§ 3.15.15 - Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 19.
Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante «Vigilanza [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.15 cooperazione e vigilanza sulle cooperative
Data:11/05/1993
Numero:19


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      1. L'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 4.      1. L'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:
Art. 6.      1. L'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 7.      1. L'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 8.      1. L'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 9.      1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1986, n. 11, è sostituito dal seguente:
Art. 10.      1. L'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:
Art. 11.      1. All'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modificazioni, il secondo comma è abrogato.
Art. 12.      1. All'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
Art. 13.      1. E' istituito presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione [...]
Art. 14.      1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (Fin.Re.Co.) per [...]
Art. 15.      1. In attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è istituito il fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Art. 16. 
Art. 17.      1. Ogniqualvolta la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, fa riferimento all'Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione, tale riferimento si intende fatto all'Assessore al lavoro, [...]
Art. 18.  Norme finanziarie.
Art. 19.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.15.15 - Legge Regionale 11 maggio 1993, n. 19. [1]

Nuovi interventi in materia di cooperazione. Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 20 novembre 1982, n. 79, recante «Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo» e 7 febbraio 1992, n. 7, recante «Disciplina e incentivazione in materia di cooperazione sociale».

(B.U. 11 maggio 1993, n. 31, Suppl. Straord.).

 

CAPO I

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 7 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6.

     1. L'articolo 13 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 8.

     1. L'articolo 15 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 9.

     1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, così come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 marzo 1986, n. 11, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 10.

     1. L'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 25 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 e successive modificazioni, il secondo comma è abrogato.

 

CAPO II

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/1992 è sostituita dalla seguente: «Interventi per favorire l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate».

     4. All'articolo 11 della legge regionale n. 7/1992, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     5. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7/1992 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

CAPO III

Elenco regionale delle società di revisione

 

     Art. 13.

     1. E' istituito presso la Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato, l'elenco regionale delle società di revisione per gli enti cooperativi aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia.

     2. Nell'elenco sono iscritte, su domanda, le società di revisione che producano un certificato di iscrizione all'Albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, rilasciato dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e le società di revisione autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

     3. Alle società di revisione, iscritte nell'elenco regionale citato, viene riservato l'esercizio della funzione di certificazione annuale del bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per le società cooperative e i loro consorzi che abbiano un fatturato superiore a lire ottanta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi.

     4. Le società cooperative e loro consorzi, di cui al comma 3, sono assoggettati anche alla revisione ordinaria annuale di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

 

CAPO IV

Osservatorio regionale della cooperazione

 

     Art. 14.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (Fin.Re.Co.) per l'istituzione di un osservatorio regionale della cooperazione finalizzato alla realizzazione di un supporto conoscitivo per tutte le attività connesse allo sviluppo della cooperazione.

     2. L'attività di cui al comma 1 è attuata attraverso la rilevazione e l'elaborazione dei dati acquisiti tramite l'anagrafe regionale delle cooperative, dei dati relativi ai bilanci, nonché di altri indicatori concernenti le società cooperative compresi i finanziamenti ottenuti da enti pubblici.

     3. La convenzione, che deve stabilire i criteri e le modalità di attuazione dell'attività di cui al comma 1, è stipulata dall'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato.

 

CAPO V

Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

 

     Art. 15.

     1. In attuazione dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è istituito il fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

     2. Le dotazioni del fondo sono costituite da una quota degli utili annuali pari al 3 per cento delle società cooperative e loro consorzi, aventi sede nel territorio regionale e che non aderiscono alle associazioni regionali riconosciute ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 o che aderiscano ad associazioni regionali che non abbiano costituito il Fondo previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     3. Deve inoltre essere devoluto al fondo di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative di cui al comma 2 secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     4. Il fondo può altresì essere alimentato dal conferimento dei fondi ordinari della Regione.

     5. La natura, i criteri e le modalità di utilizzo del fondo mutualistico sono disciplinate, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, con legge regionale da emanarsi entro il 31 dicembre 1993.

 

     Art. 16. [2]

 

CAPO VI

Norme transitorie e finali

 

     Art. 17.

     1. Ogniqualvolta la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, fa riferimento all'Assessore delegato allo sviluppo della cooperazione, tale riferimento si intende fatto all'Assessore al lavoro, cooperazione e artigianato.

     2. Ogniqualvolta la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, fa riferimento al Servizio di sviluppo della cooperazione e di vigilanza sulle cooperative, tale riferimento si intende fatto alla Direzione regionale del lavoro, cooperazione e artigianato.

     3. Ogniqualvolta la legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, fa riferimento ai livelli quinto, sesto, settimo, tale riferimento si intende fatto rispettivamente alle qualifiche di segretario, consigliere, funzionario.

 

     Art. 18. Norme finanziarie.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 fanno carico al capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.

     2. Per l'introito delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio di previsione per l'anno 1993, al Titolo III - Categoria 3.4., viene istituito «per memoria» il capitolo 876 (3.4.7.) con la denominazione «Entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

     3. Per le finalità previste dall'articolo 15, comma 5, nell'elenco n. 4, Fondo Globale (capitolo 8900), allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed al bilancio di previsione per l'anno 1993 viene istituita la Partita n. 6 (1.1.190.1.12.32.) con la denominazione «Interventi relativi al Fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1993. Conseguentemente lo stanziamento del capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi è elevato di pari importo.

     4. Al predetto onere di lire 100 milioni si provvede mediante storno dello stanziamento di pari importo in termini di competenza, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.

     5. Gli oneri relativi all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, fanno carico al capitolo 8087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, a fronte dello stanziamento autorizzato per gli anni 1993 e 1994 dell'articolo 15, comma 2, della medesima legge regionale n. 7/1992.

 

     Art. 19.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.