Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 miniere - cave - torbiere |
Data: | 20/05/1997 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Consorziamento obbligatorio). |
Art. 3. (Esclusioni dai limiti di fabbisogno). |
Art. 4. (Transitorietà disciplinare). |
Art. 5. (Competenza autorizzatoria). |
Art. 6. (Compatibilità urbanistica). |
Art. 7. (Oneri di coltivazione o ricerca). |
Art. 8. (Contenuto dell'autorizzazione). |
Art. 11. (Applicazione transitoria delle sanzioni). |
Art. 12. (Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale 35/1986). |
Art. 13. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge regionale 25/1992). |
Art. 14. (Modificazione all'articolo 27 della legge regionale 22/1996). |
Art. 15. (Modificazione all'articolo 12 della legge regionale 5/1997). |
Art. 16. (Entrata in vigore). |
§ 4.4.12 – L.R. 20 maggio 1997, n. 21.
Determinazione transitoria del fabbisogno estrattivo in materia di sabbie e ghiaie e modifiche ai regimi autorizzativo e sanzionatorio di cui alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive. Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22, e 24 gennaio 1997, n. 5, in materia di smaltimento di rifiuti solidi.
(B.U. 28 maggio 1997, n. 22).
CAPO I
Determinazione del fabbisogno estrattivo e relativa disciplina autorizzativa
1. Con l'obiettivo di soddisfare l'interesse generale e la pubblica utilità attraverso un'adeguata continuità operativa ed un corretto equilibrio del prezzo di mercato nel settore delle sabbie e ghiaie, in attesa dell'approvazione della relativa sezione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), l'Amministrazione regionale determina fino al 31 luglio 1999 un ulteriore fabbisogno di materiale escavabile pari a 12 milioni di metri cubi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al medesimo termine del 31 luglio 1999, è consentito, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 1, il rilascio di nuove autorizzazioni, da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nei limiti quantitativi complessivi di cui al comma 1, così ripartiti per territorio provinciale:
a) in provincia di Udine, 6 milioni di metri cubi;
b) in provincia di Pordenone, 4 milioni di metri cubi;
c) nelle province di Trieste e Gorizia, complessivamente 2 milioni di metri cubi.
Art. 2. (Consorziamento obbligatorio). [2]
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, vengono rilasciate a favore di un unico consorzio o società consortile, costituiti in ciascun ambito provinciale di cui al comma medesimo o a livello interprovinciale e promossi dalle associazioni regionali di categoria, purché il relativo statuto preveda in modo espresso:
a) che trattasi di struttura aperta alla partecipazione di altri operatori che vi abbiano interesse;
b) che una quota non inferiore al 25 per cento della quantità autorizzata rimanga vincolata per almeno 12 mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'autorizzazione medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione, ad una successiva ripartizione delle quote a seguito di ulteriori richieste di partecipazione.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora i quantitativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 non siano stati completamente esauriti dalle istanze presentate dai consorzi o società consortili di cui al comma 1, per le quantità residue è ammessa la presentazione di istanza di autorizzazione da parte di chiunque vi abbia interesse.
Art. 3. (Esclusioni dai limiti di fabbisogno). [3]
1. Nei limiti quantitativi di cui all'articolo 1 non rientrano e sono comunque rilasciabili le autorizzazioni previste dall'articolo 1 della
Art. 4. (Transitorietà disciplinare). [4]
1. Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione della sezione sabbie e ghiaie del PRAE cessa la possibilità di rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, la cui istruttoria tecnica non sia stata completamente e favorevolmente ultimata entro tale data.
Art. 5. (Competenza autorizzatoria). [5]
[1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni di cui alla
Art. 6. (Compatibilità urbanistica). [6]
Art. 7. (Oneri di coltivazione o ricerca). [7]
1. A decorrere dall’1 luglio 1997 è introdotto un onere di coltivazione o di ricerca a carico del titolare dell’autorizzazione da versare annualmente al Comune sede dell’attività estrattiva, quale indennizzo dei disagi derivanti dall’esercizio della stessa, diversificato per le seguenti tipologie di materiali:
a) argilla;
b) pietre ornamentali;
c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
d) sabbie e ghiaie [8].
2. L’ammontare di tale onere viene fissato con decreto dell’Assessore regionale all’ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale, che può determinare che una quota parte dell’onere stesso sia versato dal Comune alla Regione a titolo di rimborsi spese per le attività svolte dalla Regione stessa ai sensi della
3. L'onere di coltivazione è applicato sulla quantità di materiale escavato durante l'esercizio oggetto dello stato di fatto di cui all'articolo 18 bis della
4. Qualora l'attività estrattiva arrechi disagio in modo sostanziale anche ai Comuni limitrofi a quello sede dell'intervento, l'Assessore regionale all'ambiente con proprio decreto, su motivata richiesta degli enti interessati, provvede alla ripartizione di una quota, non superiore al 40 per cento, dell'onere stesso fra i soggetti richiedenti.
5. Il ristoro economico per l'utilizzo del territorio è costituito dall'onere di coltivazione come regolamentato dai commi precedenti. I Comuni beneficiari possono, altresì, definire i rapporti con i titolari delle autorizzazioni mediante accordi relativi alla realizzazione o utilizzazione di infrastrutture pubbliche e di pubblica utilità [11].
6. In caso di ritardato versamento dell'onere di coltivazione rispetto alla data di scadenza del termine per la presentazione dello stato di fatto, il titolare di autorizzazione è tenuto al versamento degli interessi legali calcolati sull'importo da versare. Qualora il ritardo superi i giorni trenta, l'autorizzazione si intende automaticamente decaduta.
7. Il Comune è tenuto a dare immediatamente notizia alla Direzione regionale dell'ambiente degli inadempimenti di cui al comma 6.
8. La garanzia finanziaria, di cui all'articolo 12 ter della
Art. 8. (Contenuto dell'autorizzazione). [12]
CAPO II
Modificazioni al sistema sanzionatorio previsto dalla
Artt. 9. - 10. [13]
Art. 11. (Applicazione transitoria delle sanzioni). [14]
1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 5 della
2. In via transitoria per le infrazioni di cui al comma 1, già accertate prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato effettuato, alla data medesima, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il relativo pagamento in misura ridotta va effettuato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.
Art. 12. (Interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 3, della
Art. 13. (Interpretazione autentica dell'articolo 5 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5 della
CAPO III
Modifiche alle leggi regionali 14 giugno 1996, n. 22 e 24 gennaio 1997, n. 5,
in materia di smaltimento di rifiuti solidi
Art. 14. (Modificazione all'articolo 27 della
Art. 15. (Modificazione all'articolo 12 della
CAPO IV
Disposizioni finali
Art. 16. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[6] Sostituisce l'art. 11, comma 5, della
[7] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 19 della
[9] Comma sostituito dall’art. 18 della
[10] Comma già modificato dall'art. 19 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[12] Integra l'art. 15, comma 1, della
[13] Articoli abrogati dall'art. 39 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 37 della