§ 3.16.12 - L.R. 15 novembre 1999, n. 28.
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.16 lavoro e occupazione giovanile
Data:15/11/1999
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Dati sensibili).
Art. 2.  (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 euro).
Art. 3.  (Modifiche alla legge regionale 1/1998 in materia di nuove attività imprenditoriali).
Art. 4.  (Finanziaria regionale per la cooperazione).
Art. 5.  (Gestione del Fondo mutualistico regionale).
Art. 6.  (Fondi mutualistici delle Associazioni).
Art. 7.  (Convenzione).
Art. 8.  (Regolamenti d’esecuzione).
Art. 9.  (Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative).
Art. 10.  (Norme finanziarie).
Art. 11.  (Abrogazioni).


§ 3.16.12 - L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.

(B.U. 17 novembre 1999, n. 46).

 

CAPO I

NORME IN MATERIA DI LAVORO

 

Art. 1. (Dati sensibili). [1]

     [1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, è autorizzata allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dei dati sensibili attinenti a:

     a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con status di rifugiati politici;

     b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:

     1) alla composizione dei conflitti di lavoro;

     2) alla programmazione di azioni mirate;

     3) ai contratti di formazione e lavoro;

     4) alle convenzioni per l'assunzione dei dirigenti;

     5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;

     6) all'inserimento professionale di giovani ed attività affini;

     7) alla partecipazione a organismi collegiali;

     c) allo stato di salute, relativamente:

     1) all'iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;

     2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;

     3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;

     4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;

     d) attività di servizio sociale.

     2. La Regione e le Provincie, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dalla legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, sono autorizzate allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 675/1996, dei dati sensibili attinenti allo stato di salute delle persone di cui all'articolo 4 della legge regionale 7/1992 [2].

     3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della legge regionale 1/1998, in conformità alla legge 675/1996.]

 

     Art. 2. (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 euro).

     1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, I.V.A. esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.

     2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.

     3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.

 

     Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 1/1998 in materia di nuove attività imprenditoriali). [3]

     [1. [4].

     2. [5].]

 

CAPO II

NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE

 

     Art. 4. (Finanziaria regionale per la cooperazione). [6]

     [1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione "edilizia".

     2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:

     a) concessione di garanzia;

     b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;

     c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

     [3. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione.] [7]

     [4. Con la stessa deliberazione prevista al comma 3 sono emanate direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati.] [8]]

 

     Art. 5. (Gestione del Fondo mutualistico regionale). [9]

     [1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 [10].

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 16 della legge regionale 79/1982 [11].

     3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19, che affluisce al capitolo 876 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale, istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 19/1993, si interpreta come destinato alle finalità di cui ai commi 1 e 2.]

 

     Art. 6. (Fondi mutualistici delle Associazioni). [12]

     [1. Le Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 59/1992, al fine di promuovere e finanziare nuove imprese, nonché iniziative tese allo sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica e all'incremento dell'occupazione. I fondi possono essere gestiti, senza scopo di lucro, da società per azioni o da associazioni.

     2. Per le finalità del comma 1, le Associazioni regionali, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.

     3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.

     4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:

     a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;

     b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.]

 

     Art. 7. (Convenzione). [13]

     [1. I finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 sono assegnati a condizione che FIN.RE.CO. stipuli con l'Amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'Ente fornisce all'Amministrazione regionale costanti flussi di informazioni in merito alla propria attività.]

 

     Art. 8. (Regolamenti d’esecuzione). [14]

     [1. Con regolamenti d’esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d’intervento relativi agli incentivi di cui agli articoli 4 e 5.]

 

     Art. 9. (Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative). [15]

     [1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, i commissari liquidatori sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cooperazione.

     2. I commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi o agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.]

 

     Art. 10. (Norme finanziarie). [16]

     1. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.450 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8798 [2.1.243.3.10.02] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione «Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO) per interventi a favore delle cooperative associate, iscritte al Registro di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modificazioni, con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione "edilizia"» e con lo stanziamento di lire 3.450 milioni per l'anno 1999.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 926 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8799 [2.1.243.3.10.02] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione "Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO), per interventi a favore delle cooperative, iscritte al Registro di cui alla legge regionale 79/1982, e loro consorzi, che non aderiscano alle associazioni regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale 79/1982 o che aderiscano ad associazioni che non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della legge 59/1992" e con lo stanziamento di lire 926 milioni per l'anno 1999.

     3. All'onere di lire 3.450 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 8790 del precitato stato di previsione della spesa.

     4. All'onere di lire 926 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede:

     a) per lire 726 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 706 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 20 gennaio 1999, n. 6;

     b) per lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22;

     b) la legge regionale 8 agosto 1986, n. 32;

     c) l'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51;

     d) l'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 19;

     e) l'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10;

     f) i commi 12, 14, 17, 18, 20, e 21 dell'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

     g) l'articolo 42 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9.

 

CAPO III

NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

     Artt. 12. - 17. [17]

 


[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[2] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[4] Modifica il comma 4, art. 9 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[5] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1.

[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[7] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[8] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[9] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[10] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[11] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[13] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[14] Articolo sostituito dall’art. 22 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[15] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[17] Articoli abrogati dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.