§ 5.2.77 – L.R. 9 settembre 1997, n. 32.
Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 enti ed organi sanitari
Data:09/09/1997
Numero:32


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 141 della legge regionale 7/1988).
Art. 2.  (Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988).
Art. 3.  (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 21/1992 e disposizioni sull'organico del ruolo unico regionale).
Art. 4.  (Modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali).
Art. 5.  (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti che svolgono le funzioni. del Servizio sanitario regionale).
Art. 6.  (Integrazione all'articolo 21 della legge regionale 12/1994).
Art. 7.  (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 37/1995).
Art. 8.  (Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 41/1996).
Art. 9.  (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 33/1988).
Art. 12.  (Integrazione al Titolo VI della legge regionale 49/1996).
Art. 13.  (Trattamento accessorio di personale provinciale).
Art. 14.  (Norma transitoria sulle modalità di finanziamento del servizio sociale dei Comuni).
Art. 15.  (Linee guida per l'erogazione dei servizi socio- assistenziali).
Art. 16.  (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 51/1993).
Art. 17.  (Integrazione all'articolo 13 della legge regionale 12/1994).
Art. 18.  (Integrazioni alla legge regionale 19/1997).
Art. 21.  (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AA.SS.RR.).


§ 5.2.77 – L.R. 9 settembre 1997, n. 32.

Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.

(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - S.S. n. 8).

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 141 della legge regionale 7/1988). [1]

 

     Art. 2. (Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988). [2]

 

     Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 21/1992 e disposizioni sull'organico del ruolo unico regionale).

     1. Le denominazioni «Direzione regionale della sanità» e «Direzione regionale dell'assistenza sociale», ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla «Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali».

     2. L'articolo 19 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 è abrogato, restando fissati, nel limite di tre unità, gli incarichi per compiti ispettivi o servizi speciali presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale di cui all'articolo 249, comma 2, della legge regionale, n. 7/1988, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8 e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 21/1992.

     3. L'organico del ruolo unico regionale è diminuito, con riferimento alla qualifica funzionale di dirigente, di cinque unità; è altresì ridotto di due unità il numero massimo degli incarichi di Direttore regionale.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.

 

     Art. 4. (Modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali).

     1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per età, del Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.

     2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.

     3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.

     4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della legge regionale n. 19 dicembre 1996, n. 49, come modificato dagli articoli 10 e 11, verifica periodicamente l'omogeneità dei livelli di assistenza assicurati, in relazione alle assegnazioni di cui ai commi 1 e 3.

 

     Art. 5. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti che svolgono le funzioni. del Servizio sanitario regionale).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come sostituito dall'articolo 30 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, sono estese alle opere pubbliche di iniziativa delle Aziende sanitarie regionali, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e del Policlinico universitario di Udine.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanità entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. (Integrazione all'articolo 21 della legge regionale 12/1994). [3]

 

     Art. 7. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 37/1995). [4]

 

     Art. 8. (Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 41/1996). [5]

 

     Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 33/1988). [6]

     [(Omissis).]

 

     Artt. 10. - 11. [7]

 

     Art. 12. (Integrazione al Titolo VI della legge regionale 49/1996). [8]

 

     Art. 13. (Trattamento accessorio di personale provinciale). [9]

     [1. Il trattamento accessorio di cui all'articolo 41 quater, comma 2 della legge regionale 49/1996, come inserito dall'articolo 12, è erogato al personale delle Provincie con qualifica di assistente sociale, che svolga compiti di coordinamento, programmazione attuativa e sperimentazione previsti dalla vigente normativa regionale in materia socio-assistenziale.

     2. L'onere derivante alle Amministrazioni provinciali dalla corresponsione del trattamento accessorio di cui al comma 1 è rimborsato dall'Amministrazione regionale con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996.]

 

     Art. 14. (Norma transitoria sulle modalità di finanziamento del servizio sociale dei Comuni). [10]

     [1. Ai fini del riparto per l'anno 1997 dei contributi rivolti al sostegno del servizio sociale dei Comuni ai sensi della vigente normativa regionale in materia, è condizione sufficiente per l'assegnazione l'avvenuta individuazione, da parte dell'assemblea dei sindaci di distretto, del Comune referente organizzativo e contabile, unitamente all'attestazione che è già stato avviato il processo di adeguamento di cui all'articolo 21, comma 6, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12.]

 

     Art. 15. (Linee guida per l'erogazione dei servizi socio- assistenziali). [11]

     [1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e coordinamento e con specifico riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, all'Allegato 3 A della medesima legge, nonchè all'articolo 28 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, è autorizzata ad emanare linee guida finalizzate alla regolamentazione in sede locale:

     a) dell'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali;

     b) del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali;

     c) della contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti.

     2. Il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali dei singoli e dei nuclei familiari è individuato prendendo come parametro di riferimento una quota base; viene aggiunto, sino ad un massimo prestabilito, l'ammontare di dati oneri.

     3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 33/1988, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 51/1993 e modificato dall'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, la contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti riguarda i costi relativi alla gestione di strutture di accoglimento e servizi nonchè gli oneri inerenti ad attività di carattere accessorio.]

 

     Art. 16. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 51/1993). [12]

 

     Art. 17. (Integrazione all'articolo 13 della legge regionale 12/1994). [13]

 

     Art. 18. (Integrazioni alla legge regionale 19/1997). [14]

     [(Omissis) [15].]

 

     Artt. 19. - 20. [16]

 

     Art. 21. (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AA.SS.RR.). [17]

     [1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.

     2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1995, n. 37.

     3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.]


[1] Sostituisce l'art. 141 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[2] Sostituisce il Titolo VI, Capi I e II, della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista. Integra l'art. 21, comma 9, della L.R. 30 agosto 1994, n. 12.

[4] Integra l'art. 3 della L.R. 5 settembre 1995, n. 37.

[5] Integra l'art. 29, comma 4, della L.R. 25 settembre 1996, n. 41.

[6] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Sostituisce l'art. 18 della L.R. 19 maggio 1988, n. 33.

[7] Articoli abrogati dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.Modificano ed integrano l'art. 40 della L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[8] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Aggiunge gli artt. 41 bis, 41 ter, 41 quater e 41 quinquies alla L.R. 19 dicembre 1996, n. 49.

[9] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Modifica l'art. 4, comma 4, della L.R. 30 giugno 1993, n. 51.

[13] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 ottobre 2014, n. 17, con la decorrenza ivi prevista. Integra l'art. 13 della L.R. 30 agosto 1994, n. 12.

[14] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Aggiunge l'art. 2 bis alla L.R. 18 aprile 1997, n. 19.

[16] Modificano rispettivamente gli artt. 4 e 9 della L.R. 2 settembre 1981, n. 59.

[17] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.