§ 4.1.41 - L.P. 7 aprile 1992, n. 14.
Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:07/04/1992
Numero:14


Sommario
Art. 25. 
Art. 25 bis.  Incentivi alle pluriattività.
Art. 54.      (Omissis)
Art. 55.  [11]
Art. 56. 
Art. 57.  [14]


§ 4.1.41 - L.P. 7 aprile 1992, n. 14.

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna.

(B.U. 14 aprile 1992, n. 16).

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Titolo II

Interventi specifici a favore delle zone particolarmente svantaggiate [2]

 

     Artt. 6. - 20. [3]

Titolo III

Disposizioni in materia di riordinamento fondiario [4]

 

     Artt. 21. – 24. [5]

 

Titolo IV

Altre disposizioni in materia di agricoltura

 

Capo I

Interventi per investimenti volti alla

riduzione dei rischi di inquinamento

 

Art. 25. [6]

 

CAPO I bis [7]

Disposizioni a favore della pluriattività delle aziende agricole

 

     Art. 25 bis. Incentivi alle pluriattività. [8]

     1. Gli imprenditori agricoli, singoli od associati, in conformità alle previsioni dell'articolo 17, comma 1 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori di sistemazione e manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, arginature, sistemazione e manutenzione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi, di sgombero neve, di viabilità agricola e forestale, per importi annui nei limiti del comma 4 dell'articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e secondo le modalità in esso contenute.

 

Capo II

Modifiche alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 concernente

"Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina"

 

     Artt. 26. - 33.

     (Omissis).

 

Capo III

Modifiche alla L.P. 31 agosto 1981, n. 17, concernente

"Interventi organici in materia di agricoltura" [9]

 

     Artt. 34. - 48. [10]

 

Capo IV

Modifiche alla L.P. 10 marzo 1986, n. 9,

concernente "Disciplina dell'agriturismo"

 

     Artt. 49. - 53.

     (Omissis).

 

Capo V

Modifiche alla L.P. 18 novembre 1988, n. 38 concernente "Modifiche

di leggi provinciali e altre disposizioni in materia di agricoltura"

 

     Art. 54.

     (Omissis).

 

Capo VI

Modifiche alla legge provinciale 10 giugno 1991, n. 13

concernente "Norme in materia di agricoltura biologica"

 

          Art. 55. [11]

 

Capo VII [12]

Modifiche alla L.P. 10 agosto 1978, n. 30, concernente

"Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il

diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori"

 

          Art. 56. [13]

     (Omissis).

 

Capo VIII

Modifiche alla L.P. 23 novembre 1978, n. 48, concernente

"Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse"

 

          Art. 57. [14]

     (Omissis).

 

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie [15]

 

     Artt. 58. – 60. [16]

 

Titolo VI

Disposizioni finanziarie [17]

 

     Artt. 61. – 63. [18]


[1] Articoli abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[2] Titolo II e artt. 6 – 20 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[3] Titolo II e artt. 6 – 20 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[4] Titolo III e artt. 21 – 24 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[5] Titolo III e artt. 21 – 24 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[6] Articolo abrogato dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[7] Capo I bis e Art. 25 bis aggiunti dall'art. 12 della L.P. 23 agosto 1996, n. 6.

[8] Capo I bis e Art. 25 bis aggiunti dall'art. 12 della L.P. 23 agosto 1996, n. 6.

[9] Capo III e artt. 34 – 48 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[10] Capo III e artt. 34 – 48 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[11] Articolo abrogato dall’art. 77 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[12] Capo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Articolo abrogato dall'art. 119 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5, a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Articolo abrogato dall'art. 115 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11, con la decorrenza ivi prevista.

[15] Titolo V e artt. 58 – 60 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[16] Titolo V e artt. 58 – 60 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[17] Titolo VI e artt. 61 – 63 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.

[18] Titolo VI e artt. 61 – 63 abrogati dall’art. 62 della L.P. 28 marzo 2003, n. 4.