Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 30/04/2003 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla legge regionale 7/2000 in materia di procedimento amministrativo). |
Art. 2. (Disposizioni in materia di enti locali). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla legge regionale 33/2002 istitutiva delle Comunità montane). |
Art. 4. (Acquisto di beni e servizi). |
Art. 5. (Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di società finanziarie regionali e rifinanziamento dell’articolo 5 della [...] |
Art. 6. (Disposizioni in materia di personale regionale). |
Art. 7. (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie). |
Art. 10. (Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero). |
Art. 11. (Disposizioni modificative in materia di corregionali all’estero). |
Art. 12. (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica). |
Art. 13. (Modifiche alla legge regionale 14/2002 recante disciplina organica dei lavori pubblici). |
Art. 14. (Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e demanio idrico). |
Art. 15. (Disposizioni modificative in materia di urbanistica). |
Art. 16. (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti). |
Art. 17. (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile). |
Art. 18. (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall’inquinamento e di attività estrattive). |
Art. 19. (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della legge 388/2000, [...] |
Art. 20. (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia). |
Art. 21. (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato). |
Art. 22. (Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell’Ente Zona Industriale di Trieste). |
Art. 23. (Disposizioni in materia di commercio e turismo). |
Art. 24. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.210 – L.R. 30 aprile 2003, n. 12. [1]
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003.
(B.U. 5 maggio 2003, n. 18 – S.S. n. 3).
CAPO I
Disposizioni concernenti il settore degli affari istituzionali
Art. 1. (Disposizioni in materia di beni regionali e comunali, di libro fondiario e modifiche alla
1. L’articolo 3 della
«Art. 3. (Beni immobili da acquisire al demanio comunale).
1. Le aree verdi e le strade di accesso, comprese le aree di pertinenza e di servizi nel sottosuolo e soprassuolo, che risultano inserite nella toponomastica dei Comuni e aventi destinazione pubblica, sono trasferite ai Comuni competenti per territorio.
2. Nei territori in cui vige il sistema dei libri fondiari, ai fini dell’intavolazione dei beni di cui al comma 1, è sufficiente che i beni medesimi vengano individuati con l’indicazione delle partite tavolari in cui risultano censiti. Le domande di intavolazione dei beni devono venire presentate dai Comuni.».
2. L’articolo 4 (Regime transitorio per la vendita di beni immobili da parte degli Istituti autonomi per le case popolari della regione) della
3. All’articolo 30 (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale) della
a) ai commi 5 e 7 le parole «non registrati ai sensi dell’articolo 815 del codice civile» sono soppresse;
b) al comma 8, come modificato dall’articolo 14, comma 5, della
c) dopo il comma 8 bis, come inserito dall’articolo 2, comma 4, della
«8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d’istruzione e/o formazione professionale.»;
d) al comma 9 le parole «Delle cessioni di cui ai commi 8 e 8 bis» sono sostituite dalle parole «Delle cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter».
4. [All’articolo 9 della
«2 bis. Gli atti richiesti dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dai Comuni della regione, nonché quelli richiesti nell’interesse degli stessi sono esenti dai diritti dovuti per gli adempimenti di cui al secondo comma.»] [2].
5. [All’articolo 21 (Deroghe all’articolo 84, comma 1, della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. E’ consentito l’accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario.»;
b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Le categorie d’utenti abilitati all’accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l’ottenimento del collegamento e l’utilizzo dei dati, sono determinati in sede regolamentare dalla Giunta regionale.» ] [3].
6. Il comma 1 dell’articolo 51 della
Art. 2. (Disposizioni in materia di enti locali).
1. [Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10 (Norme contabili per gli Enti locali) della
2. Al comma 12 dell’articolo 3 della
3. Per i sindaci e i presidenti di Provincia è prevista un’indennità, alla fine di ogni mandato, corrispondente ad una somma pari ad una indennità mensile, spettante per ogni anno di mandato. La stessa viene proporzionalmente ridotta per periodi inferiori. Tale indennità si intende a carico dei bilanci dei rispettivi enti locali.
4. All’articolo 3 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della
a) al comma 4, lettera k), sono soppresse le parole «entro gli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 10 della
b) al comma 8, lettera i), sono soppresse le parole «entro il rispettivo ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 10 della legge regionale 15/2001»;
c) i commi 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti: «42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Ministero dell’interno per disciplinare le modalità di concessione al Ministero medesimo - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – di un contributo straordinario di 150.000 euro a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all’attività di contrasto della criminalità nel territorio.
43. Il contributo è concesso ed erogato dalla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio per il sistema delle autonomie locali - in un’unica soluzione ed in via anticipata, sulla base della convenzione di cui al comma 42. Trova applicazione, quanto alle modalità di rendicontazione, che sarà effettuata dall’ufficio periferico del Ministero dell’interno competente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42, l’articolo 42 della
d) al comma 46, la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia.».
5. In relazione al disposto di cui al comma 4, lettera c), nella unità previsionale di base 1.4.10.1.394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 la denominazione del capitolo 1736 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è sostituita con la seguente: «Contributo straordinario al Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza a sostegno della realizzazione di interventi di implementazione della dotazione di sistemi tecnologici della Questura di Pordenone funzionali all’attività di contrasto della criminalità nel territorio».
6. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 3, commi 42 e 43, della
7. Al comma 6 dell’articolo 10 della
8. I consiglieri comunali e provinciali, in caso di violazione del diritto di accesso agli atti delle rispettive amministrazioni, riconosciuto loro dalle norme vigenti, possono fare istanza, in forma scritta, al Comitato di garanzia, per ottenere l’adempimento da parte dell’ente locale interessato. Il Comitato di garanzia, entro dieci giorni dal ricevimento dell’istanza, accertata la violazione del diritto di accesso, diffida l’ente interessato ad adempiere, fissando un termine non inferiore a cinque giorni. In caso di ulteriore inadempimento, il Comitato invia un commissario per il compimento degli adempimenti necessari. Dell’avvenuto intervento del Comitato di garanzia è data notizia a cura del Comitato stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli oneri del procedimento sono posti a carico dell’ente locale interessato.
Art. 3. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e modifiche alla
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allla Comunità montana della Carnia un contributo di 200.000 euro per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. che promuove e realizza programmi e iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese.
3. Per l’attuazione dell’intervento di cui al comma 2, la Comunità presenta la domanda per la concessione del contributo al Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna.
4. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 2.2.14.1.26 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la cui denominazione è modificata in «Interventi di parte corrente nelle zone montane», con riferimento al capitolo 1016 (1.1.154.2.10.12) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Contributo alla Comunità montana della Carnia per la concessione di un finanziamento a Euroleader s.cons.r.l. per la promozione e la realizzazione di programmi e di iniziative di sviluppo socio-economico sul territorio della Carnia e del Gemonese» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2003.
5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 2.1.14.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
6. All’articolo 2 della
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E’ classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste.»;
b) al comma 5 le parole «commi 1 e 2» sono sostituite dalle parole «commi 1, 2 e 3».
7. All’articolo 10 (Procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC) della
a) al comma 1:
1) all’alinea, le parole «nelle Comunità montane» sono sostituite dalle parole «nell’allegato A»;
2) alla lettera c), le parole «zone omogenee A e B» sono sostituite dalle parole «zone omogenee A e B0»;
[b) al comma 3:
1) le parole «individuati ai sensi dell’articolo 128 della legge regionale 52/1991» sono sostituite dalle parole «individuati ai sensi dell’articolo 124 della
2) è aggiunto il seguente periodo: «Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 124, comma 1, della
Art. 4. (Acquisto di beni e servizi). [6]
[1. Nell’ambito dell’ordinamento regionale i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario stipulati dall’Amministrazione regionale, dagli enti locali, dagli enti regionali, dagli enti pubblici non economici e dagli organismi di diritto pubblico sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.
2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con contraenti scelti mediante procedure aperte o ristrette. Possono essere stipulati con contraenti scelti mediante procedura negoziata esclusivamente:
a) nei casi ammessi alla normativa comunitaria e dalla normativa interna di recepimento;
b) qualora ricorrano le circostanze previste dall’articolo 41 del
c) per i servizi e per le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo non inferiore a 20.001 euro e non superiore a 200.000 euro al netto dell’IVA, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di imprese non inferiori a cinque. Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 20.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall’esperimento della gara ufficiosa [7].
3. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere motivato. Alle procedure è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque non inferiore a tre, salvi i casi di cui al comma 2, lettera c), e il caso di privativa industriale, ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.
4. E’ fatta salva la facoltà di ricorrere alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP SpA ai sensi degli articoli 26 della
5. Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite nel limite di importo di 130.000 euro al netto dell’IVA.
6. Le procedure negoziate possono essere esperite in via telematica secondo le modalità stabilite dalle singole amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei criteri di trasparenza ed economicità dell’azione amministrativa.
7. In materia di lavori pubblici trovano applicazione le disposizioni di cui alla
8. Le informazioni relative ai contratti stipulati a seguito di procedure negoziate sono comunicate dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 alla Corte dei conti, su richiesta della medesima, ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, della
9. Le disposizioni normative regionali che menzionano la trattativa privata si intendono riferite alla procedura negoziata.
10. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) articolo 2 della
b) articolo 34 della
[c) comma 05 dell’articolo 138 bis della
d)
e) comma 2 dell’articolo 39 della
f) articolo 37 (Procedure di aggiudicazione e rinnovo dei contratti di gestione di servizi finanziari) della
g) comma 17 dell’articolo 6 della
h) comma 55 dell’articolo 3 della
i) articolo 10 della
[j) quinto capoverso del comma 1 dell’articolo 64 della
11. L’articolo 24 (Acquisto di beni e servizi) della
Art. 5. (Disposizioni correttive del bilancio regionale, in materia di imposta regionale sulle immissioni sonore degli aeromobili e di società finanziarie regionali e rifinanziamento dell’articolo 5 della
1. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 166 (Interventi a sostegno dell’attività di manutenzione delle piste di fondo) della
2. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 167 (Interventi per investimenti connessi alle piste di fondo) della
3. Per le finalità previste dal primo e secondo comma dell’articolo 4 della
4. All’onere complessivo di 1.270.000 euro per l’anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1, 2 e 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di parte capitale iscritto sull’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo per l’anno 2003.
5. Sono revocate le autorizzazioni di spesa di 570.000 euro, di 300.000 euro e rispettivamente di 400.000 euro finanziate con contrazione di mutuo, disposte per l’anno 2003 dall’articolo 5, comma 113 – tabella D - della
6. Corrispondentemente al disposto di cui al comma 5, è ridotto di 1.270.000 euro per l’anno 2003 lo stanziamento dell’unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 1650 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 66 (Contributi pluriennali a enti locali, comunità parrocchiali, soggetti pubblici e privati per il recupero, la sistemazione e l’adeguamento dei ricreatori, degli oratori e di centri di aggregazione giovanile nonché per l’acquisto e il recupero di edifici da adibire a tali scopi) della
8. All’onere di 25.000 euro per l’anno 2003 derivante dal comma 7, si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unità previsionale di base 8.6.44.1.1356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. In relazione al combinato disposto di cui all’articolo 8, commi 1, 3 e 4, della
10. Per le finalità previste dall’articolo 9, comma 10, della
11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione con l’Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA per la gestione e la riscossione dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui alla
12. L’Amministrazione regionale rinuncia ai crediti, relativi all’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui alla
13. Il comma 3 dell’articolo 7 della
14. Per le finalità previste dal comma 1 dell’articolo 5 (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini) della
15. All’onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 14 si fa fronte mediante prelievo di pari importo dall’unità previsionale di base 53.6.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
16. In relazione a quanto disposto al comma 14, ai fini dell’assegnazione per l’anno 2003 dei finanziamenti di cui all’articolo 5, comma 1, della
Art. 6. (Disposizioni in materia di personale regionale).
1. All’articolo 47 bis (Conferimento dell’incarico di Direttore regionale) della
a) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3 bis. L’incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e quello di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale sono conferiti a personale del ruolo unico regionale, a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ovvero a soggetti esterni all’Amministrazione regionale. Il soggetto designato deve essere in possesso del diploma di laurea e inoltre di una particolare e comprovata qualificazione professionale per aver svolto, per almeno un quinquennio, funzioni dirigenziali, o per aver conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro. Il conferimento dell’incarico a personale del ruolo unico regionale determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e inoltre dell’anzianità di servizio. Per i soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni il conferimento dell’incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell’Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.»;
b) al comma 6 le parole «con la cessazione dall’incarico» sono sostituite dalle parole «al momento dell’attribuzione dell’incarico di Capo di Gabinetto, e comunque non oltre i 180 giorni successivi alla cessazione dell’incarico».
2. [All’articolo 3, secondo comma, della
3. Alla tabella di cui al comma 1 dell’articolo 3 (Inquadramento di personale presso l’Amministrazione regionale) della
Ministero dell’ economie e delle finanze |
C 1 |
Consigliere |
|
B 3 |
Segretario |
|
B 2 |
Coadiutore |
4. In relazione al disposto di cui al comma 3, il personale proveniente dal Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere alla eventuale rettifica della domanda di inquadramento già presentata ai sensi e nei termini di cui all’articolo 3 della
Art. 7. (Disposizioni in materia di trattamento economico dei consiglieri regionali e in materia di funzionamento dei gruppi consiliari).
1. All’articolo 11, commi 1 e 5, della
2. Le disposizioni dell’articolo 11 della
3. L’articolo 4 della
«Art. 4.
1. Alle segreterie di ciascun gruppo consiliare è assegnato il personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di categoria D o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui si applicano l’indennità e le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari;
b) due unità di categoria D o equiparata per i gruppi fino a quindici consiglieri o tre unità con la medesima categoria per i gruppi con più di quindici consiglieri;
c) una unità di categoria C o equiparata ogni due consiglieri privi di incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
d) una unità di categoria C o equiparata ogni tre consiglieri con incarichi di Giunta iscritti al gruppo;
e) una ulteriore unità di categoria C o equiparata qualora le eccedenze di consiglieri considerate «resti» nel riparto di cui alle lettere c) e d) siano equivalenti complessivamente a tre.
2. Qualora al gruppo misto appartengano meno di tre consiglieri non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d); qualora al gruppo misto appartenga un solo componente non sono assegnate le unità di cui al comma 1, lettere c) e d), ed è assegnata una sola unità di cui al comma 1, lettera b).
3. Al personale delle segreterie dei gruppi consiliari di cui al comma 1, lettere b) e c), spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari, nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari.».
4. Le disposizioni di cui all’articolo 4 della
5. Il quarto comma dell’articolo 8 della
6. Alla lettera a) del primo comma dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), come sostituito dall’articolo 3, comma 1, della
7. Le disposizioni di cui al comma 6 trovano applicazione a decorrere dall’inizio dell’esercizio finanziario 2004.
CAPO II
Disposizioni concernenti il settore dei servizi sociali
Art. 8. (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).
1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a fornire, direttamente e gratuitamente, ai soggetti già sottoposti al «Multitrattamento Di Bella» e aventi titolo ai sensi dell’ordinanza del Ministro della sanità del 20 novembre 1998 e del decreto del Ministro della sanità del 24 febbraio 2000, i farmaci di cui ai protocolli di riferimento approvati dalla Commissione medica oncologica nazionale, nonché gli ulteriori farmaci ritenuti indispensabili al multitrattamento stesso.
2. Il medico prescrittore dei farmaci ritenuti indispensabili rilascia la relativa prescrizione debitamente motivata, attenendosi altresì a tutte le disposizioni vigenti in tema di impiego dei medicinali per indicazioni diverse da quelle autorizzate.
3. Al comma 7 dell’articolo 5 della
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 7 dell’articolo 5 della
5. All’articolo 9 (Chiusura annuale delle farmacie) della
a) al primo comma la parola: «tre» è sostituita dalla parola: «due»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«2. Le farmacie rurali o uniche nel Comune possono, anche su richiesta del Comune medesimo e per comprovate esigenze locali, ridurre la chiusura annuale obbligatoria a una settimana ovvero essere esonerate dall’obbligo di chiusura annuale.».
6. L’articolo 14 della
«Art. 14. (Interventi a sostegno della natalità).
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità. I Comuni assicurano l’esercizio delle relative funzioni amministrative.
2. Fatta salva l’adozione di successivi provvedimenti normativi per la valorizzazione della famiglia di cui all’articolo 29 della Costituzione, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto. Si prescinde da tale requisito se il genitore è discendente di corregionali all’estero, anche di seconda generazione. L’assegno è altresì erogato, nella stessa misura, in caso di adozione di minore. L’importo dell’assegno è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare.
3. L’intervento di cui al comma 2 è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.
4. L’Amministrazione regionale ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi destinati alle finalità di cui al comma 2.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l’importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2, nonché i limiti di reddito oltre il quale tale beneficio non è riconoscibile. I Comuni possono integrare l’importo fissato con propri fondi.
6. I Comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati per le finalità di cui al comma 2 per erogazioni da effettuare per i nati nell’anno successivo. Se i fondi assegnati sono insufficienti, l’Amministrazione regionale provvede a un’ulteriore assegnazione.». [11]
7. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della
8. Gli enti che, già enti pubblici, si sono trasformati in enti di diritto privato successivamente alla concessione di contributi regionali destinati all’esecuzione di opere pubbliche, sono autorizzati a utilizzare le economie contributive, eventualmente conseguite in corso di realizzazione dell’opera ammessa a finanziamento, per l’esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.
9. Nel caso di lavori iniziati prima della formale concessione del finanziamento, ma dopo la presentazione dell’istanza di contributo, le strutture regionali concedenti sono autorizzate a confermare i contributi ai beneficiari. La presente norma si applica alle pubbliche amministrazioni nonché a privati, senza fini di lucro, che siano intervenuti su strutture di proprietà pubblica, finalizzate alla gestione di servizi in convenzione con enti pubblici, e comunque per lavori realizzati prima dell’entrata in vigore della
10. Al comma 32 dell’articolo 4 della
11. Dopo il comma 32 dell’articolo 4 della
12. In relazione al disposto di cui al comma 32 dell’articolo 4 della
13. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 32 dell’articolo 4 della
14. All’articolo 5 della
15. [Il comma 46 dell’articolo 4 della
16. [Il comma 47 dell’articolo 4 della
«47. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 46, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro per la parziale trasformazione o l’ampliamento di strutture protette per anziani non autosufficienti già funzionanti, nonché per l’acquisto di arredi e attrezzature, al fine di realizzare specifici moduli dedicati, ovvero per la ristrutturazione, la trasformazione e l’arredo di immobili da destinare a centri semiresidenziali.» ] [14].
17. In relazione al disposto di cui ai commi 46 e 47 dell’articolo 4 della
18. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui ai commi 46 e 47 dell’articolo 4 della
19. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) contributi annui costanti per un periodo non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni per la costruzione di strutture per anziani, disposta dall’Amministrazione regionale.
20. I contributi di cui al comma 19 sono concessi in via prioritaria per la realizzazione di progetti che prevedono la compartecipazione economica tra Comuni, IPAB ed enti privati senza finalità di lucro.
21. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 19 sono presentate alla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di:
a) progetto definitivo per l’esecuzione dell’opera completo della concessione edilizia;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell’iniziativa e indicazione delle modalità di finanziamento e dei soggetti coinvolti nella realizzazione.
22. I contributi di cui al comma 19 sono concessi ed erogati con l’osservanza delle procedure previste dalla
23. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzato a decorrere dall’anno 2003 il limite d’impegno decennale di 202.000 euro annui, con l’onere di 606.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell’unità previsionale di base 8.3.41.2.252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4830 (2.1.232.5.08.07) che si istituisce, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Contributi annui costanti a Comuni e IPAB per la realizzazione di strutture per anziani non autosufficienti, i cui progetti hanno avuto la concessione edilizia prima della sospensione delle procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni» e con l’onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2006 al 2012 a carico della corrispondente unità previsionale di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento al corrispondente capitolo dei documenti tecnici agli stessi allegati.
24. All’onere derivante dal comma 23 si fa fronte mediante riduzione di 202.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2003 al 2012, del limite d’impegno decennale di 500.000 euro autorizzato, a decorrere dall’anno 2003, dall’articolo 4, comma 66, della
25. [Gli enti, pubblici o privati, gestori delle case per anziani e inabili, inserite nell’elenco previsto dall’articolo 14 della
26. Al fine di assicurare il mantenimento dei servizi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h) e comma 7, della
27. Il comma 67 dell’articolo 5 della
Art. 9. (Disposizioni in materia di cultura e di lingue regionali e minoritarie).
1. [All’articolo 8 della
a) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente: «d bis) da un rappresentante designato dal Centro di ricerche storiche di Rovigno.»;
b) al comma 3 le parole: «di cui alle lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2, lettere b), c), d) e d bis)»;
c) al comma 5 le parole: «lettere b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere b), c), d) e d bis)»] [16].
2. Gli articoli 15, 16, 17, 20, 21, 22 e 23 della
3. Le disposizioni di cui agli articoli ripristinati dal comma 2 si applicano fino alla data di insediamento del consiglio di amministrazione dell’organismo previsto dal comma 66 dell’articolo 6 della
4. E’ fatta salva, a tutti gli effetti, l’attività svolta fino alla data di entrata in vigore della presente legge dal Comitato scientifico dell’Osservatorio regionale della lingua e della cultura friulane, ai sensi della
Art. 10. (Disposizioni modificative in materia di sport e tempo libero).
1. Per le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante revoca dei due limiti d’impegno decennali rispettivamente di 450.000 euro e di 500.000 euro, autorizzati, a decorrere dall’anno 2004, dall’articolo 32, comma 2, lettera a), della
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della
Art. 11. (Disposizioni modificative in materia di corregionali all’estero).
1. In via transitoria e fino all’approvazione del piano triennale previsto dall’articolo 6, comma 1, della
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 3 della
«4 bis. Tra gli interventi a favore dei corregionali all’estero rientra altresì il contributo per le spese di traslazione in regione delle salme e delle ceneri dei corregionali deceduti all’estero.».
3. Al comma 8 dell’articolo 7 della
4. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della
5. Il primo comma dell’articolo 3 della
6. La Regione è autorizzata a conferire a fondi comuni costituiti con il concorso delle Regioni, delle Province Autonome e dello Stato, la quota destinata a favore degli italiani all’estero, residenti nei Paesi colpiti da crisi economiche o comunque bisognosi di interventi di solidarietà.
7. L’onere di cui al comma 6 fa carico all’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. In relazione al disposto dell’articolo 8, comma 10, lettera b), della
CAPO III
Disposizioni concernenti il settore territorio e ambiente
Art. 12. (Disposizioni modificative in materia di edilizia residenziale pubblica, di energia, di ricostruzione e di Consorzi di bonifica).
1. All’articolo 23, comma 1, della
«v) gli articoli da 13 a 19 (modificativi delle leggi regionali 75/1982, 29/1987 e 45/1993), 21 (Disposizioni in materia di edilizia convenzionata), 22, comma 3 (modificativo della
[2. All’articolo 5, comma 25 bis, della
3. All’articolo 14 della
«5. Nelle more di approvazione del PER, la costruzione di nuovi impianti a biomasse può essere autorizzata a condizione che l’impianto sia ubicato a una distanza non inferiore a 2 chilometri da terreni agricoli adibiti a colture pregiate, come individuate dall’articolo 1 della
4. Dopo l’articolo 14 della
«Art. 14 bis. (Accordi di programma per gli impianti a biomasse).
1. Il rilascio dell’autorizzazione necessaria per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da biomasse è preceduto dalla stipulazione di accordi di programma fra Regione, Province e Comuni interessati.
2. Negli accordi sono previsti l’ubicazione dell’impianto, l’indicazione dei percorsi di provenienza delle biomasse, le necessarie misure di mitigazione degli impatti e i conseguenti interventi di riequilibrio economico e sociale.».
5. All’articolo 3, comma 6, lettera a), della
6. All’articolo 5 della
a) al comma 11, come sostituito dall’articolo 51, comma 2, della
b) al comma 13 le parole «del dieci per cento» sono sostituite dalle parole «del sette per cento».
7. A favore degli enti destinatari dei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità con onere a carico dei capitoli di spesa finalizzati alla ricostruzione delle zone del Friuli colpite dagli eventi sismici del 1976, i quali, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ultimato i lavori dopo la scadenza dei termini stabiliti, permangono i finanziamenti concessi. Se, per i lavori anzidetti, non siano formalmente conclusi, alla predetta data, i necessari procedimenti espropriativi degli immobili, i termini per il completamento delle espropriazioni sono fissati al 31 dicembre 2005.
8. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, le opere di cui al comma 7 non siano state completamente realizzate, anche solo da un punto di vista amministrativo, pur essendo già scaduti i termini stabiliti per l’ultimazione dei lavori e delle espropriazioni, detti termini sono parimenti fissati al 31 dicembre 2005.
9. I commi 1 e 2 dell’articolo 139 (Ulteriori norme di intervento nelle zone terremotate del Friuli), della
10. All’articolo 17 della
11. All’articolo 27 della
12. All’articolo 2 della
6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d’intesa tra i Consorzi di bonifica e l’Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della
13. All’articolo 3 della
«1 bis. Per i Consorzi di bonifica la disposizione di cui al comma 2 dell’articolo 3 della
14. All’articolo 14, comma 10, primo periodo, della
Art. 13. (Modifiche alla
1. All’articolo 3 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto pubblico, di cui dall’articolo 1, della
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.»;
c) al comma 5 la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell’importo dei lavori;»;
d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruenti degli incentivi di cui al titolo II della
2. L’articolo 5, comma 6, della
«6. Nei casi di responsabilità civile non addebitabili a colpa grave o dolo del dipendente nominato responsabile del procedimento, le amministrazioni aggiudicatrici assumono i rischi connessi all’espletamento del relativo mandato anche mediante stipula di apposita polizza assicurativa.».
3. All’articolo 7 della
a) al comma 2 sono soppresse le parole «ordinaria e»;
b) al comma 10, primo periodo, dopo le parole «dei soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e) e f),» sono aggiunte le seguenti «nonché degli enti pubblici economici,».
4. All’articolo 9 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione, direzione lavori si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6, relativamente alla stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale. Nel caso di affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni, le polizze assicurative sono a carico dei soggetti stessi.»;
b) il comma 13 è abrogato.
5. All’articolo 17, comma 3, della
6. All’articolo 20 della
7. All’articolo 21 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’affidamento degli appalti avviene a seguito di gara alla quale sono invitati almeno dieci concorrenti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto. Per gli affidamenti inferiori a 100.000 euro sono invitati almeno cinque concorrenti qualificati. Il regolamento di cui all’articolo 4 definisce i criteri di interpello dei concorrenti nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Qualora la gara di cui al comma 3 vada deserta, l’amministrazione aggiudicatrice può procedere ai sensi dell’articolo 22.».
8. L’articolo 24 della
«Art. 24. (Clausole contrattuali).
1. L’amministrazione aggiudicatrice può richiedere all’aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo di cui all’articolo 29.
2. Nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 1, ne fa menzione nel bando e negli atti di gara.».
9. All’articolo 30 della
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo «La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d’appalto.»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all’articolo 4, l’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.»;
c) al comma 6, secondo periodo, le parole «lettera d)» sono sostituite dalle parole «lettera e)» ed è aggiunto, in fine il seguente periodo «Per i progettisti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 6.».
10. All’articolo 35, comma 1, della
11. All’articolo 56 della
12. All’articolo 57, comma 1, della
13. All’articolo 61 della
«4 bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 47, comma 4, della legge regionale 13/1998.».
14. All’articolo 62, comma 1, primo periodo, della
15. In via di interpretazione autentica la garanzia fideiussoria di cui all’articolo 30 della
16. In via di interpretazione autentica in materia di delegazione amministrativa intersoggettiva di cui all’articolo 51 della
Art. 14. (Modifiche alla
1. All’articolo 34 della
2. Dopo l’articolo 34 della
«Art. 34 bis. (Rilascio delle concessioni amministrative su beni demaniali).
1. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ad attraversamenti, anche in subalveo, dei beni appartenenti al demanio idrico regionale è subordinato all’acquisizione del parere vincolante della Direzione regionale dell’ambiente.
2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative all’utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è subordinato all’acquisizione del parere vincolante della Direzione regionale dell’ambiente e del Comune dove l’immobile si trova. Relativamente alle concessioni di beni demaniali che rivestono particolare interesse dal punto di vista ambientale o paesaggistico o relative ad aree demaniali di rilevante superficie, può essere richiesto anche il parere vincolante della Direzione regionale della pianificazione territoriale.
3. Analoga procedura si applica alle richieste di occupazione di beni demaniali per la realizzazione di attraversamenti e di ogni altro intervento avente rilevanza urbanistica, in relazione alle quali i competenti Uffici regionali rilasciano la relativa autorizzazione per il periodo necessario all’esecuzione dei lavori, al quale si applica l’indennità di occupazione così come determinata ai sensi del comma 1 dell’articolo 57.
4. I pareri di cui ai commi 1 e 2 si considerano acquisiti in relazione ai beni demaniali già oggetto di concessioni scadute o di nulla osta rilasciati dallo Stato.
5. L’avviso di presentazione della domanda per il rilascio di nuove concessioni demaniali a favore di privati è pubblicato, senza onere alcuno per l’Amministrazione regionale, nell’albo pretorio del Comune dove è ubicato l’immobile per la durata di almeno trenta giorni, trascorsi i quali senza che vi siano altre richieste, si procede al rilascio della concessione a trattativa privata diretta con il richiedente.
6. In caso di più domande per il rilascio di nuove concessioni relative ai beni facenti parte del demanio idrico relative alla stessa area demaniale, si procede all’assegnazione mediante esperimento di gara ufficiosa aperta ai richiedenti mediante il sistema delle offerte al rialzo, sulla base del canone determinato ai sensi del comma 1 dell’articolo 57. Qualora la richiesta sia presentata da un ente pubblico ai fini della realizzazione di un intervento che persegue finalità di pubblico interesse o finalizzata alla realizzazione di servizi, attività e/o strutture destinate alla collettività, la richiesta viene intesa come prioritaria rispetto alle richieste di privati. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle richieste di rinnovo di concessioni scadute, in relazione alle quali l’eventuale gara ufficiosa può essere esperita solo in caso di mancata richiesta di rinnovo prima della scadenza della concessione in vigore da parte del concessionario, in caso di espressa rinuncia al rinnovo da parte del concessionario o in caso di pronunciata risoluzione dell’atto concessorio.
7. Nelle more del rilascio delle concessioni definitive, nell’attuale fase transitoria finalizzata a completare il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alla Regione in materia di gestione dei beni appartenenti al demanio idrico, avuto riguardo al numero e alla complessità delle pratiche da regolarizzare, nell’ambito delle competenze assegnatele, la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio può procedere al rilascio di autorizzazioni provvisorie per un periodo non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, secondo i criteri stabiliti dal presente articolo. Le autorizzazioni provvisorie possono essere altresì rilasciate relativamente ai beni demaniali oggetto di occupazioni di fatto in relazione alle quali lo Stato ha già incassato i relativi canoni e risultino già acquisiti i pareri previsti dai commi 1 e 2.
8. Le concessioni rilasciate dallo Stato prima dell’entrata in vigore della presente legge, delle quali si prende atto con decreto del Direttore regionale della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, rimangono valide sino alla loro naturale scadenza e fino a tale data si continua ad applicare il canone contrattualmente previsto.
Art. 34 ter. (Procedure per il rilascio delle concessioni).
1. L’uso dei beni appartenenti al demanio idrico regionale gestiti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio viene accordato mediante concessione.
2. La Giunta regionale individua i criteri generali da applicare alle concessioni di cui al comma 1, in applicazione della normativa prevista dalla presente legge.
3. L’atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, stabilisce la durata, l’ammontare del canone concessorio, l’eventuale cauzione, ovvero la gratuità, l’uso per il quale la concessione viene disposta, le condizioni per l’utilizzo del bene e le sanzioni per il mancato rispetto.».
3. All’articolo 43 della
4. All’articolo 57 della
a) dopo il comma 16 è inserito il seguente:
«16 bis. La concessione di derivazione di acque pubbliche ai sensi del testo unico approvato con
b) il comma 17 è sostituito dal seguente: «17. Non sono soggette alla corresponsione di canoni demaniali le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per gli attraversamenti dei corsi d’acqua, anche in subalveo, realizzati da Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di bonifica e le concessioni e le autorizzazioni, anche in via provvisoria, per l’utilizzo di beni appartenenti al demanio idrico da parte dei medesimi soggetti destinati alla realizzazione di interventi di pubblico interesse, con particolare riferimento alle opere di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d’acqua. La deroga alla corresponsione del canone demaniale prevista dal presente comma si applica con effetto retroattivo dalla data di consegna dei beni demaniali dallo Stato alla Regione.».
5. In relazione all’avvenuta attribuzione di competenze a favore della Regione di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della
Art. 15. (Disposizioni modificative in materia di urbanistica).
1. All’articolo 6 della
2. [Le procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC, di cui all’articolo 10 della
3. All’articolo 3 della
«2 bis. Il contributo già concesso alla data di entrata in vigore della
[4. All’articolo 94 (Concessione gratuita), comma 1, della
«e bis) per ampliamenti di edifici residenziali, finalizzati alla realizzazione di ascensori, piattaforme elevatrici e servizi igienici, alla modifica delle scale e alla creazione di spazi di manovra, secondo quanto previsto dalle norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;».] [20]
Art. 16. (Disposizioni modificative in materia di viabilità e trasporti).
[1. All’articolo 5, comma 102, della
2. Gli articoli 1, 2, 5 e 6 della
3. All’articolo 1, primo comma, della
4. All’articolo 2, primo comma, della
5. L’articolo 10 della
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e/o realizzare, completare e ammodernare opere di viabilità di interesse regionale mediante intervento diretto o mediante affidamento in delegazione amministrativa o nelle altre forme previste dalla vigente normativa.».
6. In relazione al disposto di cui al comma 5, nell’unità previsionale di base 6.1.25.2.182 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 la denominazione del capitolo 3671 è sostituita dalla seguente: «Spese per la progettazione, la realizzazione, il completamento e l’ammodernamento di opere di viabilità di interesse regionale - ricorso al mercato finanziario».
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 10 della
Art. 17. (Disposizioni modificative in materia di interventi a favore delle aree alluvionate della regione e di protezione civile).
1. All’articolo 2 (Piano straordinario di interventi a favore delle aree alluvionate del Friuli Venezia Giulia) della
a) al comma 5, lettera b), dopo la parola «infrastrutture» è aggiunta la parola «pubbliche» e dopo la parola «edifici» è aggiunta la parola «pubblici»;
b) al comma 7, le parole «e privati» sono soppresse; dopo la parola «infrastrutture» è aggiunta la parola «pubbliche» e dopo la parola «edifici» è aggiunta la parola «pubblici»;
c) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «8 bis. Le domande di contributo già presentate alla Direzione regionale della protezione civile dai privati ai sensi del comma 5, lettera b), sono trasmesse dalla stessa Direzione ai Comuni competenti per l’istruttoria, nell’ambito del procedimento avviato ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 8/DRPC/2003 del 13 gennaio 2003, pubblicato nel BUR n. 5 del 29 gennaio 2003. Le domande sono istruite dai Comuni, anche se pervenute ai Comuni stessi oltre il termine previsto dallo stesso decreto del Presidente della Regione.»;
d) il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. Per l’attuazione degli interventi di cui al presente articolo, trovano applicazione le ordinanze ministeriali adottate, ai sensi dell’articolo 5 (Stato di emergenza e potere di ordinanza) della
e) il comma 11 è abrogato.
2. In relazione al disposto di cui all’articolo 2, comma 5, della
3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 2, comma 5, della
4. All’articolo 9 della
Art. 18. (Disposizioni modificative in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque dall’inquinamento e di attività estrattive).
1. All’articolo 4, comma 7, della
2. I procedimenti contributivi iniziati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 94, della
3. [Dopo l’articolo 8 della
1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l’Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. La modifica è adottata dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente. Successivamente la Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.
3. La modifica adottata è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro trenta giorni dalla pubblicazione le Province, i Comuni, le istituzioni e i cittadini possono far pervenire al Presidente della Regione il proprio parere.
4. Il Presidente della Regione approva la modifica, su conforme deliberazione della Giunta regionale, con le eventuali variazioni apportate a seguito del parere della Commissione consiliare e degli altri enti e cittadini. Il decreto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.»] [23].
4. [L’articolo 18 (Determinazione del prezzo di smaltimento) della
5. All’articolo 18, comma 26, lettera b), della
6. [All’articolo 20 (Sanzioni per violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione) della
«3 bis. In caso di violazione delle condizioni o prescrizioni stabilite dall’autorizzazione, sui luoghi dell’attività estrattiva, non possono inoltre essere rilasciate autorizzazioni o concessioni regionali, provinciali o comunali per qualsiasi attività edilizia, di cava, discarica o altro, fino al pagamento delle sanzioni e all’estinzione dei motivi di violazione.»] [25].
Art. 19. (Incrementi tariffari dei servizi di fognatura, collettamento e depurazione per il parziale finanziamento dei piani stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della
1. In conformità alle indicazioni di cui alle deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 4 aprile 2001, n. 52 (Direttive per la determinazione in via transitoria delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l’anno 2001), 15 novembre 2001, n. 93 (
2. Gli aumenti tariffari di cui al comma 1 sono finalizzati all’attuazione degli interventi urgenti contenuti nei singoli piani stralcio provinciali di cui all’articolo 141, comma 4, della
3. I soggetti gestori sono tenuti ad applicare e riscuotere, secondo la procedura vigente, gli aumenti tariffari di cui al comma 1; le somme riscosse sono fatte confluire in appositi fondi provinciali vincolati per le finalità di cui al comma 2, gestiti d’intesa con i Comuni interessati.
4. L’aumento tariffario di cui al comma 1 si applica anche alle gestioni in economia.
5. Sono confermati gli aumenti tariffari eventualmente già determinati per le finalità di cui al comma 1.
6. Le Amministrazioni comunali devono predisporre l’aumento tariffario di cui al comma 1, con atto anche successivo al termine di approvazione del bilancio [27].
7. Modifiche e aggiornamenti dell’arco temporale e dei limiti degli incrementi tariffari di cui al comma 1 verranno adottati con decreto del Presidente della Regione, su conforme previa deliberazione della Giunta regionale, in conformità ad eventuali successive deliberazioni CIPE in materia.
CAPO IV
Disposizioni concernenti il settore delle attività economico-produttive
Art. 20. (Disposizioni in materia di agricoltura, pesca e caccia).
1. Al primo comma dell’articolo 18 della
2. Dopo il primo comma dell’articolo 19 della
3. Al primo comma dell’articolo 1 della
4. Al terzo comma dell’articolo 2 della
5. Al primo comma dell’articolo 7 della
6. L’articolo 24 della
«Art. 24.
1. Le provvidenze stabilite dalla legislazione regionale per il sostegno e l’incentivazione del settore agricolo possono essere concesse, nella misura massima prevista dalle singole norme, all’Università degli studi di Udine, affinché le assegni in favore dell’attività degli Istituti della Facoltà di agraria, agli Istituti tecnici agrari, agli Istituti professionali di Stato per l’agricoltura e agli enti e istituzioni pubbliche che svolgono attività agricole e conducono aziende agricole come definite dal
2. Le modalità e le procedure di rendicontazione sono quelle previste dalle singole leggi regionali d’intervento con l’osservanza delle norme proprie di ciascuno degli enti di cui al comma 1.».
7. [Al comma 1 dell’articolo 19 della
8. Il comma 4 dell’articolo 12 della
a) il 100 per cento della spesa effettivamente sostenuta per i controlli svolti sulle aziende agricole totalmente biologiche operanti sul territorio regionale;
b) il 70 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste ricadenti nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, relativa all’elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Italia), e nelle aree destinate dal Piano urbanistico regionale generale (PURG) a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale;
c) il 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per le aziende miste che non ricadono nelle aree di cui alla direttiva 75/273/CEE ovvero nelle aree destinate dal PURG a parco naturale o ad ambito di tutela ambientale.».
9. [Il comma 2 dell’articolo 21 della
10. In relazione al disposto di cui all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 21, comma 2, della
11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 21, comma 1, e all’articolo 21, comma 2, della
12. Al comma 29 dell’articolo 7 della
13. [Al comma 4 dell’articolo 1 della
14. [Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 2 della
15. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale-ERSA, nei casi in cui, prima dell’entrata in vigore della presente legge, abbia adempiuto alle fideiussioni rilasciate in favore di cooperative agricole, rinuncia all’esercizio del diritto di regresso nei confronti degli amministratori delle stesse che abbiano garantito in via solidale le medesime operazioni bancarie, purché la cooperativa rientri tra i soggetti aventi diritto ai benefici di cui alla
16. Il comma 2 dell’articolo 15 della
17. Per le finalità previste dall’articolo 1, primo comma, della
18. Per le finalità previste dall’articolo 8, comma 1, della
19. Per le finalità previste dall’articolo 7, comma 17, della
20. Per le finalità previste dall’articolo 2 della
21. Per le finalità previste dall’articolo 9, comma 48, della
22. All’onere complessivo di 4.714.143,93 euro per l’anno 2003 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte rispettivamente dai commi 17, 18, 19, 20 e 21 si fa fronte con l’entrata di cui al comma 23.
23. In relazione all’assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
[24. Nelle aree demaniali della laguna di Marano- Grado, come definita ai sensi dell’articolo 30 della
[25. Nelle more della consegna da parte dello Stato dei beni del demanio idrico e marittimo trasferiti alla Regione ai sensi del
[26. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale, su proposta congiunta dell’Assessore regionale all’ambiente e dell’Assessore regionale all’agricoltura e alla pesca, sono disciplinate le modalità di rilascio delle concessioni di cui al comma 25, in conformità alla direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi, e nel rispetto degli ulteriori seguenti criteri:
a) conservazione e tutela dell’ecosistema lagunare;
b) armonizzazione e pianificazione delle azioni sul territorio ai fini dello sviluppo razionale dell’attività di acquacoltura;
c) definizione dei criteri di adeguatezza sotto il profilo economico delle aree oggetto della concessione;
d) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca;
e) onerosità delle concessioni;
f) garanzia di condizioni di eguaglianza e parità tra i soggetti aventi diritto a richiedere il rilascio delle concessioni.] [34]
[27. Sono fatte salve e assumono priorità le domande di concessione di cui al comma 25 presentate agli organi competenti al rilascio entro il 31 dicembre 2002.] [35]
28. Dopo l’articolo 2 della
«Art. 2 bis. (Funzioni sanzionatorie dirette).
1. Le funzioni per l’applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria e accessoria spettanti alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di pesca nelle acque interne sono esercitate dalla Regione tramite l’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, al bilancio del quale fanno capo gli introiti delle sanzioni stesse. Conseguentemente ogni riferimento di leggi nazionali e regionali e loro regolamenti riguardanti la materia delle sanzioni amministrative per la pesca in acque interne del Friuli Venezia Giulia si intende attribuito all’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia.».
29. E sempre consentito l’accesso alle acque pubbliche per la vigilanza e le operazioni di monitoraggio delle acque, nonché per l’esercizio della pesca e per le attività ad essa connesse, purché non arrechi danno alle colture agricole in atto o alle attività di acquacoltura.
30. Nell’ambito dei comprensori dei Consorzi di bonifica della regione Friuli Venezia Giulia, l’accesso dei pescatori alle sponde dei canali e dei corsi d’acqua consortili avviene utilizzando anche la servitù di banchina costituita ai sensi dell’articolo 25 della
31. [Dopo il comma 1 bis dell’articolo 3 della
Art. 21. (Disposizioni in materia di lavoro, cooperazione e artigianato).
[1. Al comma 2 dell’articolo 2 bis della
2. Le imprese artigiane, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, non ancora iscritti all’AIA, possono beneficiare degli incentivi in materia di politica attiva del lavoro concessi dalle Province anche per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti l’iscrizione all’AIA, a condizione che la domanda di contributo venga presentata successivamente alla richiesta di iscrizione. L’iscrizione deve essere in ogni caso antecedente rispetto all’erogazione del contributo.
[3. Le Province, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2 bis della
[4. Le Province provvedono alla concessione dei benefici di cui al comma 3 sulla base di un regolamento regionale da emanarsi, d’intesa con le Province, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei benefici medesimi.][39]
[5. Il regolamento di cui al comma 4 prevede che vengano determinati, in particolare, i soggetti destinatari, le condizioni di ammissibilità, l’ammontare dei benefici concedibili, le modalità e i termini perentori per la presentazione delle domande e della documentazione, nonché le cause di revoca e di decadenza.][40]
[6. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina, altresì, con norma transitoria, l’ammissibilità ai benefici di cui al comma 3 con riferimento alla partecipazione ai corsi, previsti dal comma 3, iniziati dopo il 31 dicembre 2002 e prima dell’entrata in vigore della presente legge e del regolamento stesso.][41]
[7. L’articolo 11 della
[8. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, adotta disposizioni al fine di disciplinare le modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni, nonché le modalità e i criteri delle selezioni. ][43]
[9. Al consigliere di parità regionale spetta un’indennità mensile di carica determinata con provvedimento del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.][44]
[10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 9 fanno carico all’unità previsionale di base 10.2.65.1.2972 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 8549 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.][45]
[11. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, adotta disposizioni al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, contrastare la disoccupazione di lunga durata e accertare e verificare lo stato di disoccupazione.][46]
[12. Al primo periodo del comma 10 dell’articolo 7 della
a) dopo le parole «società per il lavoro interinale di cui alla
b) dopo le parole «aziende ed enti pubblici del Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «ivi compresi la realizzazione di uffici e banche dati e l’acquisizione di attrezzature».] [47]
[13. In relazione al disposto di cui al comma 12, all’unità previsionale di base 10.3.65.1.2355 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, nella denominazione del capitolo 8470 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, dopo la parola «interinale» sono inserite le parole «, a enti pubblici economici» e dopo le parole «aziende ed enti pubblici del Friuli Venezia Giulia» sono aggiunte le parole «ivi compresi la realizzazione di uffici e banche dati e l’acquisizione di attrezzature».] [48]
14. Al comma 17 bis dell’articolo 4 della
1) sostegni finanziari destinati a favorire l’integrazione lavorativa e sociale dei lavoratori medesimi nella cooperativa di appartenenza.».
15. Dopo il comma 17 quater dell’articolo 4 della
«17 quinquies. In sede di prima attuazione del trasferimento alle Province delle funzioni in materia di incentivazione alla cooperazione sociale, gli incentivi di cui al comma 17 bis, lettera a), qualora siano richiesti nel corso degli anni 2003 e 2004, possono essere concessi a favore delle cooperative sociali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), della
16. Dopo il comma 6 dell’articolo 42 della
17. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 56 della
Art. 22. (Disposizioni in materia di agevolazioni al settore industriale e ordinamento dell’Ente Zona Industriale di Trieste).
1. All’articolo 21 della
a) al comma 1, lettera b), il secondo periodo è abrogato;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono elevati di dieci punti percentuali per i progetti realizzati in collaborazione con Università o Istituzioni pubbliche di ricerca e di istruzione superiore nazionali e internazionali, così come per quelli realizzati da laboratori di imprese insediati in un’area di sviluppo finalizzata alla ricerca scientifica e tecnologica, che operino in regime di convenzione con il Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste.».
2. Nel settore industriale le agevolazioni concesse dalla Direzione regionale dell’industria vengono riconosciute, su specifica istanza, previa valutazione da parte della Direzione stessa, a favore dell’impresa che ha acquistato dal beneficiario lo stabilimento o il ramo d’azienda relativi all’iniziativa agevolata. La documentazione di spesa comprovante la realizzazione dell’iniziativa può comprendere spese sostenute sia dal beneficiario originario che dall’impresa istante.
3. Nell’ipotesi di contributi in conto capitale già erogati, per il cui mantenimento è previsto il rispetto del vincolo di destinazione industriale dei beni contribuiti, l’impresa beneficiaria, che cede lo stabilimento o il ramo d’azienda relativi all’iniziativa agevolata a un’impresa che prosegue l’attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell’industria affinché il vincolo di destinazione industriale venga trasferito all’acquirente, che sottoscrive l’istanza stessa per accettazione, previa valutazione sull’ammissibilità della richiesta.
4. Nell’ipotesi di finanziamenti agevolati o di contributi in conto interessi, l’impresa che intende acquisire lo stabilimento o il ramo d’azienda relativi all’iniziativa contributiva, al fine di proseguire l’attività industriale, può inoltrare istanza alla Direzione regionale dell’industria per ottenere il riconoscimento del beneficio contributivo esistente subentrando nel mutuo. Previa valutazione sull’ammissibilità della richiesta, la Direzione regionale dell’industria trasferisce il beneficio in capo all’impresa acquirente con il relativo vincolo di destinazione industriale che insiste sui beni contribuiti.
5. L’impresa acquirente che non rispetta per il tempo residuale il vincolo di destinazione industriale è tenuta, nell’ipotesi di contributi in conto capitale, alla restituzione del contributo erogato all’originario beneficiario, maggiorato degli interessi calcolati ai sensi della normativa vigente a decorrere dal momento della sua erogazione; in tutti gli altri casi si applicano le disposizioni che disciplinano i singoli interventi agevolativi.
6. Il comma 1 dell’articolo 1 della
7. L’articolo 11 della
«Art. 11. (Approvazione degli atti di trasferimento della proprietà).
1. L’efficacia degli atti di trasferimento della proprietà relativi agli immobili esistenti nell’ambito territoriale dell’EZIT, esclusi quelli ad uso abitativo, è sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio da parte dell’Ente stesso di apposita approvazione.
2. Gli atti di trasferimento vengono inviati entro quindici giorni dalla loro stipula all’EZIT che li approva entro sessanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali l’approvazione si intende accordata.».
8. L’allegato A della
Art. 23. (Disposizioni in materia di commercio e turismo).
[1. All’articolo 6 della
a) il comma 4, come modificato dall’articolo 8, comma 13, della
«4. Sono soggetti alla denuncia preventiva:
a) l’ampliamento della superficie di vendita, fino agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all’articolo 2, comma 1, degli esercizi di vicinato;
b) il trasferimento di esercizi di vicinato con superficie di vendita non superiore agli specifici limiti stabiliti con la delibera di cui all’articolo 2, comma 1, a condizione che il trasferimento avvenga nell’ambito del territorio comunale;
c) la concentrazione di almeno due esercizi di vicinato anche di settori merceologici diversi in un nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore al doppio del limite stabilito alla lettera a) del presente comma.»;
b) il comma 5 è abrogato.] [49]
[2. All’articolo 7 della
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2 bis. L’apertura, il trasferimento di sede, l’ampliamento e la concentrazione delle medie strutture aventi superficie di vendita non superiore a quella massima raggiungibile ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera c), non sono assoggettati ai parametri di cui al comma 1, lettera b).»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le autorizzazioni amministrative di cui al comma 2 sono soggette al silenzio assenso di cui all’articolo 3 della
[3. Al comma 1 dell’articolo 24 bis della
[4. Al comma 6 dell’articolo 24 ter della
[5. Il comma 4 dell’articolo 25 della
[6. In via transitoria e comunque fino al 31 dicembre 2003, al fine di garantire un equilibrato sviluppo della rete commerciale, le deroghe agli orari degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’articolo 26, comma 1, della
[7. La richiesta di autorizzazione preventiva per la variante di zona HC è effettuata dal Comune territorialmente competente, previo parere favorevole vincolante dei Comuni limitrofi e della Provincia in cui ricade il Comune richiedente.] [55]
8. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 8, comma 26, della
9. Al comma 3 quater dell’articolo 52 della
10. I progetti mirati all’incremento e alla riqualificazione della ricettività pubblica e privata in funzione delle Universiadi del 2003, finanziati ai sensi dell’articolo 7, comma 114, della
11. Le strutture ricettive esistenti al 31 dicembre 2002 per le quali le procedure di riclassificazione erano in corso di completamento o che per problemi di carattere urbanistico non hanno potuto essere classificate sulla base di quanto previsto dalla
12. [Al comma 1 dell’articolo 7 della
13. [Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 28 della
14. [Dopo il comma 3 dell’articolo 93 della
«3 bis. L’ospitalità massima nelle strutture di cui al precedente comma 3 risulta dalla riduzione del 30 per cento dei parametri abitativi previsti dall’articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190, e del 40 per cento di quelli previsti dall’articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975.»] [58].
15. L’articolo 8 della
«Art. 8. (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere).
1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, comma 2, della
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera.
2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all’articolo 64, comma 9, della
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 4 per l’angolo cottura;
d) mq. 6 per il soggiorno;
e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.
3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all’articolo 64, comma 9, della
a) mq. 8 per un posto letto;
b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino a un massimo consentito di quattro letti per camera;
c) mq. 10 per il soggiorno con angolo cottura, con l’aggiunta di mq. 3 per ogni posto letto in più oltre a quattro;
d) mq. 4 in aggiunta ai 10 mq. di cui alla lettera c) per ogni posto letto eventualmente inserito nel soggiorno, fino a un massimo consentito di due;
e) mq. 3 per il bagno disimpegnato.».
16. Dopo l’articolo 8 della
«Art. 8 bis. (Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti).
1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere esistenti alla data del 31 gennaio 2003 è consentito aggiungere esclusivamente, a richiesta documentata del cliente, un posto letto temporaneo, in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall’articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.
2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell’autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.».
[17. Le disposizioni relative alle superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere non si applicano nei provvedimenti di rilascio di nuove concessioni edilizie emessi dopo l’entrata in vigore della presente legge.] [59]
CAPO V
Disposizione finale
Art. 24. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato
(Omissis).
[1] Per effetto dell’art. 2 della
[2] Comma abrogato dall'art. 31 della
[3] Comma abrogato dall'art. 31 della
[4] Comma abrogato dall'art. 12 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 64 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[7] Lettera già modificata dall’art. 3 della
[8] Lettera abrogata dall'art. 64 della
[9] Lettera abrogata dall'art. 64 della
[10] Comma abrogato dall'art. 11 della
[11] Comma abrogato dall’art. 26 della
[12] Comma così sostituito dall’art. 3 della
[13] Comma abrogato dall'art. 2 della
[14] Comma abrogato dall'art. 2 della
[15] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.
[16] Comma abrogato dall'art. 49 della
[17] Comma abrogato dall'art. 68 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 65 della
[19] Comma abrogato dall'art. 14 della
[20] Comma abrogato dall'art. 64 della
[21] Comma abrogato dall'art. 68 della
[22] Comma così sostituito dall’art. 18 della
[23] Comma abrogato dall'art. 37 della
[24] Comma abrogato dall'art. 37 della
[25] Comma abrogato dall'art. 39 della
[26] Articolo così sostituito dall’art. 4 della
[27] Comma così sostituito dall’art. 1 della
[28] Comma abrogato dall'art. 22 della
[29] Comma abrogato dall'art. 8 della
[30] Comma abrogato dall’art. 19 della
[31] Comma abrogato dall’art. 19 della
[32] Comma abrogato dall’art. 5 della
[33] Comma abrogato dall’art. 5 della
[34] Comma abrogato dall’art. 5 della
[35] Comma abrogato dall’art. 5 della
[36] Comma abrogato dall'art. 47 della
[37] Comma abrogato dall’art. 78 della
[38] Comma abrogato dall’art. 78 della
[39] Comma abrogato dall’art. 78 della
[40] Comma abrogato dall’art. 78 della
[41] Comma abrogato dall’art. 78 della
[42] Comma abrogato dall’art. 78 della
[43] Comma abrogato dall’art. 78 della
[44] Comma abrogato dall’art. 78 della
[45] Comma abrogato dall’art. 78 della
[46] Comma abrogato dall’art. 78 della
[47] Comma abrogato dall’art. 78 della
[48] Comma abrogato dall’art. 78 della
[49] Comma abrogato dall’art. 113 della
[50] Comma abrogato dall’art. 113 della
[51] Comma abrogato dall’art. 113 della
[52] Comma abrogato dall’art. 113 della
[53] Comma abrogato dall’art. 113 della
[54] Comma abrogato dall’art. 33 della
[55] Comma abrogato dall’art. 113 della
[56] Comma abrogato dall'art. 30 della
[57] Comma abrogato dall'art. 105 della
[58] Comma abrogato dall'art. 105 della
[59] Comma abrogato dall’art. 68 della