Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 18/10/1990 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. 1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unità [...] |
Art. 2. 1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi di recupero statico e funzionale in modo unitario, assicurando nel contempo economicità all'azione amministrativa, per gli edifici [...] |
Art. 3. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estese agli [...] |
Art. 4. 1. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante dalle modificazioni [...] |
Art. 5. 1. All'articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, le parole «31 [...] |
Art. 6. 1. L'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. [...] |
Art. 7. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto [...] |
Art. 8. 1. La concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a [...] |
Art. 9. 1. Qualora l'intervento di ricostruzione sia stato realizzato su terreno altrui, previa costituzione del diritto di superficie vitalizio, ed il titolare di esso deceda prima dell'ultimazione dei [...] |
Art. 10. 1. L'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è [...] |
Art. 11. 1. All'articolo 30, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituto dall'articolo 19 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, dopo le parole «in via prioritaria» [...] |
Art. 12. 1. In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall'articolo 31 [...] |
Art. 13. 1. All'articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1989, n. 24, le parole «31 [...] |
Art. 14. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al [...] |
Art. 15. 1. L'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1986. n. 55, è così ulteriormente modificato |
Art. 16. 1. Il contributo di cui all'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche a coloro che hanno provveduto all'acquisto [...] |
Art. 17. 1. Il contributo di cui all'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, in deroga a quanto disposto dal quarto comma [...] |
Art. 18. 1. In deroga all'articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge nel nucleo familiare, cui [...] |
Art. 19. 1. I contributi concessi ai sensi delle disposizioni ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono integrati, anche d'ufficio, ferma restando l'indicizzazione [...] |
Art. 20. 1. L'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato |
Art. 21. 1. L'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, [...] |
Art. 22. 1. L'ultimo comma dell'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall'articolo 20 della legge regionale [...] |
Art. 23. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo [...] |
Art. 24. 1. L'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato |
Art. 25. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 68, commi settimo e dodicesimo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo [...] |
Art. 26. 1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi in modo unitario, per gli edifici non esclusivamente destinati ad uso abitativo, acquistati in corso d'opera dai Comuni, ai sensi [...] |
Art. 27. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 68, decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo [...] |
Art. 28. 1. L'articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall'articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente modificato |
Art. 29. 1. In via di interpretazione autentica, fra gli interventi indicati dall'articolo 75, primo comma, punti 1) e 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 30. 1. Fra gli interventi previsti dall'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi anche quelli aventi ad [...] |
Art. 31. 1. L'articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato |
Art. 32. 1. All'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall'articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole: «entro due anni dalla data [...] |
Art. 33. 1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dell'articolo 54 della legge regionale 4 [...] |
Art. 34. 1. I termini per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 [...] |
Art. 35. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, resi validi in [...] |
Art. 36. 1. In via di interpretazione autentica, qualora intervenga una sentenza di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso un diniego di contributo previsto dalle leggi regionali 20 giugno [...] |
Art. 37. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con [...] |
Art. 38. 1. Nel caso di edifici in comproprietà danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, la rinuncia ai contributi espressamente effettuata dal comproprietario richiedente a favore di [...] |
Art. 39. 1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro [...] |
Art. 39 bis. 1. L'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali [...] |
Art. 39 ter. |
Art. 40. 1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. [...] |
Art. 41. 1. L'articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, nel testo sostituito dall'articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato |
Art. 42. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica nei confronti dei soggetti che ripetono le [...] |
Art. 43. (Omissis) |
Art. 44. 1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità, per i titolari del diritto [...] |
Art. 45. 1. Nel caso previsto dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste [...] |
Art. 46. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata all'acquisizione di atto d'obbligo unilaterale la concessione [...] |
Art. 47. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei soggetti che abbiano acquistato, per atto tra vivi, dopo gli [...] |
Art. 48. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, [...] |
Art. 49. 1. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi agli interventi anche di nuova costruzione [...] |
Art. 50. 1. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta dei 50 per cento, per gli [...] |
Art. 51. 1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall'articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi [...] |
Art. 52. 1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, la dipendenza dagli eventi sismici dei [...] |
Art. 53. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 che siano state presentate non oltre il 31 maggio 1989, sono fatte valide agli [...] |
Art. 54. 1. All'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 55. 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente comma |
Art. 56. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi [...] |
Art. 57. 1. All'articolo 48, quarto comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto, in fine, il seguente periodo |
Art. 58. 1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore [...] |
Art. 59. 1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non trovano applicazione con riferimento agli interventi di [...] |
Art. 60. 1. Al secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo |
Art. 61. 1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall'articolo 29 della legge regionale [...] |
Art. 62. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese agli interventi assistiti dai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 |
Art. 63. 1. All'articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 sono aggiunti, in fine i seguenti commi |
Art. 64. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti ai quali sia stata rilasciata, dopo il 9 luglio [...] |
Art. 65. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le disposizioni ivi previste trovano applicazione anche per gli edifici già fatti oggetto [...] |
Art. 66. 1. Le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino a sessanta giorni dopo la data [...] |
Art. 67. 1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini utili indicati [...] |
Art. 68. 1. All'articolo 63, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi |
Art. 69. 1. L'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato |
Art. 70. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la [...] |
Art. 71. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri finanziari e le spese assunti a [...] |
Art. 72. (Omissis) |
Art. 73. 1. Al quarto comma dell'articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni» |
Art. 74. 1. All'articolo 79 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero in favore di soggetti legati all'alienante da vincolo di parentela o di [...] |
Art. 75. 1. |
Art. 76. 1. Con il presente articolo sono dettate norme di interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, e dell'articolo 6 della legge regionale 16 novembre [...] |
Art. 77. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all'eventuale ricorso [...] |
Art. 78. 1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente |
Art. 79. 1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, dopo le parole «i contributi previsti dall'articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da [...] |
Art. 80. 1. All'articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo |
Art. 81. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità [...] |
Art. 82. 1. I benefici previsti dall'articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono concessi, in via di sanatoria, per gli interventi ivi considerati eseguiti prima dell'entrata in vigore [...] |
Art. 83. 1. Le disposizioni indicate nell'articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore dei successori per causa di morte dei titolari degli edifici alla data degli [...] |
Art. 84. 1. I soggetti indicati nell'articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell'articolo 47 della presente legge, possono accedere |
Art. 85. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dai contributi [...] |
Art. 86. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto il seguente comma |
Art. 87. 1. All'articolo 95 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 è aggiunto, in fine, il seguente comma |
Art. 88. 1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre ai servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio [...] |
Art. 89. 1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente |
Art. 90. 1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole |
Art. 91. 1. L'articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato |
Art. 92. 1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente |
Art. 93. 1. A parziale modifica dell'articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, alla stima del costo delle opere del progetto esecutivo effettuata con i prezzi unitari del preziario [...] |
Art. 94. 1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 309 dopo le parole «sui progetti esecutivi di cui all'articolo 14» sono aggiunte le seguenti: «nonchè sulle perizie giurate o [...] |
Art. 95. 1. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di [...] |
Art. 96. 1. L'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato |
Art. 9 ,. |
Art. 98. 1. L'articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è così modificato |
Art. 99. 1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo le parole «dei requisiti di cui all'articolo 11,» sono aggiunte le seguenti: «comma 2, lettera b),» |
Art. 100. 1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è inserito il seguente comma |
Art. 101. 1. In relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli [...] |
Art. 102. 1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo [...] |
Art. 103. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le autorità amministrative competenti a concedere i benefici previsti dalle leggi regionali [...] |
Art. 104. 1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, [...] |
Art. 105. 1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall'articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione [...] |
Art. 106. 1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alle [...] |
Art. 107. 1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le convenzioni [...] |
Art. 108. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi [...] |
Art. 109. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'ampliamento degli [...] |
Art. 110. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il [...] |
Art. 111. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamenti necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio [...] |
Art. 112. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell'immobile residenziale danneggiato dagli [...] |
Art. 113. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, [...] |
Art. 114. 1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, le disposizioni ivi contenute nei Capi I e II, non trovano applicazione in relazione alle opere [...] |
Art. 115. 1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno [...] |
Art. 116. 1. Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e [...] |
Art. 117. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, come modificato dall'articolo 28 della legge regionale 25 novembre 1988, [...] |
Art. 118. 1. L'Amministrazione regionale, anche allo scopo di accelerare la graduale riconsegna delle aree liberate dalle abitazioni prefabbricate provvisorie ai relativi proprietari, promuove la [...] |
Art. 119. |
Art. 120. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di [...] |
Art. 121. |
Art. 122. 1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esecuzione delle opere di [...] |
Art. 123. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all'articolo 11 della legge [...] |
Art. 124. 1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura prevista [...] |
Art. 125. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive [...] |
Art. 126. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive [...] |
Art. 127. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, [...] |
Art. 128. (Omissis) |
Art. 129. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in [...] |
Art. 130. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale [...] |
Art. 131. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, [...] |
Art. 132. (Omissis) |
Art. 133. (Omissis) |
Art. 134. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in favore dei soggetti indicati [...] |
Art. 135. 1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, lettera b), della legge [...] |
Art. 136. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, prima dell'entrata in [...] |
Art. 137. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima della entrata in [...] |
Art. 138. (Omissis) |
Art. 139. (Omissis) |
Art. 140. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente [...] |
Art. 141. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 142. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 [...] |
Art. 143. 1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo [...] |
Art. 144. 1. I contributi previsti dall'articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in [...] |
Art. 145. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo [...] |
Art. 146. 1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 147. 1. I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 61 bis, quarto comma, della legge [...] |
Art. 148. 1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all'articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni [...] |
Art. 149. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al [...] |
Art. 150. (Omissis) |
Art. 151. 1. I provvedimenti di erogazione della rata di saldo del contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed [...] |
Art. 152. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle [...] |
Art. 153. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'applicazione degli indici di convenienza [...] |
Art. 154. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 5 della [...] |
Art. 155. (Omissis) |
Art. 156. 1. Il rapporto d'impiego semestrale del personale assunto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, decorre dalla data di effettiva presa in [...] |
Art. 157. 1. In via di interpretazione autentica, per le opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio, ai fini del [...] |
Art. 158. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 19 [...] |
Art. 159. 1. I benefici previsti dall'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino o [...] |
Art. 160. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotte dall'articolo 10 della presente legge, eccettuate quelle contenute nei commi 7, 11, [...] |
Art. 161. (Omissis) |
Art. 162. 1. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni [...] |
Art. 163. 1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di [...] |
Art. 164. (Omissis) |
Art. 165. 1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell'articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della [...] |
Art. 166. 1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui all'articolo 166 il numero dei posti dell'organico del [...] |
Art. 167. 1. L'articolo 21 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotto dall'articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato |
Art. 168. 1. Sono abrogati l'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con gli articoli 32 e 33 della legge regionale [...] |
Art. 169. 1. L'articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, è soppresso |
Art. 170. 1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e 9 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 |
Art. 171. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e [...] |
Art. 172. 1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dall'articolo 20 della presente legge, è autorizzato, nell'anno 1990, [...] |
Art. 173. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, comma 3, della presente legge, e dell'articolo 35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come inserito [...] |
Art. 174. 1. Per le finalità previste dagli articoli 70 e 72 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990 |
Art. 175. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del [...] |
Art. 176. 1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990 |
Art. 177. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per [...] |
Art. 178. 1. Per le finalità previste dall'articolo 109 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990 |
Art. 179. 1. Per le finalità previste dall'articolo 110 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990 |
Art. 180. 1. Per le finalità previste dall'articolo 111 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 |
Art. 181. 1. Per le finalità previste dall'articolo 112 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1990 |
Art. 182. 1. Per le finalità previste dall'articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990 |
Art. 183. 1. Per le finalità previste dall'articolo 116 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990 |
Art. 184. 1. Per le finalità previste dall'articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1990 |
Art. 185. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 4.10.183 – L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.
Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
(B.U. 19 ottobre 1990, n. 125).
CAPO I
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni
1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla
1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi di recupero statico e funzionale in modo unitario, assicurando nel contempo economicità all'azione amministrativa, per gli edifici appartenenti in modo non esclusivo al patrimonio disponibile del Comune, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 12 bis della
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 12 bis della
1. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 15, terzo comma, della
1. All'articolo 18, secondo comma, della
1. L'articolo 38 della
a) al primo comma, le parole «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori»;
b) al terzo comma, le parole «qualora l'interessato adduca comprovati motivi» sono soppresse.
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla
1. La concessione dei benefici previsti dalla
2. Sono infatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.
1. Qualora l'intervento di ricostruzione sia stato realizzato su terreno altrui, previa costituzione del diritto di superficie vitalizio, ed il titolare di esso deceda prima dell'ultimazione dei lavori, nel rapporto contributivo subentrano i successori, legittimi o testamentari, del titolare deceduto, semprechè gli stessi conseguano la titolarità dell'immobile oggetto d'intervento.
2. In caso contrario, il Comune provvede a certificare lo stato di attuazione dell'opera e ne determina le relative spese. Al successore viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal momento del decesso, il contributo in annualità costanti eventualmente concesso.
1. L'articolo 27 della
(Omissis).
1. All'articolo 30, primo comma, della
1. In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 46 bis della
1. All'articolo 47, secondo comma, della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 48 della
2. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l'alloggio anche in difetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 11 della
1. L'articolo 48 della
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «i quali siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero si impegnino al rientro stabile in uno dei Comuni di cui al primo comma del presente articolo entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro due anni dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso»;
b) il terzo, quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.
1. Il contributo di cui all'articolo 49 della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1.
3. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l'alloggio acquistato anche in difetto dell'autorizzazione prevista dall'articolo 11 della
1. Il contributo di cui all'articolo 49 della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1, purchè presentate non oltre il 30 settembre 1985.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 49 della
1. In deroga all'articolo 53 della
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
1. I contributi concessi ai sensi delle disposizioni ordinate sotto il Titolo III della
1. L'articolo 61 bis della
a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
b) al terzo comma, le parole: «al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo comma»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis).
1. L'articolo 66 della
a) al primo comma, le parole «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità» sono sostituite dalle seguenti «prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori.»;
b) al quarto comma, sono soppresse le parole «qualora l'interessato adduca comprovati motivi».
1. L'ultimo comma dell'articolo 66 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della
1. L'articolo 68 della
a) al primo comma, punto 4), sono soppresse le parole: «, che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo»;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 68, commi settimo e dodicesimo della
1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi in modo unitario, per gli edifici non esclusivamente destinati ad uso abitativo, acquistati in corso d'opera dai Comuni, ai sensi dell'articolo 68, settimo comma, della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 68, decimo comma, della
2. Il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo adottato a norma del comma 1 tiene luogo del decreto di riammissione di cui all'articolo 47 della
1. L'articolo 71 della
a) al primo comma, sono soppresse le parole: «che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso»;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.
1. In via di interpretazione autentica, fra gli interventi indicati dall'articolo 75, primo comma, punti 1) e 4), della
1. Fra gli interventi previsti dall'articolo 75, terzo comma, della
1. L'articolo 76 della
a) al primo comma, sono soppresse le parole «dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale,»;
b) sono abrogati il secondo e il terzo comma.
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 76 della
1. All'articolo 81 della
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell'articolo 15 della
2. Le domande eventualmente ripetute dai soggetti legittimati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.
1. I termini per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della citata
2. Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in presenza di comprovati motivi.
3. I soggetti nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini con le modalità indicate al comma 1.
4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1994 [2], eccettuati i casi:
a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell'articolo 30 della
b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l'intervento, ai sensi dell'articolo 11 della
5. In mancanza di determinazione sindacale a norma del comma 1, i progetti esecutivi o i contratti di acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.
5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d'acquisto è stabilito:
a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell'articolo 69 della
b) per i soggetti che abbiano chiesto l'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della
6. I progetti esecutivi ed i contratti di acquisto eventualmente presentati al Comune prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici di riparazione o di ricostruzione attuati a cura del Comune o della Segreteria generale straordinaria, nonchè nei casi di progetti redatti ai sensi dell'articolo 6, penultimo comma, della
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate recante termini di presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto, ai fini della concessione dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, resi validi in forza di espressa disposizione di legge, costituiscono presupposto per la concessione dei contributi in conto interessi o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal
1. In via di interpretazione autentica, qualora intervenga una sentenza di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso un diniego di contributo previsto dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, restano ininfluenti, ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione in esecuzione della sentenza, le variazioni sfavorevoli eventualmente intervenute nella disciplina normativa dei criteri di indicizzazione dei contributi dopo l'adozione dell'originario provvedimento di diniego in seguito annullato dalla pronuncia giurisdizionale.
1. I provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria, sono provvedimenti definitivi.
1. Nel caso di edifici in comproprietà danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, la rinuncia ai contributi espressamente effettuata dal comproprietario richiedente a favore di altro comproprietario non richiedente comporta la volturazione d'ufficio al nome di quest'ultimo della domanda di contributo, purchè non si sia ancora fatto luogo alla concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti e semprechè non ostino ragioni impeditive connesse alle titolarità del sedime.
1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all'importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributo in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l'importo erogato dei contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati [7].
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio [8].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 47 della
3. I provvedimenti di decadenza a norma dei commi 1 e 2 sono adottati d'ufficio dai Sindaci dei Comuni interessati entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini utili. L'anzidetto termine semestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di decadenza già verificatesi alla predetta data.
4. Rimane ferma l'applicazione dell'articolo 48 della
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi pubblici attuati, anche per quanto concerne le opere di cui all'articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
6. Sono abrogati gli articoli 65 della
1. L'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull'edificio.
2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l'intervento assistito dai benefici non sia ultimato [9].
(Omissis) [10].
1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorchè si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 60 per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo [12].
1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale del 60 per cento [13].
1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all'articolo 48, secondo comma, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti ivi considerati i quali abbiano soddisfatto l'obbligo del rientro stabile cui era subordinata la concessione dei contributi secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli emigrati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza dai contributi per inosservanza dell'obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai benefici dai quali sono decaduti in forza delle disposizioni recate dall'articolo 39 della
4. Nei confronti dei soggetti si cui al comma 3 il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I soggetti che abbiano alienato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'alloggio assistito dai contributi senza adempiere nei termini all'obbligo del rientro stabile, sono dichiarati decaduti in ragione del 50 per cento del contributo loro concesso. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 32 della
6. Sono abrogati gli articoli 39 della
CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
1. L'articolo 37 della
a) al primo comma, sono soppresse le parole: «che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso»;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della
(Omissis) [16].
1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 4, sesto comma, della
1. Nel caso previsto dall'articolo 4, sesto comma, della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 8, ultimo comma, della
2. Gli atti unilaterali d'obbligo eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.
1. Le disposizioni previste dall'articolo 16, primo comma, della
2. Ai soggetti contemplati dal presente articolo, i contributi sono concessi, nella misura prevista dall'articolo 84 della presente legge, previa volturazione della domanda presentata dall'originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune del contratto di acquisto a norma del comma 1. I requisiti previsti dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione della domanda, nonchè alla dava del provvedimento di concessione e perdurare in costanza di rapporto senza soluzione di continuità.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di cui all'articolo 47 della
2. Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della citata
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste l'edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria; contestualmente è disposta la revoca del finanziamento assentito sul progetto rimasto inattuato.
4. Qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi di cui all'articolo 47 della citata
5. I finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati in via amministrativa.
6. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 sono disposti anche in deroga all'articolo 55 della
7. Le disposizioni contenute nel comma 2 trovano applicazione anche per la ricostruzione degli edifici o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in seguito crollati per l'azione di altri agenti causali.
8. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i limiti di spesa fissati in via amministrativa, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della
1. I benefici previsti dall'articolo 18 della
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.
3. Per l'istruttoria delle domande di cui al comma 2, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell'articolo 52 della
1. I benefici previsti dall'articolo 18 della
2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.
3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 41 della
4. I benefici previsti dall'articolo 18 della
1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall'articolo 17 della
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 19 della
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza del verbale di accertamento danni previsto dall'articolo 3 della
2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista [21].
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 40 della
2. Sono altresì fatti validi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente di sposti ai sensi del citato articolo 40 della
3. I benefici previsti dall'articolo 40 della citata
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all'articolo 40 della citata
1. All'articolo 2 della
(Omissis).
1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 della
(Omissis).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Resta fermo al 31 dicembre 1990 il termine annuale per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della citata
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della citata
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 2 della
1. All'articolo 48, quarto comma, lettera c), della
(Omissis).
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 53 della
2. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della
3. Trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 53 della citata
4. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni contenute nell'articolo 55 della
1. Al secondo comma dell'articolo 14 della
(Omissis).
1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall'articolo 29 della
2. I soggetti indicati al comma 1, devono iniziare i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Trova applicazione il quarto comma dell'articolo 29 della citata
1. Le disposizioni previste dall'articolo 33 della
1. All'articolo 35 della
(Omissis).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 44 della
1. Le disposizioni recate dal terzo comma dell'articolo 45 della
2. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. L'articolo 45, terzo comma, lettera b), della
1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della
2. La concessione dei contributi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di proprietà di un altro alloggio, ovunque ubicato, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 33 della
b) residenza, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del
3. I requisiti di cui al comma 2, lettera a), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera b), è sufficiente che sussistano nei confronti di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.
1. All'articolo 63, settimo comma, della
(Omissis).
1. L'articolo 70 della
a) al primo comma, le parole «, di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del collegio arbitrale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente» sono sostituite dalle seguenti: «o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali,»;
b) al secondo comma, le parole «di lodi arbitrali divenuti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali».
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 70 della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la composizione in sede arbitrale delle controversie connesse all'esecuzione di contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della
(Omissis) [22].
1. Al quarto comma dell'articolo 71 della
1. All'articolo 79 della
1. [Al comma 1 dell'articolo 6 della
(Omissis)] [23].
2. [Sono fatti salvi i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 6, comma 1, della
3. [Al comma 2 dell'articolo 6 della
(Omissis) ] [25].
4. [Il termine di un anno e sei mesi previsto dall'articolo 1 della
5. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera eventualmente rinnovati o prorogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni contenute nel comma 2, dell'articolo 6 della citata
1. Con il presente articolo sono dettate norme di interpretazione autentica dell'articolo 2 della
2. La facoltà di affidare gli incarichi o di stipulare i contratti d'opera di cui all'articolo 6, comma 1, della citata
3. La facoltà di sostituzione di cui al comma 2 è esercitabile dal Comune anche nei confronti dei soggetti titolari dei rapporti previsti dall'articolo 2, primo comma, della citata
4. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d'opera di cui all'articolo 6 della citata
5 L'autorizzazione prevista dall'articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del n 1987, può essere rilasciata in via di sanatoria anche dopo la stipula del contratto d'opera con i soggetti ritenuti idonei dal Comune.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti indicati dall'articolo 2, primo comma, della
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle predette leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.
1. Il comma 5 dell'articolo 1 della
(Omissis).
1. All'articolo 15, comma 1, della
1. All'articolo 30, comma 1, lettera b), della
(Omissis).
2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 30 della
1. Le disposizioni recate dall'articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della
2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all'impedimento dell'utilizzazione a fini abitativi, l'intervento può non di meno riguardare l'intero organismo edilizio cui l'unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d'acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990, risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.
1. I benefici previsti dall'articolo 34 della
2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è erogato in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.
1. Le disposizioni indicate nell'articolo 34 della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo II delle
3. Ai soggetti indicati al comma 1 sono concessi i contributi del Capo II della citata
4. Rimangono ferme le disposizione contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 34 della
1. I soggetti indicati nell'articolo 35 della
a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della
b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della
c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della
2. Ai fini della determinazione dei contributi, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 86 della
(Omissis).
1. All'articolo 95 della
(Omissis).
1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre ai servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio 1989 alla Segreteria generale straordinaria, sono considerate utili ai fini della concessione dei benefici previsti dall'articolo 76 della
2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate fino al 31 gennaio 1989 oltre il termine utile fissato dal comma 2 dell'articolo 76 della citata
1. All'articolo 3, comma 1, della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della
(Omissis).
1. L'articolo 6 della
a) ai comma 1, le parole «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere c) e d).»;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:
(Omissis).
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 6. dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
(Omissis).
e) al comma 8, dopo le parole «posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi», sono aggiunte le seguenti:
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
(Omissis).
1. A parziale modifica dell'articolo 8 della
1. All'articolo 9, comma 1, della
1. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 10 della
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 11 della citata
3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell'articolo 11 della citata
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della citata
4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell'entrata in vigore della presente legge.
1. L'articolo 11 della
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: «g) la sussistenza del nesso causale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall'edificio.»;
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 9,.
1. L'articolo 13 della
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
«2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili.»;
b) sono abrogati i commi 3, 4 e 5.
1. L'articolo 14 della
a) la rubrica «Approvazione dei progetti esecutivi» è sostituita dalla seguente: «Approvazione delle perizie e dei progetti esecutivi»;
b) al comma 1, dopo le parole «dalla presente legge,» sono aggiunte le seguenti: «le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonchè»;
c) al comma 2, dopo le parole «Ai medesimi fini,» sono aggiunte le seguenti: «le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonchè».
1. All'articolo 15, comma 1, della
1. Dopo il comma 1, dell'articolo 15 della
(Omissis).
1. In relazione alle modifiche apportate alla
2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall'articolo 95 della presente legge.
3. I programmi di cui all'articolo 12 della citata
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, le deliberazioni di riparto dei fondi disponibili, assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo 13 della citata
CAPO III
Altre norme di intervento
1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all'uopo assegnato [31].
2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell'Amministrazione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 32 della
4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Sono abrogate le disposizioni concernenti le maggiorazioni d'interesse sulle somme assoggettate a recupero contenute negli articoli 38 della
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell'impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell'ambito del rapporto d'appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest'ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l'esecuzione delle opere ritenute più opportune.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l'atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione, di cui all'articolo 5, primo comma, lettera a), della citata
3. Per l'esecuzione dell'intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l'edificio. Il Sindaco, ricevuta l'istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.
4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all'emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.
5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all'adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 1 della
6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall'articolo 8, secondo comma, della
6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi [33].
6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della
1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall'articolo 50 della
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della
3. Il contributo previsto dal presente articolo tiene luogo di quello recato dall'articolo 15 della citata
1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all'articolo 7 della
2. I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma del comma I sono corrisposti, a domanda degli interessati, previo rilascio di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà regionale, su invito del Comune o della Segreteria generale straordinaria, le somme eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta dagli atti di approvazione dei predetti certificati, senza maggiorazione di interessi.
3. In seguito all'emissione degli atti di approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, per gli incarichi di rispettiva competenza, provvedono a liquidare, in via definitiva, a saldo delle prestazioni effettuate, i compensi residui eventualmente spettanti; le somme corrisposte a titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo sino a concorrenza dell'importo liquidato.
4. I compensi eventualmente liquidati ai soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell'importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio, previo rilascio da parte del soggetto percipiente del formale impegno indicato al comma 2.
1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all'articolo 7, primo comma, lettera b), della
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti, sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 13, primo e secondo comma, della
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [35].
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il ripristino della destinazione d'uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamenti necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali, già ammesso ai benefici previsti dalla
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti a consentire una diversa destinazione d'uso dell'edificio, nell'ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio.
3. A tal fine il Comune interessato deve presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [36].
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell'immobile residenziale danneggiato dagli eventi sismici, sito in Tarcento, e denominato «Villa Solero». Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l'edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'organismo edilizio, a centro per l'assistenza tecnica, la formazione professionale e, in genere, per la valorizzazione dell'artigianato locale, nonchè a sede di iniziative di carattere scientifico e culturale.
2. A tal fine la suddetta Comunità montana deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
4. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d'uso degli edifici, affinchè possano essere assolte le finalità istituzionali dell'associazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati in aggiunta ai contributi già concessi al titolare originario ai sensi della
4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d'uso dell'edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell'Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per l'istruttoria delle domande, la concessione e l'erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all'articolo 75, ultimo comma della
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla
2. Le dichiarazioni rilasciate in conformità al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.
1. Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della
2. Qualora gli atti di cessione delle unità immobiliari di cui al comma I siano redatti con l'intervento del notaio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese del rogito notarile, esclusa ogni altra spesa di natura tributaria o connessa all'iscrizione catastale delle nuove unità immobiliari o comunque inerente o dipendente dagli atti di cessione anzidetti.
3. Il rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 è disposto dal Comune nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di cessione, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dagli interessati. Per l'assegnazione dei fondi necessari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 46 della
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della
3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all'articolo 20 della citata
1. L'Amministrazione regionale, anche allo scopo di accelerare la graduale riconsegna delle aree liberate dalle abitazioni prefabbricate provvisorie ai relativi proprietari, promuove la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato che per le loro caratteristiche strutturali e funzionali si prestano ad un eventuale riutilizzo nell'ambito degli interventi predisposti dalle Autorità di protezione civile.
2. Per conseguire i fini di cui al comma 1 e per assicurare la buona conservazione delle suddette strutture prefabbricate, il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato ad acquisire, nell'ambito del territorio regionale, un'area atta allo scopo, nonchè a realizzare le relative opere infrastrutturali anche con la collaborazione tecnica ed amministrativa della Direzione regionale della protezione civile.
1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l'esecuzione delle opere di riparazione degli edifici considerati all'articolo 8 della
1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all'articolo 11 della
2. Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a titolo di contributo, anche in supero dei parametri di convenienza economica di cui all'articolo 4 della
3. Dopo la data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all'articolo 12 bis della
1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, primo comma, lettera a), della
citato
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all'articolo 15, primo comma, lettera b), della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla
(Omissis) [40].
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
2. E' abrogato l'articolo 75 della
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della
(Omissis) [41].
(Omissis) [42].
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 27, primo comma, lettera b), della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
(Omissis) [43].
(Omissis) [44].
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti sulle domande indicate al comma 1, sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 49 della
1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 50 della
2. I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono utili ai fini della concessione dei relativi benefici.
1. I contributi previsti dall'articolo 56 della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della
1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 75 della
1. I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 61 bis, quarto comma, della
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all'articolo 68, settimo comma, della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al Titolo V della
(Omissis) [45].
1. I provvedimenti di erogazione della rata di saldo del contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto dell'accertamento della regolare esecuzione dei lavori previsto dall'articolo 18, terzo comma, punto 3), della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande presentate, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 della
2. E' abrogato l'articolo 94 della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza l'applicazione degli indici di convenienza economica previsti dall'articolo 4 della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell'articolo 5 della
(Omissis) [46].
1. Il rapporto d'impiego semestrale del personale assunto in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 1 della
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del comma 1.
1. In via di interpretazione autentica, per le opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante sotto il profilo urbanistico-edilizio, ai fini del rispetto del termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, o di quello eventualmente più breve previsto dal regolamento edilizio, è quella del primo verbale di consegna dei lavori previsto dal contratto d'appalto in cui si trova inserito il progetto relativo all'edificio oggetto della concessione edilizia, indipendentemente dall'effettivo inizio dei lavori afferenti il predetto edificio.
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 della
1. I benefici previsti dall'articolo 40 della
1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 della
2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.
3. La disposizione contenuta nel comma 11 dell'articolo 27 della citata
(Omissis) [47].
1. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della
1. Anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
(Omissis) [48].
1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell'articolo 83 della
2. Al personale di cui al comma 1 spetta, alla data di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica funzionale di inquadramento;
b) quota salario di riallineamento di cui all'articolo 23, sesto comma, della
3. Per la determinazione della quota salario di cui al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell'articolo 23 ed al primo comma dell'articolo 26 della
4. Qualora, per effetto dell'inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
5. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell'interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
6. L'inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d'esame tecnico-pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
7. L'articolo 83 della
1. Per sopperire alle crescenti immediate esigenze di funzionalità dell'apparato burocratico ed in conseguenza degli inquadramenti di cui all'articolo 166 il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale di cui alla Tabella «A» allegata alla
Consigliere n. 1 |
Segretario n. 12 |
Coadiutore n. 3 |
------ |
n. 16 |
1. L'articolo 21 bis della
1. Sono abrogati l'articolo 11 della
2. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di trasferimento del contributo presentate non oltre il 31 dicembre 1990 in relazione alle quali non sia ancora intervenuto, alla predetta data, il provvedimento autorizzatorio del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore delegato alla ricostruzione [50].
1. L'articolo 69 della
2. Le disposizioni soppresse a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per il successivo inoltro alla Segreteria generale straordinaria, da parte di soggetti che, alla predetta data, hanno inoltrato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all'emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine [51].
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 della
CAPO IV
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 193.138.196.848 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi
dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n.
10, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio
1990, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 27 marzo 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 61 bis della
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8960 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato» dello stato di previsione precitato.
6. Lo stanziamento del precitato capitolo 8664 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del decimo comma dell'articolo 2 della
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 40, comma 3, della presente legge, e dell'articolo 35, sesto comma, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 fanno carico al capitolo 8677 dello stato previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 49 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 751.460.024 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
1. Per le finalità previste dagli articoli 70 e 72 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul medesimo capitolo 8621 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 la locuzione «ai Comuni» viene sostituita dalla locuzione «alle Amministrazioni comunali e provinciali».
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alfa quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30, comma 1, lettera b) della
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 8716 [1.1.210.3.07.26] con la denominazione «Spese per l'esecuzione di opere tese a rimediare alla non corretta esecuzione delle o zere i riparazione o di ricostruzione nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8716 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 104, comma 5, fanno carico al capitolo 8606 dello stavo di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 4.324.296.046 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di previsione delle spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 893.804.898 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, a sensi dell'articolo 21, primo comma, della
1. Per le finalità previste dall'articolo 109 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8718 [1.1.242.3.08.15] con la denominazione «Rimborso delle spese per l'ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato
di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8718 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8718 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 110 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 8719 [1.1.232.3.04.15] con la denominazione «Rimborso ai Comuni delle spese per il ripristino delle destinazioni d'uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8719 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8719 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 111 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8721 [1.1.232.3.08.15] con la denominazione «Finanziamento al Comune di Meduno per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8721 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 112 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8720 [1.1.234.3.08.15] con la denominazione «Finanziamento alla Comunità montana delle Valli del Torre per il ripristino dell'immobile danneggiato dagli eventi sismici «Villa Solero» sito in Tarcento, compresi gli interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento dell'edificio stesso» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 600 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8720 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8720 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale pel gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 [1.1.242.3.08.07] con la denominazione «Finanziamenti a favore di associazioni per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici da destinare a fini assistenziali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8722 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 116 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VII - il capitolo 8633 [1.1.163.2.07.26] con la denominazione «Rimborso ai soggetti cessionari delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario di cui all'articolo 14, secondo comma, punto 4), della
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8633 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8633 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. Per le finalità previste dall'articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 programma 4.1.1. - spese d'investimento - Categoria 2.1. - Sezione IV - il capitolo 8717 [1.1.210.3.04.15] con la denominazione «Spese per l'acquisizione di un'area e per le opere infrastrutturali necessarie a realizzare la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 250 milioni per l'anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8717 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
5. Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1990.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 32 della
[2] Termine così prorogato dall'art. 3 della
[3] Lettera così integrata dall'art. 62 della
[4] Comma già sostituito dall'art. 33 della
[5] Comma inserito dall'art. 76, lettera b), della
[6] Comma così integrato dall'art. 78 della
[7] Comma già modificato dall'art. 34 della
[8] Comma inserito dall'art. 56 della
[9] Articolo aggiunto dall'art. 35 della
[10] Comma soppresso dall'art. 81, comma 2, della
[11] Articolo inserito dall'art. 58 della
[12] Comma così modificato dall’art. 6 della
[13] Comma aggiunto dall'art. 138 della
[14] Comma così integrato dall'art. 36 della
[15] Comma così integrato dall'art. 82 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 10, quarto comma, della
[17] Comma così integrato dall'art. 83 della
[18] Vedi l'estensione di cui all'art. 37 della
[19] Vedi la riapertura dei termini di cui all'art. 76, comma 4, della
[20] Comma così modificato dall'art. 38, comma 3, della
[21] Comma aggiunto dall'art. 84 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[23] Comma abrogato dall'art. 1 della
[24] Comma abrogato dall'art. 1 della
[25] Comma abrogato dall'art. 1 della
[26] Comma abrogato dall'art. 1 della
[27] Comma così modificato dall'art. 85 della
[28] Comma così integrato dall'art. 86 della
[29] Vedi l'estensione di cui all'art. 39 della
[30] Periodo aggiunto dall'art. 40 della
[31] Vedi l'estensione di cui all'art. 88 della
[32] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[33] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[34] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[35] Vedi l'estensione di cui all'art. 47, comma 3, della
[36] Vedi l'estensione di cui all'art. 89 della
[37] Comma così modificato dall'art. 138 della
[38] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, comma 11, della
[39] Articolo abrogato dall'art. 111, comma 9, della
[40] Articolo abrogato dall'art. 116, comma 2, della
[41] Articolo abrogato dall'art. 56, quarto comma, della
[42] Articolo abrogato dall'art. 58, secondo comma, della
[43] Articolo abrogato dall'art. 97, comma 5, della
[44] Articolo abrogato dall'art. 63, comma 3, della
[45] Articolo abrogato dall'art. 70 comma 3 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 67, secondo comma, della
[47] Articolo abrogato dall'art. 48, comma 2, della
[48] Articolo abrogato dall'art. 136, comma 4, della
[49] Vedi i limiti temporali all'abrogazione recati dall'art. 42 della
[50] Vedi la salvaguardia di cui all'art. 41 della
[51] Periodo aggiunto dall'art. 43 della