§ 3.6.2 - L.P. 25 luglio 1973, n. 17.
Protezione della flora alpina.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.6 flora e fauna
Data:25/07/1973
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di tutelare il patrimonio floristico naturale nel territorio della provincia, si applica la disciplina stabilita dalla presente legge
Art. 2.      1. Sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della [...]
Art. 3.      1. E' vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie o di parte di esse
Art. 4.      1. Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 1 chilogrammo di muschi allo stato fresco, di licheni e di cinque assi fiorai (steli [...]
Art. 5.      1. Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di piante protette, o di parte di esse, comprese quelle indicate all' articolo 3 della presente legge, per [...]
Art. 6.      1. Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare le piante protette spontanee, o parti di esse
Art. 7.      1. Sono escluse dal divieto o dalle limitazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di fioricoltura
Art. 8.      1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di [...]
Art. 9.      1. Chiunque voli le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, secondo comma, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nella autorizzazione di cui all'articolo 5, terzo comma, è soggetto [...]
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      1. E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1962, n. 10
Art. 14.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della [...]


§ 3.6.2 - L.P. 25 luglio 1973, n. 17. [1]

Protezione della flora alpina.

(B.U. 7 agosto 1973, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Al fine di tutelare il patrimonio floristico naturale nel territorio della provincia, si applica la disciplina stabilita dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. Sono considerate tipiche dell'ambiente alpino, e come tali protette, tutte le specie erbacee, arbustive, di muschi e licheni che hanno diffusione naturale e spontanea nel territorio della provincia.

 

     Art. 3.

     1. E' vietata la raccolta o la detenzione delle seguenti specie o di parte di esse:

     1) Typha, L., tutte le specie - Mazzasorda, Stiancia, Pagafrati;

     2) Erythronium dens canis, L. - Dente di cane:

     3) Lilium bulbiferum, L. - Giglio rosso;

     4) Lilium martagon, L. - Martagone, Ricco di dama;

     5) Fritillaria, Planch., tutte le specie - Fritillaria;

     6) Cypripedium calceolus, L. - Pianella della Madonna, Scarpetta di Venere;

     7) Melandrium elisabethae, Rohrb. - Garofano di Elisabetta;

     8) Nymphaea alba, L. - Ninfea, Carfàno;

     9) Nuphar luteum, S. et S. - Nannufaro, Ninfea gialla;

     10) Anemone alpina, L., sottospecie sulfurea Anemone alpina;

     11) Dictamnus albus, L. - Frassinella, Limonella;

     12) Daphne, L, tutte le specie Dafne, Mezereo, Fior di stecco;

     13) Primula auricola, L. - Primola auricola, Orecchia d'orso;

     14) Primula spectabilis, Tratt. - Primola vistosa;

     15) Phyteuma comosus, L. Raponzolo di roccia;

     16) Leontopodium alpinum, Cass. - Stella alpina, Edelweiss;

     17) Taxus baccata, L. - Tasso, Albero della morte;

     18) Ruscus aculeatus, L. - Pungitopo;

     19) Ilex aquifolium, L. - Agrifoglio.

     2. L'elenco di cui al precedente comma può essere modificato con decreto del Presidente della Giunta provinciale, previa deliberazione della Giunta medesima. Il medesimo decreto può inoltre introdurre limitazioni alla raccolta e alla detenzione di Cicerbita alpina - Radicchio d'orso, nonché il divieto o la limitazione dell'asportazione di bonsai naturali [2].

 

     Art. 4.

     1. Nel territorio provinciale è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di 1 chilogrammo di muschi allo stato fresco, di licheni e di cinque assi fiorai (steli fioriferi) per ognuna delle specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo 3.

     2. Di detta flora è tuttavia vietata l'estirpazione della pianta nonché di tuberi, radici, rizomi e stoloni, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 5.

     3. Nessuna limitazione è posta al coltivatore diretto, proprietario o affittuario, per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate e di quelle infestanti i terreni coltivati.

 

     Art. 5.

     1. Il capo dell'ispettorato ripartimentale delle foreste può autorizzare la raccolta di piante protette, o di parte di esse, comprese quelle indicate all' articolo 3 della presente legge, per scopi scientifici, didattici o farmaceutici e officina, fatto salvo il benestare del proprietario del fondo.

     2. La richiesta di autorizzazione va redatta in carta legale ed indirizzata all'ispettorato ripartimentale delle foreste; essa deve specificare lo scopo della raccolta ed i dati relativi alle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

     3. L'autorizzazione è personale, deve indicare la durata del permesso, la località di raccolta, nonché la quantità e la qualità delle specie di piante delle quali è consentita la raccolta.

 

     Art. 6.

     1. Nel territorio provinciale è vietato offrire in vendita e commerciare le piante protette spontanee, o parti di esse.

 

     Art. 7.

     1. Sono escluse dal divieto o dalle limitazioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge le piante protette che provengono da colture fatte in giardini ed in stabilimenti di fioricoltura.

     2. Tali piante e fiori tuttavia, se posti in commercio, devono essere accompagnati dal certificato di provenienza redatto dal fioricoltore.

 

     Art. 8.

     1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge gli organi di sicurezza pubblica, su richiesta del Presidente della Giunta provinciale, nonché gli organi di polizia forestale, di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale, i custodi forestali dei comuni e dei loro consorzi e gli agenti designati da comuni, loro consorzi nonché da enti ed associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente, su autorizzazione della Giunta provinciale.

     2. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al pretore.

     3. Con regolamento di esecuzione alla presente legge sono stabilite le norme per il coordinamento del servizio degli agenti giurati, ferme restando le disposizioni di cui al R. D. 26 settembre 1935, n. 1952.

 

     Art. 9.

     1. Chiunque voli le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, secondo comma, o non ottemperi alle prescrizioni indicate nella autorizzazione di cui all'articolo 5, terzo comma, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 100.000 ed alla confisca amministrativa delle piante [3].

     2. La violazione della norma di cui al comma precedente è presunta quando, a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli, dei contenitori portati e degli altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulotte e simi [4]

     3. In tale caso deve essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20.000 a lire 200.000 [5].

     4. Se la violazione è compiuta da chi è soggetto alla altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nella sanzione di cui ai precedenti commi la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza.

 

     Art. 10. [6]

     1. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, salvo quanto previsto dalla presente legge, si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 11. [7]

     1. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 686, spetta al dirigente del servizio competente in materia di foreste.

     2. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 13.

     1. E' abrogata la legge regionale 28 giugno 1962, n. 10.

 

     Art. 14.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 


[1] Abrogata dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall’art. 54 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 9 della L.P. 3 settembre 1987, n. 23.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.

[8] Articolo confluito nell'art. 11, come modificato dall'art. 10 della L.P. 28 luglio 1986, n. 20.