Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 19/12/1986 |
Numero: | 55 |
Sommario |
Art. 1. All'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificato dagli articoli 6, 7 e 8 della legge regionaLe 24 aprile 1978, n. 25, sono aggiunti i seguenti commi: |
Art. 2. Per le convenzioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, che risultino già stipulate alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede alla [...] |
Art. 3. Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d'uso degli [...] |
Art. 4. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni sono [...] |
Art. 5. Al terzo comma dell'articolo 24 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono soppresse le parole «alle condizioni di canone praticato alla data predetta». |
Art. 6. All'articolo 31 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
Art. 7. I benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi agli interessati ponendo in detrazione i contributi eventualmente già [...] |
Art. 8. Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, [...] |
Art. 9. All'articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
Art. 10. |
Art. 11. In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall'articolo 21, quinto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e [...] |
Art. 12. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente articolo: |
Art. 13. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono riaperti per giorni sessanta a [...] |
Art. 14. Il trasferimento ai soci della proprietà degli alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato dalla volturazione ai medesimi soci della concessione edilizia [...] |
Art. 15. L'articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte da ultimo con l'articolo 22 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. [...] |
Art. 16. In via di interpretazione autentica dell'articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dal precedente articolo 15, il termine di due anni [...] |
Art. 17. In via di interpretazione autentica dell'articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, il requisito del distacco dal nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze [...] |
Art. 18. I contributi di cui all'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano stati concessi anteriormente alla data di entrata in [...] |
Art. 19. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977 n. 63, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 20. All'articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
Art. 21. L'articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l'articolo 29 della legge regionale 19 giugno 1985, n. [...] |
Art. 22. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi [...] |
Art. 23. L'articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, e così modificato: |
Art. 24. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 75, primo comma, punti 4 e 5 della [...] |
Art. 25. I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, a favore delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, da [...] |
Art. 26. L'articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente: |
Art. 27. E' in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, procedere, in luogo della ricostruzione, all'acquisto di alloggi [...] |
Art. 28. In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nonchè nei casi di delega [...] |
Art. 29. Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall'emissione del decreto di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 45 della [...] |
Art. 30. E' in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed [...] |
Art. 31. 1. I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed [...] |
Art. 32. Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralità consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione [...] |
Art. 33. Per gli interventi assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ha facoltà di [...] |
Art. 34. Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l'approvazione della variante di progetto in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 [...] |
Art. 35. La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della legge 28 [...] |
Art. 36. Nei casi previsti dall'articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, coloro che occupavano l'edificio, alla data del 6 maggio 1976, a titolo diverso dalla proprietà o da [...] |
Art. 37. La previsione di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, si applica, con le stesse modalità ed alle medesime condizioni, anche agli edifici non destinati ad [...] |
Art. 38. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, ai soggetti che non abbiano stipulato le convenzioni ivi richiamate possono essere tuttavia [...] |
Art. 39. In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, quarto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i contributi previsti dall'articolo 15, primo comma, lettera b) della legge regionale 20 [...] |
Art. 40. Nei casi in cui il termine per la presentazione dei progetti esecutivi per le opere di riparazione sia decorso inutilmente, non trova applicazione l'articolo 9, terzo comma, della legge [...] |
Art. 41. Anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le disposizioni previste dall'articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio [...] |
Art. 42. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 20 secondo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, termine già fissato ai 30 giugno 1980, è riaperto per [...] |
Art. 43. Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è [...] |
Art. 44. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per il recupero [...] |
Art. 45. Le disposizioni di cui all'articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come sostituito dall'articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, trovano applicazione, con effetto [...] |
Art. 46. L'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, così come modificato dall'articolo 46 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e sostituito dall'articolo 41 della legge regionale [...] |
Art. 47. Sono fatti salvi i provvedimenti di autorizzazione eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 11 della legge [...] |
Art. 48. |
Art. 49. |
Art. 50. Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, potranno essere altresì concessi prestiti o mutui [...] |
Art. 51. Nei Comuni in cui trova applicazione la legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, i benefici ivi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 sono estesi, in forma di contributi integrativi, anche a quei [...] |
Art. 52. I benefici previsti dall'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi, in via di sanatoria, alle opere ivi considerate [...] |
Art. 53. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono ammesse a contributo anche le spese tecniche [...] |
Art. 54. In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, i soggetti interessati possono optare, con domanda da presentarsi entro trenta [...] |
Art. 55. L'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, è così modificato: |
Art. 56. I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono riaperti per novanta giorni a decorrere [...] |
Art. 57. Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall'articolo 19 della legge regionale [...] |
Art. 58. In via di interpretazione autentica, la previsione dell'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, si applica anche a favore di immobili di proprietà degli enti pubblici. |
Art. 59. In ragione della complessità degli adempimenti connessi all'operazione di ricognizione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento del processo ricostruttivo, [...] |
Art. 60. (Omissis) |
Art. 61. L'articolo 8 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è sostituito dal seguente: |
Art. 62. Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, avvenga - per motivi [...] |
Art. 63. I compensi di cui all'articolo 16 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono assunti a carico della Regione, nei limiti ivi previsti, anche se l'incarico è stato conferito dal Comune in [...] |
Art. 64. Dopo il quarto comma dell'articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono inseriti i seguenti: |
Art. 65. All'articolo 52, primo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, le parole «fino a dodici semestralità consecutive» sono sostituite dalle seguenti: «fino a venti semestralità [...] |
Art. 66. Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, nel testo risultante a seguito delle modificazioni [...] |
Art. 67. Le domande intese a mutare in intervento privato le originarie domande di intervento pubblico, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della legge regionale 18 dicembre [...] |
Art. 68. (Omissis) |
Art. 69. Le disposizioni previste dall'articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, [...] |
Art. 70. Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria, o di [...] |
Art. 71. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d'appalto stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge [...] |
Art. 72. Relativamente agli interventi pubblici da appaltarsi dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli [...] |
Art. 73. Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, gli impegni e i pagamenti disposti dai funzionari delegati sui fondi ad essi assegnati con [...] |
Art. 74. Le domande di cui al quinto comma dell'articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, le quali siano state presentate dagli eredi [...] |
Art. 75. (Omissis) |
Art. 76. Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per la riparazione di edifici in condominio, la domanda [...] |
Art. 77. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in favore di [...] |
Art. 78. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, che siano state presentate [...] |
Art. 79. Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell'entrata in [...] |
Art. 80. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, presentate non oltre la data del 31 dicembre 1985, sono fatte salve a tutti gli [...] |
Art. 81. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, erroneamente presentate al Comune entro i termini utili stabiliti dall'articolo 57 [...] |
Art. 82. I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt'ora in essere in forza delle [...] |
Art. 83. (Omissis) |
Art. 84. Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 40 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonchè il termine per la presentazione del [...] |
Art. 85. In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del [...] |
Art. 86. Per le finalità previste dal precedente articolo 30, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1986. |
Art. 87. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 30 e del terz'ultimo comma del precedente articolo 31 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della [...] |
Art. 88. Gli oneri previsti dal precedente articolo 43 fanno carico - per quanto riguarda il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale - al capitolo 6032 dello stato di previsione [...] |
Art. 89. Per le finalità previste dal precedente articolo 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1986. |
Art. 90. Per le finalità previste dal precedente articolo 59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986. |
Art. 91. Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 63 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio [...] |
Art. 92. Per le finalità previste dal precedente articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1986. |
§ 4.10.160 - Legge Regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
(B.U. 19 dicembre 1986, n. 129).
CAPO I
Norme integrative della
modificazioni ed integrazioni
All'articolo 8 della
(Omissis) [1].
Per le convenzioni di cui all'articolo 8 della
Nei limiti e alle condizioni di cui al comma successivo, il Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, può autorizzare il mutamento anche parziale della destinazione d'uso degli edifici catalogati ed inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell'articolo 8 della
Il mutamento della destinazione d'uso, quale risulta dal verbale di consistenza redatto dopo l'ultimazione dei lavori di riparazione e restauro, non può essere autorizzato quando venga ad alterare i valori architettonici, culturali ed ambientali che hanno giustificato la catalogazione dell'edificio.
L'autorizzazione di cui al presente articolo può essere concessa anche per gli edifici in relazione ai quali sia già stata stipulata, alla data di entrata in vigore della presente legge, la convenzione di cui al surrichiamato articolo 8 della predetta legge regionale.
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui ai Capi II e III della
a) per giorni centottanta, in favore dei soggetti emigrati all'estero, proprietari o titolari di diritti reali di godimento, alla data del 6 maggio 1976, di immobili danneggiati dagli eventi sismici che, in possesso di ogni altro requisito di legge, non siano, essi stessi od un loro familiare, proprietari di altro alloggio nel territorio nazionale;
b) per giorni novanta, in favore dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento, purchè occupanti, alla data del 6 maggio 1976, l'edificio o parte dell'edificio da riattare e residenti altresì, alla data medesima, nel Comune ove è situato l'immobile danneggiato dagli eventi sismici.
Per i fini del presente articolo, ai proprietari sono equiparati gli assegnatari a riscatto o con patto di futura vendita.
Nel caso che il titolare dell'immobile danneggiato sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al primo comma, da quello tra gli eredi che alla data degli eventi sismici conviveva con il titolare, semprechè non risulti esso stesso o altro familiare proprietario di altro alloggio. L'erede che agisce deve dichiarare di sollevare l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli altri coeredi.
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 33 della
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di accoglimento della domanda, salvo che per i soggetti di cui al precedente primo comma, lettera a), e loro eredi, per i quali il termine è di dodici mesi. Trova applicazione l'articolo 3 della
La concessione dei contributi non ha luogo se il nesso di causalità dei danni dagli eventi sismici del 1976 non è provato attraverso il verbale di accertamento di cui all'articolo 3 della
La concessione dei contributi altresì non ha luogo se gli edifici siano già stati riparati con i benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46, e 20 giugno 1977, n. 30.
Rimangono ferme le disposizioni contenute nell'articolo 55 della
Al terzo comma dell'articolo 24 della
Al quarto comma del suddetto articolo sono soppresse le parole «alle condizioni suindicate e» e sono aggiunte, dopo le parole «con precedenza a persone terremotate», le parole «residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune».
All'articolo 31 della
(Omissis) [3].
I benefici previsti dalla
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità al presente articolo.
Qualora esigenze di coordinamento funzionale e distributivo dei vani e dei locali accessori, costituenti unità abitative comprese in uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici, impongano modificazioni delle proprietà per soddisfare in modo razionale le esigenze abitative degli occupanti, sono ammissibili a contributo anche le parti dell'edificio acquisite successivamente al 6 maggio 1976 per garantire la ricettività abitativa di cui al
Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma precedente.
All'articolo 38 della
(Omissis) [4].
CAPO II
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della legge regionale
23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni
Con riferimento agli interventi edilizi finanziati mediante aperture di credito tratte su capitoli di spesa assegnati alla Segreteria generale straordinaria, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento deve intendersi autorizzato ad utilizzare le somme derivanti da economie eventualmente realizzate a seguito di ribassi d'asta o durante l'esecuzione dei lavori, per il finanziamento di perizie suppletive e di variante, nel rispetto delle finalità dell'opera.
Sono fatti salvi i provvedimenti eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
In via di interpretazione autentica, il parere di competenza della Commissione consiliare speciale previsto dall'articolo 21, quinto comma, della
Dopo l'articolo 21 della
(Omissis) [6].
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui al Capo I del Titolo III della
Nel caso che il proprietario dell'immobile distrutto o demolito sia deceduto dopo il 6 maggio 1976, la domanda di contributo può essere presentata, entro gli stessi termini di cui al comma precedente, da uno dei soggetti indicati al quinto comma dell'articolo 42 della citata
Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 33 della
I soggetti di cui al presente articolo, se titolari di edifici ad uso misto, possono richiedere, negli stessi termini di beneficiare dei contributi per la ricostruzione dei vani adibiti ad uso diverso dall'abitazione, nei limiti ed alle condizioni fissate dalle norme ordinate sotto il Capo III del Titolo III della
Il trasferimento ai soci della proprietà degli alloggi in corso di ricostruzione a cura delle cooperative edilizie, accompagnato dalla volturazione ai medesimi soci della concessione edilizia intestata alla cooperativa, esplica efficacia sanante nei confronti dei provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente intestati ai singoli soci, ai sensi dell'articolo 42, settimo comma, della
Nei confronti dei provvedimenti considerati al primo comma, uguale efficacia sanante esplica la assegnazione degli alloggi disposta - a lavori ultimati - dalla cooperativa edilizia a favore dei singoli soci. Nell'ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l'assegnazione degli alloggi, l'effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti [7].
Nel caso di alloggi che si rendano disponibili, per decadenza, rinuncia o altre cause di cessazione della qualità di socio di cooperativa, prima dell'assegnazione in proprietà individuale, può addivenirsi all'assegnazione dei predetti alloggi in favore di altri soci aventi diritto ai contributi di cui al Titolo III della
A favore di coloro che subentrano nell'assegnazione degli alloggi resisi disponibili nei modi di cui al precedente comma è disposta la volturazione del decreto di concessione del contributo già emesso al nome del socio cessato dalla cooperativa. In sede di volturazione del decreto di concessione, si procede al conguaglio dei contributi già concessi al nome del socio cessato con quelli spettanti al socio subentrato, fermi restando gli originari indici di aggiornamento del contributo oggetto di volturazione. Il recupero delle eventuali somme eccedenti è effettuato con azione rivolta nei confronti della cooperativa delegata alla riscossione del contributo [9].
La domanda utilmente presentata dal socio cessato dalla cooperativa è valida ai fini dell'emissione di un nuovo decreto di concessione dei contributi di cui al Titolo III della
L'articolo 48 della
- al secondo comma, le parole «entro sei mesi» e le parole «non oltre quattro anni» sono rispettivamente sostituite dalle parole «entro due anni» e «non oltre sei anni»;
- il terzo comma è sostituito dal seguente:
(Omissis) [11].
In via di interpretazione autentica dell'articolo 48, secondo comma, della
In via di interpretazione autentica dell'articolo 49 della
I contributi di cui all'articolo 51 della
La concessione del contributo è disposta previo conguaglio dell'importo complessivo delle rate di contributo ventennale costante eventualmente già riscosse sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
L'importo delle rate soggetto a conguaglio è attestato da dichiarazione della Segreteria generale straordinaria.
Resta ferma l'indicizzazione del contributo integrativo alla data del decreto di concessione emesso ai sensi dell'articolo 51 della
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i contributi di cui all'articolo 48, primo comma, della
All'articolo 66 della
(Omissis) [14].
L'articolo 68 della
(Omissis) [15].
Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ricoverati da almeno un anno in alloggi provvisori per motivi connessi alla perdita dell'alloggio a causa degli eventi sismici, possono concorrere alla assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata e conseguono il punteggio di cui all'articolo 51, primo comma, punto 1, lettera a), della
L'articolo 75 della
- al primo comma, punto 4, le parole «per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite» sono sostituite dalle seguenti: «per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti»;
- al primo comma, dopo il punto 4, è aggiunto il seguente punto:
(Omissis) [16].
Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 75, primo comma, punti 4 e 5 della
I finanziamenti disposti ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo V della
L'articolo 81 della
(Omissis) [17].
E' in facoltà dei soggetti destinatari dei contributi di cui al Titolo III della
Il contributo è accordato per sopperire alle spese di acquisto e di completamento dell'unità immobiliare ed è determinato nella misura forfettaria dell'80% dell'importo cui l'interessato avrebbe avuto diritto in forza della citata
L'erogazione ha luogo:
- in ragione dell'80% del contributo, contestualmente all'emissione del decreto di concessione;
- per la parte residua, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
Il contributo previsto dal presente articolo non è cumulabile con altre forme contributive recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate.
CAPO III
Disposizioni comuni alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63,
e successive modifiche ed integrazioni
In via eccezionale, nei casi di domanda di intervento pubblico, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, lettera a), della
Il reddito cui fare riferimento è quello complessivo imponibile agli effetti dell'IRPEF, derivante dalla somma dei redditi dichiarati dai componenti il nucleo familiare, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Per ogni componente il nucleo familiare che non produce reddito di importo superiore al limite di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del
I redditi da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma precedente, sono calcolati nella misura del 60%.
Per gli emigranti si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.
Per coloro che abbiano fruito di un reddito annuo complessivo superiore al limite indicato dal presente articolo, le spese di progettazione sono addebitate con la maggiorazione degli interessi legali.
Su richiesta degli interessati il Comune potrà consentire la restituzione rateale delle somme dovute fino a dodici semestralità consecutive.
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
Il beneficio della rateazione non è subordinato a presentazione di garanzia reale o personale.
Il mancato inizio dei lavori entro un anno dall'emissione del decreto di approvazione del progetto esecutivo, ai sensi degli articoli 17 della
L'eventuale rinnovo del decreto di approvazione del progetto esecutivo non produce alcun effetto sul piano contributivo.
Il termine di un anno decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge nei casi in cui il decreto di approvazione del progetto esecutivo sia stato emesso anteriormente alla data suindicata.
L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di dare inizio ai lavori nel termine di un anno previsto ai commi precedenti, può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della
E' in facoltà dei soggetti aventi diritto ai contributi ventennali costanti previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, chiedere che le annualità di contributo loro spettanti vengano capitalizzate al valore attuale ed erogate in unica soluzione [21].
La domanda di capitalizzazione delle annualità di contributo è presentata alla Segreteria generale straordinaria.
Il beneficio della capitalizzazione non può essere accordato se l'interessato non abbia compiuto 60 anni di età al momento della presentazione della relativa domanda. In ogni caso la capitalizzazione delle annualità di contributo non può essere disposta quando all'avente diritto sia già stato concesso il contributo e sia già stato emesso il relativo ruolo di spesa fissa [22].
Fatto salvo quanto disposto dal comma successivo, il saggio di capitalizzazione è stabilito nella misura del dodici per cento per le annualità di contributo che competono sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, e nella misura del sette per cento in ogni altro caso.
Qualora la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici venga attuata mediante ambiti unitari di ricostruzione, il contributo ventennale costante eventualmente spettante all'avente diritto sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale, ovvero sulle maggiori superfici consentite oltre i parametri delle esigenze abitative stabiliti dal
Il beneficio della capitalizzazione non è subordinato al requisito di cui al terzo comma del presente articolo.
L'importo capitalizzato viene determinato dalla Segreteria generale straordinaria e comunicato al Sindaco, il quale lo porrà in detrazione dal prezzo di cessione dell'immobile ricostruito, quale risulta determinato in applicazione dell'articolo 27 della
L'operazione di cui al comma precedente non può in alcun caso comportare un saldo attivo a favore del beneficiario.
La stessa operazione è effettuata anche nei casi in cui il beneficiario abbia già ricevuto in assegnazione l'immobile ricostruito e, per tale titolo, abbia già versato le somme poste a suo carico - in unica soluzione -, ovvero si trovi a versare le medesime somme ratealmente, ai sensi dell'articolo 52 della
Le somme che risultino indebitamente versate dagli interessati saranno loro restituite senza alcuna maggiorazione d interessi dal Sindaco competente per territorio. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
1. I divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della
2. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, secondo, terzo e quarto comma, della
3. La violazione dei divieti da parte dei soggetti richiamati al primo comma comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari al cinquanta per cento del contributo assentito all'originario titolare. La sanzione è irrogata dal Sindaco competente per territorio; il relativo importo è versato al Fondo di solidarietà regionale.
4. Le previsioni di cui al precedente comma non trovano applicazione qualora nei confronti di un precedente titolare dell'immobile sia stata irrogata la predetta sanzione pecuniaria, ovvero sia stata dichiarata la decadenza dai benefici in forza degli articoli 38 della
5. In via di interpretazione autentica degli articoli 38 della
6. I negozi di alienazione eventualmente posti in essere prima dell'entrata in vigore della
7. I provvedimenti di decadenza eventualmente assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge vanno annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. La facoltà di alienare gli immobili può essere esercitata anche in corso d'opera quando sia consentito alienare l'immobile assistito da contributo prima della scadenza del quinquennio, in base alle disposizioni di cui all'articolo 38, secondo e terzo comma, della
8 bis. Nei casi di cui al comma 8 il Comune certifica lo stato di attuazione dell'opera, determina le relative spese ai fini del riconoscimento al soggetto beneficiario della corrispondente quota di contributo in conto capitale e revoca la restante quota del beneficio, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di ricostruzione [25].
8 ter. Qualora, in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori di cui al comma 8 bis, risulti che al beneficiario è stata erogata una quota del contributo in conto capitale eccedente rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati e l'interessato dimostri con idonea documentazione di avere sostenuto, per tali lavori, spese per un importo che, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, è eguale o superiore a quello percepito a titolo di contributo, non si dispone il recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario si provvede al recupero della somma pari alla differenza fra l'importo del contributo in conto capitale erogato e il maggiore importo fra quello speso dall'interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati, nonchè alla revoca, con effetto dalla data dell'atto di alienazione di cui al comma 8, del contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso [26].
8 quater. Le disposizioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter, si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso [27].
9. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano pure alle espropriazioni immobiliari per pubblica utilità, nonchè alle vendite ed alle assegnazioni giudiziali di immobili rimasti inultimati. In questi casi la certificazione dello stato di attuazione dell'opera, ai fini della determinazione delle spese, è fatta con riferimento o alla data del decreto di occupazione temporanea e d'urgenza, o alla data del pignoramento o, comunque, al momento in cui il titolare e privato definitivamente del possesso dell'immobile.
Su istanza degli interessati possono essere concesse dilazioni di pagamento, fino a dodici semestralità consecutive, delle somme da essi dovute in seguito ad annullamento, revoca, dichiarazione di decadenza, rinuncia od altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo [28].
Ciascuna semestralità è maggiorata degli interessi legali.
L'importo minimo della rata è di lire trecentomila.
Il beneficio della rateazione è accordato per importi superiori a lire tre milioni e non è subordinato a prestazione di garanzia reale o personale.
In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'interessato decade dal beneficio della rateazione ed è tenuto a versare, in unica soluzione, l'ammontare residuo della somma dovuta.
Resta ferma ogni altra diversa disposizione recante modalità di versamento rateale al Fondo di solidarietà regionale di somme dovute dagli interessati.
Per gli interventi assistiti dai benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, il Sindaco ha facoltà di prorogare il termine di ultimazione dei lavori anche per motivi diversi da quelli previsti dalla vigente legislazione.
La proroga è concessa su istanza motivata, da presentarsi prima della scadenza del termine di ultimazione dei lavori.
Detto termine può essere prorogato anche più volte, purchè, complessivamente, il periodo coperto dai provvedimenti di proroga non superi il doppio del periodo di esecuzione dei lavori assentito con la concessione edilizia originaria.
I provvedimenti di proroga eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali risultino conformi alle previsioni contenute nei precedenti commi sono fatti salvi a tutti gli effetti [29].
Per gli interventi assistiti dai benefici regionali di cui al precedente articolo, l'approvazione della variante di progetto in corso d'opera, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della
La presentazione delle domande di rilascio della concessione o della autorizzazione edilizia in sanatoria, ai sensi dell'articolo 13 o delle norme ordinate sotto il Capo IV della
Con riferimento alle stesse opere, la presentazione delle domande indicate al primo comma sospende, altresì, i provvedimenti diretti a dichiarare la decadenza dalle provvidenze già assentite in base alle vigenti disposizioni per la ricostruzione delle zone terremotate.
L'effetto sospensivo prodotto dalla presentazione delle domande in precedenza indicate perdura sino a che non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria suindicati.
In caso di esecuzione di opere abusive, assistite dalle provvidenze regionali suindicate, non suscettibili di sanatoria ovvero per le quali non si sia fatta domanda di sanatoria, ai sensi della surrichiamata
In caso, invece, di esecuzione di opere abusive, per le quali si pervenga al rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria ovvero alla formazione del silenzio-accoglimento, secondo le disposizioni della più volte richiamata
Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico-edilizia [30].
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente [31].
CAPO IV
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica della legge regionale
4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni
Nei casi previsti dall'articolo 4, sesto comma, della
Negli stessi casi di cui al comma precedente, la possibilità per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile di transitare dalla
I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei soggetti indicati al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'articolo 48, primo comma, della
La previsione di cui all'articolo 4, ultimo comma, della
In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, quarto comma, della
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione eventualmente adottati fino all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo [33].
In deroga a quanto disposto dall'articolo 8, quarto comma, della
Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del precedente comma.
Nei casi in cui il termine per la presentazione dei progetti esecutivi per le opere di riparazione sia decorso inutilmente, non trova applicazione l'articolo 9, terzo comma, della
Anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 55 della
Il termine di 60 giorni indicato al primo comma del citato articolo 16 della
I titolari degli edifici cui sia stato notificato il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, i quali abbiano comunque titolo a conseguire le provvidenze recate dalle leggi di intervento a favore delle zone terremotate, possono presentare la relativa domanda entro lo stesso termine di 60 giorni.
Il progetto relativo all'intervento richiesto dagli interessati dovrà essere presentato entro e non oltre sei mesi dalla data di accoglimento della domanda.
Trova applicazione l'articolo 3 della
Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi di cui all'articolo 20 secondo comma, della
I progetti esecutivi eventualmente presentati prima dell'entrata in vigore della presente Legge oltre la scadenza del suddetto termine sono validi agli effetti della concessione dei contributi.
Le domande di contributo eventualmente già respinte per ragioni connesse al ritardo nella presentazione dei progetti, possono essere ripresentate entro il termine di cui al precedente primo comma.
Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei Comuni non compresi nella delimitazione attuata ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della
Su domanda da presentarsi presso la Segreteria generale straordinaria entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nei limiti e alle condizioni di cui ai commi successivi, i finanziamenti previsti dall'articolo 47 della
Il finanziamento di cui al comma precedente è accordato - anche in deroga al disposto di cui all'articolo 55 della
Il finanziamento non può superare l'importo di progetto sulla base del quale sono stati concessi i contributi ai sensi delle leggi regionali dianzi citate.
Sono tuttavia ammesse a finanziamento le perizie suppletive e di variante al progetto principale motivate dalla necessità di adeguare l'edificio al rispetto delle norme e dei requisiti funzionali relativi alla categoria delle opere di cui trattasi.
Il finanziamento di cui ai precedenti commi viene diminuito dell'importo corrispondente al contributo in conto capitale concesso in forza delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, nonchè dell'importo del mutuo agevolato eventualmente contratto sulla parte di spesa del progetto non coperta dal contributo in conto capitale.
Le domande presentate ai sensi dell'articolo 20 della
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati ai sensi della sopraindicata norma regionale sono revocati.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà che siano stati danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'erogazione dei fondi ai Comuni viene effettuata sulla base della spesa effettivamente sostenuta e debitamente documentata [34].
Le disposizioni di cui all'articolo 55 della
Ai fini della determinazione del contributo, si dovrà aver riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il
Non possono conseguire i benefici previsti dal Titolo III, Capi I e II, della
a) i negozi che non attengono all'acquisto del diritto di proprietà piena ed esclusiva dell'alloggio [35];
b) (Omissis) [36].
Il termine per la presentazione al Comune del contratto di acquisto dell'alloggio, ai fini del conseguimento dei benefici del Titolo III, Capi I e II, della
Per i soggetti ammessi ai contributi, ai sensi dell'articolo 69 della
Per i soggetti che siano transitati dalla
Per i soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della
In caso di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo il termine di sei mesi per la presentazione del contratto di acquisto al Comune ove è maturato il diritto dell'interessato alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Lo stesso termine di sei mesi decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se i provvedimenti considerati ai quattro precedenti commi siano stati assunti anteriormente alla predetta data.
L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di presentare il contratto d'acquisto nei termini stabiliti dal presente articolo può chiedere, con domanda motivata, proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della
CAPO V
Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi
regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976
L'articolo 11 della
(Omissis) [39].
Sono fatti salvi i provvedimenti di autorizzazione eventualmente assunti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni dell'articolo 11 della
In via di interpretazione autentica, gli interventi di cui all'articolo 16 della
Dopo il primo comma dell'articolo 3 della
(Omissis) [42].
Con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla
Per l'attuazione degli interventi previsti dal precedente comma la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilirà le procedure per la presentazione delle domande ed ogni modalità per la concessione dei prestiti o mutui.
Nei Comuni in cui trova applicazione la
Negli stessi Comuni i benefici eventualmente già concessi ai sensi dell'articolo 46 bis della
Sempre nei medesimi Comuni i contributi ventennali costanti eventualmente già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, della
Le domande per il conseguimento dei benefici integrativi di cui al presente articolo dovranno essere presentate dagli interessati entro e non oltre il sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
I benefici previsti dall'articolo 18 della
Il contributo è concesso sulla base della spesa effettivamente sostenuta dall'interessato e debitamente documentata, ovvero risultante da perizia giurata o da perizia tecnica del Comune redatte secondo criteri di stima ancorati ai valori correnti al tempo della realizzazione del manufatto.
Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e di direzione lavori nei limiti della tariffa professionale.
Ai fini della concessione del contributo si prescinde dal parere di cui all'articolo 18 della
Le domande di contributo devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della
In alternativa ai contributi richiesti ai sensi dell'articolo 14 della
I termini per la presentazione del progetto sono riaperti per centottanta giorni con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per tutti gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ancora intervenuto il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 14 della precitata
L'articolo 19 della
- le parole «per il quale non sia stato concesso alcun beneficio,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale non sia stato concesso un beneficio di importo superiore a lire tre milioni e»;
- è aggiunto, in fine, il seguente comma:
(Omissis) [43].
I termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 19 della
Quando a motivo delle precarie condizioni statiche degli edifici non sia stato possibile effettuare, a cura dei soggetti interessati ai benefici previsti dall'articolo 19 della
In tali casi, la domanda utilmente presentata dagli interessati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del sopraindicato articolo 19 della
La domanda di contributo è integrata da una dichiarazione sindacale attestante il nesso di causalità del danno dagli eventi sismici del 1976 e la condizione di irrecuperabilità dell'edificio.
Si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 37 della
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi del surrichiamato articolo 46 della
In via di interpretazione autentica, la previsione dell'articolo 40 della
Nel caso in cui l'immobile appartenga al Comune, non si fa luogo alla stipula della convenzione prevista dall'articolo 75, ultimo comma, della
In ragione della complessità degli adempimenti connessi all'operazione di ricognizione delle aree destinate ad insediamenti abitativi e necessari per il completamento del processo ricostruttivo, il termine previsto dall'articolo 1, primo comma, della
Fino alla data sopraindicata il Segretario generale straordinario è autorizzato in via eccezionale - ad erogare ai soggetti aventi titolo un'anticipazione sino al 90% dell'indennità loro spettante in deroga agli articoli 1 e 2 della citata
Le spese per il ripristino delle aree occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonchè delle aree adibite a deposito di materiali di risulta, spese sostenute dai Comuni o dai proprietari prima della data di entrata in vigore della
Nei limiti suindicati, le spese ammesse a rimborso sono liquidate avuto riguardo alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.
(Omissis) [45].
L'articolo 8 della
(Omissis) [46].
Qualora la prima erogazione dei contributi, ai sensi dell'articolo 47, terzo comma, della
Eventuali integrazioni di contributi già concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, verranno disposte su conforme domanda degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
I compensi di cui all'articolo 16 della
Sono pure assunti a carico della Regione le spese ed i compensi dovuti dai Comuni:
a) per gli incarichi conferiti, anche in via di sanatoria, prima della data di entrata in vigore della
b) per gli incarichi professionali conferiti dopo la data di entrata in vigore della
Le spese ed i compensi di cui alla lettera a) del precedente comma sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dal
A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli atti e gli elaborati prodotti in adempimento degli incarichi ricadenti sotto le disposizioni del presente articolo nonchè dell'articolo 16 della
L'erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli incarichi richiamati nel presente articolo.
L'applicazione delle norme contenute nel presente articolo in favore dei Comuni che abbiano conferito, dopo l'entrata in vigore della
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non trovano applicazione per gli incarichi conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge [49].
Dopo il quarto comma dell'articolo 39 della
(Omissis) [50].
All'articolo 52, primo comma, della
Il termine del 31 dicembre 1985 previsto dagli articoli 20, primo comma, e 53, ultimo comma, della
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi in cui le domande di contributo fossero state accolte dopo il 31 dicembre 1985.
In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della
Le domande di proroga del termine di presentazione dei progetti esecutivi eventualmente presentate, ai sensi dell'articolo 3 della
Le domande intese a mutare in intervento privato le originarie domande di intervento pubblico, eventualmente presentate prima della data di entrata in vigore della
I progetti relativi agli interventi richiesti dagli interessati dovranno essere presentati entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trovano applicazione gli articoli 18 della
(Omissis) [51].
Le disposizioni previste dall'articolo 47 della
Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto e al settimo comma del surrichiamato articolo 47 sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Il termine di un anno per l'esecuzione dei lavori previsto dall'ottavo comma dell'articolo 47 della
Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi, eventualmente presentate ai sensi dell'articolo 47 della
Le disposizioni recate dal presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei soggetti che siano decaduti dal contributo dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Gli oneri finanziari e le spese posti o che saranno, eventualmente, posti a carico dei Comuni delle zone terremotate o della Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria, o di pronuncie rese da collegi arbitrali, anche irrituali, per la risoluzione di controversie connesse all'esecuzione di contratti d'appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale e ciò anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti per le opere ed interventi predetti [52].
Sono pure assunte a carico dell'Amministrazione regionale le somme dovute dai Comuni delle zone terremotate o dalla Regione per effetto di sentenze dell'Autorità giudiziaria o di pronuncie rese da collegi arbitrali, anche irrituali, nonchè delle eventuali procedure giudiziarie conseguenti, relative a controversie connesse allo svolgimento di incarichi professionali previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni [53].
Per i fini di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L'erogazione dei fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per le causali di cui al presente articolo [54].
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti d'appalto stipulati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge dai Comuni per l'attuazione degli interventi pubblici di cui al precedente articolo 70, primo comma, sarà deferita ad un Collegio di tre arbitri rituali, di cui il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di presidente, dai due arbitri come sopra nominati, o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune che ha appaltato i lavori [55].
Il Collegio arbitrale giuria secondo le regole di diritto.
La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo entro il termine di cui all'articolo 46 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale, mediante la notifica, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione della richiesta della controparte, della determinazione di declinatoria sulla competenza arbitrale [56].
La parte attrice, ove intenda proseguire il giudizio, deve proporre domanda al giudice ordinario competente a norma del precedente terzo comma.
Le clausole diverse da quanto disposto dal presente articolo, eventualmente contenute nei contratti di appalto di cui al primo comma, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero contenute nei relativi capitolati speciali, s'intendono modificate secondo il disposto del presente articolo, qualora l'appaltatore non esprima la propria contrarietà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge [57].
Relativamente agli interventi pubblici da appaltarsi dai Comuni ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli stessi sono tenuti ad attenersi in sede di stipulazione del contratto d'appalto al sistema di risoluzione delle eventuali controversie tra l'Amministrazione committente e l'appaltatore previsto dall'articolo 47 del Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con
CAPO VI
Norme finali e finanziarie
Avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, ultimo comma, della
Le domande di cui al quinto comma dell'articolo 15 della
(Omissis) [58].
Ai fini della concessione dei benefici previsti dalla
I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II del Titolo III della
Sono fatti validi, agli effetti contributivi, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti ai sensi della
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 12 della
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 40 della
I contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, 23 dicembre 1977, n. 63, 16 agosto 1976, n. 38, e 31 maggio 1977, n. 29, tutt'ora in essere in forza delle proroghe operate dall'articolo 1 della
Gli Enti di attuale appartenenza del personale anzidetto deliberano quindi, distintamente per ogni singolo nominativo, la proroga del rapporto di lavoro e stipuleranno, conseguentemente, apposito atto aggiuntivo entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dal 1° gennaio 1987 ovvero, eventualmente, dalla diversa posteriore data di entrata in vigore della legge indicata dal successivo quarto comma.
La deliberazione di proroga ed il relativo atto aggiuntivo dovranno pervenire alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni.
L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'entrata in vigore della legge recante proroga del termine posto dall'articolo 18, quarto comma, della
(Omissis) [60].
Il termine per la presentazione delle domande volte ad ottenere i contributi di cui all'articolo 40 della
In relazione al disposto del precedente articolo 23, primo alinea, la denominazione del capitolo 6035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene modificata sostituendo la locuzione «per l'avvio dell'attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite» con la seguente: «per la ricostituzione del tessuto civile e sociale dei centri colpiti».
Gli oneri previsti dal punto 5) del primo comma dell'articolo 75 della
Per le finalità previste dal precedente articolo 30, primo comma, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II
- Sezione III Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la
ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6046 con la
denominazione: «Erogazione agli aventi diritto ai contributi ventennali
previsti dalle leggi regionali n. 30/1977 e n. 63/1977 e successive
modificazioni ed integrazioni, di annualità capitalizzate al valore
attuale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000
milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere di lire 1.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6046 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'ultimo comma del precedente articolo 30 e del terz'ultimo comma del precedente articolo 31 fanno carico al capitolo 851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.
Le entrate derivanti dall'applicazione del disposto del terzo comma del precedente articolo 31 saranno introitate sul capitolo 672 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1986- 1988 e del bilancio per l'anno 1986.
Gli oneri previsti dal precedente articolo 43 fanno carico - per quanto riguarda il completamento degli interventi di recupero statico e funzionale - al capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 e - per quanto riguarda il completamento degli interventi di ricostruzione - al capitolo 6033 del precitato stato di previsione.
Per le finalità previste dal precedente articolo 44 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6047 con la denominazione: «Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il recupero statico e funzionale di edifici adibiti a casa canonica di loro proprietà danneggiati dagli eventi sismici del 1976» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6047 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
Per le finalità previste dal precedente articolo 59, secondo comma è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 6048 con la denominazione: «Anticipazione ai soggetti aventi titolo dell'indennità di occupazione temporanea delle aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonchè adibite a deposito di materiale di risulta» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 6048 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 63 fanno carico al capitolo 755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986.
Per le finalità previste dal precedente articolo 70 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1986.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito al Titolo I - Sezione I Rubrica n. 2 - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 806 con la denominazione: «Rimborso ai Comuni degli oneri finanziari e delle spese relative a sentenze dell'Autori à giudiziaria, a pronuncie arbitrali ed a giudizi» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1986.
Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 - «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia» - del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 806 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell'articolo 11 della
Sul medesimo capitolo 806 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1980 - «Fondo riserva di cassa» - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1986.
[1] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[2] Vedi la salvaguardia di cui all'art. 158 della
[3] Commi inseriti nel testo della legge originaria.
[4] Commi inseriti nel testo della legge originaria.
[5] Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 14, comma 11, della
[6] Articolo già aggiunto nel testo della legge originaria.
[7] Periodo aggiunto dall'art. 60 della
[8] L'originario terzo comma è stato soppresso dal comma 1 dell'art. 59 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 59, comma 2, della
[10] Comma aggiunto dall'art. 59, comma 2, della
[11] Comma già inserito nel testo della legge originaria.
[12] Vedi l'estensione di cui all'art. 14 della
[13] Vedi la sanatoria di cui all'art. 60 della
[14] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[15] Modificazioni già inserite nel testo della legge originaria.
[16] Punto già inserito nel testo della legge originaria
[17] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.
[18] Vedi la sanatoria di cui all'art. 61 della
[19] Vedi in particolare l'art. 62 della
[20] Vedi la norma sospensiva di cui all'art. 61 della
[21] Vedi la deroga di cui all'art. 47 della
[22] Vedi in deroga al disposto del presente comma l'art. 39 della
[23] Comma così modificato dall'art. 63, comma 1, della
[24] Comma modificato dall'art. 63, comma 2, della
[25] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater per effetto dell'art. 5 della
[26] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater per effetto dell'art. 5 della
[27] L'originario comma 8 è stato così sostituito dagli attuali commi 8, 8 bis, 8 ter e 8 quater per effetto dell'art. 5 della
[28] Vedi l'estensione di cui all'art. 88 della
[29] Vedi l'estensione di cui all'art. 62 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 63 della
[31] Comma aggiunto dall'art. 63 della
[32] Vedi l'estensione di cui all'art. 23 della
[33] Vedi l'estensione di cui all'art. 64 della
[34] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 65 della
[35] Vedi la limitazione di cui all'art. 64 della
[36] Lettera abrogata dall'art. 66 comma 3 della
[37] Termine così prorogato dall'art. 65 della
[38] Vedi la sanatoria di cui all'art. 8 della
[39] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.
[40] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[42] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[43] Comma già inserito nel testo della legge originaria.
[44] Vedi l'estensione di cui all'art. 45 della
[45] Articolo abrogato dall'art. 73 della
[46] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.
[47] Vedi l'estensione di cui all'art. 111 comma 7 della
[48] Periodi aggiunti dall'art. 68 della
[49] Vedi l'estensione di cui all'art. 162 della
[50] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.
[51] Articolo abrogato dall'art. 40 comma 6 della
[52] Comma così sostituito dall'art. 69 comma 1 lettera a) della
[53] Comma così sostituito dall'art. 69 comma 1 lettera b) della
[54] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 71 della
[55] Vedi l'estensione di cui all'art. 66 della
[56] L'originario termine di «trenta giorni» è stato così elevato dall'art. 73 della
[57] Il termine di trenta giorni previsto dal presente comma decorre dall'entrata in vigore della
[58] Articolo abrogato dall'art. 129, comma 2, della
[59] Articolo così integrato dall'art. 74 della
[60] Articolo abrogato dall'art. 165 della