto concerne le spese e i contratti;

     d) esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione.

     2. Il direttore è nominato, di regola, in seguito a pubblico concorso per titoli ed esami, dal consiglio di amministrazione dell'azienda. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è regolato da un contratto di diritto privato a termine, di durata triennale, rinnovabile. Il predetto rapporto di lavoro non potrà protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge l'incarico di direttore può essere conferito dalla Giunta provinciale ad un dipendente della Provincia autonoma con qualifica non inferiore a quella di dirigente, messo a disposizione dell'azienda.]

 

     Art. 11. Incompatibilità. [45]

     [1. Le cariche di membro del consiglio di amministrazione dell'azienda, di presidente e di revisore dei conti non sono compatibili, oltre che con quelle previste dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale), articolo come da ultimo modificato dalla legge regionale 27 giugno 1986, n. 3, con le cariche di consigliere regionale, di sindaco, assessore e consigliere comunale e di amministratore, in qualsivoglia veste, di soggetti elettrici locali o di società operanti nel settore dell'energia elettrica, né con la posizione di dipendente di tali soggetti.

     2. Le incompatibilità di cui al comma 1 operano anche nei confronti dell'incarico di direttore dell'azienda.]

 

     Art. 12. Indennità. [46]

     [1. Al presidente dell'azienda, ai membri del consiglio di amministrazione, nonché ai membri del collegio dei revisori dei conti spetta un'indennità di carica. Ai medesimi compete altresì il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il direttore. Il relativo onere è a carico dell'azienda.

     2. L'indennità di carica è stabilita dalla Giunta provinciale nella misura massima e con i criteri di cui all'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento) [47].]

 

     Art. 13. Controllo sugli atti. [48]

     [1. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), gli atti concernenti l'acquisto o la vendita di beni immobili, la costituzione di diritti reali sugli stessi o la loro utilizzazione da parte di terzi nonché gli atti relativi alla partecipazione a società e consorzi sono sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale, alla quale debbono essere trasmessi nel termine di dieci giorni dall'adozione. Ove la Giunta provinciale non si pronunci nei trenta giorni successivi al ricevimento, le deliberazioni divengono comunque esecutive.

     2. Il Presidente della Giunta provinciale o l'assessore da lui delegato può chiedere all'azienda, entro quindici giorni dal ricevimento delle deliberazioni di cui al comma 1, elementi integrativi di giudizio. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo di cui al comma 1 decorre dalla data dell'effettivo ricevimento degli elementi integrativi stessi.

     3. Le deliberazioni si intendono decadute qualora l'azienda non ottemperi, entro quindici giorni dal ricevimento, alle richieste di cui al comma 2.]

 

     Art. 14. Statuto dell'azienda. [49]

     [1. Lo statuto dell'azienda, contenente le norme di funzionamento amministrativo, contabile e tecnico, è deliberato dalla Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, anche su proposta del consiglio di amministrazione dell'azienda, sono apportate le modificazioni allo statuto.]

 

     Art. 15. Capitale di dotazione. [50]

     [1. Il capitale di dotazione dell'azienda è costituito dai beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, assegnati dalla Provincia.]

 

     Art. 16. Investimenti. [51]

     [1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti per la propria attività l'azienda provvede:

     a) con i fondi all'uopo accantonati;

     b) con l'utilizzazione delle fonti di autofinanziamento;

     c) con i contributi in conto capitale degli enti pubblici;

     d) con prestiti anche obbligazionari;

     e) con l'incremento del capitale di dotazione.]

 

     Art. 17. Entrate dell'azienda. [52]

     [1. Costituiscono entrate dell'azienda:

     a) i proventi derivanti dai servizi resi a pagamento;

     b) i proventi derivanti dalla cessione dell'energia di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972 e all'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, definiti sulla base di determinazioni della Giunta provinciale, secondo i criteri indicati nell'articolo 22;

     b bis) le eventuali assegnazioni di fondi a carico del bilancio provinciale per la copertura delle spese di funzionamento [53];

     c) ogni altra eventuale entrata riguardante le attività dirette o indirette dell'azienda.

     1 bis. All'assegnazione delle somme di cui al comma 1, lettera b bis), provvede la Giunta provinciale; l'erogazione all'azienda delle relative somme è disposta con le scadenze e le modalità determinate dalla Giunta provinciale [54].]

 

     Art. 18. Scioglimento del consiglio di amministrazione. [55]

     [1. Nei casi in cui si abbia motivo di ritenere che il consiglio di amministrazione dell'azienda non ottemperi a norme di legge o di statuto, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda, il Presidente della Giunta provinciale invita il presidente del consiglio di amministrazione a presentare le proprie deduzioni entro il termine perentorio di quindici giorni. Entro i successivi quindici giorni la Giunta provinciale delibera sull'eventuale scioglimento del consiglio di amministrazione.

     2. Nel caso di scioglimento del consiglio di amministrazione la Giunta provinciale nomina un commissario per la temporanea amministrazione dell'azienda.

     3. Il nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito entro tre mesi dal predetto scioglimento.]

 

     Art. 19. Personale dell'azienda. [56]

     [1. Il rapporto di lavoro fra l'azienda ed i propri dipendenti ha natura privatistica ai sensi dell'articolo 2093 del codice civile.

     2. La classificazione, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati, per quanto non previsto dalla legge, dallo statuto aziendale e dalle disposizioni generali di carattere organizzatorio sul personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera h), della presente legge, dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende municipalizzate e relativi accordi economici nazionali e locali in quanto applicabili.

     3. Annualmente, in sede di approvazione del bilancio economico, la Giunta provinciale esamina ed eventualmente approva le proposte di modifica dell'organigramma aziendale.

     4. Oltre che nel caso previsto all'articolo 10, comma 3, la Giunta provinciale può mettere a disposizione presso l'azienda personale provinciale, in relazione alle esigenze di funzionalità dell'azienda medesima.

     5. Gli oneri relativi alla retribuzione ed al trattamento di previdenza, quiescenza ed assistenza, nonché quelli relativi a eventuali rimborsi e indennità per il personale messo a disposizione, ivi compreso il dipendente messo a disposizione dell'azienda ai sensi dell'articolo 10, comma 3, sono a carico dell'azienda.

     6. Per il personale dell'ENEL s.p.a. da trasferire all'azienda si provvederà con successiva legge nel rispetto del trattamento giuridico, economico e previdenziale, anche individuale, in atto al momento del trasferimento.]

 

     Art. 20. Piano energetico provinciale.

     1. Il piano energetico provinciale di cui all'articolo 5 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è approvato con deliberazione della Giunta provinciale e costituisce strumento di riferimento per l'attività dell'azienda e delle società controllate dalla stessa.

     2. Le linee programmatiche dell'attività dell'azienda vanno definite in sintonia con gli obiettivi generali del piano energetico provinciale.

 

     Art. 21. Destinazione dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

     1. L'energia elettrica spettante alla Provincia di Trento ai sensi dell'articolo 13, primo comma, dello statuto speciale ovvero acquisita ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 può essere destinata, in tutto o in parte, secondo criteri di gestione e modalità da stabilirsi con apposito piano predisposto annualmente dall'azienda ed approvato dalla Giunta provinciale, ai seguenti servizi pubblici e categorie di utenti:

     a) gestione di acquedotti e di impianti di depurazione di pubbliche fognature, compresi gli impianti di sollevamento dei collettori principali [57];

     b) alimentazione di edifici, laboratori, cantieri, magazzini, impianti di vario tipo relativi ad attività pubbliche o di pubblico interesse;

     c) illuminazione pubblica compresa quella delle gallerie stradali;

     d) uffici, cantieri, magazzini e impianti destinati ad attività della Provincia;

     e) imprese aventi sede legale e operanti in provincia di Trento che realizzino programmi di investimenti considerati prioritari dagli strumenti di programmazione provinciale;

     f) imprese di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, consorzi di irrigazione e consorzi di miglioramento fondiario;

     g) aziende di trasporto pubblico, individuate con provvedimento della Giunta provinciale;

     h) aziende locali produttrici di energia idroelettrica che, sulla base di disposizioni emanate dalla Giunta provinciale, siano tenute a limitare, in via straordinaria, le derivazioni di acqua con conseguente perdita di produzione dai propri impianti;

     i) imprese del settore del turismo che operano in aree definite dal predetto piano predisposto annualmente dall'azienda.

 

     Art. 22. Criteri per la determinazione del prezzo e delle tariffe dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977.

     1. Il prezzo per la cessione alle aziende distributrici dell'energia spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale e di quella acquisita ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, nonché le tariffe di vendita di detta energia all'utenza sono stabiliti dalla Giunta provinciale e periodicamente aggiornati.

     2. In ogni caso, i prezzi e le tariffe di cui al comma 1 non possono superare quelli determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     3. Nella definizione del prezzo di cessione e delle tariffe d'utenza si tiene conto:

     a) del costo di acquisizione dell'energia elettrica;

     b) dell'onere di vettoriamento e di distribuzione;

     c) di ogni altro onere connesso con la cessione dell'energia, compresi quelli sostenuti dall'azienda per le operazioni attinenti il conferimento delle quote di energia di cui al comma 1.

     4. L'onere sostenuto dalle aziende distributrici per la fornitura agli utenti individuati dalla Giunta provinciale quali destinatari di quote di energia può essere riconosciuto anche mediante l'individuazione, nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 23, di un adeguato rapporto fissato dalla Giunta provinciale tra energia consegnata alla stessa azienda distributrice ed energia erogata all'utenza finale.

 

     Art. 23. Modalità di utilizzo dell'energia di cui all'articolo 21.

     1. Le domande di ammissione alla fornitura dell'energia elettrica sono presentate entro i termini e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

     2. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta provinciale, con propria deliberazione, provvede a determinare la quota di energia da utilizzare direttamente e all'assegnazione dell'energia elettrica disponibile fra i gestori di servizi e le categorie di utenti di cui all'articolo 21, previa istruttoria espletata dall'azienda.

     3. La cessione dell'energia è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione tra l'azienda e i soggetti assegnatari, con la quale sono stabiliti le modalità per la cessione stessa e il periodo di somministrazione dell'energia e sono disciplinati i rapporti economici.

     4. Per la cessione dell'energia l'azienda è autorizzata a stipulare convenzioni con i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e con i soggetti che operano nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica dirette a definire le modalità tecnico-economiche relative alle forniture di energia elettrica.

 

     Art. 23 bis. Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale e per la corresponsione dei sovracanoni. [58]

     1. L'obbligo di fornitura di energia elettrica a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, decorre dalla data di inizio della produzione di energia idroelettrica; nel caso di attivazione parziale dell'impianto, per il computo dell'obbligo si applica la proporzione fra la potenza nominale media relativa alla parte d'impianto attivata e la potenza nominale concessa.

     2. Il comma 1 si applica anche ai concessionari che hanno utilizzato acque pubbliche a scopo idroelettrico nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore del presente articolo; per gli anni precedenti al predetto quinquennio i concessionari non devono alcuna ulteriore fornitura o somma sostitutiva, fermo restando quanto già consegnato o corrisposto.

     3. Fermo restando quanto disposto dalla disciplina statale vigente in materia di sovracanoni a carico dei concessionari di derivazioni di acque pubbliche per produzione di forza motrice, l'obbligo di corresponsione dei sovracanoni in parola decorre dalla data del provvedimento della Provincia che li istituisce.

     4. La quota dei sovracanoni spettanti alla Provincia ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1377, è versata direttamente dai rispettivi concessionari ai comuni rivieraschi ricadenti nel territorio provinciale, nella misura stabilita dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 24. Società per l'esercizio di attività elettriche. [59]

 

     Art. 25. Criteri per la redazione del piano della distribuzione. [60]

 

     Art. 26. Abrogazioni di norme.

     1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono abrogate con effetto dalla data di cui al comma 3 le seguenti disposizioni:

     a) la legge provinciale 15 novembre 1983, n. 39 (Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento);

     b) l'articolo 20 della legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento - legge finanziaria).

     2. Le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni assunti in base alle medesime disposizioni, nonché per la definizione delle domande presentate anteriormente alla data di cui al comma 3 e per la disciplina dei relativi rapporti.

     3. Gli articoli 21, 22, 23 e 24 della presente legge si applicano con effetto dalla data fissata dalla Giunta provinciale tenendo conto della pronuncia della Commissione dell'Unione europea sulla compatibilità con il mercato comune dei regimi di aiuto ivi previsti.

 

     Art. 27. Prima costituzione degli organi statutari e prima organizzazione dell'azienda ed inizio dell'attività. [61]

     [1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale delibera lo statuto dell'azienda, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

     2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta provinciale nomina, con propria deliberazione, il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione, nonché il collegio dei revisori dei conti.

     3. L'azienda inizia a funzionare con il primo giorno del mese successivo all'insediamento del primo consiglio di amministrazione.

     4. Entro trenta giorni dalla data di inizio dell'attività dell'azienda viene assegnato alla stessa il capitale di dotazione per la parte relativa ai fondi liquidi di cui all'articolo 15.]

 

     Art. 28. Modifica all'articolo 20 della legge provinciale 13 luglio 1995, n. 7 (Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt). [62]

 

     Art. 29. Modifica all'articolo 3 della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 38 (Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica). [63]

 

     Art. 30. Autorizzazione di spesa.

     1. Per l'assegnazione del capitale di dotazione di cui all'articolo 15 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998.

     2. Per i fini di cui all'articolo 24 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1999.

 

     Art. 31. Copertura degli oneri.

     1. Alla copertura dell'onere di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1998, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce "Azienda speciale energia elettrica" indicata nell'elenco n. 5 alla legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 2 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000).

     2. Alla copertura dell'onere di lire 10.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1999, derivante dall'applicazione dell'articolo 30, comma 2, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale "Progetti strategici del programma di sviluppo provinciale per l'XI legislatura", programma "Progetto reti idriche ed energetiche", rubrica "Progetto reti idriche ed energetiche - reti energetiche" per il medesimo esercizio finanziario del bilancio pluriennale 1998-2000 di cui all'articolo 5 della legge provinciale 30 gennaio 1998, n. 2 (Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1998 e bilancio pluriennale 1998-2000).

     3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio della Provincia.

 

     Art. 32. Variazioni di bilancio.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti alla presente legge, ai sensi del terzo comma dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, articolo come da ultimo modificato dall'articolo 41 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4.


[1] Articolo così sostituito dall’art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[2] Articolo inserito dall’art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma modificato dall’art. 4 della L.P. 1 agosto 2003, n. 5 e così sostituito dall’art. 15 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[4] Articolo inserito dall’art. 15 della L.P. 15 dicembre 2004, n. 10.

[5] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17. Il secondo e terzo periodo sono stati abrogati dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[6] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17 e così sostituito dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[7] Il previgente comma 1 bis è stato sostituito dagli attuali commi 1 bis, 1 bis 1 e 1 bis 2 per effetto dell'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[8] Il previgente comma 1 bis è stato sostituito dagli attuali commi 1 bis, 1 bis 1 e 1 bis 2 per effetto dell'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[9] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17 e così modificato dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[10] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[11] Lettera così modificata dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[12] Lettera abrogata dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[13] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17. La lett. c) è stata così modificata dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[14] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[15] Comma inserito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[16] Alinea così sostituito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[17] Numero così modificato dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[18] Lettera abrogata dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[19] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[22] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[23] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[24] Comma già modificato dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[25] Comma sostituito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17 e così modificato dall'art 25 della L.P. 29 dicembre 2006, n. 11.

[26] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[27] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[28] Comma abrogato dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[29] Comma così modificato dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[30] Comma inserito dall'art. 1 della L.P. 7 agosto 2007, n. 14.

[31] Comma abrogato dall’art. 1 della L.P. 6 dicembre 2005, n. 17.

[32] Articolo inserito dall’art. 29 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[33] Articolo inserito dall’art. 29 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[34] Articolo inserito dall’art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[35] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[36] Comma così modificato dall’art. 29 della L.P. 29 dicembre 2005, n. 20.

[37] Articolo sostituito dall’art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1 e abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[38] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[39] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[40] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[41] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[42] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[43] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[44] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[45] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[46] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[47] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[48] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[49] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[50] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[51] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[52] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[53] Lettera inserita dall'art. 33 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[54] Comma inserito dall'art. 33 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[55] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[56] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[57] Lettera così modificata dall'art. 33 della L.P. 27 agosto 1999, n. 3.

[58] Articolo inserito dall'art. 17 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.

[59] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[60] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3.

[61] Articolo abrogato dall'art. 12 del D.P.G.P. 11 dicembre 2006, n. 23-76/Leg, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[62] Modifica il comma 1, art. 20, della L.P. 13 luglio 1995, n. 7.

[63] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.