Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e occupazione giovanile |
Data: | 15/11/1999 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Dati sensibili). |
Art. 2. (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 euro). |
Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 1/1998 in materia di nuove attività imprenditoriali). |
Art. 4. (Finanziaria regionale per la cooperazione). |
Art. 5. (Gestione del Fondo mutualistico regionale). |
Art. 6. (Fondi mutualistici delle Associazioni). |
Art. 7. (Convenzione). |
Art. 8. (Regolamenti d’esecuzione). |
Art. 9. (Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative). |
Art. 10. (Norme finanziarie). |
Art. 11. (Abrogazioni). |
§ 3.16.12 - L.R. 15 novembre 1999, n. 28.
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato.
(B.U. 17 novembre 1999, n. 46).
CAPO I
NORME IN MATERIA DI LAVORO
[1. La Regione, tramite l'Agenzia regionale per l'impiego, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dall'articolo 6 della
a) opinioni politiche, relativamente all'iscrizione ed avviamento al lavoro di cittadini extracomunitari con status di rifugiati politici;
b) adesioni a sindacati e organizzazioni a carattere sindacale, relativamente:
1) alla composizione dei conflitti di lavoro;
2) alla programmazione di azioni mirate;
3) ai contratti di formazione e lavoro;
4) alle convenzioni per l'assunzione dei dirigenti;
5) alla ricollocazione dei lavoratori a rischio;
6) all'inserimento professionale di giovani ed attività affini;
7) alla partecipazione a organismi collegiali;
c) allo stato di salute, relativamente:
1) all'iscrizione, avviamento al lavoro e tirocinio di soggetti affetti da menomazioni invalidanti;
2) interventi contributivi ad aziende per assunzioni di invalidi e, in genere, di soggetti portatori di handicap;
3) tenuta di albi di soggetti con deficit sensoriali;
4) dichiarazioni rese in ordine alla presenza nel nucleo familiare di soggetti invalidi;
d) attività di servizio sociale.
2. La Regione e le Provincie, nell'ambito degli adempimenti e per le finalità previste dalla
3. I limiti alla comunicazione e diffusione dei dati sensibili di cui al comma 1 sono definiti con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 4, della
Art. 2. (Esclusione delle offerte anormalmente basse negli appalti pubblici dei servizi di importo inferiore a 200.000 euro).
1. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in maniera completa ed organica gli appalti di servizi, il cui valore di stima sia inferiore a 200.000 euro, I.V.A. esclusa, negli appalti pubblici dei servizi vengono escluse le offerte che presentino carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione.
2. Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto dell'offerta o, in caso di parità, delle offerte che presentino il ribasso percentualmente maggiore, che, come tali, non verranno conteggiate ai fini della media stessa.
3. La procedura di esclusione di cui al comma 2 non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a tre.
Art. 3. (Modifiche alla
[1. [4].
2. [5].]
CAPO II
NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE
Art. 4. (Finanziaria regionale per la cooperazione). [6]
[1. Al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla
2. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. mezzi finanziari che possono essere utilizzati a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento:
a) concessione di garanzia;
b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale in veste di socio sovventore;
c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.
[3. L'Amministrazione regionale emana direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi assegnati per interventi a favore delle cooperative di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla cooperazione.] [7]
[4. Con la stessa deliberazione prevista al comma 3 sono emanate direttive e criteri per l'utilizzo dei fondi derivanti dai rientri dei finanziamenti erogati.] [8]]
Art. 5. (Gestione del Fondo mutualistico regionale). [9]
[1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 16 della
3. Il gettito dei fondi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della
Art. 6. (Fondi mutualistici delle Associazioni). [12]
[1. Le Associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della
2. Per le finalità del comma 1, le Associazioni regionali, qualora non posseggano la personalità giuridica, nonché le associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici, devono essere riconosciute dall'Amministrazione regionale.
3. I fondi di cui al comma 1 possono essere alimentati anche da contributi erogati da enti pubblici o da privati.
4. Con regolamento, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per il riconoscimento delle Associazioni regionali e per l'approvazione dei relativi statuti, per l'approvazione degli statuti delle società e delle associazioni di gestione dei fondi mutualistici e per la gestione dei medesimi;
b) i criteri e le modalità per la vigilanza sulle società e associazioni costituite per la gestione dei fondi mutualistici.]
[1. I finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5 sono assegnati a condizione che FIN.RE.CO. stipuli con l'Amministrazione regionale una convenzione nella quale siano fissate le procedure connesse alle operazioni di finanziamento e le modalità con cui l'Ente fornisce all'Amministrazione regionale costanti flussi di informazioni in merito alla propria attività.]
Art. 8. (Regolamenti d’esecuzione). [14]
[1. Con regolamenti d’esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d’intervento relativi agli incentivi di cui agli articoli 4 e 5.]
Art. 9. (Nomina dei commissari liquidatori delle cooperative). [15]
[1. Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa delle cooperative, i commissari liquidatori sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla cooperazione.
2. I commissari liquidatori devono essere scelti tra gli iscritti all'Albo regionale dei revisori degli enti cooperativi o agli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei consulenti in materia di lavoro.]
Art. 10. (Norme finanziarie). [16]
1. Per le finalità previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.450 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8798 [2.1.243.3.10.02] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione «Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO) per interventi a favore delle cooperative associate, iscritte al Registro di cui alla
2. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 926 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 8799 [2.1.243.3.10.02] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 alla Rubrica n. 27 - programma 0.24.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - con la denominazione "Finanziamento al Consorzio regionale di garanzia fidi - S.c.r.l. - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO), per interventi a favore delle cooperative, iscritte al Registro di cui alla
3. All'onere di lire 3.450 milioni per l'anno 1999, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante storno di pari importo dallo stanziamento del capitolo 8790 del precitato stato di previsione della spesa.
4. All'onere di lire 926 milioni per l'anno 1999, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, si provvede:
a) per lire 726 milioni mediante prelevamento dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 706 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della
b) per lire 200 milioni mediante prelevamento dal fondo globale iscritto sul capitolo 9710 del citato stato di previsione della spesa (partita n. 99 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 11. (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 9 della
b) la
c) l'articolo 2 della
d) l'articolo 16 della
e) l'articolo 2 della
f) i commi 12, 14, 17, 18, 20, e 21 dell'articolo 3 della
g) l'articolo 42 della
CAPO III
NORME IN MATERIA DI ARTIGIANATO
Artt. 12. - 17. [17]
[1] Articolo abrogato dall’art. 78 della
[2] Comma così modificato dall’art. 11 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 78 della
[4] Modifica il comma 4, art. 9 della
[5] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 9 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[7] Comma abrogato dall’art. 20 della
[8] Comma abrogato dall’art. 20 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[10] Comma così sostituito dall’art. 21 della
[11] Comma così sostituito dall’art. 21 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[14] Articolo sostituito dall’art. 22 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 38 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[17] Articoli abrogati dall'art. 78 della