Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 09/02/1996 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Concessioni per l'esercizio del trasporto pubblico locale). |
Art. 2. (Integrazioni all'operatività delle leggi regionali 64/1983 e 70/1983). |
Art. 3. (Reimpiego di assegnazioni ai sensi della legge regionale 10/1988). |
Art. 4. (Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea). |
Art. 5. (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini). |
Art. 6. (Modificazioni della legge regionale 21/1995). |
Art. 7. (Ulteriore modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 11/1983). |
Art. 8. (Conferma dei contributi per i centri storici). |
Art. 9. (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 2/1983). |
Art. 10. (Modificazioni dell'articolo 13 della legge regionale 46/1986). |
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 44 della legge regionale 46/1986). |
Art. 12. (Rilascio di alloggi di edilizia sovvenzionata). |
Art. 13. (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera). |
Art. 14. (Prosecuzione dell'attività dei Consorzi di enti locali per l'assistenza nel settore dell'handicap). |
Art. 15. (Sospensione di adempimenti legislativamente previsti). |
Art. 16. (Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 39/1988). |
Art. 17. (Interpretazione autentica dell'articolo 144 della legge regionale 8/1995). |
Art. 18. (Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995). |
Art. 19. (Proroga di termini). |
§ 2.8.41 – L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.
Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.
(B.U. 14 febbraio 1996, n. 7).
Art. 1. (Concessioni per l'esercizio del trasporto pubblico locale).
1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma [1].
2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.
3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della
Art. 2. (Integrazioni all'operatività delle leggi regionali 64/1983 e 70/1983).
1. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della
Art. 3. (Reimpiego di assegnazioni ai sensi della
1. Le Province sono autorizzate al reimpiego, nei termini di cui ai commi 2 e 3, delle disponibilità conseguenti al mancato impegno, entro le scadenze fissate dall'articolo 15, commi 1 e 2, della
2. Il nuovo limite di impegno costituitosi in applicazione del comma 1 comprende le annualità conseguentemente disponibili a decorrere dal 1996 e può essere utilizzato per la concessione di contributi in annualità nelle materie e con le modalità precisate dall'articolo 3, comma 3, della
3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della
4. Per l'utilizzazione delle disponibilità costituite ai sensi dei commi 2 e 3 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della
5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3 della
l'impegno si riferisce.
Art. 4. (Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea).
1. Nell'ambito dell'azione promozionale rivolta a valorizzare la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia quale Regione frontaliera dell'Unione Europea, secondo le finalità indicate dall'articolo 1 della
2. Nell'azione di supporto di cui al comma 1 si intendono ricomprese l'assunzione degli oneri necessari ad assicurare la disponibilità e l'uso di locali, beni mobili, attrezzature ed altri materiali di funzionamento, nonchè la collaborazione diretta del personale regionale operante nelle strutture della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli delle spese di funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5. (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini). [5]
1. L'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse all'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori e dei pensionati del Friuli-Venezia Giulia nel quadro più ampio dei nuovi rapporti di collaborazione transfrontaliera nei limiti di competenza e con le modalità previste dalla vigente normativa. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale ivi compresi quelli per l'acquisto di attrezzature, nonché per la gestione e il finanziamento di strutture per l'assistenza alla mobilità transfrontaliera del lavoro [6].
2. Per le attività e i compiti svolti dall'1 gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonchè le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale [7].
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 742 1.1.162.2.08.32) con la denominazione «Contributi alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni- costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 380 milioni, suddiviso in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. Al predetto onere complessivo di lire 380 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 18 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 742 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 180 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.
Art. 6. (Modificazioni della
1. Al fine di favorire l'inserimento di operatori privati e di enti pubblici nella gestione aeroportuale, nel testo dell'articolo 3, comma 1, della
a) alla lettera a), le parole «con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle parole «con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici»;
b) alla lettera b), la parola «suddetto» è sostituita dalle parole «per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia».
Art. 7. (Ulteriore modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della
1. I termini di cui al quarto comma, lettera b), e quinto comma dell'articolo 2 della
Art. 8. (Conferma dei contributi per i centri storici).
1. Le speciali sovvenzioni concesse ai Comuni in applicazione dell'articolo 1 della
2. Qualora le speciali sovvenzioni di cui al comma 1 siano destinate alla realizzazione di interventi programmati per i quali sussista la necessità di esproprio, rimangono confermate e possono essere utilizzate a condizione che il Comune interessato provveda alla riapprovazione, anche parziale, del piano particolareggiato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. (Integrazione dell'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
(Omissis).
Art. 10. (Modificazioni dell'articolo 13 della
1. All'articolo 13, quinto comma, della
2. Il termine di cui all'articolo 13, quinto comma, della
Art. 11. (Modificazioni all'articolo 44 della
1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della
Art. 12. (Rilascio di alloggi di edilizia sovvenzionata). [8]
Art. 13. (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera).
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della
Art. 14. (Prosecuzione dell'attività dei Consorzi di enti locali per l'assistenza nel settore dell'handicap). [9]
1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 1 della
Art. 15. (Sospensione di adempimenti legislativamente previsti). [10]
[1. In attesa della definizione delle modalità istituzionali ed organizzative occorrenti ad un'organica integrazione in ambito distrettuale dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, per l'anno 1996 si prescinde dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 6, della
Art. 16. (Modifica dell'articolo 60 della
1. Il termine di scadenza previsto dall'articolo 60 della
Art. 17. (Interpretazione autentica dell'articolo 144 della
1. In via di interpretazione autentica, la riduzione del costo dei mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della
Art. 18. (Integrazione dell'articolo 8 della
1. [Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della
(Omissis) ] [11].
Art. 19. (Proroga di termini). [12]
[1. Il termine di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, è prorogato al 31 marzo 1996.]
[1] Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, della
[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 46 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 50 della
[6] Comma già modificato dall'art. 19 della
[7] Comma già sostituito dall'art. 4 della
[8] Articolo già modificato dall'art. 8 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[11] Comma abrogato dall'art. 44 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.