Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 11/09/1991 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, che [...] |
Art. 2. 1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, [...] |
Art. 3. 1. I benefici di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, spettano anche a coloro cui sia stato completamente erogato il contributo [...] |
Art. 4. 1. All'articolo 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 5. 1. L'articolo 46, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente: |
Art. 6. 1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, possono essere concessi anche a [...] |
Art. 7. 1. All'articolo 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 8. 1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, qualora il finanziamento [...] |
Art. 9. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica: |
Art. 10. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 10 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, così come modificato dagli articoli 58 e 59 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a [...] |
Art. 11. 1. Nei casi previsti dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, la possibilità di transitare dalla disciplina contributiva della legge regionale 20 giugno 1977, n. [...] |
Art. 12. 1. Le provvidenze per il recupero statico e funzionale dei vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e [...] |
Art. 13. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 80, il contributo [...] |
Art. 14. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, deve intendersi che le opere ivi previste sono [...] |
Art. 15. 1. Le domande utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, dai soggetti che non siano [...] |
Art. 16. 1. All'articolo 16, primo comma, della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 17. 1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici previsti da gli articoli 48 e 49 [...] |
Art. 18. 1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 75, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, qualora, [...] |
Art. 19. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici adibiti [...] |
Art. 20. 1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, in base alle quali sia stata disposta anteriormente [...] |
Art. 21. 1. |
Art. 22. 1. I termini per la presentazione delle domande di rimborso del contributo previsto dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono riaperti per novanta giorni, a decorrere dalla data [...] |
Art. 23. 1. Le disposizioni previste dall'articolo 36, primo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche nel caso di edificio demolito anteriormente alla data di [...] |
Art. 24. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come modificato dall'articolo 69 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono a [...] |
Art. 25. 1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e loro successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione anche nei confronti delle [...] |
Art. 26. |
Art. 27. 1. All'articolo 72, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonchè alle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati [...] |
Art. 28. 1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, le domande utilmente presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, [...] |
Art. 29. 1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, le parole «non superiore a lire 15.000.000 per alloggio» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a lire 25.000.000 [...] |
Art. 30. 1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 52, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere alla data di [...] |
Art. 31. |
Art. 32. 1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, le parole: «di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63,» sono sostituite dalle [...] |
Art. 33. 1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è sostituito dal seguente: |
Art. 34. 1. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: |
Art. 35. 1. Dopo l'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto il seguente: |
Art. 36. 1. All'articolo 40, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 37. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 48 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche agli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della legge regionale 4 luglio [...] |
Art. 38. 1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 50, comma 4, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, pervenute alla Segreteria generale straordinaria per il tramite del [...] |
Art. 39. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell'articolo 81 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, vanno [...] |
Art. 40. 1. All'articolo 101, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 41. 1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall'articolo 168, comma 2, della [...] |
Art. 42. 1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, continuano a trovare applicazione, anche oltre la data del 31 dicembre 1990, [...] |
Art. 43. 1. Al comma 2 dell'articolo 169 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 44. 1. Qualora in seguito agli eventi sismici del 1976, per la ricostruzione delle unità immobiliari negli ambiti edilizi di intervento unitari, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della legge [...] |
Art. 45. 1. Qualora il Comune abbia fatto luogo alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, sulla base della delega conferita dagli interessati ai sensi [...] |
Art. 46. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere compensi e rimborsi, a erogare contributi e ad assumere spese dirette a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire [...] |
Art. 47. I. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, anche in via di sanatoria, le spese connesse all'ampliamento di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 [...] |
Art. 48. 1. Al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del «Tiro a segno» con sede in Comune di Osoppo, servizio di interesse locale con finalità [...] |
Art. 49. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un finanziamento straordinario per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels, [...] |
Art. 50. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di pericolo per la stabilità delle [...] |
Art. 51. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 [...] |
Art. 52. 1. Nei casi di rideterminazione in aumento del contributo disposta dal Sindaco in via di autotutela, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per vizi originari di [...] |
Art. 53. 1. I Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti pubblici e privati che siano obbligati a restituire somme indebitamente percepite dalla Segreteria generale straordinaria, per le [...] |
Art. 54. 1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma della legge 8 agosto 1977, n. 546, le erogazioni disposte dai funzionari delegati ai pagamento delle spese connesse agli [...] |
Art. 55. |
Art. 56. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente [...] |
Art. 57. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo [...] |
Art. 58. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella legge [...] |
Art. 59. 1. I contributi in conto capitale eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della legge regionale 20 [...] |
Art. 60. 1. I provvedimenti di concessione di contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, [...] |
Art. 61. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti, anteriormente alla data di [...] |
Art. 62. 1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei [...] |
Art. 63. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell'entrata in vigore della presente legge, a favore di [...] |
Art. 64. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di [...] |
Art. 65. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 66. 1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive [...] |
Art. 67. (Omissis) |
Art. 68. 1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 2 maggio 1988, [...] |
Art. 69. 1. I provvedimenti di spesa eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre [...] |
Art. 70. (Omissis) |
Art. 71. 1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari di unità produttive e/o annessi rustici inseriti in [...] |
Art. 72. 1. Sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in [...] |
Art. 73. 1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 79 della legge [...] |
Art. 74. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 151, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, sono [...] |
Art. 75. 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 49, sono estese ai soggetti che nell'ambito degli uffici di ragioneria svolgono compiti di [...] |
Art. 76. 1. (Omissis) |
Art. 77. 1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del [...] |
Art. 78. 1. Per le finalità previste dall'articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991. |
Art. 79. 1. Per le finalità previste dall'articolo 72 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per [...] |
Art. 80. 1. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991. |
Art. 81. 1. Per le finalità previste dall'articolo 46 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991. |
Art. 82. 1. Per le finalità previste dall'articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991. |
Art. 83. 1. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991. |
Art. 84. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.186 - Legge Regionale 11 settembre 1991, n. 48.
Ulteriori norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici.
(B.U. 12 dicembre 1991, n. 119).
CAPO I
Norme di modifica e di integrazione delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30,
e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni
1. Per gli edifici di proprietà comunale, inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della
072/S.G.S. qualora la sospensione dei lavori sia dovuta al rinvenimento di reperti di interesse archeologico, storico e culturale.
1. In relazione agli interventi di cui all'articolo 12 bis della
1. I benefici di cui al Capo II della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e, per l'effetto le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi richiamati ai comma 1, purchè siano state presentate entro il 31 ottobre 1977.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta, ed aggiornati avuto riguardo all'indice dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori, ai contributi così determinati vanno posti in detrazione gli importi relativi ai contributi erogati ai sensi della
4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 18 della
1. All'articolo 38, primo comma, della
(Omissis).
1. L'articolo 46, ultimo comma, della
(Omissis).
2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità all'articolo 46, ultimo comma, della citata
1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della
1. All'articolo 66, primo comma, della
(Omissis).
1. Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, qualora il finanziamento regionale non copra l'intera previsione di spesa, il beneficiario è autorizzato ad eseguire e spesare la parte a proprio carico dopo aver ricevuto l'intera somministrazione del finanziamento.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48 della
a) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 51, primo comma, primo periodo, della
b) nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 10 della
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, ancorchè siano state respinte per ragioni di merito oltre che per essere state presentate oltre i termini utili.
4. E' abrogato l'articolo 43 della
1. Nei casi previsti dall'articolo 4, sesto comma, della
2. La domanda di contributo ai sensi della
3. I contributi da concedere agli interessati sono i medesimi che sarebbero spettati al «de cuius», qualora avesse potuto transitare dalla disciplina contributiva della
4. In via transitoria, le disposizioni del presente articolo si applicano anche in favore dei successori «mortis causa» che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ripetuto la domanda del «de cuius».
1. Le provvidenze per il recupero statico e funzionale dei vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto di cui all'articolo 12 della
2. Le provvidenze richiamate al comma 1 si applicano altresì nei casi in cui l'unità abitativa inserita negli edifici ad uso misto sia stata ricostruita con i benefici della
3 Ai fini della determinazione delle provvidenze per il ripristino di ogni singola unità produttiva, vengono considerati anche i vani adibiti a magazzino, deposito o servizi accessori all'attività aziendale.
4. Le domande di contributo eventualmente presentate in tempo utile anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
5. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 4 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
6. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità delle previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
7. Rimangono fermi i termini di presentazione delle domande di contributo quali risultano dall'articolo 58 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 27 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della
1. Le domande utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della
2. L'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è limitato a coloro le cui precarie condizioni familiari sono attestate dal Sindaco del Comune presso il quale è stata presentata la domanda di cui al comma 1, ed è subordinato alla conferma espressa dell'intervento manifestata entro trenta giorni dall'invito all'uopo rivolto dal Sindaco agli interessati.
1. All'articolo 16, primo comma, della
(Omissis).
1. In deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati nei confronti dei soggetti indicati al comma 1 sono annullati e, per l'effetto, le domande dagli stessi presentate sono valide ai fini della concessione dei contributi.
1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 75, ultimo comma, della
2. Con riferimento agli interventi indicati al comma 1, nonchè a quelli aventi ad oggetto gli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della
3. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dei commi 1 e 2 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i finanziamenti integrativi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 47 della
5. In relazione agli edifici indicati al comma 4, sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa con i quali è stato disposto, anche in assenza di perizia, l'utilizzo di economie realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici adibiti prevalentemente agli usi di cui all'articolo 40 della
2. L'intervento di recupero è ammesso a finanziamento anche nel caso di destinazione a finalità sociali, di carattere ricreativo o culturale, di vani che, alla data degli eventi sismici, erano destinati ad altro uso, semprechè la porzione di edificio interessata dal mutamento della destinazione d'uso abbia una estensione, in termini di superficie, inferiore a quella adibita alla medesima data agli usi di cui all'articolo 40 della citata
3. Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente articolo solamente i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia no presentato utilmente domanda ai sensi dell'articolo 40 della citata
4. I progetti degli interventi previsti dal presente articolo sono approvati dal Comune nel cui territorio è situato l'edificio interessato dall'intervento.
5. E' fatto obbligo ai beneficiari di mantenere la destinazione d'uso degli edifici recuperati per almeno dieci anni dal rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
6. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i benefici concessi ai sensi della citata
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni valevoli per gli interventi sugli edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della citata
1. Le domande presentate ai sensi dell'articolo 40 della
2. Sono ammesse a finanziamento le opere necessarie per il recupero strutturale e l'adeguamento antisismico dell'intero edificio in cui è inserita l'unità immobiliare di cui al comma 1.
3. Rimangono fermi tutti gli altri requisiti e condizioni cui, in base alle vigenti disposizioni, è subordinato il finanziamento degli interventi sugli edifici adibiti agli
usi di cui all'articolo 40 della citata
1. [3].
2. Nei limiti previsti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 1990, n. 2851/SGS, l'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a rimborsare le spese di ripristino delle aree occupate da insediamenti provvisori, sostenute direttamente dai proprietari anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, pur in carenza della autorizzazione sindacale di cui all'articolo 2 quinto comma, della
1. I termini per la presentazione delle domande di rimborso del contributo previsto dall'articolo 3 della
soggetti indicati all'articolo 1 della
2. Le domande eventualmente presentate ai Comuni anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili previsti rispettivamente dal secondo comma dell'articolo 3 della
3. I termini fissati a carico dei Comuni dall'articolo 5, secondo comma, della
4. Le richieste dei Comuni eventualmente presentate alla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili fissati dall'articolo 5, secondo comma, della
1. Le disposizioni previste dall'articolo 36, primo comma, della
2. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 sono fatte valide agli effetti della concessione dei contributi.
3. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle domande indicate al comma 2 sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 70 della
1. Le disposizioni di cui agli articoli 70 e 71 della
2. Il termine di trenta giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 71 della citata
3. E' abrogato l'articolo 72 della
1. All'articolo 6, comma 2, della
1. All'articolo 72, comma 1, della
1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie, le domande utilmente presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 10 della
2. La concessione dei predetti benefici può essere disposta anche in deroga all'ordine di priorità stabilito dall'articolo 6, comma 3, della citata
1. All'articolo 1, comma 1, della
1. I termini per la presentazione delle domande di anticipazione, ai sensi dell'articolo 2 della
2. Nei termini riaperti a norma del comma 1 la domanda di anticipazione può essere direttamente presentata ovvero sottoscritta anche dai successori per causa di morte dei soci deceduti; negli stessi termini la domanda può essere ripresentata dai soggetti istanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per ottenere l'anticipazione nella misura massima prevista dall'articolo 1 della citata
3. In caso di decesso del socio richiedente l'anticipazione di cui all'articolo 1 della citata
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ottenuto l'anticipazione di cui all'articolo 1 della citata
1. All'articolo 2, comma 5, della
(Omissis).
1. All'articolo 14, comma 1, della
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della
(Omissis).
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della
(Omissis).
1. Dopo l'articolo 39 della
(Omissis).
1. All'articolo 40, comma 1, della
(Omissis).
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 48 della
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in deroga all'articolo 55 della
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 50, comma 4, della
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 1 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria generale straordinaria sono annullati e, per l'effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
3. All'articolo 50, comma 4, della citata
4. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità al parere negativo della Segreteria generale straordinaria, sono annullati e, per l'effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi, utilmente presentate alla Segreteria generale straordinaria, sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 30 della
2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano anche ai procedimenti definiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con l'adozione di provvedimenti di diniego del contributo fondati sul rilievo che, alla data di presentazione della relativa domanda, non erano conclusi gli interventi di riparazione o di ricostruzione dell'immobile interessato dai fenomeni di infiltrazione d'acqua.
3. I provvedimenti di diniego del contributo di cui al comma 2 sono annullati e le domande sulla base delle quali sono stati assunti i predetti provvedimenti sono valide ai fini della concessione del contributo calcolato sul costo delle opere di progetto ritenute ammissibili e sull'ammontare delle spese tecniche di progettazione e direzione lavori, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera b), della citata
1. All'articolo 101, comma 1, della
(Omissis).
1. Le domande di trasferimento dei contributi eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge oltre il termine indicato dall'articolo 168, comma 2, della
1. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 dell'articolo 168 della
2. Qualora il provvedimento di ammissione ai contributi sia stato notificato prima della data di entrata in vigore della presente legge, il termine di tre mesi di cui al comma 1 decorre dalla predetta data.
3. Sono fatte salve le domande di trasferimento eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in seguito alla notifica del provvedimento di ammissione ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della citata
1. Al comma 2 dell'articolo 169 della
(Omissis).
CAPO III
Altre norme d'intervento
1. Qualora in seguito agli eventi sismici del 1976, per la ricostruzione delle unità immobiliari negli ambiti edilizi di intervento unitari, ai sensi degli articoli 23 e seguenti della
2. A tal fine il Comune di Vito d'Asio deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredandola della documentazione giustificativa.
3. Per le finalità del presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Vito d'Asio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. Qualora il Comune abbia fatto luogo alla ricostruzione delle unità immobiliari distrutte o demolite a causa degli eventi sismici, sulla base della delega conferita dagli interessati ai sensi dell'articolo 42, ottavo comma, della
2. L'accoglimento della domanda di contributo è subordinato alla cessione gratuita al Comune delle unità immobiliari ricostruite dal Comune stesso senza l'osservanza delle distanze minime a protezione del nastro stradale.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere compensi e rimborsi, a erogare contributi e ad assumere spese dirette a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni di carattere giuridico, economico, sociologico, tecnico, storico, artistico e culturale che presentino interesse per la Regione e che siano attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici.
I. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere, anche in via di sanatoria, le spese connesse all'ampliamento di edifici adibiti agli usi di cui all'articolo 40 della
2. Il rimborso delle spese di cui al comma 1, effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelle ancora da effettuare alla medesima data, ivi comprese le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori, è disposto nei confronti del Comune nel cui territorio insiste l'edificio, ancorchè la proprietà dello stesso appartenga a soggetto distinto al quale il Comune anticipi o abbia anticipato le relative spese.
3. La domanda presentata utilmente dal soggetto proprietario dell'edificio, ai sensi dell'articolo 109 della
1. Al fine di consentire il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del «Tiro a segno» con sede in Comune di Osoppo, servizio di interesse locale con finalità sociali di carattere ricreativo, in atto alla data degli eventi sismici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Osoppo [8].
2. A tal fine il Comune di Osoppo deve presentare apposita domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore g della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
4 Per l'intervento di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre apertura di credito a favore del Sindaco del Comune di Osoppo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colloredo di Monte Albano un finanziamento straordinario per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels, nell'ambito del territorio comunale.
2. A tal fine il Comune di Colloredo di Monte Albano deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la presentazione della domanda è sufficiente che il Comune abbia titolo a ricostruire, ancorchè non abbia ancora acquisito la proprietà del sedime interessato dall'intervento.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
4. Per l'intervento di cui al presente articolo l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Colloredo di Monte Albano, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni, conseguenti agli eventi sismici del 1976, sostenute, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, dai Comuni, anche in assenza di specifica domanda di contributo del titolare dell'immobile, per il recupero statico e funzionale di edifici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purchè i lavori stessi si siano resi urgenti e necessari a causa di una pericolosa situazione geologica [9].
2. La domanda per ottenere il rimborso va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. L'erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata.
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1 della
2. E' abrogato l'articolo 85 della
1. Nei casi di rideterminazione in aumento del contributo disposta dal Sindaco in via di autotutela, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per vizi originari di legittimità del provvedimento di concessione, all'importo da concedere a titolo di conguaglio si applica l'indicizzazione vigente alla data di adozione del decreto di rideterminazione del contributo, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 45, ultimo comma, della
2. I provvedimenti di rideterminazione dei contributi eventualmente assunti in difformità dalle disposizioni del comma 1, sono resi ad esse conformi su domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. I Comuni, le Province, le Comunità montane e gli altri enti pubblici e privati che siano obbligati a restituire somme indebitamente percepite dalla Segreteria generale straordinaria, per le finalità previste dalle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, hanno facoltà di rateizzare il proprio debito subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della medesima Segreteria generale straordinaria, fino a sei annualità consecutive, senza maggiorazione di interessi e senza prestazione di garanzia [10].
2. Nella ricorrenza dei casi previsti dall'articolo 24 del decreto-
3. In caso di omesso pagamento di una rata del debito, l'ente autorizzato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l'ammontare residuo della somma dovuta.
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma della
2. La sanatoria di cui al presente articolo opera anche se a giustificazione della spesa sia stata allegata al rendiconto la sola quietanza di entrata al bilancio dell'Ente per l'intero importo dell'ordinativo tratto sull'ordine di accreditamento emesso a carico dei capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, a condizione che il funzionario delegato produca la documentazione comprovante l'intero utilizzo da parte dell'Ente percettore della somma ad esso erogata. In mancanza della predetta documentazione può essere prodotta una dichiarazione del funzionario delegato attestante l'intero utilizzo da parte del percettore delle somme ad esso erogate conformemente alle finalità in base alle quali è stata disposta l'erogazione delle somme medesime.
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
2. L'acquisizione della quietanza di cui al comma 1, produce l'effetto di regolarizzare i rendiconti interessati.
3. Rimane fermo in capo al funzionario delegato l'onere di avviare o proseguire l'azione di recupero delle somme indebitamente corrisposte, ai sensi dell'articolo 102 della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
4. E' abrogato l'articolo 132 della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall'articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977,n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sul costo delle opere di cui all'articolo 5 primo comma, lettera a), della citata
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle disposizioni contenute nella
2. E' abrogato l'articolo 133 della
1. I contributi in conto capitale eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, della
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1 sono annullati. Per effetto dell'annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. I provvedimenti di concessione di contributi previsti dalla
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla
2. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Capo II della
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'articolo 37 della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
3. E' abrogato l'articolo 139 della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
2. Sono fatti salvi altresì i provvedimenti di concessione dei contributi ventennali costanti sulla maggiore spesa delle superfici realizzate in eccedenza rispetto ai parametri fissati in attuazione dell'articolo 46 della citata
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2, sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 49 della
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 51, primo comma, secondo periodo, della
(Omissis) [12].
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della
1. I provvedimenti di spesa eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 75, terzo comma, della
(Omissis) [13].
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore di soggetti titolari di unità produttive e/o annessi rustici inseriti in edifici ad uso misto, sulla base di domande utilmente presentate ai sensi dell'articolo 4 della
2. Sono altresì fatti salvi a tutti gli effetti i contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a favore dei soggetti muniti dei requisiti previsti dall'articolo 4 della citata
3. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma dei commi 1 e 2 sono annullati. Per effetto dell'annullamento le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all'adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. Sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale, nei limiti della tariffa professionale, compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a professionisti singoli od associati in ordine alla revisione della progettazione delle opere di riparazione degli edifici assistiti dalle provvidenze della
2. Sono pure assunti a carico dell'Amministrazione regionale i compensi dovuti dai Comuni per gli incarichi conferiti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche in difetto di competenza o in via di sanatoria, a professionisti singoli od associati, in ordine all'accertamento della avvenuta esecuzione del 50 per cento dei lavori in conformità al progetto approvato, ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, punto 2), della
3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
4. Le disposizioni recate dall'articolo 63 della
5. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di collaudo di cui all'articolo 81 della
6. Gli incarichi di progettazione relativi agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici di cui all'articolo 12 bis della
7. Sono infine fatti salvi, a tutti gli effetti, gli incarichi di consulenza professionale eventualmente conferiti dalla Segreteria generale straordinaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1 della
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui all'articolo 79 della
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 151, primo comma, della
1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 1, della
2. E' abrogato il comma 2 dell'articolo I della citata
1. (Omissis) [14].
2. (Omissis) [15].
3. (Omissis) [16].
4. Sono fissati al 31 dicembre 1991 i termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 75, terzo comma, della
CAPO IV
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 10, 45 e 50 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 184.684.030.650, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 19 e 20 fanno carico al capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 4.369.960.405, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 21 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.057.844.218, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 28 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 50 miliardi, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 6.786.061.231, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. io, con decreto dell'Assessore alla ricostruzione n. 3197 del 28 febbraio 1991.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 44 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 555.399.071, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 47 fanno carico al capitolo 8718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 150 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39 bis, comma 3, della
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 72, commi 1 e 2, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, a fronte dello stanziamento di lire 3.448.360.077, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della
1. Per le finalità previste dall'articolo 25 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l'anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8621 viene altresì impinguato di lire 150 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 dopo la locuzione «alle amministrazioni comunali e provinciali» è inserita la locuzione « alle Comunità montane e collinare ed ai consorzi di comuni e di altri enti pubblici».
1. Per le finalità previste dall'articolo 72 della
2. Il predetto onere di lire 1000 milioni fa carico al capitolo 8702 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1991.
3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Lo stanziamento, in termini di cassa, del precitato capitolo 8702 viene altresì impinguato di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8702 dopo la locuzione «edilizi unitari» è aggiunta la locuzione «, nonchè delle spese relative agli adempimenti tecnici ed amministrativi preordinati alla cessione delle unità immobiliari medesime.».
1. Per le finalità previste dall'articolo 30 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l'anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Lo stanziamento in termini di cassa, del precitato capitolo 8713 viene altresì impinguato di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. Per le finalità previste dall'articolo 46 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1. Categoria 1.4 - Sezione VI - viene istituito il capitolo 8634 [1.1.141.2.06.06] con la denominazione: «Spese, compensi, rimborsi e contributi a sostegno di iniziative di carattere culturale e per favorire pubblicazioni attinenti alla ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 300 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8634 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. Per le finalità previste dall'articolo 48 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1.Categoria 2.3. - Sezione VIII - viene istituito il capitolo 8724 [1.1.232.3.08.09] con la denominazione: «Finanziamento al Comune di Osoppo per il completamento dei lavori di ripristino e recupero funzionale del complesso del «Tiro a segno» in atto alla data degli eventi sismici» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8724 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. Per le finalità previste dall'articolo 49 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1991.
2. Nello staro di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, nella Rubrica n. 26 - Programma 4.1.1.Categoria 2.3. - Sezione VI - viene istituito il capitolo 8725 [1.1.232.3.06.06] con la denominazione: «Finanziamento straordinario al Comune di Colloredo di Monte Albano per la ricostruzione, anche parziale, della torre di Mels» e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia»: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 133.315.910.290 non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della
4. Sul precitato capitolo 8725 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante storno di pari importo, dal capitolo 8842 «Fondo di riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Vedi l'estensione di cui all'art. 98 della
[2] Vedi l'estensione di cui all'art. 92 della
[3] Comma abrogato dall'art. 138 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 93 della
[7] Comma così modificato dall'art. 95 della
[8] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 96 della
[9] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 94 della
[10] Vedi la salvaguardia di cui all'art. 88 comma 2 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 31, comma 3, della
[13] Articolo abrogato dall'art. 133, comma 3, della
[14] Comma abrogato dall'art. 25, comma 4, della
[15] Comma abrogato dall'art. 2 della
[16] Comma abrogato dall'art. 25, comma 4, della