§ 2.8.41 – L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.
Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:09/02/1996
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Concessioni per l'esercizio del trasporto pubblico locale).
Art. 2.  (Integrazioni all'operatività delle leggi regionali 64/1983 e 70/1983).
Art. 3.  (Reimpiego di assegnazioni ai sensi della legge regionale 10/1988).
Art. 4.  (Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea).
Art. 5.  (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini).
Art. 6.  (Modificazioni della legge regionale 21/1995).
Art. 7.  (Ulteriore modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 11/1983).
Art. 8.  (Conferma dei contributi per i centri storici).
Art. 9.  (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 2/1983).
Art. 10.  (Modificazioni dell'articolo 13 della legge regionale 46/1986).
Art. 11.  (Modificazioni all'articolo 44 della legge regionale 46/1986).
Art. 12.  (Rilascio di alloggi di edilizia sovvenzionata).
Art. 13.  (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera).
Art. 14.  (Prosecuzione dell'attività dei Consorzi di enti locali per l'assistenza nel settore dell'handicap).
Art. 15.  (Sospensione di adempimenti legislativamente previsti).
Art. 16.  (Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 39/1988).
Art. 17.  (Interpretazione autentica dell'articolo 144 della legge regionale 8/1995).
Art. 18.  (Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995).
Art. 19.  (Proroga di termini).


§ 2.8.41 – L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.

Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali.

(B.U. 14 febbraio 1996, n. 7).

 

Art. 1. (Concessioni per l'esercizio del trasporto pubblico locale).

     1. Allo scopo di riorganizzare e rendere competitivo con il trasporto privato il sistema del trasporto collettivo su gomma, attraverso l'integrazione con il sistema ferroviario, e nell'ottica di una economizzazione delle risorse e di un assetto concessionale più coerente con un corretto esercizio del sistema di trasporto su gomma, la Regione procede entro il 30 giugno 1996 ad una riforma e revisione delle leggi regionali per il trasporto pubblico locale, nonché alla delega alle Province delle competenze relative alla concessione delle linee sulla base del Piano regionale e attraverso contratti di servizio definiti con la legge di riforma [1].

     2. Le procedure rispettano modalità e criteri stabiliti dalle direttive comunitarie.

     3. In attesa del provvedimento legislativo regionale di riforma e revisione di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quarto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, le concessioni provvisorie previste dallo stesso articolo 30 sono prorogate al 31 dicembre 1997 [2].

     4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 30, quinto comma della legge regionale 41/1986, le concessioni definitive in scadenza al 31 dicembre 1995 e al 31 dicembre 1996 sono prorogate di diritto sino al 31 dicembre 1997 e se rinnovate hanno efficacia solo sino alla medesima data [3].

 

     Art. 2. (Integrazioni all'operatività delle leggi regionali 64/1983 e 70/1983).

     1. I conferimenti di capitale previsti dall'articolo 28, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 64, e dall'articolo 54, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, sono destinati altresì alla realizzazione, anche in concorso con privati operatori, di aree di servizi attrezzate polifunzionali collegate con la viabilità nazionale e l'autostrada in adiacenza del Confine di Stato, nonchè di infrastrutture viarie e di servizio connesse ad attività turistico-commerciali e produttive nei Comuni confinari di Tarvisio, Malborghetto Valbruna e Pontebba.

 

     Art. 3. (Reimpiego di assegnazioni ai sensi della legge regionale 10/1988).

     1. Le Province sono autorizzate al reimpiego, nei termini di cui ai commi 2 e 3, delle disponibilità conseguenti al mancato impegno, entro le scadenze fissate dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, delle quote del limite di impegno loro assegnate ai sensi degli articoli 6, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 e 3, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, come modificato dall'articolo 14 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51.

     2. Il nuovo limite di impegno costituitosi in applicazione del comma 1 comprende le annualità conseguentemente disponibili a decorrere dal 1996 e può essere utilizzato per la concessione di contributi in annualità nelle materie e con le modalità precisate dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 4/1991, con riferimento alle istanze di contributo per investimento comunque pervenute alle Province in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, relativamente agli esercizi finanziari dal 1990 al 1996.

     3. Le economie corrispondenti alle annualità di cui al comma 1 e relative agli esercizi finanziari sino al 1995, non utilizzabili ai sensi del comma 2, in deroga a quanto previsto dall'articolo 14 della legge regionale 3/1990, costituiscono nuova disponibilità per le Province da utilizzare ad integrazione dei fondi ad esse attribuite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 [4].

     4. Per l'utilizzazione delle disponibilità costituite ai sensi dei commi 2 e 3 si osservano le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, della legge regionale 3/1990.

     5. I residui passivi relativi alle somme attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e da queste destinate alle materie di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge regionale 4/1991, impegnate ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 3/1990 possono essere conservati, in deroga a quanto disposto dal comma 3 del medesimo articolo 14, per quattro anni successivi a quello cui

l'impegno si riferisce.

 

     Art. 4. (Supporto della Regione all'Iniziativa Centro Europea).

     1. Nell'ambito dell'azione promozionale rivolta a valorizzare la vocazione internazionale del Friuli-Venezia Giulia quale Regione frontaliera dell'Unione Europea, secondo le finalità indicate dall'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 19) l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere direttamente gli oneri necessari a fornire supporto logistico, organizzativo e tecnico alle attività che gli organismi e i gruppi di lavoro dell'«Iniziativa Centro Europea» svolgono nel territorio del Friuli-Venezia Giulia.

     2. Nell'azione di supporto di cui al comma 1 si intendono ricomprese l'assunzione degli oneri necessari ad assicurare la disponibilità e l'uso di locali, beni mobili, attrezzature ed altri materiali di funzionamento, nonchè la collaborazione diretta del personale regionale operante nelle strutture della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 fanno carico ai capitoli delle spese di funzionamento dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

 

     Art. 5. (Finanziamenti alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini). [5]

     1. L'Amministrazione regionale riconosce un preminente interesse all'avvio di attività di collaborazione transfrontaliera per la difesa e la promozione degli interessi economici, sociali e culturali dei lavoratori e dei pensionati del Friuli-Venezia Giulia nel quadro più ampio dei nuovi rapporti di collaborazione transfrontaliera nei limiti di competenza e con le modalità previste dalla vigente normativa. A tal fine l'Amministrazione è autorizzata a concedere alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di lavoro Alpe Adria, finanziamenti per lo svolgimento dei compiti e le attività istituzionali, anche al di fuori del territorio nazionale ivi compresi quelli per l'acquisto di attrezzature, nonché per la gestione e il finanziamento di strutture per l'assistenza alla mobilità transfrontaliera del lavoro [6].

     2. Per le attività e i compiti svolti dall'1 gennaio 2011, i criteri e le modalità di concessione del finanziamento, nonchè le spese ammissibili allo stesso, sono stabiliti con regolamento regionale [7].

     3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 380 milioni, suddivisa in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 742 1.1.162.2.08.32) con la denominazione «Contributi alle componenti del Friuli-Venezia Giulia delle associazioni- costituite fra organizzazioni sindacali italiane e delle Regioni contermini e aderenti alla Comunità di Alpe Adria per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compreso l'acquisto di attrezzature» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 380 milioni, suddiviso in ragione di lire 180 milioni per l'anno 1996 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.

     5. Al predetto onere complessivo di lire 380 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 18 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti).

     6. Sul precitato capitolo 742 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 180 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 6. (Modificazioni della legge regionale 21/1995).

     1. Al fine di favorire l'inserimento di operatori privati e di enti pubblici nella gestione aeroportuale, nel testo dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1995, n. 21:

     a) alla lettera a), le parole «con una quota di maggioranza riservata al Consorzio per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia» sono sostituite dalle parole «con quota di maggioranza riservata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, la quale si riserva in seguito la cessione, totale o parziale, della sua partecipazione a terzi operatori privati o ad enti pubblici»;

     b) alla lettera b), la parola «suddetto» è sostituita dalle parole «per l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia».

 

     Art. 7. (Ulteriore modifica dei termini di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, della legge regionale 11/1983).

     1. I termini di cui al quarto comma, lettera b), e quinto comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, così come modificati dall'articolo 2 della legge regionale 8 giugno 1995, n. 23, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 8. (Conferma dei contributi per i centri storici).

     1. Le speciali sovvenzioni concesse ai Comuni in applicazione dell'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, rimangono confermate e possono essere utilizzate dai Comuni anche successivamente alla scadenza di piani particolareggiati dei centri storici, purché non riguardino interventi programmati su immobili assoggettati a vincoli preordinati all'esproprio o che comportino la inedificabilità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 48, comma 7, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

     2. Qualora le speciali sovvenzioni di cui al comma 1 siano destinate alla realizzazione di interventi programmati per i quali sussista la necessità di esproprio, rimangono confermate e possono essere utilizzate a condizione che il Comune interessato provveda alla riapprovazione, anche parziale, del piano particolareggiato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. (Integrazione dell'articolo 2 della legge regionale 2/1983).

     1. All'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modificazioni dell'articolo 13 della legge regionale 46/1986).

     1. All'articolo 13, quinto comma, della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, le parole «due anni» sono sostituite dalle parole «tre anni».

     2. Il termine di cui all'articolo 13, quinto comma, della legge regionale 46/1986, così come modificato dal comma 1, si applica anche nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia trascorso infruttuosamente il termine di due anni dalla data di ultimazione dei lavori principali.

 

     Art. 11. (Modificazioni all'articolo 44 della legge regionale 46/1986).

     1. All'articolo 44, commi terzo e quarto, della legge regionale 46/1986, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e dall'articolo 170 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, le parole «sette anni» sono sostituite dalle parole «dieci anni».

 

     Art. 12. (Rilascio di alloggi di edilizia sovvenzionata). [8]

 

     Art. 13. (Proroga del termine per la costituzione degli Ospedali Riuniti di Trieste in Azienda ospedaliera).

     1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12, gli Ospedali Riuniti di Trieste sono costituiti in Azienda ospedaliera con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, da emanarsi entro il 31 dicembre 1996 e con decorrenza degli effetti non successiva all'1 gennaio 1997.

 

     Art. 14. (Prosecuzione dell'attività dei Consorzi di enti locali per l'assistenza nel settore dell'handicap). [9]

     1. Il termine indicato al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 29 ottobre 1992, n. 32, già prorogato al 31 dicembre 1995 con l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 30, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 15. (Sospensione di adempimenti legislativamente previsti). [10]

     [1. In attesa della definizione delle modalità istituzionali ed organizzative occorrenti ad un'organica integrazione in ambito distrettuale dei servizi sanitari con quelli socio-assistenziali, per l'anno 1996 si prescinde dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 21, comma 6, della legge regionale 12/1994, e rimane ferma l'organizzazione dei Servizi sociali di base prevista dall'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come modificato dall'articolo 10 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51, e dall'apposito progetto obiettivo, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3426 del 24 luglio 1989.]

 

     Art. 16. (Modifica dell'articolo 60 della legge regionale 39/1988).

     1. Il termine di scadenza previsto dall'articolo 60 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39, relativo alla classificazione delle strutture ricettive alberghiere, di quelle all'aria aperta, degli esercizi di affittacamere ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale 39/1988 e delle strutture classificate per la prima volta dopo l'entrata in vigore della medesima legge, già prorogato al 31 dicembre 1994 e successivamente al 31 dicembre 1995 rispettivamente con l'articolo 17 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, e con l'articolo 67 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 17. (Interpretazione autentica dell'articolo 144 della legge regionale 8/1995).

     1. In via di interpretazione autentica, la riduzione del costo dei mutui di cui all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, si intende riferita anche agli oneri di ammortamento in linea capitale.

 

     Art. 18. (Integrazione dell'articolo 8 della legge regionale 12/1995).

     1. [Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è inserito il seguente comma:

     (Omissis) ] [11].

 

     Art. 19. (Proroga di termini). [12]

     [1. Il termine di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, è prorogato al 31 marzo 1996.]


[1] Comma così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[2] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 6.

[3] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 6.

[4] Comma così sostituito dall'art. 46 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[5] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 15 ottobre 2020, n. 17, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 51.

[6] Comma già modificato dall'art. 19 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3, e successivamente così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1998, n. 17.

[7] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 1998, n. 17 e così ulteriormente sostituito dall'art. 182 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17, con la decorrenza ivi prevista. Il testo previgente recava: "2. I finanziamenti sono concessi alle associazioni di cui al comma 1, previa presentazione del bilancio preventivo e dei programmi di attività per l'anno successivo conformi a quanto previsto dai rispettivi statuti depositati ai sensi di legge, che a tal fine debbono essere presentati alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni entro il mese di ottobre di ciascun anno. I finanziamenti possono essere erogati in via anticipata fino al 70 per cento del contributo assegnato su presentazione di garanzia fideiussoria di pari importo rilasciata da Istituti bancari o assicurativi. E' fatto obbligo alle associazioni ammesse al finanziamento di presentare entro il mese di maggio il rendiconto delle spese sostenute, nonché una dettagliata relazione illustrati va in ordine all'attività svolta nel corso dell'anno precedente. In via straordinaria ed eccezionale, ai fini dell'assegnazione dei contributi relativi all'anno 1998, sono ammesse a finanziamento le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente norma".

[8] Articolo già modificato dall'art. 8 della L.R. 24 gennaio 1997, n. 6, e successivamente abrogato dall'art. 67 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[12] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.