Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.1 disciplina generale |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 334 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Ambito di applicazione). |
Art. 3. (Definizioni). |
Art. 4. (Esclusioni). |
Art. 5. (Obblighi generali del gestore). |
Art. 6. (Notifica). |
Art. 7. (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti). |
Art. 8. (Rapporto di sicurezza). |
Art. 9. (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza). |
Art. 10. (Modifiche di uno stabilimento). |
Art. 11. (Piano di emergenza interno). |
Art. 12. (Effetto domino). |
Art. 13. (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti). |
Art. 14. (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione) |
Art. 15. (Funzioni del Ministero dell'ambiente). |
Art. 16. (Funzioni d'indirizzo). |
Art. 17. (Organi tecnici). |
Art. 18. (Competenze della Regione). |
Art. 19. (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale). |
Art. 20. (Piano di emergenza esterno). |
Art. 21. (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza). |
Art. 22. (Informazioni sulle misure di sicurezza). |
Art. 23. (Consultazione della popolazione). |
Art. 24. (Accadimento di incidente rilevante). |
Art. 25. (Misure di controllo). |
Art. 26. (Procedure semplificate). |
Art. 27. (Sanzioni). |
Art. 28. (Norme transitorie). |
Art. 29. (Norme di salvaguardia). |
Art. 30. (Abrogazione di norme). |
§ 53.1.37 - D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334. [1]
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.
(G.U. 28 settembre 1999, n. 228, S.O.).
CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. (Finalità).
1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle strutture provinciali competenti secondo il rispettivo ordinamento.
Art. 2. (Ambito di applicazione).
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per “presenza di sostanze pericolose” la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Art. 3. (Definizioni).
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) “stabilimento”, tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse;
b) “impianto”, un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte, utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;
c) “deposito”, la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) “gestore”, la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l'impianto;
e) “sostanze pericolose”, le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1, o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime, prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;
f) “incidente rilevante”, un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano uno o più sostanze pericolose;
g) “pericolo”, la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;
h) “rischio”, la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in circostanze specifiche.
Art. 4. (Esclusioni).
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) lo sfruttamento, ossia l'esplorazione, l'estrazione e il trattamento di minerali in miniere, cave o mediante trivellazione, ad eccezione delle operazioni di trattamento chimico o termico e del deposito ad esse relativo che comportano l'impiego delle sostanze pericolose di cui all'allegato I [2];
e-bis) l'esplorazione e lo sfruttamento offshore di minerali, compresi gli idrocarburi nonchè quelli previsti dall'articolo 1, comma 3-bis, del
f) le discariche di rifiuti, ad eccezione degli impianti operativi di smaltimento degli sterili, compresi i bacini e le dighe di raccolta degli sterili, contenenti le sostanze pericolose di cui all'allegato I, in particolare quando utilizzati in relazione alla lavorazione chimica e termica dei minerali [4];
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli 2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito, diversa da quella propria delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione, e quelli della sanità e dell'interno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali, petroliferi e commerciali, in cui sono presenti sostanze pericolose di cui all'articolo 2, comma 1, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza [5].
CAPO II
ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI
A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI
Art. 5. (Obblighi generali del gestore).
1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, oltre a quanto previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al
3. [Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3 dell'allegato B e, per le sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi riportati, deve:
a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8, comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate, all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di cui all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e aggiornate ogni cinque anni;
b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi previsti dall'articolo 11] [6].
Art. 6. (Notifica).
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune, al prefetto; al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli effetti della
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I o per effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero entro il termine stabilito dalla disciplina di recepimento delle relative disposizioni comunitarie [8].
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito, ovvero nel caso di aumento significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle sostanze pericolose presenti, o di modifica dei processi che le impiegano, o di modifica dello stabilimento o dell'impianto che potrebbe costituire aggravio del preesistente livello di rischio ai sensi del decreto di cui all'articolo 10, nonchè di variazioni delle informazioni di cui al comma 2, il gestore aggiorna tempestivamente, nelle forme dell'autocertificazione, la notifica di cui al comma 1 e la scheda di cui all'allegato V [9].
5. Il gestore, unitamente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alla regione, alla provincia, al sindaco, al prefetto, al Comitato, nonchè al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, competenti per territorio, le informazioni di cui all'allegato V [10].
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari volontari, come ad esempio il
6-bis. Il gestore di un nuovo stabilimento ovvero il gestore che ha realizzato modifiche con aggravio del preesistente livello di rischio ovvero modifiche tali da comportare obblighi diversi per lo stabilimento stesso ai sensi del presente decreto, previo conseguimento delle previste autorizzazioni, prima dell'avvio delle attività ne dà comunicazione ai destinatari della notifica di cui al comma 1 [11].
Art. 7. (Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti).
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui al
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 della
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25.
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente all'inizio dell'attività.
Art. 8. (Rapporto di sicurezza).
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto all'articolo 7, comma 1, è parte integrante, deve evidenziare che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza di cui al comma 1 contiene almeno i dati di cui all'allegato II ed indica, tra l'altro, il nome delle organizzazioni partecipanti alla stesura del rapporto. Il rapporto di sicurezza contiene inoltre l'inventario aggiornato delle sostanze pericolose presenti nello stabilimento, nonchè le informazioni che possono consentire di prendere decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti attorno agli stabilimenti già esistenti [12].
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto già previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello stesso così come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b).
7. Il gestore fermo restando l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4, deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o, in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati previste all'articolo 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del rapporto di sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.
Art. 9. (Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza).
1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, prima di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3; a tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, un rapporto preliminare di sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di fattibilità.
2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico conclusivo, presenta all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza, integrando eventualmente quello preliminare.
3. [Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 21, comma 3, il gestore può presentare all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti:
a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal decreto di cui all'articolo 8, comma 4] [14].
4. [Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, senza che l'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o documentazione integrativa, il gestore può dare inizio all'attività] [15].
Art. 10. (Modifiche di uno stabilimento).
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel decreto di cui al comma 1:
a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, i sistemi di gestione nonché le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili;
b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura prevista per tale valutazione.
Art. 11. (Piano di emergenza interno).
1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, il piano di emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini [16]:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al
c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla disciplina prevista dal
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante [17].
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui all'articolo 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 12. (Effetto domino).
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.
2-bis. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono:
a) scambiarsi le informazioni necessarie per consentire di riesaminare e, eventualmente, modificare, in considerazione della natura e dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della sicurezza, i rapporti di sicurezza, i piani di emergenza interni e la diffusione delle informazioni alla popolazione;
b) cooperare nella trasmissione delle informazioni all'autorità competente per la predisposizione dei piani di emergenza esterni [20].
2-ter. Il Comitato, in attesa dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 72 del
a) avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera a);
b) i gestori cooperino nella trasmissione delle informazioni di cui al comma 2-bis, lettera b) [21].
Art. 13. (Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti).
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12, comma 2;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del Comitato:
1) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi agli altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose;
2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area, aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6;
c) predispone nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b), numero 2), un piano di intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di rischio.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, sono stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti pericolosi nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la valutazione dello studio di sicurezza integrato;
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui al comma 1, lettera c).
Art. 14. (Assetto del territorio e controllo dell'urbanizzazione) [22].
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede, entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2, gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle procedure individuate dall'articolo 2 del
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, in ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5-bis. Nelle zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, gli enti territoriali tengono conto, nell'elaborazione degli strumenti di pianificazione dell'assetto del territorio, della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonchè tra gli stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone residenziali, ad edifici e zone frequentate dal pubblico, a vie di trasporto principali, ad aree ricreative e ad aree di particolare interesse naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale il gestore deve, altresì, adottare misure tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria di cui all'articolo 21 [24].
CAPO III
COMPETENZE
Art. 15. (Funzioni del Ministero dell'ambiente).
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sono stabiliti le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 12 del
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanità, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata, e al Ministero dell'interno, si provvede al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo 20 della
3. Il Ministero dell'ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri tutte le informazioni utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica, non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'allegato VI, parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8;
c-bis) comunica alta Commissione europea il nome e la ragione sociale del gestore, l'indirizzo degli stabilimenti soggetti all'articolo 2, comma 1, nonchè informazioni sulle attività dei suddetti stabilimenti [26].
4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.
5. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto, può avvalersi anche della segreteria tecnica già ivi istituita presso il Servizio inquinamento atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione previste dal presente decreto, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della
Art. 16. (Funzioni d'indirizzo).
1. Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della
a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo 12;
b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13;
c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25;
d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti per l'elaborazione dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21.
Art. 17. (Organi tecnici).
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in relazione alle specifiche competenze, dell'ANPA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci, possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.
2. L'ISPESL armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai sensi della
Art. 18. (Competenze della Regione).
1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del
a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria tecnica, raccordando le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui all'articolo 20 del
c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
c-bis) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tutte le informazioni necessarie per le comunicazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettere c) e c-bis), nonchè per l'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 15, comma 4, anche attraverso le procedure e gli standard di cui all'articolo 6-quater del
Art. 19. (Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o interregionale).
1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato è integrato, nei limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia già componente, nonché da soggetti dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente competente, ove costituita;
b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente;
c) un rappresentante della regione territorialmente competente;
d) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
e) un rappresentante del comune territorialmente competente.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche competenti.
CAPO IV
PROCEDURE
Art. 20. (Piano di emergenza esterno).
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – il prefetto, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano è comunicato al Ministero dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3, lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso con l'organizzazione di protezione civile [28];
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario, riveduto ed aggiornato previa consultazione della popolazione, nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente [29].
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata, per le finalità di cui alla
4-bis. Le linee guida di cui al comma 4 sono aggiornate dal Dipartimento di protezione civile, d'intesa con la Conferenza unificata, ad intervalli appropriati comunque non superiori a cinque anni. L'aggiornamento deve tenere conto dei cambiamenti normativi e delle esigenze evidenziate dall'analisi dei piani di emergenza esterna esistenti [30].
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13, il prefetto, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già emanato in precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
6-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli stabilimenti di cui all'articolo 6, qualora non assoggettati a tali disposizioni a norma dell'articolo 8. Il piano di emergenza esterno è redatto sulla scorta delle informazioni di cui al medesimo articolo 6 e all'articolo 12 [31].
7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato
Art. 21. (Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza).
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è previsto il divieto di inizio di attività [33]
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento [34].
Art. 22. (Informazioni sulle misure di sicurezza).
1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono stati richiesti.
2. La regione provvede affinché il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e lo studio di sicurezza integrato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili alla popolazione interessata. Il gestore può chiedere alla regione di non diffondere le parti del rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma 9 [35].
3. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate di cui al comma 2, da parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
4. Il comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della scheda informativa di cui all'allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono fornite d'ufficio, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nella forma più idonea, a ogni persona ed a ogni struttura frequentata dal pubblico che possono essere colpite da un incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti di cui all'articolo 2. Tali notizie sono pubblicate almeno ogni cinque anni e, per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei provvedimenti di cui all'articolo 21 [36].
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformità all'articolo 10. Esse devono essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Art. 23. (Consultazione della popolazione).
1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello strumento urbanistico o del procedimento di valutazione di impatto ambientale con le modalità stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio.
Art. 24. (Accadimento di incidente rilevante).
1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all'articolo 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, il presidente della giunta regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, non appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, dell'interno e il Dipartimento della protezione civile nonché i prefetti delle province limitrofe che potrebbero essere interessate dagli effetti dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di emergenza esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.
3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai fini della comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera b).
3-bis. Il personale che effettua il sopralluogo può accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine sopralluogo [37].
Art. 25. (Misure di controllo).
1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
1-bis. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, per garantire che il gestore possa comprovare di:
a) aver adottato misure adeguate, tenuto conto delle attività esercitate nello stabilimento, per prevenire qualsiasi incidente rilevante;
b) disporre dei mezzi sufficienti a limitare le conseguenze di incidenti rilevanti all'interno ed all'esterno del sito;
c) non avere modificato la situazione dello stabilimento rispetto ai dati e alle informazioni contenuti nell'ultimo rapporto di sicurezza presentato [38].
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del procedimento previsto dall'articolo 72 del
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del Presente decreto e sono effettuate indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello stabilimento entro un termine stabilito dall'autorità di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.
6. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato decreto 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente.
Art. 26. (Procedure semplificate).
1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998.
3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, agli organi competenti perché ne tengano conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:
a) dalla
b) dal regio
c) dall'articolo 47 del
d) dal
e) dall'articolo 48 del
f) dall'articolo 216 del
g) dal
h) dalla
CAPO V
SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 27. (Sanzioni).
1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, o il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro i termini previsti, è punito con l'arresto fino a un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25, o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 1, per il caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni [39].
4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel rapporto o le misure integrative indicate dall'autorità competente, anche a seguito di controlli ai sensi dell'articolo 25, l'autorità preposta al controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un singolo impianto di una parte di esso [40].
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di gestione di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 10, il rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o il documento di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre mesi.
7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all'articolo 11, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 14, comma 6, è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni [41].
8. Alla violazione di cui all'articolo 22, comma 3, si applica la pena prevista all'articolo 623 del Codice penale.
Art. 28. (Norme transitorie).
1. Per gli stabilimenti già autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell'inizio dell'attività.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 3, le misure di controllo di cui all'articolo 25 sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia riconosciute a livello nazionale ed internazionale.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere redatto in conformità alle indicazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di stabilimenti esistenti di cui all'articolo 10, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 10, si applicano i criteri stabiliti nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996.
Art. 29. (Norme di salvaguardia).
1. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi oneri sono posti a carico dei soggetti gestori.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto.
3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli enti locali, le somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata dei rispettivi bilanci per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione delle somme di cui alle tariffe del comma 2 alle apposite unità previsionali di base relative ai controlli e alle istruttorie dei Ministeri interessati.
Art. 30. (Abrogazione di norme).
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
a) il
b) l'articolo 1, comma 1, lettera b), e commi 7 e 8, della
ALLEGATO A
(articolo 5, comma 2)
1 – Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, tra l'altro, i seguenti procedimenti:
alchilazione
amminazione con ammoniaca
carbonilazione
condensazione
deidrogenazione
esterificazione
alogenazione e produzione di alogeni
idrogenazione
idrolisi
ossidazione
polimerizzazione
solfonazione
desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati
nitrazione e fabbricazione di derivati azotati
fabbricazione di derivati fosforati
formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici
distillazione
estrazione
solubilizzazione
miscelazione
2 – Stabilimenti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi.
3 – Stabilimenti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica.
4 – Stabilimenti per la produzione, la trasformazione o il trattamento di gas energetici, per esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto e gas naturale di sintesi.
5 – Stabilimenti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite.
6 – Stabilimenti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica.
ALLEGATO B [42]
(articolo 5, comma 3)
1 – Stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose del tipo:
molto tossiche
tossiche
infiammabili
facilmente infiammabili
capaci di esplodere
comburenti
cancerogene, limitatamente a quelle classificate contemporaneamente come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche.
2 – Le categorie di sostanze di cui al punto 1 sono quelle individuate, in relazione alle corrispondenti frasi di rischio, dal decreto del Ministro della sanità 28 gennaio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992 e dal decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1993, pubblicato nel supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1993.
3 – I valori di soglia per le sostanze di cui al punto 1 sono quelli già individuati ai sensi dell'articolo 6 del
ALLEGATO I [43]
ELENCO DELLE SOSTANZE, MISCELE E PREPARATI PERICOLOSI PER L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2
INTRODUZIONE
1. Il presente allegato riguarda le sostanze pericolose che si trovano in tutti gli stabilimenti ai sensi dell'articolo 3 del presente decreto e dà attuazione ai suoi articoli.
2. Le miscele e i preparati sono assimilati alle sostanze pure, purché rientrino nei limiti di concentrazione stabiliti in base alle loro proprietà nel recepimento delle pertinenti direttive o degli ultimi adeguamenti al progresso tecnico di cui alla parte 2, nota 1, a meno che non siano specificati la composizione in percentuale o non sia fornita un'altra descrizione.
3. Le quantità limite indicate in appresso si intendono per ciascuno stabilimento.
4. Le quantità da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione degli articoli sono le quantità massime che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento. Ai fini del calcolo della quantità totale presente non vengono prese in considerazione le sostanze pericolose presenti in uno stabilimento unicamente in quantità uguale o inferiore al 2% della quantità limite corrispondente se il luogo in cui si trovano all'interno dello stabilimento non può innescare un incidente rilevante in nessuna altra parte del sito.
5. Se del caso, si applicano le regole indicate nella parte 2, nota 4, che disciplinano la somma di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose.
6. Ai fini del presente decreto, un gas è qualsiasi sostanza avente una tensione di vapore assoluta pari o superiore a 101,3 kPa alla temperatura di 20 °C.
7. Ai fini del presente decreto, un liquido è qualsiasi sostanza che non si definisce come gas e non si presenta allo stato solido alla temperatura di 20 °C e alla pressione normale di 101,3 kPa.
PARTE 1
Sostanze specificate
Se una sostanza, o una categoria di sostanze, elencata nella parte 1 rientra anche in una categoria della parte 2, le quantità limite da prendere in considerazione sono quelle indicate nella parte 1.
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
|||||
|
|
|
|||||
|
Quantità limite (tonnellate) ai fini |
||||||
Sostanze pericolose |
dell'applicazione |
||||||
|
degli articoli 6 e 7 |
dell'articolo 8 |
|||||
|
|
|
|||||
Nitrato di ammonio (cfr. nota 1) |
5 000 |
|
10 000 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Nitrato di ammonio (cfr. nota 2) |
1 250 |
|
5000 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Nitrato di ammonio (cfr. nota 3) |
350 |
|
2500 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Nitrato di ammonio (cfr. nota 4) |
10 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Nitrato di potassio (cfr. nota 5) |
5 000 |
|
10 000 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Nitrato di potassio (cfr. nota 6) |
1 250 |
|
5000 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Anidride arsenica, acido (V) arsenico e/o suoi sali |
1 |
|
2 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Anidride arseniosa, acido (III) arsenico o suoi sali |
0,1 |
0,1 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
Bromo |
20 |
|
100 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Cloro |
10 |
|
25 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Composti dei nichel in forma polverulenta inalabile (monossido di nichel, biossido di nichel, solfuro di nichel, bisolfuro di trinichel, triossido di dinichel) |
1 |
|
1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Etilenimina |
10 |
|
20 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Fluoro |
10 |
|
20 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Formaldeide (concentrazione ≥ 90%) |
5 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Idrogeno |
5 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Acido cloridrico (gas liquefatto) |
25 |
|
250 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Alchili di piombo |
5 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Gas liquefatti estremamente infiammabili e gas naturale |
50 |
|
200 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Acetilene |
5 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Ossido di etilene |
5 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Ossido di propilene |
5 |
|
50 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Metanolo |
500 |
|
5000 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
4,4-metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi sali in forma polverulenta |
0,01 |
0,01 |
|||||
Isocianato di metile |
0,15 |
0,15 |
|||||
|
|
|
|
|
|||
Ossigeno |
200 |
|
2000 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Diisocianato di toluene |
10 |
|
100 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Cloruro di carbonile (fosgene) |
0,3 |
0,75 |
|||||
|
|
|
|||||
Triiduro di arsenico (arsina) |
0,2 |
1 |
|
||||
|
|
|
|
||||
Triiduro di fosforo (fosfina) |
0,2 |
1 |
|
||||
|
|
|
|
||||
Dicloruro di zolfo |
1 |
|
1 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Triossido di zolfo |
15 |
|
75 |
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine (compresa la TCDD), espressi come TCDD equivalente |
0,001 |
0,001 |
|||||
Le seguenti sostanze CANCEROGENE in concentrazioni superiori al 5 % in peso: |
||||||||
|
|
0,5 |
2 |
|||||
4-amminobifenile e/o suoi sali, benzotricloruro, benzidina e/o suoi sali, |
|
|
|
|||||
ossido di bis (clorometile), ossido di clorometile e di metile, |
|
|
|
|||||
1,2-dibromoetano, solfato di dietile, solfato di dimetile, |
|
|
|
|||||
cloruro di dimetilcarbamoile, 1,2-dibromo-3-cloropropano, |
|
|
|
|||||
1,2-dimetilidrazina, dimetilnitrosammina, triammíde esametilfosforica, |
|
|
|
|||||
idrazina, 2-naftilammina e/o suoi sali, 1,3-propansultone, 4-nitrodifenile |
|
|
|
|||||
|
|
|
||||||
Prodotti petroliferi: |
|
|
||||||
|
a) |
benzine e nafte, |
|
|
||||
|
b) |
cheroseni (compresi i jet fuel), |
2500 |
|
25000 |
|
||
|
c) |
gasoli (compresi i gasoli per autotrazione, i gasoli per riscaldamento e i distillati usati per produrre i gasoli) |
|
|
||||
|
d) |
oli combustibili densi [44] |
|
|
||||
NOTE
1. Nitrato di ammonio : (5.000/10.000): fertilizzanti in grado di autodecomporsi
Include miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio (una miscela o un fertilizzante composto contiene nitrato d'ammonio combinato con fosfato e/o potassa) il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
- compreso tra il 15,75% (1) e il 24,5% (2) in peso e contiene non più dello 0,4% del totale di sostanze combustibili/organiche oppure soddisfa i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE;
- uguale o inferiore al 15,75% (3) in peso, e senza limitazioni di sostanze combustibili
in grado di autodecomporsi conformemente al "trough test" delle Nazioni Unite (cfr. raccomandazioni delle Nazioni Unite sui trasporti di merci pericolose: manuale di test e criteri, Parte III, sottosezione 38.2).
(1) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde ai 45% di nitrato di ammonio.
(2) Il tenore di azoto del 24,5% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 70% di nitrato di ammonio.
(3) Il tenore di azoto del 15,75% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde al 45% di nitrato di ammonio.
2. Nitrato di ammonio (1250/5000): formula del fertilizzante
Include fertilizzanti semplici a base di nitrato di ammonio e miscele di fertilizzanti o fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
- superiore al 24,5% in peso, ad eccezione dei miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%;
- superiore al 15,75% in peso per miscugli di nitrato di ammonio e di solfato di ammonio;
- superiore al 28% (4) in peso per miscugli di nitrato di ammonio con dolomite, calcare e/o carbonato di calcio di purezza pari almeno al 90%,
e che soddisfino i requisiti dell'allegato II della direttiva 80/876/CEE.
(4) Il tenore di azoto del 28% in peso derivato dal nitrato di ammonio corrisponde all'80% di nitrato di ammonio.
3. Nitrato di ammonio (350/2.500): tecnico
Include:
a) nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio il cui tenore di azoto derivato dal nitrato di ammonio è:
- compreso tra il 24,5% e il 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,4% di sostanze combustibili;
- superiore al 28% in peso e che contengono una percentuale uguale o inferiore allo 0,2%;
b) soluzioni acquose di nitrato di ammonio la cui concentrazione di nitrato di ammonio è superiore all'80% in peso.
4. Nitrato di ammonio (10/50): materiale e fertilizzanti "off-specs" che non hanno superato la prova di detonabilità
Include:
a) materiale di scarto del processo di produzione e nitrato di ammonio e preparati a base di nitrato di ammonio, fertilizzanti semplici a base di nitrato dì ammonio e miscele di fertilizzanti e fertilizzanti composti a base di nitrato di ammonio di cui alle note 2 e 3 dall'utente finale sono o sono stati restituiti ad un produttore, ad un deposito provvisorio o ad un impianto di rilavorazione a fini di rilavorazione, riciclaggio o trattamento per un uso sicuro perché non soddisfano più le specifiche di cui alle note 2 e 3;
b) fertilizzanti di cui alla nota 1, primo trattino, e alla nota 2 che non soddisfano i requisiti dell'allegato Il della direttiva 80/876/CEE.
5. Nitrato di potassio (5.000/10.000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma prilled/granulare.
6. Nitrato di potassio (1.250/5.000): concimi composti basati su nitrato di potassio costituiti da nitrato di potassio in forma cristallina.
7. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine
Le quantità di poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzodiossine sì calcolano con i seguenti fattori di ponderazione:
Fattori Tossici Equivalenti Internazionali (ITEF) per i congeneri di interesse (NATO/CCMS) |
|||
|
|||
|
|
|
|
2,3,7,8-TCDD |
1 |
2,3,7,8-TCDF |
0,1 |
1,2,3,7,8-PeDD |
0,5 |
2,3,4,7,8-PeCDF |
0,5 |
|
|
1,2,3,7,8-PeCDF |
0,05 |
1,2,3,4,7,8-HxCDD |
|
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDD |
0,1 |
1,2,3,4,7,8-HxCDF |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDD |
|
1,2,3,7,8,9-HxCDF |
0,1 |
|
|
1,2,3,6,7,8-HxCDF |
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD |
0,01 |
2,3,4,6,7,8-HxCDF |
|
|
|
|
|
|
|
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF |
0,01 |
OCDD |
0,001 |
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF |
|
|
|
|
|
|
|
OCDF |
0,001 |
|
|
|
|
(T = tetra, P = penta, Hx = hexa, HP = hepta, O = octa)
PARTE 2
Categorie di sostanze e preparati non indicati in modo specifico nella parte 1
Colonna 1 |
Colonna 2 |
Colonna 3 |
||||
|
|
|
||||
Sostanze pericolose classificate come |
Quantità limite (tonnellate) della sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 ai fini dell'applicazione |
|||||
|
||||||
degli articoli 6 e 7 |
dell'articolo 8 |
|||||
|
|
|
||||
1. |
MOLTO TOSSICHE |
5 |
20 |
|||
|
|
|
|
|||
2. |
TOSSICHE |
50 |
200 |
|||
|
|
|
|
|||
3. |
COMBURENTI |
50 |
200 |
|||
|
|
|
|
|||
4. |
ESPLOSIVE (cfr. nota 2) |
|
|
|||
|
sostanze, preparati o articoli assegnati alla UN/ADR 1.4 |
50 |
200 |
|||
|
|
|
|
|||
5. |
ESPLOSIVE (cfr. nota 2) |
|
|
|||
|
sostanze, preparati o articoli assegnati alle divisioni: |
10 |
50 |
|||
|
UN/ADR 1.1, 1.2. 1.3, 1.5, o 1.6, ovvero classificati con frasi di |
|
|
|||
|
rischio R2 o R3 |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
6. |
INFIAMMABILI |
|
|
|||
|
(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 a)) |
5000 |
50000 |
|||
|
|
|
|
|||
7a. |
FACILMENTE INFIAMMABILI |
|
|
|||
|
(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 1 |
50 |
200 |
|||
|
|
|
|
|||
7b. |
Liquidi FACILMENTE INFIAMMABILI |
5000 |
50000 |
|||
|
(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 b) 2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
8. |
ESTREMAMENTE INFIAMMABILI |
10 |
50 |
|||
|
(sostanze o preparati che rientrano nella definizione di cui alla nota 3 c)) |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
9. |
SOSTANZE PERICOLOSE PER L'AMBIENTE in combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: |
|
|
|||
|
|
|
|
|||
|
i) |
R50: - «Molto tossico per gli organismi acquatici» |
|
|
||
|
|
(compresa frase R 50/53) |
100 |
200 |
||
|
ii) |
R51/53: - «Tossico per gli organismi acquatici; può causare effetti negativi a lungo termine nell'ambiente acquatico» |
200 |
500 |
||
|
|
|
|
|||
10. |
ALTRE CATEGORIE che non rientrano in quelle precedenti, in |
|
|
|||
|
combinazione con le seguenti frasi che descrivono il rischio: |
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
i) |
R14: reagisce violentemente a contatto con l'acqua (compreso R14/15) |
100 |
500 |
||
|
|
|
|
|
||
|
ii) |
R29: libera gas tossici a contatto con l'acqua |
50 |
200 |
||
NOTE
1. Le sostanze e i preparati sono classificati in base alla normativa di recepimento delle seguenti direttive e al loro attuale adeguamento al progresso tecnico:
direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1);
Per quanto riguarda le sostanze o i preparati che non sono classificati come pericolosi ai sensi di una delle suddette direttive, ad esempio i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, si seguono le procedure di classificazione provvisoria conformemente all'articolo che disciplina la materia nella corrispondente direttiva.
Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprietà, rientrano in più categorie, ai fini del presente decreto, si applicano le quantità limite più basse. Tuttavia, ai fini dell'applicazione della regola della somma di cui alla nota 4, la quantità limite usata è sempre quella corrispondente alla classificazione pertinente.
Ai fini della
(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal
(2) GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla
2. Per "esplosivo" si intende:
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione ( frase di rischio R 2);
- una sostanza o un preparato che crea un pericolo gravissimo di esplosione per effetto di urto, attrito, fiamma o altre fonti di ignizione ( frase di rischio R 3);
- una sostanza, preparato o articolo che rientra nella classe 1 dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (UN/ADR) concluso il 30 settembre 1957, modificato e recepito nella
In questa definizione sono inclusi le sostanze e i preparati pirotecnici, che ai fini del presente decreto, sono definiti come sostanze (o miscele di sostanze) destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Se una sostanza o preparato è classificato sia con UN/ADR che con le frasi di rischio R 2 o R 3, la classificazione UN/ADR ha la precedenza su quella delle frasi di rischio.
Le sostanze e gli articoli della Classe 1 sono assegnati a una qualsiasi delle divisioni 1.1-1.6 a norma del sistema di classificazione UN/ADR. Le divisioni e le frasi di rischio pertinenti sono:
Divisione 1.1: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di esplosione in massa. (Una esplosione in massa è una esplosione che interessa in modo praticamente istantaneo la quasi totalità del carico).»
Divisione 1.2: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di proiezione senza rischio di esplosione in massa.»
Divisione 1.3: «Sostanze e articoli comportanti un rischio di incendio con leggero rischio di spostamento di aria o di proiezione o dell'uno e dell'altro, ma senza rischio di esplosione di massa,
a) la cui combustione dà luogo ad un considerevole irraggiamento termico, oppure
b) che bruciano gli uni dopo gli altri con effetti minimi di spostamento di aria o di proiezione o di entrambi.»
Divisione 1.4: «Sostanze e articoli che presentano solo un leggero pericolo in caso di accensione o innesco durante il trasporto, gli effetti sono essenzialmente limitati al collo e non danno luogo normalmente alla proiezione di frammenti di dimensioni significative o a distanza significativa. Un incendio esterno non deve comportare l'esplosione praticamente istantanea della quasi totalità del contenuto del collo.»
Divisione 1.5: «Sostanze molto poco sensibili comportanti un rischio di esplosione in massa la cui sensibilità è tale che, nelle normali condizioni di trasporto, non vi sia che una molto lieve probabilità di innesco o di passaggio dalla combustione alla detonazione. La prescrizione minima è che esse non devono esplodere durante la prova al fuoco esterno.»
Divisione 1.6: «Articoli estremamente poco sensibili non comportanti un rischio di esplosione in massa. Questi articoli contengono solo sostanze detonanti estremamente poco sensibili e presentano una trascurabile probabilità di innesco o di propagazione accidentale. Il rischio è limitato all'esplosione di un unico articolo.»
In questa definizione sono incluse anche le sostanze o i preparati esplosivi o pirotecnici contenuti negli articoli. Nel caso di articoli contenenti sostanze o preparati esplosivi o pirotecnici, se la quantità della sostanza o del preparato contenuto nell'articolo è nota, ai fini del presente decreto, si tiene conto di tale quantità. Se la quantità non è nota, ai fini del presente decreto, l'intero articolo è considerato esplosivo.
(3) GU L 319 del 12.12.1994, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla
3. Riguardo alle sostanze «infiammabili», «facilmente infiammabili» ed «estremamente infiammabili» (categorie 6, 7 e 8) si intende per:
a) liquidi infiammabili.
le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità uguale o superiore a 21 °C e inferiore o uguale a 55 °C (frase che descrive il rischio R 10) e che sopportano la combustione;
b) liquidi facilmente infiammabili,
1) - le sostanze e i preparati che possono riscaldarsi fino ad incendiarsi a contatto con l'aria a temperatura ambiente senza alcun apporto di energia (frase che descrive il rischio R 17);
- le sostanze e i preparati che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione e l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti;
2) sostanze e preparati il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C, ma che non sono estremamente infiammabili (frase che descrive il rischio R11, secondo trattino);
c) gas e liquidi estremamente infiammabili,
1) le sostanze e i preparati liquidi che hanno un punto di infiammabilità inferiore a 0 °C e un punto di ebollizione (o un punto iniziale di ebollizione, in caso di intervallo di ebollizione) a pressione normale, inferiore o uguale a 35 °C (frase che descrive il rischio R 12, primo trattino), e
2) i gas che sono infiammabili a contatto dell'aria a temperatura ambiente e a pressione normale (frase che descrive il rischio R12, secondo trattino) e che sono allo stato gassoso o supercritico e
3) le sostanze e i preparati liquidi infiammabili e altamente infiammabili mantenuti ad una temperatura superiore al loro punto di ebollizione.
4. Nel caso di uno stabilimento in cui non sono presenti singole sostanze o preparati in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applica la seguente regola per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni pertinenti del presente decreto.
Il presente decreto si applica se il valore ottenuto dalla somma
q1/QU1 + q2/Qu2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 +... è maggiore o uguale a 1,
dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QLx è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o della parte 2.
Il presente decreto si applica, limitatamente agli obblighi di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto, se il valore ottenuto dalla somma
q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + ... è maggiore o uguale a 1,
dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 del presente allegato,
e QLx è la quantità limite corrispondente per la sostanza o categoria x indicata nella colonna 2 della parte 1 o della parte 2.
Tale regola è usata per valutare i pericoli complessivi associati alla tossicità, all'infiammabilità e all'ecotossicità. Di conseguenza, deve essere applicata tre volte:
a) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come tossici o molto tossici e le sostanze e i preparati delle categorie 1 o 2;
b) per sommare le sostanze e i preparati specificati alla parte 1 classificati come comburenti, esplosivi, infiammabili, altamente infiammabili o estremamente infiammabili e le sostanze e i preparati delle categorie 3, 4, 5, 6, 7a, 7b o 8;
c) per sommare sostanze e preparati specificati nella parte I e classificati come pericolosi per l'ambiente (R 50 (compresa R 50/53) o R 51/53) con le sostanze e i preparati che rientrano nelle categorie 9 i) o 9 ii).
Le disposizioni pertinenti del presente decreto, si applicano se uno qualsiasi dei valori ottenuti dalle somme a), b) o c) è maggiore o uguale a 1.
ALLEGATO II
DATI E INFORMAZIONI MINIME CHE DEVONO
FIGURARE NEL RAPPORTO DI SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 8
I. Informazioni sul sistema di gestione e sull'organizzazione dello stabilimento in relazione alla prevenzione degli incidenti rilevanti
Queste informazioni devono tener conto degli elementi di cui all'allegato III.
II. Descrizione dell'ambiente circostante lo stabilimento
A. Descrizione del sito e del relativo ambiente, in particolare posizione geografica, dati meteorologici. Geologici, idrografici e, se del caso, la sua storia.
B. Identificazione degli impianti e di altre attività dello stabilimento che potrebbero presentare un rischio di incidente rilevante.
C. Descrizione delle zone in cui può verificarsi un incidente rilevante.
III. Descrizione dell'impianto
A. Descrizione delle principali attività e produzioni delle parti dello stabilimento importanti dal punto di vista della sicurezza, delle fonti di rischio di incidenti rilevanti e delle condizioni in cui tale incidente rilevante potrebbe prodursi, corredata di una descrizione delle misure preventive previste.
B. Descrizione dei processi, in particolare delle modalità operative.
C. Descrizione delle sostanze pericolose:
1) l'inventario delle sostanze pericolose, che include:
– identificazione delle sostanze pericolose: denominazione chimica, numero CAS, denominazione secondo la nomenclatura dell'IUPAC;
– quantità massima di sostanze pericolose effettivamente presente o possibile;
2) caratteristiche fisiche, chimiche, tossicologiche e indicazione dei pericoli, sia immediati che differiti, per l'uomo o l'ambiente;
3) proprietà fisiche o chimiche in condizioni normali di utilizzo o in condizioni anomale prevedibili.
IV. Identificazione e analisi dei rischi di incidenti e metodi di prevenzione
A. Descrizione dettagliata dei possibili sviluppi di eventuali incidenti rilevanti e delle loro probabilità o delle condizioni in cui possono prodursi, corredata di una sintesi degli eventi che possono svolgere un ruolo nel determinare tali sviluppi, con cause interne o esterne all'impianto.
B. Valutazione dell'ampiezza e della gravità delle conseguenze degli incidenti rilevanti identificati, nonchè piante, immagini o adeguata cartografia delle zone suscettibili di essere colpite da siffatti incidenti derivanti dallo stabilimento [45].
C. Descrizione dei parametri tecnici e delle attrezzature utilizzate per garantire la sicurezza degli impianti.
V. Misure di protezione e di intervento per limitare le conseguenze di un incidente
A. Descrizione dei dispositivi installati per limitare le conseguenze di un incidente rilevante.
B. Organizzazione della procedura di allarme e di intervento.
C. Descrizione dei mezzi, interni o esterni, che possono essere mobilitati.
D. Sintesi degli elementi di cui alle lettere A, B e C necessari per l'elaborazione del piano di emergenza interno previsto all'articolo 11.
ALLEGATO III
PRINCIPI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 E INFORMAZIONI DI CUI
ALL'ARTICOLO 8, RELATIVI AL SISTEMA DI GESTIONE E
ALL'ORGANIZZAZIONE DELLO STABILIMENTO AI FINI DELLA
PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI RILEVANTI
Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e del sistema di gestione della sicurezza elaborati dal gestore, si tiene conto dei seguenti elementi. Le disposizioni enunciate nel documento di cui all'articolo 7 dovrebbero essere proporzionate ai pericoli di incidenti rilevanti presentati dallo stabilimento.
a) La politica di prevenzione degli incidenti rilevanti dovrà essere definita per iscritto e includere gli obiettivi generali e i principi di intervento del gestore in merito al rispetto del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti;
b) il sistema di gestione della sicurezza dovrà integrare la parte del sistema di gestione generale che comprende struttura organizzativa, responsabilità, prassi, procedure, procedimenti e risorse per la determinazione e l'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti;
c) il sistema di gestione della sicurezza si fa carico delle seguenti gestioni:
i) organizzazione e personale: ruoli e responsabilità del personale addetto alla gestione dei rischi di incidente rilevante ad ogni livello dell'organizzazione. Identificazione delle necessità in materia di formazione del personale e relativa attuazione; coinvolgimento dei dipendenti e del personale di imprese subappaltatrici che lavorano nello stabilimento [46],
ii) identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti: adozione e applicazione di procedure per l'identificazione sistematica dei pericoli rilevanti derivanti dall'attività normale o anomala e valutazione della relativa probabilità e gravità;
iii) controllo operativo: adozione e applicazione di procedure e istruzioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, inclusa la manutenzione dell'impianto, dei processi, delle apparecchiature e le fermate temporanee;
iv) gestione delle modifiche: adozione e applicazione di procedure per la programmazione di modifiche da apportare agli impianti o depositi esistenti o per la progettazione di nuovi impianti, processi o depositi;
v) pianificazione di emergenza: adozione e attuazione delle procedure per identificare le prevedibili situazioni di emergenza tramite un'analisi sistematica, per elaborare, sperimentare e riesaminare i piani di emergenza in modo da far fronte a tali situazioni di emergenza, e per impartire una formazione specifica al personale interessato. Tale formazione riguarda tutto il personale che lavora nello stabilimento, compreso il personale interessato di imprese subappaltatrici [47];
vi) controllo delle prestazioni: adozione e applicazione di procedure per la valutazione costante dell'osservanza degli obiettivi fissati dalla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dal sistema di gestione della sicurezza adottati dal gestore e per la sorveglianza e l'adozione di azioni correttive in caso di inosservanza. Le procedure dovranno inglobare il sistema di notifica del gestore in caso di incidenti rilevanti verificatisi o di quelli evitati per poco, soprattutto se dovuti a carenze delle misure di protezione, la loro analisi e azioni conseguenti intraprese sulla base dell'esperienza acquisita;
vii) controllo e revisione: adozione e applicazione di procedure relative alla valutazione periodica sistematica della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e all'efficacia e all'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza. Revisione documentata, e relativo aggiornamento, dell'efficacia della politica in questione e del sistema di gestione della sicurezza da parte della direzione.
ALLEGATO IV
DATI E INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI PIANI DI EMERGENZA
1. Piani di emergenza interni
a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e della persona responsabile dell'applicazione e del coordinamento delle misure di intervento all'interno dei sito.
b) Nome o funzione della persona incaricata del collegamento con l'autorità responsabile del piano di emergenza esterno.
c) Per situazioni o eventi prevedibili che potrebbero avere un ruolo determinante nel causare un incidente rilevante, descrizione delle misure da adottare per far fronte a tali situazioni o eventi e per limitarne le conseguenze; la descrizione deve comprendere le apparecchiature di sicurezza e le risorse disponibili.
d) Misure atte a limitare i pericoli per le persone presenti nel sito, compresi sistemi di allarme e le norme di comportamento che le persone devono osservare al momento dell'allarme.
e) Disposizioni per avvisare tempestivamente, in caso di incidente, l'autorità incaricata di attivare il piano di emergenza esterno; tipo di informazione da fornire immediatamente e misure per la comunicazione di informazioni più dettagliate appena disponibili.
f) Disposizioni adottate per formare il personale ai compiti che sarà chiamato a svolgere e, se del caso, coordinamento di tale azione con i servizi di emergenza esterni.
g) Disposizioni per coadiuvare l'esecuzione delle misure di intervento adottate all'esterno del sito.
2. Piani di emergenza esterni
a) Nome o funzione delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza e delle persone autorizzate a dirigere e coordinare le misure di intervento adottate all'esterno del sito.
b) Disposizioni adottate per essere informati tempestivamente degli eventuali incidenti; modalità di allarme e richiesta di soccorsi.
c) Misure di coordinamento delle risorse necessarie per l'attuazione del piano di emergenza esterno.
d) Disposizioni adottate per fornire assistenza con le misure di intervento adottate all'interno dei sito.
e) Misure di intervento da adottare all'esterno del sito.
f) Disposizioni adottate per fornire alla popolazione informazioni specifiche relative all'incidente e al comportamento da adottare.
g) Disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri Stati membri in caso di incidenti rilevanti che potrebbero avere conseguenze al di là delle frontiere.
ALLEGATO V [48]
SCHEDA DI INFORMAZIONE SUI RISCHI DI INCIDENTE
RILEVANTE PER I CITTADINI ED I LAVORATORI - Sezione 1
Nome della società |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
(ragione sociale) |
|
Stabilimento/deposito di |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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|
(comune) |
(provincia) |
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
(indirizzo) |
|
Portavoce della Società |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. |
|
(se diverso dal Responsabile) |
(nome) |
(cognome) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
|
|
(telefono) |
(fax) |
La Società ha presentato la notifica prescritta dall'art. 6 del D.Lgs |
|
|
La Società ha presentato il Rapporto di Sicurezza prescritto dall'art. 8 del D.Lgs |
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|
Responsabile dello stabilimento |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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|
(nome) |
(cognome) |
|
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
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|
(qualifica) |
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Sezione 2
Indicazioni e recapiti di Amministrazioni, Enti, Istituti, Uffici o altri pubblici, a livello nazionale e locale a cui si è comunicata l'assoggettabilità alla presente normativa, o a cui è possibile richiedere informazioni in merito - da redigere a cura del fabbricante. |
Riportare le autorizzazioni e le certificazioni adottate in campo ambientale dallo stabilimento |
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Sezione 3
Descrizione della/delle attività svolta/svolte nello stabilimento/deposito |
- specificare l'eventuale suddivisione in impianti/depositi |
- descrizione del territorio circostante (ricettori sensibili - quali: scuole; ospedali; uffici pubblici; luoghi di ritrovo; ecc. -, altri impianti industriali presenti, ecc.), nel raggio di 5 Km |
- riportare una cartografia, in formato A3 secondo una adeguata scala, che metta in rilievo i confini dello stabilimento e delle principali aree produttive, logistiche e amministrative |
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Sezione 4
Sostanze e preparati soggetti al |
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Numero CAS o altro indice identificativo della sostanza/ preparato |
Nome comune o generico |
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Classificazione di pericolo (*) |
|
Principali caratteristiche di pericolosità (*) |
Max quantità presente (t) |
............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
........................... |
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.................................. |
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............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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........................... |
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............................ |
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............................... |
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............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
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.................................. |
............................ |
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............................... |
............................... |
........................... |
|
.................................. |
............................ |
|
(*) Riportare la classificazione di pericolo e le frasi di rischio di cui al D.Lgs 52/97 e DM della Sanità 28.04.1997 e successive modifiche e norme di attuazione. |
||||||
Sezione 5
Natura dei rischi di incidenti rilevanti |
|
Informazioni generali |
|
Incidente (*) |
Sostanza coinvolta |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
.............................................................................. |
(*) Incendio, esplosione, rilascio di sostanze pericolose. |
|
Sezione 6
Tipo di effetto per la popolazione e per l'ambiente |
|
|
|
|
|
|
|
|
Es. intossicazione; malessere irraggiamento; onde d'urto (rottura vetri), ecc. |
Misure di prevenzione e sicurezza adottate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Es. sistemi di allarme automatico e di arresto di sicurezza; serbatoi di contenimento; barriere antincendio; ecc. |
Sezione 7
Il PEE è stato redatto dall'Autorità competente? |
si |
no |
Le informazioni debbono fare esplicito riferimento ai Piani di emergenza interni di cui all'articolo 11 e ai Piani di emergenza esterni di cui all'articolo 20 del presente decreto. Qualora i Piani di emergenza esterni non siano stati predisposti, il gestore dovrà riportare le informazioni desunte dal Rapporto di sicurezza, ovvero dalla pianificazione di emergenza di cui all'allegato III, lettera c), punto v) |
||
Mezzi di segnalazione di incidenti |
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(es. sirene, altoparlanti, campane, ecc.) |
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|
Comportamento da seguire |
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(specificare i diversi comportamenti; in generale è opportuno: non lasciare l'abitazione, fermare la ventilazione, chiudere le finestre, seguire le indicazioni date dalle autorità competenti) |
||
Mezzi di comunicazione previsti |
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(specificare quali: es. radio locale, Tv locale, altoparlanti, ecc.) |
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|
Presidi di pronto soccorso |
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|
|
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|
|
(es: interventi VV.FF., Protezione civile e forze dell'ordine; allerta di autoambulanze ed ospedali; blocco e incanalamento del traffico, ecc.) |
||
INFORMAZIONI PER LE AUTORITA' COMPETENTI SULLE SOSTANZE
ELENCATE NELLA SEZIONE 4 - Sezione 8
|
Sostanza |
|
................................................................ |
................................................................................................. |
|
................................................................ |
Codice aziendale: ..................................... |
|
|
Utilizzazione: |
|
|
materia prima |
solvente |
|
intermedio |
catalizzatore |
|
prodotto finito |
altro |
|
|
|
Identificazione |
||
Nome chimico: ......................................................................................................................................... |
||
Nomi commerciali: .................................................................................................................................. |
||
Nomenclatura Chemical Abstracts: ..................................................................................................... |
||
Numero di registro CAS: ........................................................................................................................ |
||
Formula bruta: .......................................................................................................................................... |
||
Peso molecolare: .................................................................................................................................... |
||
Formula di struttura: ................................................................................................................................ |
||
|
||
Caratteristiche chimico-fisiche |
||
Stato fisico: ................................................................................................................................................. |
||
Colore: ......................................................................................................................................................... |
||
Odore: .......................................................................................................................................................... |
||
Solubilità in acqua: .................................................................................................................................... |
||
Solubilità nei principali solventi organici: ............................................................................................. |
||
Densità: ....................................................................................................................................................... |
||
Peso specifico dei vapori, relativo all'aria: ............................................................................................ |
||
Punto di fusione: ........................................................................................................................................ |
||
Punto di ebollizione: .................................................................................................................................. |
||
Punto di infiammabilità: ............................................................................................................................ |
||
Limite inferiore e superiore di infiammabilità in aria (% in volume): ............................................... |
||
Temperatura di auto accensione: .......................................................................................................... |
||
Tensione di vapore: .................................................................................................................................. |
||
Reazioni pericolose: ................................................................................................................................. |
||
|
||
Classificazione ed etichettatura |
||
Di legge |
Provvisoria |
Non richiesta |
Simbolo di pericolo: ................................................................................................................................ |
||
Indicazione di pericolo: ........................................................................................................................... |
||
Frasi di rischio: ......................................................................................................................................... |
||
Consigli di prudenza: ............................................................................................................................... |
||
Informazioni tossicologiche |
||||||
Vie di penetrazione |
||||||
O |
Ingestione |
|
O |
Inalazione |
O |
Contatto |
Tossicità acuta: |
||||||
|
DL50 via orale (4 ore): .............................................................................................................. |
|||||
|
CL50 per inalazione (4 ore): .................................................................................................... |
|||||
|
DL50 via cutanea (4 ore): ......................................................................................................... |
|||||
|
CL50 su uomo (30 minuti): ..................................................................................................... |
|||||
|
IDLH: ................................................................................................................................................ |
|||||
Tossicità cronica: ........................................................................................................................................ |
||||||
|
|
cute |
occhio |
vie respiratorie |
||
Potere corrosivo: |
O |
O |
O |
|||
Potere irritante: |
O |
O |
O |
|||
Potere sensibilizzante: |
O |
O |
O |
|||
Cancerogenesi: ....................................................................................................................................... |
||||||
Mutagenesi: .............................................................................................................................................. |
||||||
Teratogenesi: ........................................................................................................................................... |
||||||
|
||||||
Informazioni ecotossicologiche |
||||||
Specificare: |
Aria |
Acqua |
Suolo |
|||
Biodegradabilità: |
|
BOD5/COD |
|
|||
Dispersione: |
|
|
|
|||
Persistenza: |
T 1/2 (m-g-h) |
|
Koc - T 1/2 |
|||
Bioaccumulo/ |
|
BCF - log Pow |
|
|||
bioconcentrazione: |
|
|
|
|
||
Informazioni per le autorità competenti sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento (fare riferimento alle zone individuate nel Piano di emergenza esterno. Quando il PEE non è stato predisposto o non è previsto dalla normativa vigente, il gestore fa riferimento al RdS o all'analisi dei rischi). - Sezione 9
Indicare le coordinate del baricentro dello stabilimento in formato UTM X: ....................... Y: .................... Fuso: ............................
Evento iniziale |
Condizioni |
Modello sorgente |
I zona (m) |
II zona (m) |
III zona (m) |
||
Incendio |
|
in fase liquida |
incendio da recipiente (Tank fire) |
O |
|
|
|
si |
localizzato in aria |
|
incendio da pozza (Pool fire) |
O |
|
|
|
|
|
in fase gas/vapore ad alta velocità |
getto di fuoco (Jet fire) |
O |
|
|
|
|
|
|
incendio di nube (Flash fire) |
O |
|
|
|
no |
|
in fase gas/vapore |
sfera di fuoco (Fireball) |
O |
|
|
|
Esplosione |
|
reazione sfuggente (run-a-way reaction) |
O |
|
|
|
|
si |
confinata |
miscela gas/vapori infiammabili |
O |
|
|
|
|
|
|
polveri infiammabili |
O |
|
|
|
|
no |
non confinata |
miscela gas/vapori infiammabili (U.V.C.E.) |
O |
|
|
|
|
|
transizione rapida di fase |
esplosione fisica |
O |
|
|
|
|
Rilascio |
|
in acqua |
dispersioni liquido/liquido (fluidi solubili) |
O |
|
|
|
|
|
|
emulsioni liquido/liquido (fluidi insolubili) |
O |
|
|
|
|
|
|
evaporazione da liquido (fluidi insolubili) |
O |
|
|
|
si |
in fase liquida |
|
dispersione da liquido (fluidi insolubili) |
O |
|
|
|
|
|
sul suolo |
Dispersione |
O |
|
|
|
|
|
|
evaporazione da pozza |
O |
|
|
|
no |
in fase gas/vapore |
ad alta o bassa velocità di rilascio |
dispersione per turbolenza (densità della nube inf. a quella dell'aria) |
O |
|
|
|
|
|
|
dispersione per gravità (densità della nube superiore a quella dell'aria) |
O |
|
|
|
ALLEGATO VI
CRITERI PER LA NOTIFICA DI UN INCIDENTE ALLA COMMISSIONE
I. Ogni incidente di cui al punto 1 o avente almeno una delle conseguenze descritte ai punti 2, 3, 4 e 5 deve essere notificato alla Commissione.
1. Sostanze in causa
Ogni incendio o esplosione o emissione accidentale di sostanza pericolosa implicante un quantitativo almeno pari al 5% della quantità limite prevista alla colonna 3 dell'allegato I.
2. Conseguenze per le persone o i beni
Un incidente, connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini uno dei seguenti eventi:
– un morto;
– sei persone ferite all'interno dello stabilimento e ricoverate in ospedale per almeno 24 ore;
– una persona situata all'esterno dello stabilimento ricoverata in ospedale per almeno 24 ore;
– abitazione/i all'esterno dello stabilimento, danneggiata/e inagibile/i a causa dell'incidente;
– l'evacuazione o il confinamento di persone per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 500;
– l'interruzione dei servizi di acqua potabile, elettricità, gas, telefono per oltre 2 ore (persone moltiplicate per le ore): il risultato è almeno pari a 1000.
3. Conseguenze immediate per l'ambiente
– danni permanenti o a lungo termine causati agli habitat terrestri
– 0.5 ha o più di un habitat importante dal punto di vista dell'ambiente o della conservazione e protetto dalla legislazione;
– 10 ha o più di un habitat più esteso, compresi i terreni agricoli;
– danni rilevanti o a lungo termine causati a habitat di acqua superficiale o marini (*)
– 10 km o più di un fiume o canale;
– 1 ha o più di un lago o stagno;
– 2 ha o più di un delta;
– 2 ha o più di una zona costiera o di mare;
– danni rilevanti causati a una falda acquifera o ad acque sotterranee (*)
– 1 ha o più.
4. Danni materiali
– danni materiali nello stabilimento: a partire da 2 milioni di ECU;
– danni materiali all'esterno dello stabilimento: a partire da 0,5 milioni di ECU.
5. Danni transfrontalieri
Ogni incidente connesso direttamente con una sostanza pericolosa che determini effetti all'esterno del territorio dello Stato membro interessato.
II. Dovrebbero essere notificati alla Commissione gli incidenti e i “quasi incidenti” che, a parere degli Stati membri, presentano un interesse tecnico particolare per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze ma che non rispondono ai criteri quantitativi soprammenzionati.
ALLEGATO VII [49]
CRITERI ARMONIZZATI RELATIVI ALLA LIMITAZIONE
DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 11
La limitazione delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 8, comma 10 può essere concessa se almeno uno dei seguenti criteri generici è soddisfatto.
1. FORMA FISICA DELLA SOSTANZA
Sostanze sotto forma solida, per le quali, sia in condizioni normali sia anormali ragionevolmente prevedibili, non è possibile un rilascio di materia o di energia in grado di creare un pericolo di incidente rilevante.
2. MODALITA' DI CONTENIMENTO E QUANTITA'
Sostanze imballate o immagazzinate in modo tale e in quantità tali che il massimo rilascio possibile in qualsiasi circostanza sia in grado di non creare un pericolo di incidente rilevante.
3. UBICAZIONE E QUANTITA'
Sostanze presenti in quantità tali e a distanza tale da altre sostanze pericolose (presso lo stabilimento o altrove) da non creare di per se stesse un pericolo di incidente rilevante né provocare un incidente rilevante che coinvolga altre sostanze pericolose.
4. CLASSIFICAZIONE
Sostanze definite come pericolose in base alla loro classificazione generica riportata nell'allegato I, parte 2, ma che non sono in grado di creare un pericolo di incidente rilevante e per le quali pertanto la classificazione generica è inadeguata a tal fine.
[1] Abrogato dall'art. 33 del
[2] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[3] Lettera inserita dall'art. 1 del
[4] Lettera così sostituita dall'art. 1 del
[5] Comma così modificato dall'art. 1 del
[6] Comma abrogato dall'art. 2 del
[7] Alinea così modificato dall'art. 3 del
[8] Comma così modificato dall'art. 3 del
[9] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[11] Comma aggiunto dall'art. 3 del
[12] Comma così sostituito dall'art. 4 del
[13] Comma così modificato dall'art. 4 del
[14] Comma abrogato dall'art. 5 del
[15] Comma abrogato dall'art. 5 del
[16] Alinea così modificato dall'art. 6 del
[17] Comma così modificato dall'art. 6 del
[18] Comma così modificato dall'art. 6 del
[19] Comma così sostituito dall'art. 7 del
[20] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[21] Comma aggiunto dall'art. 7 del
[22] Rubrica così sostituita dall'art. 8 del
[23] Comma inserito dall'art. 8 del
[24] Comma così modificato dall'art. 8 del
[25] Comma così modificato dall'art. 9 del
[26] Lettera aggiunta dall'art. 9 del
[27] Lettera aggiunta dall'art. 10 del
[28] Lettera così modificata dall'art. 11 del
[29] Comma così modificato dall'art. 11 del
[30] Comma inserito dall'art. 11 del
[31] Comma inserito dall'art. 11 del
[32] Comma così modificato dall'art. 11 del
[33] Comma così modificato dall'art. 12 del
[34] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[35] Comma così modificato dall'art. 13 del
[36] Comma così sostituito dall'art. 13 del
[37] Comma aggiunto dall'art. 14 del
[38] Comma inserito dall'art. 15 del
[39] Comma così modificato dall'art. 16 del
[40] Comma così modificato dall'art. 16 del
[41] Comma così modificato dall'art. 16 del
[42] Allegato abrogato dall'art. 17 del
[43] Allegato sostituito dall'art. 18 del
[44] Lettera aggiunta dall'art. 1 del
[45] Punto così sostituito dall'art. 19 del
[46] Punto così sostituito dall'art. 20 del
[47] Punto così sostituito dall'art. 20 del
[48] Allegato così modificato dall'art. 21 del
[49] Allegato così modificato dall'art. 22 del