§ 4.4.12 – L.R. 20 maggio 1997, n. 21.
Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:20/05/1997
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Consorziamento obbligatorio).
Art. 3.  (Esclusioni dai limiti di fabbisogno).
Art. 4.  (Transitorietà disciplinare).
Art. 5.  (Competenza autorizzatoria).
Art. 6.  (Compatibilità urbanistica).
Art. 7.  (Oneri di coltivazione o ricerca).
Art. 8.  (Contenuto dell'autorizzazione).
Art. 11.  (Applicazione transitoria delle sanzioni).
Art. 12.  (Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986).
Art. 13.  (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 25/1992).
Art. 14.  (Modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22/1996).
Art. 15.  (Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 5/1997).
Art. 16.  (Entrata in vigore).


§ 4.4.12 – L.R. 20 maggio 1997, n. 21.

Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.

(B.U. 28 maggio 1997, n. 22).

 

CAPO I

Determinazione del fabbisogno estrattivo e relativa disciplina autorizzativa

 

Art. 1. (Finalità). [1]

     1. Con l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale e la pubblica utilità attraverso un'adeguata continuità operativa ed un corretto equilibrio del prezzo di mercato nel settore delle sabbie e ghiaie, in attesa dell'approvazione della relativa sezione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l'Amministrazione regionale determina fino al 31 luglio 1999 un ulteriore fabbisogno di materiale escavabile pari a 12 milioni di metri cubi.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al medesimo termine del 31 luglio 1999, è consentito, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, il rilascio di nuove autorizzazioni, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei limiti quantitativi complessivi di cui al comma 1, così ripartiti per territorio provinciale:

     a) in provincia di Udine, 6 milioni di metri cubi;

     b) in provincia di Pordenone, 4 milioni di metri cubi;

     c) nelle province di Trieste e Gorizia, complessivamente 2 milioni di metri cubi.

 

     Art. 2. (Consorziamento obbligatorio). [2]

     1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, vengono rilasciate a favore di un unico consorzio o società consortile, costituiti in ciascun ambito provinciale di cui al comma medesimo o a livello interprovinciale e promossi dalle associazioni regionali di categoria, purché il relativo statuto preveda in modo espresso:

     a) che trattasi di struttura aperta alla partecipazione di altri operatori che vi abbiano interesse;

     b) che una quota non inferiore al 25 per cento della quantità autorizzata rimanga vincolata per almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad una successiva ripartizione delle quote a seguito di ulteriori richieste di partecipazione.

     2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i quantitativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 non siano stati completamente esauriti dalle istanze presentate dai consorzi o società consortili di cui al comma 1, per le quantità residue è ammessa la presentazione di istanza di autorizzazione da parte di chiunque vi abbia interesse.

 

     Art. 3. (Esclusioni dai limiti di fabbisogno). [3]

     1. Nei limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non rientrano e sono comunque rilasciabili le autorizzazioni previste dall'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, e dall'articolo 4 della medesima legge regionale 25/1992, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nonché quelle relative alle istanze pervenute entro il 15 marzo 1997.

 

     Art. 4. (Transitorietà disciplinare). [4]

     1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della sezione sabbie e ghiaie del PRAE cessa la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, la cui istruttoria tecnica non sia stata completamente e favorevolmente ultimata entro tale data.

 

     Art. 5. (Competenza autorizzatoria). [5]

     [1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, in materia di attività estrattive, e quelle previste dall'articolo 1, implicando la partecipazione istruttoria di più servizi, vengono rilasciate dal Direttore regionale dell'ambiente, salva, laddove prevista, la previa autorizzazione della Giunta regionale.]

 

     Art. 6. (Compatibilità urbanistica). [6]

 

     Art. 7. (Oneri di coltivazione o ricerca). [7]

     1. A decorrere dall’1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell’autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:

a) argilla;

b) pietre ornamentali;

c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;

d) sabbie e ghiaie [8].

     2. L’ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell’Assessore regionale all’ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, che può determinare che una quota parte dell’onere stesso sia versato dal Comune alla Regione a titolo di rimborsi spese per le attività svolte dalla Regione stessa ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35. Le somme introitate dalla Regione ai sensi del presente articolo sono destinate alla predisposizione, alla revisione, all’aggiornamento del Piano regionale delle attività estrattive, nonché alla realizzazione di interventi di sistemazioni idrogeologiche del territorio regionale [9].

     3. L'onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all'articolo 18 bis della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 10/1994 e modificato dall'articolo 10 della presente legge e il relativo importo deve essere versato al Comune beneficiario entro lo stesso termine fissato per la presentazione dello stato di fatto medesimo. Il primo versamento va effettuato entro il 31 maggio 1998 in relazione all'attività svolta dall'1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997 [10].

     4. Qualora l'attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell'intervento, l'Assessore regionale all'ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell'onere stesso fra i soggetti richiedenti.

     5. Il ristoro economico per l'utilizzo del territorio è costituito dall'onere di coltivazione come regolamentato dai commi precedenti. I Comuni beneficiari possono, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità [11].

     6. In caso di ritardato versamento dell'onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull'importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta.

     7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell'ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.

     8. La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 12 ter della legge regionale 35/1986, come aggiunto dall'articolo 7 della legge regionale 10/1994, costituisce anche copertura al mancato pagamento dell'onere di coltivazione nei termini e con le modalità previste dai commi 3 e 6. Per le garanzie finanziarie già prestate alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilito il termine di 45 giorni dalla data medesima ai fini del loro adeguamento con l'estensione dei loro effetti ai sensi del presente comma, pena la sospensione dell'autorizzazione sino all'avvenuto adempimento.

 

     Art. 8. (Contenuto dell'autorizzazione). [12]

 

CAPO II

Modificazioni al sistema sanzionatorio previsto dalla

legge regionale 35/1986 e successive modificazioni e integrazioni

 

     Artt. 9. - 10. [13]

 

     Art. 11. (Applicazione transitoria delle sanzioni). [14]

     1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 25/1992, alle violazioni degli articoli 18 bis, 19 e 20 della legge regionale 35/1986, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli medesimi, come modificati dagli articoli 9 e 10.

     2. In via transitoria per le infrazioni di cui al comma 1, già accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato effettuato, alla data medesima, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il relativo pagamento in misura ridotta va effettuato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.

 

     Art. 12. (Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986). [15]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986, deve intendersi che per la determinazione del valore venale dei materiali escavati si fa riferimento all'intero volume, senza distinzione di tipologia, del materiale scavato.

 

     Art. 13. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 25/1992). [16]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 25/1992, deve intendersi che la dichiarazione spontanea ivi prevista sostituisca ed assorba tutti gli atti del procedimento per l'accertamento delle violazioni previsto nel capo II della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

CAPO III

Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22 e 24 gennaio 1997, n. 5,

in materia di smaltimento di rifiuti solidi

 

     Art. 14. (Modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22/1996). [17]

 

     Art. 15. (Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 5/1997). [18]

 

CAPO IV

Disposizioni finali

 

     Art. 16. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 11 agosto 2010, n. 16, con la decorrenzai ivi prevista.

[6] Sostituisce l'art. 11, comma 5, della L.R. 18 agosto 1986, n. 35.

[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[8] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[9] Comma sostituito dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6.

[10] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 19 maggio 2011, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[12] Integra l'art. 15, comma 1, della L.R. 18 agosto 1986, n. 35.

[13] Articoli abrogati dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12. Modificano rispettivamente gli artt. 19, 20 e 18 bis, della L.R. 18 agosto 1986, n. 35.

[14] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[15] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[16] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[17] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12. Modifica l'art. 27, comma 1, della L.R. 14 giugno 1996, n. 22.

[18] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 20 ottobre 2017, n. 34. Modifica l'art. 12, comma 4, della L.R. 24 gennaio 1997, n. 5