Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 10/04/2001 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 1/1998). |
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998). |
Art. 3. (Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 1/1998). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 1/1998). |
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 1/1998). |
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 1/1998). |
Art. 7. (Norma transitoria). |
Art. 8. (Consulta regionale delle associazioni dei disabili). |
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/1998). |
Art. 10. (Abrogazione). |
Art. 11. (Telelavoro presso l'Amministrazione regionale). |
Art. 12. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 1/1998). |
Art. 13. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 1/1998). |
Art. 14. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 1/1998). |
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 20/1999). |
Art. 16. (Norme finanziarie). |
Art. 17. (Effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea). |
Art. 18. (Testo unico). |
§ 3.16.15 – L.R. 10 aprile 2001, n. 12. [1]
Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.
(B.U. 11 aprile 2001, n. 15).
CAPO I
Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili
Art. 1. (Integrazione dell'articolo 4 della
Art. 2. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella
Art. 3. (Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della
1. [4].
2. [5].
3. [6].
4. [7].
Art. 4. (Modifica all'articolo 26 della
Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 38 della
Art. 6. (Inserimento dell'articolo 38 bis nella
Art. 7. (Norma transitoria).
1. I disabili che al momento della entrata in vigore della presente legge stanno effettuando tirocini/borse lavoro presso enti pubblici vengono proposti per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della
1 bis. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, della
1 ter. Al fine di rispettare i criteri di trasparenza di cui all’articolo 7, comma 4, del
Art. 8. (Consulta regionale delle associazioni dei disabili).
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la "Consulta regionale delle associazioni dei disabili" quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.
2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:
a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;
b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;
c) promozione dell'inserimento lavorativo;
d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;
e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;
f) realizzazione di attività sportive e ricreative.
3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.
4. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad un massimo di 10 unità, per le riunioni della Consulta connesse all'esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti disposizioni regionali.
CAPO II
Disposizioni in materia di telelavoro, in materia
previdenziale, modificazioni alla legge
regionale 1/1998 e alla
Art. 9. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella
Art. 10. (Abrogazione).
1. L'articolo 40 della
Art. 11. (Telelavoro presso l'Amministrazione regionale).
1. [14].
2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale.
Art. 12. (Modifica all'articolo 20 della
Art. 13. (Modifica all'articolo 32 della
1. All'articolo 32, comma 1, della
Art. 14. (Modifiche all'articolo 41 della
1. [16].
2. [17].
3. [18].
Art. 15. (Modificazioni all'articolo 16 della
1. - 3. [19].
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva all'1 gennaio 2001.
CAPO III
Norme finanziarie e finali
Art. 16. (Norme finanziarie).
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 dell'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 bis della
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, relativamente alla dotazione e gestione delle attrezzature necessarie all'applicazione del telelavoro, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.3.1.1.664 - capitolo 156;
b) UPB 52.3.1.2.666 - capitolo 180;
c) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1455;
d) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1474;
e) UPB 52.3.9.2.679 - capitolo 1495.
Art. 17. (Effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della
2. Nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 2 della presente legge sono concessi secondo la regola "de minimis" di cui al
Art. 18. (Testo unico).
1. La
[1] Legge abrogata dall’art. 78 della
[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 4 della
[3] Inserisce l'art. 12 bis nella
[4] Modifica la rubrica dell'art. 13 della
[5] Modifica il comma 1, art. 13 della
[6] Modifica il comma 3, art. 13 della
[7] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 13 della
[8] Sostituisce il comma 2, art. 26 della
[9] Sostituisce l'art. 38 della
[10] Inserisce l'art. 38 bis nella
[11] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[12] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[13] Inserisce l'art. 16 bis nella
[14] Aggiunge la lettera e bis) al comma 2, art. 3 della
[15] Sostituisce il comma 2, art. 20 della
[16] Modifica il comma 1, art. 41 della
[17] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 41 della
[18] Modifica il comma 3, art. 41 della
[19] Modificano i commi 2 e 3, art. 16 della