§ 3.1.150 – L.R. 10 maggio 2000, n. 12.
Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:10/05/2000
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).
Art. 2.  (Commercializzazione dei funghi epigei).
Art. 3.  (Struttura regionale competente).
Art. 4.  (Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza).
Art. 4 bis.  (Sanzioni).
Art. 5.  (Abrogazioni).
Art. 5 bis.  (Disposizioni transitorie)
Art. 6.  (Rinvio).
Art. 7.  (Entrata in vigore).


§ 3.1.150 – L.R. 10 maggio 2000, n. 12. [1]

Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza.

(B.U. 17 maggio 2000, n. 20).

 

Art. 1. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).

     1. La raccolta dei funghi epigei freschi nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è disciplinata, in attuazione dei principi della legge 23 agosto 1993, n. 352, da un Regolamento, da adottare, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, il Regolamento è emanato anche in mancanza del parere. Tale procedura trova altresì applicazione per le modificazioni al Regolamento.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

     a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;

     b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l’ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l’autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

     c) per completare l’offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

     d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell’autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

     e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

     f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

     g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

     h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;

     i) per i residenti di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;

     j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);

     k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l’allestimento di rassegne micologiche;

     l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

     m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

     n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;

     o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

     p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l’esercizio della raccolta con l’autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell’autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l'esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane, il corrispettivo annuale dell'autorizzazione è introitato dalle Province [2];

     q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

     r) la vigilanza sull’applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni. [3]

     [2 bis. L’autorizzazione con validità permanente di cui al comma 2, lettera b), è altresì rilasciata ai soggetti maggiorenni che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 3 bis o i corsi di cui al comma 2, lettera q), di durata non superiore a sei ore ovvero che sono stati titolari di permessi di raccolta, ancorché rilasciati in altre regioni per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, senza il superamento del colloquio.] [4]

     3. La disciplina regolamentare di cui ai commi 1 e 2 trova applicazione a decorrere dall'1 gennaio 2001.

     [3 bis. Per la realizzazione di mostre, convegni, attività divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi sono concessi, alle associazioni micologiche regionali, contributi pari al 90 per cento della spesa preventivata e comunque fino all’importo massimo annuale di 4.000 euro.] [5]

     [3 ter. La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 3 bis è presentata alla Direzione regionale delle foreste - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell’attività da realizzare nell’anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L’erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un’unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l’anno successivo a quello nel quale è avvenuta.] [6]

 

     Art. 2. (Commercializzazione dei funghi epigei).

     1. La commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati è disciplinata dal D.P.R. 376/1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Le modalità di applicazione sul territorio regionale possono essere disciplinate con apposita direttiva approvata dalla Giunta regionale.

     3. Con deliberazione della Giunta regionale può essere integrato l'elenco delle specie di cui all'allegato I del D.P.R. 376/1995 con altre specie commestibili riconosciute idonee alla commercializzazione. Le integrazioni sono trasmesse al Ministero della sanità che provvede alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

     Art. 3. (Struttura regionale competente).

     1. Gli adempimenti facenti riferimento alla Regione previsti dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 sono attuati dalla Direzione regionale delle foreste, in collaborazione con le altre Direzioni regionali, secondo le rispettive competenze.

 

     Art. 4. (Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza). [7]

 

     Art. 4 bis. (Sanzioni). [8]

     1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 300 euro, ferma restando l'applicazione dei commi 2, 3 e 4.

     2. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo o frazione di funghi raccolto oltre il limite.

     3. Chiunque raccolga l'Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso o esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (Boletus edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 436 (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 30 euro per ogni esemplare raccolto.

     4. Chiunque violi i divieti di cui agli articoli 8 e 9, commi 3 e 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 75 euro.

     5. La raccolta dei funghi nelle ipotesi previste dai commi da 1 a 4 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonchè la sanzione accessoria del ritiro dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), per l'anno solare in corso e la revoca del permesso temporaneo o dell'autorizzazione speciale previsti dall'articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

     6. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).

 

     Art. 5. (Abrogazioni). [9]

     [1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 1, comma 3, è abrogato il Capo II della legge regionale 34/1981.]

 

          Art. 5 bis. (Disposizioni transitorie) [10]

     1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina della raccolta dei funghi epigei alla luce del mutato assetto organizzativo degli enti locali, nel 2017, la raccolta dei funghi può essere esercitata in tutto il territorio regionale da parte di coloro che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 );

b) hanno versato all'Amministrazione regionale, secondo le modalità pubblicate sul relativo sito internet, il corrispettivo annuale di 50 euro se residenti in regione o di 100 euro se non residenti.

     2. Nel 2017 la raccolta dei funghi può essere altresì esercitata entro la perimetrazione di ciascuna Unione Territoriale Intercomunale (UTI) da parte dei residenti nell'Unione medesima che:

a) sono in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000;

b) hanno versato il corrispettivo annuale di 25 euro a favore dell'UTI secondo le modalità dalla stessa determinate.

     3. In via eccezionale, nel 2017, è altresì consentita la raccolta dei funghi:

a) in tutto il territorio regionale: a chi abbia versato il corrispettivo annuale per una o più zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000, purché, qualora l'importo versato sia inferiore a quello stabilito dal comma 1, la differenza venga preventivamente versata a favore della Regione secondo le modalità di cui al medesimo comma 1;

b) in una sola delle zone di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b): a chi abbia versato il corrispettivo annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Giunta regionale 436/2000 solo per la stessa zona entro l'entrata in vigore della legge regionale 23 marzo 2017, n. 2 (Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all'articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza)).

     4. Durante l'attività di raccolta, il raccoglitore deve essere in possesso dell'autorizzazione alla raccolta, di documento di identità in corso di validità, di copia delle ricevute dei versamenti di cui ai commi da 1 a 3.

     5. Per quanto non previsto dal presente articolo, le modalità della raccolta, i relativi limiti e i divieti continuano a essere disciplinati dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.

     6. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 1 e al comma 3, lettera a), sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2017-2019.

 

     Art. 6. (Rinvio).

     1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 1 si fa riferimento alla legge 352/1993 ed al D.P.R. 376/1995.

 

     Art. 7. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[2] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 16 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[4] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, modificato dall’art. 7 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall’art. 16 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[5] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3, modificato dall’art. 16 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9. Aggiunge due commi all'art. 23 della L.R. 3 giugno 1981, n. 34.

[8] Articolo inserito dall’art. 16 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17 e così sostituito dall'art. 133 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[9] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2017, n. 2.