Settore: | Codici provinciali |
Regione: | Trento |
Materia: | 3. assetto del territorio |
Capitolo: | 3.3 lavori pubblici |
Data: | 07/03/1997 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 2. Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. |
Art. 3. Modifica all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. |
Art. 4. Modifica all'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26. |
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. |
Art. 6. Modifica all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. |
Art. 7. Modifica all'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. |
Art. 8. Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. |
Art. 9. Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. |
Art. 10. Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21. |
Art. 11. Modifica all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21. |
Art. 12. Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21. |
Art. 13. Integrazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 14. Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 15. Modifica all'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 16. Modifica all'articolo 53 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 17. Modifica all'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 19. Modifica all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. |
Art. 20. Modifiche all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 21. Integrazione della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. |
Art. 23. Conversione dei vincoli. |
Art. 24. Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. |
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13. |
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13. |
Art. 27. Integrazione della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13. |
Art. 28. Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 29. Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 30. Integrazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 31. Modifiche all'articolo 66 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 32. Modifica all'articolo 70 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 33. Sostituzione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 34. Modifica all'articolo 74 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 35. Modifiche all'articolo 76 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 36. Abrogazione dell'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. |
Art. 37. Modifica alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente). |
Art. 38. Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica. |
Art. 39. Riferimento delle spese. |
§ 3.3.36 - Legge Provinciale 7 marzo 1997, n. 5.
Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), protezione civile (legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2), edilizia abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16), edilizia universitaria (legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11) utenze d'acqua pubblica.
(B.U. 18 marzo 1997, n. 13 - suppl. n. 3).
CAPO I
Modifiche alla
di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)
Art. 1. Modifica all'articolo 24 della
Art. 2. Modifica all'articolo 25 della
Art. 3. Modifica all'articolo 37 della
1. [1].
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. Modifica all'articolo 42 della
1. [1].
2. La disposizione di cui al presente articolo si applica ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Sostituzione dell'articolo 44 della
Art. 6. Modifica all'articolo 45 della
Art. 7. Modifica all'articolo 46 bis della
1. [1].
2. La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 46 bis della
Art. 8. Modifiche all'articolo 51 della
Art. 9. Modifiche all'articolo 52 della
CAPO II
Modifiche alla
(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)
Art. 10. Modifica all'articolo 25 della
Art. 11. Modifica all'articolo 27 della
1. [2].
2. La modifica apportata al comma 8 bis dell'articolo 27 della
Art. 12. Modifica all'articolo 30 della
Art. 13. Integrazione della
Art. 14. Modifica all'articolo 34 della
Art. 15. Modifica all'articolo 38 della
Art. 16. Modifica all'articolo 53 della
Art. 17. Modifica all'articolo 82 della
Art. 18. Modifiche all'articolo 83 della
1. [2].
2. Le modifiche apportate all'articolo 83 della
Art. 19. Modifica all'articolo 84 della
1. [2].
2. La modifica apportata all'articolo 84 della
CAPO III
Modifiche alla
(Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)
Art. 20. Modifiche all'articolo 30 della
1. - 4. [3].
5. Le modifiche apportate all'articolo 30 della
Art. 21. Integrazione della
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 33 della
Art. 23. Conversione dei vincoli.
1. I beneficiari dei contributi concessi per gli interventi di edilizia abitativa agevolata ai sensi della legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono soggetti ai vincoli ed alle sanzioni di cui all'articolo 33 della
CAPO IV
Modifica alla
interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane
Art. 24. Modifiche all'articolo 5 della
CAPO V
Modifiche alla
(Norme in materia edilizia universitaria).
Art. 25. Sostituzione dell'articolo 3 della
Art. 26. Sostituzione dell'articolo 7 della
Art. 27. Integrazione della
CAPO VI
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela
dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente
della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e disposizioni
concernenti l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente
Art. 28. Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
1. [6].
2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come sostituito dal presente articolo, si applica la disciplina statale in vigore. Tuttavia, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di utilizzare negli impianti termici di cui al titolo II del d.p.c.m. 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995, l'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio indicati al settimo punto del comma 1 dell'articolo 8 del d.p.c.m. 2 ottobre 1995. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono determinati i tempi e le modalità di adeguamento degli impianti termici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano i combustibili vietati ai sensi del presente comma.
Art. 29. Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 30. Integrazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 31. Modifiche all'articolo 66 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 32. Modifica all'articolo 70 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 33. Sostituzione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 34. Modifica all'articolo 74 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 35. Modifiche all'articolo 76 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]
Art. 36. Abrogazione dell'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
1. L'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, aggiunto dall'articolo 78 della
Art. 37. Modifica alla
1. [7].
2. Alle attività di laboratorio prestate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a favore delle strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fino alla data di costituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 7, comma 6, della
CAPO VII
Disposizioni in materia di acque pubbliche
Art. 38. Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica.
1. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga disposta dall'articolo 1 della
2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli interessati al servizio acque pubbliche e opere idrauliche della Provincia, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1998, di apposita dichiarazione volta all'accettazione della predetta proroga. La mancata accettazione della proroga comporta la decadenza di diritto dell'utenza e l'estinzione di ogni rapporto e obbligazione pregressi relativi all'utenza stessa.
2 bis. Il provvedimento che dispone il rinnovo o la cessazione dell'utenza, a norma degli articoli 28 e 30 del
3. La pubblicazione delle domande di concessione di acque pubbliche per piccole derivazioni che comportano prelievi con portata media superiore a l/sec 50 è effettuata mediante inserzione dell'avviso di presentazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione locale. Per le domande di concessione che comportano prelievi con portata media inferiore o uguale a l/sec 50 la pubblicazione avviene mediante inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. La pubblicazione dell'avviso nelle forme previste dal comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con
5. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 si osserva con decorrenza dalla data di applicazione dell'articolo 23, comma 3, della
6. [10].
CAPO VIII
Disposizioni finanziarie
Art. 39. Riferimento delle spese.
1. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge si utilizzano le autorizzazioni ed i limiti di impegno disposti per i fini di cui agli articoli 30 e 31 della
2. Per i fini di cui all'articolo 38, comma 3, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le spese varie d'ufficio (cap. 12320).
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[3] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[3] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[3] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[4] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[5] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[5] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[5] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[7] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella
[8] Comma così modificato dall'art. 56 della
[9] Comma inserito dall'art. 56 della
[10] Comma abrogato dall'art. 33 della