§ 4.1.66 - Legge Regionale 29 aprile 1986, n. 18.
Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1º [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:29/04/1986
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Soggetti operatori.
Art. 3.  Attività promozionali.
Art. 4.  Zone di recupero - Contenuti ed elementi.
Art. 5.  Interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato o convenzione.
Art. 6.  Piani di recupero - Individuazione degli ambiti.
Art. 7.  Contenuto dei piani di recupero.
Art. 8.  Formazione ed approvazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati.
Art. 9.  Attuazione dei piani di recupero.
Art. 10.  Piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare all'interno del piano di recupero.
Art. 11.  Individuazione dei Comuni beneficiari.
Art. 12.  Aree strategiche.
Art. 13.  Programma di riqualificazione urbana.
Art. 14.  Progetto regionale.
Art. 15.  Finanziamenti agli II.AA.CC.PP. ed ai Comuni.
Art. 16.  Competenze degli II.AA.CC.PP. e spesa ammissibile a finanziamento.
Art. 17.  Concessione ed erogazione dei finanziamenti.
Art. 18.  Attuazione tramite occupazione.
Art. 19.  Incentivi particolari.
Art. 20.  Acquisto di immobili da recuperare in regime convenzionato o agevolato.
Art. 21.  Finanziamento organico dei piani di recupero.
Art. 22.  Convenzioni con Istituti di credito.
Art. 23.  Disposizioni agevolative del recupero in regime agevolato e convenzionato.
Art. 24.  Riserva per i precedenti occupanti.
Art. 25.  Interventi di proprietari di più alloggi.
Art. 26.  Riduzione degli oneri concessori.
Art. 27.  Comitati tecnici provinciali per l'edilizia.
Art. 28.  Competenze dei Comitati.
Art. 29.  Competenze della Commissione tecnica del Consorzio regionale tra gli II.AA.CC.PP.
Art. 30.  Cessione alloggi II.AA.CC.PP.
Art. 31.  Modifica dei tassi per le Cooperative.
Art. 32.  Abitazioni rurali.
Art. 33.  Contributi per il completamento.
Art. 34.  Proroga del termine di vendita degli alloggi.
Art. 35.  Localizzazione fuori dei P.E.E.P.
Art. 36.  Trasformazione cooperative.
Art. 37.  Variazioni consentite per beneficiari di edilizia agevolata.
Art. 38.  Calcolo del fabbisogno abitativo per l'edilizia economica e popolare.
Art. 39.  Applicabilità.
Art. 40.  Disposizioni transitorie per la normativa tecnica ed i pareri.
Art. 41.      Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e 5) del primo comma del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni [...]
Art. 42.      Per le finalità previste dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 13 e dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.000 milioni, suddivisa in ragione di lire [...]
Art. 43.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.1.66 - Legge Regionale 29 aprile 1986, n. 18.

Norme regionali per agevolare gli interventi di recupero urbanistico ed edilizio. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

(B.U. 30 aprile 1986, n. 44).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     Al fine di avviare un processo di riqualificazione urbana che, investendo la dimensione culturale e quella operativa, consegua l'obiettivo del recupero sia come conservazione e riuso, sia come completamento e/o sostituzione del tessuto edilizio e delle funzioni insediative esistenti, la Regione Friuli-Venezia Giulia promuove con la presente legge un programma organico di interventi tendenti, in via prioritaria:

     1) al potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture, dei servizi e delle attrezzature collettive;

     2) alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali, sociali, culturali e di testimonianza storica degli edifici, anche in funzione di sicurezza antisismica;

     3) al soddisfacimento delle esigenze residenziali della popolazione interessata, dei servizi e delle attività produttive compatibili con tale destinazione.

 

     Art. 2. Soggetti operatori.

     Sono soggetti del processo di riqualificazione urbana:

     1) la Regione, che, nel quadro della disciplina vigente, in particolare nei settori dell'edilizia, dell'urbanistica e dei lavori pubblici e nell'ambito della promozione di una cultura della riqualificazione urbana, ha il compito di:

     a) selezionare i Comuni entro i quali localizzare le risorse finalizzate al recupero urbanistico ed edilizio;

     b) disporre la concessione dei finanziamenti ai diversi operatori;

     c) disciplinare con atti regolamentari emanati ai sensi dell'articolo 8, lettera f), della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, l'attuazione in forma organica ed uniforme della presente legge;

     d) adottare - con provvedimenti da emanarsi con le modalità e gli effetti di cui alla lettera d) dell'articolo 8 della legge regionale I settembre 1982, n. 75, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - norme tecniche finalizzate alle caratteristiche ed a le problematiche tipiche dell'attività di recupero;

     e) vigilare sulla corretta attuazione degli adempimenti previsti in capo ai diversi operatori;

     2) i Comuni, che, nel quadro delle indicazioni regionali e nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, hanno il compito di:

     a) operare le scelte inerenti all'individuazione, nell'ambito del tessuto urbano, delle aree da inserire negli strumenti attuativi finalizzati al recupero;

     b) adottare i provvedimenti inerenti all'attuazione dei piani di recupero.

     Intervengono nel processo di riqualificazione:

     1) l'Istituto autonomo per le case popolari territorialmente competente, che ha il compito di:

     a) realizzare gli interventi di edilizia residenziale pubblica di propria competenza;

     b) esplicare compiti di assistenza tecnica ed amministrativa a scopo di coordinamento propositivo ed incentivante nei confronti dei Comuni e di privati;

     c) svolgere ogni compito connesso con la elaborazione ed attuazione dei piani e dei programmi previsti dalla presente legge su delega del Comune o incarico dei privati;

     2) (Omissis) [1].

     3) i privati - da soli o consorziati con imprese o consorzi di imprese - le imprese o consorzi di imprese, le cooperative e le società costituite da Enti locali o miste Comuni-privati, quali soggetti attuatori dei piani di recupero nonché per gli interventi di propria competenza anche in regime convenzionato od agevolato.

 

     Art. 3. Attività promozionali.

     Per la promozione di una cultura della riqualificazione urbana nelle sue componenti ambientali, architettoniche, tecniche, amministrative e produttive, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

     1) bandire concorsi di idee per la soluzione di problemi attinenti alla progettazione di interventi particolarmente significativi e complessi;

     2) istituire premi regionali per soluzioni progettuali di valore esemplare;

     3) assumere iniziative di divulgazione e di consulenza tecnica a favore di enti pubblici e privati;

     4) consentire la sperimentazione - attraverso gli incentivi previsti dall'articolo 44 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, per i progetti finalizzati-  di tecniche di intervento sul patrimonio edilizio esistente, che facciano ricorso a processi industrializzati di produzione ed installazione di componenti ripetibili ai fini dell'economicità e rapidità degli interventi;

     5) affidare studi, acquisire documentazione e dati e commissionare ricerche finalizzati agli obiettivi di cui ai punti precedenti.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai Comuni contributi una tantum fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per le prestazioni professionali connesse con la elaborazione dei piani di recupero.

 

TITOLO II

DISCIPLINA URBANISTICA DEL RECUPERO

 

CAPO I

Zone di recupero

 

     Art. 4. Zone di recupero - Contenuti ed elementi.

     I Comuni delimitano o - qualora vi abbiano già provveduto ai sensi ed agli effetti dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 - adeguano le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio esistente, con l'osservanza delle disposizioni contenute nei successivi commi.

     Nella delimitazione delle zone di recupero, i Comuni comprendono quelle parti del tessuto urbanistico ed edilizio caratterizzate da tutte o solo da alcune delle seguenti situazioni:

     - precarie condizioni geologiche con la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico che richiedono interventi di consolidamento dell'abitato interessato;

     - carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria ovvero esigenza di potenziamento e riqualificazione di quelle esistenti nei centri abitati classificati zona omogenea A o zona omogenea B;

     - particolari condizioni di degrado statico e funzionale ovvero insufficienti condizioni igienico-sanitarie del patrimonio edilizio interessato;

     - particolari condizioni di degrado socio-economico con la presenza di fenomeni di abbandono, ovvero sotto-utilizzazione e/o sovraffollamento del patrimonio edilizio interessato.

     La deliberazione del Consiglio comunale di adozione o di adeguamento delle zone di recupero è soggetta al solo controllo di legittimità ed è comunicata alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

 

     Art. 5. Interventi ammessi in assenza di piano particolareggiato o convenzione.

     Qualora gli strumenti urbanistici vigenti subordinino, nell'ambito delle zone di recupero, il rilascio della concessione od autorizzazione ad edificare alla formazione di un piano particolareggiato, sono consentiti, in assenza di tale piano, gli interventi indicati ai punti a), b), e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che riguardano esclusivamente opere interne alle singole unità immobiliari, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali.

     La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione pure nelle zone perimetrate ai sensi dell'articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale.

     Per la realizzazione degli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia interessanti edifici costituiti da più alloggi, secondo quanto indicato nell'ultimo comma dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, fermo rimanendo il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, si prescinde dalla convenzione od atto d'obbligo unilaterale indicato nel medesimo comma.

 

CAPO II

Disciplina dei piani di recupero

 

     Art. 6. Piani di recupero - Individuazione degli ambiti.

     Qualora non vi abbiano provveduto ai sensi dell'articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, i Comuni individuano, contestualmente alle zone di recupero e nel loro ambito, ovvero successivamente, gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati, le aree per i quali il rilascio della concessione ad edificare è subordinato alla formazione dei piani di recupero.

     In assenza del piano di recupero sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     Ove la deliberazione di adozione del piano di recupero non sia divenuta esecutiva entro cinque anni dalla individuazione di cui al precedente primo comma, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto e sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del succitato articolo 31.

     Nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 21 delle norme di attuazione del piano urbanistico regionale, in assenza di piano particolareggiato, possono essere approvati piani di recupero, purché lo strumento urbanistico generale sia dotato della classificazione della zona omogenea A secondo le categorie indicate all'articolo 34 delle norme di attuazione del succitato piano urbanistico regionale, nonché della delimitazione delle aree da assoggettare a ristrutturazione urbanistica.

 

     Art. 7. Contenuto dei piani di recupero.

     Al fine di disciplinare le modalità, anche temporali, di recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree delimitati ai sensi del precedente articolo 6, i piani di recupero determinano:

     - gli interventi diretti al nuovo assetto infrastrutturale, la sistemazione spaziale e dimensionale dei lotti di fabbricazione per i quali si prevedono modifiche, le opere di urbanizzazione e degli impianti a rete, con particolare riguardo ai percorsi pedonali e veicolari ed agli spazi di sosta e parcheggio;

     - i tipi di intervento previsti per ciascun edificio, con riferimento all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e gli usi dei nuovi spazi conseguenti agli interventi, con i relativi dati dimensionali;

     - la delimitazione delle unità minime di intervento;

     - gli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico essenziali per il conseguimento delle finalità del piano;

     - gli eventuali edifici o spazi riservati ad opere, attrezzature od impianti di interesse pubblico;

     - le modalità ed i tempi di attuazione per gli interventi di recupero ai quali siano tenuti i proprietari singoli o riuniti in consorzio;

     - le norme tecniche di attuazione;

     - il programma finanziario di massima delle spese occorrenti per l'eventuale acquisizione di aree, immobili, o porzione di essi, nonché per le sistemazioni generali necessarie all'attuazione del piano;

     - i contenuti principali delle eventuali convenzioni.

 

     Art. 8. Formazione ed approvazione dei piani di recupero di iniziativa dei privati.

     I proprietari di immobili e di aree compresi nelle zone di recupero rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 50% del valore degli immobili interessati, possono presentare al Comune proposte di piani di recupero unitamente ad un atto d'obbligo unilaterale, disciplinante gli impegni connessi alla realizzazione del piano di recupero, ivi compresi quelli inerenti all'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana.

     Con l'approvazione del piano di recupero è implicitamente attribuita ai proprietari proponenti la potestà espropriativa delle quote di proprietà immobiliare dei soggetti non aderenti, necessarie all'attuazione degli impegni realizzativi assunti con l'atto d'obbligo di cui al precedente comma. Tali interventi si considerano di pubblica utilità ed i relativi lavori urgenti ed indifferibili.

     I Comuni hanno facoltà di sostituirsi ai privati proponenti nell'acquisire, tramite esproprio ovvero in via bonaria, le quote di proprietà immobiliare del soggetti non aderenti di cui al comma precedente, concorrendo così alla realizzazione del piano di recupero.

     Per quanto previsto dai commi precedenti trova applicazione la procedura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni.

     In sede di approvazione del piano dovranno essere fissati i termini di inizio ed ultimazione dei lavori e delle espropriazioni di cui ai commi precedenti.

     La procedura espropriativa dovrà essere interrotta qualora intervenga l'adesione successiva del proprietari inizialmente dissenzienti.

 

     Art. 9. Attuazione dei piani di recupero.

     All'attuazione dei piani di recupero provvedono:

     - i Comuni;

     - i proprietari singoli ovvero riuniti in consorzio.

     Nel caso di attuazione diretta salvo - quanto previsto dal successivo articolo 16, in ordine ai compiti rimessi agli II.AA.CC.PP., nei Comuni ricompresi nel progetto regionale - i Comuni provvedono:

     a) agli interventi diretti al recupero del proprio patrimonio edilizio, anche avvalendosi degli II.AA.CC.PP.;

     b) agli interventi di realizzazione ed adeguamento delle opere di urbanizzazione;

     c) agli interventi di rilevante e preminente interesse pubblico cioè essenziali per il conseguimento delle finalità del piano, con interventi diretti o mediante il convenzionamento con i privati;

     d) agli interventi da attuare per la realizzazione delle unità minime di intervento, in caso di inerzia dei proprietari.

     L'approvazione da parte del Consiglio comunale dei progetti esecutivi degli interventi di preminente interesse pubblico di cui al punto c) del comma precedente, comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Limitatamente al punto d), di cui al precedente secondo comma, il Comune può diffidare i proprietari a dar corso agli interventi previsti con inizio degli stessi entro un termine non inferiore ad un anno e non superiore a due, limitatamente alle quote di proprietà immobiliare dei soggetti inadempienti.

     In caso di inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento nel dar corso alle opere previste dal piano di recupero, scaduto il termine all'uopo assegnato, il Comune predispone il progetto esecutivo dell'intervento in questione.

     L'approvazione da parte del Consiglio comunale di tale progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento stesso e la dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

     Tale deliberazione di approvazione dovrà essere notificata nelle forme degli atti processuali civili ai proprietari degli immobili interessati dall'intervento, ai quali sarà concesso un termine non inferiore a 30 giorni, per manifestare la propria volontà di consorziarsi con il Comune, previa stipulazione di apposita convenzione, per la realizzazione dell'intervento stesso.

     La stipulazione della convenzione di cui al comma precedente ha effetto interruttivo del procedimento espropriativo eventualmente avviato nei confronti della proprietà, o della quota di proprietà, del soggetto aderente.

     In alternativa all'esproprio, i Comuni, sempre previa diffida ad iniziare i lavori nei termini di cui al precedente quarto comma, possono provvedere all'esecuzione delle unità minime di intervento, anche mediante occupazione temporanea, con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari delle spese sostenute. Per tali occupazioni trova applicazione la disciplina prevista per le occupazioni temporanee e d'urgenza dagli articoli 71 e seguenti della succitata legge 25 giugno 1865, n. 2359, nonché dall'articolo 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni. Per tali occupazioni non è dovuto alcun indennizzo.

     All'attuazione degli interventi che non competono al Comune secondo quanto disposto dai precedenti commi, provvedono i proprietari degli immobili e delle aree, singoli o riuniti in consorzio.

     I Comuni possono affidare mediante apposita convenzione la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la sistemazione urbana ai proprietari, singoli o riuniti in consorzio, che eseguono gli interventi previsti dal piano di recupero.

 

     Art. 10. Piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare all'interno del piano di recupero.

     All'interno del piano di recupero, ed in conformità alla disciplina dallo stesso prevista, i piani delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le indicazioni delle aree effettuate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, possono ricomprendere anche edifici sui quali si intenda attuare il recupero edilizio.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE

 

     Art. 11. Individuazione dei Comuni beneficiari.

     L'individuazione dei Comuni da ammettere ai benefici previsti dalla presente legge è deliberata dalla Giunta regionale.

     L'individuazione di cui al comma precedente avviene fra i Comuni dotati di piani di recupero sulla base di criteri di scelta oggettivi coerenti con gli indirizzi programmatici della Regione nel campo della pianificazione territoriale.

     Ai fini del presente Titolo sono assimilati ai piani di recupero i piani particolareggiati relativi alle zone omogenee A.

 

     Art. 12. Aree strategiche.

     I Comuni individuati ai sensi dell'articolo precedente delimitano entro il termine a tal fine fissato dalla Giunta regionale, l'area strategica entro la quale attivare prioritariamente l'azione di recupero.

     Si considera area strategica la porzione del tessuto urbano che, all'interno dei centri urbani o anche in posizione periferica, sia determinante, in relazione alle sue funzioni insediative e di esemplarità, anche potenziali, per la riqualificazione urbana circostante e complessiva.

     L'individuazione delle aree strategiche è fatta sulla base di parametri strutturali e sociali.

     Sono parametri strutturali:

     - la scarsa definizione di assetto formale e funzionale delle strutture e degli spazi esistenti;

     - la posizione strategica dell'area rispetto alle zone limitrofe ai fini dell'innesco di un processo diffuso di intervento privato di recupero;

     - l'attitudine strutturale dell'area all'insediamento di nuove funzioni o alla trasformazione di quelle esistenti in rapporto alla sua potenziale vitalità economica e ad una positiva valutazione del rapporto costi/benefici.

     Sono parametri sociali:

     - la presenza e la disponibilità di proprietà pubbliche e private che, in relazione alla loro struttura ed alle loro finalità pubbliche o sociali consentano la previsione di immediata partecipazione;

     - l'esemplarità della situazione edilizia, proprietaria e sociale dell'area, rispetto al recupero urbano nella realtà comunale.

 

     Art. 13. Programma di riqualificazione urbana.

     Con la medesima deliberazione di delimitazione dell'area strategica, i Comuni predispongono un programma di riqualificazione urbana, all'interno dell'area delimitata.

     Il programma di riqualificazione urbana quantifica gli oneri necessari all'attuazione dei piani di recupero, indica i termini temporali e le fasi della relativa attuazione e, tra l'altro, individua:

     a) gli interventi ricompresi nei piani di recupero che possono essere attuati in regime di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata, nonché i relativi operatori;

     b) le aree e gli immobili da acquisire od occupare in funzione del successivo recupero;

     c) le opere di urbanizzazione primaria e di sistemazione urbana;

     d) le spese necessarie per il trasferimento e la sistemazione provvisoria delle famiglie nonché delle attività artigianali e commerciali che occupano immobili oggetto di interventi di recupero da realizzarsi a cura di enti pubblici;

     e) gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall'abitazione con l'indicazione dei relativi operatori.

     Agli effetti della progettazione esecutiva degli interventi edilizi ricompresi nei programmi di riqualificazione urbana, la distribuzione planivolumetrica prevista dal piano di recupero od eventualmente da altri strumenti urbanistici fermo restando l'obbligo del rispetto delle norme che disciplinano le distanze e le altezze, non è vincolante.

 

     Art. 14. Progetto regionale.

     Sulla base delle indicazioni contenute nei programmi comunali di riqualificazione urbana, la Giunta regionale delibera il progetto regionale per il recupero edilizio ed urbanistico del patrimonio esistente.

     II progetto di cui al comma precedente comprende la ripartizione, tra i Comuni individuati ai sensi del precedente articolo 11, degli stanziamenti di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata destinati al recupero abitativo, nonché dei contributi di cui al successivo articolo 15.

     Il progetto di cui al primo comma individua altresì - con effetti vincolanti sulle successive deliberazioni della Giunta regionale di ripartizione dei relativi finanziamenti - gli interventi di recupero su immobili da destinare ad uso diverso dall'abitazione, nonché eventuali interventi previsti dal programma comunale di riqualificazione urbana e non rientranti nei finanziamenti di cui al comma precedente.

 

     Art. 15. Finanziamenti agli II.AA.CC.PP. ed ai Comuni.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli II.AA.CC.PP. finanziamenti una tantum, fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di recupero da attuarsi in regime di edilizia sovvenzionata, nonché per le finalità di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 13; i finanziamenti di cui alla lettera c) del succitato articolo 13 sono assegnati ai Comuni.

     Il finanziamento può altresì essere concesso al Comune ed allo I.A.C.P. anche per l'acquisto di aree od immobili da recuperare con finanziamenti diversi da quelli del presente articolo, ovvero, limitatamente ai Comuni, per finalità diverse dall'edilizia sovvenzionata.

 

     Art. 16. Competenze degli II.AA.CC.PP. e spesa ammissibile a finanziamento.

     La spesa ammissibile al finanziamento di cui all'articolo precedente per gli interventi di edilizia sovvenzionata, viene determinata con riferimento ai costi definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     La spesa ammissibile, negli altri casi, è data dall'effettivo costo delle iniziative finanziate.

     Il finanziamento per l'acquisto di aree od immobili può essere concesso solo se accompagnato al recupero dei medesimi da attuarsi, eventualmente, anche con provvidenze diverse da quelle di cui al precedente articolo.

     L'attuazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, compresi nel programma comunale ed ammessi al finanziamento di cui al precedente articolo 15, e attribuita allo I.A.C.P. territorialmente competente.

     Per gli interventi di cui al comma precedente la Giunta regionale potrà deliberare opportune direttive atte a privilegiare, nella scelta dell'esecutore da parte degli II.AA.CC.PP., l'istituto della concessione ad imprese singole, o riunite in associazione temporanea ovvero a consorzi di imprese.

 

     Art. 17. Concessione ed erogazione dei finanziamenti.

     Nel caso di acquisto di aree o di immobili a cura dei Comuni e degli II.AA.CC.PP. ammesso al finanziamento di cui al precedente articolo 15, ovvero ad altre provvidenze regionali di edilizia sovvenzionata, l'emissione del provvedimento di concessione avviene sulla base della presentazione della relativa deliberazione dell'ente [2].

     L'erogazione del finanziamento concesso, ai sensi del comma precedente, ha luogo a seguito della presentazione del relativo titolo di acquisizione della proprietà.

     L'erogazione del finanziamento di cui al precedente articolo 15 allo I.A.C.P. per interventi di recupero ha luogo con le stesse modalità e misure previste dall'articolo 84, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75.

 

     Art. 18. Attuazione tramite occupazione.

     Sono ammessi al finanziamento previsto dal precedente articolo 15 gli oneri sostenuti dai Comuni o per loro delega dagli II.AA.CC.PP. per l'esecuzione degli interventi di recupero in sostituzione dei proprietari degli immobili ai sensi dell'articolo 28, ottavo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

     I proventi del rimborso da parte dei proprietari - sia in unica soluzione ché in forma rateizzata - saranno reimpiegati dai Comuni o dagli II.AA.CC.PP. delegati per le medesime finalità previste dal precedente articolo 15.

     La restituzione da parte dei proprietari degli oneri sostenuti dal Comune può avvenire anche in forma rateizzata. In tale caso, la restituzione avviene:

     a) per coloro che hanno i requisiti prescritti per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata, con le modalità di tasso e durata previste dall'articolo 82, ultimo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge;

     b) per coloro che non hanno i requisiti per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata, alle condizioni di tasso previste dai decreti ministeriali emessi ai sensi del Titolo II del D.L. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1º novembre 1965, n. 1179 e successive modifiche ed integrazioni, nonché in un periodo fino a 15 anni.

     I Comuni possono altresì, in cambio della proprietà dell'alloggio da recuperare, costituire un diritto di usufrutto, di uso o di abitazione in favore del precedente proprietario e del suo coniuge.

 

     Art. 19. Incentivi particolari.

     Per gli interventi di recupero su immobili ubicati in piani di recupero, il tasso di cui al primo comma dell'articolo 82 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è ridotto a zero.

     Per gli interventi di edilizia convenzionata di recupero di immobili inseriti in piani di recupero, il tasso di cui all'articolo 82, ultimo comma, come sostituito dall'articolo 31 della presente legge, e le percentuali di cui all'articolo 94, secondo e ultimo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono ridotti di tre punti per le cooperative e di due punti per le imprese.

     Analogamente la percentuale di cui all'articolo 94, secondo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è ridotta al 3% per gli interventi di edilizia agevolata in favore di privati che recuperano o costruiscono alloggi, ovvero acquistano alloggi ubicati in piani di recupero.

 

     Art. 20. Acquisto di immobili da recuperare in regime convenzionato o agevolato.

     Per gli interventi di recupero in regime di edilizia convenzionata od agevolata su immobili da acquistare inseriti in piani di recupero, i massimali di spesa ammissibile a contributo o ad anticipazione possono essere incrementati del 30% [3].

     Nel caso di cui, al comma precedente, qualora l'operatore richieda l'erogazione anticipata dei contributi, la certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori, prevista dall'articolo 113, primo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, può essere sostituita dal titolo di acquisizione della proprietà dell'immobile da recuperare e dal prescritto parere tecnico sul relativo progetto di recupero.

 

     Art. 21. Finanziamento organico dei piani di recupero.

     Gli operatori di cui al precedente articolo 2, ultimo comma, punto 3), possono presentare alla Regione per il relativo finanziamento, anche in Comuni diversi da quelli individuati ai sensi del precedente articolo 11, piani di recupero regolarmente approvati, corredati da un programma di acquisizione dei finanziamenti necessari per la loro attuazione.

     Per l'attuazione di tali piani di recupero, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.

     A tal fine, con apposita deliberazione della Giunta regionale, vengono fissati, alla luce della normativa vigente, modalità, importi, priorità e tempi della concessione dei vari contributi.

 

     Art. 22. Convenzioni con Istituti di credito.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare, con le modalità di cui all'articolo 115 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, apposite convenzioni con gli Istituti di credito, al fine di agevolare l'accesso al credito nonché per abbreviare i tempi di messa a disposizione dei finanziamenti per gli operatori ammessi a contributo.

 

TITOLO IV

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DI DISPOSIZIONI

VIGENTI TENDENTI AD AGEVOLARE GLI INTERVENTI

DI RECUPERO URBANISTICO ED EDILIZIO

 

     Art. 23. Disposizioni agevolative del recupero in regime agevolato e convenzionato.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 118 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, per gli interventi di edilizia agevolata si prescinde dall'ubicazione in zona di recupero dell'immobile da recuperare.

     Gli interventi di recupero sono altresì ammessi a contributo anche nel caso di destinazione a scopi alloggiativi di immobili o vani che prima dell'intervento di recupero erano destinati ad altro uso.

     (Omissis) [4].

     E' altresì consentito recuperare più unità immobiliari per ricavarne un'unica abitazione [5].

     All'articolo 4, primo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, le parole «ai sensi dell'articolo 4, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 457», sono sostituite con le parole «ai sensi dell'articolo 8, lettera g), della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75».

 

     Art. 24. Riserva per i precedenti occupanti.

     In via generale, per gli alloggi recuperati dai Comuni e dagli II.AA.CC.PP. con contributi pubblici o con fondi propri, l'Assessore ai lavori pubblici può autorizzare, su richiesta dei Comuni stessi, la riserva in favore dei precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per accedere all'edilizia agevolata.

 

     Art. 25. Interventi di proprietari di più alloggi.

     I proprietari di immobili compresi nei piani di recupero o piani particolareggiati che intendono recuperare uno o più alloggi da assegnare in locazione o da vendere a soggetti aventi i requisiti per l'edilizia agevolata, sono equiparati - previa stipula di apposita convenzione ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, come modificato dall'articolo 35 della presente legge - alle imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 19 della citata legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 [6].

 

     Art. 26. Riduzione degli oneri concessori.

     Il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione all'interno dei piani di recupero delle opere di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, da calcolarsi con l'applicazione dei coefficienti correttivi già previsti dalle deliberazioni comunali di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per tali tipi di interventi, ridotti della meta.

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

 

TITOLO V

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1º SETTEMBRE 1982, N. 75 [9]

 

     Art. 27. Comitati tecnici provinciali per l'edilizia. [10]

 

     Art. 28. Competenze dei Comitati. [11]

 

     Art. 29. Competenze della Commissione tecnica del Consorzio regionale tra gli II.AA.CC.PP. [12]

     L'articolo 33 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [13].

 

     Art. 30. Cessione alloggi II.AA.CC.PP. [14]

     Le percentuali del 20% e del 10% previste dall'articolo 70, secondo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, sono sostituite dal 35% e, rispettivamente, dal 20%.

     La disposizione di cui al comma precedente non si applica alle cessioni di alloggi già perfezionate con il contratto di compravendita alla data di entrata in vigore dalla presente legge.

 

     Art. 31. Modifica dei tassi per le Cooperative. [15]

     L'ultimo comma dell'articolo 82 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [16].

 

     Art. 32. Abitazioni rurali. [17]

     All'articolo 89 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis) [18].

 

     Art. 33. Contributi per il completamento. [19]

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 92, ultimo comma, della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, i contributi di cui agli articoli 88, 89 e 90, nonché le anticipazioni di cui all'articolo 94 della medesima legge, possono essere concessi anche per interventi di edilizia agevolata i cui lavori all'atto della presentazione della domanda siano già iniziati ma non abbiano ancora raggiunto la fase di conclusione del grezzo, ovvero, per gli interventi di recupero, la metà dei lavori previsti dal progetto approvato [20].

     Nei casi di cui al comma precedente, i massimali di spesa ammissibile a contributo od anticipazione sono ridotti alla metà.

     La certificazione dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata in via esclusiva dal Comune territorialmente competente.

 

     Art. 34. Proroga del termine di vendita degli alloggi. [21]

     Il secondo comma dell'articolo 120 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dai seguenti:

     (Omissis) [22].

 

     Art. 35. Localizzazione fuori dei P.E.E.P. [23]

     L'articolo 133 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [24].

 

     Art. 36. Trasformazione cooperative. [25]

     Fermo restando che la trasformazione delle cooperative edilizie da proprietà indivisa a proprietà individuale può aver luogo solo dopo la liquidazione finale del contributo loro concesso, la disciplina prevista dall'articolo 135 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, si estende pure alle cooperative ammesse a contributo posteriormente all'entrata in vigore della citata legge regionale.

 

     Art. 37. Variazioni consentite per beneficiari di edilizia agevolata. [26]

     (Omissis).

 

TITOLO VI

NORME FINALI

 

     Art. 38. Calcolo del fabbisogno abitativo per l'edilizia economica e popolare.

     Nella determinazione del fabbisogno abitativo per l'edilizia economica e popolare di cui all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, si dovrà tener conto della quota di fabbisogno che si intende soddisfare con gli interventi di recupero.

 

     Art. 39. Applicabilità.

     Nell'ambito del territorio regionale, non trovano applicazione le norme previste dal Titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 457, incompatibili con quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 40. Disposizioni transitorie per la normativa tecnica ed i pareri.

     Le norme tecniche di cui al precedente articolo 2, primo comma, lettera d), trovano applicazione per gli interventi per i quali l'ammissione a contributo od anticipazione viene deliberata dalla Giunta regionale posteriormente alla loro entrata in vigore.

     (Omissis) [27].

     La disposizione di cui ai precedenti articoli 31 e 34 non si applica agli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già intervenuto il provvedimento di liquidazione finale del contributo.

 

     Art. 41.

     Gli oneri previsti dai punti 1), 2), 3) e 5) del primo comma del precedente articolo 3 fanno carico al capitolo 3153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986. Lo stanziamento del precitato capitolo viene elevato, in termini di competenza, di complessive lire 1.500 milioni, suddivise in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1986 al 1988.

     Per le finalità previste dal secondo comma del precedente articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 [28].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986 viene istituito, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IV - il capitolo 3173 con la denominazione: «Contributi una tantum ai Comuni per le spese relative alle prestazioni professionali connesse con l'elaborazione dei piani di recupero» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987.

     All'onere complessivo di lire 3.500 milioni previsto dai precedenti commi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     Sui precitati capitoli 3153 e 3173 vengono, altresì, iscritti, in termini di cassa, gli stanziamenti di lire 500 milioni e, rispettivamente, di lire 1.000 milioni, ai quali si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1986.

 

     Art. 42.

     Per le finalità previste dalle lettere b), c) e d) del precedente articolo 13 e dal precedente articolo 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 22.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 8.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l'anno 1987 [29].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988 e del bilancio per l'anno 1986, viene istituito, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8424 con la denominazione: «Finanziamenti una tantum agli II.AA.CC.PP. ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 22.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.500 milioni per l'anno 1986 e di lire 13.500 milioni per l'anno 1987.

     Al predetto onere di lire 22.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 9 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

     Sul precitato capitolo 8424 viene, altresì, iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo dal capitolo 1980 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione della spesa dei bilancio per l'anno finanziario 1986.

 

     Art. 43.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Numero abrogato dall'art. 70 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 23 luglio 2009, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37. Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 52 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[4] Comma abrogato dall'art. 52, primo comma, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[5] Comma così modificato dall'art. 52, secondo comma, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[6] Articolo così integrato dall'art. 53 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[7] Comma già integrato dall'art. 54 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 ed ora abrogato dall'art. 141 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[8] Comma abrogato dall'art. 141 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[9] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[10] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[11] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.

[14] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[16] Comma già inserito nel testo della legge originaria.

[17] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[18] Comma già inserito nel testo della legge originaria.

[19] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[20] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 53 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[21] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[22] Commi già inseriti nel testo della legge originaria.

[23] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[24] Articolo già inserito nel testo della legge originaria.

[25] Titolo V e artt. 27 – 37 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[26] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[27] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[28] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[29] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3 e all'art. 32. comma 3, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.