Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 04/09/1978 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato lo stanziamento di lire 15.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978 |
Art. 2. 1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato il limite di impegno di lire 500.000.000 da utilizzare a norma della [...] |
Art. 3. 1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978 |
Art. 4. 1. La misura dell'80 per cento prevista dall'articolo 5 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, per la corresponsione anticipata dei contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge [...] |
Art. 5. 1. Su richiesta degli enti beneficiari, il contributo di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni può essere corrisposto [...] |
Art. 6. 1. Qualora, per motivi di ordine tecnico od economico, si renda opportuna la realizzazione o gestione intercomunale delle opere, la Giunta provinciale può subordinare la concessione del concorso [...] |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. 1. Per i fini di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978 |
Art. 14. 1. Per i fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54 è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio [...] |
Art. 15. |
§ 3.3.15 - L.P. 4 settembre 1978, n. 37.
Interventi per l'esecuzione di opere pubbliche e l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano, nonché in favore del Museo provinciale d'arte.
(B.U. 12 settembre 1978, n. 44).
TITOLO I
Interventi per acquedotti, fognature ed altre opere pubbliche
1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
2. Il nuovo programma di interventi per acquedotti e fognature sarà formulato in base alle domande già presentate e alla documentazione acquisita in applicazione della legge stessa, tenendo conto, dopo le necessità più urgenti, dell'opportunità del completamento definitivo delle opere già ammesse nel programma triennale 1975/1977.
3. Eventuali nuove domande potranno essere accolte solo in relazione a particolari esigenze di salvaguardia della salute pubblica, insorte dopo la scadenza dei termini previsti agli articoli 2 e 4 della citata legge [1].
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della
2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1988.
1. Per i fini di cui alla
2. Sono escluse dai benefici previsti dalla legge richiamata al primo comma le opere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 4 della
1. La misura dell'80 per cento prevista dall'articolo 5 della
2. Resta fermo quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 1 della
1. Su richiesta degli enti beneficiari, il contributo di cui agli articoli 2 e 4 della
1. Qualora, per motivi di ordine tecnico od economico, si renda opportuna la realizzazione o gestione intercomunale delle opere, la Giunta provinciale può subordinare la concessione del concorso provinciale alla costituzione di apposito consorzio fra
gli enti interessati.
TITOLO II
Interventi per l'edilizia ospedaliera
TITOLO III
Interventi per i parchi urbani
1. Per i fini di cui all'articolo 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1978.
TITOLO IV
Interventi a favore del Museo provinciale d'arte
1. Per i fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della
TITOLO V
Disposizioni finanziarie
Artt. 16. - 18.
(Omissis) [9].
[1] Le disposizioni del presente comma cessano di applicarsi per effetto dell'art. 14,
[2] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[4] Articolo abrogato dall’art. 80 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 158 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 158 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 158 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[9] Recano disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.