§ 6.1.3 - L.P. 14 settembre 1979, n. 8.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).


Settore:Codici provinciali
Regione:Trento
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 contabilità
Data:14/09/1979
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Per l'attuazione del secondo piano di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, come modificata dagli articoli successivi, è autorizzata [...]
Art. 2.      1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo li della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, come modificata dagli articoli successivi, è autorizzato l'ulteriore [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      1. Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, la Giunta provinciale, sentite le giunte dei [...]
Art. 5. 
Art. 6.      1. Per i fini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, modificata con legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5, è autorizzato lo stanziamento di lire [...]
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è elevato dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire [...]
Art. 9.      1. Il limite massimo di spesa previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è elevato dall'importo di lire 200.000.000 all'importo di lire 300.000.000 [...]
Art. 10.      1. Per i fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, come integrata dall'articolo 15 della legge provinciale 4settembre 1978, n. 37, è [...]
Art. 11.      1. Per il funzionamento del Museo provinciale d'arte, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è autorizzato lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico [...]
Art. 12.      1. Per le provvidenze e gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, nonché per le finalità ed in particolare per le spese di restauro di opere d'arte [...]
Art. 13.      (Omissis)
Art. 14.      (Omissis)
Art. 15.      1. Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, come modificati con gli articoli 3, 5 e 8 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 29, è [...]
Art. 16.      1. Per l'esercizio delle funzioni già svolte dalla soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) ai sensi dell'articolo 4,n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. [...]
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19.      1. Il limite massimo della somma previsto dall'articolo 74 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, nonché il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 99 della legge medesima, sono [...]
Art. 20.      1. Per la concessione dell'indennità compensativa, di cui all'articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 4.150.000.000 da [...]
Art. 21.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, modificata con legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 5.200.000.000 da [...]
Art. 22.      1. Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n, 11, è autorizzato il limite di impegno di lire 200.000.000 a carico [...]
Art. 23.      1. Per la concessione di contributi in conto interessi, di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire [...]
Art. 24.      1. Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di [...]
Art. 25.      1. Per la concessione di contributi in conto capitale, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 19 gennaio [...]
Art. 26.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e successive modificazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980
Art. 27.      1. Per l'attuazione del programma agricolo, da approvarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nell'anno in corso, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati [...]
Art. 28.      1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articol
Art. 29.      1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire 300.000.000 all'importo di lire 700.000.000 [...]
Art. 30.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 720.000.000 a carico [...]
Art. 31. 1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, dell
Art. 32.      1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire 1.000.000.000 all'importo di lire 1 .530.000.000 per [...]
Art. 33.      1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 10 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire 2.300.000.000 all'importo di lire 3.500.000.000 per ciascuno [...]
Art. 34.      1. Per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 270.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 35.      1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio [...]
Art. 36.      1. Per i fini di cui all'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979
Art. 37.      1. Per i fini di cui all'articolo 20 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979
Art. 38.      1. Per i fini di cui all'articolo 32 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979
Art. 39.      1. Per i fini di cui all'articolo 33 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 200.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari [...]
Art. 40.      1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 26, secondo comma, della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36, è elevato dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire [...]
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43.      1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi [...]
Art. 44. 
Art. 45.      1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per arredamento, nonché per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi [...]
Art. 46. 
Art. 47.      1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di trovare applicazione quanto stabilito dall'articolo 23 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11
Art. 48. 
Art. 49.      1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, come modificata con la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, e con la presente legge, è [...]
Art. 50. 
Art. 51.      1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire [...]
Art. 52.      1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire [...]
Art. 53.      1. Per la concessione delle sovvenzioni Previste dall'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire [...]
Art. 54.      1.(Omissis)
Art. 55.      1. Per la concessione dei contributi per acquisto di materiale rotabile, di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire [...]
Art. 56.      1. Per la concessione dei contributi per infrastrutture, di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350.000.000 da [...]
Art. 57.      1. Le richieste relative ai contributi di cui ai quarto comma dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, devono essere presentate, per gli investimenti che le società [...]
Art. 58.      1. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui alle lettere g), h) ed i) dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli [...]
Art. 59.      1. Per gli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in relazione alla costituzione del fondo sociale previsto all'articolo 9 della [...]
Art. 60.      1. In relazione ai mutui di cui all'articolo 16 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, l'importo di lire 4.600.000.000 di cui all'ottavo comma dell'articolo 29 della stessa legge [...]
Art. 61.      1. Per la concessione dei contributi in conto interessi, previsti dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, in relazione ai mutui di cui agli articoli 15, 16 e 17 della [...]
Art. 62.      1. Per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, ad integrazione dei fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, [...]
Art. 63.      1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 [...]
Art. 64.      1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000 da utilizzare a [...]
Art. 65.      1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300.000.000 da iscriversi negli stati di [...]
Art. 66.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in [...]
Art. 67.      1. Per l'esercizio finanziario 1979, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio di funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge [...]
Art. 68.      (Omissis)
Art. 69.      1. Per i fini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 1, [...]
Art. 70.      (Omissis)
Art. 71.      (Omissis)
Art. 72.      1. Per i fini di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere [...]
Art. 73.      1.Per i fini di cui all'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa [...]
Art. 74.      1. Per i fini di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, modificata con l'articolo 8 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 [...]
Art. 75.      1. Ai fini della partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla realizzazione degli obiettivi proposti dall'Organizzazione delle nazioni unite per il 1979, con la proclamazione [...]
Art. 76.      (Omissis)
Art. 77.      1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 6, primo comma, della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, per il referendum popolare abrogativo indetto con D.P.G.R. 8 febbraio [...]
Art. 78.      1. Per la realizzazione delle strutture previste dall'articolo 7, primo comma, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico [...]
Art. 79.      1. Le disponibilità finanziarie attribuite alla Provincia nell'importo di lire 1.881.621.421 dalla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1978, [...]
Art. 80.      1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine» fino alla concorrenza dell'importo di lire 250.000.000
Art. 81. 
Art. 82.      (Omissis)


§ 6.1.3 - L.P. 14 settembre 1979, n. 8.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(B.U. 14 settembre 1979, n. 46 - straord.).

 

Disposizioni in materia

di assistenza e di edilizia scolastica

 

Art. 1.

     1. Per l'attuazione del secondo piano di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, come modificata dagli articoli successivi, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 12.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 2.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al titolo li della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, come modificata dagli articoli successivi, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000 annuo a carico di ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 3.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 4.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, in deroga alla procedura prevista dall'articolo 3 della legge provinciale 3 settembre 1976, n. 36, la Giunta provinciale, sentite le giunte dei comprensori interessati, integra il secondo piano triennale di edilizia scolastica, determinando gli interventi di totale ri-strutturazione di cui al citato articolo 3, come modificato con la presente legge, da realizzare per il triennio 1979-1981.

 

     Art. 5. [2]

     [1. (Omissis) [3].

     2. Per le attività svolte o da svolgersi nell'anno 1979, le domande di cui al medesimo articolo 2 possono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

Disposizioni in materia di istituzioni, manifestazioni ed

attività artistiche, culturali ed educative nonché di

conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare

 

     Art. 6.

     1. Per i fini di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, modificata con legge provinciale 7 gennaio 1975, n. 5, è autorizzato lo stanziamento di lire 10.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura comunque non superiore a lire 25.000.000.

 

     Art. 7.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 8.

     1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è elevato dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 1.400.000.000 per l'esercizio finanziario 1979 e dall'importo di lire 600.000.000 all'importo di lire 1.600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 9.

     1. Il limite massimo di spesa previsto all'articolo 25, secondo comma, della legge provinciale 26 agosto 1977, n. 17, è elevato dall'importo di lire 200.000.000 all'importo di lire 300.000.000 per l'esercizio finanziario 1979 e dall'importo di lire 200.000.000 all'importo di lire 500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 10.

     1. Per i fini di cui alla lettera d) dell'articolo 1 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 54, come integrata dall'articolo 15 della legge provinciale 4settembre 1978, n. 37, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 11.

     1. Per il funzionamento del Museo provinciale d'arte, di cui all'articolo 6 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, è autorizzato lo stanziamento di lire 60.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

 

     Art. 12.

     1. Per le provvidenze e gli interventi previsti dall'articolo 5 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55, nonché per le finalità ed in particolare per le spese di restauro di opere d'arte previste dall'articolo 6 della legge medesima, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 13.

     (Omissis) [5].

 

     Art. 14.

     (Omissis) [6].

 

Disposizioni in materia di assistenza e beneficenza pubblica

 

     Art. 15.

     1. Per i fini di cui agli articoli 1, 9, 11, 12 e 13 della legge provinciale 28 luglio 1975, n. 27, come modificati con gli articoli 3, 5 e 8 della legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 29, è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000.000 annui a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981.

 

     Art. 16.

     1. Per l'esercizio delle funzioni già svolte dalla soppressa Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (ONMI) ai sensi dell'articolo 4,n. 1, del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316, concernenti l'assistenza alle gestanti, alle madri ed ai minori, di cui la Provincia ha assunto la titolarità a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1975, n. 698, è autorizzato lo stanziamento di lire 1.850.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Per gli esercizi successivi sarà disposto apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

     3. Sullo stanziamento di cui al primo comma, sono posti a carico i recuperi delle somme anticipate, a decorrere dal 10 gennaio 1976, per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo in applicazione dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

 

     Art. 17. [7]

     1. Allo scopo di favorire la realizzazione di interventi volti a meglio qualificare la rete di case di riposo della Provincia, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale a norma del titolo I, capo III, ella legge provinciale 19 agosto 1973 n. 28, e ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 27 gennaio 1978, n. 3. Detti contributi potranno essere concessi fino all'intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

     2. Le relative domande dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati a case di riposo a norma del titolo I, capo IV, della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28. Detti contributi possono essere concessi fino alla intera copertura della spesa riconosciuta ammissibile.

     4. I contributi di cui al primo e terzo comma possono essere concessi anche al fine di agevolare la costruzione, la ricostruzione, il riattamento ed il completamento di immobili destinati alla realizzazione di strutture per lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria o socio- assistenziale aventi lo scopo di favorire la permanenza o il reinserimento nel rispettivo ambiente di persone anziane o comunque soggette a rischio di isolamento sociale e rispettivamente, per l'acquisto di attrezzature, apparecchiature o arredamenti destinati alle strutture medesime o a servizi aventi le stesse finalità.

     5. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma precedente i comprensori, altri enti pubblici operanti in materia socio-sanitaria o socio-assistenziale nonché associazioni, fondazioni ed altri organismi a carattere privato senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini lo svolgimento di attività di assistenza socio-sanitaria o socio- assistenziale.

     6. Per la concessione di detti contributi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni richiamate al primo e terzo comma dei presente articolo. Nel caso di associazioni, fondazioni o altri organismi a carattere privato, fermo il disposto dell'articolo 15 della legge provinciale 19 agosto 1973, n. 28, la concessione dei contributi di cui al primo comma è subordinata all'inserimento nel rispettivo atto costitutivo o statuto di una disposizione che preveda, in caso di estinzione o scioglimento, la devoluzione degli immobili realizzati e delle attrezzature, apparecchiature o arredamenti acquistati con i contributi medesimi all'ente cui verrà affidata la gestione dei servizi sanitari e sociali in attuazione delle leggi di riforma concernenti tali servizi.

     7. Per i fini di cui al primo comma del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

     Per i fini di cui al terzo comma del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

Disposizioni in materia di edilizia ospedaliera

 

     Art. 18. [8]

 

Disposizioni in materia di agricoltura e foreste

 

     Art. 19.

     1. Il limite massimo della somma previsto dall'articolo 74 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, nonché il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 99 della legge medesima, sono elevati dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 800.000.000 per l'esercizio 1979, dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 900.000.000 per l'esercizio finanziario 1980; dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

 

     Art. 20.

     1. Per la concessione dell'indennità compensativa, di cui all'articolo 17 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 4.150.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 750.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 21.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 24, modificata con legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 46, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 5.200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 22.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 31 gennaio 1976, n, 11, è autorizzato il limite di impegno di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.

 

     Art. 23.

     1. Per la concessione di contributi in conto interessi, di cui alla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.300.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1983.

 

     Art. 24.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi, di cui alla legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, modificata con legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato il limite di impegno di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

 

     Art. 25.

     1. Per la concessione di contributi in conto capitale, di cui all'articolo 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, come sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 8, è autorizzato lo stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 26.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, e successive modificazioni, è autorizzato il limite di impegno di lire 600.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

     2. Le relative annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 ai 2004.

 

     Art. 27.

     1. Per l'attuazione del programma agricolo, da approvarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nell'anno in corso, sono autorizzati gli stanziamenti di seguito indicati a carico dell'esercizio finanziario 1979, anche in aumento dei limiti massimi di spesa previsti dalle riportate leggi provinciali, provvedendo ai relativo finanziamento per l'importo complessivo di lire 5.359.250.000 mediante una quota parte delle assegnazioni che si prevede siano disposte dallo Stato per il medesimo esercizio finanziario per gli interventi di competenza provinciale e per lire 285.000.000 mediante l'assegnazione disposta dallo Stato per l'attuazione del programma nazionale di coordinamento e di potenziamento di attività di selezione del bestiame per il decorso esercizio finanziario, ai sensi della stessa legge n. 984:

     - lire 1.000.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 22 della legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39;

     - lire 285.000.000 per il potenziamento dell'attività di selezione del bestiame di cui alla legge regionale 1 settembre 1962, n. 18;

     - lire 2.020.250.000 per spese e contributi per opere di miglioramento fondiario e di bonifica, di cui ai R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

     - lire 1.500.000.000 per la concessione dei contributi in conto capitale, di cui all'articolo 1, secondo comma, numero 1), della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, da utilizzare per le finalità previste dal primo comma del medesimo articolo 1, come integrato con l'articolo 4 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57;

     - lire 200.000.000 per gli interventi di cui alla legge provinciale 31 ottobre 1977, n. 30;

     - lire 639.000.000 per gli interventi di cui agli articoli 2, 6, ultimo comma, 8 e del capo IV della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48.

 

     Art. 28.

     1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo

38, secondo comma, della legge provinciale 23 novembre 1978. n. 48, è elevato dall'importo di lire 1.400.000.000 all'importo di lire 1.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981.

 

Disposizioni in materia di produzione industriale

 

     Art. 29.

     1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 14, secondo comma, della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire 300.000.000 all'importo di lire 700.000.000 per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 30.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 7 settembre 1972, n. 20, modificata con legge provinciale 6 settembre 1974, n. 15, è autorizzato lo stanziamento di lire 720.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 31.

1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 5, secondo comma, della

legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire

4.000.000.000 all'importo di lire 14.000.000.000 per l'esercizio

finanziario 1979.

 

     Art. 32.

     1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 7 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire 1.000.000.000 all'importo di lire 1 .530.000.000 per l'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 33.

     1. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 10 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53, è elevato dall'importo di lire 2.300.000.000 all'importo di lire 3.500.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981.

 

Disposizioni in materia di artigianato

 

     Art. 34.

     1. Per i fini di cui all'articolo 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, è autorizzato lo stanziamento di lire 270.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. La Giunta provinciale è autorizzata a disporre il versamento dell'importo di cui al comma precedente, in unica soluzione a favore dei conti correnti fruttiferi istituiti presso aziende di credito per la concessione delle agevolazioni disposte dalle predette leggi.

 

     Art. 35.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Per gli esercizi successivi fino al 1988, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 7 della legge medesima, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 500.000.000.

 

     Art. 36.

     1. Per i fini di cui all'articolo 13 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 37.

     1. Per i fini di cui all'articolo 20 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato lo stanziamento di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 38.

     1. Per i fini di cui all'articolo 32 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 39.

     1. Per i fini di cui all'articolo 33 della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 58, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 200.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981.

 

Disposizioni in materia di commercio

 

     Art. 40.

     1. Il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 26, secondo comma, della legge provinciale 4 settembre 1978, n. 36, è elevato dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 al 1980 e dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 1.500.000.000 per l'esercizio finanziario 1981.

 

Disposizioni in materia di turismo

e di industria alberghiera

 

     Art. 41. [9]

 

     Art. 42. [10]

 

     Art. 43.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per soli lavori di ampliamento ed ammodernamento degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.100.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 700.000.000 a carico dell'esercizio finanziario i 979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 44. [11]

 

     Art. 45.

     1. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti, per arredamento, nonché per attrezzature da cucina degli esercizi alberghieri di categoria inferiore alla seconda e dei rifugi alpini, dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 46. [12]

 

     Art. 47.

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa di trovare applicazione quanto stabilito dall'articolo 23 della legge provinciale 31 gennaio 1978, n. 11.

 

     Art. 48. [13]

 

     Art. 49.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 febbraio 1973, n. 9, come modificata con la legge provinciale 3 settembre 1976, n. 33, e con la presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 50. [14]

 

     Art. 51.

     1. Per lo svolgimento delle attività previste dall'articolo 8 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 530.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Per gli esercizi successivi, fino al 1981, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio annuale in misura comunque non superiore alla previsione recata dal bilancio pluriennale, cessando di applicarsi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, primo comma, della stessa legge provinciale n. 54, a carico dell'esercizio finanziario 1980.

 

     Art. 52.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 10 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 230.000.000 dai scrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 40.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

 

     Art. 53.

     1. Per la concessione delle sovvenzioni Previste dall'articolo 11 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 1.310.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 230.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 54.

     1.(Omissis) [15].

     2. il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'articolo 15 della legge provinciale 22 dicembre 1975, n. 54 e successive modificazioni è elevato a lire 40.000.000.

 

Disposizioni in materia di trasporti

 

     Art. 55.

     1. Per la concessione dei contributi per acquisto di materiale rotabile, di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.400.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.800.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 56.

     1. Per la concessione dei contributi per infrastrutture, di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 450.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 57.

     1. Le richieste relative ai contributi di cui ai quarto comma dell'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, devono essere presentate, per gli investimenti che le società intendono realizzare nei 1979, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

Disposizioni in materia di edilizia abitativa

 

     Art. 58.

     1. Per gli interventi di edilizia agevolata di cui alle lettere g), h) ed i) dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 della stessa legge provinciale sono autorizzati i seguenti stanziamenti:

     1) lire 2.100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979, da utilizzare per la concessione di contributi in conto capitale;

     2) lire 6.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 da utilizzare per la concessione di contributi in conto interessi. Per gli esercizi successivi fino al 2003, tenuto anche conto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'importo di lire 6.000.000.000.

 

     Art. 59.

     1. Per gli interventi di cui alla lettera e) dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, in relazione alla costituzione del fondo sociale previsto all'articolo 9 della stessa legge provinciale, il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 29, terzo comma, della stessa legge provinciale n. 62 è elevato dali'importo di lire 60.000.000 all'importo di lire 120.000.000 per l'esercizio finanziario 1979, dall'importo di lire 60.000.000 all'importo di lire 180.000.000 per l'esercizio finanziario 1980 e dali'importo di lire 60.000.000 all'importo di lire 240.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1987.

 

     Art. 60.

     1. In relazione ai mutui di cui all'articolo 16 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, l'importo di lire 4.600.000.000 di cui all'ottavo comma dell'articolo 29 della stessa legge provinciale è ulteriormente elevato a lire 10.400.000.000. Per tale disposizione è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 180.000.000 annui per la durata di venticinque anni a partire dall'esercizio finanziario 1979 a copertura dei rischio previsto dai secondo comma dell'articolo 23 della legge provinciale 3 settembre 1977 n. 24. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 180.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 2003.

 

     Art. 61.

     1. Per la concessione dei contributi in conto interessi, previsti dall'articolo 21 della legge provinciale 3 settembre 1977, n. 24, in relazione ai mutui di cui agli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 5.850.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.550.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 62.

     1. Per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge provinciale 27 dicembre 1978, n. 62, ad integrazione dei fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.800.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 1.200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi 1980 e 1981.

 

Disposizioni in materia di lavori pubblici

 

     Art. 63.

     1. Per i fini di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 15.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

     2. In relazione alle finalità di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge provinciale 1 settembre 1975. n. 46, la Giunta provinciale formula un nuovo programma triennale di interventi per la costruzione, sistemazione ed ampliamento di acquedotti e fognature sulla base delle domande già presentate e della documentazione acquisita ai sensi dell'articolo 2 della citata legge, tenuto conto dell'aumento dei costi.

     3. I contributi di cui all'articolo 4 della stessa legge provinciale n. 46 sono concessi sulla base delle domande già presentate dai comprensori nei termini previsti dal medesimo articolo, tenuto conto dell'aumento dei costi.

     4. Eventuali nuove domande potranno essere accolte solo in relazione a particolari esigenze di salvaguardia della salute pubblica, insorte dopo la scadenza dei termini previsti dagli articoli 2 e 4 della citata legge.

 

     Art. 64.

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000 da utilizzare a norma della legge provinciale 14 agosto 1972, n. 14, a carico dell'esercizio finanziario 1979.

     2. Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della Provincia, in misura di lire 2.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1998.

 

     Art. 65.

     1. Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 9 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300.000.000 da iscriversi negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 66.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 23 gennaio 1975, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

     2. Sono escluse dai benefici previsti dalla legge richiamata al primo comma le opere ammesse ai benefici di cui agli articoli 2 e 4 della legge provinciale 1 settembre 1975, n. 46.

 

Disposizioni in materia di servizi antincendi

 

     Art. 67.

     1. Per l'esercizio finanziario 1979, è autorizzata l'integrazione, con fondi provinciali, delle spese per l'esercizio di funzioni delegate in materia di servizi antincendi, di cui alla legge regionale 2 settembre 1978, n. 17, nelle seguenti misure:

     - lire 70.000.000 per l'assegnazione alla sezione provinciale della Cassa regionale antincendi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24;

     - lire 250.000.000 per la concessione di contributi straordinari ai corpi dei vigili del fuoco volontari ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1963, n. 2.

 

Disposizioni in materia di attività sportive e ricreative

 

     Art. 68.

     (Omissis) [16].

 

     Art. 69.

     1. Per i fini di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni, il limite massimo di spesa previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 49, è elevato dall'importo di lire 500.000.000 all'importo di lire 600.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1979 al 1981.

 

     Art. 70.

     (Omissis) [17].

 

     Art. 71.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 72.

     1. Per i fini di cui agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 31 agosto 1973, n. 39, e successive modificazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di lire 600.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

Disposizioni in materia di comprensori

 

     Art. 73.

     1.Per i fini di cui all'articolo 5 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500.000.000 da iscrivere negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di lire 2.500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1980 e 1981.

 

     Art. 74.

     1. Per i fini di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, modificata con l'articolo 8 della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di lire 50.000.000 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.

     2. I relativi contributi possono essere concessi anche sulle spese che i comprensori dovranno sostenere per la progettazione dei piani di attuazione dei piani comprensoriali.

 

Disposizioni varie

 

     Art. 75.

     1. Ai fini della partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla realizzazione degli obiettivi proposti dall'Organizzazione delle nazioni unite per il 1979, con la proclamazione dell'«Anno internazionale del bambino», la Giunta provinciale è autorizzata ad intervenire con:

     a) attività di studio e ricerca, manifestazioni, congressi e convegni, concernenti i problemi dell'infanzia;

     b) contributi e sovvenzioni ad enti locali, istituzioni, associazioni e comitati per la realizzazione di iniziative socio-educative o sanitarie a favore dell'infanzia.

     2. Per i fini di cui al presente articolo è autorizzato lo stanziamento di lire 80.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 76.

     (Omissis) [19].

 

     Art. 77.

     1. In relazione alle disposizioni recate dall'articolo 6, primo comma, della legge provinciale 11 dicembre 1978, n. 57, per il referendum popolare abrogativo indetto con D.P.G.R. 8 febbraio 1979, n. 53/A, in attuazione anche dell'articolo 3 della legge regionale 26 settembre 1978, n. 18, è autorizzato lo stanziamento di lire 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 78.

     1. Per la realizzazione delle strutture previste dall'articolo 7, primo comma, della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, è autorizzato lo stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 79.

     1. Le disponibilità finanziarie attribuite alla Provincia nell'importo di lire 1.881.621.421 dalla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 novembre 1978, n. 22, sono destinate al finanziamento di quote degli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi di intervento della Provincia predisposti a favore dell'agricoltura e dell'artigianato con la presente legge, nonché a favore degli impianti idroelettrici con l'articolo 5 della legge provinciale 5 dicembre 1978, n. 53.

 

     Art. 80.

     1. La Giunta provinciale è autorizzata a sottoscrivere azioni della s.p.a. «Centrali ortofrutticole trentine» fino alla concorrenza dell'importo di lire 250.000.000.

     2. Per i fini di cui al comma precedente è autorizzato lo stanziamento di lire 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

 

     Art. 81. [20]

 

     Art. 82.

     (Omissis) [21].

 


[1] Modifica gli artt. 3, 5, 6, 7, 16, 17 e 18 della L.P. 3 settembre 1976, n. 36.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.P. 28 maggio 2009, n. 6, con le modalità ivi previste.

[3] Modifica l'art. 2 della L.P. 28 ottobre 1960, n. 14.

[4] Modifica gli artt. 10, 13 e 18 della L.P. 26 agosto 1977, n. 17.

[5] Articolo di modifica dell'art. 3 della L.P. 11 novembre 1952, n. 3, abrogata dall'art. 23 della L.P. 12 settembre 1983, n. 31.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15. Esso resta applicabile ai rapporti sorti in base alle sue disposizioni nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa, per effetto dell'art. 4 della stessa L.P. 15/98. Modifica gli artt. 2, 3, 4, e 5 della L.P. 7 settembre 1978, n. 38.

[7] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.P. 18 giugno 1990, 16.

[8] Articolo abrogato dall’art. 80 della L.P. 19 febbraio 2002, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[10] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[11] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.P. 13 dicembre 1999, n. 6.

[12] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[13] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[14] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[15] Abroga l'art. 2 della L.P. 31 gennaio 1978, n. 11.

[16] Articolo di modifica dell'art. 3 della L.P. 31 agosto 1973, n. 39, abrogata dall'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[17] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, 21.

[18] Sostituisce l'art. 8 della L.P. 31 agosto 1973, n. 39, abrogata dall'art. 18 della L.P. 16 luglio 1990, n. 21.

[19] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.P. 5 novembre 1990, n. 28.

[20] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.P. 13 novembre 1998, n. 15.

[21] Reca disposizioni finanziarie ed entrata in vigore.