Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ecologia e tutela dell'ambiente |
Data: | 20/10/2017 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Principi) |
Art. 2. (Finalità) |
Art. 3. (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio) |
Art. 4. (Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare) |
Art. 5. (Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici) |
Art. 6. (Attività di informazione sui rifiuti) |
Art. 7. (Rapporti istituzionali) |
Art. 8. (Sistemi informativi regionali dei rifiuti) |
Art. 9. (Funzioni della Regione) |
Art. 10. (Provvedimenti attuativi) |
Art. 11. (Funzioni dei Comuni) |
Art. 12. (Piano regionale di gestione dei rifiuti) |
Art. 13. (Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti) |
Art. 14. (Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti) |
Art. 15. (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti) |
Art. 16. (Piano regionale amianto) |
Art. 17. (Presentazione delle domande) |
Art. 18. (Procedimento autorizzatorio) |
Art. 19. (Provvedimento di autorizzazione unica) |
Art. 20. (Autorizzazione delle varianti) |
Art. 21. (Rinnovo dell'autorizzazione unica) |
Art. 22. (Sospensione dell'autorizzazione unica) |
Art. 23. (Decadenza dell'autorizzazione unica) |
Art. 24. (Revoca dell'autorizzazione unica) |
Art. 25. (Oneri per le attività istruttorie e di controllo) |
Art. 26. (Garanzie finanziarie) |
Art. 27. (Indennizzo ai Comuni) |
Art. 28. (Collaudo degli impianti) |
Art. 29. (Responsabile della gestione dell'impianto) |
Art. 30. (Controlli e ispezioni) |
Art. 31. (Sanzioni) |
Art. 32. (Clausola valutativa) |
Art. 33. (Disposizioni programmatorie) |
Art. 34. (Modifiche alla legge regionale 5/1997) |
Art. 35. (Modifiche alla legge regionale 5/2016) |
Art. 36. (Norme transitorie) |
Art. 37. (Abrogazioni) |
Art. 38. (Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale) |
Art. 39. (Norme di rinvio) |
Art. 40. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.161 - L.R. 20 ottobre 2017, n. 34.
Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare.
(B.U. 25 ottobre 2017, n. 43 - S.O. n. 42)
TITOLO I
SISTEMA REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Capo I
Principi e disposizioni generali
Art. 1. (Principi)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, in attuazione del
2. La Regione impronta le azioni di cui alla presente legge ai principi in materia di prevenzione e di riduzione degli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti contenuti nella
3. Le attività di gestione dei rifiuti si conformano al principio dello sviluppo sostenibile al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita delle generazioni future e il loro diritto a un patrimonio ambientale integro.
4. In attuazione dei principi di economia circolare contenuti nella decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che adotta il 7° Programma di azione per l'ambiente, le attività di gestione dei rifiuti concorrono allo sviluppo di sistemi produttivi che mirano alla riduzione dello sfruttamento delle risorse, intervenendo in fase di progettazione di beni e prodotti, favorendone l'estensione del ciclo di vita, il riuso e il riciclo.
5. La raccolta e il trasporto dei rifiuti sono effettuati secondo principi di razionalità, di economicità e di prossimità agli impianti di trattamento rispetto ai luoghi di produzione.
6. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti sono realizzati applicando le migliori tecnologie disponibili di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l ter), del
Art. 2. (Finalità)
1. Ai fini della tutela dell'ambiente e del contenimento del consumo delle risorse e ferma restando la gerarchia della gestione dei rifiuti definita dall'articolo 179 del
a) la riduzione della produzione di rifiuti anche attraverso la promozione del riutilizzo dei beni a fine vita;
b) l'ottimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
c) il recupero di materia tramite idoneo trattamento anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
d) il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
e) la progressiva riduzione dello smaltimento mediante incenerimento dei rifiuti ancora valorizzabili come materia;
f) la minimizzazione dello smaltimento finale dei rifiuti in discarica.
2. I soggetti coinvolti nella progettazione, nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti concorrono all'attuazione del modello e degli obiettivi dell'economia circolare, nel rispetto dei principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilità estesa del produttore e secondo criteri di efficacia, di efficienza, di economicità, di trasparenza, di fattibilità tecnica ed economica.
3. L'efficienza della gestione dei rifiuti sul territorio regionale è valutata in rapporto alla riduzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dei rifiuti non inviati al riciclo, nonché alla qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.
Art. 3. (Prevenzione della produzione dei rifiuti, riutilizzo e riciclaggio)
1. Le prescrizioni contenute nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 e nel Piano di azione regionale per gli acquisti verdi predisposto in attuazione del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN GPP), approvato con il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008 e successive modifiche, concorrono a implementare lo sviluppo dell'economia circolare.
2. La Regione, i Comuni e, per quanto di competenza, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR di cui alla
3. Gli enti pubblici regionali e le società a prevalente capitale pubblico della Regione e degli enti locali della regione coprono il proprio fabbisogno annuale di manufatti e di beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo, con le modalità di cui all'articolo 196, comma 1, lettera p), del
4. Con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti di cui al comma 3 trasmettono alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, su modello predisposto dalla Regione, la dichiarazione attestante il quantitativo di beni utilizzati, con riferimento all'anno precedente, distinguendo la percentuale proveniente da materiale riciclato.
5. L'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
6. Ai fini della promozione degli acquisti verdi della pubblica amministrazione regionale e locale del Friuli Venezia Giulia e delle società partecipate dalle stesse, in conformità al Piano di azione regionale per gli acquisti verdi e ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui all'articolo 34 del
a) l'80 per cento dall'1 gennaio 2018;
b) il 90 per cento dall'1 gennaio 2019;
c) il 100 per cento dall'1 gennaio 2020.
7. Le misure e le politiche di sostegno ai settori produttivi, previste dalla
8. La Regione e i Comuni, nel rispetto delle loro competenze, all'interno delle proprie misure e politiche di sostegno ai settori produttivi e dei propri regolamenti, possono prevedere meccanismi di premialità e riduzione di imposte e tariffe per le imprese agricole, commerciali, industriali e per i cittadini che pongono in essere azioni di prevenzione o di sostenibilità in linea con il Programma regionale di prevenzione della produzione di rifiuti e che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dello stesso.
9. La Regione promuove la costituzione di filiere del riutilizzo, della riprogettazione e del riciclaggio, legate alla realtà locale, fondate sullo scambio di esperienze, conoscenze, progetti e buone pratiche e composte da piccole e medie imprese, pubbliche e private, che utilizzano impianti e tecnologie a basso impatto ambientale.
10. Al fine di prolungare il ciclo di vita dei beni che il possessore non intende più utilizzare la Regione sostiene la realizzazione di centri comunali di riuso finalizzati all'esposizione temporanea di beni usati ma ancora adoperabili nello stato in cui si trovano o di beni destinati alla preparazione, mediante riparazione o smontaggio, per il riutilizzo.
11. Al fine di potenziare l'invio al riciclaggio dei rifiuti urbani la Regione promuove l'attuazione di sistemi di raccolta differenziata che garantiscano la massima differenziazione e la migliore qualità delle frazioni riciclabili, assumendo quali obiettivi da conseguire entro il 2024:
a) la raccolta differenziata al 70 per cento;
b) il 70 per cento di preparazione per il riutilizzo di beni e di riciclaggio di materia rispetto al rifiuto prodotto dalle frazioni costituite da carta, plastica, vetro e metalli;
c) la riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani del 20 per cento rispetto alla produzione del 2015.
12. La Regione promuove consumi e stili di vita sostenibili volti al contenimento e alla riduzione della produzione di rifiuti incentivando l'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana.
13. Per la copertura giornaliera dei rifiuti in discarica è da privilegiare l'utilizzo di materiali derivanti dall'attività di recupero dei rifiuti.
14. La Regione promuove l'adesione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia alla sperimentazione prevista per il sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare di cui all'articolo 219 bis del
Art. 4. (Sviluppo e attuazione del modello regionale dell'economia circolare)
1. Al fine di sviluppare un modello e una strategia regionali per l'economia circolare, coinvolgendo e responsabilizzando tutti i soggetti che possono concorrervi, la Regione promuove processi partecipativi che incidano sulla pianificazione e sulla programmazione regionali.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è costituito il Forum regionale per l'economia circolare, convocato e presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente, al quale partecipano:
a) le strutture regionali competenti in materia di ambiente, di attività produttive, di risorse agricole, di salute, di politiche sociali, di lavoro, di formazione, di istruzione, di ricerca e di volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati;
b) le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
c) le associazioni di categoria industriali, artigianali, agricole, commerciali e sindacali, con sede in Regione;
d) gli enti del terzo settore che si occupano di economia circolare, con sede in Regione;
e) le istituzioni scolastiche, universitarie, di ricerca e di trasferimento tecnologico, con sede in Regione;
f) le società affidatarie del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, operanti in Regione;
g) l'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI);
h) l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
3. Il Forum regionale per l'economia circolare valuta gli esiti del monitoraggio di cui ai commi 7 e 8 e formula indirizzi per l'implementazione di modelli produttivi, di commercializzazione e di gestione volti alla riduzione dell'utilizzo di materie prime, all'aumento dello sfruttamento delle materie prime secondarie, alla riduzione della produzione di rifiuti, al recupero degli stessi mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclo e ogni altra operazione di recupero di materia con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia, minimizzando il quantitativo di rifiuto urbano non inviato a riciclaggio.
4. Il Forum regionale per l'economia circolare si riunisce almeno una volta l'anno e la sua composizione e funzionamento sono disciplinati da un apposito decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.
5. Al fine di coordinare le attività volte a dare attuazione alle misure individuate nel Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti e creare le condizioni per lo sviluppo dell'economia circolare, presso la Direzione centrale ambiente ed energia è istituito il Tavolo permanente per l'economia circolare al quale partecipano le strutture regionali competenti in materia di ambiente, attività produttive, risorse agricole, salute, politiche sociali, lavoro, formazione, istruzione, ricerca, volontariato, mediante i rispettivi Direttori o loro delegati.
6. Il Tavolo permanente per l'economia circolare è convocato e presieduto dal Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente. In relazione alla trattazione di tematiche specifiche possono essere invitati a partecipare al Tavolo gli enti locali e altri soggetti interessati.
7. Il Tavolo permanente per l'economia circolare attua il monitoraggio delle azioni di competenza delle strutture regionali di cui al comma 5 e ne riferisce, annualmente, gli esiti all'Assessore regionale competente in materia di ambiente ai fini della comunicazione al Forum regionale per l'economia circolare e alla Giunta regionale.
8. Il Tavolo permanente per l'economia circolare verifica inoltre il grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, commi 3, 6 e 11 e formula proposte alla Giunta regionale, anche al fine di adeguare gli obiettivi medesimi alle singole realtà territoriali. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione all'eventuale rideterminazione di tali obiettivi anche a modifica delle percentuali previste dall'articolo 3.
Art. 5. (Disposizioni per la limitazione degli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici)
1. La Regione al fine di prevenire la produzione di rifiuti e limitare gli sprechi riconosce, valorizza e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza da parte degli enti donatori regionali come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
2. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 14 mira a sensibilizzare le comunità locali e il sistema economico regionale per un pieno recepimento delle finalità di cui alla
3. La Regione promuove la costituzione di una "Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico", allo scopo di coordinare e incentivare le attività di tutti i soggetti che vi partecipano, compresa l'attività di controllo in collaborazione con le Aziende di assistenza sanitaria, e di garantire l'utilizzo trasparente delle eccedenze recuperate anche attraverso la loro tracciabilità nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16 della
4. Con regolamento regionale predisposto dalla Direzione competente in materia di ambiente di concerto con le direzioni competenti in materia di salute e di attività produttive sono stabiliti la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete, nonché le misure di sostegno agli enti donatori regionali di cui al comma 1 [1].
5. Al fine di promuovere e agevolare le attività della Rete regionale, la Regione promuove lo sviluppo e l'implementazione di sistemi informatici, applicazioni o piattaforme web finalizzate a favorire l'incontro fra la sovraofferta di generi alimentari presso la distribuzione alimentare e la domanda di generi alimentari da parte degli enti donatori, lo scambio di informazioni e la divulgazione delle attività svolte.
6. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione la Regione stipula accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e affinché gli operatori della ristorazione si dotino di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
7. Negli appalti per l'affidamento di servizi di ristorazione collettiva gestiti dalla Regione, da enti dalla stessa controllati e dagli enti locali anche in forma associata, sono previsti criteri preferenziali a favore delle imprese che garantiscono il minore volume di sprechi alimentari o il loro recupero per il consumo umano o animale o per la destinazione ad autocompostaggio o a compostaggio di comunità.
8. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, un coefficiente di riduzione della tariffa relativa alla tassa rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
9. I Comuni possono prevedere, con proprio regolamento, riduzioni della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti a favore delle aziende operanti nel settore della produzione e della distribuzione degli alimenti che provvedono all'istallazione di compostiere per il compostaggio locale degli scarti organici prodotti dalle stesse e che comprovino l'implementazione di interventi per la riduzione a monte degli sprechi alimentari, anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture e nei processi di trasformazione e imballaggio.
Art. 6. (Attività di informazione sui rifiuti)
1. La Regione, i Comuni e l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge, sono tenuti, in attuazione del principio della trasparenza, alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni in ordine alla pianificazione e alla programmazione di settore, nonché alle conseguenti strategie operative.
2. La Regione, al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformità delle informazioni in coerenza con la pianificazione regionale di settore:
a) promuove la comunicazione coordinata sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi;
b) coordina le iniziative degli enti pubblici volte a incoraggiare la prevenzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti.
Art. 7. (Rapporti istituzionali)
1. Il Presidente della Regione può stipulare accordi con altre Regioni per sviluppare forme di reciproca collaborazione nel settore della gestione dei rifiuti.
2. L'Amministrazione regionale può promuovere rapporti di collaborazione con le Università degli studi e gli Istituti di ricerca per la rilevazione e l'analisi delle problematiche di carattere scientifico inerenti alle materie disciplinate dalla presente legge.
3. L'Amministrazione regionale ai fini dell'attuazione del modello di economia circolare, di favorire la raccolta differenziata, il riciclo, il recupero e lo smaltimento finale dei rifiuti da attività agricole e agro-industriali, prodotti dalle imprese agricole definite dall'articolo 2135 del codice civile, stipula accordi con enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria, previsti dall'articolo 206 del
Art. 8. (Sistemi informativi regionali dei rifiuti)
1. I sistemi informativi regionali dei rifiuti sono costituiti dal Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., istituito con l'articolo 12, comma 42, della
2. Il S.I.R.R. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica anche mediante sistemi di interconnessione:
1) delle domande di autorizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 29 sexies del
2) delle domande di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208 del
3) delle domande di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del
4) delle domande di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione di cui all'articolo 211 del
5) delle comunicazioni relative alle operazioni di recupero e di smaltimento di cui agli articoli 214, 215 e 216 del
6) delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del
7) delle domande di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, comma 6;
8) delle domande di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 20;
9) delle domande di rinnovo delle autorizzazioni di cui all'articolo 21;
b) di gestione dei dati relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
c) di supporto alla Regione nei procedimenti relativi alle autorizzazioni e alle comunicazioni di cui alla lettera a);
d) di interconnessione con il Catasto telematico nazionale per la trasmissione dei dati di cui alla lettera a);
e) di interconnessione con l'applicativo O.R.So.;
f) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali in materia di rifiuti.
3. L'applicativo O.R.So., gestito dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), costituisce strumento di:
a) acquisizione telematica dei dati di produzione e di gestione dei rifiuti urbani;
b) acquisizione telematica dei dati di gestione dei rifiuti presso gli impianti di trattamento ubicati sul territorio regionale;
c) di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionale in materia di rifiuti.
4. Ai fini dell'implementazione dei dati sulla produzione e gestione dei rifiuti e sui connessi aspetti economici, i Comuni, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR e i gestori degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, utilizzano l'applicativo O.R.So., anche tramite sistemi di interconnessione dati in base al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b).
5. Ai fini del rilevamento statistico la Regione, anche attraverso la Sezione regionale del Catasto dei rifiuti, cura annualmente, tramite il S.I.R.R. e l'applicativo O.R.So., la raccolta, l'elaborazione e l'aggiornamento dei seguenti dati:
a) quantità dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
b) origine e destinazione dei rifiuti prodotti e immessi sul territorio regionale;
c) modalità di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
d) composizione merceologica dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
e) quantità dei rifiuti preparati per il riutilizzo;
f) quantità dei rifiuti riciclati da rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, nonché da ciascuna delle seguenti frazioni: carta, plastica, vetro, metalli;
g) quantità dei rifiuti conferiti per il compostaggio di comunità, quantitativi del compost e degli scarti prodotti, nonché del compost che non rispetta le caratteristiche per il suo utilizzo;
h) numero di utenze che effettuano l'autocompostaggio;
i) azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti avviate sui territori comunali;
j) costi di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio regionale;
k) costi di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti;
l) elementi e contenuti delle autorizzazioni e delle comunicazioni relative agli impianti;
m) altre informazioni di supporto alla pianificazione e alla programmazione regionali.
6. Il Me.L.Am. costituisce strumento:
a) di acquisizione telematica, anche mediante sistemi di interconnessione, delle comunicazioni relative alle operazioni di smaltimento dei rifiuti contenenti amianto durante le attività di bonifica, ai sensi dell'articolo 9 della
b) di supporto alla pianificazione e programmazione regionali in materia di rifiuti contenenti amianto.
7. L'A.R.Am. costituisce strumento di acquisizione telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto.
Capo II
Attribuzione delle funzioni
Art. 9. (Funzioni della Regione)
1. Alla Regione competono le seguenti funzioni:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
b) la gestione del S.I.R.R., compresa l'immissione dei dati relativi ai provvedimenti di cui alle lettere e), f), g) e h), da parte delle strutture regionali competenti;
c) la gestione del Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5;
d) l'individuazione delle aree idonee e delle aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d);
e) l'emissione del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III bis della parte seconda del
f) l'emissione del provvedimento di autorizzazione unica per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché per la realizzazione e l'esercizio di impianti di ricerca e di sperimentazione, rispettivamente, ai sensi degli articoli 208 e 211 del
g) l'emissione dei provvedimenti di conferma, di rinnovo, di sospensione, di decadenza e di revoca dell'autorizzazione unica;
h) la verifica e il controllo dei requisiti per l'applicazione delle procedure semplificate, nonché l'emissione del provvedimento di divieto di inizio o di prosecuzione delle attività, ai sensi degli articoli 214, 215 e 216 del
i) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti di cui all'articolo 194 del
j) il controllo periodico sulle attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del
k) la vigilanza e il controllo sulla regolare applicazione delle disposizioni concernenti le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché sulla gestione degli impianti e delle apparecchiature per il compostaggio di comunità;
l) l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e di quelle accessorie;
m) l'acquisizione e l'aggiornamento in via telematica delle informazioni finalizzate alla mappatura di beni e materiali contenenti amianto, mediante l'applicativo "Archivio regionale amianto (A.R.Am.)";
n) la predisposizione di linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto;
o) la predisposizione di linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado, delle strutture con presenza di amianto nel territorio;
p) l'informazione sulla corretta gestione dei rifiuti, compresa la prevenzione della produzione degli stessi, coerente con la pianificazione regionale di settore e uniforme sul territorio regionale;
q) la realizzazione di studi, di ricerche e di progettazioni per la razionale organizzazione del sistema di gestione dei rifiuti;
q bis) la realizzazione del logo regionale di sostenibilità, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale, finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni concernenti la prevenzione della produzione dei rifiuti e lo sviluppo dell'economia circolare [3].
2. La Regione, in conformità ai principi dell'articolo 18 della
3. Il commissario di cui al comma 2 si avvale delle strutture del Comune, il quale è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. Il Comune conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il commissario ad acta non sia insediato.
Art. 10. (Provvedimenti attuativi)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con regolamento regionale sono definiti:
a) la disciplina dell'uso del logo regionale di sostenibilità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera q bis) [4];
b) i parametri per la determinazione dell'indennizzo ai Comuni sul cui territorio sono situati gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti [5];
c) le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo di cui all'articolo 25;
d) la composizione, le modalità di funzionamento e l'incentivo della Rete regionale per il contrasto allo spreco alimentare e farmaceutico di cui all'articolo 5.
2. I regolamenti di cui al comma 1, lettere b) e d), sono adottati previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sono definiti:
a) le modalità di gestione e di utilizzo del S.I.R.R.;
b) le modalità di inserimento e di gestione dei dati nell'applicativo O.R.So.;
c) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo Me.L.Am.;
d) le modalità di inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am.;
e) gli schemi tipo delle domande di cui all'articolo 17, nonché delle comunicazioni delle campagne di attività di recupero e di smaltimento dei rifiuti con impianti mobili ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del
4. Entro centottanta giorni dall'approvazione del Piano regionale amianto, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente di concerto con l'Assessore regionale competente in materia di salute, sono approvati:
a) le linee guida finalizzate all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei Comuni e dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera n);
b) le linee guida per la segnalazione e la tracciabilità, nonché l'individuazione di un indice di degrado delle strutture con presenza di amianto nel territorio di cui all'articolo 9, comma 1, lettera o).
5. I provvedimenti attuativi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione.
Art. 11. (Funzioni dei Comuni)
1. I Comuni ferme restando le competenze a essi attribuite dal
a) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di chiusura degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti compresi gli interventi successivi alla chiusura che si rivelassero necessari, nonché gli interventi di chiusura, di gestione post-operativa e di ripristino ambientale delle discariche [7];
a bis) effettuano, nel caso in cui non vi abbiano provveduto i soggetti obbligati, gli interventi di avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti stoccati illecitamente all'interno di immobili destinati ad attività di impresa o nelle aree esterne di pertinenza degli stessi [8];
b) definiscono le modalità del servizio di raccolta dei rifiuti urbani anche ai fini dell'applicazione della tariffa puntuale del servizio di igiene urbana;
c) inviano alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti copia della segnalazione certificata di inizio attività relativa agli impianti di compostaggio di comunità, ai fini delle attività di controllo di cui all'articolo 9 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1 octies, del
d) comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, per il tramite di ARPA, i dati di cui all'articolo 8, comma 5, lettera g), ai fini della pianificazione di settore ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
e) provvedono, per quanto di competenza, alla compilazione dell'applicativo O.R.So., di cui all'articolo 8;
f) provvedono, per quanto di competenza, all'inserimento nell'applicativo A.R.Am., dei dati relativi agli edifici contenenti amianto e alla georeferenziazione degli stessi;
g) provvedono all'individuazione e all'aggiornamento dell'indice di priorità degli interventi di rimozione dell'amianto, secondo le modalità stabilite dal Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g);
h) provvedono all'organizzazione della microraccolta di amianto da parte dei proprietari degli edifici di civile abitazione in attuazione del Piano regionale amianto, sulla base delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera n).
2. L'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere e) ed f), da parte dei Comuni è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti regionali destinati all'attuazione di interventi nel settore dei rifiuti.
3. I Comuni esercitano le funzioni attribuite nel rispetto delle modalità di svolgimento delle funzioni comunali ai sensi della
4. I Comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1, lettere b), e), f), g) ed h), in forma associata attraverso l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR, ai sensi dell'articolo 4 della
Capo III
Pianificazione regionale
Art. 12. (Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato Piano, è lo strumento che individua il complesso delle attività atte ad assicurare, in via prioritaria, la difesa igienico-sanitaria delle popolazioni e la tutela ambientale, nonché a favorire la riduzione della produzione di rifiuti, la massimizzazione del recupero di materia dai rifiuti, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia, la minimizzazione dello smaltimento dei rifiuti, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1 e 2.
2. Il Piano individua gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti, le azioni e i tempi di attuazione, nonché i criteri di controllo e di verifica del loro raggiungimento.
3. Il Piano è articolato nelle seguenti sezioni autonome [9]:
a) programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti;
b) programma regionale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica;
d) criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
e) Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
f) Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;
g) Piano regionale amianto;
h) metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
i) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari;
j) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale;
k) linee guida regionali per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione;
l) linee guida regionali per la gestione dei centri di riuso;
m) Piano regionale di bonifica dei siti contaminati.
4. Il Piano, in conformità all'articolo 199 del
a) gli interventi tesi alla limitazione della produzione e alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, nonché a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti;
b) i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) la previsione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti da realizzare o da adeguare;
d) le iniziative volte a favorire il recupero e lo smaltimento di rifiuti in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di ridurne la movimentazione;
e) la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), del
f) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
g) gli interventi per incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
h) le tipologie, le quantità e l'origine dei rifiuti urbani da recuperare o da smaltire all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della
i) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di autosufficienza dello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento, all'interno dell'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della
j) le indicazioni, per l'Ambito territoriale ottimale regionale di cui all'articolo 3, comma 1, della
k) gli indirizzi per la predisposizione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 13 della
l) il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano stesso.
5. Le prescrizioni contenute nel Piano assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge a prescindere dal regime autorizzatorio cui sono sottoposte; le prescrizioni contenute nel Piano comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso delle aree previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.
Art. 13. (Formazione e approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti)
1. In attuazione dell'articolo 199, comma 1, del
2. Il progetto del Piano, munito del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, qualora previsti ai sensi della parte seconda del
3. Il progetto del Piano adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti per la durata di sessanta giorni effettivi ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione e sul Bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione e presentare alla Regione osservazioni.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale, tenuto conto delle risultanze delle eventuali osservazioni presentate e del parere motivato espresso dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 15 del
5. Il decreto del Presidente della Regione di approvazione del Piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
6. Il Piano, che è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione, è soggetto a monitoraggio triennale e può essere modificato e integrato in ogni tempo con la medesima procedura prevista per la sua approvazione e, comunque, è aggiornato almeno ogni sei anni.
6 bis. L'ordine di priorità degli interventi, nonché la stima degli oneri finanziari ai sensi dell'articolo 199, comma 6, lettere a) e d), del
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti invia copia del Piano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR.
Art. 14. (Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti)
1. Il Programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), prevede le seguenti attività volte a ridurre e a contenere la produzione e la pericolosità dei rifiuti:
a) campagne informative, formative ed educative rivolte alla popolazione adulta, alle scuole, nonché alle diverse categorie economiche e sociali, mirate a promuovere l'adozione di comportamenti che favoriscano la prevenzione della produzione dei rifiuti, nonché finalizzate alla divulgazione dei principi dello sviluppo sostenibile e dei fondamenti dell'economia circolare, con particolare attenzione alla minimizzazione degli sprechi di risorse;
b) campagne informative rivolte agli industriali, agli operatori della distribuzione commerciale, agli artigiani e agli agricoltori, mirate a promuovere la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi non riutilizzabili;
c) aumento della durata del ciclo di vita dei beni anche mediante la realizzazione di centri di riuso e di preparazione al riutilizzo;
d) sperimentazione, adozione, diffusione e promozione, nelle attività degli uffici pubblici e privati, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti e che privilegino l'uso di materiali riutilizzabili, il risparmio di materiali a perdere e l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo;
e) promozione e incentivazione dell'uso di prodotti in materiale riciclato da parte degli enti pubblici, delle imprese, degli istituti scolastici e della popolazione in generale;
f) diffusione di misure volte a ridurre lo spreco di alimenti e di farmaci mediante l'attuazione di campagne di comunicazione sulle corrette modalità di conservazione e donazione dei prodotti, nonché attraverso la promozione di accordi o protocolli d'intesa tra operatori del settore alimentare e farmaceutico, soggetti donatari, Aziende del servizio sanitario regionale, enti pubblici coinvolti a vario titolo, ai sensi della
g) divulgazione, promozione e informazione, relative al corretto utilizzo della pratica dell'autocompostaggio e del compostaggio di comunità, ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 266/2016;
h) promozione dell'utilizzo dell'acqua pubblica;
i) diffusione della progettazione ecosostenibile che preveda l'utilizzo di nuovi materiali, di materiali riciclati o riciclabili;
j) promozione degli eventi ecosostenibili;
k) riduzione dello spreco delle risorse anche mediante l'utilizzo degli scarti dei processi produttivi come sottoprodotti ai sensi del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 ottobre 2016, n. 264 (Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti);
l) [realizzazione di un logo regionale di sostenibilità finalizzato al riconoscimento di attività e di azioni ecosostenibili] [13];
m) ogni ulteriore azione volta al raggiungimento degli obiettivi del Programma stesso.
Art. 15. (Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti)
1. I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, di seguito Criteri localizzativi, individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, forniscono gli elementi per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti.
2. L'idoneità o la non idoneità dell'area è valutata sulla base dei Criteri localizzativi, ai fini della realizzazione, indipendentemente dal regime autorizzativo:
a) dei progetti di nuovi impianti;
b) dei progetti di variante di un impianto autorizzato qualora prevedano una delle seguenti modifiche:
1) la realizzazione presso l'impianto di unità impiantistiche, come definite dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, differenti da quelle autorizzate;
2) l'introduzione di rifiuti pericolosi presso l'impianto autorizzato al trattamento di rifiuti non pericolosi;
3) l'aumento della potenzialità autorizzata dell'impianto.
3. Ai fini della salvaguardia della salute umana i Criteri localizzativi definiscono i livelli di tutela da rispettare per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti localizzati o da localizzare a distanza inferiore a mille metri dalle funzioni sensibili descritte dai Criteri localizzativi stessi e dalle zone omogenee A, B e C definite dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale, nonché a distanza inferiore a cinquecento metri dalle case sparse.
4. Ai fini della salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a tremila metri dai punti di captazione posti a valle delle stesse, rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.
5. Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali delle zone tipiche di produzione dei vini e delle aree con produzioni specializzate di frutta, le discariche per rifiuti pericolosi e per rifiuti non pericolosi sono localizzate a distanza superiore a duemila metri dal perimetro dei vigneti e dei frutteti con estensione superiore a un ettaro.
6. L'autorizzazione unica e l'autorizzazione dei progetti di variante di un impianto autorizzato di cui al comma 2, lettera b), comprendono l'eventuale deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 nel rispetto dei Criteri localizzativi, richiesta ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g). La deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 non può essere richiesta per le discariche per rifiuti pericolosi [14].
7. Nei casi non previsti dal comma 6 il provvedimento di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui ai commi 3 e 5 è emesso, previa convocazione della conferenza di servizi, dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera g).
7-bis. Per le discariche per rifiuti non pericolosi dedicate al conferimento di materiale contenente amianto, i criteri relativi alla distanza di rispetto dai centri abitati, dalle case sparse e all'uso del suolo possono essere motivatamente derogati in sede di autorizzazione in conformità alle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti, fatte salve le previsioni del Piano paesaggistico regionale [15].
Art. 16. (Piano regionale amianto)
1. Il Piano regionale amianto di cui all'articolo 12, comma 3, lettera g), prevede le seguenti attività:
a) completamento della mappatura dell'amianto di origine antropica nel territorio regionale, attraverso il censimento e la georeferenziazione degli edifici strategici per la tutela della salute dei cittadini, privilegiando gli edifici pubblici, i locali aperti al pubblico o i luoghi a uso collettivo, quali edifici scolastici, ospedali e luoghi di cura, luoghi di culto, impianti sportivi, teatri, cinema e biblioteche, nonché i blocchi di appartamenti;
b) censimento delle imprese con la mappatura georeferenziata dei relativi impianti che hanno utilizzato o utilizzano indirettamente amianto nei processi produttivi;
c) integrazione della mappatura di cui alle lettere a) e b) in relazione a edifici, impianti, aree, manufatti con presenza di amianto o materiali contenenti amianto compatto, di proprietà di soggetti pubblici e privati;
d) individuazione di una scala di priorità per la rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto e per le conseguenti necessità di intervento;
e) campagne informative rivolte alla popolazione, mirate a divulgare il quadro conoscitivo della presenza di amianto, le azioni e le attività legate alla sua rimozione, nonché le relative misure finanziarie regionali e i risultati degli interventi realizzati;
f) iniziative formative rivolte alle imprese iscritte nell'Albo nazionale dei gestori, ai direttori dei lavori e ai lavoratori, che svolgono attività di rimozione, bonifica e smaltimento dell'amianto, nonché alle pubbliche amministrazioni.
2. L'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), è attuata da parte degli operatori del settore, delle imprese, dei Comuni, di ARPA, delle Aziende del servizio sanitario regionale, mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
3. Ai fini dell'implementazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera c), i soggetti pubblici e privati ne danno comunicazione alle Aziende del servizio sanitario regionale competenti per territorio o ad ARPA, che inseriscono i relativi dati nell'applicativo A.R.Am. con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d).
4. Le Aziende del Servizio sanitario regionale inseriscono nell'applicativo A.R.Am., i dati acquisiti nel registro di cui all'articolo 12, comma 5, della
TITOLO II
AUTORIZZAZIONE UNICA
Capo I
Disciplina dell'autorizzazione unica
Art. 17. (Presentazione delle domande)
1. Sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in via telematica mediante il Sistema informativo regionale dei rifiuti - S.I.R.R., le domande:
a) di autorizzazione unica alla realizzazione e alla gestione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
b) di autorizzazione dei progetti di variante degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
c) di autorizzazione all'esercizio di impianti mobili di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
d) di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentazione;
e) di rinnovo delle autorizzazioni di cui alle lettere a) e c);
f) di conferma dell'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 19, commi 6 e 7;
g) di autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, commi 3 e 5.
2. Le domande sono predisposte in conformità al decreto di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e).
2 bis. Il soggetto richiedente allega alla domanda di cui al comma 1, a pena di inammissibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera a) [16].
Art. 18. (Procedimento autorizzatorio)
1. L'istruttoria della domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica è svolta nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 208 del
2. Il procedimento autorizzatorio si conclude con l'emanazione del provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
Art. 19. (Provvedimento di autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti ha durata decennale.
2. Il provvedimento di autorizzazione unica specifica le condizioni e le prescrizioni per la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché, in particolare, i seguenti elementi:
a) i tipi e i quantitativi di rifiuti da recuperare o da smaltire;
b) la localizzazione dell'impianto;
c) i requisiti tecnici dell'impianto riferiti:
1) alla compatibilità del sito;
2) alle attrezzature utilizzate;
3) ai tipi e ai quantitativi massimi di rifiuti;
4) alla conformità al progetto approvato;
d) le operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
e) le unità impiantistiche che costituiscono l'impianto;
f) le precauzioni da adottare in materia di sicurezza e igiene ambientale;
g) le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle normative in materia di tutela della salute e dell'ambiente;
h) le prescrizioni relative alle operazioni di messa in sicurezza, di chiusura dell'impianto e degli interventi a essa successivi;
i) le garanzie finanziarie;
j) la data di scadenza dell'autorizzazione.
3. Ai sensi dell'articolo 208, comma 6, del
4. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è trasmesso al soggetto istante, nonché alle amministrazioni convocate alla conferenza di servizi.
5. Il provvedimento di autorizzazione unica o di diniego motivato della stessa è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.
6. Nel caso in cui la realizzazione dell'impianto non possa avvenire entro il termine di efficacia delle autorizzazioni o degli atti di assenso, comunque denominati, necessari all'esecuzione del progetto, il soggetto autorizzato, sei mesi prima della scadenza di tale termine, presenta la domanda di conferma del provvedimento di autorizzazione unica, corredata delle autorizzazioni o degli atti di assenso rilasciati dalle autorità competenti. La domanda di conferma è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
7. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, prima della scadenza dei termini di cui al comma 6, emette il provvedimento di conferma dell'autorizzazione unica ovvero di diniego motivato della conferma e lo trasmette al soggetto istante.
8. L'autorizzazione unica è personale e può essere trasferita a terzi con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti su istanza del soggetto che intende subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, nonché previo consenso del soggetto autorizzato.
Art. 20. (Autorizzazione delle varianti)
1. La domanda di autorizzazione del progetto di variante di un impianto autorizzato, corredata della documentazione tecnico-progettuale e delle eventuali autorizzazioni o degli eventuali atti di assenso comunque denominati e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione unica, è istruita con le modalità di cui all'articolo 18, comma 1.
2. Il procedimento autorizzatorio del progetto di variante si conclude con l'emanazione di un provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato della stessa, entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
3. Ai fini della presente legge le varianti degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi dell'articolo 29 sexies del
Art. 21. (Rinnovo dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica è rinnovabile, su istanza del titolare, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
2. La domanda di rinnovo, sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, è presentata con le modalità di cui all'articolo 17, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione stessa, corredata di una relazione, nonché di adeguata documentazione tecnica dalle quali risulti la permanenza delle condizioni e delle modalità di esercizio dell'attività che hanno costituito presupposto per l'ottenimento dell'autorizzazione unica.
3. Nelle more dell'emissione del provvedimento di rinnovo, il soggetto richiedente prosegue l'attività, previa estensione della garanzia finanziaria prestata o prestazione di una nuova garanzia.
4. Il procedimento si conclude con l'emanazione di un provvedimento di rinnovo o di diniego motivato dello stesso entro il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della relativa domanda.
5. Le imprese in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 o della registrazione ai sensi del
6. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5, può prescrivere nuove condizioni e modalità per la prosecuzione dell'attività.
7. Decorso il termine di cui al comma 6 la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 5 produce gli effetti del provvedimento di rinnovo, ferma restando l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria.
Art. 22. (Sospensione dell'autorizzazione unica)
1. L'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è sospesa nei seguenti casi:
a) nelle more dello svolgimento dell'istruttoria per l'emanazione dei provvedimenti di decadenza e di revoca dell'autorizzazione stessa;
b) mancata nomina del collaudatore;
c) esecuzione di varianti all'impianto in assenza di autorizzazione;
d) omessa presentazione del certificato di collaudo o esito negativo del collaudo;
e) trasferimento a terzi dell'autorizzazione unica in difetto del provvedimento della struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti;
f) situazione di pericolo temporaneo per la salute pubblica causata dall'esercizio dell'attività dell'impianto;
g) non ottemperanza per più di una volta dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti diffida il soggetto titolare dell'autorizzazione unica a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione assegnandogli un termine per provvedere.
3. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione unica non ottemperi entro il termine assegnato nell'atto di diffida è ordinata la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi. Qualora, entro tale periodo, non sia cessata la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c).
4. Per motivi di tutela igienico-sanitaria e della salute pubblica può essere disposta la sospensione dell'attività autorizzata a decorrere dalla data di ricezione della diffida di cui al comma 2.
5. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione unica è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
Art. 23. (Decadenza dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione unica, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni, è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) inosservanza, per almeno tre volte, durante il periodo di vigenza dell'autorizzazione, delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, sanzionata mediante ordinanza ingiunzione;
b) inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni stabilite dall'autorizzazione unica, nonché della normativa di settore, che abbiano cagionato pericolo o danno per l'ambiente o per la salute pubblica;
c) decorrenza del periodo di sospensione senza che il titolare dell'autorizzazione abbia rimosso la causa che ha determinato l'emanazione del provvedimento di sospensione;
d) omessa prestazione o mancata accettazione della garanzia finanziaria;
e) omessa presentazione del certificato di collaudo entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
f) mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante ai sensi dell'articolo 28, comma 6.
2. Il provvedimento di decadenza è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, sentiti il Comune o i Comuni sul cui territorio è localizzato l'impianto.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di decadenza non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Art. 24. (Revoca dell'autorizzazione unica)
1. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione unica è emesso dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti nei seguenti casi:
a) situazione di pericolo irreversibile per la salute pubblica dovuta a cause di forza maggiore;
b) irreversibile o rilevante alterazione dello stato dell'ambiente dovuta a cause di forza maggiore;
c) sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
2. Il provvedimento di revoca è comunicato al soggetto titolare dell'autorizzazione unica e agli enti interessati, nonché è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
3. La revoca dell'autorizzazione unica comporta l'obbligo di dare attuazione alle disposizioni relative alla chiusura dell'impianto e agli interventi a essa successivi sulla base del progetto autorizzato o sulla base delle prescrizioni formulate dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
4. Qualora il soggetto nei confronti del quale è stato emesso il provvedimento di revoca non ottemperi all'obbligo di cui al comma 3, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti escute la garanzia finanziaria e il Comune o i Comuni sul cui territorio è situato l'impianto provvedono ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a).
Capo II
Adempimenti connessi all'autorizzazione unica
Art. 25. (Oneri per le attività istruttorie e di controllo)
1. I soggetti interessati sono tenuti a versare alla Regione i seguenti oneri e tariffe con le modalità determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c):
a) gli oneri a parziale copertura dei costi delle attività istruttorie connesse al rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, al rinnovo dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 21, alla conferma dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 19, commi 6 e 7, all'autorizzazione dei progetti di variante di cui all'articolo 20 e all'autorizzazione alla deroga ai vincoli di cui all'articolo 15, comma 7 [17];
b) gli oneri relativi ai controlli successivi al rilascio dell'autorizzazione unica;
c) gli oneri relativi alla verifica e al controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate;
c bis) gli oneri relativi alle attività di verifica e di controllo connesse alle comunicazioni di inizio attività degli impianti mobili di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del
d) le tariffe relative allo svolgimento delle prestazioni, delle ispezioni e dei controlli sui centri di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell'articolo 14 del
e) gli oneri per le ispezioni, per le prestazioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE) in regime di procedura semplificata ai sensi degli articoli 214 e 216 del
e bis) gli oneri per le ispezioni e per i controlli relativi alle operazioni di recupero dei rifiuti in impianti di coincenerimento di cui all'articolo 216 del
1 bis. Il soggetto interessato allega alla comunicazione, a pena di irricevibilità della stessa, l'attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri dovuti ai sensi del comma 1, lettera e).»;
g) al comma 4 dell'articolo 26 dopo le parole «di cui all'articolo 28, comma 8,» sono inserite le seguenti: «nonché in caso di inosservanza delle disposizioni previste per la gestione post-operativa e per il ripristino ambientale delle discariche [20].
Art. 26. (Garanzie finanziarie)
1. Il soggetto autorizzato, entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti, presta la garanzia finanziaria a favore della Regione.
2. Le garanzie finanziarie sono prestate con le modalità di cui alla
3. La struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, entro trenta giorni dalla ricezione della garanzia finanziaria, informa il soggetto autorizzato dell'avvenuta accettazione o meno della stessa. L'inizio delle operazioni di collaudo dell'impianto è subordinato all'accettazione della garanzia finanziaria.
4. La garanzia finanziaria è svincolata entro venti giorni dalla presentazione del certificato di collaudo degli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato ai sensi dell'articolo 28. In caso di esito negativo del collaudo o di mancato rispetto del termine di cui all'articolo 28, comma 8, la Regione escute la garanzia finanziaria e, per le finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), provvede al trasferimento delle risorse introitate ai Comuni interessati.
5. Nei casi di rinnovo dell'autorizzazione il soggetto autorizzato estende per il periodo richiesto la garanzia finanziaria o ne presta una nuova.
6. Sono fatte salve le disposizioni in materia di garanzie finanziarie per la gestione delle discariche anche nella fase successiva alla chiusura e per gli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
7. Il soggetto autorizzato alla gestione di un impianto mobile di recupero o di smaltimento dei rifiuti trasmette, unitamente alla comunicazione prevista dall'articolo 208, comma 15, del
8. Le imprese registrate ai sensi del
Art. 27. (Indennizzo ai Comuni)
1. I Comuni sul cui territorio sono situati impianti di smaltimento dei rifiuti sono indennizzati dei relativi disagi mediante la corresponsione, da parte del gestore dell'impianto, di un indennizzo differenziato determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b) [21].
2. L'indennizzo di cui al comma 1 è dovuto per la sola quota di rifiuti gestiti in conto terzi da impianti di recupero:
a) autorizzati all'operazione R1 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del
b) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del
c) autorizzati all'operazione R3 ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del
3. [Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui ai commi 1 e 2 i gestori di impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti situati nelle aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) di cui all'articolo 8 della
3 bis. [Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennizzo di cui al comma 2 i gestori di impianti di recupero di rifiuti in possesso della certificazione ambientale ISO 14001] [23].
3 ter. I gestori degli impianti di cui agli articoli 3 e 3 bis possono stipulare con i Comuni sul cui territorio sono situati i relativi impianti convenzioni che prevedano la corresponsione di un indennizzo, determinato dal regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b) [24].
Art. 28. (Collaudo degli impianti)
1. La realizzazione dei progetti di impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti e dei relativi progetti di variante è soggetta a collaudo in corso d'opera e a collaudo finale che costituisce presupposto per l'esercizio degli impianti stessi.
2. Il soggetto autorizzato, contestualmente all'inizio dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante, provvede alla nomina del collaudatore con oneri a proprio carico e ne dà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti.
3. In caso di mancata nomina del collaudatore la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera b).
4. Le operazioni di collaudo finale sono concluse entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di realizzazione del progetto dell'impianto o del progetto di variante con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo finale o dell'esito negativo del collaudo stesso.
5. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4 la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a consegnare il certificato di collaudo o l'esito negativo del collaudo finale, fissando un termine per l'adempimento, in difetto del quale, provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera e).
6. In caso di esito negativo del collaudo finale la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti sospende l'autorizzazione unica ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d), e diffida il gestore dell'impianto a presentare, con le modalità di cui all'articolo 20, un progetto di variante al progetto autorizzato fissando un termine per l'adempimento. In caso di mancata presentazione, autorizzazione o realizzazione del progetto di variante, la struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f).
7. Gli interventi di chiusura dell'impianto previsti dal progetto autorizzato sono soggetti a collaudo ai sensi dei commi 2 e 3.
8. Le operazioni di collaudo di cui al comma 7 sono concluse entro novanta giorni dalla comunicazione della chiusura dell'impianto o dalla data di scadenza dell'autorizzazione unica, con la consegna alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti del certificato di collaudo o dell'esito negativo del collaudo stesso.
Art. 29. (Responsabile della gestione dell'impianto)
1. A ogni impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti è preposto un tecnico responsabile della gestione dell'impianto il cui nominativo è comunicato alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti anteriormente al rilascio dell'autorizzazione unica o entro venti giorni dalla designazione del nuovo responsabile.
2. Il responsabile della gestione dell'impianto è presente alle verifiche e ai controlli periodici al fine di fornire chiarimenti tecnici sull'attività dell'impianto stesso.
TITOLO III
AZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI
Capo I
Controlli e ispezioni
Art. 30. (Controlli e ispezioni)
1. Le funzioni di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e di quelle contenute nei provvedimenti di autorizzazione unica, nonché il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate e sulle condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 21, commi 5 e 6, sono svolti dalla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti che, a tal fine, può avvalersi di ARPA e, per quanto di rispettiva competenza, del Corpo forestale regionale e dei Comuni [25].
2. Il personale di cui al comma 1 ispeziona, in qualsiasi momento, l'impianto di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Il titolare dell'autorizzazione, il gestore dell'impianto, il responsabile della gestione dell'impianto e il personale dell'impresa autorizzata hanno l'obbligo di agevolare le ispezioni, nonché di fornire le informazioni e i dati richiesti.
Capo II
Sanzioni
Art. 31. (Sanzioni)
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio in materia di gestione dei rifiuti previsto dal capo I del titolo VI della parte quarta del
2. L'omessa comunicazione di cui all'articolo 29, comma 1, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
3. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 30, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 6.000 euro.
TITOLO IV
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
Valutazione degli interventi
Art. 32. (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 2.
2. A tal fine, la Giunta regionale, la prima volta entro l'anno 2019 e successivamente con cadenza triennale, anche sulla base degli esiti dell'attività di monitoraggio svolta dal Tavolo permanente per l'economia circolare di cui all'articolo 4, comma 5, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga l'indicazione:
a) degli interventi attuati per ridurre la produzione di rifiuti, limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici, aumentare la raccolta differenziata, il recupero di materia tramite idoneo trattamento, il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia e la minimizzazione dello smaltimento in discarica;
b) delle azioni di coordinamento degli interventi attuate dai soggetti pubblici e privati coinvolti nella stessa;
c) dei dati qualitativi e quantitativi dell'andamento della gestione integrata dei rifiuti così come attuata dall'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti - AUSIR;
d) dei dati quantitativi delle eccedenze alimentari e farmaceutiche raccolte e redistribuite.
3. Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche, insieme ai documenti consiliari che ne concludono l'esame, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Consiglio regionale.
Capo II
Disposizioni programmatorie, modifiche alle leggi regionali 5/1997 e 5/2016 e norme transitorie
Art. 33. (Disposizioni programmatorie)
1. L'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, avente natura programmatoria, è subordinata all'allocazione delle risorse finanziarie da disporre con successive leggi regionali.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della
a) hanno conseguito l'obiettivo del 70 per cento della raccolta differenziata calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti;
b) hanno prodotto un quantitativo di rifiuti pro capite inferiore del 20 per cento rispetto al valore medio regionale del quantitativo medesimo calcolato secondo i dati validati forniti annualmente dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare una quota del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della
5 bis. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata la quota di utilizzo delle risorse del Fondo per l'ambiente di cui all'articolo 11 della
Art. 34. (Modifiche alla
1. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 1 le parole «ai rifiuti solidi di cui all'articolo 2 del
b) l'articolo 3 è abrogato;
c) al comma 1 dell'articolo 4 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalla seguente: «Regione»;
d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti»;
2) il comma 2 è abrogato;
3) al comma 3 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti»;
e) l'articolo 6 è abrogato;
f) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «delle Province» sono sostituite dalle seguenti: «della Regione»;
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Entro il termine di cui al comma 2 gli interessati possono far pervenire scritti difensivi alla struttura regionale competente indicata nel processo verbale di accertamento.»;
3) al comma 5 le parole «Provincia competente» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente»;
4) al comma 7 le parole «Provincia competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «struttura regionale competente»;
5) il comma 8 è abrogato;
g) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 le parole «dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «dal gettito derivante dall'applicazione del tributo»;
2) il comma 4 è abrogato;
h) gli articoli 12 e 13 sono abrogati.
Art. 35. (Modifiche alla
1. Dopo il comma 7 dell'articolo 4 della
«7 bis. I Comuni esercitano le funzioni loro assegnate dall'articolo 11 della
2. Dopo la lettera o) del comma 7 dell'articolo 6 della
«o bis) alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, sulla base dei Criteri localizzativi regionali di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), della
o ter) all'individuazione e definizione delle previsioni dei contenuti del regolamento comunale o sovracomunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 198, comma 2, del
Art. 36. (Norme transitorie)
1. Nelle more dell'entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituito con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52 (Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del
2. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della
3. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni della legge medesima.
4. Nelle more della piena operatività del S.I.R.R., le domande di cui all'articolo 17 sono presentate alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti tramite posta elettronica certificata.
5. Le domande di autorizzazione dei progetti di variante di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti), sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 01/1998, comprese tutte le ulteriori autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, sono soggette alle disposizioni della presente legge.
6 bis. Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie relative allo svolgimento delle campagne di attività con impianti mobili di recupero o di smaltimento dei rifiuti, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 7 [31].
Capo III
Abrogazioni, norma di rinvio ed entrata in vigore
Art. 37. (Abrogazioni)
1. Sono o restano abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la
b) la
c) la
d) l'articolo 26 della
e) la legge regionale 28 agosto 1989, n. 23 (Ulteriori norme modificative ed integrative delle leggi regionali 7 settembre 1987, n. 30 e 21 gennaio 1989, n. 1 in materia di smaltimento dei rifiuti);
f) l'articolo 100 della
g) l'articolo 2 della
h) la
i) l'articolo 5 della
j) la
k) l'articolo 81 della
l) gli articoli 78 e 116 della
m) gli articoli 37, 38 e 39 della
n) la
o) l'articolo 19 della
p) la
q) l'articolo 15 della
r) il decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. (Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento di rifiuti);
s) gli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 della
t) gli articoli 2 e 3 della
u) il comma 3 dell'articolo 3 della
v) il comma 53 dell'articolo 3 e il comma 94 dell'articolo 5 della
w) l'articolo 21 della
x) i commi 11, 12, 13, 20, 21, 22 e 36 dell'articolo 18 della
y) i commi 3 e 4 dell'articolo 18 della
z) gli articoli 8 e 9 della
aa) i commi 2, 3, 4, 10, 11 e 12 dell'articolo 4 della
bb) il comma 47 dell'articolo 4 della
cc) i commi 11, 11 bis, 11 ter, 12 e 15 dell'articolo 4 della
dd) gli articoli 11 e 19 della
ee) la
ff) gli articoli 53 e 56 della
gg) i commi 31 e 32 dell'articolo 5 della
hh) il comma 27 dell'articolo 4 della
ii) gli articoli 135 e 136 della
jj) i commi 53 e 54 dell'articolo 5 della
kk) l'articolo 185 della
ll) l'articolo 7 della
Art. 38. (Primo termine per la presentazione delle domande in materia di edilizia residenziale)
1. In sede di prima applicazione e per l'anno 2017 le domande di sostegno alle iniziative di cui agli articoli 24, 25 e 26 della
Art. 39. (Norme di rinvio)
1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applica la normativa statale vigente in materia.
2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 40. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 4 della
[2] Lettera così modificata dall'art. 8 della
[3] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[6] Lettera così modificata dall'art. 13 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 13 della
[8] Lettera inserita dall'art. 17 della
[9] Alinea così modificato dall'art. 13 della
[10] Comma così modificato dall'art. 13 della
[11] Comma così modificato dall'art. 13 della
[12] Comma inserito dall'art. 8 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 4 della
[14] Comma così modificato dall'art. 8 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[17] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[18] Lettera inserita dall'art. 4 della
[19] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[21] Comma così modificato dall'art. 4 della
[22] Comma modificato dall'art. 4 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[25] Comma così modificato dall'art. 4 della
[26] Comma già modificato dall'art. 4 della
[27] Comma così modificato dall'art. 4 della
[28] Alinea così modificato dall'art. 4 della
[29] Comma già modificato dall'art. 4 della
[30] Comma inserito dall'art. 4 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 13 della