§ 3.16.15 – L.R. 10 aprile 2001, n. 12.
Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:10/04/2001
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 1/1998).
Art. 2.  (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998).
Art. 3.  (Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 1/1998).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 1/1998).
Art. 5.  (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 1/1998).
Art. 6.  (Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 1/1998).
Art. 7.  (Norma transitoria).
Art. 8.  (Consulta regionale delle associazioni dei disabili).
Art. 9.  (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/1998).
Art. 10.  (Abrogazione).
Art. 11.  (Telelavoro presso l'Amministrazione regionale).
Art. 12.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 1/1998).
Art. 13.  (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 1/1998).
Art. 14.  (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 1/1998).
Art. 15.  (Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 20/1999).
Art. 16.  (Norme finanziarie).
Art. 17.  (Effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).
Art. 18.  (Testo unico).


§ 3.16.15 – L.R. 10 aprile 2001, n. 12. [1]

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili, di telelavoro e in materia previdenziale.

(B.U. 11 aprile 2001, n. 15).

 

CAPO I

Disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili

 

Art. 1. (Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 1/1998). [2]

 

     Art. 2. (Inserimento dell'articolo 12 bis nella legge regionale 1/1998). [3]

 

     Art. 3. (Modifiche e integrazioni all'articolo 13 della legge regionale 1/1998).

     1. [4].

     2. [5].

     3. [6].

     4. [7].

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 26 della legge regionale 1/1998). [8]

 

     Art. 5. (Sostituzione dell'articolo 38 della legge regionale 1/1998). [9]

 

     Art. 6. (Inserimento dell'articolo 38 bis nella legge regionale 1/1998). [10]

 

     Art. 7. (Norma transitoria).

     1. I disabili che al momento della entrata in vigore della presente legge stanno effettuando tirocini/borse lavoro presso enti pubblici vengono proposti per la convenzione e l'avviamento al lavoro ai sensi della legge 68/1999 con priorità sui soggetti che in quel momento non godono di tale requisito.

     1 bis. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le convenzioni di cui al comma 1, qualora riguardanti pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici, possono essere stipulate anche per l’assolvimento parziale degli obblighi occupazionali di cui alla predetta legge 68/1999 [11].

     1 ter. Al fine di rispettare i criteri di trasparenza di cui all’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, la selezione dei soggetti di cui al presente articolo viene effettuata mediante lo svolgimento di una procedura ad essi riservata [12].

 

     Art. 8. (Consulta regionale delle associazioni dei disabili).

     1. La Regione Friuli-Venezia Giulia riconosce la "Consulta regionale delle associazioni dei disabili" quale organismo di consultazione e promozione per le politiche di integrazione delle persone disabili nella società.

     2. La Consulta formula pareri nell'ambito della competenza regionale in materia di servizi socio-sanitari integrati, con particolare riferimento a:

     a) redazione di progetti per la promozione e la tutela dei diritti della persona disabile;

     b) realizzazione di attività socio-sanitarie e riabilitative erogate dal Servizio sanitario regionale, in forma diretta o accreditata;

     c) promozione dell'inserimento lavorativo;

     d) attività assistenziali svolte a domicilio e a supporto delle famiglie con disabili gravi;

     e) abbattimento delle barriere architettoniche, culturali e della comunicazione;

     f) realizzazione di attività sportive e ricreative.

     3. La Consulta viene sentita, con riguardo alle azioni di cui al comma 2, nei processi di verifica della qualità dei servizi e dell'adeguatezza delle prestazioni sanitarie.

     4. La Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali pone a disposizione della Consulta le dotazioni necessarie allo svolgimento delle attribuzioni di cui ai commi 2 e 3 e provvede al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai suoi componenti, fino ad un massimo di 10 unità, per le riunioni della Consulta connesse all'esercizio delle predette attribuzioni, secondo le vigenti disposizioni regionali.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di telelavoro, in materia

previdenziale, modificazioni alla legge

regionale 1/1998 e alla legge regionale 20/1999

 

     Art. 9. (Inserimento dell'articolo 16 bis nella legge regionale 1/1998). [13]

 

     Art. 10. (Abrogazione).

     1. L'articolo 40 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è abrogato.

 

     Art. 11. (Telelavoro presso l'Amministrazione regionale).

     1. [14].

     2. Le modalità e i termini di applicazione del telelavoro nell'ambito dell'Amministrazione regionale sono definiti con i contratti collettivi di lavoro del personale regionale.

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 1/1998). [15]

 

     Art. 13. (Modifica all'articolo 32 della legge regionale 1/1998).

     1. All'articolo 32, comma 1, della legge regionale 1/1998, la lettera g) è abrogata.

 

     Art. 14. (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 1/1998).

     1. [16].

     2. [17].

     3. [18].

 

     Art. 15. (Modificazioni all'articolo 16 della legge regionale 20/1999).

     1. - 3. [19].

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione per le domande di contributo presentate in data successiva all'1 gennaio 2001.

 

CAPO III

Norme finanziarie e finali

 

     Art. 16. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 dell'articolo 8 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.1.1.663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 con riferimento al capitolo 150 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dall'articolo 9, comma 1, della presente legge, fanno carico all'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8525 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 11, relativamente alla dotazione e gestione delle attrezzature necessarie all'applicazione del telelavoro, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 52.3.1.1.664 - capitolo 156;

     b) UPB 52.3.1.2.666 - capitolo 180;

     c) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1455;

     d) UPB 52.3.9.1.669 - capitolo 1474;

     e) UPB 52.3.9.2.679 - capitolo 1495.

 

     Art. 17. (Effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della predetta legge, sono sospesi, salvo quanto previsto al comma 2, sino alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione dell'Unione europea.

     2. Nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 2 della presente legge sono concessi secondo la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

 

     Art. 18. (Testo unico).

     1. La legge regionale 1/1998 viene ripubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione così come modificata ed integrata dalle norme emanate successivamente alla data della sua originaria pubblicazione fino alla data di pubblicazione della presente legge.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18, a eccezione dell’art. 11.

[2] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 4 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[3] Inserisce l'art. 12 bis nella L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[4] Modifica la rubrica dell'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[5] Modifica il comma 1, art. 13 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[6] Modifica il comma 3, art. 13 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[7] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 13 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[8] Sostituisce il comma 2, art. 26 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[9] Sostituisce l'art. 38 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[10] Inserisce l'art. 38 bis nella L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[11] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[12] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 13 agosto 2002, n. 20.

[13] Inserisce l'art. 16 bis nella L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[14] Aggiunge la lettera e bis) al comma 2, art. 3 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[15] Sostituisce il comma 2, art. 20 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[16] Modifica il comma 1, art. 41 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[17] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 41 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[18] Modifica il comma 3, art. 41 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[19] Modificano i commi 2 e 3, art. 16 della L.R. 6 luglio 1999, n. 20.