Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio |
Data: | 02/04/1991 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Destinatari degli interventi. |
Art. 3. Tipologia degli interventi. |
Art. 4. |
Art. 5. Istruttoria delle domande. |
Art. 5 bis. Erogazione di benefici direttamente alle scuole. |
Art. 6. (Presentazione delle domande). |
Art. 7. Abrogazione della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48. |
Art. 8. Norma finanziaria. |
Art. 9. Entrata in vigore. |
§ 5.6.26 – L.R. 2 aprile 1991, n. 14.
Norme integrative in materia di diritto allo studio.
(B.U. 3 aprile 1991, n. 44).
1. La Regione, al fine di assicurare ai sensi dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, l'equipollenza del trattamento degli alunni, promuove, nel quadro delle misure previste dalla
Art. 2. Destinatari degli interventi. [2]
1. Sono destinatari degli interventi gli alunni iscritti a scuole dell’obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro, che siano in possesso dei seguenti requisiti [3]:
a) il personale direttivo deve essere in possesso di abilitazione;
b) il personale docente, al momento dell'assunzione, deve essere fornito di un titolo legale valido per l'insegnamento cui si riferisce;
c) gli alunni devono essere forniti del titolo legale di studio richiesto per l'ammissione alle classi che intendono frequentare;
d) i programmi di insegnamento devono essere conformi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
e) la scuola deve essere dotata di uno statuto che assicuri la pubblicità dei bilanci;
f) il personale della scuola deve godere della regolamentazione giuridica ed economica stabilita dai contratti collettivi di lavoro della categoria a livello nazionale;
g) nella scuola devono essere in funzione organi collegiali analoghi a quelli previsti per la corrispondente scuola statale;
h) i locali devono essere riconosciuti idonei dalle competenti autorità;
i) per le scuole sperimentali i programmi devono essere autorizzati dalla autorità scolastica competente.
1.1. Sono destinatari degli interventi di cui alla presente legge anche gli alunni iscritti e frequentanti scuole dell'obbligo e secondarie, anche statali, non aventi finalità di lucro, ubicate all'estero, purchè in grado di rilasciare un titolo di studio avente valore legale e per la cui frequenza sia richiesto il pagamento di una retta [4].
1.1.1. La frequenza di una delle scuole di cui al comma 1.1 deve essere motivata da comprovate esigenze lavorative o di studio di almeno uno dei genitori, o persone esercenti la patria potestà, dell'alunno beneficiario del contributo [5].
1 bis. Possono accedere agli interventi della presente legge gli alunni residenti nel territorio regionale e appartenenti a una delle seguenti categorie:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del
d bis) i soggetti di cui all'articolo 41 del
1 ter. [Possono accedere inoltre agli interventi della presente legge gli alunni minorenni nel cui nucleo familiare almeno uno dei genitori risieda da almeno ventiquattro mesi nel territorio regionale e appartenga a una delle categorie di cui al comma 1 bis] [7].
Art. 3. Tipologia degli interventi. [8]
1. Ai destinatari degli interventi sono concessi assegni di studio per far fronte alle spese di iscrizione e di frequenza alle scuole di cui all'articolo 2, nei limiti ed bi alle condizioni previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Gli assegni di studio sono concessi ai soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, tenendo conto delle condizioni economiche dei rispettivi nuclei familiari, in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) [9].
2 bis. Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 2 si tiene conto altresì della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali [10].
3. Con deliberazione la Giunta regionale determina annualmente:
a) la misura massima degli assegni in un importo differenziato per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado e per la scuola secondaria di secondo grado, determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio;
b) il limite massimo dell'lSEE ai fini dell'ammissibilità al beneficio;
c) le fasce dell'lSEE da considerarsi ai fini dell'applicazione dell'ordine di priorità di cui al comma 2;
d) la misura percentuale dell'assegno da concedersi ai richiedenti il cui nucleo familiare rientra in ciascuna delle fasce di cui alla lettera c) [11].
3 bis. Qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo gli assegni sono erogati in ordine di priorità decrescente, definito sulla base dell'lSEE, come segue:
a) gli assegni sono erogati integralmente, in via prioritaria, ai nuclei familiari ricadenti nella prima fascia;
b) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione del criterio di cui alla lettera a), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella seconda fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
c) le eventuali risorse che residuano a seguito dell'applicazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), sono utilizzate per l'erogazione integrale degli assegni a favore dei nuclei familiari ricadenti nella terza fascia; nel caso in cui le risorse residue siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno, l'importo di detti assegni è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i nuclei familiari rientranti nella fascia medesima;
d) qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo del fabbisogno dei nuclei familiari di cui alla lettera a), l'importo degli assegni spettanti ai nuclei stessi è proporzionalmente ridotto in misura uguale, con conseguente esclusione del finanziamento nei confronti dei nuclei familiari di cui alle lettere b) e c) [12].
3 ter. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 28 febbraio di ciascun anno per gli assegni relativi all'anno scolastico in corso; l'attestazione ISEE o la dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 10 del
3 quater. Per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 il termine di presentazione delle domande è fissato rispettivamente al 30 aprile 2015, al 30 aprile 2016 e al 2 maggio 2017. Per l'anno scolastico 2017-2018 il termine di presentazione delle domande è fissato al 30 aprile 2018 [14].
4. [La misura massima dell’assegno è ridotta al 75 per cento dell’importo determinato ai sensi del comma 2 per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 26.000,01 euro e 39.000 euro, e, rispettivamente, al 50 per cento dell’importo medesimo per i richiedenti il cui reddito familiare complessivo è compreso nella fascia tra 39.000,01 euro e 52.000 euro] [15].
5. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito è prevista una riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare pari a lire 2 milioni.
6. Ai richiedenti che fruiscono di un reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF superiore a lire 40 milioni, gli assegni sono concessi in misura non eccedente il 60% della misura stabilita al comma 2.
7. Il limite massimo di reddito complessivo imponibile dichiarato agli effetti dell'IRPEF per la concessione degli assegni di studio è fissato in lire 100 milioni [16].
8. Ogni due anni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'istruzione e alla cultura, il limite di reddito di cui al comma 7 viene rideterminato sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, arrotondato per eccesso a lire 100 mila [17].
Art. 5. Istruttoria delle domande. [19]
1. L'istruttoria delle domande per la concessione degli assegni di studio di cui all'articolo 3 può essere affidata dalla Regione, mediante apposita convenzione, alle scuole interessate.
Art. 5 bis. Erogazione di benefici direttamente alle scuole. [20]
1. I richiedenti gli interventi di cui all'articolo 3 possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare espressamente la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno di studio eventualmente concesso, sollevando l'ente erogatore di ogni e conseguente responsabilità.
Art. 6. (Presentazione delle domande). [21]
1. Le domande per la concessione degli assegni di studio previsti ai sensi dell’articolo 3 sono presentate alle Province di residenza.
1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione [22].
Art. 7. Abrogazione della
1. E' abrogata la
Art. 8. Norma finanziaria. [24]
1. Al finanziamento delle funzioni esercitate dalle Province in attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'articolo 66 della
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e dall'articolo 7, l'assegnazione di lire 3.000 milioni per l'anno 1991 disposta, a favore delle Province, per le finalità previste dalla
Art. 9. Entrata in vigore. [25]
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[3] Alinea sostituito dall’art. 5 della
[4] Comma inserito dall'art. 6 della
[5] Comma inserito dall'art. 6 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[9] Comma già sostituito dall’art. 6 della
[10] Comma inserito dall’art. 5 della
[11] Comma già sostituito dall’art. 14 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 6 della
[13] Comma inserito dall'art. 313 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[15] Comma sostituito dall’art. 14 della
[16] Comma inserito dall'art. 4 della
[17] Comma inserito dall'art. 4 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[19] Articolo modificato dall'art. 16 della
[20] Articolo aggiunto dall'art. 2 della
[21] Articolo sostituito dall'art. 40 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 16 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 56 della