§ 3.3.36 - Legge Provinciale 7 marzo 1997, n. 5.
Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge [...]


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:07/03/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 2.  Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.
Art. 3.  Modifica all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.
Art. 4.  Modifica all'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26.
Art. 5.  Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.
Art. 6.  Modifica all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.
Art. 7.  Modifica all'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.
Art. 8.  Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.
Art. 9.  Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.
Art. 10.  Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21.
Art. 11.  Modifica all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21.
Art. 12.  Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21.
Art. 13.  Integrazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 14.  Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 15.  Modifica all'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 16.  Modifica all'articolo 53 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 17.  Modifica all'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 18.  Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 19.  Modifica all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.
Art. 20.  Modifiche all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 21.  Integrazione della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 22.  Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.
Art. 23.  Conversione dei vincoli.
Art. 24.  Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16.
Art. 25.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13.
Art. 26.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13.
Art. 27.  Integrazione della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13.
Art. 28.  Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 29.  Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 30.  Integrazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 31.  Modifiche all'articolo 66 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 32.  Modifica all'articolo 70 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 33.  Sostituzione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 34.  Modifica all'articolo 74 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 76 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 36.  Abrogazione dell'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.
Art. 37.  Modifica alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).
Art. 38.  Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica.
Art. 39.  Riferimento delle spese.


§ 3.3.36 - Legge Provinciale 7 marzo 1997, n. 5.

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lavori pubblici (legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26), edilizia abitativa (legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), protezione civile (legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2), edilizia abitativa a favore di persone anziane (legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16), edilizia universitaria (legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13), ambiente (testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11) utenze d'acqua pubblica.

(B.U. 18 marzo 1997, n. 13 - suppl. n. 3).

 

CAPO I

Modifiche alla legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia

di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

 

Art. 1. Modifica all'articolo 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. [1]

 

     Art. 2. Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. [1]

 

     Art. 3. Modifica all'articolo 37 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

     1. [1].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Modifica all'articolo 42 della legge provinciale 10 settembre 1993. n. 26.

     1. [1].

     2. La disposizione di cui al presente articolo si applica ai bandi di gara pubblicati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 5. Sostituzione dell'articolo 44 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. [1]

 

     Art. 6. Modifica all'articolo 45 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. [1]

 

     Art. 7. Modifica all'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26.

     1. [1].

     2. La modifica apportata al comma 1 dell'articolo 46 bis della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 dal comma 1 del presente articolo non si applica ai contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche all'articolo 51 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. [1]

 

     Art. 9. Modifiche all'articolo 52 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 26. [1]

 

CAPO II

Modifiche alla legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21

(Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

 

     Art. 10. Modifica all'articolo 25 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21. [2]

 

     Art. 11. Modifica all'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21.

     1. [2].

     2. La modifica apportata al comma 8 bis dell'articolo 27 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai soggetti per i quali si è provveduto alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio e sempreché non sia intervenuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, il rilascio dell'alloggio medesimo.

 

     Art. 12. Modifica all'articolo 30 della legge provinciale 13 novembre 1992 n. 21. [2]

 

     Art. 13. Integrazione della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. [2]

 

     Art. 14. Modifica all'articolo 34 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. [2]

 

     Art. 15. Modifica all'articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. [2]

 

     Art. 16. Modifica all'articolo 53 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. [2]

 

     Art. 17. Modifica all'articolo 82 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21. [2]

 

     Art. 18. Modifiche all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. [2].

     2. Le modifiche apportate all'articolo 83 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 1 del presente articolo si applicano anche ai casi per i quali non sia ancora intervenuto l'eventuale provvedimento definitivo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 19. Modifica all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21.

     1. [2].

     2. La modifica apportata all'articolo 84 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 dal comma 1 del presente articolo si applica anche ai casi per i quali non sia ancora intervenuto l'eventuale provvedimento definitivo anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

 

CAPO III

Modifiche alla legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2

(Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile)

 

     Art. 20. Modifiche all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

     1. - 4. [3].

     5. Le modifiche apportate all'articolo 30 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati concessi i contributi.

 

     Art. 21. Integrazione della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [3]

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2. [3]

 

     Art. 23. Conversione dei vincoli.

     1. I beneficiari dei contributi concessi per gli interventi di edilizia abitativa agevolata ai sensi della legislazione provinciale in materia di pubbliche calamità, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, sono soggetti ai vincoli ed alle sanzioni di cui all'articolo 33 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2 come sostituito dalla presente legge.

 

CAPO IV

Modifica alla legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16 in materia di

interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane

 

     Art. 24. Modifiche all'articolo 5 della legge provinciale 18 giugno 1990, n. 16. [4]

 

CAPO V

Modifiche alla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13

(Norme in materia edilizia universitaria).

 

     Art. 25. Sostituzione dell'articolo 3 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13. [5]

 

     Art. 26. Sostituzione dell'articolo 7 della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13. [5]

 

     Art. 27. Integrazione della legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13. [5]

 

CAPO VI

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela

dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente

della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. e disposizioni

concernenti l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

 

     Art. 28. Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     1. [6].

     2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, come sostituito dal presente articolo, si applica la disciplina statale in vigore. Tuttavia, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto di utilizzare negli impianti termici di cui al titolo II del d.p.c.m. 2 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1995, l'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio indicati al settimo punto del comma 1 dell'articolo 8 del d.p.c.m. 2 ottobre 1995. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentita l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, sono determinati i tempi e le modalità di adeguamento degli impianti termici che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzano i combustibili vietati ai sensi del presente comma.

 

     Art. 29. Modifiche all'articolo 23 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 30. Integrazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 66 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 32. Modifica all'articolo 70 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 33. Sostituzione dell'articolo 72 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 34. Modifica all'articolo 74 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 76 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. [6]

 

     Art. 36. Abrogazione dell'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

     1. L'articolo 98 del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, aggiunto dall'articolo 78 della legge provinciale 25 luglio 1988, n. 22, è abrogato.

 

     Art. 37. Modifica alla legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11 (Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente).

     1. [7].

     2. Alle attività di laboratorio prestate dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari a favore delle strutture provinciali competenti in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, fino alla data di costituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, si applica la disciplina stabilita dall'articolo 7, comma 6, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

 

CAPO VII

Disposizioni in materia di acque pubbliche

 

     Art. 38. Disposizioni in materia di utenze d'acqua pubblica.

     1. La durata delle utenze di acqua pubblica che hanno usufruito della proroga disposta dall'articolo 1 della legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21 (Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni) è prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2008, salvo quanto disposto dal comma 2 bis [8].

     2. La proroga di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione da parte degli interessati al servizio acque pubbliche e opere idrauliche della Provincia, da effettuarsi entro il 31 dicembre 1998, di apposita dichiarazione volta all'accettazione della predetta proroga. La mancata accettazione della proroga comporta la decadenza di diritto dell'utenza e l'estinzione di ogni rapporto e obbligazione pregressi relativi all'utenza stessa.

     2 bis. Il provvedimento che dispone il rinnovo o la cessazione dell'utenza, a norma degli articoli 28 e 30 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere emanato anche durante il periodo di proroga delle utenze per le quali sia stata presentata dichiarazione di accettazione della proroga stessa ai sensi del comma 2; il rinnovo dell'utenza decorre in ogni caso dalla data di scadenza della proroga stabilita con legge provinciale 6 luglio 1988, n. 21 (Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni), mentre la cessazione ha effetto dalla data del relativo provvedimento [9].

     3. La pubblicazione delle domande di concessione di acque pubbliche per piccole derivazioni che comportano prelievi con portata media superiore a l/sec 50 è effettuata mediante inserzione dell'avviso di presentazione della domanda nel Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione locale. Per le domande di concessione che comportano prelievi con portata media inferiore o uguale a l/sec 50 la pubblicazione avviene mediante inserzione dell'avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

     4. La pubblicazione dell'avviso nelle forme previste dal comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti, la pubblicazione nelle forme previste dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche).

     5. La disposizione di cui al primo periodo del comma 3 si osserva con decorrenza dalla data di applicazione dell'articolo 23, comma 3, della legge n. 36 del 1994.

     6. [10].

 

CAPO VIII

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 39. Riferimento delle spese.

     1. Per i fini di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge si utilizzano le autorizzazioni ed i limiti di impegno disposti per i fini di cui agli articoli 30 e 31 della legge provinciale 10 gennaio 1992, n. 2.

     2. Per i fini di cui all'articolo 38, comma 3, si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per le spese varie d'ufficio (cap. 12320).

 


[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[1] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 settembre 1993, n. 26.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[2] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 13 novembre 1992 n. 21.

[3] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[3] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[3] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 10 gennaio 1992, n. 2.

[4] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 18 giugno 1990, n. 16.

[5] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 21 dicembre 1984, n. 13.

[5] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 21 dicembre 1984, n. 13.

[5] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 21 dicembre 1984, n. 13.

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[6] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella Del.G.P. 9 settembre 1988, n. 10050 «D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl., modificato con la L.P. 25 luglio 1988, n. 22 e con la L.P. 22 agosto 1988, n. 26. Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti».

[7] Il testo di modifica di cui al presente articolo è riportato nella L.P. 11 settembre 1995, n. 11.

[8] Comma così modificato dall'art. 56 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[9] Comma inserito dall'art. 56 della L.P. 11 settembre 1998, n. 10.

[10] Comma abrogato dall'art. 33 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3.